N. 00905/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato OMISSIS in OMISSIS;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OMISSIS;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto del Rettore dell’Università -OMISSIS-, inoltrato al ricorrente in data -OMISSIS-;
della nota prot. n. -OMISSIS- del Rettore dell’Università OMISSIS, con la quale quest’ultimo dispone il rinnovo delle Commissioni di valutazione per il concorso per Professore ordinario nel SSD OMISSIS presso UNIFI – Dipartimento di OMISSIS (avviso pubblicato in G.U. n. -OMISSIS- – D. R. -OMISSIS-), inoltrata al ricorrente in data -OMISSIS-;
di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28/10/2022:
del Decreto del Rettore dell’Università OMISSIS n. -OMISSIS-, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale OMISSIS, settore scientifico disciplinare OMISSIS presso il Dipartimento OMISSIS di questo Ateneo, dai quali risulta vincitore il Professor -OMISSIS-;
dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva;
del Decreto del Rettore n. -OMISSIS-, con il quale è stata nominata la suddetta Commissione giudicatrice;
di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5/10/2023:
del Decreto del Rettore dell’Università OMISSIS n. -OMISSIS-, pubblicato in G.U. n. -OMISSIS-, con riferimento alla procedura per la chiamata di Professore ordinario presso il Dipartimento di OMISSIS (d’ora in avanti, per brevità, NEUROFARBA) – Settore concorsuale OMISSIS – Settore scientifico disciplinare OMISSIS;
del Decreto del Rettore dell’Università OMISSIS n. -OMISSIS-, inoltrato al ricorrente in data -OMISSIS-;
della nota prot. n. -OMISSIS- del Rettore dell’Università OMISSIS, con la quale quest’ultimo dispone il rinnovo delle Commissioni di valutazione per il concorso per Professore Ordinario nel SSD OMISSIS presso OMISSIS (avviso pubblicato in G.U. n. -OMISSIS- – D. R. -OMISSIS-), inoltrata al ricorrente in data -OMISSIS-;
del Decreto del Rettore n. -OMISSIS-, con il quale è stata nominata la suddetta Commissione giudicatrice;
dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva;
del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze n. -OMISSIS-, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale OMISSIS, settore scientifico disciplinare OMISSIS presso il Dipartimento di OMISSIS di questo Ateneo, dai quali risulta vincitore il Professor -OMISSIS-;
di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Prof. -OMISSIS-, con il ricorso introduttivo, ha impugnato il decreto n. -OMISSIS-, unitamente alla nota (prot. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS- del Rettore dell’Università OMISSIS, provvedimenti con i quali si è disposto il rinnovo delle Commissioni di valutazione per il concorso per un posto di Professore Ordinario per il settore OMISSIS presso il Dipartimento di OMISSIS.
In particolare il ricorrente evidenzia che, in conseguenza delle dimissioni dei membri della Commissione originariamente nominati, l’Università OMISSIS non ha proceduto alla sostituzione dei membri dimissionari utilizzando le terne originariamente selezionate, ma ha avviato un nuovo procedimento per la composizione delle Commissioni di valutazione, in asserita violazione di quanto disposto dall’art. 18 della legge n. 240/2010 e dal Regolamento per la chiamata dei Professori ordinari adottato da OMISSIS.
All’esito della procedura selettiva di cui si tratta la Commissione ha attribuito i punteggi ai tre candidati, pari a 70,45 per il Prof. -OMISSIS- (risultato così vincitore), 65,6 per il Dott. -OMISSIS- e 54,5 per il Prof. -OMISSIS- che è risultato, pertanto, terzo classificato.
Nell’impugnare, con il ricorso introduttivo, i soli provvedimenti relativi alla nomina della nuova commissione si sostiene, con un’unica ma articolata censura, la violazione dell’art. 18 legge n. 240/2010, dell’art. 10 del regolamento per la chiamata dei professori adottato con decreto rettorale n. -OMISSIS-, oltre alle linee guida per la composizione delle commissioni di concorso di Unifi e degli artt. 4, 5 e 6 del bando, oltre all’eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione; a parere del ricorrente la decisione di rinnovare ex novo la composizione delle Commissioni giudicatrici sarebbe in contrasto con le disposizioni sopra citate e, ciò, in quanto il Rettore avrebbe dovuto procedere ad invitare il Consiglio di Dipartimento competente a nominare il membro designato e a selezionare i due membri estratti dalle terne già individuate.
Con i primi motivi aggiunti si è impugnato il decreto del Rettore dell’Università OMISSIS (n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva sopra citata e dai quali risulta vincitore il Prof. -OMISSIS-.
In relazione a detti motivi aggiunti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’illegittimità derivata del decreto del rettore di OMISSIS n. -OMISSIS- di nomina della nuova commissione giudicatrice in relazione alle medesime censure proposte con il ricorso introduttivo.
2. la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 4 e 5 del bando di gara, del regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per il reclutamento di professori e ricercatori, di cui al decreto rettorale n. -OMISSIS-; la circostanza che le sedute della Commissione giudicatrice si siano svolte tramite collegamento telematico sarebbe in contrasto con le modalità disciplinate dal Regolamento OMISSIS per lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche di cui al Decreto Rettorale n. -OMISSIS-; ne conseguirebbe anche l’illegittimità dei verbali, in quanto questi ultimi non recherebbero alcuna sottoscrizione dei Commissari, così come non sarebbero neanche presenti le dichiarazioni di concordanza degli eventuali Commissari non sottoscriventi;
3. sarebbero erronee anche le valutazioni delle pubblicazioni scientifiche presentate (max 40 punti), per violazione degli artt. 3, 97 cost., degli artt. 1, della 18 legge n. 241/2010, degli artt. 2, 3, 6, 7 del regolamento Unifi per la chiamata dei professori universitari di cui al decreto rettorale n. -OMISSIS-; nel punteggio attribuito al ricorrente la Commissione avrebbe omesso di considerare ben 4 pubblicazioni (il 10% del totale) che sarebbero state ritenute erroneamente “non valutabili” poiché file non leggibili e, ciò, in quanto in detta ipotesi la Commissione avrebbe dovuto esercitare il soccorso istruttorio;
4. l’errata valutazione dell’attività didattica (max 25 punti), in quanto il ricorrente vanterebbe oltre venti anni di carriera accademica, a differenza del Prof. OMISSIS e del Dott. -OMISSIS- che avrebbero svolto attività didattica in misura quantitativamente e qualitativamente inferiore;
5. l’errata valutazione del curriculum dei candidati (max 35), in quanto il Prof. -OMISSIS- avrebbe dedotto ed allegato la quantità, tipologia e complessità degli interventi chirurgici (oltre 2000) effettuati, in piena aderenza ai criteri dettati dalla lex specialis di gara, elementi dai quali si desumerebbe la prevalenza del ricorrente.
Con i secondi motivi aggiunti, nel reiterare l’impugnazione degli atti sopra citati si sostiene, con un’unica censura, la violazione degli artt. 2, 3 e 97 Costituzione, degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010, degli artt. 1-3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 13 del Regolamento di Ateneo, oltre al vizio dell’eccesso di potere nelle figure sintomatiche della violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e della par condicio fra concorrenti.
Detti motivi aggiunti sono incentrati sull’attività di indagine relativa al procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. -OMISSIS-, nell’ambito del quale risulta imputato il Prof. -OMISSIS- per il reato di cui agli artt. 110, 112 comma 1 n. 1 e 323 c.p., con riferimento alla procedura selettiva (svolta a partire -OMISSIS-) per un posto di professore associato per il SSD MED/27 di cui al bando approvato con il decreto n. -OMISSIS- e al decreto di approvazione degli atti procedura selettiva, avvenuta con atto n. -OMISSIS-.
Si sono costituiti l’Università di OMISSIS e il Prof. -OMISSIS-, quest’ultimo mediante la proposizione di un intervento ad opponendum.
Dette parti resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse ad agire, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a. e, ancora, l’inammissibilità dei primi motivi aggiunti in conseguenza della mancata individuazione del contro-interessato sostanziale.
Un ulteriore profilo di inammissibilità dei primi motivi aggiunti sarebbe individuabile nella mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza, in quanto in nessuna delle censure proposte si dimostrerebbe il superamento del divario di punteggio tra il Prof. -OMISSIS- ed il Prof. -OMISSIS- pari a 15,95 punti.
Sempre a parere di dette parti resistenti sarebbero inammissibili, in quanti tardivi, anche i secondi motivi aggiunti, con i quali si contesta la programmazione del personale docente posta in essere a partire già dalla delibera del -OMISSIS-.
Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Con ordinanza n. OMISSIS del OMISSIS, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal Prof. -OMISSIS- nel ricorso introduttivo, mentre con l’ordinanza n. OMISSIS del OMISSIS è stata respinta anche la domanda di sospensione proposta con i primi motivi aggiunti.
Nel corso del presente giudizio tutte le parti hanno, poi, avuto modo di presentare memorie, anche in replica, alle argomentazioni proposte.
All’udienza del 12 luglio 2024, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a..
1.1 Il ricorrente ha, infatti, impugnato due provvedimenti e, precisamente, il decreto di accoglimento delle dimissioni della Commissione esaminatrice e la nota relativa all’individuazione dei nuovi commissari che, in quanto tali, non possono che costituire degli atti endoprocedimentali, insuscettibili di capacità lesiva e di autonoma impugnazione, in assenza dell’adozione di un provvedimento finale.
1.2 Si consideri inoltre che, la Commissione dimissionaria e nominata con il decreto n.-OMISSIS-, aveva compiuto pochissimi atti, essendosi limitata a predeterminare i criteri di valutazione dei titoli dichiarati dai candidati e ad individuare i candidati che avrebbero dovuto sostenere la prova didattica, senza procedere ad esaminare e valutare il curriculum vitae dei partecipanti alla procedura e all’attribuzione dei relativi punteggi.
1.3 Ne consegue come non si è dimostrato il venire di un’effettiva e reale lesione nei confronti del ricorrente, non essendo stato chiarito quale fosse l’interesse legittimo oggetto di tutela e l’effettiva utilità che potrebbe derivare allo stesso ricorrente dall’eventuale annullamento di atti endoprocedimentali, che si limitano a disporre la nomina di una nuova commissione, in sostituzione di una precedente si era appena insediata.
1.4 Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, vigente sia nei concorsi che nelle procedure di gara, gli atti endoprocedimentali possono essere impugnati dal partecipante alla selezione che si ritenga leso nei propri interessi “solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali e con la nomina dell’aggiudicatario, si conclude il procedimento amministrativo e diviene, quindi, compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato”, posto che non appare configurabile un interesse ad agire precedente all’esito definitivo della procedura (TAR Trentino Alto Adige, Sez. I, 27.06.2017, n. 214; nello stesso senso TAR Lombardia, Sez. III, 28.07.2005, n. 3461 e TAR Marche, Sez. I, 6.11.2015, n. 797).
1.5 Più nello specifico si è affermato che il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato (Cons. Stato, sez. III, 9 luglio 2012, n. 3978), in quanto la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato può difatti utilmente compiersi solo al momento dell’approvazione della graduatoria (Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1408; Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5279; Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 1999, n. 1589).
1.6 Applicando dette pronunce al caso di specie è evidente l’inammissibilità per carenza di un originario interesse e, ciò, considerando che il ricorrente si è limitato ad impugnare due atti endoprocedimentali il cui eventuale annullamento, richiesto in ragione di un generico interesse al buon andamento della procedura di gara ed al rispetto del principio di legalità asseritamente violato, non comporterebbe in concreto alcuna utilità immediata.
1.7 Altrettanto fondata è l’eccezione di inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti e, ciò, in ragione della mancata notifica al controinteressato sostanziale (e quindi il Prof. -OMISSIS-), ovvero il soggetto titolare di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ossia di una situazione giuridica soggettiva analoga (ma di segno opposto) a quella che può esser fatta valere dal ricorrente.
1.8 A tal fine è necessario premettere che l’esito del concorso è rappresentato dal decreto del Rettore dell’Università OMISSIS n. -OMISSIS-, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva che ha dichiarato il vincitore.
1.9 Il nome del prof. -OMISSIS- è indicato chiaramente nello stesso provvedimento rettorale e, ancora, nei verbali delle sedute della Commissione, anch’essi impugnati dal prof. -OMISSIS- con i medesimi motivi aggiunti.
Da ultimo si consideri che il decreto n. -OMISSIS- è stato pubblicato nell’apposita pagina web dell’Università OMISSIS e sull’Albo Ufficiale di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, commi 1 e 2, del bando secondo il quale “la suddetta pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione relativa all’esito della selezione” in conformità al precedente art. 5 che dispone “Le informazioni inerenti la presente procedura e pubblicate sul sito di Ateneo hanno valore di notifica per tutti i candidati, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione”.
2. Risulta allora evidente che la conoscenza dell’esistenza di detto effettivo contro-interessato sia avvenuta già a decorrere dal -OMISSIS-, ovvero dal giorno in cui il suddetto provvedimento è stato pubblicato dalla resistente Università in applicazione delle disposizioni interne appena richiamate.
2.1 Nemmeno è sufficiente a superare l’inammissibilità di detti motivi aggiunti la circostanza che il ricorrente ha notificato il ricorso al dott. -OMISSIS-, secondo classificato nella procedura di cui si tratta.
2.2 Se detta notifica poteva ritenersi ancora ammissibile con riferimento al ricorso introduttivo, altrettanto non può dirsi per i motivi aggiunti, con i quali si sono impugnati i provvedimenti che hanno visto vincitore il prof. -OMISSIS-.
2.3 Da ultimo, non è suscettibile di determinare il venir meno di detta inammissibilità nemmeno l’avvenuto intervento ad opponendum del controinteressato.
Sul punto precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che “l’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato, pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione, non si verifica nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo l’intervento in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione” (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 964 del 03/03/2014, nello stesso senso anche Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 5852 del 06/12/2013).
2.4 Ma anche qualora si intendesse superare detta eccezione apparivano sussistere elementi per ritenere fondato l’ulteriore profilo di inammissibilità, relativo alla mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza da parte del Prof. -OMISSIS-, in quanto non risulta dimostrato l’effettivo superamento del divario di punteggio tra il Prof. -OMISSIS- ed il Prof. -OMISSIS- pari a 15,95 punti.
2.5 Da qui l’inammissibilità anche dei primi motivi aggiunti.
2.6 L’infondatezza dei secondi motivi aggiunti consente di prescindere dall’ulteriore eccezione di tardività proposta dalle parti resistenti.
Con detti ultimi motivi il ricorrente sostiene di essere stato danneggiato nella propria progressione di carriera in ragione dell’esistenza di un unico “disegno criminoso”, posto in essere già a partire dall’-OMISSIS- e dagli organi di vertice della resistente Università e dell’OMISSIS, volto a far progredire il Prof. -OMISSIS-.
2.7 In particolare detto pregiudizio sarebbe dimostrato dagli atti di indagine relativi al procedimento penale iscritto al R.G.N.R. n. -OMISSIS-, nell’ambito del quale risulta imputato il Prof. -OMISSIS- per il reato di cui agli artt. 110, 112 comma 1 n. 1 e 323 c.p. e con riferimento alla procedura selettiva per un posto di professore associato per il SSD MED/27, commesso in Firenze dal -OMISSIS- (data di pubblicazione del bando di cui al D.R. n. -OMISSIS-) fino al -OMISSIS- (data di approvazione degli atti della procedura selettiva avvenuta con D.R. n. -OMISSIS-).
2.8 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni proposte è necessario premettere che, i fatti oggetto del procedimento penale sopra citato, riguardano la programmazione del personale docente e ricercatore riferita ad un posto di professore associato per il SSD OMISSIS di cui al bando emanato con D.R. n. -OMISSIS- e, quindi, una procedura selettiva per un posto da professore associato del tutto diversa da quella oggetto del ricorso in questione.
2.9 Andando poi ad esaminare in concreto la documentazione depositata (che si compone di verbali di intercettazioni e brogliacci di Polizia Giudiziaria), è possibile evincere come si sia in presenza di documenti che, per loro natura, non sono redatti in contraddittorio tra le parti e costituiscono uno spunto investigativo per l’attività di competenza del titolare dell’indagine.
3. È altrettanto dirimente constatare che le intercettazioni telefoniche ed ambientali indicate dal ricorrente non possono assurgere neppure ad elementi indiziari univoci, suscettibili di incidere così gravemente sulla legittimità della procedura concorsuale, tanto da determinarne l’annullamento.
3.1 Non è pertinente il richiamo alla sentenza n. 463/2023 di questo Tribunale, nella quale si è affermato il principio di utilizzabilità delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini preliminari e inerenti ipotesi di reato commesse nell’ambito della stessa procedura selettiva e, ciò, anche in applicazione del principio dell’atipicità dei mezzi di prova che vige nell’ambito del processo amministrativo (Cass., sez. V, 10/12/2019 n. 32185; Cons. Stato; VI, 29/01/2008 n. 226; TAR Toscana sez. I, n. 573/2022).
3.2 Proprio in detta sentenza si è affermato che “precedenti pronunce che, seppur con riferimento alla fattispecie dei procedimenti disciplinari, hanno affermato l’utilizzabilità di detti elementi di indagine e, ciò, considerando che il divieto di utilizzazione di cui all’art. 270 c.p.p. riguarda il processo penale, deputato all’accertamento delle responsabilità che pongono a rischio la libertà personale dell’imputato (in questo senso T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 07/09/2022, n. 67)”.
3.3 La pronuncia di questo Tribunale, pur avendo chiarito i termini di utilizzabilità degli atti di indagine, riguardava una fattispecie del tutto diversa, nell’ambito della quale era emersa la circostanza, mai contestata dall’Università, circa la presenza nel computer del vincitore del concorso di un documento contenente i requisiti di partecipazione.
Si era accertato inoltre che detto documento (poi effettivamente trasfuso nel bando) era stato redatto dallo stesso candidato poi risultato vincitore, quando quest’ultimo svolgeva ruoli di direzione all’interno dell’Università.
3.4 Solo in presenza di detta circostanza, unitamente ad ulteriori elementi, anch’essi univoci e concordanti, si è riconosciuta la presenza di fondati indizi circa la violazione della par condicio fra concorrenti, mediante la predisposizione di un c.d. “bando fotografia”, a vantaggio del candidato che poi era risultato vincitore.
3.5 Nel caso di specie non si è dimostrato il venir in essere di alcun “bando fotografia”, così come non vi sono elementi dai quali sia possibile desumere un turbamento dei lavori della commissione, nell’attribuzione dei singoli giudizi.
3.6 Ma soprattutto il ricorrente non dimostra come il contenuto dei fatti relativi ad una differente selezione possa in concreto avere dei riflessi sui provvedimenti ora impugnati e, ancora, possa aver inciso sulla violazione dei principi della par condicio fra concorrenti.
3.7 Dalle intercettazioni riportate è possibile solo desumere la volontà dell’Università di ottenere la partecipazione al concorso (aperto anche ad altri partecipanti) del prof. -OMISSIS-, in ragione del percorso professionale di quest’ultimo.
3.8 Richiamando proprio la sentenza n. 426/2023 di questo Tribunale e citata dal ricorrente, nel caso di specie, mancano, quegli “elementi indiziari univoci, suscettibili di incidere così gravemente sulla legittimità di una procedura concorsuale che, in quanto tali, non possono essere trascurati o relegati nell’irrilevanza di elementi privi della “certezza” della prova, da formarsi nel corso di un dibattimento e nell’ambito del processo penale”.
3.9 In conclusione il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono inammissibili nei termini sopra precisati, mentre i secondi motivi aggiunti sono infondati,
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, unitamente ai primi e secondi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, nei termini come da motivazione, mentre respinge i secondi motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente a euro 1.500,00 (millecinquecento//00) per ogni parte resistente costituita per complessivi euro 3.000,00 (tremila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti e così come sopra citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere