TAR Lazio , Sez. III ter, 17 luglio 2024, n. 14621

Sul riparto di funzioni tra Commissione giudicatrice e Consiglio di Dipartimento nella chiamata di ricercatore RTT

Data Documento: 2024-07-17
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudizio sul merito scientifico dei candidati deve essere svolto esclusivamente dalla Commissione esaminatrice, chiamata a esaminare la congruenza del profilo scientifico nel suo complesso, senza tener in considerazione le funzioni che sarà chiamato a svolgere il vincitore, le quali hanno carattere meramente informativo.

Al Consiglio di Dipartimento sono preclusi la specificazione a posteriori degli ambiti del settore di concorso bandito e, sulla base di essa, lo svolgimento di una verifica di corrispondenza del profilo del vincitore. Se così non fosse, il Consiglio di Dipartimentoviolerebbe l’autovincolo sorto in sede di pianificazione dei fabbisogni del personale e di avvio della procedura di reclutamento e inavaderebbe lo spazio di discrezionalità rimesso  alla Commissione esaminatrice ad esito della selezione.

Contenuto sentenza

N. 14621/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06029/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6029 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa sospensione cautelare:

– del verbale prot. n. 1370 del 12 aprile 2024 (doc. 01) con il quale il Consiglio di Dipartimento OMISSIS della Facoltà OMISSIS ha deliberato, all’esito della riunione del 10 aprile 2024, la non chiamata del Dott. OMISSIS al ruolo di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), per il settore concorsuale OMISSIS del settore scientifico disciplinare OMISSIS, a seguito della procedura selettiva bandita con decreto rettorale n. 2157 del 7 agosto 2023;

– nei limiti dell’interesse del ricorrente, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’UniversitàOMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Dott. OMISSIS partecipava alla selezione indetta dall’Università OMISSIS per un posto a tempo determinato di ricercatore presso il Dipartimento di OMISSIS, settore concorsuale OMISSIS, settore scientifico disciplinare OMISSIS.

2. A conclusione dei lavori, la Commissione esaminatrice redigeva una graduatoria, indicando l’attuale ricorrente quale candidato con il maggior merito scientifico. Gli atti della selezione venivano approvati con decreto rettorale (doc. 10 prodotto dal ricorrente).

3. A seguito dello svolgimento del seminario previsto dall’art. 13 del Regolamento dell’Ateneo relativo alle procedure di chiamata (doc. 4 prod. ric.), il Consiglio del Dipartimento di OMISSIS esaminava la posizione del Dott. OMISSIS e, ritenuto che il profilo scientifico dello stesso non soddisfacesse le aspettative dipartimentali, decideva negativamente sulla proposta di chiamata (doc. 1 prod. ric.). Più precisamente si affermava che “il dr. OMISSIS presenta un profilo di ricerca focalizzato sulle metodologie di isolamento e caratterizzazione delle vescicole cellulari, con applicazioni primariamente in ambito citologico, ma anche in quello citotossicologico, compresi i possibili aspetti applicativi in ambito biomedico. Il bando esplicitava (voce Attività di ricerca prevista) l’attesa dipartimentale per un profilo che coprisse, tra i numerosi ambiti del settore, la biologia cellulare, dello sviluppo, evoluzionistica e del differenziamento. Sia dalla lettura del CV del Dr. OMISSIS, sia dal seminario da lui tenuto, è stato verificato come il profilo del vincitore esprima la copertura in maniera parzialmente soddisfacente del solo ambito cellulare”.

4. Avverso tale provvedimento il Dott. OMISSIS presentava il ricorso in esame, denunciando con il primo motivo che il Consiglio di Dipartimento avrebbe nuovamente individuato l’ambito disciplinare sulla base del quale rinnovare la valutazione del merito scientifico e, con il secondo motivo, che tale organo avrebbe quindi invaso le competenze della Commissione, sostituendosi ad essa nell’espressione del giudizio.

L’impugnativa si conclude con la richiesta di tutela cautelare.

5. Si costituiva l’Università OMISSIS e depositava memoria difensiva e documenti.

6. Alla camera di consiglio del 26 giugno 2024 il Collegio si riservava di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa veniva trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è fondato.

I lineamenti dell’organizzazione del sistema universitario sono tracciati dal titolo I della L. 240/2010.

L’art. 2 stabilisce i principi in materia di organi e di articolazione interna, ai quali devono adeguarsi le Università nell’esercizio dell’autonomia garantita dall’art. 33 della Costituzione.

La lettera h) del comma 1 elenca le funzioni del Consiglio di amministrazione, di carattere eminentemente programmatorio e strategico, fra le quali è annoverata anche la competenza ad approvare la proposta di chiamata dei professori (art. 18, comma 1, lett. e) e dei ricercatori (art. 24, comma 2, lett. d) da parte del Dipartimento, che vi provvede “al termine dei lavori della commissione giudicatrice” (art. 24, comma 2, lett. d, cit.).

La lettera a) del comma 2 stabilisce l’attribuzione al Dipartimento “delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie”.

Il Regolamento emanato dall’Ateneo con decreto rettorale n. 66/2023 disciplina le procedure di chiamata dei professori e dei ricercatori, attribuendo al Consiglio di Dipartimento le funzioni di attivazione delle procedure di chiamata a seguito dell’assegnazione delle risorse assegnate in sede di programmazione del personale (art. 2) e di formulazione delle proposte di chiamata al Consiglio di Amministrazione (art. 13, comma 3).

Dalle disposizioni passate in rassegna si evince che, con riguardo al reclutamento del personale docente, il Consiglio di Dipartimento concorre ad attuare la programmazione definita dal Consiglio di Amministrazione.

8. Fondato è il primo motivo, secondo cui il Consiglio di Dipartimento avrebbe nuovamente individuato l’ambito disciplinare sulla base del quale rinnovare la valutazione del merito scientifico del candidato.

Si tratta di funzioni attribuite alla Commissione esaminatrice, dovendo escludersi che un’interpretazione della normativa di riferimento possa legittimare una valutazione del profilo scientifico dei candidati rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Dipartimento (Cons. Stato, sez. VII, n. 7719/2022).

La giurisprudenza ha chiarito che “[l]e specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa […] e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti», aggiungendo che tale opzione ermeneutica «attua un bilanciamento ragionevole dell’invocata autonomia universitaria con la necessità di garantire l’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, anch’essa costituzionalmente garantita già ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost” (Cons. Stato, sez. VI, n. 4423/2022; n. 5050/2018). Ciò al fine di evitare “di tarare il profilo del professore da reclutare sull’impronta dei percorsi scientifici o professionale di un certo candidato, restringendo irragionevolmente la platea dei possibili concorrenti” (Cons. Stato, ibidem).

Il giudizio sul merito scientifico dei candidati viene svolto dalla Commissione esaminatrice e consiste nell’esame della congruenza del profilo scientifico nel suo complesso, non potendo invece incentrarsi sulle funzioni che è eventualmente chiamato a svolgere il vincitore, le quali hanno carattere meramente informativo.

Al Consiglio di Dipartimento sono preclusi la specificazione a posteriori degli ambiti del settore di concorso bandito e, sulla base di essa, lo svolgimento di una verifica di corrispondenza del profilo del vincitore, la quale si tradurrebbe di fatto nella violazione dell’autovincolo sorto in sede di pianificazione dei fabbisogni del personale e di avvio della procedura di reclutamento nonché nel superamento del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice ad esito della selezione.

Pur ammettendo che la chiamata non consegua automaticamente alla proclamazione quale vincitore, “il Consiglio di Dipartimento non potrebbe disattendere l’esito della valutazione senza addurre ragioni che rientrino nella sua competenza e che siano di carattere oggettivo, quali il venir meno delle esigenze didattiche e scientifiche, ma spingendosi illegittimamente a sovvertire il giudizio della commissione affermando che il vincitore della selezione non sia munito di specifica esperienza nell’ambito di uno dei campi di competenza rientranti nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando” (Cons. Stato, sez. VII, n. 2226/2023).

9. Del pari fondato è il secondo motivo, in base al quale il Consiglio di Dipartimento avrebbe invaso le competenze della Commissione, sostituendosi ad essa nell’espressione del giudizio.

Nell’articolazione del procedimento di chiamata dei professori e ricercatori universitari il Consiglio di Dipartimento e la Commissione esaminatrice svolgono funzioni distinte e infungibili.

La Commissione è un organo straordinario dell’Amministrazione con durata e funzioni definite e che difetta di soggettività autonoma rispetto all’Ateneo. La sua durata è limitata nel tempo, essendo collegata con l’ultimazione dei lavori, e la sua funzione, di carattere istruttorio, è quella di esprimere un giudizio sul merito scientifico dei candidati. Esaurito l’esercizio del proprio potere valutativo di carattere discrezionale tecnico, l’organo straordinario rimette gli atti all’Amministrazione ai fini dell’eventuale approvazione. Dalla natura di organo straordinario, titolare di poteri propri soltanto in via occasionale ed in ragione delle specifiche funzioni valutative affidate, deriva che gli atti adottati dalla Commissione e, più in generale, gli effetti del suo operato sono imputati – previa approvazione – all’Amministrazione, che è l’effettiva titolare dell’interesse pubblico sotteso alla selezione bandita e della legittimazione passiva in eventuali giudizi aventi ad oggetto l’attività di valutazione svolta.

La L. 240/2010 non disciplina espressamente le forme procedimentali della nomina dell’organo straordinario e, a conclusione delle operazioni di valutazione, della trasmissione degli atti all’Amministrazione. Tale ultimo segmento procedimentale è il discrimine tra l’attività di giudizio in senso stretto propria dell’organo straordinario e quella di verifica degli atti di competenza dell’Amministrazione.

Si tratta di un meccanismo circolare, ove l’Amministrazione opera a monte un’investitura temporanea di funzioni tecniche e, ad esito dei lavori dell’organo, procede all’eventuale approvazione del relativo operato.

Nel caso in esame, a seguito della conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice, dell’approvazione degli atti della selezione con decreto rettorale e dello svolgimento del seminario (art. 13 del Regolamento e art. del bando), la posizione dell’attuale ricorrente è stata posta all’ordine del giorno della riunione del Consiglio di Dipartimento in data 10 aprile 2024 ai fini della formulazione della proposta di chiamata da sottoporre successivamente al Consiglio di Amministrazione.

Non merita ingresso la tesi del resistente Ateneo, secondo cui la valutazione del Consiglio di Dipartimento riguarderebbe non solo il profilo scientifico e didattico del candidato ma anche gli elementi emerse nel corso dello svolgimento del seminario.

Si osserva che il Consiglio di Dipartimento svolge un ruolo centrale nell’attuare la programmazione delle assunzioni definita dal Consiglio di Amministrazione, curando profili di carattere organizzativo e finanziario.

Alla luce delle attribuzioni stabilite dalla L. 240/2010 sarebbe illegittima l’interpretazione dell’art. 13 del Regolamento di Ateneo volta ad attribuire al Consiglio di Dipartimento il potere di rinnovare l’apprezzamento del merito scientifico del candidato svolto dalla Commissione esaminatrice.

In secondo luogo, si evidenzia il tratto differenziale dell’istituto del seminario nelle procedure di reclutamento dei professori e in quelle dei ricercatori universitari. Con riguardo al reclutamento dei professori il seminario assolve alla funzione di consentire, a seguito dello svolgimento della valutazione comparativa, l’individuazione del vincitore della procedura in presenza candidati ex aequo (art. 10, commi 15 e 16), mentre per quanto concerne i ricercatori, essendovi già una graduatoria di merito stilata dalla Commissione, il seminario è un semplice onere, il cui svolgimento da parte del vincitore costituisce il presupposto per procedere alla formulazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento (art. 13, comma 2).

Pertanto, con riguardo al reclutamento dei ricercatori e, fatta salva la specifica ipotesi della presenza di più candidati ex aequo, a quello dei professori, la ratio del segmento procedimentale relativo alla formulazione della proposta di chiamata e alla sua approvazione è quello di consentire una verifica sulla corretta attuazione della programmazione delle assunzioni del personale docente in termini di attualità dei fabbisogni e di permanente compatibilità organizzativa e finanziaria dell’assunzione ovvero di prendere atto di ulteriori sopravvenienze di fatto (e.g., la rinuncia del vincitore) e di diritto (e.g., l’introduzione di disposizioni limitative delle assunzioni).

In questi termini si è espressa la giurisprudenza, affermando che sarebbe possibile non procedere alla chiamata solo sulla base di “sopravvenute ed obiettivamente riscontrabili ragioni ostative di carattere organizzativo o finanziario” (Cons. Stato, sez. VI, n. 2855/2016; TAR Veneto, sez. IV, n. 810/2024; TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 348/2018).

Tale orientamento è fondato sul principio di buona amministrazione, che sarebbe invece violato se si riconoscesse al Consiglio di Dipartimento il potere di non procedere alla formulazione della proposta di chiamata attraverso la rinnovazione del giudizio sul merito scientifico. Giudizio che nel caso specifico non compete al predetto organo, in quanto rientrante nelle funzioni della Commissione esaminatrice.

10. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Ne conseguono l’annullamento del verbale del Consiglio di Dipartimento in data 10 aprile 2024, acquisito al protocollo dell’Ateneo con il numero 0001370 in data 12 aprile 2024, e la riedizione del potere da parte del Consiglio di Dipartimento secondo i criteri conformativi sopra illustrati.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l’Università OMISSIS al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, liquidate in euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore