La valutazione dei candidati, del loro curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e delle capacità didattiche deve avvenire sulla base di criteri, parametri e indicatori. Essi possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti approvati dalle singole Università oppure nelle delibere dipartimentali che chiedono il bando del posto o nei bandi stessi. Sono queste le ipotesi nelle quali gli Atenei dimostrano di voler adoperare in maniera penetrante uno strumento utile ad attuare le proprie politiche di reclutamento. In altri casi, i regolamenti delle sedi universitarie affidano direttamente alle Commissioni il compito di definire criteri, parametri e indicatori.
TAR Veneto, Sez. II, 1 luglio 2024, n. 1672
La Commissione non è tenuta a puntualizzare ulteriormente i criteri già definiti nel bando per la chiamata di un professore
01672/2024 REG.PROV.COLL.
00266/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2020, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Verona, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco,63 (Palazzo ex Rea);
Rettore dell’Università degli Studi di Verona, Commissione Giudicatrice nella procedura selettiva n. OMISSIS, non costituiti in giudizio;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Venezia, San Polo 2988;
per l’annullamento
della procedura selettiva n. 2019po18003 per la chiamata di n. 1 posto di professore di prima fascia al Dipartimento di Economia Aziendale, indetta con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Verona n. 8123/2019 dell’8 agosto 2019 e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti e, tra questi, in particolare, il Decreto del Rettore n. 13293/2019 del 19 dicembre 2019 di approvazione degli atti della procedura impugnata dai quali risulta vincitrice la prof.ssa OMISSIS;
nonché per la condanna delle parti intimate al ristoro dei danni per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Verona e della prof.ssa OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 giugno 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La prof.ssa OMISSIS ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento del decreto rettorale n. 13293/2019 del 19 dicembre 2019, con cui l’Università degli Studi di Verona ha accertato “la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario (I fascia) settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, settore scientifico disciplinare SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari per il Dipartimento di Economia aziendale di questa Università, da cui risulta chiamato il seguente nominativo: prof.ssa OMISSIS”, nonché degli atti presupposti, ivi compreso il decreto rettorale n. 8123/2019 dell’8 agosto 2019, con cui è stata indetta la procedura selettiva.
Nel contempo, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dai provvedimenti impugnati.
2. In particolare, la prof.ssa OMISSIS ha riferito che:
– con Decreto del Rettore rep. n. 8123/2019 di data 08.08.2019, l’Università degli Studi di Verona ha indetto “la Procedura Selettiva n. 2019po18003 per la chiamata di n. 3 posti di professore di prima fascia di cui n. 1 posto per il Dipartimento di Economia Aziendale per settore scientifico disciplinare SECS-P/11, Economia degli intermediari finanziari, e settore concorsuale 13/B4, Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale”;
– l’art. 6 del predetto decreto stabiliva “che la valutazione comparativa delle candidature per la posizione di Professore di prima fascia si sarebbe basata su un “giudizio motivato” relativamente a: 1) pubblicazioni scientifiche; 2) curriculum; 3) attività didattica”;
– “con riferimento all’Allegato A del bando per la chiamata di un Professore nel Settore degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale – Settore Scientifico Disciplinare di Economia degli Intermediari Finanziari, era specificato che: le pubblicazioni scientifiche sarebbero state valutate per originalità ed innovazione; diversificazione delle tematiche di ricerca; rigore metodologico; continuità temporale; rilevanza della collocazione editoriale nazionale ed internazionale; il curriculum sarebbe stato valutato per congruenza con il SSD; attività scientifiche, organizzative, editoriali e convegnistiche; premi e riconoscimenti scientifici; partecipazione alle attività della comunità scientifica nazionale ed internazionale; l’attività didattica sarebbe stata valutata per le attività svolte nei corsi universitari triennali, magistrali, di dottorato di ricerca e post lauream, con riferimento alla continuità e congruenza con il SSD”;
– nella seduta del giorno 12 ottobre 2019, la Commissione giudicatrice stabiliva “che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, per ciascun candidato, sarebbe avvenuta mediante la formulazione di un motivato giudizio collegiale espresso dall’intera Commissione e che, attraverso la valutazione comparativa dei candidati, condotta sulla base dei giudizi collegiali espressi, sarebbe stata formulata una rosa di candidati idonei per la tenuta del seminario previsto”;
– alla procedura partecipavano “n. 6 candidati, tra cui l’odierna ricorrente”;
– “nella seconda riunione la Commissione esaminava la documentazione prodotta da ciascun candidato, procedeva alla valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e della didattica”;
– in particolare, quanto alla posizione della ricorrente e della controinteressata, la Commissione formulava i seguenti giudizi:
“Candidato OMISSIS:
giudizio collegiale relativamente a: Curriculum: la candidata, attualmente professore associato SECS-P11 a Verona, dichiara: 1. di possedere il titolo di dottore di ricerca; 2. Di avere svolto attività di 5 ricerca all’estero; 3. Di aver partecipato a gruppi di ricerca (3PRIN); 4. Di essere stata relatrice a 8 convegni nazionali e 21 internazionali. Giudizio: più che buono. Pubblicazioni scientifiche: presenta 15 pubblicazioni che la Commissione valuta: molto buone (nn. 1-8); buone (nn. 2-3-4-5-7-9-10-13-14) e sufficienti (le quattro rimanenti). Tutte le pubblicazioni vengono considerate congruenti con il S.C., ma 2 (nn. 3-11) non completamente congruenti con il SSD. La rilevanza della collocazione editoriale e della diffusione appare medio – alta (si segnalano due pubblicazioni in riviste di Fascia A AIDEA e una collocazione prevalentemente internazionale). L’apporto individuale, non dichiarato, vede la presenza di 3 pubblicazioni ad unica firma e 12 a due firme. Giudizio: buono. Attività didattica: dichiara di aver svolto continuativamente attività didattica congruente al SSD a partire dal 1996 (sempre a Verona). Giudizio: più che buono”.
Candidato OMISSIS:
giudizio collegiale relativamente a: Curriculum: la candidata, attualmente professore associato SSD SECS-P11 in Cattolica a Milano, dichiara: 1. Di possedere il titolo di dottore di ricerca; 2. Di avere svolto attività di ricerca all’estero (documentata); 3. Di aver partecipato a gruppi di ricerca (PRIN); 4. Di essere stata relatrice a 26 convegni internazionali; 5. Di avere ricevuto due riconoscimenti internazionali (documentati) per attività di ricerca. Giudizio: molto buono. Pubblicazioni scientifiche: presenta 15 pubblicazioni che la Commissione valuta: molto buone (n. 1-2-3-5-6-8) e buone (le nove rimanenti). Tutte le pubblicazioni vengono considerate congruenti sia con il S.C. sia con il SSD. La rilevanza della collocazione editoriale e della diffusione appare elevata (si segnalano cinque pubblicazioni in fascia A AIDEA, di cui due Fascia A ANVUR e una collocazione editoriale, salvo che per due pubblicazioni, di rilevanza internazionale). L’apporto individuale, dichiarato (sempre significativo e con coautori prevalentemente di elevata 6 reputazione internazionale) vede la presenza di 3 pubblicazioni ad unica firma, 5 a due firme, 5 a tre firme e 2 a quattro firme. Giudizio: molto buono. Attività didattica: dichiara di aver svolto continuativamente attività didattica congruente al SSD a partire dal 2013 (in Cattolica a Milano) e in precedenza per un anno (a Udine). Giudizio: buono” (Allegato A1 al verbale n. 2 del 16.11.2019);
– con decreto rettorale n. 13293/2019 del 19.12.2019, il Rettore accertava “la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva da cui risultava chiamato il nominativo della Prof.ssa OMISSIS”.
- Ciò premesso, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
– la Commissione “non ha predisposto uno schema analitico di criteri attraverso il quale poter pervenire ad una corretta e motivata valutazione dei candidati, mancando di fissare degli indicatori e criteri di valutazione utili per pervenire ad un giudizio uniforme dei titoli, dei curricula e delle pubblicazioni”;
Sulla valutazione dei curricula
– la Commissione “ha omesso di valutare svariati elementi presenti nel curriculum della Prof.ssa OMISSIS, senza fornire alcuna giustificazione”;
– “l’attività di ricerca all’estero svolta dalla ricorrente è sicuramente più ampia e di più alto livello rispetto a quella svolta dalla vincitrice del concorso”, dal momento che la prof.ssa OMISSIS “ha prestato attività all’estero per un intero anno accademico durante il periodo di dottorato nonché ha ricoperto il ruolo di “visiting professor” nel 2010 e nel 2019 (vedasi curriculum, pagina 2 e 4)”, laddove la prof.ssa OMISSIS “indica in curriculum due brevi periodi di attività all’estero ed esclusivamente con il ruolo di “visiting fellow””;
– “la prof.ssa OMISSIS ha preso parte a tre PRIN, tutti finanziati”, laddove “la prof.ssa OMISSIS riporta nel curriculum la partecipazione a molti “tentati” PRIN che, tuttavia, non hanno ottenuto il finanziamento”;
– posto che entrambe le candidate “dichiarano di essere state relatrici di convegni internazionali (21 la prof.ssa OMISSIS, 26 la Prof.ssa OMISSIS), e nazionali (solo per la prof.ssa OMISSIS sono indicati 8 convegni nazionali)”, i convegni internazionali durante i quali la prof.ssa OMISSIS “ha effettivamente assunto il ruolo di relatrice sono solamente 13”;
– la Commissione non ha considerato che i premi indicati dalla prof.ssa OMISSIS sono “stati attribuiti ai paper e ai progetti presentati dalla candidata nella veste di coautrice con ulteriori ricercatori”;
– quanto “alla posizione della Prof.ssa OMISSIS, non sono stati minimamente considerate dalla Commissione … attività, sicuramente rilevanti, quali: – la partecipazione o la direzione delle attività di gruppi di ricerca (pagine 16 e 17 del curriculum); – la responsabilità di studi e ricerche scientifiche…; – la partecipazione a collegio docenti e l’attribuzione di incarichi di insegnamento nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati (pag. 18 del curriculum); – la qualifica di Visiting Professor negli anni 2010 e 2019/20; – l’affiliazione ad accademie di prestigio (pag. 18 e 19 del curriculum); – l’indicazione di n. 54 pubblicazioni (e di ulteriori 10 in fase di stampa / revisione) (pagina 24 – 29 del curriculum). … l’attività didattica di professore associato che la prof.ssa OMISSIS svolge dall’ottobre 2001, mentre la prof.ssa OMISSIS dal maggio del 2017 … il conseguimento, da parte della prof.ssa OMISSIS, di ben due abilitazioni a Professoressa di prima fascia”;
– “anche il numero complessivo di pubblicazioni (54 ed ulteriori 10 in fase di stampa) avrebbe dovuto far pendere il giudizio a favore della prof.ssa OMISSIS, stante il numero ridotto di pubblicazioni della prof.ssa OMISSIS, pari a 18”;
Sulla valutazione delle pubblicazioni
– la Commissione non ha considerato “la continuità e la diversificazione delle tematiche di ricerca”, tenuto conto che la prof.ssa OMISSIS “presenta una continuità di pubblicazioni decorrente dal 1994”, con “ben 54 scritti tra monografie, articoli in riviste nazionali e articoli in riviste internazionali”, nel mentre la prof.ssa OMISSIS “annovera il numero limitato di 18 pubblicazioni totali” ed ha svolto un’attività di ricerca “pressoché monotematica”;
– la Commissione ha omesso di valutare “il contributo soggettivo che ciascuna candidata ha apportato nelle pubblicazioni”;
– non è stato indicato il criterio in base al quale “gli scritti siano stati valutati diversamente nonostante la collocazione ed il pregio assolutamente identico delle pubblicazioni”;
Sulla valutazione dell’attività didattica
– la prof.ssa OMISSIS “può vantare oltre venti anni ininterrotti di insegnamento, a decorrere dal 1999”, nel mentre la prima “titolarità di insegnamento” da parte della prof.ssa OMISSIS “risale all’anno 2010”;
– “la prof.ssa OMISSIS ha sempre insegnato nei corsi di laurea triennale”, laddove “la prof.ssa OMISSIS ha tenuto un gran numero di insegnamenti in lingua inglese nei corsi di laurea magistrali e specialistici”;
– non è stata attribuita specifica rilevanza “alla varietà delle tematiche affrontate negli scritti pubblicati che, per quanto sopra dedotto, appare essere un elemento di sicuro vantaggio per la prof.ssa OMISSIS”.
4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la prof.ssa OMISSIS, nonché l’Università degli Studi di Verona, il Rettore pro tempore della stessa Università e la Commissione giudicatrice.
5. Nella pubblica udienza del 4 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. L’art. 12, comma 1, del d.P.R. 487/1994 prevede che le “commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.
Nel caso di specie, la Commissione ha provveduto a definire i criteri di valutazione dei candidati nel corso della prima riunione, richiamando pedissequamente i criteri già analiticamente previsti nell’allegato A del bando, la qual cosa rientrava nelle prerogative dell’organo collegiale, che non era tenuto a puntualizzare ulteriormente i criteri già definiti dal bando: “La valutazione dei candidati, del loro curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e delle capacità didattiche deve avvenire sulla base di criteri, parametri e indicatori. Essi possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti approvati dalle singole Università oppure nelle delibere dipartimentali che chiedono il bando del posto o nei bandi stessi. Sono queste le ipotesi nelle quali gli Atenei dimostrano di voler adoperare in maniera penetrante uno strumento utile ad attuare le proprie politiche di reclutamento. In altri casi, i regolamenti delle sedi universitarie affidano direttamente alle Commissioni il compito di definire criteri, parametri e indicatori” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 4.6.2024, n. 5024).
Né può sostenersi che i criteri in questione fossero eccessivamente generici, siccome mancanti della previsione di pesi ponderali di riferimento, dal momento che “La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 4.6.2024, n. 5024).
6.2. Quanto alle censure che si appuntano sulla valutazione dei curricula, delle pubblicazioni e dell’attività didattica, si osserva innanzi tutto che “La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene indicata alcuna logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice” (Consiglio di Stato sez. VII, 5 marzo 2024, n. 2175).
6.2.1. Nel concreto caso di specie, la Commissione si è limitata alla formulazione dei giudizi individuali sui candidati, esprimendo, per ciò che in questa sede segnatamente rileva, la seguente griglia di valutazioni quanto a pubblicazioni, curriculum e attività didattica: prof.ssa OMISSIS «Buono», «Più che buono», «Più che buono»; prof.ssa OMISSIS «Molto buono», «Molto buono», «Buono».
In forza della formulazione dei giudizi collegiali, la Commissione ha ritenuto tutti i candidati partecipanti alla procedura selettiva idonei a sostenere la prova seminariale.
6.2.2. All’esito dello svolgimento della detta prova seminariale, in data 16 dicembre 2019 il Consiglio di Dipartimento, anche alla luce delle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nell’allegato A del bando, ha deliberato all’unanimità la proposta di chiamata della prof. OMISSIS “in virtù in particolare, da un lato, della produzione scientifica sviluppata e, dall’altro, della dimostrata capacità di creare proficue relazioni internazionali”.
Successivamente, il verbale del 16 dicembre 2019 è stato integrato, dal medesimo Consiglio di Dipartimento, con un ulteriore verbale in data 3 febbraio 2020 al fine di meglio illustrare le ragioni della propria decisione.
Nell’occasione il Consiglio di Dipartimento ha ritenuto dirimente il “livello qualitativo della produzione scientifica presentata dalla prof.ssa OMISSIS, che nel suo complesso consegue il giudizio di molto buono e che annovera 6 pubblicazioni valutate come molto buone e tutte le rimanenti come buone; produzione che è caratterizzata da una collocazione editoriale di livello elevato, con rilevanza internazionale, ove l’apporto della candidata appare sempre significativo e ove le collaborazioni avvengono prevalentemente con coautori di elevata reputazione internazionale. Ugualmente rilevante appare l’attività curriculare della prof.ssa OMISSIS, ove spiccano numerose partecipazioni a convegni internazionali, partecipazione e coordinamento di gruppi di ricerca anche a livello internazionale e conseguimento di due riconoscimenti internazionali per l’attività di ricerca, tutti elementi che testimoniano di una significativa capacità di creazione di proficue relazioni internazionali. In sintesi, il prof. OMISSIS propone la chiamata della prof.ssa OMISSIS precisando che la prof.ssa OMISSIS risulta essere la candidata con migliore giudizio da parte della Commissione”.
6.2.3. Alla luce dei predetti chiarimenti, appare evidente che il Consiglio di Dipartimento ha ritenuto di premiare la rilevanza internazionale della produzione scientifica e dell’attività curriculare della prof.ssa OMISSIS, anche in funzione della capacità di creare relazioni internazionali.
È tale particolare profilo che ha orientato la selezione e la scelta della controinteressata.
Non si è trattato di un giudizio volto ad individuare la figura astrattamente migliore, ma di un giudizio di valore formulato in termini relativi al precipuo scopo di individuare la figura maggiormente qualificata a livello internazionale.
6.2.4. In tale ottica, il fitto reticolo di doglianze con cui la ricorrente ha inteso mettere in evidenza la qualità del proprio curriculum e delle proprie pubblicazioni non coglie nel segno, dal momento che ciò che essenzialmente ha orientato la selezione, secondo direttrici e finalità che sfuggono al sindacato di questo Tar, è stata la valutazione della rilevanza internazionale dell’attività della prof.ssa OMISSIS.
6.2.5. Si tratta di una valutazione che non appare intrinsecamente irragionevole, essendo correlata a precise risultanze procedimentali.
In particolare, com’è stato rilevato dalla difesa della prof.ssa OMISSIS, la valutazione del Consiglio di Dipartimento, in termini relativi, è giustificata, tra l’altro, dalle seguenti circostanze:
– l’attività di ricerca all’estero della prof.ssa OMISSIS è “documentata” da numerose pubblicazioni e paper di convegni elaborati e realizzati con la prof.ssa OMISSIS, studiosa di rilevanza internazionale;
– la prof.ssa OMISSIS ha «ricevuto due riconoscimenti internazionali per attività di ricerca» (si tratta del «Best Paper Award» alla Annual Paris Conference on Business and Social Sciences e di un «Research Committee Award» conferito dalla Essex Businness School of University of Essex).
Si tratta di indici oggettivi che valgono senza meno a giustificare la preferenza accordata alla prof.ssa OMISSIS, fermo restando che il giudizio finale dell’Università è necessariamente complessivo e unitario e che, in questa sede, in mancanza di profili di palese irragionevolezza, non è consentito al giudice di esercitare un sindacato di merito e sostitutorio rispetto alle valutazioni dell’Università, che valga a valorizzare taluni particolari aspetti del curriculum dei candidati a discapito di altri: “il giudizio finale della commissione non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando. Cosicché anche eventuali valutazioni non eccellenti di singoli aspetti del curriculum del candidato possono essere superati e assorbiti dal giudizio complessivo sulla sua esperienza e sui titoli” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 30 settembre 2021, n. 2736).
6.3. Per le anzidette ragioni il ricorso deve essere respinto.
7. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere,
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 1° luglio 2024