TAR Lazio, Sez. III ter, 6 giugno 2024, n. 11497

Non è sindacabile il tempo impiegato dalla commissione per la valutazione dei candidati

Data Documento: 2024-06-06
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle selezioni universitarie la congruità del tempo impiegato ai fini dell’espressione del giudizio dipende dalle caratteristiche della documentazione prodotta dal singolo candidato ed è insindacabile in sede di legittimità, per cui non rappresenta un parametro utile ad apprezzare la validità del procedimento valutativo della Commissione.

Contenuto sentenza

11497/2024 REG.PROV.COLL.

15477/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15477 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS, non costituita in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:

– del Decreto rettorale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” n. 2382/2023 del 20.09.2023, che ha approvato “gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata [codice bando 2023 POE005], indetta ai sensi dell”art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale – Facoltà di Medicina e Odontoiatria – per il GSD/Settore Concorsuale 06/D2 – Settore scientifico disciplinare MED/49 – di questa Università, da cui risulta che la Prof.ssa OMISSIS, nata a Roma (RM) il 09.04.1961, è dichiarata vincitrice della procedura selettiva suddetta”;

nonché di tutti gli atti della suddetta procedura nella parte in cui risultano lesivi degli interessi del Prof. OMISSIS e in particolare:

– degli atti e delle decisioni risultanti dai verbali nn. 1, 2 e 2 bis e della Relazione Finale, anche riguardanti le valutazioni individuali e la valutazione comparativa espresse dalla Commissione, trasmessi dal Presidente ed acquisiti al protocollo universitario in data 22.08.2023 ai nn. 78775 e 78782, relativi a tutte le operazioni poste in essere dalla Commissione giudicatrice;

– del Decreto Rettorale dell’Università di Roma “La Sapienza” n. 1593/2023 del 26/06/2023 di nomina della suddetta Commissione giudicatrice e sue modifiche ed integrazioni;

– della delibera del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 17.05.2023 e del verbale della relativa/e seduta/e di individuazione e proposta delle tre terne di Commissari da utilizzare per il sorteggio della Commissione giudicatrice;

– del verbale di sorteggio dell’8 giugno 2023 relativo anche alla Commissione giudicatrice della procedura de qua;

– di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale, o comunque connesso, anche non conosciuti e/o non comunicati, compresa la eventuale Deliberazione di chiamata e l’eventuale provvedimento di presa di servizio non conosciuti;

nonché occorrendo:

– del Bando approvato con D.R. n. 631/2023 del 17.03.2023 – Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale – n. 26 del 04.04.2023, con il quale è stata indetta ai sensi dell”art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale – Facoltà di Medicina e Odontoiatria – per il GSD/Settore Concorsuale 06/D2 – Settore scientifico disciplinare MED/49, nei limiti di cui in motivazione;

– del Regolamento unico per l’assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 66/2023 del 17.01.2023.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS Antonio il 9/1/2024 nel ricorso proposto dallo stesso per l’annullamento:

– del Decreto rettorale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” n. 2382/2023 del 20.09.2023 (Doc. 1), che ha approvato “gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata [codice bando 2023 POE005], indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale – Facoltà di Medicina e Odontoiatria – per il GSD/Settore Concorsuale 06/D2 – Settore scientifico disciplinare MED/49 – di questa Università, da cui risulta che la Prof.ssa OMISSIS, nata a Roma (RM) il 09.04.1961, è dichiarata vincitrice della procedura selettiva suddetta”;

nonché di tutti gli atti della suddetta procedura nella parte in cui risultano lesivi degli interessi del Prof. OMISSIS e in particolare:

– degli atti e delle decisioni risultanti dai verbali nn. 1, 2 e 2 bis (Doc. 2, Doc. 3, Doc. 4) e della Relazione Finale (Doc. 5), anche riguardanti le valutazioni individuali e la valutazione comparativa espresse dalla Commissione, trasmessi dal Presidente ed acquisiti al protocollo universitario in data 22.08.2023 ai nn. 78775 e 78782, relativi a tutte le operazioni poste in essere dalla Commissione giudicatrice;

– del Decreto Rettorale dell’Università di Roma La Sapienza n. 1593/2023 del 26/06/2023 (Doc. 6) di nomina della suddetta Commissione giudicatrice e sue modifiche ed integrazioni;

– della delibera del Dipartimento di Medicina Sperimentale del 17.05.2023 e del verbale della relativa/e seduta/e (Doc. 7) di individuazione e proposta delle tre terne di Commissari da utilizzare per il sorteggio della Commissione giudicatrice;

– del verbale di sorteggio dell’8 giugno 2023 relativo anche alla Commissione giudicatrice della procedura de qua (Doc. 8);

– di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale, o comunque connesso, anche non conosciuti e/o non comunicati, compresa la eventuale Deliberazione di chiamata e l’eventuale provvedimento di presa di servizio non conosciuti;

nonché occorrendo:

– del Bando approvato con D.R. n. 631/2023 del 17.03.2023 – Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale – n. 26 del 04.04.2023 (Doc. 9), con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale – Facoltà di Medicina e Odontoiatria – per il GSD/Settore Concorsuale 06/D2 – Settore scientifico disciplinare MED/49, nei limiti di cui in motivazione;

– del Regolamento unico per l’assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 66/2023 del 17.01.2023 (Doc. 10);

nonché per l’ulteriore annullamento, tramite i presenti motivi aggiunti:

– della Delibera assunta nella seduta del 5 ottobre 2023 del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale – Facoltà di Medicina e Odontoiatria di approvazione della proposta di chiamata della odierna controinteressata prof.ssa OMISSIS in qualità di Professore di I Fascia per il Settore Concorsuale 06/D2 – Settore scientifico disciplinare MED/49 e del relativo verbale di seduta;

– della Delibera della Giunta della facoltà di Medicina e Odontoiatria, del 18 ottobre 2023, che ha espresso parere favorevole alla suddetta chiamata e del relativo verbale di seduta;

– della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, n. 336 del 24 ottobre 2023 che ha approvato la chiamata della Prof. OMISSIS e del relativo verbale di seduta;

– e di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale, o comunque connesso, anche non conosciuto e/o non comunicato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il prof. OMISSIS partecipava, unitamente al prof. OMISSIS e alla prof. OMISSIS, alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per la copertura di un posto di Professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, settore concorsuale 06/D2, settore scientifico disciplinare MED/49, Scienze tecniche dietetiche applicate.

2. Ad esito della selezione, con D.R. 2382/2023 veniva dichiarata vincitrice la prof. OMISSIS.

3. Tale provvedimento veniva impugnato dal prof. OMISSIS con ricorso articolato nei seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del Bando, nella parte in cui ha previsto che nella formazione della Commissione si dovesse tener conto del principio dell’equilibrata composizione di genere. Violazione e falsa applicazione dei criteri stabiliti dalla Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017.Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste. Sviamento.

Le modalità del sorteggio sarebbero illegittime, poiché il Dipartimento ha scelto i professori suscettibili di nomina e le terne da cui sorteggiare i componenti, garantendo la presenza di un componente interno e riducendo la possibilità di partecipazione di almeno un docente di genere femminile.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del Regolamento assunto con D.R. 66/2023 e degli artt. 1 e 5 del Bando, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 4del D.P.R. 117/2000. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione ed istruttoria.

La Commissione si sarebbe limitata a recepire i criteri di valutazione contenuti nell’allegato 1 del bando, non stabilendo i parametri di attribuzione dei giudizi, individuali e comparativi, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica dei candidati, e avrebbe poi incentrato le valutazioni solo sulla base del criterio di congruenza dei curriculum con il SSD Med/49. La mancata predeterminazione dei criteri non avrebbe consentito neppure di stabilire in quali casi ritenere equivalenti i profili dei candidati ai fini della valutazione ex aequo prevista dall’art. 10, comma 15, del Regolamento di Ateneo.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Bando e del principio di collegialità della valutazione. Violazione e falsa applicazione sotto distinto profilo degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste.

La Commissione avrebbe effettuato le valutazioni in tre ore complessive di sedute telematiche, esprimendo un giudizio positivo solo sulla controinteressata in ragione del curriculum e della produzione scientifica afferenti “alle Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione”.

Il ricorso si conclude con la richiesta di tutela cautelare.

4. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si costituiva a mezzo della difesa erariale per resistere al ricorso e produceva documenti e memoria in vista della camera di consiglio del 19 dicembre 2023, ad esito della quale l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 8226/2023.

5. Con ricorso per motivi aggiunti, affidato in sostanza medesimi motivi del ricorso introduttivo, il prof. OMISSIS impugnava gli atti di approvazione della chiamata della prof.ssa OMISSIS.

6. Il ricorrente presentava istanza di prelievo, cui facevano seguito la fissazione dell’udienza pubblica di trattazione della controversia e, in vista di quest’ultima, il deposito di memorie delle parti costituite.

7. L’Ateneo chiedeva il passaggio in decisione senza discussione.

8. All’udienza del 24 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono trattati congiuntamente, attesa la loro omogeneità.

2. Con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il primo motivo aggiunto si denuncia l’illegittimità, anche sotto il profilo della violazione della Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, delle modalità del sorteggio dei componenti della Commissione, poiché il Dipartimento ha scelto i professori suscettibili di nomina e le terne da cui sorteggiare i componenti, garantendo la presenza di un componente interno e riducendo la possibilità di partecipazione di almeno un docente di genere femminile.

2.1. La delibera ANAC n. 1208/2017 reca l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che, proprio nella parte III dedicata alle istituzioni universitarie, viene qualificato come “atto di indirizzo (non vincolante)” e fornisce indicazioni sulla redazione del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte degli Atenei. Il paragrafo 5.2.4. enumera alcune “possibili misure” di prevenzione riguardanti il procedimento di formazione delle commissioni giudicatrici, invitando le Università a recepirle nei propri regolamenti. Si tratta quindi di un elenco esemplificativo e non tassativo, “con il corollario che, in mancanza del recepimento delle misure da parte degli Atenei, le stesse non possono trovare diretta applicazione per effetto della loro elencazione ad opera dell’A.N.A.C.” (Cons. Stato, sez. VII, n. 7867/2022). Come detto, il PNA non impone ma suggerisce i criteri per la redazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Cons. Stato, sez. VI, n. 8336/2021), mentre le Università elaborano tale documento individuando al proprio interno i rischi corruttivi e le misure più idonee a prevenirli. Resta ferma la possibilità di adottare soluzioni differenti rispetto a quelle prospettate nel PNA in ragione della propria autonomia regolamentare.

2.2. Nel caso in esame, il Regolamento dell’Ateneo di cui al D.R. 66/2023 contempla all’art. 8, comma 3, le modalità di formazione della commissione giudicatrice, riprodotte dall’art. 4 del bando di concorso. Ai fini dell’individuazione, tramite sorteggio pubblico, dei tre componenti della commissione è prevista la presentazione da parte del Dipartimento interessato di tre terne che tengano conto dell’equilibrata composizione di genere, una delle quali può essere interamente costituita da componenti interni all’Ateneo.

Si ritiene che tali modalità non siano irragionevoli ovvero arbitrarie, in quanto conducono ad una composizione equilibrata tra membri esterni e interni e conforme al principio di imparzialità. L’istituto del sorteggio pubblico assicura infatti che la scelta dei componenti della commissione sia svincolata dall’organo che ha proposto le terne contenenti i nominativi.

2.3. Quanto poi alla censura relativa alla riduzione della possibilità di partecipazione di almeno un docente di genere femminile, la formulazione della stessa non è supportata dai presupposti processuali della legittimazione e dell’interesse richiesti dalla legge, poiché le disposizioni sull’equilibrio di genere nella formazione delle commissioni di concorso sono volte a tutelare in modo diretto non il candidato ma coloro che vi aspirano a far parte, evitando che siano esclusi in base al genere e, inoltre, il ricorrente non dimostra l’incidenza negativa della composizione della commissione sulla formulazione del giudizio nei propri confronti (Cons. Stato, sez. VII, n. 7867/2022 cit.).

2.4. I motivi sono infondati.

3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo e con il secondo motivo aggiunto parte ricorrente sostiene innanzitutto che la Commissione si sarebbe limitata a recepire i criteri di valutazione contenuti nell’allegato 1 del bando, non stabilendo i parametri di attribuzione dei giudizi, individuali e comparativi, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculume sull’attività didattica dei candidati, e avrebbe poi incentrato le valutazioni solo sulla base del criterio di congruenza dei curriculumcon il SSD Med/49.

3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “i criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere stabiliti direttamente dal bando oppure essere rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l’unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 9994/2022).

3.2. In ordine alla predeterminazione dei criteri di valutazione il potere di cui dispone la Commissione è inversamente proporzionale al grado di dettaglio delle disposizioni del bando (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 6319/2024).

Nel caso specifico, la Commissione ha sostanzialmente recepito i criteri di valutazione stabiliti nel bando, come riportato nell’Allegato 1 del verbale n. 1 (doc. 2 prodotto dal ricorrente).

3.3. Con riguardo poi all’asserita mancanza di specificazione dei parametri di attribuzione dei giudizi, individuali e comparativi, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica dei candidati, si osserva che la valutazione comparativa prevista nei concorsi per professori e ricercatori universitari si differenzia dalle altre tipologie di procedure selettive, poiché non si basa su criteri meramente quantitativi, ma su un raffronto globale e complessivo delle capacità dei candidati, alla luce dei profili curriculari, delle pubblicazioni e delle ulteriori abilità e conoscenze richieste dal bando.

Pertanto, la Commissione ha correttamente espresso la propria valutazione sui candidati alla luce dei criteri stabiliti nella riunione preliminare, per poi far confluire i giudizi specifici nella valutazione complessiva di ciascuno di essi e, quindi, sottoporre le valutazioni complessive a confronto globale al fine di individuare il candidato maggiormente adeguato alla funzione da svolgere.

3.4. Per quanto riguarda la censura con cui si stigmatizza il fatto che la commissione avrebbe basato le valutazioni unicamente sul criterio di congruenza dei curriculum con il SSD Med/49, si osserva che, in base all’allegato A del D.M. 30 ottobre 2015, il settore concorsuale 06/D2 afferisce al macrosettore Clinica medica specialistica (06/D) e comprende i settori scientifici disciplinari relativi a Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere e, più precisamente, Endocrinologia (MED/13) e Scienze tecniche dietetiche applicate (MED/49), Nefrologia (MED/14).

Nel bando di concorso il settore scientifico disciplinare che viene indicato al fine di specificare il settore concorsuale 06/D2 è “SSD MED/49”, ovverosia Scienze tecniche dietetiche applicate. L’allegato 2 del D.M. 4 ottobre 2000, recante rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, descrive il settore in argomento precisando che “si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a essa congrua nel campo delle scienze tecniche dietetiche; sono campi di competenza i principi generali di dietetica e i principi di fisiopatologia endocrino-metabolica applicati alla dietetica e la metodologia e organizzazione della professione”.

3.5. Il concetto di congruenza è desumibile già dalla declaratoria del settore scientifico disciplinare e rivela il carattere trasversale della materia.

3.6. Alla luce di tale osservazione è possibile comprendere la ragione per cui la commissione abbia proceduto a valutare le attività svolte dai candidati sulla base dell’inerenza (rectius, congruenza) al settore scientifico disciplinare MED/49 al fine di esprimere il proprio giudizio.

La congruenza è un criterio già espresso nel bando e, successivamente, recepito in sede di predeterminazione dei criteri da parte della Commissione e la sua applicazione in concreto è collegata al fatto che, nel caso di specie, i curriculum, i titoli e le pubblicazioni valutabili dei candidati, pur essendo attinenti allo stesso settore concorsuale, non fossero perfettamente sovrapponibili con il settore scientifico disciplinare del posto messo a concorso. Il settore concorsuale, come illustrato, comprende più settori scientifico disciplinari, fra i quali vi sono aree di intersezione ed aree di specifica competenza.

3.7. Il ricorrente ha svolto attività prevalente nell’area dell’endocrinologia e, più precisamente, in ambito andrologico, mentre la controinteressata nell’area delle scienze dell’alimentazione, trattando anche in ambito endocrinologico argomenti ad essa correlati, fra cui l’osteoporosi.

Anche con riguardo all’attività didattica la Commissione ha formulato un giudizio complessivo sui candidati valutando gli incarichi di insegnamento inerenti al settore scientifico disciplinare del concorso. Lo stesso criterio è stato poi osservato nella valutazione dell’attività clinica o di consulenza e delle pubblicazioni.

Trattandosi di valutazioni caratterizzate da discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può accertare il fatto e verificare l’attendibilità del criterio utilizzato dalla commissione, ma non può procedere a valutare il fatto accertato utilizzando un nuovo parametro – quello proposto dal ricorrente -, facendo derivare da tale valutazione l’esito del controllo dell’attendibilità del criterio oggetto di critica. “Il giudizio di non attendibilità del criterio e la conclusione della sua illegittimità non può derivare dal giudizio del merito scientifico attraverso i nuovi parametri proposti dal ricorrente, poiché ciò comporterebbe un inammissibile sindacato sostitutivo sulla sfera di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione e, pertanto, non consentita in questa sede” (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 13157/2023).

Dalle valutazioni delle pubblicazioni e della consistenza della produzione scientifica si evince la prevalenza della prof. OMISSIS, prevalenza che trova riscontro nelle valutazioni collegiali del profilo curriculare. Il ricorrente “presenta un curriculum scientifico principalmente orientato all’endocrinologia con particolare interesse per le problematiche andrologiche” e, inoltre, “tutte le attività sono eccellenti per qualità, intensità e continuità tuttavia solo parzialmente congruenti con il SSD MED/49 e con il profilo del presente bando. Gli aspetti relativi alle scienze dell’alimentazione e della nutrizione sono quasi sempre secondari o collegati a problematiche unicamente di tipo andrologico”. Invece, la controinteressata “presenta un curriculum scientifico principalmente orientato alle Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione”. (…) “Tutte le attività sono eccellenti per qualità, intensità e continuità nonché altamente congruenti con il SSD Med/49 e con il profilo del presente bando” (doc. 4 prodotto dal ricorrente).

Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione delle esperienze didattiche o altri titoli (in particolare l’attività di ricerca, le pubblicazioni e l’attività gestionale, organizzativa e di servizio) atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 7501/2022; n. 7899/2022; n. 5412/2020).

3.8. La mancata predeterminazione dei criteri, sostenuta dalla ricorrente, non avrebbe poi consentito neppure di stabilire in quali casi ritenere equivalenti i profili dei candidati ai fini della valutazione ex aequo prevista dall’art. 10, comma 15, del Regolamento di Ateneo.

3.9. Ribadita la sufficiente predeterminazione dei criteri, si osserva che all’art. 10, comma 15 del Regolamento di Ateneo è sottesa la logica comparativa che informa le procedure di selezione dei professori e ricercatori universitari, in base alla quale all’esito della procedura non viene stilata una graduatoria di idonei suscettibile di scorrimento, ma si individua il candidato ritenuto meglio rispondente alle specifiche tipologie di impegno scientifico e didattico indicate dal bando. In presenza di una sostanziale “pari qualificazione” dei candidati, come risultante dagli apprezzamenti tecnico-discrezionali della Commissione, la proposta di chiamata è rimessa al Consiglio di Dipartimento.

3.10. Orbene, la logica comparativa dei concorsi per ricercatori e professori universitari conduce alla formulazione di un giudizio globale e sintetico sul merito scientifico dei candidati, per cui la parità di qualificazione trova il proprio fondamento su valutazioni di carattere essenzialmente qualitativo.

Peraltro, i verbali della Commissione attraverso le aggettivazioni utilizzate evidenziano le caratteristiche che differenziano i candidati e che hanno condotto ad individuare la prevalenza della controinteressata, non facendo emergere profili di palese irragionevolezza ovvero di incongruenza, suscettibili di sindacato da parte del giudice amministrativo.

Come ha confermato di recente il Consiglio di Stato (sez. VII, n. 6414/2023), per giurisprudenza costante, i giudizi espressi dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, essendo essenzialmente giudizi qualitativi sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, sono censurabili esclusivamente sul piano della legittimità entro i noti limiti fissati dalla stessa giurisprudenza, senza poter sindacare profili di merito della valutazione della Commissione (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5924; id., 25 settembre 2006, n. 5608). Invero, quando siano contestate valutazioni espressive della discrezionalità tecnica il Giudice di legittimità può rilevare profili di eccesso di potere (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459; id., 3 maggio 2007, n. 2781; id., 11 aprile 2007, n. 1643; Sez. VI, 12 aprile 2013, n. 2004), ma gli è precluso sostituire le valutazioni opinabili della Commissione con le proprie, altrettanto opinabili (C.d.S., Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060).

3.11. I motivi sono infondati.

4. Del pari infondati sono il terzo motivo del ricorso introduttivo e il terzo motivo aggiunto, con cui parte ricorrente si duole del fatto che la Commissione avrebbe effettuato le valutazioni in tre ore complessive di sedute telematiche, esprimendo un giudizio positivo solo sulla controinteressata in ragione del curriculume della produzione scientifica afferenti “alle Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione”.

4.1. L’impossibilità di una ricostruzione presuntiva dei tempi di valutazione delle Commissioni è un principio che sottende alla materia degli appalti e dei concorsi pubblici.

In base ad un costante orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7448/2022; n. 255/2015) “nelle controversie in materia di appalti pubblici è da escludere che possa essere addotta a indice di illegittimità dell’operato del seggio di gara la pretesa inadeguatezza dei tempi impiegati per la valutazione delle offerte, ricostruiti presuntivamente sulla base del numero di esse, del numero delle sedute e della durata delle stesse, evincibile dai relativi verbali (Cons. St., sez. IV, 28 marzo 2011, n. 1871/2011), ben potendo la brevità dei lavori dipendere ragionevolmente, per esempio, da particolari doti, anche di sintesi, dei componenti della commissione, dall’adeguatezza dell’organizzazione dei suoi lavori o anche dalla rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate (Cons. St., sez. V, 28 luglio 2014, n. 3998)”.

Anche con riguardo ai pubblici concorsi “per costante giurisprudenza, non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati da una commissione giudicatrice alla valutazione dei candidati, soprattutto allorché tali tempi siano stati calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti (o degli elaborati) esaminati, in quanto non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato” (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 178/2019; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3924/2006; Cons. Stato, sez. VI, n. 1906/2003; Tar Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 13029/2023; sez. I, sent. n. 4077/2022; sez. III-bis, sent. n. 429/2023, n. 16245/2022).

Nelle selezioni universitarie la congruità del tempo impiegato ai fini dell’espressione del giudizio dipende dalle caratteristiche della documentazione prodotta dal singolo candidato ed è insindacabile in sede di legittimità, per cui non rappresenta un parametro utile ad apprezzare la validità del procedimento valutativo della Commissione. Inoltre, la censura non consente di comprendere come il vizio prospettato dal ricorrente possa averlo penalizzato nel corso delle valutazioni da parte della commissione, al cui esito è scaturito un giudizio attendibile e ragionevole di prevalenza nei confronti della controinteressata.

5. In conclusione, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

6. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente

Omissis, Referendario

Omissis, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 6 giugno 2024