L’effetto conformativo che discende dall’annullamento di un bando di concorso per un posto di professore associato è limitato al rifacimento di una procedura, a condizione che la nuova procedura selettiva sia emendata dai vizi della precedente e quindi risulti aperta, trasparente e imparziale. La previsione del nuovo bando che indica come titoli valutabili quelli posseduti alla data di scadenza del nuovo bando, e non alla scadenza del bando precedente, è legittima e non vanifica l’interesse del ricorrente a che l’utilità da lui perseguita corrisponda a quella ottenibile ab origine per effetto del bando annullato.
Cons. Stato, Sez. VII, 24 giugno 2024, n. 5587
Non vanifica l'interesse del ricorrente la clausola del nuovo bando di concorso per professore universitario che indica come titoli valutabili quelli posseduti alla data di scadenza del nuovo bando e non di quello precedentemente annullato
N. 05587/2024REG.PROV.COLL.
N. 02088/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2088 del 2024, proposto dal -OMISSIS-
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. OMISSIS e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in OMISSIS;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze e del -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti i documenti e le memorie delle parti;
Viste le repliche dell’Università e dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2024 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. IV, n. -OMISSIS-, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso promosso dal -OMISSIS- per l’ottemperanza della sentenza dello stesso T.A.R. Toscana, Sez. I, -OMISSIS-. Questa, in accoglimento di un altro ricorso del medesimo docente, ha annullato il decreto del Rettore dell’Università di Firenze del -OMISSIS-, recante indizione della procedura selettiva ex art. 18, comma 1, della l. n. 240/2010 a un posto di professore associato per il settore concorsuale -OMISSIS- (-OMISSIS-), settore scientifico disciplinare -OMISSIS- (-OMISSIS-), presso il -OMISSIS-, nonché i verbali di espletamento della procedura e il decreto del predetto Rettore del -OMISSIS- che ha approvato gli atti della procedura concorsuale, della quale è risultato vincitore il -OMISSIS- -OMISSIS-.
1.2. Nello specifico, la sentenza del T.A.R. Toscana n. -OMISSIS-, non appellata dall’Ateneo (mentre l’appello del -OMISSIS- -OMISSIS- è stato respinto da questa Sezione con la sentenza n. -OMISSIS-), ha disposto l’“annullamento dei provvedimenti impugnati riferiti alla procedura concorsuale di cui si tratta”. Invero, il Tribunale ha ravvisato l’esistenza di un vero e proprio “bando fotografia”, modellato sulle caratteristiche curriculari del candidato risultato vincitore ed alla cui stesura (in base sia agli elementi ritraibili dalle indagini penali svolte dalle Autorità inquirenti, sia al complesso degli elementi forniti dal ricorrente) sembra aver collaborato lo stesso vincitore.
2. Senonché – lamenta il -OMISSIS- – in sede di riesercizio del potere, l’Università, nel rinnovare la procedura concorsuale, ha previsto nel nuovo bando (approvato con il decreto rettorale n. -OMISSIS-), all’art. 3, punto 12, che i titoli e le pubblicazioni dovessero essere posseduti alla data di scadenza del medesimo nuovo bando, anziché alla data del -OMISSIS-, indicata dal bando originario (poi annullato dal T.A.R.). Tale clausola, ad avviso del ricorrente, sarebbe affetta da nullità per violazione o elusione del giudicato, poiché con essa l’Ateneo si sarebbe sottratto all’obbligo di prestare ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-: ciò, in quanto l’esatta esecuzione di questa avrebbe comportato l’obbligo per l’Università di soddisfare l’interesse del ricorrente alla rinnovazione del procedimento concorsuale oggetto della sentenza ed a tal fine l’Ateneo avrebbe dovuto approvare un bando con la previsione del possesso dei titoli di partecipazione alla data del -OMISSIS-, come stabilito dal bando annullato; infatti, è a quel concorso che il ricorrente aveva diritto di partecipare, con conseguente limitazione dei titoli valutati a quelli posseduti dai candidati alla succitata data di scadenza del bando originario.
2.1. Il ricorrente ha quindi concluso per la declaratoria di nullità della clausola di cui al citato art. 3, punto 12, del bando approvato con il D.R. n. -OMISSIS-, ovvero, in ipotesi di previa conversione del rito, anche per l’annullamento della suddetta clausola.
2.2. Con la sentenza in questa sede appellata, tuttavia, l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, affermando che l’interesse fatto valere dal -OMISSIS- era quello alla partecipazione a un procedimento selettivo aperto, trasparente e imparziale, come non era il procedimento conseguente al bando originario. La tesi secondo cui il giudicato va modulato in funzione dell’interesse del docente alla cristallizzazione al -OMISSIS- dei titoli valutabili non è fondata, poiché – sottolinea il primo giudice – l’interesse legittimo del ricorrente ha trovato piena soddisfazione con l’annullamento degli atti impugnati e con l’indizione di una nuova procedura concorsuale.
2.3. La sentenza n. -OMISSIS-osserva che l’Università ha correttamente interpretato la decisione da eseguire, provvedendo a ridefinire il profilo scientifico richiesto secondo criteri non ingiustamente limitativi della partecipazione dei possibili interessati. Il nuovo bando, emendato dai vizi riscontrati dalla sentenza di annullamento, si rivolge alla più ampia platea di possibili interessati, e non solo alle parti del contenzioso originario, tant’è vero che il nuovo concorso ha visto la partecipazione di nuovi candidati, ad ulteriore comprova del fatto che i titoli presentabili, nel rispetto della par condicio, non possono che essere quelli posseduti alla data di scadenza del nuovo bando.
2.4. Non vi è alcuna ragione – conclude il T.A.R. – per orientare il bando sbilanciandolo di nuovo sul lato opposto, in funzione di un residuale interesse del ricorrente a che i titoli valutabili siano quelli esistenti alla data di scadenza del vecchio bando, trattandosi di un interesse che non trova fondamento nel giudicato oggetto del ricorso per ottemperanza.
3. Nel gravame l’appellante censura l’iter argomentativo e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
I) violazione degli effetti del giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. I n. -OMISSIS-, erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dei principi sui contenuti del giudicato amministrativo;
II) violazione degli effetti del giudicato amministrativo, nonché del principio sugli effetti retroattivi del giudicato amministrativo di annullamento.
3.1. In sintesi, con il primo motivo l’appellante insiste sulla nullità della clausola dell’art. 3, punto 12, del nuovo bando di concorso, perché violativa o elusiva del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Toscana n. -OMISSIS-. Lamenta che l’Università, nel rinnovare la procedura con indicazione dei titoli valutabili a quelli posseduti alla data di scadenza del nuovo bando, non avrebbe eseguito correttamente tale sentenza, in quanto avrebbe vanificato l’interesse del ricorrente a che l’utilità da lui perseguita corrispondesse a quella ottenibile ab origine per effetto del bando annullato. La prova di tale vanificazione sarebbe data sia dal fatto che al nuovo concorso hanno partecipato tre candidati, anziché i due del concorso originario, sia dalla circostanza che il -OMISSIS- -OMISSIS- ha potuto far valere nel 2023 un curriculum e dei titoli differenti rispetto a quelli del 2019, avendo beneficiato di un triennio di docenza universitaria che non gli spettava, tant’è vero che egli è poi risultato vincitore anche della procedura rinnovata.
3.1.1. Precisa sul punto l’appellante in sede di memoria finale che la suddetta procedura rinnovata – i cui esiti hanno ancora una volta premiato il controinteressato – si è conclusa con decreto rettorale del -OMISSIS-, che è stato impugnato innanzi al T.A.R. Toscana con ricorso R.G. n.-OMISSIS-, in relazione al quale, avendo il ricorrente ottenuto l’ostensione degli atti concorsuali in data 8 aprile 2024, sono stati presentati motivi aggiunti.
3.2. Il -OMISSIS- invoca, a sostegno della fondatezza del motivo, la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-, resa a suo dire in un caso analogo, la quale ha previsto l’obbligo di reintegrare in forma specifica il ricorrente nella posizione che gli sarebbe spettata, cioè di consentirgli di concorrere a quella stessa procedura concorsuale (emendata dal vizio che gli aveva impedito di parteciparvi), alla quale avrebbero potuto partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti alla data di scadenza di “quel” bando, con conseguente limitazione dei titoli valutabili ai titoli conseguiti alla data di scadenza del bando originario. Invoca, inoltre, la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-, lì dove afferma che l’effetto conformativo del giudicato è preordinato ad assicurare la piena tutela dell’interesse legittimo dedotto e ritenuto leso.
3.3. Con il secondo motivo l’appellante ha invece chiesto, in subordine, la conversione del ricorso e la sua riconduzione alla giurisdizione di legittimità, deducendo il vizio di violazione della regola sugli effetti retroattivi della decisione giurisdizionale di annullamento.
3.4. Si sono distintamente costituiti e difesi in giudizio sia l’Università degli Studi di Firenze, sia il -OMISSIS- -OMISSIS-.
3.4.1. In particolare, l’Ateneo ha eccepito di aver dato puntuale esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS- e che, nell’ambito di tale attività, si è trovato a dover rivalutare l’esigenza di copertura del posto di professore associato messo a bando, in funzione dell’attuale interesse a detta copertura: trattandosi, pertanto, di una nuova procedura, sarebbe corretto che i titoli da valutare siano quelli posseduti alla data di scadenza del nuovo bando. Ha eccepito, inoltre, l’inconferenza dei richiami giurisprudenziali di controparte e, in particolare, la diversità del caso oggetto della sentenza n. -OMISSIS- cit., nonché l’erroneità del richiamo alla sentenza n. -OMISSIS- cit., la quale, anzi, confermerebbe la legittimità dell’operato dello stesso Ateneo. Infine, ha eccepito l’inammissibilità del secondo motivo di appello (in quanto il docente è stato ammesso alla procedura selettiva senza subire pregiudizi) e comunque la sua infondatezza, attesa l’insussistenza nella fattispecie esaminata di violazioni dell’effetto retroattivo della sentenza di annullamento.
3.4.2. Il -OMISSIS- -OMISSIS-, dal canto suo, svolge difese analoghe a quelle dell’Università, eccependo a sua volta che la sentenza n. -OMISSIS- cit. ha ad oggetto una fattispecie peculiare e diversa da quella qui in esame, cosicché i principi ivi affermati non sono estensibili alla presente controversia. Aggiunge, inoltre, che non avendo il -OMISSIS- impugnato la clausola del nuovo bando (art. 2) che consente la partecipazione anche a soggetti diversi da lui stesso e dal medesimo -OMISSIS- -OMISSIS-, non potrebbe poi pretendere che siano considerati solo i titoli maturati fino al 2019.
3.5. L’appellante ha depositato una memoria finale, in cui ha segnalato tra l’altro la persistenza del proprio interesse alla coltivazione del gravame, alla luce della sopravvenienza nelle more del giudizio dell’art. 1, comma 164 bis, della l. n. 213/2023, che gli consentirebbe di rimanere in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque fino al 31 dicembre 2025. Ha poi depositato una replica, controdeducendo alle argomentazioni delle controparti ed insistendo per l’accoglimento del gravame.
3.6. Anche l’Università ha depositato una breve replica, eccependo che l’art. 1, comma 164 bis, della l. n. 213/2023 non conferirebbe all’appellante alcun diritto di rimanere in servizio fino al 31 dicembre 2025, trattandosi piuttosto della mera possibilità di farne istanza, la cui valutazione sarebbe rimessa all’Università e -OMISSIS- (FI). Ha ancora eccepito che, allo stato, il -OMISSIS- non avrebbe dedotto o provato di aver fatto richiesta di rimanere in servizio oltre il limite di età (che per lo stesso scatta il 4 settembre 2024) e che nemmeno sarebbe ravvisabile una tale possibilità, poiché l’appellante non risulterebbe in afferenza assistenziale presso alcuna struttura sanitaria pubblica.
3.7. Alla camera di consiglio del 28 maggio 2024 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno brevemente discusso la causa. Di seguito questa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è infondato, con le avvertenze che si vanno ad esporre.
4.1. In via preliminare va sgombrato il campo dai dubbi sulla persistenza di un interesse ad agire in capo al -OMISSIS-, che potrebbero farsi discendere dalle difese dell’Università volte ad eccepire la ridotta portata della possibilità, per l’appellante, di rimanere in servizio oltre i limiti di età a seguito della sopravvenuta disciplina di cui all’art. 1, comma 164 bis, della l. n. 213/2023.
4.2. Infatti, non si può dubitare che il -OMISSIS- vanti tuttora un interesse a ricorrere, sotto i profili sia del residuo percorso di carriera (e ciò anche a prescindere dalle novità normative di cui alla citata l. n. 213/2023, sulle quali si può perciò soprassedere), sia delle eventuali iniziative per il ristoro della perdita delle chances legate, appunto, ai possibili ulteriori sviluppi della carriera universitaria (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 30 marzo 2023, n. 3314).
4.3. Sempre in via preliminare, va poi disattesa l’eccezione sollevata dal controinteressato, secondo cui il -OMISSIS- non ha contestato l’art. 2 del nuovo bando e cioè la previsione di quest’ultimo che consentiva la partecipazione alla procedura a soggetti diversi da lui stesso e dal -OMISSIS- -OMISSIS- e quindi, avendo prestato acquiescenza alla clausola del bando che reca l’apertura della selezione a chiunque vi voglia partecipare nel 2023, non potrebbe poi pretendere che siano considerati solo i titoli maturati fino al 2019.
4.4. In contrario, tuttavia, si osserva che le due clausole del nuovo bando – l’art. 2, invocato dal -OMISSIS- -OMISSIS-, e l’art. 3, di cui il ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità – sono tra loro indipendenti, di tal ché l’omessa impugnazione della prima non incide sul ricorso avverso la seconda: a riprova di ciò, sarebbe possibile, in via di principio, ipotizzare la partecipazione alla procedura rinnovata di un nuovo candidato che non avesse presentato domanda nel 2019, pur possedendo i relativi titoli, e che avesse invece deciso nel 2023 di partecipare.
4.5. Da ultimo, va analizzata in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del secondo motivo di appello, sollevata dalla difesa dell’Ateneo alla luce del fatto che il -OMISSIS- è stato ammesso alla nuova procedura selettiva, senza patire alcun pregiudizio.
4.6. L’eccezione è infondata, perché il ricorrente non si duole di una – invero inesistente – esclusione dalla procedura (v. infra), ma fa valere la pretesa a che la valutazione dei candidati sia condotta sulla base dei titoli conseguiti alla data di scadenza del bando originario (giugno 2019).
5. Venendo al merito dell’appello, osserva il Collegio che è anzitutto infondato il primo motivo con lo stesso dedotto, poiché, al contrario di quanto affermato dall’appellante, la sentenza n. -OMISSIS-, di cui si chiede l’esecuzione, non contiene alcun vincolo, sulla base del quale l’Ateneo avrebbe dovuto rieditare la procedura “bloccata” a prima domanda e, quindi, con i titoli valutabili “bloccati” alla data di scadenza del bando originario (-OMISSIS-).
5.1. La sentenza n. -OMISSIS- cit. si è limitata ad annullare i provvedimenti impugnati, senza disporre altro, in particolare senza disporre che la rinnovazione della procedura dovesse avvenire in modo da “cristallizzarla” alla data di scadenza del bando originario. L’effetto conformativo che ne è disceso si deve quindi intendere come limitato al rifacimento di una procedura per quel dato posto di professore universitario: ciò, ovviamente, a condizione che la nuova procedura selettiva fosse emendata dai vizi della precedente e quindi risultasse aperta, trasparente e imparziale, nel ché deve ravvisarsi – come osserva giustamente la decisione appellata – l’interesse strumentale fatto valere dal -OMISSIS- con il ricorso avverso il bando di indizione della procedura originaria e gli esiti di questa, soddisfatto dalla sentenza n. -OMISSIS-.
5.2. Non sono estensibili al presente contenzioso i principi affermati dalla decisione di questa Sezione n. -OMISSIS-, invocata dall’appellante, vista la diversità della fattispecie ivi esaminata. Tale decisione, infatti, ha avuto a oggetto l’impugnazione di una norma regolamentare dell’Università di Roma – Tor Vergata che aveva limitato l’accesso alla procedura per professore ordinario ex art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010 agli associati e ai ricercatori del Dipartimento proponente, precludendola a coloro che, come il ricorrente, fossero stati associati o ricercatori operanti presso gli altri Dipartimenti della stessa Università: nel caso deciso dalla sentenza n. -OMISSIS- cit., quindi, si trattava di consentire al ricorrente, non ammesso alla procedura in forza di una previsione regolamentare immediatamente escludente, di partecipare alla procedura selettiva originaria e perciò alle condizioni originariamente previste da questa. In altre parole, il rinnovato esercizio del potere non poteva che avere ad oggetto quella stessa procedura concorsuale originaria, la partecipazione alla quale era il c.d. bene della vita domandato dal ricorrente (a cui era stato illegittimamente precluso di partecipare a “quella” procedura selettiva).
5.2.1. Assai diversa è, invece, la condizione del -OMISSIS-, che non ha fatto valere un’illegittima esclusione dalla procedura selettiva, ma la pretesa a che questa si svolgesse in ossequio ai principi di par condicio, imparzialità, trasparenza ed uguaglianza dei candidati, vulnerati dalla predisposizione di un “bando fotografia”, redatto secondo l’esperienza scientifica e curricolare del controinteressato (cfr. pag. 4 della sentenza n. -OMISSIS-). Tale pretesa deve considerarsi pienamente soddisfatta con la predisposizione da parte dell’Università di un bando emendato dai suddetti vizi e con lo svolgimento di una procedura valutativa del pari esente dagli stessi (v. l’avvertenza infra), senza che residuassero ulteriori interessi da soddisfare: ed anzi, la partecipazione di una platea più ampia di candidati è essa stessa sintomo del rispetto dei principi di par condicio, trasparenza e imparzialità sopra ricordati, in quanto indirettamente dimostra – come nota la sentenza appellata – che il nuovo bando ha consentito la partecipazione a coloro che non avevano presentato domanda per il precedente concorso, avendo considerato troppo “ristretto” il profilo scientifico di docente ivi descritto.
5.3. Altrettanto infondato è, poi, il secondo motivo di appello, alla luce dei principi affermati proprio dal precedente di questa Sezione richiamato dall’appellante (-OMISSIS-), secondo cui “l’effetto conformativo della sentenza amministrativa [….] è preordinato ad assicurare la piena tutela dell’interesse legittimo dedotto e ritenuto leso, ma rimane sottratto alla disponibilità della parte che ne lamenti la lesione, essendo le conseguenze dell’accoglimento delle domande di annullamento rimesse alla decisione del giudice amministrativo che, come noto, ha, infatti, il potere (tra l’altro) di modulare o escludere del tutto l’efficacia retroattiva connaturata alla caducazione degli atti amministrativi impugnati, purché sempre nell’ottica della migliore tutela dell’interesse del ricorrente”.
5.4. Al riguardo, giova aggiungere che si dimostra corretta e condivisibile l’affermazione della difesa dell’Ateneo, secondo cui l’effetto retroattivo della sentenza di annullamento, se implica la mancata sopravvivenza di ogni effetto giuridico degli atti impugnati e annullati, non comporta necessariamente che l’attività futura, di rinnovazione di quella annullata, sia disancorata dallo stato di fatto e di diritto esistente al (nuovo) momento in cui è posta in essere, quando ciò non contrasta in alcun modo con l’“essenza” del giudicato di annullamento.
6. In conclusione, pertanto, deve ritenersi che la rinnovata indizione della procedura concorsuale da parte dell’Università sia esente dai vizi lamentati dal ricorrente e che quindi sia infondata la censura di nullità dell’art. 3, punto 12, del nuovo bando di concorso per violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Toscana n. -OMISSIS- e sia parimenti infondata la censura di illegittimità della suddetta clausola del bando ai fini della sua annullabilità.
6.1. L’Università, nell’attività di esecuzione della sentenza, ha correttamente inteso la portata della stessa, verificando altresì l’attualità dell’interesse (istituzionale) alla copertura del posto di docente messo a bando. Di qui la complessiva infondatezza dell’appello.
7. Occorre tuttavia dare specifica avvertenza che la necessità di intendere in modo corretto il dictum della sentenza da eseguire permane anche nelle fasi ulteriori della procedura e in particolare in quella di valutazione dei titoli, che deve essere improntata a sua volta ai principi di par condicio, eguaglianza dei candidati, imparzialità e trasparenza sopra ricordati. Da tali principi discende l’impossibilità per la Commissione di valutare i titoli che il -OMISSIS- -OMISSIS- ha maturato per effetto della procedura annullata dalla sentenza n. -OMISSIS- e che ha presentato nella nuova procedura, perché, altrimenti, vi sarebbe proprio quell’elusione del giudicato che il ricorrente ha qui lamentato: infatti, una valutazione di detti titoli vanificherebbe l’annullamento pronunciato dalla sentenza da eseguire, che verrebbe in sostanza aggirata, finendosi con il giungere surrettiziamente allo stesso esito già dichiarato illegittimo (e cioè una procedura non ispirata a par condicio e trasparenza).
7.1. Si ricorda sul punto che mentre la violazione del giudicato è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice, si ha elusione del giudicato quando la P.A., pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l’obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 11 aprile 2024, n. 3309; Sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5779; id., 4 giugno 2019, n. 3747; id. 30 ottobre 2018 n. 6175; Sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2070; id., 31 dicembre 2009, n. 9296).
7.2. L’impossibilità per l’Università di tenere conto dei titoli maturati dal -OMISSIS- -OMISSIS- per effetto della procedura selettiva annullata dalla sentenza n. -OMISSIS- tanto più si impone, in ragione del fatto che, come detto, tale decisione è stata confermata da questa Sezione con la recente sentenza n. -OMISSIS- (che ha respinto l’appello del -OMISSIS- -OMISSIS-). Non può infatti ammettersi una contraddizione sul piano logico-giuridico tra l’annullamento della procedura viziata dal “bando fotografia” e la possibilità, per il concorrente, di avvalersi dei vantaggi in termini di maggiori titoli “spendibili” conseguiti per effetto di tale procedura: l’accrescimento del bagaglio di titoli del controinteressato derivante dalla suddetta procedura deve essere, ai fini che qui interessano, azzerato.
7.3. Il punto necessita di una precisazione: l’impossibilità non riguarda gli altri titoli maturati dal -OMISSIS- -OMISSIS- successivamente alla scadenza (-OMISSIS-) invocata dall’appellante e fino alla scadenza fissata dal nuovo bando del 2023, ma solo quei titoli che dipendono dalla procedura annullata e così il triennio di docenza universitaria espletata dal candidato quale vincitore della ridetta procedura (v. il parag. 1.3 della memoria di replica dell’appellante). In questo senso, dunque, si coglie con chiarezza la differenza rispetto alle censure formulate in questa sede dal -OMISSIS-, giacché quest’ultimo ha avanzato, invece, la pretesa a che i titoli valutabili fossero solo quelli conseguiti entro il -OMISSIS-: a tale stregua, perciò, i candidati non potrebbero far valere nessun titolo posteriore a tale data, mentre, come detto, l’unico effetto conseguente al giudicato è la preclusione per il -OMISSIS- -OMISSIS- di far valere i titoli dipendenti dalla procedura viziata.
7.4. Quanto detto nei precedenti paragrafi non esprime alcuna indebita ingerenza di questo Consiglio sul sindacato che sugli atti della procedura rinnovata spetta al giudice naturale precostituito per legge, ma individua i termini del sindacato sul vizio di violazione/elusione del giudicato dedotto in questa sede dal -OMISSIS-, nel senso che tale vizio non sussiste sempreché l’intera procedura selettiva, in ogni sua fase, sia rispettosa dei principi di par condicio, trasparenza, imparzialità ed eguaglianza tra i candidati, sopra visti.
8. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto, dovendo la sentenza appellata essere confermata con l’avvertenza di cui ai paragrafi 7-7.3. Resta fermo che, ove lo ritenga, -tenuto conto che il presente scrutinio svolto dal Collegio risultava oggettivamente limitato ai vizi di nullità ed elusività denunciati in primo grado e riproposti in appello- l’appellante potrà, se del caso, riassumere il ricorso per fare valere innanzi al Giudice competente le censure qui prospettate in chiave di “semplice” illegittimità, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria 15 gennaio 2013, n. 2.
9. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello, attese le peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge con l’avvertenza di cui in motivazione.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere ad oscurare le generalità, nonché qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2024, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
Pubblicato il 24/06/2024