TAR Liguria, Sez. I, 16 luglio 2024, n. 510

E' necessario rispettare la parità di genere nella nomina dei commissari di una commissione di concorso, interpellando, se necessario, anche docenti di genere femminile appartenenti a diverso settore scientifico disciplinare, ma allo stesso settore concorsuale

Data Documento: 2024-07-16
Autorità Emanante: TAR Liguria
Area: Giurisprudenza
Massima

La nomina dei commissari di una commissione di concorso deve rispettare le previsioni contenute nel bando e nel regolamento di ateneo. Se ivi previsto, è quindi sempre necessario interpellare docenti di genere femminile appartenenti allo stesso settore concorsuale (e perfino microlettore), seppure di diverso settore scientifico disciplinare. E’ inoltre verosimile, in caso di pubblicazioni vertenti sul lavoro femminile e sulla tratta e lo sfruttamento sessuale delle migranti, la violazione delle regole procedurali per l’investitura dell’organo valutatore – illegittimamente composto da quattro commissari sorteggiati da un elenco di soli uomini (oltre ad un membro di sesso femminile scelto direttamente dall’Ateneo) – si sia riverberata sull’apprezzamento dell’attività scientifica della candidata.

Contenuto sentenza

N. 00510/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00027/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università OMISSIS e Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege OMISSIS;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

A – per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del D.R. n. 5256 del 3.11.2023, recante l’accertamento della regolarità degli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR), per il settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- Sociologia dei processi economici e del lavoro, settore concorsuale -OMISSIS- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, nonché l’individuazione del prof. -OMISSIS- quale candidato selezionato per il proseguimento della procedura;

– di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi inclusi il D.R. n. -OMISSIS- di nomina della commissione giudicatrice, i verbali delle sedute e la proposta di chiamata ex art. 9 del regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia;

B – per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

del D.R. n.-OMISSIS-, con cui il prof. -OMISSIS- è stato nominato professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR), per il settore scientifico disciplinare -OMISSIS- Sociologia dei processi economici e del lavoro, settore concorsuale -OMISSIS- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS unitamente al Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato gli atti del concorso indetto dall’Università OMISSIS per la copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR), per il settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- Sociologia dei processi economici e del lavoro, settore concorsuale -OMISSIS- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, e, segnatamente, il decreto rettorale n. -OMISSIS- di nomina della commissione giudicatrice, i verbali delle sedute, il decreto rettorale n. -OMISSIS-, recante l’individuazione del prof. -OMISSIS- quale candidato selezionato per il proseguimento della procedura, nonché la successiva proposta di chiamata ex art. 9 del regolamento di Ateneo.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

A) Con riguardo al decreto rettorale n.-OMISSIS-, al decreto rettorale n. -OMISSIS- ed ai verbali della commissione.

I) Violazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010, dell’art. 12 del regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia, approvato con D.R. n. 3066 dell’8 luglio 2021, e dell’art. 6 del bando di chiamata emanato con D.R. n. 1436 del 23 marzo 2023. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Difetto di presupposto e di istruttoria. Difetto di motivazione. Travisamento. Illogicità. La commissione giudicatrice sarebbe stata illegittimamente formata mediante sorteggio dei quattro professori di prima fascia da una rosa di ordinari del s.s.d. -OMISSIS- tutti di sesso maschile, violando la regola sull’equilibrio di genere prescritta dal regolamento universitario e dal bando, nonostante non vi fosse alcuna oggettiva impossibilità di includere nell’elenco docenti donne inquadrate nel settore concorsuale -OMISSIS-.

II) Violazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010, dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 6, comma 16, del bando di chiamata emanato con D.R. n. 1436 del 23 marzo 2023. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi e dei principi di imparzialità e di buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Il presidente della commissione, -OMISSIS-, verserebbe in una situazione di conflitto di interessi, per il rapporto di vicinanza e frequentazione abituale -OMISSIS-. Segnatamente, -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- sarebbero colleghi di Dipartimento presso l’Università -OMISSIS-, docenti nel medesimo corso di laurea, nonché, rispettivamente, membro della Direzione e Direttrice della rivista “-OMISSIS-”.

III) Violazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010, dell’art. 15 della legge n. 183/2011, dell’art. 7 del regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia, approvato con D.R. n. 3066 dell’8 luglio 2021, e dell’art. 3 del bando di chiamata emanato con D.R. n. 1436 del 23 marzo 2023. Violazione dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi e dei principi di imparzialità e di buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Il prof. -OMISSIS- avrebbe dovuto essere escluso dalla selezione per avere reso dichiarazioni non veritiere. In particolare, egli avrebbe indicato di essere stato co-coordinatore di un progetto di ricerca denominato “-OMISSIS-”, finanziato su bando competitivo, mentre si sarebbe trattato di un mero evento di scambio con la Germania, del quale, oltretutto, risulterebbe promotore ed unico coordinatore il prof. -OMISSIS- (con responsabilità del team italiano in capo al prof. -OMISSIS-). Inoltre, il vincitore avrebbe falsamente affermato di essere stato invited speaker in un workshop svoltosi a -OMISSIS- e key note speaker in un seminario tenutosi a -OMISSIS-.

IV) Violazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e degli artt. 14, 16, 17, 18 e 20 del regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia, approvato con D.R. n. 3066 dell’8 luglio 2021. Violazione del bando di chiamata emanato con D.R. n. 1436 del 23 marzo 2023 e dei criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi e dei principi di imparzialità e di buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Travisamento. Contraddittorietà. Disparità di trattamento. La preferenza accordata dalla commissione al prof. -OMISSIS- costituirebbe frutto di errore sotto plurimi profili: i) con riferimento alla didattica, l’attribuzione del punteggio massimo ad entrambi i candidati si rivelerebbe illogica, attesa l’evidente preminenza del-OMISSIS- -OMISSIS-; ii) per i progetti di ricerca, l’assegnazione degli stessi punti sarebbe immotivata, avendo la deducente coordinato tre progetti europei, mentre il controinteressato solamente un progetto locale di modesto rilievo; iii) per la partecipazione a convegni, risulterebbe svalutata l’attività di relatrice dell’esponente, che è intervenuta in quarantuno eventi scientifici, anche di respiro internazionale; iv) per le pubblicazioni, peccherebbero di irragionevolezza sia l’omessa differenziazione fra monografie, articoli in rivista e saggi in volume (essendo -OMISSIS- -OMISSIS- autrice di sei monografie, a fronte di una sola opera monografica del prof. -OMISSIS-, risalente al -OMISSIS-), sia la pretermissione del criterio della collocazione editoriale; v) per gli incarichi istituzionali, sarebbe illegittimo il conferimento del medesimo punteggio ai due concorrenti in presenza di un impegno obiettivamente minore del controinteressato. Inoltre, risulterebbe travisato ed immotivato il giudizio dei commissari secondo cui la più recente produzione scientifica del-OMISSIS- -OMISSIS-, riguardante il lavoro femminile e lo sfruttamento dei migranti, presenta carattere divulgativo e limitata attinenza al settore scientifico-disciplinare di riferimento.

B) Con riguardo alla proposta di chiamata del prof. -OMISSIS-.

I) Illegittimità derivata. La proposta di nomina del controinteressato sarebbe affetta in via derivata dai vizi inficianti i precedenti atti della procedura.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università OMISSIS, instando, rispettivamente, per l’estromissione dal processo e per la reiezione dell’impugnativa.

Si è altresì costituito il prof. -OMISSIS-, eccependo l’inammissibilità del primo motivo ed opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con successivo ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il decreto rettorale n. -OMISSIS-, recante la nomina del controinteressato quale professore ordinario presso il DISFOR, articolando i seguenti motivi aggiunti:

A) Con riguardo al decreto rettorale n.-OMISSIS-, al decreto rettorale n. -OMISSIS- ed ai verbali della commissione.

V) Violazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010, dell’art. 15 della legge n. 183/2011, dell’art. 7 del regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia, approvato con D.R. n. 3066 dell’8 luglio 2021, e dell’art. 3 del bando di chiamata emanato con D.R. n. 1436 del 23 marzo 2023. Violazione dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi e dei principi di imparzialità e di buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Il prof. -OMISSIS- avrebbe dovuto essere estromesso dal concorso, per avere presentato dichiarazioni non veritiere relativamente ai due progetti di ricerca indicati nel proprio curriculum. Segnatamente, oltre a quanto già denunciato per il progetto “-OMISSIS-”, dalla documentazione acquisita dalla ricorrente emergerebbe che, alla data di scadenza del termine per consegnare le domande nel -OMISSIS-, il progetto “-OMISSIS-” non era stato né approvato, né finanziato.

VI) Violazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e degli artt. 14, 16, 17, 18 e 20 del regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia, approvato con D.R. n. 3066 dell’8 luglio 2021. Violazione del bando di chiamata emanato con D.R. n. 1436 del 23 marzo 2023 e dei criteri stabiliti dalla commissione giudicatrice. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi e dei principi di imparzialità e di buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Travisamento. Per le ragioni sopra esposte, il punteggio di 4 assegnato al controinteressato per il sub-criterio inerente alla responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi si rivelerebbe illegittimo, dovendo essergli attribuiti 0 punti.

B) Con riguardo al decreto rettorale n. -OMISSIS- di nomina in ruolo del prof. -OMISSIS-.

I) Illegittimità derivata. Il decreto di nomina a professore ordinario del controinteressato, come la preparatoria proposta di chiamata, sarebbero afflitti da illegittimità derivata dai vizi censurati con i motivi di ricorso in precedenza dedotti.

Le parti hanno ulteriormente esposto le proprie argomentazioni con memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2024 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre scrutinare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il rilievo va condiviso.

L’Amministrazione statale non ha emanato gli atti della procedura concorsuale, né ha in alcun modo partecipato alla loro adozione, perché il reclutamento dei professori appartiene alla competenza esclusiva dell’istituzione universitaria, che ha un proprio ordinamento ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria (cfr. artt. 6-7 della legge n. 168/1989 e art. 1, comma 2, della legge n. 240/2010).

Inoltre, il Ministero non ha aderito alle difese spiegate in giudizio dall’Ateneo, sicché risulta del tutto estraneo alla lite e va, pertanto, estromesso dalla causa.

2. Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità del primo motivo del ricorso introduttivo, con cui il controinteressato ha opposto la mancata impugnazione del verbale della seduta del consiglio di dipartimento del -OMISSIS-, nella quale è stato compilato l’elenco dei candidati commissari e sono stati estratti a sorte quattro dei cinque componenti del collegio esaminatore.

Invero, la delibera assunta dal consiglio di dipartimento ha carattere endoprocedimentale e contenuto di proposta, come, peraltro, emerge dal D.R. n.-OMISSIS- di nomina della commissione giudicatrice. Pertanto, si tratta di un atto non autonomamente gravabile, bensì da censurare, unitamente al decreto rettorale di investitura dell’organo valutatore, in sede di impugnazione del provvedimento finale che nega il bene della vita agognato, come ha fatto la ricorrente.

3. Nel merito, il primo mezzo del ricorso introduttivo, reiterato con i motivi aggiunti, è fondato ed assorbente.

L’art. 12 del regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia (doc. 2 ricorrente) stabilisce che:

– “Nelle procedure di prima fascia la commissione è costituita da cinque professori di prima fascia di elevata qualificazione scientifica, di cui almeno quattro non in servizio presso l’Università OMISSIS, inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale” (comma 1);

– “Uno dei componenti della commissione può essere designato direttamente dal consiglio di dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. Nel caso in cui in Ateneo non siano presenti docenti inquadrati nel settore concorsuale, il dipartimento può designare un docente dell’Ateneo anche di altro macrosettore concorsuale o un docente di altro Ateneo appartenente al settore concorsuale” (comma 5);

– “I restanti componenti sono individuati tramite sorteggio all’interno di una rosa di nominativi composta da un numero di candidati almeno doppio e al massimo triplo rispetto al numero di commissari da individuare” (comma 6);

– “La commissione viene formata garantendo, nella rosa dei nominativi da sorteggiare, che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato, salvo oggettiva e motivata impossibilità” (comma 9).

Identiche disposizioni sono contenute nell’art. 6, commi 4, 5, 6 e 9, del bando di concorso, approvato con D.R. n. 1436 del 23 marzo 2023 (doc. 1 ricorrente), che ha recepito integralmente le trascritte norme regolamentari.

Tanto premesso, nella seduta del -OMISSIS- il consiglio di dipartimento – dopo avere scelto “come membro interno” -OMISSIS- -OMISSIS-, docente di prima fascia del settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- presso l’Università di -OMISSIS- – ha inserito nella rosa dei commissari da sorteggiare esclusivamente professori ordinari del s.s.d. -OMISSIS- di genere maschile (doc. 4 ricorrente).

Ciò in quanto, all’esito di una ricognizione preliminare svolta dal dipartimento nel giugno 2023, nel corso della quale le due professoresse del s.s.d. -OMISSIS- I-OMISSIS- avevano manifestato e subito dopo ritirato la loro disponibilità (docc. 7-8 resistente), con e-mail del 10 luglio 2023 il Direttore del DISFOR ha inviato una “call” agli ordinari italiani del s.s.d. -OMISSIS- (doc. 9 controinteressato), ricevendo l’adesione di dodici docenti di sesso maschile. Per contro, è stata disattesa la richiesta del-OMISSIS- -OMISSIS- di includere nel novero dei papabili per l’organo valutatore anche professoresse del settore concorsuale -OMISSIS-, in modo da rispettare l’equilibrio di genere.

3.1. Orbene, ritiene il Collegio che la commissione giudicatrice sia stata illegittimamente composta mediante sorteggio da una rosa di cattedratici tutta al maschile, in violazione delle prescrizioni sull’equilibrio di genere dettate dall’art. 12, comma 9, del regolamento di Ateneo e dall’art. 6, comma 9, del bando.

Infatti, nella procedura in contestazione non è ravvisabile un’oggettiva e motivata impossibilità di ottemperare alle prefate regole, perché sono state ingiustificatamente pretermesse le professoresse ordinarie afferenti al settore concorsuale -OMISSIS-. Invero, tali docenti avrebbero dovuto essere interpellate e, se disponibili, incluse nella lista dei nomi da estrarre a sorte, dal momento che sia la lex specialis del concorso sia il regolamento dell’Università prevedono che la commissione sia costituita da professori “inquadrati nel settore concorsuale” di riferimento, la cui appartenenza anche al settore scientifico-disciplinare del posto messo a bando è preferibile, ma certamente non prescritta in via esclusiva.

A conferma di tale interpretazione si evidenzia che, nella seduta del -OMISSIS-, lo stesso consiglio di dipartimento ha deliberato di incaricare quale membro interno una docente di -OMISSIS- perché “presso l’Ateneo di OMISSIS non sono presenti professori ordinari inquadrati nel settore concorsuale”: dunque, la stessa Università resistente, prima di rivolgersi al di fuori dell’ambito genovese per individuare il commissario di scelta diretta, ha verificato la mancanza al proprio interno di titolari di cattedra nel settore concorsuale della procedura (e non nel solo settore scientifico-disciplinare).

Inoltre, nel caso in esame il vulnus alla regolare formazione dell’organo esaminatore appare particolarmente grave, poiché la ricorrente ha dimostrato che -OMISSIS- -OMISSIS-, ordinaria del settore concorsuale -OMISSIS- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio (e del s.s.d. SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio) presso l’Università di-OMISSIS-era stata contattata dalla segreteria del DISFOR per la possibile nomina quale commissaria ed aveva dato la propria disponibilità (v. dichiarazione prof.ssa -OMISSIS-, sub doc. 17 ricorrente).

3.2. Non persuadono le difese spiegate sul punto dall’Università OMISSIS.

3.2.1. Anzitutto, in ordine al vizio di illegittima composizione della commissione di concorso sussiste un contrasto giurisprudenziale.

Secondo un primo indirizzo, colui che contesta la legittimità della composizione di una commissione esaminatrice non ha l’onere di dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio, atteso che questo, ove effettivamente sussistente, determina il travolgimento dell’intera procedura concorsuale e la necessità di sua ripetizione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VII, 29 luglio 2022, n. 6719; Cons. St., sez. V, 23 dicembre 2020, n. 8269; Cons. St., sez. VI, 30 luglio 2018, n. 4675; Cons. St., sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137).

Secondo altro orientamento, invece, la non corretta formazione di una commissione giudicatrice non può, di per sé, integrare un motivo di ricorso laddove il candidato non provi o, perlomeno, non prospetti adeguatamente le ragioni per cui l’errata composizione ha influenzato il negativo risultato concorsuale (v., ex aliis, Cons. St., sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 334; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 2 ottobre 2023, n. 5369); con specifico riferimento alla parità di genere nell’organo esaminatore, è stato affermato che la violazione della relativa normativa (art. 57, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 165/2001, art. 9 del d.p.r. n. 487/1994) non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, assumendo rilevanza soltanto in presenza di una condotta discriminatoria in danno dei concorrenti di sesso femminile (Cons. St., sez. V, 20 agosto 2015, n. 3959; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 13 dicembre 2019, n. 1652).

Ebbene, anche ponendosi nell’ottica dell’indirizzo pretorio più restrittivo, si rileva che la ricorrente ha esplicitato le ragioni per le quali l’infrazione dell’equilibrio di genere nella rosa dei candidati commissari, veicolando la nomina di quattro componenti tutti di sesso maschile, ha prodotto un’incidenza negativa sulla sua valutazione, dando la stura ad un giudizio sviato nei suoi confronti.

Segnatamente, la commissione ha attribuito alle pubblicazioni del-OMISSIS- -OMISSIS- un punteggio più basso di quello assegnato al prof. -OMISSIS- (19,4 contro 23,5), nonostante la prima abbia presentato un numero assai maggiore di monografie (5 contro 1), affermando nel giudizio complessivo che “talora le dimensioni più divulgative sembrano prevalere sul contributo interpretativo relativamente ai temi trattati” e che “la sua [N.d.R.: del-OMISSIS- -OMISSIS-] più recente produzione scientifica mostra una più limitata attinenza rispetto al settore scientifico disciplinare e un minore impatto scientifico, per quantità e qualità, degli articoli su riviste internazionali” (v. doc. 7 ricorrente).

Invero, le opere della deducente, specialmente quelle più recenti, sono prevalentemente dedicate al lavoro femminile (anche nei campi tradizionalmente maschili), nonché alla tratta ed allo sfruttamento sessuale delle migranti (v. domanda di partecipazione prof.ssa -OMISSIS-, sub doc. 3 ricorrente). È, allora, plausibile il dubbio insorto nella ricorrente che le sue pubblicazioni siano state sottovalutate per avere trattato temi di genere nell’ambito della sociologia del lavoro (“Occuparsi di donne significa, forse, non occuparsi di lavoro ?”: così pag. 30 del ricorso introduttivo).

Pertanto, appare verosimile che la violazione delle regole procedurali per l’investitura dell’organo valutatore – illegittimamente composto da quattro commissari sorteggiati da un elenco di soli uomini (oltre ad un membro di sesso femminile scelto direttamente dall’Ateneo) – si sia riverberata sull’apprezzamento dell’attività scientifica della candidata. Il che rende necessarie la caducazione degli atti della procedura e la conseguente riedizione a partire dalle operazioni di designazione della commissione, da espletare osservando le prescrizioni sull’equilibrio di genere.

3.2.2. Inconferente risulta, poi, l’argomento secondo cui l’esponente non si è avvalsa della possibilità, configurata dall’art. 13 del regolamento di Ateneo, di ricusare i commissari.

L’infrazione perpetrata dall’Amministrazione universitaria non costituisce motivo di ricusazione, che presuppone la sussistenza, in capo ai soggetti designati, di una causa di incompatibilità o di una situazione di conflitto di interessi.

In ogni caso, il predetto art. 13 non pone preclusioni sul piano della tutela giurisdizionale nel caso in cui l’interessato non si avvalga della facoltà ivi prevista (cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 13 dicembre 2022, n. 441).

3.3. Da ultimo, prive di pregio si rivelano le obiezioni mosse dal controinteressato.

3.3.1. La tesi della sorteggiabilità degli ordinari del settore concorsuale -OMISSIS- solo nel caso in cui non presentino la candidatura docenti del settore scientifico-disciplinare per cui è indetta la procedura tradisce un macroscopico fraintendimento dell’art. 12, comma 1, del regolamento di Ateneo e del D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015, recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali.

L’art. 12, comma 1, cit. contempla due ipotesi di composizione della commissione: la prima, principale o ordinaria, nella quale i membri sono esclusivamente professori inquadrati nel settore concorsuale della procedura (preferibilmente, ma non necessariamente, nel settore scientifico-disciplinare della cattedra a concorso); la seconda, subordinata ed eccezionale (“in caso di comprovata impossibilità”), nella quale sono designati anche o solo docenti appartenenti al più ampio macrosettore concorsuale.

Ora, in base alla tabella A allegata al D.M. n. 855/2015, ciascuno degli ottantotto macrosettori concorsuali ivi elencati comprende uno o più settori concorsuali, i quali, a loro volta, corrispondono ad uno o più settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000.

Come si è visto, il vizio censurato dalla ricorrente – e riconosciuto dal Collegio – attiene all’omesso inserimento nella rosa dei commissari da estrarre a sorte di professoresse afferenti al settore concorsuale -OMISSIS- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio. Donde la ricorrenza dell’ipotesi principale di cui all’art. 12, comma 1, del regolamento (docenti del settore concorsuale) e non, come sostiene il controinteressato, di quella subordinata percorribile solo in casi straordinari di comprovata impossibilità (titolari di cattedre nel macrosettore concorsuale).

3.3.2. Per quanto riguarda la dichiarazione rilasciata dal-OMISSIS- -OMISSIS-, la cui veridicità è stata messa in dubbio dal difensore del prof. -OMISSIS- (v. verbale d’udienza del 7 giugno 2024), il Collegio – nell’ambito del proprio potere di valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. – non ravvisa ragioni per disconoscere la realtà dei fatti riferiti dalla docente.

Quest’ultima, infatti, non risulta legata alla ricorrente da vincoli di parentela / affinità o da rapporto amicale; né, comunque, il controinteressato ha allegato e provato l’esistenza di una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi, ma si è limitato a negare genericamente l’attendibilità della dichiarazione, senza fornire alcun elemento a supporto della sua contestazione.

4. In relazione a quanto precede, l’impugnativa si appalesa fondata – rimanendo assorbite le restanti censure – e va quindi accolta, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

5. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza nei confronti dell’Università OMISSIS, mentre possono essere compensate fra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

– estromette dal giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca;

– accoglie il gravame e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l’Università OMISSIS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 4.000,00 (quattromila//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Compensa le spese fra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e della parte controinteressata.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Primo Referendario, Estensore

OMISSIS, Referendario