Deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero rigetta l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti; non può infatti essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra titoli ufficiali e “titoli propri” perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessato abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessaria.
TAR Lazio, Sez. IV bis, 17 giugno 2024, n. 12264
Nel valutare il riconoscimento di titolo conseguito all'estero, il Ministero deve sempre procedere ad adeguata istruttoria tramite valutazione comparativa dei percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti
N. 12264/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09953/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9953 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Puglia Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l’annullamento
previa sospensione
1) della nota AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE.U. 0013950 del 28.04.2023 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha comunicato al ricorrente la conclusione del procedimento dell’istanza di riconoscimento del “Curso Superior Universitario en Necesidades Especificas De Apoyo Educativo en education secundaria” presso l’Universidad Europea Miguel De Cervantes di Valladolid (Spagna) come titolo idoneo per l’insegnamento di sostegno nelle scuole italiane, acquisita al protocollo n. 482 in data 09.01.2023, ed il rigetto della stessa.
2) Di ogni altro atto preordinato, collegato e/o conseguenziale con quello impugnato in via principale e diretta, compreso ogni eventuale decreto di esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Brindisi non notificato al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Puglia Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito), il riconoscimento del titolo formativo sul sostegno conseguito in Spagna presso l’Università Europea Miguel de Cervantes di Valladolid.
L’Amministrazione, a seguito di interlocuzioni avute con il competente Ministero spagnolo, ha rigettato l’istanza di riconoscimento.
Preliminarmente il Dicastero ha osservato che in Spagna la formazione del sostegno è una professione regolamentata con titoli universitari specifici e, pertanto, può essere riconosciuta quando è espressamente dichiarata con attestato di competenza rilasciato dall’omologo Ministero spagnolo ai sensi dell’art. 13 della Direttiva comunitaria 2005/36 e sue successive modificazioni.
Secondo quanto rappresentato dal “Ministerio de Universidades”, competente in Spagna per la professione di docente, le Università spagnole, oltre a rilasciare titoli ufficiali, forniscono titoli c.d. propri: “I titoli propri sono titoli come quelli che forniscono le università, con formati/durata distinta, formazione che può avere valore nel mercato del lavoro, ma non danno accesso a un livello accademico superiore perché non ufficiali. Non essendo ufficiali, non sono mai abilitanti e nei diplomi di questi titoli non compare il Re di Spagna, ma solo il rettore dell’università che li assegna”.
In forza di tali considerazioni, l’Amministrazione ha ritenuto di non accogliere l’istanza presentata dal ricorrente in quanto il titolo conseguito presso l’Università Europea Miguel de Cervantes di Valladolid è risultato non ufficiale e non valido ai fini dell’insegnamento nel Paese membro dell’Unione europea (la Spagna) in cui è stato rilasciato.
2. Il ricorrente ha pertanto chiesto, previa concessione di idonee misure cautelari, l’annullamento del provvedimento di diniego, deducendo: violazione e falsa applicazione della direttiva europea 2005/36/CE e del D.lgs. n. 206 del 09.11.2007 di attuazione della direttiva, nonché della direttiva europea 2013/55/UE e del D.lgs. n. 13 del 28.01.2016 di attuazione della direttiva che ha apportato modifiche alla direttiva europea 2005/36/CE; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irrazionalità, disparità di trattamento. Violazione dei principi sanciti dalla Corte di giustizia europea e dalla giurisprudenza amministrativa.
3. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 26 luglio 2023 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame.
5. All’udienza pubblica del 22 maggio 2024 la causa è stata assunta in decisione.
6. Preliminarmente il Collegio osserva che dalla documentazione in atti di causa non risulta che il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia dato esecuzione all’ordinanza cautelare che disponeva di riesaminare la posizione del ricorrente.
7. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti relativi alla violazione della normativa europea in materia di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato dell’Unione europea.
Il ricorso merita accoglimento per le seguenti assorbenti ragioni.
Come rilevato dal ricorrente, il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022) che, in particolare con la sentenza n. 18 del 2022, con riferimento al riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti all’estero ha affermato:
“deve ritenersi necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d’origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla “professione regolamentata” in quello di destinazione. In altri termini, il riconoscimento tipizzato dalla direttiva 2005/36/CE, normativamente predeterminato nel senso di una presa atto del titolo professionale, dell’attestazione di competenza, o dell’esperienza professionale acquisita dall’interessato, si colloca comunque in un sistema che, in vista dell’obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli», come enunciato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con specifico riguardo al regime di riconoscimento automatico, ma con valenza espansiva anche per il regime generale di riconoscimento, demandato ad una fase amministrativa di verifica dei percorsi di formazione e acquisizione delle necessarie competenze professionali seguiti dall’interessato in ciascun Paese dell’Unione” (punto 9 della motivazione);
“la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte [citato] art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla “professione regolamentata” (punto 10 della motivazione);
“in conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C166/20, il Ministero dell’Istruzione è tenuto: “- ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione; – a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla “professione regolamentata” di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva” (punto 12 della motivazione).
In base ai principi ora richiamati, deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero rigetta l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti; non può infatti essere ritenuto ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra titoli ufficiali e “titoli propri” perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessato abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessaria.
8. Per le suesposte considerazioni il provvedimento di diniego dell’Amministrazione va annullato anche ai fini del riesame da parte della stessa dell’istanza di riconoscimento.
8.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo, come indicato in epigrafe, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza di riconoscimento.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1500,00, a titolo di compensi professionali, oltre agli accessori di legge, da distrarre in favore del difensore antistatario, oltre alla refusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 17/06/2024