TAR Sicilia (Catania), 4 luglio 2024, n. 2444

Il dottorato di ricerca non può essere escluso dai titoli utili ad integrare i requisiti di partecipazione per la selezione di un ricercatore a tempo determinato

Data Documento: 2024-07-04
Autorità Emanante: TAR Sicilia
Area: Giurisprudenza
Massima

Il dottorato di ricerca non può essere escluso dai titoli utili ad integrare i requisiti di partecipazione per la selezione di un ricercatore a tempo determinato.

Contenuto sentenza

02444/2024 REG.PROV.COLL.

01777/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Università degli studi di Enna “Kore”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di: OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa misura cautelare,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del decreto presidenziale dell’Università degli studi di Enna “Kore” n. 324 del 17 luglio 2023, con cui sono stati approvati gli atti della selezione volta al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ed è stata dichiarata vincitrice della selezione la Dott.ssa OMISSIS;

– di ogni ulteriore atto e\o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra e nei limiti d’interesse:

– – del verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 29 giugno 2023 e relativi allegati, nella parte in cui si ammette alla procedura, si dichiara idonea, e si propone quale vincitrice, la Dott.ssa OMISSIS;

– – del verbale del Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia del 14 luglio 2023 (non conosciuto) con cui è stata deliberata favorevolmente la proposta di chiamata della candidata risultata idonea Dott.ssa OMISSIS;

– – della nota del Direttore Generale n. prot. 16161/2023 del 6 settembre 2023, con cui si dichiara che la procedura concorsuale “…è avvenuta in ossequio alla normativa in materia…”;

nonché, ove occorra, per la dichiarazione di nullità dell’eventuale contratto di ricercatore a tempo determinato stipulato con la Dott.ssa OMISSIS;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OMISSIS il 29 novembre 2023:

– del decreto presidenziale dell’Università degli studi di Enna “Kore” n. 324 del 17 luglio 2023, solo nella parte in cui «…ha individuato…la Dott.ssa OMISSIS…» candidata idonea «…per la chiamata a ricoprire il ruolo di Ricercatore a tempo determinato, Settore concorsuale 05/D1, settore scientifico-disciplinare BIO/09…»;

– del verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 29 giugno 2023 e relativi allegati nella parte in cui si ammette alla procedura e si dichiara idonea la dott.ssa OMISSIS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Enna “Kore” e di OMISSIS;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2024 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente principale impugna gli atti in epigrafe, afferenti l’approvazione degli atti della selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato triennale, chiedendo l’esclusione dalla selezione della odierna controinteressata per carenza dei requisiti di partecipazione.

Affida il ricorso principale al seguente motivo.

Violazione dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30 aprile 2022 numero 36; violazione del bando di concorso sui requisiti per la partecipazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. La concorrente dichiarata vincitrice non sarebbe in possesso dei requisiti di partecipazione, né per tipologia né per durata; al riguardo, le dichiarazioni rese nel curriculum non conterrebbero alcuna attestazione di possesso dei requisiti di ammissione dichiarati con la compilazione e presentazione della domanda di partecipazione, né gli stessi sarebbero rinvenibili nella documentazione allegata a tale curriculum, e segnatamente: a) non vi sarebbe alcuna dichiarazione o documento attestante il conseguimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, della legge 449/1997; b) non vi sarebbe alcuna dichiarazione o documento attestante la stipula di contratti di ricerca di cui all’art. 22, della legge 240/2010; c) due delle borse dichiarate dalla controinteressata come conferitele non rientrerebbero fra quelle previste quali requisiti di partecipazione (borse di studio per attività di ricerca post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 398/1989 aventi durata biennale), atteso che avrebbero avuto durata di cinque mesi e di quattro mesi e, comunque, non raggiungerebbero il periodo minimo di tre anni richiesto quale requisito di partecipazione; d) non vi sarebbe alcuna dichiarazione o documento attestante di aver usufruito di “analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”; e) le ulteriori dichiarazioni rese con il curriculum non rientrerebbero fra i requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura di cui si tratta; inoltre, l’Università intimata non avrebbe provveduto al controllo dei titoli della controinteressata né in fase istruttoria né in seguito ad apposita istanza della ricorrente principale, né all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.

L’Università intimata si è si è costituita con comparsa di mera forma il 20 ottobre 2023, quindi ha depositato memoria in data 6 novembre 2023, con cui: a) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, per non aver la ricorrente dato prova di resistenza, dal momento che la Commissione non avrebbe prodotto una graduatoria, ma avrebbe dichiarato l’idoneità di tre candidati, nell’ambito dei quali sarebbe stata scelta la controinteressata; b) ha controdedotto nel merito, nella sostanza allegando che la controinteressata sarebbe stata in possesso dei titoli richiesti per l’accesso alla selezione, in quanto dottore di ricerca.

La controinteressata intimata si è costituita con comparsa di mera forma il 31 ottobre 2023, quindi ha depositato memoria in data 6 novembre 2023, con cui: a) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse e di legittimazione attiva, perché la specializzazione conseguita dalla ricorrente principale, sebbene conseguita presso la Facoltà di medicina e chirurgia, non ricadrebbe nell’area medica – come esplicitamente previsto dall’art. 24 della legge 240/2010 – ma apparterrebbe all’area dei servizi clinici; b) ha controdedotto nel merito, nella sostanza allegando di essere in possesso dei titoli richiesti per l’accesso alla selezione, in quanto dottore di ricerca; c) ha chiesto il rinvio della decisione sull’istanza cautelare per proporre ricorso incidentale.

All’udienza camerale del 9 novembre 2023, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta in seno al ricorso principale, la difesa dell’Università resistente ha dichiarato che la controinteressata aveva già stipulato con l’Università il relativo contratto ed era stata ammessa in servizio; la difesa di parte ricorrente principale ha quindi dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, chiedendo la fissazione del merito; la trattazione del giudizio nel merito è stata quindi fissata all’udienza pubblica del 28 marzo 2024.

In data 29 novembre 2023 la controinteressata ha depositato ricorso incidentale, affidato al seguente motivo.

Violazione dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010; violazione del bando di concorso sui requisiti per la partecipazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. La specializzazione in biochimica clinica conseguita dalla ricorrente principale, sebbene conseguita presso la Facoltà di medicina e chirurgia, non ricadrebbe nell’area medica – come esplicitamente previsto dall’art. 24 della legge 240/2010 – ma apparterrebbe all’area dei servizi clinici, così essendo stata erroneamente valutata come prerequisito utile per l’ammissione della controinteressata alla selezione.

All’udienza pubblica del 28 marzo 2024 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione nel merito.

Preliminarmente, l’infondatezza delle censure del ricorso principale, per come appresso argomentata, esime il Collegio dalla disamina delle eccezioni in rito proposte dalle controparti.

A seguire, giovano, ai fini del decidere, alcune precisazioni in fatto:

a) la selezione oggetto di controversia è stata indetta con bando datato 2 febbraio 2023 (allegato al ricorso sub4);

b) la ricorrente principale deduce violazione dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del DL 30 aprile 2022, n. 36;

c) il bando della selezione per cui è controversia, al riguardo, prevede:

– all’art. 1, comma 3, che «Le funzioni e i compiti del Ricercatore a tempo determinato di tipo b) sono normati nell’art. 24 della l. 240/2010 nel testo previgente alla legge 79/2022.»;

– all’art. 2, comma 1, che «Possono chiedere di partecipare alla procedura i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti previsti all’art. 24 della legge 240/2010, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.»;

– all’art. 1, comma 2, che «La procedura si svolge secondo quanto previsto nel “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Professori e dei Ricercatori” (di seguito, “Regolamento”)…»;

– nelle premesse: «…VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Professori e dei Ricercatori, emanato con Determinazione presidenziale n. 46 del 23 giugno 2022, ed in particolare l’articolo 2, comma 1…»;

d) il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Professori e dei Ricercatori, emanato con determinazione presidenziale n. 46 del 23 giugno 2022 (depositato il 6 novembre 2023 dall’Università resistente sub8) prevede:

– al comma 2 dell’art. 7, rubricato Conferimento di contratti di Ricercatore a tempo determinato«Alle procedure di valutazione sono ammessi a partecipare i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente…»;

e) il testo del citato art. 24, comma 2, della legge 240/2010, sia nel testo ritenuto applicabile da parte ricorrente principale, sia nel testo vigente alla data di emissione del bando (2 febbraio 2023), sia nel testo attualmente vigente, all’art. 24, comma 2, prevede, per quanto di interesse, che «…I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: […]b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente…»;

f) sia l’Università resistente che la controinteressata hanno affermato che la stessa controinteressata avrebbe conseguito nel 2016 il Dottorato di ricerca internazionale in Neuroscienze; ciò risulta confermato dal curriculum (depositato il 6 novembre 2023 dall’Università resistente sub7 ed in pari data dalla controinteressata sub6 e 7).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che:

a) da una piana lettura di tali norme, si debba evincere che il testo dell’art. 24 applicabile alla procedura per cui è controversia, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente principale, non sia quello “vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30 aprile 2022 numero 36”, ma quello vigente alla data di emissione del bando, atteso che la previsione del bando che fa riferimento al testo previgente si riferisce alle funzioni ed ai compiti del Ricercatore a tempo determinato;

b) per quanto invece riguarda i requisiti di partecipazione alla selezione di cui si tratta, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, si debba far riferimento sia al comma 2 del citato art. 24 della legge 240/2010, che all’art. 7, comma 2, del citato Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Professori e dei Ricercatori, laddove prevedono, in coerenza fra loro, l’ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca.

Tanto premesso, ne discende il rigetto del ricorso principale atteso, che non può essere condivisa la circostanza fondamentale su cui poggia il suo impianto complessivo, ossia che l’odierna controinteressata non avesse il requisito per partecipare alla selezione per cui è controversia.

Né a diversa decisione può indurre l’argomentazione della ricorrente principale per cui si applicherebbe alla vicenda l’art. 14, comma 6-terdecies del DL 30 aprile 2022, n. 36, secondo cui «Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto…».

Infatti, tale possibilità di applicare il testo dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, deve comunque essere armonizzata con il disposto del comma 2 dello stesso articolo 24 e con l’art. 7, comma 2, del citato Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Professori e dei Ricercatori, laddove tali due ultimi articoli prevedono, in coerenza fra loro, l’ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca, tanto che un’eventuale necessità di armonizzazione del comma 3 con il comma 2 dell’art. 24 – anche laddove ritenuta necessaria – non potrebbe comunque condurre ad escludere il dottorato di ricerca dal novero dei titoli utili ad integrare i requisiti di partecipazione per la selezione di cui si tratta.

Dal rigetto del ricorso principale discende, mediatamente, la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale, richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui «…il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale. In altri termini, l’ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale…» (Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431).

L’andamento della controversia, con particolare riferimento alla necessità di armonizzare i testi normativi richiamati, secondo quanto visto, giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: a) rigetta il ricorso principale; b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale; c) compensa le spese di lite fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSI, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 4 luglio 2024