TAR Lombardia, Sez. V., 16 luglio 2024, n. 2203

Viola il principio di parità di genere l'atto di nomina di una commissione di concorso che non assicuri una rappresentanza femminile

Data Documento: 2024-07-16
Autorità Emanante: TAR Lombardia
Area: Giurisprudenza
Massima

Viola le disposizioni in materia di composizione delle commissioni concorsuali, tra cui l’articolo 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l’art. l’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 – applicazione al principio di parità di genere di cui all’art. 51 Cost.. – l’amministrazione che si limita a individuare nella rosa dei nomi una sola professoressa, poi non sorteggiata, poiché così facendo non garantisce la presenza “quote rosa” nella commissione di concorso.

Contenuto sentenza

02203/2024 REG.PROV.COLL.

00518/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento previ misura cautelare

del decreto del Rettore dell”Università degli Studi di Milano, n. 188/2024 del 10.01.2024, con cui:

è accertata la regolarità formale degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto Privato – Codice procedura 5321;

è approvata la seguente graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Giudicatrice all”esito delle singole valutazioni dei candidati: 1. OMISSIS; 2. OMISSIS;

è dichiarato vincitore della selezione pubblica il dott. OMISSIS;

– in ogni caso, della suddetta graduatoria e conseguentemente della dichiarazione di vincitore del OMISSIS;

– del decreto del Rettore dell”Università degli Studi di Milano, n. 4895/2023 dell”11.10.2023 di nomina della Commissione;

– di tutti i verbali della Commissione comprensivi di allegati, ed in particolare dei tre verbali della Commissione verbale n. 1 del 7.11.2023; verbale n. 2 del 24.11.2023; verbale n. 3 del 20.12.2023, con allegati n. 1 e 2;

– della delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto del 23.01.2024, recante la chiamata del dott. OMISSIS come ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento stesso per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto Privato;

– della delibera del Consiglio di amministrazione del 30.01.2024, che ha approvato la suddetta chiamata del dott. OMISSIS;

– per quanto occorrer possa, dell”atto con il quale i criteri di valutazione individuati dalla Commissione Giudicatrice sono stati pubblicati sul portale dell”Università;

– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale o comunque connesso a quelli suindicati, ancorché sconosciuti al ricorrente.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal OMISSIS il 30\5\2024:

per l’annullamento, in via incidentale e nei limiti dell’interesse:

  1. i) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano, n. 188/2024 del 10.01.2024;
  2. ii) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice comprensivi di allegati, ed in particolare dei tre verbali della Commissione n. 1 del 7.11.2023, n. 2 del 24.11.2023 e n. 3 del 20.12.2023;

iii) di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano e del controinteressato Dott. OMISSIS;

Visto il ricorso incidentale del controinteressato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Sentite sul punto le difese delle parti, presenti alla camera di consiglio, che non hanno manifestato osservazioni oppositive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

L’Università degli Studi di Milano con R.D. n. 3198/2023 del 19.06.2023 ha bandito la selezione pubblica per la copertura di 18 posti di ricercatore a tempo determinato presso vari Dipartimenti, prevedendo la stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24 Legge 240/10, comma 3, lett. b).

Tra questi 18 posti era incluso un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto Privato – Codice procedura 5321.

Per la selezione del ricercatore di detto settore concorsuale, con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano, n. 4895/2023 dell’11.10.2023 veniva nominata la Commissione, composta dai proff. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS.

All’esito della selezione, veniva approvata la graduatoria, in cui il Dott. OMISSIS si collocava al primo posto, con un totale di 81,50/100 punti (di cui 16/30 per i titoli, 45,5/50, per le pubblicazioni; 20/20 per la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa), mentre alla ricorrente era assegnato il punteggio totale di 70,80/100 (di cui di 30/30 per i titoli 22,8/50, per le pubblicazioni; 18/20, per la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa), collocandosi così in seconda posizione.

Con delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto del 23.01.2024, il dott. OMISSIS veniva nominato ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento stesso per il settore concorsuale 12/A1; con successiva delibera del Consiglio di amministrazione del 30.01.2024 veniva approvata la chiamata del dott. OMISSIS.

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato e depositato la dott.ssa OMISSIS ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria unitamente agli atti della procedura, compresa la delibera di nomina della commissione, articolando sei motivi.

Il primo motivo verte sulla composizione della commissione: lamenta la ricorrente la violazione delle disposizioni in materia di parità di genere, nonché dell’art. 7 del Regolamento dell’Università degli studi di Milano per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.

Gli altri motivi vertono invece sulla attribuzione del punteggio e sulle valutazioni: in particolare nel secondo e terzo motivo la ricorrente contesta rileva la contraddittorietà e illogicità delle valutazioni delle monografie.

Nella quarta censura parte ricorrente deduce l’illegittimità dei criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche.

Con il quinto motivo lamenta l’illegittimità della attribuzione di 20 punti per «la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale».

Nel sesto motivo (rispetto al quale viene proposto ricorso incidentale) rileva l’illegittimità nella valutazione dell’attività didattica del dott. OMISSIS, in quanto la Commissione avrebbe attribuito un punteggio per insegnamenti conferiti, ma non ancora svolti o conclusi.

Si sono costituiti in giudizio l’Università e il controinteressato, sollevando eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse.

Nel merito hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 367 dell’11.4.2024 la camera di consiglio è stata rinviata al giorno 8 luglio 2024, a fronte della richiesta della difesa del controinteressato, che ha preannunciato la proposizione del ricorso incidentale.

In data 30.5.2024 il controinteressato ha depositato il ricorso incidentale, avverso gli atti della procedura de qua contestando i punteggi per l’attività didattica assegnati alla ricorrente.

In vista della camera di consiglio del giorno 8 luglio 2024 le parti hanno depositato memorie difensive.

Alla camera di consiglio del giorno 8 luglio 2024 il ricorso veniva trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

DIRITTO

1) Va preliminarmente rilevato che, con il primo motivo di ricorso, viene fatto valere un interesse strumentale ad ottenere la riedizione della selezione, censurando l’illegittimità degli atti con cui è stata nominata la Commissione.

Le ulteriori censure vertono invece sull’assegnazione dei punteggi, quindi sul segmento procedimentale successivo, i cui atti sono stati adottati dalla Commissione: lamenta la ricorrente che vi sarebbe stata una sottovalutazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni.

Il ricorso incidentale si inserisce nel sesto motivo di ricorso, relativo all’attribuzione di punteggio per la didattica: sostiene il ricorrente incidentale che seguendo l’interpretazione della ricorrente (secondo cui non dovrebbero essere valutate le docenze conferite ma non ancora espletate) anche il punteggio assegnato alla Dott.ssa OMISSIS per la didattica dovrebbe essere ricalcolato, passando così da 29,5/30 a 27,5/30.

Tuttavia il ricorso incidentale non presenta natura escludente, ma il suo eventuale accoglimento comporterebbe una diversa attribuzione di punteggio; ciò permette al Collegio di esaminare il primo motivo del ricorso principale, volto a censurare l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice, il cui accoglimento comporta la rinnovazione “ab imis” di tutti gli atti del procedimento (nella specie, a cominciare dalla deliberazione di nomina della Commissione di gara).

L’illegittima costituzione di una Commissione giudicatrice vizia infatti la determinazione finale e legittima l’impugnazione da parte di chi non ha ottenuto il provvedimento a sé favorevole, il quale fa valere un interesse strumentale alla riedizione del concorso, previa nomina di una nuova commissione giudicatrice in diversa composizione.

2) Nel primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione delle disposizioni in materia di parità di genere, nonché dell’art. 7 del Regolamento dell’Università degli studi di Milano per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, in quanto nella Commissione non è stata garantita la presenza di un docente di genere femminile.

Il motivo è fondato.

2.1 Dagli atti e dalla memoria depositati dall’Università emerge che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 26/09/2023, ha designato il componente interno e formata la rosa dei nominativi dei docenti esterni sorteggiabili per la formazione della Commissione giudicatrice.

In questa rosa, erano ricompresi 4 docenti di sesso maschile ed una sola docente di sesso femminile, con la precisazione che “La mancata segnalazione di un secondo candidato di genere femminile in luogo di un candidato maschile, tale da restituire il cosiddetto equilibrio di genere, è motivata dalla circostanza che, pur dopo attenta ricerca, non sono stati reperiti docenti, per l’appunto donne, che

fossero in possesso dei requisiti richiesti e che, in particolare, non risultassero già impegnati in ambiti ASN ovvero in altre procedure concorsuali incompatibili, di diritto e/o di fatto, con la partecipazione ai lavori della commissione di cui si discute”.

Il Consiglio di Dipartimento procedeva quindi ad assegnare un numero ad ogni docente, per il sorteggio precisando “Nel caso in cui non sia possibile garantire la rappresentanza di genere, la Commissione viene formata secondo l’ordine del sorteggio con i primi due docenti sorteggiati come componenti effettivi e gli altri tre docenti come supplenti”.

La Commissione veniva quindi composta dai tre docenti di sesso maschile.

L’Università, dopo la notifica del ricorso, verificava la presenza di un errore materiale (“la non corrispondenza tra i numeri sorteggiati indicati nel verbale ed i componenti della Commissione individuati”) e con un “addendum di correzione al verbale” confermava i tre nomi già indicati nel verbale.

In disparte la questione dell’errore materiale (sul quale il Collegio non ha elementi di valutazione circa eventuali profili di responsabilità del Consiglio di Dipartimento), il thema decidendum oggetto del presente motivo verte sulla legittimità della composizione della Commissione senza la c.d. quota rosa: la ricorrente deduce l’illegittimità della Commissione non essendo rispettati gli attuali principi di c.d. parità democratica e di rappresentanza di genere.

2.3 Il principio della rappresentanza di genere, negli organi amministrativi in genere e in particolare nelle commissioni di concorso, ha fonte nell’art. 51 della Costituzione, in cui si afferma che “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

L’attuazione del principio di parità nella rappresentanza democratica come valori fondanti del nostro sistema ordinamentale, si è affermata rispetto agli organi istituzionali in una prima fase con l’approvazione dell’art. 6 comma 3 del T.U. 267/00, che prevedeva testualmente “3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.”.

Il principio ha poi trovato applicazione per le commissioni di concorso nell’art. 57, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 165/2001, ai sensi del quale «le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35,comma 3, lettera e)».

È seguito un trend normativo in questi ultimi anni, a livello sia primario sia secondario, che si caratterizza per l’introduzione di numerose prescrizioni orientate all’attuazione dell’obiettivo delle pari opportunità:

il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), in cui l’art. 1, comma 4, precisa che “l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività”;

La modifica apportata all’art. 6 TUEL ad opera della L. 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni” che ha portato all’attuale formulazione: “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti”.

Il D.P.R. n. 82/2023 che ha modificato l’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, che ha stabilito che «in ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Da questa evoluzione normativa si deduce che il principio di parità di genere risulta essere norma cogente nell’ordinamento, con la conseguenza ulteriore, che deve essere inteso come vincolo per l’azione dei pubblici poteri nello svolgimento della discrezionalità loro consegnata dall’ordinamento e come direttiva in ordine al risultato da perseguire di promozione delle pari opportunità tra i generi, in funzione della parità sostanziale e del buon andamento dell’azione amministrativa.

2.4 A sostegno del tenore precettivo delle disposizioni intese a vincolare, in senso paritario, la composizione delle commissioni e degli organi rappresentativi verte l’argomento letterale: da un lato l’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 precisa “in ogni caso”, dando quindi un vincolo per la formazione della commissione, dall’altro il legislatore con la modifica dell’art. 6 TUEL sostituisce la voce “promuovere” con la più prescrittiva forma “garantire” (T.A.R. Torino, Piemonte sez. I, 10/01/2013, n.24).

Il diritto vivente consolidatosi in materia trova oggi, pertanto, nuovi argomenti esegetici per riconoscere la vincolatività attribuita ai precetti conformativi presenti nelle disposizioni volte a garantire la composizione degli organi di governo in senso egualitario tra i generi.

2.5 L’art. 7 del Regolamento dell’Università di Milano, per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, fa applicazione dei principi sopra citati, prevedendo al comma 2 “La Commissione è costituita, garantendo l’equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori, dei quali almeno due di prima fascia, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando e scelti all’interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari indicati dal Dipartimento interessato; in mancanza, i tre commissari sono individuati tra gli appartenenti ad altri settori concorsuali del relativo macrosettore nei quali sia ricompreso il settore o i settori scientifico- disciplinari in questione”.

Il comma 4 prevede “Dei tre componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto il posto. I restanti due componenti, comunque esterni all’Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all’interno di una rosa di cinque nominativi proposta dal medesimo Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio del Dipartimento interessato provvede agli adempimenti previsti dal presente comma in seduta con la partecipazione dei professori ordinari e associati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio del Dipartimento è tenuto a fornire i curricula dei professori designati o proposti nell’ambito della prevista rosa”.

Anche la norma regolamentare, per la chiara formulazione (“garantendo”), dispone e predetermina un vincolo specifico in ordine alla composizione delle commissioni, non una semplice regola di cd. “positive action” di tipo promozionale.

Per la natura cogente delle disposizioni, l’interesse al ricorso per fare valere la violazione del principio e delle norme in materia, non richiede l’allegazione di un pregiudizio concreto arrecato dall’asserita composizione irregolare della stessa all’esito del procedimento di valutazione comparativa concorrenziale, in quanto si tratta di un interesse strumentale alla rinnovazione della gara.

2.6 Assodata quindi la natura cogente della norma regolamentare, ritiene il Collegio che la previsione debba essere contemperata, secondo canoni di ragionevolezza, con la possibilità di ritrovare docenti qualificati e con il rispetto delle disposizioni in materia di sorteggio e di trasparenza.

Nel caso in esame, l’Amministrazione ha violato l’art 7 del regolamento nonché le disposizioni in materia di composizione delle commissioni di concorso, non solo perché non ha garantito la presenza di una commissaria, ma anche perché non è stata data la prova di aver effettivamente avviato un’attività di ricerca di possibili docenti di genere femminile disponibili a entrare nella rosa dei nominativi da selezionare per la commissione di concorso.

Per rispettare la disposizione regolamentare che impone nella commissione la rappresentanza di genere, avendo il Consiglio del Dipartimento nominato un professore di sesso maschile, l’Università doveva garantire la nomina di una componente di genere opposto, garantendo in ogni caso la trasparenza attraverso il sorteggio (creando ad esempio due rose distinti di docenti di sesso maschile e femminile, da cui sorteggiare i componenti).

La Commissione si è limitata a individuare nella rosa dei nomi una sola professoressa, che tra cinque nomi non è stata sorteggiata.

Ma non ha neppure dimostrato di avere ricercato altre docenti: il verbale dà atto semplicemente di “una attenta ricerca”, senza tuttavia indicare quali e quante docenti fossero state invitate e con quali modalità.

3) Per tale ragione il ricorso deve essere accolto, con assorbimento dei profili di censura non esaminati e con l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano, n. 4895/2023 dell”11.10.2023 di nomina della Commissione della selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto Privato – Codice procedura 5321 dell’Università di Milano.

In ossequio all’effetto conformativo promanante dalla pronuncia – che quivi si specifica ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), cod. proc. amm. – l’Università dovrà procedere, nel corretto esercizio delle proprie attribuzioni, a garantire il rispetto dei principi, adoperandosi per assicurare una rappresentanza femminile nella Commissione, o, nel caso in cui ciò non sia possibile, dando la prova della effettiva non disponibilità delle professoresse, allegando nel verbale gli atti dell’istruttoria del procedimento interno di individuazione dei componenti della Commissione, illustrando, in caso di impossibilità di individuare docenti di sesso femminile, con motivazione puntuale, esaustiva e concreta, le ragioni che impediscono l’attuazione del principio delle pari opportunità.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano, n. 4895/2023 dell’11.10.2023 di nomina della Commissione.

Condanna l’Università degli Studi di Milano al pagamento delle spese di giudizio, a favore della ricorrente, quantificate in € 2.000,00 (duemila,00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Compensa le spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Primo Referendario