N. 04316/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04264/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4264 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OMISSIS;
contro
Università OMISSIS, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in OMISSIS;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del Decreto del Rettore dell’Università dOMISSIS- D.R. n. 2671/2023 del 29.06.3023 recante la approvazione degli atti della procedura selettiva finalizzata alla chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1, della L. 240/2010 di n. 2 posti di professore di I fascia – settore concorsuale OMISSIS – OMISSIS– settore scientifico disciplinare OMISSIS.
b) se ed in quanto possa occorrere del Bando della procedura sub 1, approvato con Decreto del Rettore dell’Università OMISSIS n. 131 del 19/1/2023;
c) del Decreto del Rettore dell’Università OMISSISn. 1281 del 7/4/2023 recante la nomina della Commissione della procedura sub 1;
d) di tutti i verbali della Commissione Esaminatrice della procedura con cui innanzi, sono stati individuati vincitori della procedura sub 1 i Prof. OMISSIS e OMISSIS;
e) di ogni ulteriore atto lesivo degli interessi del ricorrente
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D’Acierno Luca il 18/12/2023:
per l’annullamento
a) del processo verbale della riunione della Commissione della “procedura selettiva finalizzata alla chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1, della L. 240/2010 di n. 2 posti di professore di I fascia – settore concorsuale OMISSIS– settore scientifico disciplinare OMISSIS” svoltasi il del 10/10/2023 esibito in giudizio il 16/10/2023;
b) dei seguenti ulteriori atti esibiti dall’Università OMISSIS in giudizio in data 16/10/2023: nota prot. n. 18024 del 10.02.2023; nota prot. 39743 del 04.04.2023; mail del 02.05.2023 ad oggetto richiesta pubblicazione moduli;
Nonché dei seguenti atti già gravati con il ricorso introduttivo:
c) del Decreto del Rettore dell’Università OMISSIS – D.R. n. 2671/2023 del 29.06.3023 recante la approvazione degli atti della
d) se ed in quanto possa occorrere del Bando della procedura sub 1, approvato con Decreto del Rettore dell’Università OMISSISn. 131 del 19/1/2023;
e) del Decreto del Rettore dell’Università OMISSIS n. 1281 del 7/4/2023 recante la nomina della Commissione della procedura sub 1;
f) di tutti i verbali della Commissione Esaminatrice della procedura con cui innanzi, sono stati individuati vincitori della procedura sub 1 i Prof. OMISSIS e OMISSIS;
g) di ogni ulteriore atto lesivo degli interessi del ricorrente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e diOMISSIS e di Università OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in trattazione il dott. OMISSIS, classificatosi quarto – a pari merito con altra candidata – su cinque partecipanti all’esito della procedura selettiva indetta dall’Università OMISSIS, finalizzata alla chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1, della L. 240/2010 di n. 2 posti di professore di I fascia – settore concorsuale OMISSIS – settore scientifico disciplinareOMISSIS, ha impugnato il Decreto del Rettore dell’Università, D.R. n. 2671/2023 del 29.06.3023, recante l’approvazione degli atti, nonché tutti gli atti della medesima procedura, all’esito della quale sono risultati vincitori i proff.ri OMISSIS e OMISSIS.
Gli atti del procedimento sono stati impugnati per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L.n. 240/2010, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del regolamento di ateneo approvato con D.R. 3663/2019 s.m.i., violazione del bando, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione erronea, carente, illogica e contraddittoria, sviamento. Due dei tre componenti della Commissione di concorso, di nazionalità estera, nei loro curricula hanno dichiarato di conoscere altre lingue, ma non l’italiano. Da essi non emergono attività di insegnamento o ricerca svolte in Italia e la loro produzione scientifica è stata redatta integralmente in lingua straniera.
Essi, dunque, non conoscono la lingua italiana e, dunque, non erano in possesso dei requisiti per ricoprire l’incarico di componenti della Commissione di concorso. In ogni caso, non erano in condizione di poter formulare un giudizio consapevole sui candidati. Le attività di didattica e di ricerca dei candidati nella procedura gravata, infatti, sono quasi interamente in italiano, i verbali sono redatti tutti in italiano e non vi è alcun cenno alla intervenuta traduzione in italiano di presunti giudizi formulati in inglese o altra lingua dai Commissari stranieri.
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L.n. 240/2010, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del regolamento di ateneo approvato con D.R. 3663/2019 s.m.i., violazione del bando, violazione del giusto procedimento di legge, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione erronea, carente, illogica e contraddittoria, sviamento. Sotto altro profilo il ricorrente evidenzia che sia il Bando, all’art. 8, che il Regolamento n. 3663/2019, all’art. 7, prevedono che i Commissari non iscritti alle liste ANVUR – tra cui evidentemente i Commissari stranieri – attestino il possesso dei requisiti necessari per far parte delle “Liste degli Aspiranti Commissari sorteggiabili dei concorsi per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010” a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. A tal fine l’Università OMISSIS ha predisposto un apposito modello di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” nella quale si chiede al commissario, tra l’altro, di attestare “di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;”. Tale modello non risulta sottoscritto dai commissari stranieri della procedura in questione.
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L.n. 240/2010, violazione e falsa applicazione del regolamento di ateneo approvato con D.R. 3663/2019, violazione del bando di concorso, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione erronea, carente, illogica e contraddittoria, sviamento. A fronte di curricula del tutto eterogenei quanto ad attività didattica dichiarata, la Commissione, con verbali nn. 3 e 4, ha attribuito lo stesso punteggio, pari a 9 (giudizio ottimo), a tutti e 5 i candidati. Tale valutazione è illogica e contraddittoria, in presenza di una evidente “premialità” dell’attività didattica maturata e dichiarata dall’odierno ricorrente. Con riferimento alla didattica frontale, il prof. OMISSIS è senz’altro più titolato del vincitore prof. OMISSIS (con riferimento alla voce “attività di didattica universitaria”): il ricorrente ha insegnato per molte più ore rispetto al vincitore prof. OMISSIS (oltre 1642 ore rispetto ad appena 720 di quest’ultimo).
Inoltre, per le lezioni effettuate, il ricorrente ha conseguito 204 CFU– Crediti Formativi Universitari- a fronte degli appena 90 CFU del vincitore prof. OMISSIS.
Stesso discorso vale con riferimento al vincitore prof. OMISSIS: anche in questo caso il ricorrente ha insegnato per più ore rispetto al controinteressato (1642 rispetto a 1296) e la sua didattica ha previsto il conseguimento di più CFU (204 rispetto a 162) rispetto al prof. OMISSIS. Anche con riferimento ai “servizi agli studenti” e alla didattica extra-universitaria il ricorrente risulta il più titolato, rispetto ad entrambi i vincitori proff. OMISSIS e OMISSIS. Il candidato vincitore prof. OMISSIS, per l’a.a.2022/2023 ha presentato un numero di ore di didattica frontale inferiore al limite minimo fissato dalla legge. Il candidato prof. OMISSIS ha dichiarato un numero di dottorandi non corrispondente al vero.
IV – violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l.n. 240/2010, violazione e falsa applicazione del regolamento di ateneo approvato con D.R. 3663/2019 s.m.i., violazione del bando di concorso, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione erronea, carente, illogica e contraddittoria, sviamento. La valutazione della “produzione scientifica” del ricorrente in relazione a quella degli altri candidati. È palesemente illogica in quanto, in relazione al medesimo periodo temporale – circa 20 anni – il ricorrente ha conseguito una produzione di ben 157 lavori scientifici, a fronte degli appena 101 del vincitore prof. OMISSIS e degli appena 70 del vincitore prof. OMISSIS. E nonostante tale evidente “premialità”, il ricorrente ha ottenuto solo 8 punti con giudizio “buono” a fronte dei 9 e 10 punti attribuiti ai vincitori.
V – violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l.n. 240/2010 – violazione e falsa applicazione del regolamento di ateneo approvato con d.r. 3663/2019 s.m.i. – violazione del bando di concorso – violazione del giusto procedimento di legge – eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione erronea, carente, illogica e contraddittoria – sviamento. Con riferimento al punto c) “Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi ed altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche” il ricorrente presenta degli indicatori superiori di quasi il doppio rispetto al vincitore prof. OMISSIS, ma riceve come valutazione “Buono (punteggio 8)” a fronte della valutazione “Eccellente (punteggio 10)” riportata dal prof. OMISSIS.
Parimenti con riferimento al punto d) “Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale”, la Commissione ha attribuito a tutti i candidati lo stesso punteggio “Ottimo (punteggio 9)” nonostante il ricorrente presenti un numero di partecipazioni ai convegni superiore di oltre al triplo di quello del vincitore prof. OMISSIS. Anche la valutazione afferente al punto b) dei criteri di valutazione “capacità di attrarre finanziamenti…” appare macroscopicamente illogica: se è infatti chiaramente evincibile la qualificazione di eccellente per il prof. OMISSIS, responsabile di 12 progetti, non si comprende come i restanti candidati, a partire dal ricorrente – Responsabile di 8 progetti – sino a pervenire al prof. OMISSIS – Responsabile di 3 progetti – abbiamo avuto tutti il medesimo giudizio di buono.
Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha, altresì, impugnato il verbale del 10/10/2023 con cui la Commissione ha controdedotto alle censure articolate nel ricorso introduttivo.
Si sono costituiti l’Università OMISSIS e i controinteressati OMISSIS e OMISSIS.
Tutte le parti resistenti hanno contestato nel merito le avverse censure.
Il prof. OMISSIS ha, altresì, eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione della delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 luglio 2023, atto conseguenziale al decreto rettorale di approvazione dei verbali della Commissione nominata per la copertura di due posti di professore di I Fascia nel Settore concorsuale OMISSIS assegnati al Dipartimento di OMISSISche hanno disposto la chiamata del prof. OMISSIS. Ancora, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica ai membri stranieri della Commissione.
Ha, altresì. eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del decreto rettorale di approvazione del Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali, approvato con D.R. n. 3663 del 2 ottobre 2019, laddove non prescrive la “conoscenza” della lingua italiana per i commissari stranieri.
Infine, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non essendo stata dimostrata l’utilità conseguibile dall’accoglimento del ricorso, mancando la cd. prova di resistenza.
Ha, ancora, eccepito l’improcedibilità del ricorso per omessa notifica a tutti i concorrenti.
Ha, inoltre, formulato eccezioni d’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, notificati in data 13 dicembre 2023 nella parte in cui sono state impugnate le note prot. n. 18024 del 10.02.2023, n. 39743 del 4.4.2023 e la mail del 2.5.2023 dell’Università, depositate in giudizio il 16 ottobre 2023, ma conoscibili quanto meno dal 12 settembre 2023, data di notifica del ricorso introduttivo, giacché tutti gli atti della procedura concorsuale sono stati scaricati sul sito di OMISSIS.
Il prof. OMISSIS ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti trattandosi non di un atto del procedimento, ma una nota di chiarimenti fornita dalla commissione giudicatrice all’Ateneo per farne inoltro all’Avvocatura Distrettuale dello Stato a fini di difesa della parte resistente; come tale non ha natura provvedimentale.
All’udienza pubblica del 6 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare devono essere accolte le eccezioni di parziale inammissibilità e parziale irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti formulate dalle parti controinteressate. Infatti, il verbale del 10 ottobre 2023 non è un atto avente natura provvedimentale, ma una relazione di controdeduzioni redatta dalla Commissione per finalità defensionali. Non v’è, dunque, interesse ad impugnarla, poiché, non trattandosi di un atto avente attitudine lesiva, non potrebbe derivare alcun vantaggio dal suo annullamento. Nessuna autonoma censura è stata formulata nei confronti delle note dell’Università prot. n. 18024 del 10.02.2023, n. 39743 del 4.4.2023 e la mail del 2.5.2023 – peraltro, certamente conoscibili, mediante accesso agli atti, in data anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo – ragion per cui la loro impugnazione è comunque inammissibile per difetto di specificità.
2. Può prescindersi dalla disamina delle ulteriori questioni preliminari essendo il ricorso infondato nel merito.
3. Le prime due censure del ricorso introduttivo possono essere trattate congiuntamente, riguardando tutte la medesima questione relativa alla conoscenza della lingua italiana da parte dei commissari stranieri nominati. Le doglianze sono infondate, non sussistendo prova della non comprensione da parte dei commissari stranieri degli atti della procedura.
Dirimente, in tal senso, è la sottoscrizione da parte degli stessi dei verbali delle operazioni compiute, con la quale essi hanno attestato e fatto propria l’attività valutativa compiuta nel corso delle sedute. Né l’omessa indicazione nei curricula della conoscenza della lingua italiana costituisce circostanza dirimente al fine di provare la inadeguata comprensione dei dati emergenti dai curricula e dalle pubblicazioni. Ciò che rileva, infatti, per la valutazione dei curricula in questione, nonché delle pubblicazioni scientifiche presentate (tutte in lingua inglese, che i commissari hanno dichiarato di conoscere) non è tanto la “piena conoscenza” della lingua italiana (ossia della sua grammatica, con conseguente capacità di parlarla, leggerla e scriverla correttamente), quanto la capacità di comprenderla nella misura necessaria a consentire la valutazione dei candidati (in tal senso va intesa la richiesta, indicata poi nel modulo ora utilizzato dall’Ateneo, di “un’adeguata conoscenza” della lingua italiana).
Dunque, non può assumere rilievo dirimente al fine di provare la non comprensione del materiale oggetto di valutazione l’omessa indicazione nei curricula dei commissari della “conoscenza” della lingua italiana.
Va, peraltro, considerato che, se è vero che i curricula dei candidati sono redatti in lingua italiana, i dati in essi indicati (le attività didattiche svolte, l’attività di ricerca, le attività gestionali) non necessitano di una compiuta conoscenza di una lingua per poter essere compresi, risolvendosi, per lo più, in un elenco di denominazioni di insegnamenti, tenuti presso Atenei o istituti noti nell’ambiente accademico, in titoli di pubblicazioni, seminari, progetti di ricerca, ecc… afferenti ad un settore scientifico conosciuto dagli esperti della materia e, dunque, ai commissari in questione e, pertanto, da essi facilmente intellegibili (anche, se del caso, attraverso la traduzione effettuata o con l’ausilio di appositi strumenti, ovvero con l’intervento degli altri componenti della commissione) e valutabili.
Peraltro, essendo il concorso relativo ad un ambito disciplinare di tipo scientifico, molte delle informazioni inserite nei curricula, nonchè tutte le pubblicazioni scientifiche prodotte dai candidati e sottoposte a valutazione analitica, sono in lingua inglese, che entrambi i commissari stranieri hanno dichiarato di conoscere.
Né rileva l’omessa compilazione del modello di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” nella quale si chiede al commissario di attestare “di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana”. L’Università ha provato che il modello al quale fa riferimento il ricorrente è stato predisposto dall’Ateneo in data successiva alla nomina della Commissione. Ciò si desume dal messaggio di posta elettronica, datato 2 maggio 2023, con il quale esso è stato trasmesso all’ufficio che gestisce il sito dell’Ateneo perché fosse pubblicato in sostituzione della precedente modulistica.
Né, peraltro, rileva l’omessa verbalizzazione delle modalità con le quali i commissari stranieri abbiano proceduto all’eventuale traduzione del materiale oggetto di valutazione, essendo il verbale delle operazioni compiute necessariamente riassuntivo di quanto avvenuto, oltrechè dei contenuti essenziali dello stesso eventualmente previsti per legge. Per costante insegnamento, infatti in assenza di qualsivoglia altro elemento atto a dimostrare una lesione delle regola della gara, un’eventuale lacuna e/o inesattezza della verbalizzazione può comportare, per il principio di conservazione dei valori giuridici, al più, una mera irregolarità e non l’illegittimità dell’intera attività amministrativa in questione (cfr., anche in diverse materie, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 6.8.2015, n. 762; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 12.7.2016, n. 1159; Consiglio di Stato, Sez. V, 5.5.2016, n. 1817 e 11.9.2019, n. 6135), con automatico effetto viziante sul provvedimento finale, dovendosi escludere che l’atto conclusivo possa essere viziato per la sola incompletezza dell’atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate (salvo il caso, non rinvenibile nella fattispecie in esame, in cui una puntuale norma indichi il contenuto essenziale del verbale) (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 8 luglio 2020, n. 2932.
4. Per quanto concerne le ulteriori censure, con le quali il ricorrente contesta la logicità e correttezza dei giudizi attribuiti ai vari aspetti del curriculum, esse sono da ritenersi in parte infondate e in parte inammissibili per difetto di interesse, non essendo stata fornita un’adeguata “prova di resistenza”.
5. In particolare, sono manifestamente infondate le censure formulate al quarto ed al quinto motivo. Con esse il ricorrente censura le valutazioni espresse dalla Commissione in merito all’attività di ricerca scientifica, facendo esclusivo riferimento a dati di tipo quantitativo. Una tale impostazione non consente di ritenere dimostrata la palese illogicità dei giudizi espressi, poiché la valutazione dell’attività di ricerca scientifica, nelle sue molteplici esplicazioni, non può fondarsi esclusivamente su un dato numerico, dovendosi considerare anche i profili qualitativi delle attività svolte, quand’anche non espressamente indicati tra i parametri di valutazione, poiché requisiti impliciti del giudizio scientifico (così Consiglio di Stato, Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414).
Più in particolare, quanto alla valutazione della “consistenza complessiva della produzione scientifica, all’intensità e alla continuità temporale della stessa”, la commissione ha espresso un giudizio anche sulla qualità della produzione per come risulta dalle indicazioni fornite nei curricula, dai quali certamente è evincibile il campo di attività di ricerca esplorato dai candidati e le riviste in cui sono state diffuse le pubblicazioni.
Il curriculum del ricorrente è stato apprezzato come “buono”, poiché “la produzione scientifica del candidato si presenta copiosa e continua temporalmente dal 2000 per un totale di 157 pubblicazioni pertinenti con il settore concorsuale OMISSIS. I lavori sono pubblicati su riviste scientifiche e atti di congresso di rilievo nazionale e internazionale con alcuni soddisfacenti contributi sull’organizzazione dei sistemi di trasporto collettivo”. Con riferimento al candidato OMISSIS la commissione ha attribuito il giudizio di “eccellente” dato che “la consistenza della produzione scientifica del candidato si presenta copiosa e continua temporalmente per un totale di 101 lavori, molti pubblicati su riviste eccellenti del SSD OMISSIS con numerosi notevoli contributi alcuni dei quali particolarmente significativi e riconosciuti a livello internazionale su vari temi”. Con riguardo al candidato OMISSIS, il giudizio è stato “ottimo”, poiché “la consistenza scientifica del candidato si presenta copiosa e continua temporalmente dal 2004 per un totale di 70 lavori, di cui diversi pubblicati su riviste eccellenti del SSD/OMISSIS; i contributi importanti sono numerosi, alcuni dei quali particolarmente significativi e riconosciuti a livello internazionale su vari temi”.
Nei giudizi vi sono precisi riferimenti di carattere qualitativo che non sono stati messi in discussione e che, dunque, in quanto non contestati, sono sufficienti ad escludere la palese illogicità dei giudizi espressi
Ugualmente è a dirsi per quanto concerne i parametri b), c) e d) in riferimento ai quali la commissione ha chiaramente esplicitato le ragioni del maggior pregio dell’attività svolta dai controinteressati. L’omessa contestazione di tali aspetti rende la censura palesemente infondata.
6. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo all’attività didattica per la quale il ricorrente lamenta l’illogicità del giudizio comparativo espresso dalla Commissione, che ha valutato con “ottimo” i curricula del ricorrente e dei controinteressati, nonostante sussista un divario tra le ore di didattica da essi svolte.
Anche per questo criterio le doglianze del ricorrente risultano infondate ad una serena lettura dei giudizi espressi. Da essi emerge che le attività didattiche svolte dalle parti – che sul piano quantitativo si differenziano in misura non eccessivamente rilevante, essendovi un divario, in media, di circa il venti o il trenta per cento a favore del ricorrente – sono state complessivamente valutate in modo equivalente, in quanto, tenuto conto della durata della carriera dei singoli candidati, l’attività didattica svolta ha raggiunto per tutti un livello elevato, senza raggiungere vette di eccellenza. Non ogni differenza di tipo quantitativo tra le attività svolte può giustificare una differenza di valutazione tra i curricula, laddove sussista una sostanziale equiparabilità della rilevanza delle medesime e il ricorrente non ha fornito argomenti, al di là del dato quantitativo – non decisivo perché non espressivo di un eccessivo divario – , per far emergere la palese incongruenza del giudizio espresso.
Né, peraltro, le spiegazioni fornite dalla Commissione nel verbale del 10 ottobre 2023 (in disparte la sua non impugnabilità per non essere un atto avente natura provvedimentale) configurano un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento, consistendo in una mera esplicitazione degli argomenti che ostano alla considerazione come dirimente del mero dato quantitativo: la necessità di neutralizzare il dato dell’anzianità di servizio a favore del merito (questione che rileva in special modo per OMISSIS) e la necessità di non penalizzare il professore che abbia fruito di periodi di sospensione dell’attività didattica per svolgere attività di ricerca (che, come condivisibilmente affermato dalla Commissione, costituisce un arricchimento dell’offerta didattica che il professore fornisce).
In ogni caso, non v’è prova che una migliore valutazione del curriculum del ricorrente avrebbe condotto ad un risultato diverso. Come ha convincentemente evidenziato il controinteressato OMISSIS, il prof. OMISSIS, terzo classificato, supera il ricorrente sulla base degli stessi criteri quantitativi che il ricorrente ritiene violati, sicché un’eventuale rimodulazione dei giudizi condurrebbe il prof. OMISSIS a sopravanzarlo nella graduatoria finale. Infatti, posto che la Commissione ha attribuito a tutti i candidati una valutazione pari a 9 per la didattica (peso complessivo 0.45), qualora si volesse accettare la tesi del ricorrente con l’incremento del punteggio in suo favore di un punto, da 9 a 10 (il massimo), e di conseguenza anche per il prof. OMISSIS, e contestualmente diminuire di un punto il punteggio al prof. OMISSIS e al prof. OMISSIS, avremmo: OMISSIS: 10*0.5+8*0.45+9*0.05=9.05; OMISSIS: 8*0.5+10*0.45+10*0.05=9.0; D’Acierno: 8*0.5+10*0.45+*0.05=8.95; OMISSIS: 9*0.5+8*0.45+8*0.05=8.50. In sostanza il ricorrente dovendo scavalcare due candidati ed essendo nella logica impossibilità di sopravanzare il prof. OMISSIS sulla base delle motivazioni da egli stesso indicate, potrebbe trarre vantaggio solo ottenendo una valutazione pari a 10 sulla didattica e contestualmente con un abbassamento di due punti, ossia una valutazione pari a 7, per il prof. OMISSIS valutazione assolutamente fuori dalla scala dei valori usati dalla Commissione.
7. Il ricorso, in definitiva, è infondato. Il ricorso per motivi aggiunti è, in parte, inammissibile e, in parte, irricevibile.
8. La complessità e novità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ed i successivi motivi aggiunti così dispone:
– respinge il ricorso introduttivo;
– dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore