TAR Campania, Sez. II, 4 giugno 2024, n. 3554

Condizioni di ammissibilità della contestazione della composizione della Commissione di concorso

Data Documento: 2024-06-04
Autorità Emanante: TAR Campania
Area: Giurisprudenza
Massima

La contestazione della composizione della Commissione giudicatrice – salvi i casi di macroscopica incompetenza tecnica dei suoi componenti o di palese conflitto di interessi – se non dedotta ab initio, nei termini decorrenti dalla partecipazione al concorso o dalla piena conoscenza dell’atto di nomina, è ammissibile successivamente solo se corredata da un’adeguata prospettazione e deduzione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa, di tale asseritamente errata composizione, sulla valutazione delle prove del ricorrente o, comunque sull’esito complessivamente ingiusto della procedura.

Contenuto sentenza

03354/2024 REG.PROV.COLL.

04135/2023 REG.RIC.

06029/2023 REG.RIC.

06054/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4135 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Felice Iovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;

sul ricorso numero di registro generale 6029 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Napoli, via Melisurgo n. 4;

contro

Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

OMISSIS, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 6054 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;

contro

Università degli Studi Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 4135 del 2023:

a) Del Decreto del Rettore della Università degli Studi di Napoli “Federico II” n. 3077/2023 del 21/7/2023 pubblicato il 25/7/2023 sull’Albo Ufficiale N.R. 3234/2023, mai comunicato al ricorrente, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – settore scientifico disciplinare VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA – per le esigenze del Dipartimento di Biologia – codice procedura 1_PO_2023_18C1_10”, dando atto che la Commissione “ha indicato la Prof.ssa OMISSIS, nata il 5/12/1977, quale candidata maggiormente qualificata nel settore concorsuale della presente procedura”. b) dei verbali della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa codice 1_PO_2023_18C1_10, bandita con il D.R. n. 131 del 19/01/2023, in parte qua; c) del Decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia della Università degli Studi di Napoli “Federico II” n. 193 del 24/7/2023, con cui “in conformità al giudizio espresso dalla Commissione di valutazione” è stata proposta al Consiglio di Amministrazione la chiamata della Prof.ssa OMISSIS quale “professore di prima fascia – settore concorsuale 07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – settore scientifico disciplinare VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA”, d) Della delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia della Università degli Studi di Napoli “Federico II assunta nella seduta del 8/9/2023, (punto n. 3 dell’o.d.g. del verbale n. 6 di pari data) con la quale è stato ratificato il Decreto del Direttore del medesimo Dipartimento n. 193 del 24/7/2023;

e) Della delibera del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi di Napoli “Federico II”, di cui si ignorano estremi ed esatto contenuto in quanto mai comunicato al ricorrente, con cui è stata disposta la chiamata della Prof.ssa OMISSIS e/o la sua immissione in servizio quale professore di prima fascia – settore concorsuale 07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – settore scientifico disciplinare VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA con afferenza al Dipartimento di Biologia della medesima Università: f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con particolare riferimento: f1) al Decreto del Rettore della Università degli Studi di Napoli “Federico II” n. 1461 del 20/4/2023, con il quale è stata “costituita la seguente Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, bandita con il D.R. n. 131 del 19/01/2023, per la chiamata – ai sensi dell’art. 18 comma 1, L. 240/2010 – di n. 1 professore universitario di ruolo – prima fascia – per il settore concorsuale 07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – settore scientifica disciplinare VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA– per le esigenze del Dipartimento di Biologia codice 1_PO_2023_18C1_10

f2) alla Delibera del Consiglio Dipartimento di Biologia della Università degli Studi di Napoli “Federico II” del 29/3/2023 (punto 5 dell’o.d.g. del verbale n. 2 di pari data), con cui ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019 è stata designata la Prof.ssa OMISSIS quale membro della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa codice 1_PO_2023_18C1_10, bandita con il D.R. n. 131 del 19/01/2023; f3) al Decreto del Rettore della Università degli Studi di Napoli “Federico II” n. 131 del 19/1/2023, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura comparativa codice 1_PO_2023_18C1_10 per la chiamata – ai sensi dell’art. 18 comma 1, L. 240/2010 – di n. 1 professore universitario di ruolo – prima fascia – per il settore concorsuale 07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – settore scientifica disciplinare VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA – per le esigenze del Dipartimento di Biologia, in parte qua; f4) al Decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia della Università degli Studi di Napoli “Federico II” n. 302 del 29/11/2022, con cui è stata formulata la richiesta di bandire, per le esigenza del medesimo Dipartimento, tra le altre, la selezione pubblica per il reclutamento di un professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – settore scientifico disciplinare VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA, in parte qua;

f5) al “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019, nella parte in cui e se il suo contenuto dovesse rivelarsi preclusivo dell’accoglimento delle censure sollevate avverso i provvedimenti impugnati a punti che precedono. E PER LA CONSEGUENTE Declaratoria della nullità e/o comunque della inefficacia del contratto eventualmente sottoscrittto dalla Prof.ssa OMISSIS relativamente al posto messo a concorso nell’ambito della procedura di cui ai provvedimenti impugnati ai capi che precedono.

quanto al ricorso n. 6029 del 2023:

PER L’ANNULLAMENTO

del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” n. 4049/2023 del 17/10/2023, comunicato in pari data alla ricorrente, con il quale è stato annullato in autotutela il D.R. della medesima Università n. 3077/2023 del 21/7/2023 recante l’approvazione degli atti della Commissione di valutazione preposta alla “procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – settore scientifico disciplinare VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA – per le esigenze del Dipartimento di Biologia – codice procedura 1_PO_2023_18C1_10”,

delle seguenti note istruttorie citate nel D.R. n. 4049/2023: della nota dirigenziale del Capo Area Risorse Umane dell’Università Federico II prot. n. 125255 del 16/10/2023; della nota del Direttore del Dipartimento di Biologia prot. n. 125298 del 16/10/2023;

del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” approvato con il Decreto Rettorale n. 3663 del 27/10/2019, art. 7 e ss., nella parte in cui fissa i termini per il possesso dei requisiti per la nomina di componente della Commissione di Valutazione;

del Decreto del Rettore della Università degli Studi di Napoli “Federico II” n. 131 del 19/1/2023 con il quale è stata indetta, tra le altre, la “procedura comparativa codice 1_PO_2023_18C1_10 per la chiamata – ai sensi dell’art. 18 comma 1, L. 240/2010 – di n. 1 professore universitario di ruolo – prima fascia – per il settore concorsuale 07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – settore scientifica disciplinare VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA”, nella parte in cui, art. 8 e ss., fissa i termini per il possesso dei requisiti per la nomina di componente della Commissione di Valutazione;

di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

quanto al ricorso n. 6054 del 2023:

annullamento: a) del decreto rettorale n. 4049 del 17.10.2023, trasmesso a mezzo p.e.c. alla ricorrente in pari data, con il quale sono stati annullati “- il D.R. n. 1461 del 20/04/2023 – pubblicato all’Albo ufficiale on line di Ateneo in pari data con rep. n. 3239 – con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione per la suddetta procedura; – il D.R. n. 3077 del 21/07/2023 – pubblicato all’Albo ufficiale on line di Ateneo in data 25/7/2023 con rep. n. 3234 – con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione per la citata procedura codice 1_PO_2023_18C1_10 ed è stata dichiarata vincitrice la prof.ssa OMISSIS”, unitamente alla nota PG/2023/0125784 del 17.10.2023 a firma del Capo Area Risorse Umane con la quale è stato trasmesso il detto D.R. n. 4049/2023; b) del decreto rettorale n. 4174 del 24.10.2023, trasmesso a mezzo p.e.c. alla ricorrente in data 26.10.2023, con il quale è stata disposta la sospensione – a decorrere dal 17.10.2023 – degli “effetti del D.R. n. 3354 del 29.08.2023 con il quale – a decorrere dal 04.09.2023 – è stata disposta la chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L. n. 240/2010, della Prof.ssa OMISSIS, nata a Napoli il 05.12.1977 su posto di ruolo di professore di prima fascia presso il presso il Dipartimento di Biologia, afferente al settore concorsuale 07/H2 – Patologia Veterinaria e Ispezione degli alimenti di origine animale (s.s.d.: VET/03 – Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria)”, unitamente alla nota di trasmissione PG/2023/0129904 del 25.10.2023 a firma del Capo Area Risorse Umane con la quale è stato trasmesso il detto D.R. n. 4174/2023; c) della nota prot. n. 125298 del 16.10.2023, richiamata nel gravato decreto sub a), con la quale il Direttore del Dipartimento di Biologia, in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata con la nota dirigenziale prot. n. 125255 del 16.10.2023, ha rilevato che la Prof.ssa OMISSIS, alla data del 04.04.2023, non era in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di Ateneo per far parte della Commissione di valutazione; d) ove necessario e per le ragioni esposte nella presente impugnativa, della disposizione contenuta nell’art. 7 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con D.R. n. 3663 del 2.10.2019, nella parte in cui fissa i requisiti per la nomina dei componenti della Commissione; e) ove necessario e per le ragioni esposte nella presente impugnativa, della previsione contenuta nell’art. 8 del bando relativo alla procedura comparativa de qua, nella parte in cui fissa i requisiti per la nomina dei componenti della Commissione; f) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli impugnati se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e di Università degli Studi Napoli Federico II e di OMISSIS e di Università degli Studi Napoli Federico II e di OMISSIS e di Università degli Studi Napoli Federico II;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorsi in epigrafe traggono origine tutti da una medesima vicenda, e cioè la procedura concorsuale, bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, dalla Università Federico II, per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – settore scientifico disciplinare VET/03 – PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA – per le esigenze del Dipartimento di Biologia – che ha visto prevalere la candidata Prof.ssa OMISSIS, nata il 5/12/1977, “quale candidata maggiormente qualificata nel settore concorsuale della presente procedura”.

Tale esito è stato impugnato dal ricorrente OMISSIS, che non era risultato vincitore, con il ricorso n. RG. 4135 del 2023, nell’ambito del quale il ricorrente ha sollevato in primo luogo la questione che la Commissione di concorso era stata presieduta da docente privo dei requisiti fissati dalla normativa vigente per lo svolgimento del suddetto incarico, in quanto la Prof.ssa OMISSIS non possedeva i requisiti richiesti dall’art. 7 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia approvato con il Decreto Rettorale n. 3663 del 27/10/2019 e dall’art. 8 della lex specialis.

L’Università, in conseguenza della proposizione di tale censura, con decreto rettorale n. 0004049 del 2023, rilevato che effettivamente la Prof.ssa OMISSIS non aveva i titoli necessari, ha disposto l’annullamento in autotutela di tutti gli atti della procedura concorsuale in questione, e in particolare: del D.R. n. 1461 del 20/04/2023 – pubblicato all’Albo ufficiale on line di Ateneo in pari data con rep. n. 3239 – con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione per la suddetta procedura; – del D.R. n. 3077 del 21/07/2023 – pubblicato all’Albo ufficiale on line di Ateneo in data 25/7/2023 con rep. n. 3234 – con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione per la citata procedura codice 1_PO_2023_18C1_10 ed è stata dichiarata vincitrice la prof.ssa OMISSIS.

Avverso tale atto hanno proposto ricorso rispettivamente la prof.ssa OMISSIS ( RG 6029/2023) e la prof.ssa OMISSIS (RG 6054 del 2023), deducendo varie censure per violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Università, costituitasi, ha depositato una memoria, eccependo la carenza di interesse della ricorrente OMISSIS, la tardività della impugnazione delle norme del regolamento dell’Università approvato con D.R. 3663/2019 e l’art. 8 del bando e rilevando l’infondatezza di entrambi i ricorsi RG 6029/2023 e RG 6054 del 2023.

Il prof. OMISSIS, costituito come controinteressato nei suddetti giudizi, ha eccepito anch’egli l’inammissibilità del ricorso n. RG 6029/2023 per carenza di interesse della Prof.ssa OMISSIS, insistendo per la reiezione di entrambi i ricorsi e per l’accoglimento del ricorso da lui proposto.

La Prof. OMISSIS ha invece sottolineato l’esistenza di un proprio interesse al ricorso in quanto il provvedimento in autotutela impugnato lede la sua sfera giuridica sotto il profilo del prestigio e dell’immagine professionale. Ella ha inoltre rappresentato che è stata irrogata nei suoi confronti la sanzione disciplinare della censura, sulla base del provvedimento impugnato.

I ricorrenti e i controinteressati hanno depositato memorie e repliche nei vari giudizi in vista della presente udienza, nel corso della quale le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi.

Per motivi di ordine logico, conviene iniziare dall’esame del ricorso proposto dalla professoressa OMISSIS.

Va in primo luogo respinta l’eccezione di carenza di interesse, in quanto la ricorrente ha comprovato la sussistenza del suo interesse al ricorso sia in ragione dei profili di lesione reputazionali sia per l’esistenza di un provvedimento disciplinare a suo carico che trae origine proprio dalla vicenda in esame.

In ricorso, tuttavia, è nel merito infondato e va pertanto respinto.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce: I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SCONDA FASCIA” EMANATO CON D.R. N. 3663 DEL 2/10/2019 – VIOLAZIONE DELL’ART. 16 DELLA L. N. 240/2010 – VIOLAZIONE DEL DM MIUR 589 DELL’8 AGOSTO 2018 – VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON IL DPR 4 APRILE 2016, N. 95 DECRETO MINISTERIALE MIUR 7 GIUGNO 2016 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, ISTRUTTORIA ERRONEA, TRAVISAMENTO DEI FATTI SVIAMENTO.

Secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo laddove non considera che ella aveva maturato, quanto meno, il valore soglia di 29 articoli su rivista, idoneo a consentirle di conseguire – unitamente alle 408 citazioni ricevute su SCOPUS – due su tre valori necessari per ricoprire il ruolo di membro di Commissione.

Ed infatti, la prof.ssa OMISSIS aveva già redatto e inviato per la pubblicazione in data 31/12/2022, ossia 4 mesi prima della data di presentazione dell’autodichiarazione, l’articolo “Papa et al., Effects of oral exposure to brake wear particulate matter on the springtail Orthonychiuris folsomi. Environmental Pollution (2023),329,121659”.

Tale articolo, inoltre, risulta essere stato accettato per la pubblicazione ed era “visibile” su SCOPUS

a partire dal 16/4/2023, prima dell’emissione del decreto di nomina della Commissione (con conseguente possesso, da parte della ricorrente, di due “mediane” su tre.

L’art. 7 del vigente Regolamento di Ateneo richiede al candidato/commissario di “essere in possesso dei requisiti necessari … facendo riferimento ai parametri/criteri della selezione più recente bandita dal MIUR”. Secondo la ricorrente, la locuzione utilizzata “essere in possesso” – in assenza di ulteriori disposizioni restrittive – deve interpretarsi con riferimento all’avvenuta redazione dell’articolo scientifico e del suo inoltro alla rivista alla data della autodichiarazione, in quanto la successiva positiva pubblicazione sulla rivista consentirebbe solo di accertare il valore scientifico dell’articolo ma non potrebbe posporre la data di redazione dell’articolo stesso alla pubblicazione.

Inoltre, non sarebbe possibile imputare alla ricorrente il ritardo di 4 mesi tra l’invio dell’articolo e la pubblicazione.

Il motivo non può essere accolto.

L’allegato E del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 recante il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”, prevede, in relazione agli “Indicatori per la valutazione degli aspiranti commissari” che: “Nei settori concorsuali bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti: a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science», nei dieci anni precedenti; b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» nei quindici anni precedenti; c) l’indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate nelle banche dati CT 14143-2023 Avv. Ferri internazionali «Scopus» e «Web of Science» con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate nei quindici anni precedenti”.

Tale disposizione, pertanto, come ha rilevato correttamente l’Università, indica la data di pubblicazione dell’articolo come limite temporale di rilevazione degli indicatori. (cfr T.A.R. Bologna, Emilia-Romagna sez. I, 19/07/2023, n. 463)

La pubblicazione, per espressa ammissione anche della ricorrente, è intervenuta dopo l’autodichiarazione (l’articolo risulta infatti accettato il 16 aprile 2023 e disponibile online il 19 aprile 2023).

Inoltre, l’invio per la pubblicazione non assicura affatto che la pubblicazione venga successivamente effettuata dalla rivista, occorrendo che l’articolo superi il giudizio di “peer review”. Né i tempi della pubblicazione possono ritenersi motivo per discostarsi da tali evidenti considerazioni.

Infine, la locuzione utilizzata dal Regolamento “essere in possesso” va comunque interpretata con riferimento alla data in cui viene effettuata della dichiarazione del possesso dei requisiti, così come previsto nei procedimenti concorsuali, in cui i requisiti di partecipazione devono sussistere ed essere dichiarati nella domanda di partecipazione, entro la data di scadenza del bando e non alla data in cui si sostengono le prove di concorso.

Il motivo va pertanto respinto.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SCONDA FASCIA” EMANATO CON D.R. N. 3663 DEL 2/10/2019 – VIOLAZIONE DELL’ART. 16 DELLA L. N. 240/2010 – VIOLAZIONE DEL DM MIUR 589 DELL’8 AGOSTO 2018 – VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON IL DPR 4 APRILE 2016, N. 95 DECRETO MINISTERIALE MIUR 7 GIUGNO 2016 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, ISTRUTTORIA ERRONEA, TRAVISAMENTO DEI FATTI SVIAMENTO.

Secondo la ricorrente, anche l’articolo: “Power et al., Detection of Honey bee viruses in lavae of Vespa Orientalis. Frontiers in cellular and infection microbiology (2023) 13, 1207319.” doveva essere considerato ai fini del calcolo del possesso della mediana, in quanto tale articolo è stato inviato alla rivista il 17 Aprile 2023 ed accettato per la pubblicazione il 12 Giugno 2023 come si evince dal sito della rivista.

Il motivo non può essere accolto per le medesime ragioni di cui al motivo precedente, alle quali si rinvia.

Con il terzo motivo, in via subordinata, parte ricorrente deduce: III – IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITA’ DELL’ART. 7 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SCONDA FASCIA” EMANATO CON D.R. N. 3663 DEL 2/10/2019 E DELL’ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON D.R. N. 131/2023: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, LEGALITA’ E TRASPARENZA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DELLE PRELEGGI E DEL PRINCIPIO DEL TEMPUS REGIT ACTUM – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO E PARIT’A DI TRATTAMENTO NEI CONCORSI PUBBLICI – VIOLAZIONE E/O OMESSA VALUTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO TUTELATO – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, ISTRUTTORIA ERRONEA, TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO.

La ricorrente, in via subordinata, ritiene illegittimo l’art. 7 del Regolamento approvato con D.R. 3663/2019, e l’art. 8 del Bando, se e nella parte in cui devono essere interpretati nel senso che il requisito del “numero minimo di articoli pubblicati su rivista” per la nomina a membro di Commissione deve ritenersi posseduto alla data di rilascio dell’autodichiarazione da parte dei membri designati e non alla data di nomina della Commissione con Decreto Rettorale, in quanto costituisce principio generale in tema di pubblici concorsi quello secondo cui i requisiti per partecipare ad un bando di concorso devono essere posseduti alla scadenza dei termini previsti dallo stesso per la presentazione della domanda. Pertanto, applicando tale principio alla procedura in esame, dovrebbe ritenersi che, ai fini della legittimità dell’insediamento della Commissione, sia sufficiente il possesso, in capo ai commissari, dei requisiti di legge al momento della nomina stessa, atteso che la nomina è il momento genetico della investitura della Commissione dei poteri valutativi alla stessa assegnati.

Sarebbe pertanto illegittimo l’art. 7 del Regolamento, in quanto richiede che la maturazione delle c.d. mediane debba avvenire prima del decreto di nomina, senza che tale determinazione sia sorretta da alcun interesse pubblico concreto.

Il motivo non può essere accolto, il che consente al Collegio di esimersi dall’esaminare l’eccezione di tardività del gravame.

Se infatti è vero che la giurisprudenza ha sempre ritenuto che: “In tema di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda, a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa, è derogabile solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati, o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni.” (Consiglio di Stato sez. VII, 01/09/2022, n.4326), detto principio deve ritenersi rispettato nel caso di specie in quanto, pur non trattandosi di procedura concorsuale ma della nomina dei commissari di concorso, la data entro cui i candidati devono possedere i requisiti richiesti non può che essere quella, antecedente al decreto di nomina, in cui i componenti della Commissione, dopo essere stati designati, hanno prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti, mediante appunto l’autodichiarazione, senza che occorra alcuna motivazione circa specifiche esigenze di interesse pubblico. Non si tratta infatti, nel caso in esame, di alcuna anticipazione rispetto ai normali termini di possesso dei requisiti di partecipazione.

Pertanto, non può convenirsi con quanto affermato dalla ricorrente, secondo la quale la norma, se interpretata nel senso impugnato, non sarebbe sorretta da alcun interesse pubblico concreto.

Né si ravvisa alcuna violazione con i principi costituzionali di parità di trattamento e di trasparenza dell’azione amministrativa ex art. 97 della Cost., in quanto – come già chiarito – il possesso dei requisiti per l’accesso alle funzioni di membro di Commissione deve essere riscontrato prima della data dell’insediamento, ovvero alla data della auto dichiarazione.

Se così non fosse, si correrebbe il rischio di non riuscire a costituire la Commissione nei tempi previsti, qualora, per qualunque disguido, poi non risultassero alla data di insediamento della commissione presenti i requisiti richiesti. Minime esigenze organizzative, dunque, giustificano che l’accertamento circa il possesso dei requisiti di partecipazione avvenga qualche tempo prima l’insediamento, con la conseguenza che essi devono essere sussistenti al momento in cui vengono dichiarati.

Per tali motivi, deve essere respinto anche il quarto motivo, parte ricorrente deduce ulteriori illegittimità dell’art. 7 del Regolamento di cui al d.r. 3663/2019 e dell’art. 8 del bando di cui al d.r. 131/2023, nella parte in cui devono interpretarsi nel senso di richiedere che la autodichiarazione sul possesso dei requisiti per la nomina a componente della Commissione di valutazione debba essere resa dai Commissari prima della intervenuta nomina e quindi attestare il possesso dei requisiti stessi prima della nomina, nel caso di specie 16 giorni prima della emissione del decreto di nomina a membro di Commissione.

Con il quinto motivo, parte ricorrente lamenta: VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SCONDA FASCIA” EMANATO CON D.R. N. 3663 DEL 2/10/2019 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE, ISTRUTTORIA ERRONEA, TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO, in quanto il Decreto Rettorale n. 4049/2023 gravato non recherebbe alcuna specifica motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico che sorreggono l’esercizio dell’autotutela, nonostante si tratti di un vizio meramente formale.

Il motivo non può essere accolto.

Il motivo di interesse pubblico posto a fondamento dell’annullamento impugnato risiede infatti nella circostanza, esplicitata dal provvedimento impugnato, che il ricorso proposto dinanzi al TAR Campania – Napoli (Sezione Seconda) da parte del prof. OMISSIS, candidato alla suddetta procedura concorsuale aveva ad oggetto proprio l’illegittimità posta a fondamento del provvedimento di autotutela. Sussiste pertanto un evidente interesse pubblico alla rimozione del provvedimento impugnato, in quanto riconosciuto illegittimo dalla stessa amministrazione, al fine di evitare una sentenza di accoglimento da parte del giudice amministrativo.

Si tratta inoltre di una ipotesi di c.d. annullamento doveroso, per il quale non occorre esplicitare la sussistenza dell’interesse pubblico all’esercizio dell’autotutela, in quanto fondato sull’accertamento della non veridicità di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. (cfr. ex multis T.A.R., Lecce, sez. III, 27/07/2021 , n. 1206; Consiglio di Stato sez. VI, 31/12/2019, n. 8920; T.A.R., Genova , sez. I , 31/10/2023 , n. 886).

Né può ritenersi che si tratti di un vizio meramente formale, essendo attinente al possesso dei requisiti per far parte della Commissione di concorso.

In conclusione, il ricorso n. RG 6029 del 2023 deve essere respinto.

Il medesimo decreto rettorale n. 4090 del 17.10.2023 è stato impugnato dalla prof. OMISSIS, con il ricorso n. RG n. 6054 del 2023.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 7.08.1990, N. 241 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA” – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 7.06.2016, N. 120 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL D.M. MIUR N. 589 DEL 08.08.2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 16 E 18 DELLA L. 30.12.2020, N. 240 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’ ED EFFICACIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER INSUFFICIENZA, INADEGUATEZZA E GENERICITA’ DELLA MOTIVAZIONE – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ILLOGICITA’ – SVIAMENTO DI POTERE.

Rileva la ricorrente che, nella relazione redatta Commissione di valutazione in data 9.10.2023 (acquisita al protocollo generale dell’Ateneo in data 10.10.2023 con n. 122687), risulta che i parametri della Prof.ssa OMISSIS raggiungono e superano il valore-soglia di due dei tre indicatori utilizzati per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari. Né potrebbe rilevare che alla data di presentazione da parte della Prof.ssa OMISSIS dell’autocertificazione sul possesso dei requisiti per la nomina a Commissario (4.04.2023) uno dei tre parametri non fosse rispettati in quanto alla data di presentazione dell’autodichiarazione (4.04.2023), era giustificato dal fatto che 4 articoli della Prof.ssa OMISSIS, benchè già redatti da tempo e già inviati alle rispettive riviste per le pubblicazioni, non erano stati ancora “caricati” sulla piattaforma Scopus.

Inoltre, l’articolo “Papa et al., Effects of oral exposure to brake wear particulate matter on the springtail Orthonychiuris folsomi. Environmental Pollution”, era stato anche accettato per la pubblicazione (16.04.2023) e caricato sulla banca dati Scopus, cosicché alla data dell’insediamento della Commissione, (20.04.2023) la Prof.ssa OMISSIS aveva maturato senza alcun dubbio il valore soglia di 29 articoli su rivista.

Tale censura deve essere disattesa per le ragioni già esposte in precedenza, a proposito di analogo profilo di impugnazione proposto dalla prof. ssa OMISSIS nei motivi n 1) e 2) del suo ricorso, alle quali si rinvia.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce IN VIA GRADATA, L’ ILLEGITTIMITA’ DELL’ART. 7 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA” E DELL’ART. 8 DEL BANDO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA INDETTA CON D.R. N. 131/2023 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’ ED EFFICACIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO E PARITA’ DI TRATTAMENTO NEI PUBBLICI CONCORSI, in quanto ai fini della legittima composizione della Commissione di valutazione, dovrebbe ritenersi sufficiente che ciascun membro della Commissione possegga i requisiti richiesti all’atto della nomina della Commissione, perché è solo da quel momento che vengono attivate le operazioni valutative per le quali è richiesta la individuata qualificazione scientifica in capo a ciascun commissario. Tale disposizione sarebbe inoltre in contrasto anche con i principi costituzionali di parità di trattamento e di trasparenza dell’azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione. Pertanto, l’autodichiarazione prevista dall’art. 7, comma 4 del Regolamento per i non appartenenti delle “Liste degli Aspiranti Commissari sorteggiabili”, non potrebbe essere richiesta in un momento anteriore alla formale nomina della Commissione dal momento che non si può richiedere all’aspirante commissario di attestare il possesso dei requisiti richiesti in un momento antecedente all’insediamento della Commissione, ma dovrebbe essere rilasciata solo al momento della nomina della Commissione.

Ne conseguirebbe pertanto l’illegittimità in via derivata del decreto rettorale impugnato.

Anche tale motivo va respinto per le stesse ragioni già esposte a proposito del terzo motivo di ricorso della Prof.sa OMISSIS, alle quali si rinvia.

Con il terzo motivo, la ricorrente OMISSIS deduce: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-NONIES 22 DELLA L. 7.08.1990, N. 241 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA” – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 7.06.2016, N. 120 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL D.M. MIUR N. 589 DEL 08.08.2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 16 E 18 DELLA L. 30.12.2020, N. 240 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’ ED EFFICACIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER INSUFFICIENZA, INADEGUATEZZA E GENERICITA’ DELLA MOTIVAZIONE – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ILLOGICITA’ – SVIAMENTO DI POTERE, in quanto l’Università Federico II avrebbe errato nel ritenere che il dedotto vizio nella composizione della Commissione di valutazione abbia inficiato l’intera attività valutativa posta in essere dalla medesima Commissione, in quanto doveva invece essere dimostrato che il prospettato vizio nella composizione della Commissione avesse in qualche modo influenzato l’andamento del concorso e/o l’esito finale dello stesso.

In sostanza, solo in presenza di un “vizio macroscopico” della composizione della Commissione si giustificherebbe l’annullamento dell’intera procedura. Tuttavia, nel caso di specie si trattava di un vizio meramente formale, pertanto l’amministrazione avrebbe dovuto motivare più approfonditamente al fine di dimostrare se ed in che modo l’illegittima composizione della Commissione andava ad incidere sulla regolarità delle operazioni concorsuali.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Come già detto sopra, il caso in esame rappresenta un esempio di “autotutela doverosa”, in cui la rimozione del provvedimento illegittimo costituisce un dovere per la pubblica amministrazione, in quanto fondato su autodichiarazioni rivelatesi poi non veritiere.

Né, come detto sopra, può ritenersi che si trattasse di un vizio meramente formale, essendo attinente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per far parte della Commissione di concorso, a nulla rilevando che detti requisiti sono successivamente venuti in essere.

Infine, quanto alla giurisprudenza, anche di questo TAR, richiamata da parte ricorrente secondo la quale “la contestazione della composizione della Commissione giudicatrice di un concorso – salvi i casi di macroscopica incompetenza tecnica dei suoi componenti o di palese conflitto di interessi – se non dedotta “ab initio”, nei termini decorrenti dalla partecipazione al concorso o dalla piena conoscenza dell’atto di nomina, è ammissibile successivamente solo se corredata da un’adeguata prospettazione e deduzione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa, di tale asseritamene errata composizione, sulla valutazione delle prove del ricorrente o, comunque sull’esito complessivamente ingiusto della procedura (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 18/05/2023, n.8476, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, n. 102/2021, sez. III, 14/09/2010, n. 17412; T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 10/01/2013, n. 19; T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 18/10/2011, n. 561), si osserva che tale giurisprudenza attiene alla questione (di natura processuale) della ammissibilità della censura, nel caso di contestazione da parte del ricorrente della composizione della Composizione di concorso, e pertanto non rileva nel caso di specie.

Infatti, l’amministrazione, nell’adottare il provvedimento impugnato, non soggiacendo a regole processuali, non aveva l’onere di dimostrare alcuna incidenza negativa dell’illegittima composizione della commissione sugli esiti del concorso, essendo sufficiente per l’esercizio dell’autotutela doverosa da parte dell’amministrazione la circostanza della violazione della lettera dell’art. 7 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019 e che tale violazione sia scaturita da una falsa autodichiarazione.

Per tale ragione, la censura va respinta.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 7.08.1990, N. 241 – ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER INSUFFICIENZA, INADEGUATEZZA E GENERICITA’ DELLA MOTIVAZIONE – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ILLOGICITA’ – SVIAMENTO DI POTERE, deducendo carenza istruttoria da parte dell’amministrazione.

La censura va respinta.

Come più volte detto, la questione non riguarda la sussistenza del requisito da parte della Prof.ssa OMISSIS alla data della relazione istruttoria prot. n. 122687/2023 del 10.10.2023 ovvero alla data della costituzione della Commissione, ma alla data in cui ella ha reso la dichiarazione in questione.

Rispetto a tali circostanze, l’istruttoria della Università è stata approfondita e completa.

Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. DELLA L. 7.08.1990, N. 241 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. 7.08.1990, N. 241 – ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER INSUFFICIENZA, INADEGUATEZZA E GENERICITA’ DELLA MOTIVAZIONE – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ILLOGICITA’ – SVIAMENTO DI POTERE, in quanto l’Università non ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento volto all’annullamento in autotutela degli atti della procedura, violando, in tal modo, le inderogabili garanzie partecipative prescritte dagli artt. 7 e seguenti della L. 241/90.

Il motivo non può essere accolto in attuazione dell’art. 21 octies l. 241/90, in quanto, data la natura di atto di autotutela doverosa del provvedimento impugnato, il provvedimento non avrebbe potuto avere altro contenuto rispetto a quello in concreto adottato.

In conclusione, anche il ricorso n. RG 6029 del 2023 va respinto.

Per quanto riguarda, infine, il ricorso n. RG 4135 del 2023, proposto dal ricorrente OMISSIS, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto il provvedimento dallo stesso impugnato è stato annullato dall’Amministrazione in autotutela, con il decreto rettorale n. 4090 del 17.10.2023, non residuando pertanto alcun ulteriore interesse all’esame del ricorso, dovendo la procedura concorsuale essere ripetuta da altra commissione.

In conclusione, dunque, i ricorsi n. 6029 del 2023 e 6054 del 2023 vanno respinti mentre sul ricorso n. RG 4135 del 2023 va dichiara la cessazione della materia del contendere.

Le spese, attesa la peculiarità della vicenda, possono essere compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e così provvede:

respinge i ricorsi n. 6029 del 2023 e 6054 del 2023 e dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso RG 4135 del 2023.

Compensa le spese tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente

Omissis, Consigliere, Estensore

Omissis, Primo Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 4 giugno 2024