TAR Sicilia, Sez. I, 26 agosto 2024, n. 2479

La contestazione deve contenere gli elementi essenziali per individuare nella sua materialità il fatto o i fatti addebitati

Data Documento: 2024-08-26
Autorità Emanante: TAR Sicilia
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione in sede giurisdizionale, occorre verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa.

Contenuto sentenza

02479/2024 REG.PROV.COLL.

00535/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 535 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. -OMISSIS- in Palermo, viale Libertà n. 171;

contro

Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– del decreto rettorale n. 134/2021 prot. 4230 – 18/01/2021 con cui è stata disposta l’irrogazione della sanzione della censura al Prof. -OMISSIS-;

– della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/2021 prot. 2674 – 13/01/2021 con la quale il predetto organo ha deciso che venisse comminata la sanzione della censura nel procedimento disciplinare relativo alla nota del Rettore prot. n. 62955 del 03/08/2020;

– del parere espresso dal Collegio di Disciplina nella seduta del 21.12.2020 sulla proposta avanzata dal Rettore con nota prot. n. 62955 del 03.08.2020;

– della nota rettorale prot. n. 62955 del 03/08/2020 di avvio del procedimento disciplinare ex art. 10 co. 2 della L. 30-12-2010 n. 240 e della successiva nota del Presidente del Collegio di Disciplina di comunicazione della suddetta proposta;

– nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 15 marzo 2022, e depositato il 19 marzo successivo, il ricorrente – in servizio dal 1° marzo 2001, presso l’Università degli Studi di Palermo, ove ha ricoperto, dapprima il ruolo di ricercatore, dal 1° novembre 2010 il ruolo di Professore associato e infine dal 1°ottobre 2016 quello di Professore ordinario – ha impugnato gli atti indicati in epigrafe ed in particolare il decreto rettorale n. 134/2021 prot. 4230 – 18/01/2021 con cui è stata disposta l’irrogazione della sanzione della censura.

Il procedimento disciplinare veniva avviato con la proposta prot. n. 62955 del 03/08/2020, motivata per aver proceduto il ricorrente autonomamente, all’invio al MIUR dell’istanza di conferimento del titolo di professore Emerito al Prof. -OMISSIS-, in violazione a quanto disposto, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Sezione I, del vigente Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 933 del 27/03/2018.

Con nota prot. n. 63942 del 06/08/2020, il Direttore del Dipartimento BIND comunicava che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta n. 12 dell’11/12/2019, aveva dato all’unanimità parere favorevole alla richiesta del Prof.-OMISSIS- “di avere mandato da parte del Consiglio di ottenere in sede ministeriale chiarimenti sullo specifico iter messo in atto da parte dell’Ateneo”.

Il Collegio di Disciplina, con verbale n. 7 del 21/12/2020, proponeva al Consiglio di Amministrazione l’applicazione nei confronti del ricorrente della sanzione della censura quale “dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d’ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione” (art. 88, c. 1, r.d. n. 1592 del 1933).

Con delibera n. 08.05 del 12/01/2021 il Consiglio di Amministrazione, agendo in conformità del parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina, deliberava di comminare al ricorrente la sanzione disciplinare della censura.

Con Decreto Rettorale n. 134 del 18/01/2021, veniva disposta l’irrogazione della sanzione disciplinare della censura, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12/01/2021.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 240/2010. VIZIO DI INCOMPETENZA.

Sostiene il ricorrente che il provvedimento disciplinare impugnato sarebbe illegittimo perché adottato dal Rettore (organo privo di competenza in materia).

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 89 DEL R.D. N. 1592/1933, DELL’ART. 12 DELLA LEGGE N. 311/1958, DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 240/2010 E DELL’ART. 24 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE DI CUI AGLI ARTT. 6, PAR. 1 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA DEL 7 DICEMBRE 2000.

Sostiene il ricorrente che il provvedimento disciplinare sarebbe illegittimo poiché violerebbe l’art. 89 R.D. n. 1592/1933 che prevede che “all’incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti”; la comunicazione di avvio del procedimento non conterrebbe l’indicazione delle norme disciplinari e/o del codice etico violate dal ricorrente con conseguente pregiudizio del diritto al contraddittorio e, più in generale, del diritto di difesa.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA ADDEBITO CONTESTATO E ADDEBITO POSTO A FONDAMENTO DELLA SANZIONE DISCIPLINARE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA.

Il ricorrente deduce che la motivazione del parere espresso dal Collegio di Disciplina sarebbe basata su premesse errate; detto parere sarebbe viziato da palese contraddizione tra le premesse e le conclusioni; il Collegio di disciplina avrebbe posto a fondamento del proprio parere fatti che non sarebbero stati affatto contestati dal Rettore nella propria proposta di avvio del procedimento disciplinare e sui quali, dunque, non essendo stata mai formulata una contestazione degli addebiti, il ricorrente non avrebbe avuto alcuna possibilità di difendersi.

Si è costituita l’Università di Palermo la quale ha depositato documenti, nonché una memoria con la quale ha replicato a quanto dedotto in ricorso, insistendo per la sua reiezione.

All’udienza fissata per la sua discussione il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Viene all’esame del Collegio il ricorso proposto dal Prof. -OMISSIS- il quale ha impugnato il Decreto Rettorale n. 134 del 18/01/2021 con il quale è stata disposta l’irrogazione della sanzione disciplinare della censura, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12/01/2021.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato poiché adottato da un organo, il Rettore, che, nell’ambito del procedimento disciplinare regolato dall’art. 10 della legge n. 240/2010, non avrebbe competenza ad infliggere la sanzione.

La censura è infondata.

L’art. 10 della legge n. 240/2010 prevede che:

“2. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l’assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina”.

Come ricordato nelle premesse in fatto, con la delibera n. 08.05 del 12/01/2021 il Consiglio di Amministrazione – in conformità al parere reso dal Collegio di Disciplina – ha deliberato di infliggere al ricorrente la sanzione disciplinare di cui si discute senza che il provvedimento del Rettore abbia determinato alcun esautoramento delle competenze del predetto organo di governo dalla funzione disciplinare attribuita ad esso per legge.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 89 R.D. n. 1592/1933. Il ricorrente ha richiamato in particolare il principio secondo cui i fatti imputati all’incolpato devono trovare adeguato inquadramento giuridico disciplinare, pena la compromissione del diritto di difesa dell’incolpato.

Sul punto osserva il Collegio che, in tema di sanzioni disciplinari, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di fornire al lavoratore la possibilità di difendersi sicché la specificità della contestazione sussiste quando sono fornite le indicazioni necessarie ad individuare nella sua materialità il fatto nel quale il datore di lavoro abbia ravvisato la sussistenza di infrazioni disciplinari (cfr., ex multis, Cass., Sez. lav., 31/05/2022, n. 17597). Nell’apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione in sede giurisdizionale, pertanto, occorre verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa .

La giurisprudenza ha conseguentemente affermato che la completezza della difesa esercitata in sede di giustificazioni costituisce elemento sintomatico, concretamente valutabile, per ritenere provata la assenza di genericità della contestazione (ex multis, Cass., Sez. lav., 10/12/2021, n. 39397; id., 18/4/2018, n. 9590; Cons. Stato, Sez. VII, 27/03/2024, n. 2905; T.A.R. Puglia, Bari, 21/12/2022, n. 1782).

Nel caso di specie i fatti contestati consistono nell’aver assunto il ricorrente l’autonoma iniziativa avente ad oggetto l’invio al MUR di un’istanza non conforme al dettato regolamentare e nell’aver riportato delle considerazioni personali sull’iter seguito e sugli adempimenti istruttori compiuti sulla richiesta di conferimento del titolo di professore emerito al Prof. -OMISSIS-.

Si legge infatti nel verbale n. 7 del 21/12/2021 che il ricorrente ha “scavalcato gli organi a lui gerarchicamente sovraordinati, sia in violazione della normativa relativa al conferimento del titolo di emerito, sia attribuendo un comportamento da lui non realizzato. (…) il prof.-OMISSIS- avrebbe potuto senz’altro inviare una lettera al Ministro per informarlo di una vicenda a suo avviso assai poco convincente dell’Ateneo palermitano; ma avrebbe dovuto esporre i fatti con l’indispensabile esattezza e senza formulare un’istanza di attribuzione del titolo di emerito. Del resto, i professori-OMISSIS- e -OMISSIS- avrebbero ben potuto anche impugnare dinanzi alla giustizia amministrativa i provvedimenti da loro ritenuti ingiustamente pregiudizievoli”.

Dalla lettura di detto verbale emerge come l’organo di disciplina abbia chiaramente individuato le condotte contestate al ricorrente ed esplicitato le ragioni a sostegno della proposta di applicazione della sanzione concludendo che il ricorrente con il suo comportamento ha scavalcato gli organi a lui gerarchicamente sovraordinati, sia in violazione della normativa relativa al conferimento del titolo, sia attribuendo al Rettore un comportamento da lui non realizzato.

Risulta infondato anche il terzo motivo.

Ed invero non sussiste la contraddizione tra le premesse e le conclusioni del provvedimento sanzionatorio impugnato. Il parere espresso dall’organo di disciplina conformemente alle premesse, ha concluso per la sussistenza dell’illecito disciplinare dell’insubordinazione ritenendo, da un lato, la stessa non grave e dunque sanzionata ex art. 88 del R.D. n. 1592/1933 (secondo il quale la censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d’ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l’onore del professore) e, dall’atro, con valutazioni condivise dal Consiglio di Amministrazione, irrilevante ai fini disciplinari la circostanza che il ricorrente avesse ricevuto mandato dal Consiglio del Dipartimento di afferenza di inviare una richiesta di chiarimenti al MIUR.

Contrariamente all’assunto di parte ricorrente, il Collegio non rileva neppure evidenti discrasie tra quanto contenuto nella proposta motivata di avvio del procedimento disciplinare del 03/08/2020 e le motivazioni del Collegio di Disciplina, poste alla base della sanzione poi irrogata.

Con il primo atto il Rettore aveva infatti già stigmatizzato che “… in data 17/02/2020, con istanza redatta su carta intestata del Dipartimento Bi.N.D.” il ricorrente “ha informato il Ministro dell’Università e della Ricerca … circa l’iter, avviato in data 10/10/2017con delibera del Consiglio di Dipartimento, ai fini del conferimento del titolo di professore Emerito al Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-. Nell’esposizione dei fatti, il Prof. -OMISSIS- ha riportato delle osservazioni e considerazioni di carattere strettamente personale sull’iter seguito e sugli adempimenti compiuti. Con nota prot. n. 59975 del 23/07/2020 (all. 3), è stato chiesto al Direttore del Dipartimento Bi.N.D. se fosse a conoscenza dell’iniziativa assunta dal Prof. -OMISSIS-. Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta alla suddetta richiesta”. E aveva dunque concluso che l’istanza presentata dal Prof.-OMISSIS- al M.U.R. non fosse “conforme al dettato regolamentare, come peraltro rilevato anche dal suddetto Ministero con la richiamata nota del 20.07.2020” e, più specificatamente, che non fosse conforme all’art. 1, comma 8 della Sezione I, del vigente Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 933 del 27.03.2018, secondo cui “il Rettore provvede a trasmettere la proposta di conferimento del titolo, approvata dal Senato Accademico, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la definitiva determinazione”.

In modo del tutto congruente, il Collegio di Disciplina ha rinvenuto nel comportamento tenuto dal ricorrente uno scavalcamento degli organi a lui gerarchicamente sovraordinati, il che è sostanzialmente il la condotta contestata al ricorrente.

Ciò è in linea con una visione sostanzialistica del principio di corrispondenza tra la contestazione degli addebiti e l’addebito oggetto del provvedimento finale la quale esclude la necessità di una formalistica coincidenza tra le due fasi laddove all’interessato sia stato comunque consentito l’effettivo esercizio delle proprie prerogative difensive attraverso la conoscenza della condotta oggetto di accertamento e degli elementi costitutivi dell’illecito.

La giurisprudenza, anche della Cassazione, ha invero ritenuto che non vi sia violazione del principio di immutabilità della contestazione “in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, ma solo nel caso in cui tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore” (Cassazione, sentenza n. 22127/2016). Il diritto di difesa, garantito dal divieto di mutatio libelli, risulta quindi violato solo quando, a fondamento della sanzione disciplinare, vengano poste circostanze sostanzialmente differenti da quelle addebitate, il che è da escludere nel caso di specie in cui tali circostanze sono essenzialmente riconducibili all’iniziativa assunta dal ricorrente con la nota rivolta al Ministro dell’Università e della Ricerca circa l’iter, avviato in data 10/10/2017 con delibera del Consiglio di Dipartimento, ai fini del conferimento del titolo di professore Emerito al Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-.

In conclusione, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 26 agosto 2024