TAR Lazio, Sez. III ter, 8 giugno 2024, n. 11673

L'imparzialità della commissione viene meno quando viene raggiunta la prova di uno stabile sodalizio professionale fra candidato e commissario

Data Documento: 2024-06-08
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Lo svolgimento di numerosi e rilevanti incarichi professionali da parte di due co-affidatari di contratti di prestazione d’opera intellettuale implica infatti, ex art. 97 della Costituzione, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati in modo che sia assicurata l’imparzialità dell’amministrazione, che uno dei due co-affidatari non possa essere commissario di un concorso per professore universitario cui partecipa, quale candidato, l’altro co-affidatario, ove emerga la prova che l’avvio della procedura concorsuale sia temporalmente prossimo alla cessazione degli ultimi incarichi.

Contenuto sentenza

11673/2024 REG.PROV.COLL.

13542/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13542 del 2022, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Università degli Studi Roma Tre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, corso del Rinascimento, 19;

per l’annullamento

del Decreto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “Roma TRE” del 2 agosto 2022, n. 79356, recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di prima fascia per il S.C. 12/D2 – S.S.D. IUS/12 – presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma TRE”, con il quale è stato dichiarato «vincitore» della procedura il Prof. Avv. OMISSIS; di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi dell’odierno ricorrente e, in particolare, del D.R. dell’Università degli Studi “Roma TRE” del 11 gennaio 2022, n. 1755, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, co. 1, della l. n. 240/2010 s.m.i., una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza; del D.R. del 21 aprile 2022, n. 43637, di nomina della Commissione per la Procedura; del verbale n. 1 della riunione della Commissione del 25 maggio 2022, con il quale la Commissione dichiara di prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti dal Bando; del verbale n. 2 della riunione della Commissione del 6 giugno 2022, con il quale la Commissione dichiara di prendere visione dell’elenco dei candidati e dichiara che non sussistono cause di astensione e dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi e della relazione finale dei lavori; del D.R. dell’Università degli Studi “Roma TRE” del 16 maggio 2022, n. 51275, recante il rigetto dell’istanza di ricusazione presentata dal Prof. OMISSIS con nota del 4 maggio 2022; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente e, tra gli altri, il provvedimento di nomina di cui alla delibera del Consiglio di Dipartimento e della presa di servizio di estremi non noti la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 30 marzo 2022 recante la “proposta di nomina della Commissione per la procedura (…) Diritto Tributario” (pt. 2) e, ove occorrer possa, delle singole previsioni del Regolamento di Ateneo che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia; nonché per la condanna dell’Università degli Studi “Roma TRE” alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma Tre e del prof. OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 31 ottobre e depositato il 15 novembre 2022, il professor OMISSIS impugna l’esito della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, L, n. 240/2010, indetta dall’Università degli Studi Roma Tre, per un posto di professore di ruolo di prima fascia, per il settore concorsuale 12/D2 e il settore scientifico disciplinare IUS/12, entrambi identificati come diritto tributario, che ha visto come vincitore il professor OMISSIS, unitamente al bando, al decreto di nomina della commissione, ai verbali e alle previsioni del regolamento d’ateneo che disciplinano la chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

1.1. Il ricorrente si affida ai seguenti motivi in diritto:

(i) “Violazione e falsa applicazione degli art. 1, co. 2, e dell’art. 11, co. 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, non trovandosi i Commissari in condizione di imparzialità nei confronti del candidato risultato vincitore. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 51 e 52 c.p.c., non avendo i Commissari ottemperato all’obbligo di astensione. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, stante la nomina della Commissione senza il preventivo sorteggio e, in ogni caso, non avendo la Commissione garantito la parità di genere. – Violazione del principio d’imparzialità ex art. 97 Cost. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. – Ingiustizia manifesta”.

Deduce parte ricorrente la carenza di imparzialità, sotto i vari profili in epigrafe, per diversi articolati presupposti di fatto, per il presidente della commissione giudicatrice e per gli altri due commissari: in particolare, per l’esistenza di intensi rapporti di tipo accademico e professionale con il presidente della commissione; per l’esistenza di rapporti di tipo accademico con altro commissario; e per una riferita frizione delle relazioni con il terzo commissario, attribuita dal ricorrente all’esito di una antecedente procedura di abilitazione scientifica nazionale, cui era candidato il predetto terzo commissario.

Sostiene poi il ricorrente la violazione dell’art. 9, co. 2, del d.p.r. 487/94, sotto i profili del mancato sorteggio per designare i componenti della commissione e del mancato rispetto della parità di genere nell’ambito della commissione stessa.

(ii) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, della l. n. 240/2010 – Falsa applicazione dell’art. 4 del Regolamento e art. 4 del Bando. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza e perplessità della motivazione nella valutazione comparativa. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti”;

Ad avviso del ricorrente, il giudizio di comparazione dei candidati è stato assunto in violazione dei criteri individuati dal regolamento e dal bando e per l’assenza di un’analitica motivazione del raffronto fra i candidati.

Parte ricorrente sostiene poi che l’elemento preferenziale della valutazione dei commissari sia stato l’essere il prof. OMISSIS l’“unico candidato con esperienza di insegnamento in lingua inglese nella disciplina della procedura”.

La commissione non ha però previsto lo svolgimento di alcuna prova per i candidati in lingua inglese e la scelta del vincitore si sarebbe arbitrariamente basata sulla verifica circa la presenza (o meno) di precedenti esperienze di insegnamento in lingua inglese, alla stregua di un criterio non previsto dal bando e/o dalla commissione nella seduta preliminare.

La valutazione dei titoli, dell’attività didattica e dei lavori scientifici sarebbe poi affetta da difetto di istruttoria e travisamento.

Le carenze nell’operato della commissione sarebbero infine confermate dal ridotto arco di tempo dei lavori, riferito come pari a ventidue giorni tra il 5 e il 27 luglio 2022.

2. Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi Roma Tre, dapprima con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato e, successivamente, a mezzo di autonoma difesa, e il controinteressato prof. OMISSIS, per chiedere il rigetto del ricorso.

3. In vista dell’udienza di merito del 24 aprile 2024, le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.

3.1. L’Ateneo ha fra l’altro opposto, quanto all’affermata carenza di imparzialità, che il controinteressato ha avviato una propria attività professionale, priva di qualsiasi collegamento economico, fisico ed organizzativo con quella del controinteressato; che i rapporti con altro commissario sono stati normali e comuni rapporti accademici privi di rilievo; che la ricostruzione dei motivi di inimicizia con altro commissario è meramente ipotetica e afferente a fatti risalenti a molti anni addietro.

3.1.1. Legittimamente il regolamento d’ateneo ha sancito di non introdurre lo strumento del sorteggio e la nomina della commissione è legittima anche in carenza di una presenza femminile fra i commissari.

3.1.2. Il secondo motivo sarebbe inammissibile in quanto trasmoderebbe in un rifacimento in sede giurisdizionale del giudizio espresso dalla commissione.

3.1.3. La commissione, quanto alla competenza in lingua straniera, si sarebbe poi limitata a valutare (inter alia) l’attività didattica svolta dai candidati, ritenendo di particolare pregio gli eventuali insegnamenti resi in lingua inglese di International Tax Law, dato in particolare il contenuto del bando, il quale prevede lo svolgimento di attività didattica in lingua inglese.

3.2. Il controinteressato ha osservato che, secondo la giurisprudenza, le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c. non sono suscettibili di interpretazione analogica e, pertanto, esse devono essere interpretate in senso restrittivo e possono essere applicate soltanto ai casi ivi espressamente previsti.

3.2.1. Va negata alcuna comunanza di interessi di tipo economico e professionale tra il controinteressato e il presidente della commissione, che non è né “commensale abituale”, secondo la nozione dell’art. 51 c.p.c., né titolare di interessi economici reciproci, attuali e condivisi con il controinteressato.

3.2.2. L’attività del prof. OMISSIS è stata poi in concreto del tutto residuale e occasionale rispetto a quella accademica.

3.2.3. I contenziosi tributari, che il controinteressato descrive come riguardanti società di notevole importanza e dimensione economica, si riferiscono a episodici e risalenti eventi del 2006, 2009 e 2010.

3.2.4. Gli incarichi sono stati conferiti in via disgiunta ai due professionisti e manca la cointeressenza nel senso dell’interdipendenza di due vantaggi economici fra i due soggetti, né il presidente della commissione o il controinteressato hanno mai reciprocamente versato compensi l’uno all’altro, provenendo piuttosto tanto i pagamenti quanto la scelta dell’affidamento professionale in modo separato dalle società clienti.

3.2.5. L’esame della complessiva attività professionale e accademica del controinteressato smentirebbe alcun sospetto di carenza di imparzialità in capo al presidente della commissione.

3.2.6. Infondate sarebbero poi le asserzioni relative alla carenza di imparzialità in capo agli altri due commissari e alla violazione della parità di genere o alla mancata effettuazione del sorteggio, a fronte anche dell’obiettiva difficoltà di nominare commissione per il diritto tributario, settore che il prof. OMISSIS descrive come interessato dal coinvolgimento di diversi professori in attività della magistratura inquirente.

3.2.7. Il secondo motivo sarebbe inammissibile nella parte in cui implicherebbe una sostituzione del giudice al potere valutativo della commissione.

Il bando prevede che “Al vincitore sarà richiesto un impegno didattico nell’insegnamento del diritto tributario per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza e nell’insegnamento di International Tax Law, in lingua inglese, nell’ambito del percorso di “Global Legal Studies” del medesimo corso di laurea magistrale” e la commissione ha fatto applicazione di tale previsione, riconoscendo valore poziore alla specifica esperienza didattica del controinteressato.

Né il ricorrente ha tempestivamente impugnato la previsione del bando circa lo svolgimento dell’insegnamento di International Tax Law, essendo quindi le doglianze sul punto tardive e inammissibili.

La ricostruzione della presunta carente ed erronea valutazione dei titoli delle pubblicazioni, operata dal ricorrente, sarebbe infine oggettivamente errata in punto di fatto, essendo stata svolta dalla commissione, semmai, una valutazione comparativa rigorosa e analitica.

4. All’udienza di merito del 24 aprile 2024, la causa è stata discussa da tutte le parti e infine trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente infondato quanto ad alcune censure contenute nel primo motivo, parzialmente fondato quanto ad ulteriori censure del primo motivo e parzialmente fondato quanto ad alcune censure contenute nel secondo motivo, potendosi ritenere assorbite le altre.

1.1. Preliminarmente, in senso adesivo all’istanza di stralcio dell’Avvocatura generale dello Stato del 20 dicembre 2022, si dà atto che l’Università degli Studi Roma Tre si è costituita in giudizio a mezzo di autonoma difesa.

2. Con riferimento al primo motivo, è infondata la censura inerente la pretesa assenza di imparzialità di un commissario conseguente a pretesa freddezza nel rapporto personale con il ricorrente, conseguente al mancato superamento di una procedura di abilitazione scientifica nazionale, in cui l’odierno ricorrente e il commissario in questione erano, a parte invertite, commissario e concorrente, procedura connotata, a dire del ricorrente, da reazioni di protesta di commissari stranieri per il mancato superamento dell’abilitazione da parte dell’odierno commissario allora candidato.

2.1. La vicenda è riferita in modo generico, non integra un motivo di grave inimicizia e non esula astrattamente dal normale e ordinario svolgimento di rapporti di tipo professionale o accademico, essendo affermato peraltro, nell’istanza di ricusazione (doc.4 del ricorrente), che il ricorrente non intende porre in discussione la buona fede e la correttezza del commissario.

L’istanza di ricusazione è stata puntualmente rigettata dall’Ateneo, con motivazione logica (doc.5).

2.2. È evidente che non ogni ipotesi di contrasto di tipo personale, prospettata in modo generico e in termini di mera freddezza interpersonale, può inverare un caso di incompatibilità ex art. 51, n. 3, c.p.c., dovendosi sempre coniugare in generale il principio di imparzialità con quello di buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, III, 1577 del 2 aprile 2014; TAR Campania, Salerno, I, 1919 del 7 agosto 2023; TAR Emilia Romagna, I, 210 del 7 marzo 2018).

2.3. È infondata la censura della mancanza di imparzialità di altro commissario, a motivo di riferiti rapporti di tipo esclusivamente accademico con il medesimo, dato che la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c.), a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, VI, 4858 del 13 settembre 2012; TAR Lazio, III, 8579 del 22 luglio 2020).

2.4. Né il Collegio ritiene di dare corso alla questione della presunta violazione della disciplina in tema di tutela del genere femminile nella composizione dei collegi, essendo le disposizioni in questione volte a ottenere tutela da un’effettiva discriminazione subita dal sesso femminile, qui insussistente e non oggetto di un interesse personale del ricorrente (cfr. Cons. Stato, V, 3959 del 20 agosto 2015).

2.5. È poi infondato il rilievo dell’omissione del sorteggio per la composizione della commissione, perché l’art. 18 della L. 240/2010 non prevede l’obbligo di sorteggiare la commissione, in linea con i due principi fondamentali della L. 240/2010, che sono, ex art. 1 comma 2, certamente la responsabilità ma anche l’autonomia dei singoli atenei, né, come fondatamente eccepito dalla resistente e dal controinteressato, il regolamento d’ateneo impone il sorteggio per designare i commissari.

2.6. Il primo motivo di ricorso è invece fondato quanto al rilievo dell’incompatibilità del presidente della commissione.

2.6.1. Va premesso che non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d’incompatibilità ma soltanto quella in cui la comunanza di interessi economici o di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale (TAR Lazio, 982 del 21 gennaio 2015).

Ciò posto, la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità può fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (Cons. Stato, VI, 3804 del 15 giugno 2020, nel confermare TAR Emilia Romagna, I, 981 del 5 dicembre 2016 e giurisprudenza ivi citata).

In tal senso, va condiviso l’assunto giurisprudenziale secondo cui non rileva il conflitto di interessi meramente potenziale, poiché ciò comporta un’anticipazione eccessiva delle cause di incompatibilità dei componenti delle commissioni di concorso universitario, anche a fronte di iniziative rimaste ad uno stadio di ordinaria collaborazione nella comunità scientifica e non manifestatesi attraverso l’esercizio in forma organizzata di un’attività di carattere economico-professionale (cfr. Cons. Stato, VII, 1311 del 7 febbraio 2023).

Ad avviso della giurisprudenza, qui condivisa, la nozione di stabile sodalizio professionale, che viene in rilievo, va quindi interpretata in modo tendenzialmente restrittivo, per evitare che singole o episodiche collaborazioni o collaborazioni di tipo esclusivamente accademico possano determinare senza limiti una presunzione di assenza di imparzialità del commissario.

2.6.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato, e nel contraddittorio delle parti è emerso, che:

(i) il controinteressato e il presidente della commissione hanno lavorato nello stesso studio professionale fino al 2014;

(ii) successivamente, tredici incarichi aventi ad oggetto patrocinio dinanzi la giurisdizione superiore tributaria, conferiti antecedentemente al 2014 ad entrambi i professionisti, il controinteressato e il presidente della commissione, hanno visto il loro naturale punto di conclusione con la pubblicazione della sentenza conclusiva dei giudizi da parte della Corte di cassazione, da ultimo negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022;

(iii) il bando per il conferimento dell’incarico per cui è causa, all’esito del quale è stata nominata la commissione, risale al 21 aprile 2022.

2.6.3. Il Collegio non ritiene di addentrarsi in una minuta e articolata ricostruzione dei singoli incarichi professionali in parola o della loro fatturazione, perché l’articolo 63 del codice del processo amministrativo contiene, in relazione al caso di specie, indicazioni ampiamente sufficienti sul riparto dell’onere della prova:

1. Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo”.

2.6.4. La parte resistente e il controinteressato non hanno fornito osservazioni e allegazioni o documentazione di segno contrario, in particolare quanto alla possibile intervenuta rinuncia dei mandati o alla anticipata cessazione dell’incarico, per quanto riguarda il presidente di commissione o il controinteressato prof. OMISSIS, nonostante il testo delle sentenze della Corte di Cassazione rechi notizia nell’epigrafe della co-difesa in giudizio affidata ai due professionisti.

2.6.5. Ciò detto, il Collegio non può non osservare la natura essenzialmente onerosa del contratto di prestazione d’opera intellettuale (arg. ex art. 2233 c.c.: “In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”), anche in ambito forense, come ribadito anche dalla recente legge sull’equo compenso delle prestazioni professionali, n. 49 del 21 aprile 2023.

2.6.6. A fronte delle prove in atti e dell’assenza di contestazioni o ricostruzioni chiarificatrici dell’accaduto in senso contrario alle prospettazioni del ricorrente, deve ritenersi ragionevole che il controinteressato e il presidente della commissione, come era loro sicuro diritto sotto l’aspetto libero-professionale, abbiano mantenuto una stabile cointeressenza professionale, che in base alle prove agli risulta durata fino al 2022, consistente nell’assistenza e rappresentanza in giudizio, necessariamente coordinata, nei confronti di diversi clienti per tredici prestigiosi incarichi, siccome vertenti nel diritto tributario, dinanzi la Corte di Cassazione e in favore di società di capitali, taluni anche per somme di rilevante entità (cfr. doc. 9 del ricorrente e memoria di replica).

2.6.7. Detti incarichi sono stati naturalmente idonei a determinare l’insorgenza di compensi o di un diritto al compenso, secondo l’id quod plerumque accidit, in assenza di una prova diversa che esula dalle possibilità probatorie autonome dal ricorrente ed è certamente ascrivibile alla sfera giuridica del controinteressato e, all’esito di eventuali richieste di chiarimenti avanzabili motu proprio, alla sfera giuridica dell’università (ex art. 2697, co. 2, c.p.c.: “Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”).

2.6.8. Gli ultimi incarichi hanno poi visto la loro normale scadenza con la pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, da ultimo nell’anno 2022, lo stesso nel corso del quale è stata bandita la procedura.

2.6.9. Trattandosi di due noti professionisti, che hanno lavorato nello stesso studio legale fino al 2014 e che hanno mantenuto successivamente, fino a quanto consta al 2022, tredici incarichi di prestazione d’opera intellettuale idonei a determinare una cointeressenza in ordine al buon esito dell’incarico, sotto l’aspetto professionale, e a ricevere il compenso, sotto l’aspetto economico, in assenza della prova di una pregressa interruzione dei medesimi incarichi da parte di uno dei due, deve ritenersi sussistente, agli atti di questo giudizio, la prova di uno stabile e continuativo sodalizio professionale, tale da eccedere la durata della compresenza all’interno dello stesso studio legale fino al 2014 e idoneo a pregiudicare l’imparzialità che deve necessariamente presidiare l’attività di una commissione di un pubblico concorso (cfr. Cons. Stato, VII, 1311 del 7 febbraio 2023 e giurisprudenza ivi citata, secondo cui “si ritiene che solo legami eccedenti la collaborazione scientifica e didattica, e tali da proiettarsi in una dimensione extra-accademica di interesse comune, di tipo economico e professionale, possano inquinare la funzione neutrale di valutazione dei profili di carriera inerenti alla selezione del personale docente e determinare quindi l’incompatibilità a comporre le relative commissioni”).

2.6.10. Non si tratta infatti di rapporti di tipo meramente scientifico o accademico, che nell’ambiente universitario sono comuni e fisiologici, ma di rapporti di tipo libero-professionale ed economico, pur eventualmente non sinallagmatici fra i due co-affidatari ma idonei ad accomunare continuativamente i due professori e professionisti, sotto l’aspetto economico e lavorativo, al di là dell’ambito strettamente universitario.

2.6.11. Essendo terminato l’ultimo incarico nello stesso anno in cui è stata avviata la procedura di reclutamento, rileva agli atti di questo giudizio la prova, in assenza di altre e diverse indicazioni delle parti, della sussistenza del sodalizio in prossimità dello svolgimento del concorso per cui è causa.

2.6.12. Secondo il controinteressato, “le argomentazioni del Prof. OMISSIS difettano insanabilmente circa il necessario requisito dell’attualità voluto dall’art. 51 c.p.c. in quanto le affermazioni di controparte –per propria espressa (ovvia) ammissione –concernono eventi anteriori di non meno di otto anni rispetto al momento in cui si è riunita la Commissione, cioè nell’anno 2022, ossia di asseriti eventi riferibili a prima del 2014, anno in cui il Prof. OMISSIS si è dotato del proprio studio professionale. L’art. 51 c.p.c. richiamato dal ricorrente, difatti, si esprime in termini di chiara attualità utilizzando sempre il presente”.

2.6.13. L’assunto non persuade, poiché gli ultimi incarichi professionali indicati dal ricorrente sono terminati nel 2022 e, dunque, non possono dirsi riferibili a eventi anteriori al 2014: semmai si tratta di rapporti di durata, implicanti, a titolo di esempio, il coordinamento per la redazione di una memoria in vista dell’udienza, per la partecipazione all’udienza e per la comunicazione dell’esito al cliente, fra i due co-affidatari di incarichi, di cui gli ultimi terminati nell’anno del bando.

Né la mera costituzione di autonomo studio da parte del controinteressato ha implicato l’interruzione del rapporto professionale, almeno quanto ai predetti incarichi di patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione.

2.6.14. Oppone ancora il professor OMISSIS che le prestazioni non sono state fatturate ad unica partita iva e che i due professionisti non erano parte di un’unica associazione professionale; inoltre, i clienti avrebbero inteso conferire separatamente gli incarichi a ciascun professionista.

2.6.15. Gli asserti non conducono a una conclusione diversa, perché la stabilità e la continuità del sodalizio professionale in parola, per come emergente da fatti storici concordanti e caratterizzati da specificità e rilevanza, non sono smentite dalle modalità di conferimento del singolo incarico, asseritamente separato, laddove i testi della sentenze della Corte di cassazione recano menzione di una co-difesa, né dalla mancanza di associazione professionale o dalle modalità di fatturazione, non potendosi considerare queste dimostrative dell’assenza della effettiva e continuativa comunanza di interessi professionali.

2.6.16. Non conducono a una diversa conclusione le notazioni del controinteressato in merito alla difficoltà di istituire commissioni di concorso nel settore scientifico-disciplinare per cui è causa, tali da comportare il coinvolgimento di professore di altro settore per la commissione dell’abilitazione scientifico-disciplinare, trattandosi di questioni di mero fatto comunque risolvibili nell’ambito dei poteri propri dell’università.

2.6.17. Né, ancora, è fondata l’eccezione inerente l’interpretazione testuale della nozione di “commensale abituale” e dell’art. 51 c.p.c. in generale, da cui esulerebbe la fattispecie che occupa.

2.6.18. Lo svolgimento di numerosi e rilevanti incarichi professionali da parte di due co-affidatari di contratti di prestazione d’opera intellettuale implica infatti, ex art. 97 della Costituzione, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati in modo che sia assicurata l’imparzialità dell’amministrazione, che uno dei due co-affidatari non possa essere commissario di un concorso per professore universitario cui partecipa, quale candidato, l’altro co-affidatario, ove emerga come in questo caso la prova che l’avvio della procedura concorsuale sia temporalmente prossimo alla cessazione degli ultimi incarichi.

2.6.19. Deve quindi convenirsi con l’osservazione sintetica e conclusiva, contenuta sul punto nella memoria di replica del ricorrente, secondo cui è “innegabile che la separazione del domicilio professionale non ha pregiudicato l’intensità e l’attualità della collaborazione come testimoniano le numerose pronunce della Suprema Corte di cassazione relative a giudizi nei quali il Prof. OMISSIS e il Prof. OMISSIS erano in co-difesa (cfr. da ultimo n. Corte di Cassazione n. 8353/2022; n. 8338/2022; n. 8322/2022; n. 14276/2020; n. 4921/2019; n. 4171/2019; 33215/2018; n. 28672/2018; n. 2399/2018; n. 30563/2017; n. 16517/2017; 16516/2017; n. 26846/2014)”.

2.6.20. In senso ulteriormente conforme, la giurisprudenza ha posto in luce determinati casi di collaborazioni, specifiche, intense e protratte nel tempo, tali da comportare “un gradiente di rischio tale da poter essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell’organo valutativo tecnico nel contesto della procedura” (Cons. Stato, VII, 2408 dell’8 marzo 2023).

3. Il parziale accoglimento del primo motivo, con conseguente illegittimità della nomina della commissione giudicatrice e caducazione degli ulteriori atti, è idoneo a determinare l’assorbimento delle ulteriori censure riguardanti vizi di minore radicalità (Cons. Stato, Ad. Plen., 5 del 2015: “il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente all’esame di quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento (o dei provvedimenti) impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenzino profili meno radicali d’illegittimità”).

Il vizio emergente riguarda infatti l’attribuzione del potere all’organo collegiale che, per la sua composizione, non è legittimato ad esercitare il potere valutativo attribuitogli, venendo in rilievo un vizio di legittimità assimilabile al vizio di incompetenza (cfr., Cons. Stato, VI, 8336 del 14 dicembre 2021).

3.1. Poiché la nuova commissione in diversa composizione sarà tenuta all’integrale rinnovazione della procedura concorsuale, il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle censure concernenti le singole valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni e l’esiguità dei tempi di lavoro della commissione, non potendo la nuova commissione in diversa composizione, stante il parziale accoglimento del primo motivo nei termini anzidetti, convalidare il lavoro della precedente commissione.

3.2. In tal senso, anche parte ricorrente esprime, nel ricorso, consapevolezza dell’incidenza dei profili di contestazione svolti con il primo motivo (cfr., in senso conforme, TAR Lazio, III-ter, 5766 del 5 aprile 2023).

3.3. Cionondimeno, tenuto conto del carattere pluristrutturato del secondo motivo di ricorso, ritiene il Collegio di pronunciarsi in ordine alla censura concernente le capacità dei candidati circa la lingua straniera, in quanto attinente a un vizio di radicalità almeno pari a quello accertato in accoglimento del primo motivo e attinente anche al bando e al regolamento d’ateneo.

La pronuncia su siffatta censura assume rilevanza in termini conformativi della futura attività amministrativa, al fine di garantire una corretta riedizione del potere e una maggiore stabilità al rapporto giuridico amministrativo in esame.

4. Va premesso, in ordine all’accertamento delle competenze linguistiche, che l’art. 18, co. 1, della l. 240/2010 dispone quanto segue: “Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera”.

4.1. Sul punto il regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre di cui al d.r. prot. 9923 del 2 febbraio 2022 (doc. 11 della resistente) si limita a prevedere, all’art. 4, inerente chiamata dei professori di prima e seconda fascia, comma 6, che “La Commissione, che può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base del curriculum didattico e scientifico presentato e deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina”, senza disciplinare l’accertamento delle competenze linguistiche.

4.2. Il bando di concorso (doc. 2 del ricorrente) prevede poi all’art. 1 che “Al vincitore sarà richiesto un impegno didattico nell’insegnamento del Diritto tributario per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e nell’insegnamento di International Tax law, in lingua inglese, nell’ambito del percorso di “Global Legal Studies” del medesimo corso di laurea magistrale”.

4.3. L’art. 4 del bando individua i seguenti criteri di valutazione: “La commissione, che può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, secondo i seguenti criteri: a)originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b)apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c)congruenza dell’attività del candidato con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche interdisciplinari; d)valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; e) continuità temporale della produzione scientifica, e suo grado di aggiornamento rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico -disciplinare.

Nelle discipline in cui ciò è applicabile, si ricorre anche a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono in ogni caso elementi singoli di valutazione: a) l’attività didattica svolta e in particolare, nelle valutazioni comparative relative a posti di professore, l’attività didattica svolta a livello universitario; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c)l ‘attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) la fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca; e) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale”.

4.3.1. Si nota che i criteri di valutazione, pur articolati, nulla prevedono in merito alla specifica valutazione della competenza linguistica; tuttavia, il giudizio finale della commissione (sub doc. 9 dell’Ateneo) valuta come prevalente il profilo del controinteressato anche perché, con riguardo all’attività didattica, è l’unico candidato con esperienza di insegnamento in lingua inglese nella disciplina oggetto della procedura.

4.3.2. Si nota quindi una discrasia nella procedura, già promanante dal bando, perché in assenza di criteri di valutazione sulla competenza linguistica, pur particolarmente rilevante perché il corso di lezioni è in lingua inglese, la commissione ha tratto elementi preferenziali dalla sola esperienza didattica svolta dal candidato poi vincitore.

4.4. È quindi fondata la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 18, della l. n. 240/2010 nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza e perplessità della motivazione nella valutazione comparativa.

4.4.1. Dato il carattere significativo dell’accertamento delle competenze in lingua straniera, tale da comportare secondo la commissione un motivo di chiara distinzione preferenziale in favore del controinteressato, in assenza dell’espressione di criteri di valutazione di siffatte competenze in lingua straniera nel bando o nei verbali della procedura, l’Amministrazione avrebbe dovuto dare corso a specifica attività di accertamento di siffatte competenze.

4.4.2. L’Ateneo avrebbe dovuto disciplinare e svolgere apposito accertamento delle competenze in lingua straniera, esercitando la prerogativa sancita dall’art. 18 co. 1 lett. d della l. 240/2010, senza attribuire nel concorso sic et simpliciter peso decisivo al mero fatto, pur rilevante, della pregressa esperienza dello svolgimento di lezioni in inglese in diritto tributario internazionale da parte del controinteressato, ben potendo la capacità di svolgere lezioni in inglese da parte dei candidati essere sottoposta in vivo alla prova e al confronto tipici del concorso, stante il suo carattere tanto importante da risultare decisivo, o comunque essere sottoposta a una attività di accertamento chiaramente disciplinata ex ante quanto ai criteri di valutazione.

4.5. È fondata quindi anche la censura avente a oggetto la mancata previsione nel bando o nell’ambito dei criteri di valutazione di parametri per valutare le competenze in lingua straniera e parte ricorrente non è incorsa in una tardiva impugnazione del bando, per come sostenuto dal controinteressato, perché la lesione è derivata in concreto dall’esercizio dell’attività valutativa della commissione, non essendo percepibile in forza della mera previsione del bando, secondo cui il profilo da reclutare ha ad oggetto un insegnamento in lingua straniera.

4.6. Sono conseguentemente illegittimi l’art. 4 del bando e l’art. 4, comma 6, del regolamento d’ateneo, per contrasto con l’art. 18 della L. 240/2010, dato che nulla prevedono in merito all’accertamento delle competenze linguistiche necessarie, quando venga in rilievo il profilo plurilingue dell’Ateneo ovvero le esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

4.7. Sul punto sono infondate le eccezioni della resistente e del controinteressato in merito all’intervenuta attività di valutazione dell’attività didattica di quest’ultimo.

4.7.1. Osserva il Collegio che se l’insegnamento è in lingua straniera e attiene a materia attinente profili sovranazionali, l’accertamento delle competenze linguistiche va previsto, poiché si pone in relazione alle esigenze didattiche dell’insegnamento stesso (anche in coerenza con la tendenza dell’ordinamento in materia di provvista di personale pubblico, espressa in generale dall’art. 37 del d. lgs. 165/2001, tendenza ulteriormente rafforzata dal d. lgs. 75/2017).

4.7.2. Incorrono quindi in violazione l’art. 4 del bando e l’art. 4, comma 6, del regolamento d’ateneo dato che implicano l’accertamento della padronanza della lingua con cui impartire l’insegnamento in base alla generica valutazione dei titoli, come la pregressa didattica.

4.8. Al riguardo il Collegio fa proprie le indicazioni del Consiglio di Stato, in merito al rilievo dell’omessa predisposizione e applicazione di criteri di valutazione specifici: “la proposta del Consiglio di dipartimento in favore dell’appellante si appunta su aspetti non previsti dal bando, né predeterminati a monte.

13. Il Collegio evidenzia che nella fattispecie viene in rilievo una procedura di chiamata indetta ai sensi dell’art. 18 della l. n. 240 del 2010, il quale, nel demandare ai regolamenti la disciplina specifica, fissa una serie di vincoli che devono essere rispettati dagli atenei nell’esercizio dell’autonomia di cui questi ultimi sono attributari.

La previsione sopra richiamata stabilisce che nelle procedure in questione la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo può avvenire “esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari”; nella medesima disposizione, inoltre, si prescrive che gli atti di indizione delle procedure devono contenere “informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale” (Cons. Stato, VII, 4234 del 27 aprile 2023)

4.8.1. Le previsioni sopra riportate sottendono alla ratio di scongiurare la predisposizione di bandi con i quali possa essere precostituito un profilo riferito a competenze già acquisite e particolari, così da privilegiare un candidato a scapito degli altri in assenza di una effettiva comparazione dei relativi meriti scientifici e tecnici – in questo caso quanto alla capacità didattica in lingua straniera – coerentemente con le finalità perseguite dalla legge di riforma (Cons. Stato, VII, 4234 del 27 aprile 2023; Cons. Stato, VII, 7719 del 5 settembre 2022).

5. Per quanto sin qui esposto e considerato, il ricorso è fondato e va parzialmente accolto e parzialmente rigettato quanto al primo motivo; va parzialmente accolto quanto al secondo motivo, in ordine alla mancata predisposizione di criteri di accertamento della competenza in lingua straniera, potendosi assorbire le ulteriori censure del secondo motivo.

6. Sono conseguentemente annullati:

-il d.r. del 2 agosto 2022, n. 79356, recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di prima fascia per il S.C. 12/D2 – S.S.D. IUS/12 – presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma TRE”, con il quale è stato dichiarato vincitore della procedura il prof. OMISSIS;

-il d.r. del 21 aprile 2022, n. 43637, di nomina della commissione;

-i verbali e gli atti della commissione;

-la delibera del consiglio di dipartimento recante la proposta di nomina della commissione per la procedura in esame;

-l’art.4 del bando, d.r. 11 gennaio 2022 n. 1755, e l’art.4, comma 6, del regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre, già oggetto del d.r. prot. 9923 del 2 febbraio 2022, nella parte in cui non disciplinano modalità di accertamento delle competenze in lingua straniera, nel caso di specie e in generale per i professori di prima e seconda fascia.

7. Quale effetto conformativo della presente sentenza, la commissione di concorso, da nominarsi in composizione integralmente diversa (cfr. TAR Lazio, II-quater, 3980 del 6 aprile 2022) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, dovrà rinnovare integralmente gli atti del concorso e comprendere nell’attività concorsuale una modalità di accertamento della competenza di lingua straniera vertente sul diritto internazionale tributario, salva la riedizione da parte dell’Ateneo dell’art. 4 del bando e dell’art. 4, comma 6, del regolamento d’ateneo, con espressa disciplina dell’attività di accertamento delle competenze in lingua straniera.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nel rapporto con l’Amministrazione mentre sussistono giusti motivi per disporne la compensazione nei confronti del controinteressato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-accoglie parzialmente e rigetta parzialmente il primo motivo del ricorso, come da motivazione;

-accoglie parzialmente e in parte dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso, come da motivazione.

Per l’effetto annulla:

-il d.r. del 2 agosto 2022, n. 79356, recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di prima fascia per il S.C. 12/D2 – S.S.D. IUS/12 – presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma TRE”, con il quale è stato dichiarato vincitore della procedura il prof. OMISSIS;

-il d.r. del 21 aprile 2022, n. 43637, di nomina della commissione;

-i verbali e gli atti della commissione;

-la delibera del consiglio di dipartimento recante la proposta di nomina della commissione per la procedura in esame;

-l’art.4 del bando, d.r. 11 gennaio 2022 n. 1755, e l’art.4, comma 6, del regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre, già oggetto del d.r. prot. 9923 del 2 febbraio 2022, nella parte in cui non disciplinano modalità di accertamento delle competenze in lingua straniera.

Ordina la rinnovazione del concorso per cui è causa, da parte di una commissione in composizione integralmente diversa, da nominarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Condanna l’Università degli Studi Roma Tre al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2.000 (duemila/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Spese compensate nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Referendario, Estensore

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, L’estensore

OMISSIS, Il Presidente

Pubblicato in data 8 giugno 2024