Nelle valutazioni per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, non è configurabile alcun obbligo di valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo piuttosto un accertamento di carattere complessivo, finalizzato a verificare il livello di maturità scientifica di ciascun candidato
TAR Toscana, Sez. IV, 5 luglio 2024, n. 831
La Commissione non è tenuta ad effettuare una valutazione analitica dei singoli titoli
00831/2024 REG.PROV.COLL.
00811/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 811 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per la chiamata di un Professore di Prima Fascia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Nico OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
del decreto Rettorale n. 802 del 04.05.2023, con cui il Rettore dell’Università di Pisa ha approvato gli atti della procedura di selezione per la chiamata di Professore di prima fascia (Codice Selezione PO2022-7-22), presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa nonché degli atti e dei verbali della procedura medesima emanati dalla Commissione di concorso;
della proposta di chiamata del Prof. OMISSIS adottata con delibera n. 78 del Consiglio di Dipartimento della Facoltà di Scienze Politiche di Pisa, Verbale n.5/2023 del 22.05.2023;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché incognito alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Prof.ssa OMISSIS il 29/06/2023, della delibera n. 180 avvenuta in data 26 maggio 202, verbale 5/2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa ha approvato la chiamata del Prof. OMISSIS nel ruolo di prima fascia, affidando al Rettore il compito di fissare la data di presa di servizio a partire dal 1° giugno 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Prof. OMISSIS e dell’Università di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Prof.ssa OMISSIS, con il ricorso introduttivo, ha impugnato il decreto Rettorale n. 802 del 4 maggio 2023, con il quale il Rettore dell’Università di Pisa ha approvato gli atti della procedura di selezione per la chiamata di Professore di prima fascia (Codice Selezione PO2022-7-22), Settore Scientifico Disciplinare SPS/01 “Filosofia politica”, presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa e, ciò, unitamente agli atti e ai verbali della procedura medesima emanati dalla Commissione di concorso, nonché la proposta di chiamata del Prof. OMISSIS, adottata con delibera n. 78 del Consiglio di Dipartimento della Facoltà di Scienze Politiche di Pisa.
Si sostiene che la Commissione, nel valutare idonei tutti e tre i candidati, avrebbe svolto una valutazione comparativa lacunosa, omettendo di prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti e gli elementi necessari per una corretta scelta del candidato vincitore da parte del Consiglio di Dipartimento.
In particolare, nell’impugnare i provvedimenti sopra citati, si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi.
1. la violazione dell’art.18 della L. 240/2010 nella parte in cui la Commissione indica, quali criteri valutativi, esclusivamente la “valutazione dell’attività didattica” e la “valutazione dell’attività di ricerca scientifica”, omettendo la valutazione delle “altre attività” desumibili dal curriculum e non riconducibili ai primi due ambiti; la ricorrente lamenta la mancanza di un’adeguata valutazione del proprio curriculum che, in caso contrario, avrebbe portato alla superiorità del suo profilo scientifico rispetto a quello degli altri candidati; inoltre, viene contestata la legittimità dei criteri adottati, ritenuti insufficienti per consentire di individuare la “prevalenza” della Prof.ssa OMISSIS;
2. l’erronea valutazione dei fatti, in quanto non sarebbero state valutate in modo adeguato le pubblicazioni della Prof.ssa OMISSIS, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo;
3. il difetto di istruttoria con riguardo all’attività accademica e didattica svolta dalla ricorrente che non sarebbe stata adeguatamente valutata dalla Commissione;
4. il difetto del presupposto necessario per l’adozione del provvedimento di nomina da parte del Consiglio di Dipartimento; la valutazione della Commissione risulterebbe sommaria e, per questo, insufficiente ad assolvere la propria funzione in ordine alla scelta che è chiamato a svolgere il Consiglio di Dipartimento;
5. la conseguente illegittimità derivata del decreto rettorale n. 802 del 4 maggio 2023, con cui il Rettore dell’Università di Pisa ha approvato gli atti della procedura di selezione per la chiamata di Professore di prima fascia, nonché la proposta di chiamata del Prof. OMISSIS adottata con delibera n. 78 del Consiglio di Dipartimento della Facoltà di Scienze Politiche di Pisa.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la delibera n. 180 del 26 maggio 2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa ha approvato la chiamata del Prof. OMISSIS nel ruolo di prima fascia e, in ciò, reiterando le censure di legittimità di cui al ricorso principale.
Si è costituita l’Università di Pisa che ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per inesistenza della procura speciale e, ancora, l’improcedibilità dello stesso per la mancata e tempestiva impugnazione dell’atto finale ed effettivamente lesivo della procedura, poi tardivamente impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
Sempre l’Amministrazione resistente ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure proposte, nonché per il mancato superamento della prova di resistenza nei confronti di tutti i candidati.
Si è costituito altresì il Prof. OMISSIS in qualità di soggetto controinteressato.
Nel merito entrambe dette parti resistenti hanno contestato le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’udienza del 14 giugno 2024, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario evidenziare come la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte.
1.1 Sono da respingere, in particolare, le prime due censure che possono essere analizzate congiuntamente in considerazione dell’analogia delle argomentazioni proposte che, in quanto tali, sono pressoché integralmente dirette a contestare le attività svolte dalla Commissione.
La ricorrente contesta l’asserita violazione dell’art. 18 L. 240/2010, in quanto la Commissione non avrebbe correttamente individuato i criteri che, nel caso concreto, non sarebbero idonei a consentire una esaustiva valutazione, specie in ottica comparativa con gli altri candidati.
1.2 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni proposte va chiarito preliminarmente che la determinazione dei criteri è rimessa all’attività della Commissione che, nell’esercizio del suo potere di natura discrezionale, è tenuta a rispettare gli standard qualitativi previsti dal D.M. 344/11.
1.3 E noto peraltro che l’art. 18 co. 1 della legge n. 240/2010, nel consentire che successivi regolamenti dei singoli atenei possano disciplinare le procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, si limita a consentire che si possano specificare i criteri più idonei per procedere alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati.
1.4 La stessa disposizione prevede, poi, che la proposta di chiamata proviene dal dipartimento interessato e deve essere formulata a maggioranza dei professori di prima o di seconda fascia, per essere approvata con delibera del consiglio di amministrazione dell’Università (T.A.R. Toscana, sez. I, 10 ottobre 2019, n. 1342; 3 marzo 2022, n. 251; 23 febbraio 2023 n. 202).
1.5 Nel caso di specie non emerge in alcun modo che la Commissione si sarebbe discostata dalle previsioni del Regolamento di Ateneo che, comunque, deve ritenersi adottato nel rispetto dei principi stabiliti nel sopra citato decreto ministeriale.
1.6 Al contrario e come è desumibile dal verbale, nella seconda riunione i commissari hanno preso visione delle domande dei tre partecipanti (OMISSIS, Nico OMISSIS e Francescomaria Tedesco) e, quindi, sulla base dei criteri predeterminati hanno effettuato la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica.
1.7 Dello svolgimento di tali lavori la Commissione ha redatto una breve sintesi, comprensiva della formulazione dei rispettivi giudizi, ritenendo idonei alla copertura del posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 14/A1 e SSD SPS/01 “Filosofia politica” tutti e tre i candidati e, ciò, pur nell’espressione di un giudizio di prevalenza nei confronti del Prof. OMISSIS.
1.8 Si consideri, inoltre, che non risulta dimostrato che i criteri adottati dalla Commissione avrebbero favorito gli altri candidati, ed in particolare il Prof. OMISSIS, senza che nemmeno sia stato provato il verificarsi di un qualche vantaggio per il soggetto controinteressato.
1.9 Le argomentazioni della ricorrente sono smentite dall’esame del verbale della Commissione, nel quale si dà atto della rilevante attività svolta dalla Prof.ssa OMISSIS (unitamente a quello degli altri candidati) e della congruenza del curriculum con il settore di riferimento, sia in ambito didattico che scientifico.
2. I criteri individuati dalla Commissione, inoltre, risultano coerenti con i principi stabiliti dalla disciplina generale con riguardo alla valutazione dell’attività didattica e dell’attività scientifica, così come sono logici e razionali i giudizi formulati su ciascun candidato che, in quanto tali, confermano il ricorso ad un medesimo grado di giudizio utilizzato dalla Commissione, senza che emerga la disparità di trattamento lamentata dall’attuale ricorrente.
2.1 Parimenti corretta, alla luce dei suddetti canoni interpretativi, è la decisione del Consiglio di Dipartimento, di ritenere più aderente il profilo del controinteressato, giudizio quest’ultimo che è stato motivato “in virtù del ricorrere di elementi qualitativi di maggiore congruenza rispetto a quelli degli altri candidati, sia dal punto di vista scientifico che dell’attività didattica che ha ritenuto come il profilo del prof. OMISSIS fosse quello che meglio rispondeva alle esigenze del dipartimento “tanto di natura didattica che di ricerca”.
2.2 Si consideri, inoltre, che l’art. 18 non prescrive che la Commissione debba elaborare una graduatoria nei termini richiesti dalla ricorrente, ma piuttosto prevede che la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia debba essere disciplinata dalle Università con proprio Regolamento e che, la relativa proposta di nomina, venga formulata dal Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per poi essere successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2.3 È noto, peraltro, che secondo un costante orientamento giurisprudenziale nelle valutazioni per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, non è configurabile alcun obbligo di valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo piuttosto un accertamento di carattere complessivo, finalizzato a verificare il livello di maturità scientifica di ciascun candidato (TAR Veneto, n. 748/2018, TAR Campania Napoli, Sez. II, n. 324/2017).
2.4 Risulta, pertanto, priva di pregio la censura volta a evidenziare una mancata valutazione specifica e parcellizzata delle singole attività svolte, nonché dello stesso curriculum.
2.5 La Commissione ha semplicemente eseguito quanto previsto nel bando, limitandosi a valutare nel merito le 12 pubblicazioni che i candidati erano tenuti a presentare, tenendo comunque in considerazione, nella valutazione complessiva, le ulteriori pubblicazioni effettuate.
2.6 Tali argomentazioni si possono utilizzare per dimostrare l’infondatezza anche del terzo e del quarto motivo con i quali la ricorrente insiste sul difetto di istruttoria e di motivazione che avrebbe riguardato la valutazione della propria attività didattica, elencando tutta una serie di attività e titoli da lei ottenuti che non sarebbero stati considerati dalla Commissione.
2.7 Anche qui è sufficiente richiamare precedenti pronunce di questo Tribunale che hanno chiarito che “nessuno dei criteri dettati dal legislatore impone agli atenei di affidare alle commissioni di valutazione la formulazione di giudizi che pongano ciascun candidato a confronto con tutti gli altri, giacché è la procedura nel suo complesso a doversi svolgere comparativamente, in modo cioè da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, e, tra questi, quello maggiormente idoneo” (T.A.R. Toscana, sez. I, 29 maggio 2023, n. 519).
2.8 Sulla base di quanto sopra argomentato va respinto anche il quinto e ultimo motivo, nonché l’ulteriore censura proposta con motivi aggiunti, con i quali la ricorrente si limitata a riproporre le argomentazioni già contenute nelle precedenti censure.
2.9 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese di giudizio possono essere compensate, attesa la complessiva valutazione della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente
Omissis, Consigliere, Estensore
Omissis, Consigliere
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 5 luglio 2024