Il carattere comparativo delle procedure di reclutamento dei professori universitari non implica che la valutazione della commissione possa ridursi ad un confronto a coppie fra singoli candidati e – a fortiori – non risulta neppure congruo effettuare un confronto fra singoli candidati in relazione alle singole voci di valutazione. Tale modalità valutativa, infatti, si porrebbe in contrasto con la logica che caratterizza la procedura comparativa disciplinata dal d.P.R. n. 117 del 2000, compendiata nell’esigenza che la valutazione si svolga per tutti i candidati in modo sintetico e contestuale.
TAR Sicilia, Sez. I, 7 giugno 2024, n. 1927
Per il reclutamento dei docenti la commissione non è tenuta ad effettuare un confronto fra singoli candidati in relazione alle singole voci di valutazione
01927/2024 REG.PROV.COLL.
00550/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS in Palermo, via Filippo Cordova 95;
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Maria Beatrice Miceli, in Palermo, nella via Nunzio Morello 40;
per l’annullamento
– del Decreto n. 39/2023 del 23 gennaio u.s., protocollato in pari data al prot. n. 9249, con il quale il Magnifico Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. n. 240/2010 – Settore Concorsuale: 03/C1 – Chimica Organica, Settore Scientifico Disciplinare: CHIM/06 – Chimica Organica, Concorso 17, Priorità I – Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), dichiarando vincitore il Prof. -OMISSIS-;
– del verbale n. 1 della Commissione giudicatrice relativo alla seduta del 20 dicembre 2022, in occasione della quale sono stati fissati i criteri di valutazione;
– del verbale n. 2 relativo alla seduta del 18 gennaio 2023, e degli allegati al predetto verbale (All.ti A, B e C) in occasione della quale la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati ad esito della quale individuava come candidato maggiormente qualificato il Prof. -OMISSIS-;
– della Relazione finale della Commissione giudicatrice del 19.01.2023, nonché di tutti gli allegati alla medesima relazione;
– dell’atto di presa di servizio eventualmente adottato;
– di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati relativi alla procedura selettiva indetta dall’Università di Palermo volta alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. n. 240/2010 – Settore Concorsuale: 03/C1 – Chimica Organica, Settore Scientifico Disciplinare: CHIM/06 – Chimica Organica, Concorso 17, Priorità I – Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF), all’esito della quale è risultato vincitore il Prof. -OMISSIS-.
La ricorrente articola le seguenti censure:
“I. Violazione e falsa applicazione art. 18, c. 1, L. 240/10 – Violazione e falsa applicazione art. 6 regolamento giusto D.R. 2663/22 – Eccesso di potere – Difetto di motivazione. A. – Attività didattica: eccesso di potere – Difetto di motivazione – Irragionevolezza e sproporzionalità della decisione assunta – Disparità di trattamento”.
Secondo la ricorrente con riferimento all’attività per la quale sono stati formulati giudizi di “eccellente” (il controinteressato) e di “ottimo” (la ricorrente) – il giudizio di prevalenza in favore del controinteressato sarebbe illegittimo, per: a) carenza dei requisiti di continuità e di entità dell’attività didattica, quest’ultima da misurarsi in termini di quantità (numero di CFU); b) erronea valutazione dell’attività didattica svolta presso l’Universidad Complutense de Madrid; c) minore quantità di elaborati supervisionati nell’ambito dell’attività di supervisione di tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato; d) errata valutazione dell’attività didattica svolta nell’ambito del XXXVII ciclo del dottorato “Nanoforme del carbonio: generalità, funzionalizzazione e applicazioni in nanotecnologia, AA 2022-2023, 8 ore, CHIM/06, 03/C1, italiano, Università degli Studi di Palermo, Dottorato di Ricerca in Scienze Molecolari e Biomolecolari”, in quanto relativa a corsi non ancora avviati; e) omessa considerazione di titoli indicati dalla ricorrente, nonché di sei tesi di laurea, di conferenze di invito e di periodi di tutoraggio per PhD stranieri e postDoc. Sempre con riferimento all’attività didattica, la ricorrente assume l’omessa considerazione di altri titoli dalla stessa vantati (docenze in vari corsi, titoli in relazione ai quali vanta il ruolo di correlatore, master).
“II. Attività scientifiche, istituzionali ed organizzative: eccesso di potere – Difetto di motivazione – Evidente superficialità ed incompletezza del giudizio comparativo espresso – Irragionevolezza e disparità di trattamento”.
La ricorrente contesta il giudizio della Commissione sul controinteressato con riferimento alla voce “partecipazione dei candidati in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse nazionale ed internazionale”; contesta in particolare la valutazione di n. 16 comunicazioni orali a convegni nazionali per il controinteressato, del ruolo dello stesso di “guest editor” all’interno della categoria “Direzione o partecipazione a comitati editoriali”. Lamenta inoltre l’omessa considerazione, da parte della Commissione, della partecipazione della ricorrente al Collegio di Dottorato in Storia dell’Arte Medioevale, Moderna e Contemporanea in Sicilia e della titolarità dei brevetti.
“III. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: eccesso di potere – Difetto di motivazione – Evidente superficialità ed incompletezza del giudizio comparativo espresso – Irragionevolezza e disparità di trattamento”.
In relazione alla produzione scientifica la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe errato nel valutare le pubblicazioni scientifiche presentate dal controinteressato in quanto dei 114 prodotti della ricerca solo 76 sarebbero articoli, 12 sarebbero rassegne, 14 capitoli di libro, 2 prefazioni di libro (solitamente non valutati) ed 8 conferenze paper (anche questi per prassi non valutati). Sostiene inoltre che 6 delle 20 pubblicazioni presentate dal controinteressato costituirebbero reviews e non articoli originali; che 15 dei 20 lavori sarebbero stati svolti in collaborazione con ordinari dello stesso settore; che per 16 delle 20 pubblicazioni il controinteressato sarebbe sempre autore di riferimento in condivisione; che 4 capitoli di un volume non sarebbero stati conteggiati correttamente alla ricorrente al pari delle pubblicazioni, valutate in misura ridotta; che la Commissione non avrebbe dato risalto alla diversa collocazione editoriale dei lavori dei due candidati, in quanto le pubblicazioni della ricorrente si collocherebbero nella fascia Q1, riguardante riviste più accreditate.
Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti impugnati si sono costituiti l’Università di Palermo e il controintessato -OMISSIS-.
Tutte le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza di merito all’esito della quale il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che nell’ambito delle valutazioni comparative rese nei concorsi universitari, il giudizio finale della Commissione è frutto di una valutazione complessiva tra i candidati effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 settembre 2021, n. 2736) connotata da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo ove risulti inattendibile, illogica o manifestamente superficiale e contraddittoria (Consiglio di Stato Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4939; 23 marzo 2016, n. 1196; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 2 settembre 2020, n. 1069): il giudizio finale della commissione non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 31 ottobre 2022, n.14114; in tal senso v. anche TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 settembre 2021, n. 2736).
Va, altresì, richiamata la consolidata giurisprudenza, anche di questo T.A.R., secondo cui:
– “…in linea generale l’apprezzamento delle pubblicazioni e le relative valutazioni, in quanto riservati alla Commissione, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ove si manifesti manifestamente incoerente o irragionevole; il giudizio della Commissione deve essere coerente e rispondere a un criterio uniforme per tutti gli esaminati, ma non può essere oggetto di un sindacato di merito da parte del giudice della legittimità, il quale non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione (cfr. ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2021 n. 395 e 16 luglio 2015 n. 3561)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917, richiamata da T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 dicembre 2022, n. 3472);
– “…il carattere comparativo delle procedure di reclutamento dei professori universitari non implica che la valutazione della commissione possa ridursi ad un confronto a coppie fra singoli candidati e – a fortiori – non risulta neppure congruo effettuare un confronto fra singoli candidati in relazione alle singole voci di valutazione. Tale modalità valutativa, infatti, si porrebbe in contrasto con la logica che caratterizza la procedura comparativa disciplinata dal d.P.R. n. 117 del 2000, compendiata nell’esigenza che la valutazione si svolga per tutti i candidati in modo sintetico e contestuale (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 06/10/2015, n. 2438).
Ancora, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie, la Commissione giudicatrice, per accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, è tenuta ad effettuare una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, senza tuttavia dover elencare tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, ma potendo limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi. Pertanto, il compito della commissione giudicatrice è accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica e didattica; tale valutazione non è necessariamente fondata sull’analitica disamina dei titoli stessi, sicché il giudizio finale della commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, i quali costituiscono linee-guida per la commissione, in sede di valutazione del livello qualitativo della produzione scientifica e dell’attività didattica del candidato; e tale livello qualitativo non va verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri codificati, ma sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato (T.A.R., Roma, sez. III, 24/05/2019, n. 6359 e T.A.R. Campobasso, sez. I, 07/07/2016, n. 288)…” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 27 giugno 2023, n. 2168).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, osserva il Collegio che il giudizio comparativo nella procedura in esame è stato reso con adeguata motivazione, non superabile dalla ricostruzione personale operata dalla ricorrente.
A tele proposito non appare superfluo rammentare che i giudizi sui criteri di valutazione, distinti per ciascuno dei due candidati sono stati i seguenti: per l’attività di ricerca e la produzione scientifica entrambi hanno riportato il medesimo giudizio (“ottimo” per l’attività di ricerca; “eccellente” per la produzione scientifica). Pertanto il giudizio di favore per il controinteressato rispetto alla ricorrente è maturato solo perché migliore è stato il giudizio espresso in riferimento all’attività didattica (“ottimo” la ricorrente; “eccellente” il controinteressato) e all’attività gestionale (“buono” la ricorrente; “molto buono” il controinteressato).
Ciò posto, con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dei criteri di fatti propri dalla commissione, in ordine alla valutazione dell’attività didattica.
Il motivo è infondato in quanto presuppone che il giudizio della Commissione possa essere considerato come mera sommatoria di CFU, il che è da escludere sulla scorta della giurisprudenza sopra citata.
Inoltre il requisito della “continuità”, avendo natura temporale, è stato correttamente interpretato dalla Commissione come periodo non interessato da significativi periodi di interruzione. Il giudizio pertanto è complessivo.
Nello specifico, il controinteressato è stato assunto come Ricercatore nel 2011: a seguito di tale assunzione egli ha tenuto il suo primo corso nel 2012 e, a partire da quel momento, ha regolarmente svolto attività didattica. Ma prima ancora di tale assunzione ha esercitato attività didattica, già dal 2003, durante il dottorato presso l’Universidad Complutense de Madrid e, successivamente, dal 2004, presso l’Università degli Studi di Palermo, conseguendo 12 CFU nel periodo 2004-2012; sicché correttamente, la Commissione ha considerato che il controinteressato ha svolto attività didattica nel periodo 2004-2012, conseguendo 12 CFU. La circostanza che in alcuni anni accademici, (quattro), l’attività didattica non sia stata esercitata in maniera continuativa dal controinteressato, non significa che la stessa debba essere ritenuta discontinua.
Risultano non pertinenti i richiami di parte ricorrente ai giudizi espressi dalla Commissione di valutazione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) i quali non sono sovrapponibili a quelli formulati nel quadro di una procedura di selezione comparativa per il reclutamento di posti di professore universitario di prima e seconda fascia, atteso che la procedura di attribuzione dell’abilitazione scientifica è una procedura a merito assoluto, mentre quella di selezione comparativa per il reclutamento dei professori universitari è una procedura a merito comparativo, il che postula un confronto e una valutazione concorrenziale dei candidati (T.A.R. Lazio, Sez. III, 2 novembre 2021, n. 11176; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 2 aprile 2021, n. 3947).
Anche con riferimento all’attività di servizio agli studenti – in relazione alla quale la ricorrente lamenta l’errata valutazione da parte della Commissione, sulla base del numero di tesi supervisionate – vale quanto sopra esposto in ordine alla irrilevanza, suffragata dalla giurisprudenza sopra citata, di una visione atomistica dell’attività dei candidati.
Prive di pregio risultano anche le considerazioni contenute in ricorso in ordine alla asserita omessa considerazione di alcuni titoli della ricorrente come correlatrice di tesi di laurea e master.
Ed invero la Commissione ha adeguatamente precisato di avere considerato soltanto insegnamenti e moduli relativi a Corsi di Studio e non a Progetti o SISSIS (scuola di specializzazione all’insegnamento secondario), aventi minore validità; quanto ai titoli in relazione ai quali la ricorrente vanta il ruolo di correlatore, la Commissione legittimamente non li ha valutati, considerato che la selezione riguardava la copertura di un posto di professore ordinario di prima fascia, e il ruolo di correlatore non comporta assunzione di responsabilità scientifica; lo stesso dicasi per i master, non equiparabili ai corsi di laurea triennale o magistrale (in ossequio ai criteri fissati preliminarmente dalla Commissione con il verbale n. 1).
Del pari infondato risulta il secondo motivo con cui la ricorrente deduce la violazione dei criteri in ordine alla valutazione delle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative atteso che la Commissione ha preso in considerazione soltanto le “conferenze ad invito” e non tutte le comunicazioni orali a congressi e, sulla base di tale presupposto, ha conseguentemente effettuato la sua valutazione.
Nessuna refluenza sul giudizio della Commissione può avere la mancata valutazione della partecipazione a comitati scientifici, non essendo state valutate tali attività per alcuno dei concorrenti (compreso il controinteressato).
Quanto alla dedotta errata valutazione di una serie di attività indicate dalla ricorrente relativamente alle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative, la Commissione ha affermato – in maniera del tutto ragionevole – di avere preso in considerazione, trattandosi della selezione di un posto di professore ordinario, solo le attività di “Organizzazione, direzione e coordinamento”. L’omessa considerazione, da parte della Commissione, della partecipazione della ricorrente al “Collegio di Dottorato in Storia dell’Arte Medioevale, Moderna e Contemporanea in Sicilia”, trova la propria giustificazione nella sua non pertinenza all’area disciplinare a cui fa riferimento il concorso, mentre l’omessa valutazione in favore della ricorrente della titolarità dei brevetti si spiega con il chiarimento della Commissione che ha rappresentato di avere considerato esclusivamente la titolarità dei brevetti già concessi e non anche di brevetti solo depositati (come nel caso della ricorrente), motivando tale scelta con la considerazione che la concessione, a differenza del mero deposito, comporta l’esame e la eventuale convalidazione da parte dei competenti Uffici.
In definitiva non è dato ravvisare nell’operato della Commissione valutazioni incoerenti o illogiche anche con riferimento alle attività scientifiche, istituzionali e organizzative.
È infine infondato anche il terzo motivo con cui la ricorrente deduce l’erroneità della valutazione espressa dalla Commissione con riferimento alla produzione scientifica esibita dai candidati.
Posto, infatti, che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, ai sensi dell’art. 4 del bando, era limitata solo a 20 pubblicazioni presentate dal candidato, le contestazioni mosse dalla ricorrente si risolvono in una valutazione quantitativa del livello del controinteressato senza considerare che, come eccepito dalle parti resistenti, la maggiore o minore dettagliata descrizione della produzione scientifica non può determinare in alcun modo una modifica del giudizio sulla qualità della produzione.
A ciò si aggiunga – quanto alle censure relative alla mancanza di originalità – che il criterio dell’originalità doveva trovare applicazione unitamente agli altri criteri indicati nel verbale n. 1, e cioè: congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate, rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica, determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; “impact factor” totale; “impact factor” medio per pubblicazione; combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
E poiché la Commissione era tenuta a valutare anche questi parametri – peraltro oggettivi e riconosciuti in tutta la comunità scientifica – la stessa ha ritenuto, con valutazione scevra da errori e vizi logici, di attribuire la valutazione di “eccellente” alle pubblicazioni prodotte dal controinteressato.
In base alle esposte considerazioni, il ricorso, in quanto infondato, va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’Università degli Studi di Palermo e di -OMISSIS-, nella misura di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) ciascuno, pari a complessivi € 3.000,00, (euro tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 7 giugno 2024