TAR Lazio, Sez. III bis, 20 agosto 2024, n. 15884

La Commissione può discostarsi dal parere pro-veritate acquisito solo tramite scrutinio analitico delle pubblicazioni dei candidati

Data Documento: 2024-08-20
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il parere pro-veritate acquisito non può essere semplicemente sostituito da una diversa valutazione, ma deve essere, se ne ricorrano i presupposti, contestato, e quindi superato, esclusivamente con analitico scrutinio di ciascuna delle pubblicazioni della ricorrente, con relativa diffusa descrizione e giudizio, ed attraverso una spiegazione specifica e precisa che tenga conto anche dei rilievi avanzati in ricorso circa collocazione e riconoscimenti delle medesime. Infatti, dovendosi presumere la sufficiente qualità delle pubblicazioni alla luce del parere pro veritate, per diversamente opinare occorre raggiungere la prova contraria oltre ogni ragionevole dubbio, con la contestazione del parere per ragioni di merito e non attraverso una autonoma, ossia sciolta rispetto al ridetto parere, rivalutazione.

Contenuto sentenza

15884/2024 REG.PROV.COLL.

14068/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14068 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, Commissione Esaminatrice Asn per il Sc/11d2, non costituiti in giudizio;

Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Anvur, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

della violazione dei giudicati formatisi sulle sentenze del Tar Lazio nn. 1937/2021, 14300/2022 e 11243/2023, recanti annullamento e/o dichiarazione di nullità dei giudizi negativi espressi sulla candidatura del ricorrente per l”abilitazione in seconda fascia nel SC 11/D2;

e per l’ottemperanza ai giudicati discendenti dalle richiamate sentenze nella precipua forma della condanna all”attribuzione diretta dell”abilitazione in prima fascia nel S.C. 11/D2;

nonché, ove occorra, avverso e per l’annullamento – previa sospensione ed adozione delle più idonee misure cautelari

a – delle valutazioni negative in relazione al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per professori di seconda fascia nel settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa comunicate con nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore prot. n. 9134 del 19.07.2023, che del pari s’impugna, in uno ai giudizi collettivi ed individuali espressi dalla Commissione incaricata di provvedere alla rivalutazione del candidato in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 14300/2022;

b – ove occorra, dei verbali della Commissione, non conosciuti, nelle parti relative ai giudizi individuali ed al giudizio collegiale espressi sulla ricorrente;

c – di ogni altro atto presupposto, ivi compreso il Decreto Direttoriale n. 308 del 23 marzo 2023 di nomina della Commissione per la rivalutazione della candidatura del ricorrente, collegato, connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento o la dichiarazione di nullità per violazione del giudicato degli atti indicati in epigrafe, nella parte in cui comportavano l’esito negativo per la stessa della procedura di abilitazione scientifica nazionale (“ASN”) cui la stessa aveva partecipato.

In particolare, il ricorrente richiedeva l’abilitazione nel settore 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (tornata ASN 2018). A seguito di un giudizio negativo, proponeva un primo ricorso giurisdizionale (accolto con sentenza di questa sezione n. 1937/2021 in ragione della necessaria acquisizione del parere pro-veritate) e, in seguito ad un ulteriore giudizio negativo, proponeva un nuovo ricorso (nuovamente accolto con sentenza n. 14300/2022 per l’omessa considerazione del parere, con ordine di riesaminare la posizione del ricorrente). Quindi – dopo l’accertamento dell’inerzia serbata con sentenza n. 11243/2023 – la Commissione esprimeva da ultimo un giudizio negativo, comunicato il 19.7.2023, impugnato con il presente gravame.

2. Si costituiva in data 5.1.2024 l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso e depositando successivamente una relazione sugli atti di causa.

3. Alla camera di consiglio del 23.1.2024, il collegio disponeva il mutamento del rito e all’udienza pubblica del 16.7.2024 il ricorso era trattenuto in decisione.

4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento nei limiti e termini di cui infra.

4.1. Con il primo motivo di ricorso si sostiene che la Commissione giudicatrice avrebbe totalmente disatteso il senso e la portata dell’attività rivalutativa demandatale dal TAR con precedente sentenza. Avrebbe erroneamente ritenuto, infatti, che, per effetto della sentenza di annullamento del precedente giudizio, dovesse provvedere ad una libera, integrale rivalutazione dei prodotti della ricorrente, rinnovandone le motivazioni, all’interno di un contesto di riesame ampiamente discrezionale del giudizio. Al contrario, l’attività demandata alla Commissione sarebbe stata costretta da precisi vincoli, tra cui il divieto di porre in essere una autonoma rivalutazione del candidato.

Il motivo sopra illustrato non può essere accolto, difettando il presupposto della violazione del giudicato, dal momento che la sentenza n. 14300/2022 demandava ad un riesame della posizione del ricorrente, tuttavia individuando precisi limiti – come si dirà meglio infra – alla valutazione del parere pro-veritate, ma non escludendo un autonomo potere di riesame del candidato.

In altre parole, ad avviso del Collegio si è trattata di una erronea esecuzione, non di una violazione o elusione, del giudicato.

Conseguentemente, in ragione del residuo margine di discrezionalità che la sentenza ottemperanda lasciava all’amministrazione e tenuto conto del giudizio espresso, non può accogliersi la domanda del ricorrente al rilascio dell’abilitazione in ragione della avvenuta consumazione del potere dell’amministrazione.

4.2. Ciò premesso è possibile procedere all’esame congiunto degli ulteriori motivi di ricorso con cui, sotto diversi profili, viene censurato il giudizio di inidoneità espresso.

Con tali motivi si censura il giudizio che la Commissione ha espresso nella parte in cui ritiene di dover superare il parere pro-veritate, censurandone la lettura parziale, sviata e l’assenza di confutazione puntuale.

Le censure sono fondate.

Nella specie, il giudizio della Commissione presenta il seguente contenuto motivazionale: “Relativamente agli aspetti di merito si ritiene che le stesse evidenzino un profilo che ancora non manifesta un livello di originalità, innovatività dei temi e competenza metodologica adeguata per poter acquisire l’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore 11D2. Per questo motivo si ritiene di non concordare totalmente con il parere pro veritate che le considera di livello buono. Per le ragioni su esposte, pur in considerazione della sentenza del TAR che richiede un riesame fondato sul parere pro veritate, la commissione ritiene di non potersi esimere dall’esprimere il proprio giudizio collegiale nel rispetto del parere pro veritate, ma anche della propria valutazione dei titoli e dei lavori presentati dal Candidato. Pertanto la commissione all’unanimità ritiene sulla base della documentazione esaminata che il Candidato non soddisfi pienamente i criteri previsti per l’assunzione del ruolo di professore di II fascia e pertanto sia NON IDONEO”.

Tale motivazione è palesemente insufficiente, specialmente a fronte del dato normativo che richiede di tenere in debita considerazione il parere pro-veritate (art. 8 d.P.R. n. 95/2016)

Infatti, il parere pro-veritate positivo viene superato sulla base del solo rilievo per cui le pubblicazioni presentate “evidenzi[a]no un profilo che ancora non manifesta un livello di originalità, innovatività dei temi e competenza metodologica adeguata per poter acquisire l’abilitazione a professore di seconda fascia nel settore 11D2”. Tale rilievo non è accompagnato da una spiegazione dell’avviso di non originalità, neppure in relazione alle pubblicazioni del ricorrente, che non vengono richiamate in maniera puntuale a sostegno delle conclusioni in senso opposto.

Sia sufficiente al riguardo richiamare l’orientamento di questa sezione – che qui si ribadisce – che ha chiarito come – in presenza di un obbligo di tenere in debita considerazione il parere pro veritate favorevole già acquisito, “potendo discostarsi dallo stesso, previa adeguata motivazione, soltanto per aspetti ad esso riconducibili e non mediante un’autonoma rivalutazione delle pubblicazioni della candidata” – il parere pro-veritate acquisito “non può essere semplicemente sostituito da una diversa valutazione (come nel caso di specie), ma deve essere, se ne ricorrano i presupposti, contestato, e quindi superato, esclusivamente con analitico scrutinio di ciascuna delle pubblicazioni della ricorrente, con relativa diffusa descrizione e giudizio, ed attraverso una spiegazione specifica e precisa che tenga conto anche dei rilievi avanzati in ricorso circa collocazione e riconoscimenti delle medesime. Infatti, dovendosi presumere la sufficiente qualità delle pubblicazioni alla luce del parere pro veritate, per diversamente opinare occorre raggiungere la prova contraria oltre ogni ragionevole dubbio, con la contestazione del parere per ragioni di merito e non attraverso una autonoma, ossia sciolta rispetto al ridetto parere, rivalutazione” (TAR Lazio, III-bis, n. 11855/2024).

4.3. In definitiva, quindi, il ricorso va accolto nei sensi di quanto sopra illustrato, e di conseguenza deve ordinarsi un nuovo giudizio che tenga conto di tutte le circostanze emerse nelle pronunzie che hanno interessato il rapporto tra la ricorrente e l’amministrazione, per la questione di causa, nonché il parere pro veritate agli atti.

Il nuovo giudizio, che dovrà avere riguardo alla sola qualità delle pubblicazioni, rimanendo fermi i giudizi di idoneità già ottenuti dalla ricorrente nei criteri “oggettivi” di cui agli atti impugnati, dovrà essere espresso da una nuova Commissione, in diversa composizione rispetto a quella di cui alle precedenti valutazioni, nella quale dovrà essere comunque assicurata, senza deroga alcuna, la rappresentanza proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all’interno della Commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale.

Tale Commissione dovrà rispettare quanto disposto al punto 6 della sentenza n. 14300/2022 di questo Tribunale, tenendo in debita considerazione il parere pro veritate favorevole già acquisito, nei sensi precisati al precedente paragrafo.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto:

1) annulla il giudizio negativo di cui agli atti gravati e questi ultimi in parte qua;

2) ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ad opera di nuova Commissione all’uopo nominata, secondo le modalità indicate in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 20 agosto 2024