TAR Toscana, Sez. IV, 17 luglio 2024, n. 907

Il Consiglio di Dipartimento mantiene uno spazio di valutazione sulla chiamata dei ricercatori valutati positivamente dalla Commissione giudicatrice

Data Documento: 2024-07-17
Autorità Emanante: TAR Toscana
Area: Giurisprudenza
Massima

Quanto alle chiamate dei ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 24, comma 2, L. n. 240/2010 e dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei ricercatori con fondi PON, vi è sempre uno spazio di valutazione in capo al Consiglio di Dipartimento sull’operato della Commissione giudicatrice, non potendo considerarsi il primo un mero organismo ratificatore delle decisioni assunte dalle commissioni.

Contenuto sentenza

N. 00907/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00402/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2022, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

del provvedimento di non chiamata inviato via pec dall’Università OMISSIS il 19.02.2022 al ricorrente, del verbale della votazione svoltasi in data 13.01.2022 nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università OMISSIS ancorchè non pubblicata e non comunicata al ricorrente, nonché del rigetto dell’istanza in autotutela presentata in data 20.12.2022;

di ogni ulteriore atto, connesso, presupposto e conseguente, ancorché incognito al ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il dott. OMISSIS ha impugnato il provvedimento inviato dall’Università di Pisa il 19 febbraio 2022, unitamente al verbale della votazione svoltasi in data 13 gennaio 2022 nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e, ancora, il rigetto dell’istanza in autotutela presentata il 20 dicembre 2022.

Con detti provvedimenti l’Università OMISSIS ha disposto di non procedere all’assunzione del ricorrente, che era risultato vincitore della procedura per il reclutamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON “Ricerca e innovazione” 2014-2020 e, in particolare, di un “posto di ricercatore tempo determinato lett. a), settore concorsuale 12/C1 -Diritto costituzionale ssd IUS/09”.

Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell’art.51, punto 5, dello Statuto dell’Università OMISSIS e dell’art.11, comma 2, del regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università OMISSIS; la delibera ora impugnata sarebbe stata assunta con una procedura di voto invalida, in quanto la convocazione avrebbe dovuto indicare espressamente che la decisione da assumere necessitava di un quorum qualificato;

2. la contraddittorietà tra lex specialis e normativa nazionale e la mancata riconvocazione del Consiglio per procedere a nuova votazione per mancato raggiungimento del quorum; il Consiglio di Dipartimento, invece di limitarsi a prendere atto del mancato raggiungimento del quorum avrebbe dovuto essere riconvocato, al fine di addivenire al voto di una delle due opzioni (chiamata o non chiamata per motivi ben definiti);

3. il difetto assoluto di motivazione, in quanto dalla delibera impugnata sarebbe possibile desumere solo il mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, senza che siano state evidenziate ragioni ulteriori idonee a far comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione;

4. l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto il quorum sarebbe stato erroneamente calcolato.

Si è costituita l’Università OMISSIS che ha eccepito, preliminarmente, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe alcun vantaggio al ricorrente, essendo ormai decorso, da più di due anni, il termine ministeriale entro il quale avrebbe dovuto perfezionarsi il relativo contratto.

La carenza di un attuale interesse sarebbe confermata dal fatto che il ricorrente si è limitato a censurare l’esito della procedura, omettendo tuttavia di impugnare gli atti che hanno legittimato la mancata chiamata, nonché le norme del Regolamento (art. 14, comma 3) e del Bando (artt. 9 e 10), che consentono all’Amministrazione di non procedere all’assunzione per circostanze di natura normativa, organizzativa e finanziaria.

Il ricorso sarebbe, altresì, inammissibile proprio in ragione della mancata impugnazione degli atti che hanno legittimato l’interruzione della procedura da parte dell’Università e, in particolare, l’art. 14 comma 3 del Regolamento e gli artt. 9 e 10 del Bando.

Nel merito l’Università OMISSIS ha contestato le argomentazioni proposte e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

A seguito della camera di consiglio del 20 aprile 2022 e con ordinanza n.283/2022, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.

Nell’ultima memoria il ricorrente ha evidenziato che, la definitiva perdita del posto per decorso dei relativi termini, non determinerebbe il venir meno dell’interesse a veder annullati gli atti in ragione dell’astratta possibilità di poter chiedere il risarcimento del danno asseritamente subito.

All’udienza del 12 luglio 2024, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La richiesta del ricorrente di ottenere una pronuncia di merito in ragione della possibilità di intraprendere un’azione di risarcimento del danno asseritamente subito consente di procedere all’esame delle singole censure, in applicazione di quanto previsto dall’art. 34 comma 3 cpa e dai principi fatti propri dall’Adunanza plenaria del 13 luglio 2022, n. 8 e così prescindendo dallo scrutinio delle eccezioni preliminari proposte.

1.1 Il ricorso è comunque infondato e va respinto.

1.2 A tal fine è necessario premettere che la procedura concorsuale per la selezione del posto da ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/C1, in Diritto costituzionale, risultava articolata in tre fasi e, precisamente individuabili, nella valutazione delle domande da parte della Commissione giudicatrice, nella proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento e, da ultimo, nell’approvazione della stessa proposta da parte del Consiglio di Amministrazione.

In concreto, la delibera di approvazione dei risultati della commissione, che aveva visto come vincitore il Dott. OMISSIS per il posto di ricercatore di cui si tratta, non è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 13 gennaio 2022, ottenendo 26 voti favorevoli e 5 astenuti a fronte dei 31 voti favorevoli necessari per l’approvazione.

1.3 Con riferimento a detta procedura il ricorrente sostiene (in questo senso è il primo motivo) che la delibera che ha sancito la “non chiamata” sarebbe illegittima, in considerazione di un’erronea modalità di convocazione, in quanto non sarebbe stato comunicato ai componenti del Dipartimento e, preventivamente, che la decisione da assumere avrebbe richiesto un quorum qualificato.

Sempre a parere del ricorrente sussisterebbe la violazione dell’articolo 51, comma 5 dello Statuto dell’Università OMISSIS nella parte in cui dispone che “l’ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta”, disposizione quest’ultima che sarebbe contenuta anche nell’art. 11, comma 2, del Regolamento di Giurisprudenza.

1.4 Sul punto è dirimente constatare che la richiamata previsione statutaria si riferisce non alle delibere da adottarsi con maggioranza “assoluta” (così come il caso di specie), ma con maggioranza “qualificata”, come ad esempio la delibera con cui il Senato Accademico può sfiduciare il Rettore, (art. 13 comma 10 dello Statuto), delibere queste ultime che presuppongono il raggiungimento di una determinata quota di voti e non semplicemente la maggioranza degli aventi diritto.

1.5 È comunque evidente che la violazione dell’obbligo di indicare, nella convocazione, la necessità di raggiungere la maggioranza qualificata sarebbe suscettibile di integrare, tutt’al più, un’irregolarità, senza costituire un presupposto per la validità della stessa delibera.

1.6 In questo senso è l’art. 51, comma 2, dello Statuto nella parte in cui condiziona espressamente la validità della seduta al rispetto soltanto: a) della trasmissione personale a tutti i componenti; b) dell’invio prima della data della seduta; c) dell’indicazione non generica degli argomenti che saranno trattati.

È evidente che solo detti elementi devono ritenersi essenziali, in quanto sono diretti a mettere in condizione tutti i componenti dell’organo di partecipare in maniera informata alla seduta e di esprimere consapevolmente la propria volontà.

1.7 Si consideri, inoltre, che la necessità di una maggioranza assoluta per la chiamata dei ricercatori a tempo determinato è prevista espressamente, non solo dalla disciplina regolamentare (sia quella generale sia quella speciale per l’assunzione di ricercatori ex DM MUR 1062/2021), ma dalla normativa statale e, precisamente, dall’art. 24, c. 2, lett. d) della Legge n. 240/2010.

1.8 Dall’esame del verbale è poi possibile evincere che il mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, non è da ricondurre ad un’irregolarità nella convocazione, ma è la conseguenza della difficoltà da parte di alcuni docenti di aderire alle valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice.

La censura è, pertanto, infondata e va respinta.

1.9 Altrettanto da respingere è la seconda censura con la quale il ricorrente sostiene che il Consiglio di Dipartimento non si sarebbe dovuto limitare a prendere atto del mancato raggiungimento del quorum, ma avrebbe dovuto procedere alla riconvocazione di una nuova seduta e, ciò, al fine di addivenire al voto di una delle due opzioni (chiamata o non chiamata per motivi ben definiti).

2. In realtà, nel caso in esame, il dipartimento si era convocato per adottare un’unica delibera e, quindi, per approvare la proposta di chiamata così come pervenuta dalla Commissione che, tuttavia e una volta che è stata posta in votazione dal Direttore del Dipartimento, non ha raggiunto la maggioranza richiesta dalla normativa.

2.1 Ne consegue come non sia applicabile al caso di specie l’art. 8 comma 3 del bando, laddove prevede che la delibera di “non chiamata” richiede una maggioranza assoluta e un’adeguata motivazione, disposizione quest’ultima che nemmeno è riprodotta nel regolamento di ateneo.

Detta disposizione è diretta a disciplinare una differente ipotesi, nell’ambito del quale il Consiglio di Dipartimento sia stato convocato per confermare una diversa (rispetto al caso di specie) proposta della commissione, diretta alla non assunzione di un determinato candidato.

2.2 Al contrario l’Università si è limitata ad applicare l’art. 9 del regolamento che disciplina la proposta di chiamata diretta, quindi a dichiarare vincitore l’attuale ricorrente, disposizione quest’ultima che prevede che “1. Il dipartimento procede, entro 7 giorni, dall’approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore. 2. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia afferenti al dipartimento. 3. La delibera contenente la proposta di chiamata è approvata con decreto rettorale, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 4. Nel caso in cui il vincitore rinunci al posto prima della sottoscrizione del contratto, il dipartimento può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria”.

2.3 Si consideri, inoltre, che a seguito del mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, con la nota del 19 gennaio 2022, l’Università di Pisa ha comunicato al dottor OMISSIS che, l’impossibilità di procedere ad una nuova convocazione dell’assemblea dei docenti, era da ricondurre alla pressoché certezza di non poter assicurare la presa di servizio entro il termine inderogabile del 1° febbraio 2022, richiamando la normativa di Ateneo di riferimento e, quindi, l’art. 14, co.3, del Regolamento e artt. 9 e 10 del bando, nella parte in cui dette disposizioni consentono all’Amministrazione di non procedere all’assunzione del vincitore per motivi organizzativi o finanziari.

2.4 Si consideri, inoltre, che la sopra citata disciplina regolamentare è stata prevista dal decreto MUR n. 1062 del 10 agosto 2021, che ha obbligato le università ad adottare uno specifico regolamento e procedere alla conclusione dei concorsi entro il 1° febbraio 2022, risultando solo così assicurata la copertura finanziaria dei contratti dei ricercatori selezionati per i primi due anni.

2.5 D’altra parte, sia il Regolamento per l’assunzione di ricercatori nell’ambito delle risorse PON (art. 14, comma 3), sia ancora il bando, prevedevano la possibilità che la procedura di chiamata potesse essere interrotta e, ciò, sia nell’ipotesi di sopraggiungere di “circostanze preclusive dell’assunzione sia di natura normativa, che di natura organizzativa o anche solo finanziaria” sia, ancora, nell’eventualità in cui “non sia possibile assicurare la presa di servizio entro e non oltre il termine del 1 Febbraio 2022”.

2.6 Le argomentazioni sopra citate consentono di non condividere nemmeno quanto sostenuto nel terzo motivo, in quanto l’Università ha evidenziato al ricorrente, e con la nota sopra citata, le ragioni che avevano portato al mancato raggiungimento del quorum e all’impossibilità di procedere ad una nuova convocazione.

2.7 Sempre dal verbale è possibile evincere come all’interno del Dipartimento erano emerse alcune perplessità sulla proposta della Commissione e sulle valutazioni dei singoli curricula, circostanza quest’ultima che ha contribuito al non raggiungimento del quorum previsto.

2.8 Dalla lettura dell’art. 24, comma 2, L. n. 240/2010 e dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei ricercatori con fondi PON si evince chiaramente l’esistenza di uno spazio di valutazione sull’operato della Commissione giudicatrice in capo al Consiglio di Dipartimento, quale presidio a garanzia di docenti e studenti e non mero organismo ratificatore delle decisioni assunte dalle Commissioni.

2.9 Non trova conferma nemmeno la circostanza, dedotta nel quarto motivo di ricorso, laddove il ricorrente sostiene che l’uscita di un commissario dall’aula (e precisamente il Prof. Fioritto) avrebbe impedito il raggiungimento del quorum, portando il numero dei presenti da 31 a 30.

3. Dal verbale, il cui contenuto come è noto fa piena prova fino a querela di falso, risulta la presenza del prof. Fioritto e nel contempo il suo voto di “astensione”, circostanza quest’ultima che consente di ritenere che la delibera ha soddisfatto il requisito del quorum strutturale (ex art. 51, commi 2 e 3 Statuto), considerando che i partecipanti sono stati 31, dei quali solo 26 hanno votato positivamente, mentre 5 si sono astenuti.

3.1 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere