TAR Lazio, Sez. III ter, 1 luglio 2024, n. 13181

Il verbale conclusivo dei lavori della Commissione non può essere considerato quale atto di espressione all’esterno della volontà dell’Amministrazione che bandisce la selezione

Data Documento: 2024-07-01
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il verbale conclusivo dei lavori della Commissione non può essere considerato quale atto di espressione all’esterno della volontà dell’Amministrazione che bandisce la selezione. La Commissione è un organo straordinario dell’Amministrazione con durata e funzioni definite e che difetta di soggettività autonoma rispetto all’Amministrazione. La sua durata è limitata nel tempo, essendo collegata con l’ultimazione dei lavori, e la sua funzione, di carattere istruttorio, è quella di esprimere un giudizio sul merito scientifico dei candidati. Esaurito l’esercizio del proprio potere valutativo di carattere discrezionale tecnico, l’organo straordinario rimette gli atti all’Amministrazione ai fini dell’eventuale approvazione. Dalla natura di organo straordinario, titolare di poteri propri soltanto in via occasionale ed in ragione delle specifiche funzioni valutative affidate, deriva che gli atti adottati dalla Commissione e, più in generale, gli effetti del suo operato sono imputati – previa approvazione – all’Amministrazione, che è l’effettiva titolare dell’interesse pubblico sotteso alla selezione bandita e della legittimazione passiva in eventuali giudizi aventi ad oggetto l’attività di valutazione svolta.

Contenuto sentenza

13181/2024 REG.PROV.COLL.

08967/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8967 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Roma Tre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

– dell’invito a manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 7, comma 5 bis, della Legge 30-12-2010, n. 240, pubblicato dall’Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, in data 19 aprile 2023;

– del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, del 5 aprile 2023;

– del verbale della Commissione di Programmazione dell’Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, del 30 marzo 2023;

– del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, del 15 marzo 2023;

– del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, del 22 dicembre 2022;

– del decreto Rettorale dell’Università degli studi di Roma Tre, di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata ai sensi dell’art 7 comma 5 bis l. 240/2010, del 26 maggio 2023;

– di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente.

– del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre del 17 maggio 2023 il quale veniva reso pubblico e, dunque, conoscibile in data 19 giugno 2023, nella parte in cui si effettua la proposta di nomina della Commissione per la Manifestazione di interesse;

– del riscontro alla richiesta di accesso agli atti del 17 luglio 2023, inoltrato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre;

– del Verbale n. 1 della Commissione, e relativi allegati, del 17 luglio 2023 in cui si stabiliscono i criteri di valutazione dei candidati;

– del Verbale n. 2 della Commissione, e relativi allegati, del 7 settembre 2023 in cui si nomina il vincitore della procedura;

– del Verbale n. 2 della Commissione, e relativi allegati, del 7 settembre 2023 anche nella parte in cui l’odierna ricorrente viene dichiarata inidonea alla partecipazione alla procedura;

– di tutti gli atti che si depositano contestualmente al presente atto;

– di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

– dell’invito a manifestazioni di interesse ai sensi dell”art. 7, comma 5 bis, della Legge 30-12-2010, n. 240, pubblicato dall’Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, in data 19 aprile 2023;

– del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, del 5 aprile 2023;

– del verbale della Commissione di Programmazione dell’Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, del 30 marzo 2023;

– del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, del 15 marzo 2023;

– del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, del 22 dicembre 2022;

– del decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Roma Tre, di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata ai sensi dell’art 7 comma 5 bis l. 240/2010, del 26 maggio 2023;

– di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente.

E con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 settembre 2023

Per l’annullamento

– dell’invito a manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 7, comma 5 bis, della Legge 30.12.2010, n. 240, pubblicato dall’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, in data 19 aprile 2023;

– del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, del 5 aprile 2023;

– del verbale della Commissione di Programmazione dell’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, del 30 marzo 2023;

– del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, del 15 marzo 2023;

– del verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, del 22 dicembre 2022;

– del decreto Rettorale dell’Università degli studi Roma Tre, di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata ai sensi dell’art 7 comma 5 bis l. 240/2010, del 26 maggio 2023;

– di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma Tre e di OMISSIS;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo la prof.ssa OMISSIS, in servizio quale professore associato di diritto penale presso l’Università degli Studi di Roma Tre, chiede l’annullamento, previa sospensione, dell’invito a manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, della L. 240/2010, pubblicato dal Dipartimento di Giurisprudenza della medesima Università in data 19 aprile 2023 per la copertura di un posto di professore ordinario di diritto penale (SSD IUS/17). Lamenta l’assenza delle “specifiche esigenze didattiche” previste dalla legge quale presupposto per attivare tale procedura e vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere, che si concretizzano in sostanza nell’impossibilità a parteciparvi, perché essa è destinata esclusivamente a soggetti esterni all’Ateneo. Ciò che si contesta è la procedura scelta dall’Università per coprire il posto, consistente nella chiamata di professori non in servizio presso l’Ateneo e che siano già inquadrati “nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione” anziché in un concorso pubblico ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, che consenta anche ai professori associati in servizio presso l’Ateneo di parteciparvi e di acquisire l’inquadramento nella fascia superiore. L’impugnativa si conclude con la proposizione di varie istanze, fra cui la richiesta di accesso agli atti in corso di causa e di oscuramento dei dati personali della parte ricorrente.

2. Si svolgevano i lavori dalla Commissione esaminatrice e, al loro esito, veniva individuato quale “candidato maggiormente qualificato” il prof. OMISSIS, ordinario di diritto penale presso l’Università di Perugia.

3. Nel verbale n. 2 la ricorrente veniva esclusa a causa mancanza dei “requisiti indispensabili ai fini della procedura”.

4. Si costituiva per resistere al ricorso l’Università degli Studi di Roma Tre a mezzo della difesa erariale e, successivamente depositava documenti.

5. Il provvedimento di nomina della Commissione e i verbali di valutazione n. 1 e n. 2, nel quale veniva esclusa l’attuale ricorrente e individuato il prof. OMISSIS ai fini della chiamata, venivano impugnati con ricorso per motivi aggiunti, denunciando sotto vari profili di eccesso di potere la valutazione di inidoneità e la conseguente esclusione della ricorrente dalla procedura.

6. Si costituiva il prof. OMISSIS, chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

7. Alla camera di consiglio del 14 febbraio 2024 la domanda di accesso agli atti in corso di causa era oggetto di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e, pertanto, dichiarata improcedibile con ordinanza n. 3138/2024.

8. Il prof. OMISSIS depositava memoria, nella quale eccepiva l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in ragione della mancata impugnazione del verbale del Consiglio di Dipartimento in data 13 settembre 2023. A tale memoria faceva seguito la replica della prof.ssa OMISSIS.

9. All’udienza pubblica del 15 maggio 2024, a seguito di ampia discussione sulla scansione procedimentale della selezione e, in particolare, sul rapporto tra l’ultimo verbale della Commissione esaminatrice e il primo atto dell’Amministrazione ad esso successivo, ossia il verbale del Consiglio di Dipartimento, la causa veniva introitata per la decisione.

10. Si esamina preliminarmente l’eccezione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dal prof. OMISSIS nella memoria difensiva in ragione della mancata impugnazione del verbale del Consiglio di Dipartimento in data 13 settembre 2023, depositato in giudizio dall’Ateneo in data 29 settembre 2023.

11. L’eccezione è fondata e il ricorso è improcedibile per non aver parte ricorrente impugnato la predetta delibera del Consiglio di Dipartimento, che rappresenta l’atto effettivamente lesivo e finale della procedura.

12. Nel caso in esame l’ultimo atto della sequenza procedimentale che è stato impugnato è il verbale conclusivo dei lavori della Commissione esaminatrice.

13. Non merita ingresso l’argomentazione della parte ricorrente, secondo cui rivolgere l’impugnazione nei confronti del verbale conclusivo dei lavori della Commissione equivarrebbe a gravare l’esito della procedura. Inconferente rispetto al caso specifico è la giurisprudenza richiamata nella memoria di replica, secondo la quale in sostanza il deliberato del Consiglio di Dipartimento sarebbe un atto meramente esecutivo rispetto alla proclamazione del vincitore da parte della Commissione.

Tale argomentazione meriterebbe ingresso se nel caso specifico i verbali della Commissione fossero stati approvati con decreto rettorale, per cui la proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento sarebbe stata un atto ad impugnazione eventuale, essendo avvinta al decreto del Rettore da un nesso di presupposizione necessaria.

14. La peculiarità che caratterizza la procedura in esame è data dal fatto che il segmento procedimentale che segna il passaggio dalla conclusione dei lavori della Commissione alla formulazione della proposta di chiamata non è stato intermediato, come detto, da un provvedimento espresso di approvazione degli atti da parte del Rettore.

15. Il verbale del Consiglio di Dipartimento in data 13 settembre 2023 ha un contenuto composito, accorpando in un unico documento i provvedimenti di chiamata del professore e di fissazione della presa di servizio. Ma vi è di più. Mancando un decreto rettorale di approvazione degli atti, la proposta di chiamata include quale presupposto logico-giuridico l’approvazione degli atti, configurandosi essa stessa quale approvazione implicita dei verbali della Commissione. In altri termini, non sarebbe possibile per l’Ateneo procedere alla chiamata di un docente senza aver prima ritenuto validi e legittimi i lavori della Commissione.

16. Il verbale conclusivo dei lavori della Commissione non può essere considerato quale atto di espressione all’esterno della volontà dell’Amministrazione che bandisce la selezione. Nel caso di specie il primo atto che esprime all’esterno la volontà provvedimentale dell’Ateneo è il verbale del Consiglio di Dipartimento che, nel deliberare la proposta di chiamata, ha concretizzato la lesione della posizione sostanziale dell’attuale ricorrente.

17. La Commissione è un organo straordinario dell’Amministrazione con durata e funzioni definite e che difetta di soggettività autonoma rispetto all’Amministrazione. La sua durata è limitata nel tempo, essendo collegata con l’ultimazione dei lavori, e la sua funzione, di carattere istruttorio, è quella di esprimere un giudizio sul merito scientifico dei candidati. Esaurito l’esercizio del proprio potere valutativo di carattere discrezionale tecnico, l’organo straordinario rimette gli atti all’Amministrazione ai fini dell’eventuale approvazione. Dalla natura di organo straordinario, titolare di poteri propri soltanto in via occasionale ed in ragione delle specifiche funzioni valutative affidate, deriva che gli atti adottati dalla Commissione e, più in generale, gli effetti del suo operato sono imputati – previa approvazione – all’Amministrazione, che è l’effettiva titolare dell’interesse pubblico sotteso alla selezione bandita e della legittimazione passiva in eventuali giudizi aventi ad oggetto l’attività di valutazione svolta.

18. La L. 240/2010 non disciplina espressamente le forme procedimentali della nomina dell’organo straordinario e, a conclusione delle operazioni di valutazione, della trasmissione degli atti all’Amministrazione. Tale ultimo segmento procedimentale è il discrimine tra l’attività di giudizio in senso stretto propria dell’organo straordinario e quella di verifica degli atti di competenza dell’Amministrazione.

19. L’art. 7, comma 5-bis, della L. 240/2010 descrive unicamente i tratti essenziali della procedura, dall’obbligo di pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Ateneo alla deliberazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato accademico, lasciando pertanto un ampio margine di discrezionalità all’Ateneo nell’impostare nel dettaglio la sequenza procedimentale.

20. In ogni caso, l’autonomia universitaria non può, da un punto di vista logico prima che giuridico, attribuire ad un organo tecnico la funzione di proclamazione all’esterno del vincitore, avendo tale organo una funzione di valutazione che deve poi essere in ogni caso sottoposta al vaglio dell’Amministrazione.

Ciò in quanto il compito della Commissione è quello, come detto, di effettuare le valutazioni dei candidati e di esprimere giudizi, ossia un’attività di carattere interno, restando riservata all’Ateneo la funzione di amministrazione attiva, consistente nell’esprimere la volontà provvedimentale all’esterno.

In altri termini, la Commissione è titolare di un potere di carattere discrezionale che si colloca e si esaurisce all’interno del procedimento di valutazione e, pertanto, assolto tale scopo non può attribuirsi all’esito di tale procedimento l’espressione all’esterno della volontà dell’Amministrazione.

21. Si tratta di un meccanismo circolare, ove l’Amministrazione opera a monte un’investitura temporanea di funzioni tecniche e, ad esito dei lavori dell’organo, procede all’eventuale approvazione del relativo operato.

Ove tale fase di verifica non sia specificamente prevista quale provvedimento distinto e specifico successivo alla trasmissione dei verbali da parte della Commissione all’Amministrazione, il valore implicito di verifica positiva dell’operato dell’organo straordinario va attribuito al primo atto dell’Amministrazione successivo all’ultimo verbale della Commissione, atto che pertanto rende definitiva la lesione nei confronti del candidato per il quale non è stata disposta la chiamata.

22. Nel caso specifico, il provvedimento di chiamata include quale presupposto logico l’approvazione degli atti, essendo il primo provvedimento dell’Amministrazione a valenza esterna che esprime la volontà della stessa.

23. Il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti con cui sono stati gravati atti endoprocedimentali sono divenuti improcedibili a causa della mancata impugnazione del primo atto dell’Amministrazione successivo alla conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice, il verbale del Consiglio di Dipartimento, provvedimento costitutivo di amministrazione attiva che nel caso di specie ha carattere conclusivo del procedimento e da cui dipende la lesione attuale e definitiva della sfera giuridica dell’interessato.

24. Il Collegio ritiene infine inammissibile l’istanza di oscuramento dei dati avanzata dalla parte ricorrente in ragione dell’insussistenza dei presupposti e tenuto conto della definizione in rito della controversia, fatto salvo l’obbligo, in caso di diffusione da parte di terzi, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

25. In conclusione, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

26. La particolarità delle questioni trattate e la definizione in rito della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

In caso di diffusione da parte di terzi è fatto obbligo di omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Referendario, Estensore

OMISSIS, Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 1° luglio 2024