TAR Lazio, Sez. III ter, 3 giugno 2024, n. 11333

L'università telematica può utilizzare le video-lezioni preparate da un ex ricercatore quando manca un contratto che ne regoli l'utilizzazione dopo la cessazione del rapporto

Data Documento: 2024-06-03
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

La domanda di risarcimento del danno per indebita utilizzazione delle video-lezioni preparate da un ex ricercatore è infondata, dovendo le medesime considerarsi oggetto del diritto di utilizzazione esclusiva dell’ateneo, in assenza di un contratto tale da supportare il pagamento o in qualsiasi modo il risarcimento dell’utilizzazione delle video-lezioni, dopo la cessazione del rapporto tra lo studioso e l’università.

Contenuto sentenza

11333/2024 REG.PROV.COLL.

06588/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6588 del 2019, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane “Universitas Mercatorum”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il risarcimento

di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente a seguito dell’illegittimo provvedimento dell’Universitas Mercatorum del 10 maggio 2016 di diniego alla proroga dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo b), il cui annullamento è stato già disposto dal TAR del Lazio, Roma, Sez. III bis, con sentenza n. 1232 del 1° febbraio 2018, integralmente confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 478 del 18 gennaio 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza non definitiva n. 3816 del 26 febbraio 2024 di questo Tribunale;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

-con sentenza non definitiva n. 3816 del 26 febbraio 2024 questa Sezione, previa ricostruzione dell’azione risarcitoria ex art. 30, co. 5, c.p.a. proposta dal ricorrente dott. OMISSIS nei confronti della Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane “Universitas Mercatorum”, non costituita, e dell’andamento del giudizio, ha respinto le domande di risarcimento del danno inerenti la mancata proroga del contratto da ricercatore e lo svolgimento di attività “spurie”;

-con la citata sentenza, il Tribunale ha contestualmente disposto istruttoria, in merito all’utilizzazione delle video-lezioni dopo la cessazione del contratto di lavoro da ricercatore, oggetto di terza domanda di risarcimento del danno, “ordinando l’acquisizione di chiarimenti a carico della parte ricorrente e dell’università convenuta, con onere di produzione in giudizio, entro quaranta giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, dei seguenti atti:

-il bando selettivo cui ha partecipato il ricorrente e prodromico al contratto da ricercatore stipulato il 10 maggio 2013, prot. 223/2013 (doc.1 del ricorrente);

-eventuali regolamenti, delibere di ateneo, circolari o atti convenzionali o contrattuali da cui risulti il trattamento, sotto il profilo giuridico e/o economico, dell’utilizzabilità delle video-lezioni registrate dal ricercatore ricorrente per il periodo successivo alla cessazione dell’incarico, tanto se cronologicamente vigenti per la durata dell’originario rapporto di lavoro per cui è causa (13 maggio 2013-12 maggio 2016) quanto se successivi e in qualunque data adottati”;

-l’istruttoria è stata motivata dalle seguenti circostanze: mancano in atti riferimenti normativi, di tipo amministrativo, contrattuale o convenzionale, applicabili al rapporto di lavoro per cui è causa, circa il trattamento giuridico dell’utilizzabilità delle video-lezioni, una volta che il ricercatore universitario che le ha svolte cessi dalle relative funzioni; nel senso cioè che non è dato sapere se esistano riferimenti normativi del tipo precisato, che consentano all’università resistente di considerare stabilmente acquisite da essa a titolo definitivo le video-lezioni del ricercatore cessato dall’incarico in data 12 maggio 2016 oppure, al contrario, se detti riferimenti normativi del tipo precisato esistano, nel senso di precludere o condizionare l’utilizzazione delle video-lezioni del ricercatore cessato dall’incarico;

-il dott. OMISSIS ha notificato la predetta sentenza non definitiva, per come disposto, all’Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane “Universitas Mercatorum”, che non si è costituita in giudizio né ha trasmesso documentazione;

-in merito agli approfondimenti richiesti, il ricorrente ha depositato alcuni documenti (avviso di selezione di nove ricercatori a tempo determinato; decreto rettorale n.19/2013 del 22 marzo 2013 relativo alla procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato; contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato dal Dott. OMISSIS con l’Universitas Mercatorum; regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato presso l’Universitas Mercatorum; nonché alcuni screenshot tratti dal sito dell’università).

Parte ricorrente ha inoltre prodotto una memoria difensiva in cui sostiene che “Pur in assenza di qualsiasi autorizzazione, l’ex datore di lavoro, pertanto, ha continuato a far uso del frutto dell’attività intellettuale e dell’immagine del Ricorrente, unico autore delle videolezioni (opere dell’ingegno) dopo la scadenza del suo contratto da ricercatore (12 maggio 2016), senza il suo consenso e senza alcuna liberatoria rilasciata a tal fine”.

Il ricorrente insiste quindi nella domanda di risarcimento del danno, previa c.t.u. in ordine all’effettivo integrale periodo di utilizzo delle video-lezioni, sostenendo l’equità della richiesta della somma di 30.000,00 euro, ovvero della metà dello stipendio annuale lordo di un ricercatore moltiplicata per i due anni di utilizzo indebito delle videolezioni, o comunque della somma che verrà stabilità nel corso della c.t.u. o in via equitativa dal Tribunale;

-la conclusione dell’istruttoria svolta dal Collegio può ritenersi conforme alle osservazioni della citata memoria della parte ricorrente, nel senso che “Nella documentazione amministrativa e contrattuale riferita al rapporto di lavoro del Dott. OMISSIS non è presente alcun riferimento circa il trattamento giuridico dell’utilizzabilità delle video-lezioni registrate dal ricercatore per il periodo successivo alla cessazione dell’incarico”;

-all’udienza pubblica del 15 maggio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione;

Ritenuto che:

-la domanda di risarcimento del danno, inerente l’utilizzazione delle video-lezioni dopo la cessazione del contratto di lavoro da ricercatore, è infondata;

-le video-lezioni registrate dal ricercatore vanno qualificate come opere dell’ingegno, nel senso pure indicato nella memoria del ricorrente del 3 aprile 2024, trattandosi di opere personali basate sulla creatività e l’originalità del contenuto a scopo di didattica;

-parte ricorrente chiede il risarcimento del danno contrattuale dovuto alla perdurante utilizzazione delle videolezioni dall’ente convenuto, dopo la cessazione del contratto da ricercatore del ricorrente, che risulterebbe dalla presenza del riferimento sul sito dell’università al caricamento on line delle video-lezioni del dott. OMISSIS per almeno gli anni 2016 e 2017, salvo l’ipotesi di utilizzazione delle video-lezioni in altri anni accademici;

-l’art. 12-bis della l. 633/1941 prevede che “Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”;

-detta norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che “i diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, realizzata dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni, o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, spettano al datore, in forza del contratto di lavoro e pur in mancanza di stipulazione del contratto di edizione, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente, anche in sede collettiva, con onere della prova a carico del lavoratore” (nella specie, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha riconosciuto alla Rai i diritti patrimoniali d’autore su un progetto editoriale, consistente in una testata giornalistica trasmessa via Internet, costituente allora un nuovo metodo di diffusione delle informazioni, elaborato da un dipendente dell’ente radiotelevisivo nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, Cass. civ., Sez. lavoro, 1 luglio 2004, n. 12089);

-il Collegio ha verificato la possibilità di derogare a tale norma in senso favorevole al ricorrente, sulla base di diverse pattuizioni e dell’allegazione di fonti, pattizie, normative o regolamentari, che potessero supportare la pretesa risarcitoria avanzata in giudizio;

-essendo l’art. 12-bis cit. una norma dispositiva, in assenza della prova di un’espressa pattuizione o regolamentazione di tipo alternativo della fattispecie, in ordine alla quale è stata espressamente disposta istruttoria con l’esito descritto, il Collegio reputa necessario fare applicazione di detta norma;

-in senso conforme, è stato ritenuto in merito che “qualora risulti che la prestazione è stata intesa dalle parti come funzionale ad uno specifico risultato (la realizzazione di un bene immateriale, appunto) considerato come la ragione stessa del rapporto, la conseguenza è quella della totale attribuzione dei diritti patrimoniali al datore di lavoro.

Ne deriva che, ferma restando la piena libertà dispositiva delle parti, non sarà il datore di lavoro a dover provare quali diritti sono trasferiti, bensì il lavoratore a dover dimostrare che le parti, secondo quanto risulta dall’accordo, dal comportamento delle stesse, o da un eventuale patto contrario, hanno inteso limitare l’attribuzione solo a talune facoltà patrimoniali” (Cass. Civ., Sez. lav., 1 luglio 2004, n. 12089);

-in linea con il citato orientamento, va considerato che il datore di lavoro è il soggetto che organizza e coordina il lavoro intellettuale e soprattutto sopporta il rischio di impresa e di mercato, compreso il rischio dell’insuccesso dell’attività creativa.

Ciò considerato, il Tribunale di Torino, Sez. I, 17 maggio 2013 ha affermato come “La dottrina prevalente ritiene che le opere create dal lavoratore dipendente nello svolgimento di un rapporto lavorativo alle dipendenze di un imprenditore appartengano a quest’ultimo, nel rispetto di un paradigma unitario che attribuisce al datore di lavoro l’iniziativa e il rischio economico e al dipendente autore un corrispettivo economico per il proprio sforzo intellettuale. Ciò – beninteso – vale ovviamente per i diritti patrimoniali, assoggettati a piena libertà di circolazione, ma non per i diritti morali, indisponibili, che rimangono nella sfera del soggetto creatore”;

-in assenza di una diversa qualificazione della pretesa operata dalla parte ricorrente, al giudice è preclusa una riqualificazione della causa petendi in senso favorevole all’interpretazione della parte e tale da comportare un mutamento dei fatti allegati, stante che il ricorrente ha alluso a un danno contrattuale senza indicare la presenza, con riferimento al contratto di lavoro o ad altra fonte eteronoma di integrazione dello stesso ex art. 1374 c.c., di una regolamentazione del rapporto tale da supportare il pagamento o in qualsiasi modo il risarcimento dell’utilizzazione delle video-lezioni, dopo la cessazione del contratto da ricercatore;

-il contratto di lavoro del ricorrente specifica che le prestazioni corrispondono ad attività scientifica e didattico-formativa del governo della direzione delle imprese di produzione di beni e servizi, in ciò essendo ricompresa l’attività di videoregistrazione delle lezioni, venendo in rilievo un’università attiva nell’erogare corsi per via telematica;

-neanche il ricorrente allega e specifica di aver reso prestazioni lavorative oltre l’orario di lavoro (essendo rimasta puramente generica e non illustrata, anche in punto di allegazione, l’affermazione del ricorrente secondo cui egli, per effetto della registrazione dei corsi di lezioni, avrebbe superato “il massimo di ore di attività didattica (350) fissate dalla legge per i ricercatori universitari (art. 6, l.n. 240/2010)”, così il ricorso a pag. 17);

-semmai parte ricorrente allega esclusivamente il presunto indebito utilizzo delle lezioni, potendo venire quindi in questione non tanto un’azione di risarcimento del danno quanto, astrattamente e sussistendone i presupposti di legge, azioni alternative quali un’azione di arricchimento senza causa o l’azione prevista dall’art. 156 della l. 633/1941;

-ne segue che la domanda di risarcimento del danno per indebita utilizzazione delle video-lezioni è infondata, dovendo le medesime, alla luce della ricostruzione del rapporto di lavoro oggetto di causa susseguente all’istruttoria di questo giudizio e delle fonti regolatrici del rapporto in concreto dedotte ed emerse, con particolare riferimento all’art. 12-bis citato, considerarsi oggetto del diritto di utilizzazione esclusiva dell’università intimata senza altra precisazione, quindi a prescindere da limiti temporali o di durata del singolo contratto di lavoro;

-ad integrazione della sentenza non definitiva n. 3816 del 26 febbraio 2024, occorre quindi respingere la domanda di risarcimento del danno inerente l’utilizzazione delle video-lezioni dopo la cessazione del contratto di lavoro da ricercatore;

-la richiesta istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio, vertente sul quantum della richiesta risarcitoria, va rigettata, negandosi fondatezza alla domanda risarcitoria già sotto il profilo dell’an;

-in ordine alle spese di lite, non v’è luogo a provvedere nei confronti dell’Universitas Mercatorum in quanto non costituita in giudizio mentre, stante l’attività difensiva limitata alla costituzione formale, sono compensate nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-respinge la domanda di risarcimento del danno inerente l’utilizzazione delle video-lezioni dopo la cessazione del contratto di lavoro da ricercatore;

-nulla sulle spese dell’Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane “Universitas Mercatorum”;

-compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Referendario, Estensore

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, L’estensore

OMISSIS, Il Presidente

Pubblicato il 3 giugno 2024