TAR Lazio, Sez. III, 27 agosto 2024, n. 15883

Il merito accademico vale più del punteggio ai test ai fini della mobilità a medicina

Data Documento: 2024-08-27
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi) in quanto il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua ‘mobilità’ in àmbito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in àmbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo.

Contenuto sentenza

15953/2024 REG.PROV.COLL.

15883/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15883 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via San Tommaso D’Aquino, 47;

contro

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

nei confronti

OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo,

1) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 – pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;

2) della prima graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;

3) della seconda graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;

4) del riscontro parziale datato 21 novembre 2022, all’accesso agli atti del 24 ottobre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l’esito delle singole valutazioni nella graduatoria” nonché si rigettava la richiesta inerente all’ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;

5) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1° agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;

6) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;

7) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;

8) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;

9) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell’Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;

10) del mancato riscontro all””istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 26 ottobre 2022 per il corso in lingua italiana e inoltrata in data 24 ottobre 2022 per il corso in lingua inglese;

11) del parziale mancato riscontro all’accesso agli atti inoltrato in data 26 novembre 2022;

12) delle comunicazioni intervenute dalla Sapienza Università di Roma nella parte in cui anche interpretata impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente;

13) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente;

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti,

1) della graduatoria pubblicata in data 30 gennaio 2023 a seguito della rivalutazione da parte della Sapienza delle posizioni degli studenti;

2) di tutti gli atti ed i verbali sottesi alla graduatoria del 30 gennaio 2023 e di ogni atto, anche non conosciuto, che ha determinato la lesione della posizione di parte ricorrente;

3) del mancato riscontro agli accessi agli atti;

4) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 – pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;

5) della prima graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;

6) della seconda graduatoria relativa all’avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;

7) del riscontro parziale datato 21 novembre 2022, all’accesso agli atti del 24 ottobre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l’esito delle singole valutazioni nella graduatoria” nonché si rigettava la richiesta inerente all’ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;

8) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1° agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;

9) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;

10) del verbale del 1° agosto 2022 della Commissione;

11) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;

12) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell’Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere immatricolata in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;

13) del mancato riscontro all’istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 26 ottobre 2022 per il corso in lingua italiana e inoltrata in data 24 ottobre 2022 per il corso in lingua inglese;

14) del parziale mancato riscontro all’accesso agli atti inoltrato in data 26 novembre 2022;

15) delle comunicazioni intervenute dalla Sapienza Università di Roma nella parte in cui anche interpretata impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente;

16) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente esponeva, in punto di fatto, di essere iscritta al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università “Saint Camillus International University of Health Sciences”.

1.1. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel giugno 2022 bandiva, per la Facoltà di Farmacia e Medicina, per la Facoltà di Medicina e Odontoiatria e per la Facoltà di Medicina e Psicologia, una procedura di trasferimento per “posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo continuo unico da coprire mediante trasferimento con riferimento all’anno accademico 2022-2023” (di seguito, per brevità, anche solo “Avviso”).

1.2. La ricorrente presentava domanda di partecipazione alla suddetta procedura, chiedendo l’iscrizione al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese e dichiarando di essere stata vincitrice del concorso di ammissione, svolto ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 1, lett. a), per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in medicina e chirurgia, medicina in lingua inglese e in odontoiatria e protesi dentaria (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente del 16 dicembre 2022).

1.3. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in data 12 ottobre 2022, pubblicava la graduatoria di merito relativa alla predetta procedura, che veniva poi riformulata e pubblicata nuovamente il 14 ottobre 2022.

1.4. La ricorrente si collocava in 137ª posizione nella graduatoria relativa al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua italiana, per il quale non aveva avanzato domanda di trasferimento (con il riconoscimento di 4 esami, 45 CFU e l’indicazione “NO” nella colonna relativa al superamento del test di ammissione), nonché in posizione 11ª e 13ª della graduatoria relativa al secondo anno del corso di laurea in medicina in lingua inglese (sempre con il riconoscimento di 4 esami, 45 CFU e l’indicazione “NO” nella colonna relativa al superamento del test di ammissione).

La ricorrente, pertanto, in nessuna delle anzidette graduatorie si collocava in posizione utile ai fini del richiesto trasferimento.

1.4.1. La ricorrente, in data 26 ottobre 2022, presentava istanza di accesso documentale agli atti della procedura di trasferimento (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente del 16 dicembre 2022).

La parte ricorrente, in pari data, presentava all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” anche un ricorso gerarchico con richiesta di esercizio del potere di autotutela (cfr. doc. 9 della produzione di parte ricorrente del 16 dicembre 2022).

1.4.2. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in data 21 novembre 2022, riscontrava parzialmente l’istanza ostensiva della parte ricorrente, altresì comunicando di aver intrapreso in autotutela il riesame delle domande pervenute in relazione all’Avviso (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente del 16 dicembre 2022).

1.5. La ricorrente, con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, insorgeva avverso gli atti e provvedimenti in epigrafe relativi alla graduatoria del 14 ottobre 2022, lamentando l’illegittimità della valutazione operata dall’Ateneo resistente in ordine alla domanda presentata in relazione alla procedura di trasferimento bandita con l’Avviso.

1.5.1. In particolare, la parte ricorrente articolava sei distinti motivi di ricorso con i quali contestava la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, chiedendone l’annullamento.

1.5.2. Ancora più in dettaglio, con il primo motivo di ricorso veniva contestata l’erroneità della valutazione operata dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, tanto con riferimento al numero degli esami riconosciuti (4 e non 5, come invece risulterebbe dal numero di CFU riconosciuti), quanto con riguardo al fatto che non era stato preso in considerazione il superamento del test di ammissione sostenuto presso l’Università di provenienza, ossia la “Saint Camillus International University of Health Sciences”.

Invero, secondo la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, tale valutazione risulterebbe erronea in quanto l’Università di provenienza, pur essendo un Ateneo privato, era comunque inclusa nella programmazione nazionale dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia di cui alla legge n. 264/1999.

Peraltro, la ricorrente osservava che neppure l’articolo 5, punto 1, dell’Avviso operava una distinzione tra Atenei pubblici e Atenei privati in relazione alla posizione dei candidati vincitori del concorso di ammissione svolto ai sensi della legge n. 264/1999; dunque l’interpretazione della lex specialis svolta dalla Università resistente risulterebbe contra legem e in violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 33 e 41 della Costituzione, nonché dei principi di tassatività delle clausole di esclusione, favor partecipationis e legalità.

1.5.3. La parte ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, contestava la legittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del principio meritocratico in quanto, secondo quanto previsto dalla lex specialis, il numero dei CFU conseguiti figurava al decimo posto tra i criteri di valutazione delle domande di trasferimento, la cui applicazione avrebbe poi determinato la posizione di ciascun candidato all’interno della graduatoria di merito.

L’irragionevolezza di tale scelta, in particolare, troverebbe conforto nel fatto che il primo di tali criteri era costituito dal superamento del test di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia. Detta scelta, dunque, si porrebbe in contrasto con i principi statuiti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1/2015, nonché con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, tesa a valorizzare e promuovere il merito accademico.

1.5.4. La ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, contestava la legittimità dei provvedimenti impugnati in ragione della mancata verbalizzazione delle operazioni valutative, come risulta dal riscontro parziale reso dall’Ateneo resistente in relazione all’istanza ostensiva presentata in data 26 ottobre 2022. Nel riscontrare detta istanza, infatti, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” aveva affermato anche di aver “deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l’esito delle singole valutazioni nella graduatoria”.

L’assenza di una adeguata verbalizzazione, inoltre, renderebbe l’operato dell’Ateneo resistente illegittimo anche per violazione del principio della par condicio tra i partecipanti alla procedura di trasferimento per cui è causa e del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.

1.5.5. La parte ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, lamentava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per difetto di motivazione, in quanto l’Ateneo resistente si era limitato a riportare unicamente l’esito della valutazione dei singoli candidati, espresso numericamente, all’interno della graduatoria definitiva.

Tale scelta, quindi, risulterebbe inadeguata, non consentendo una piena comprensione delle modalità applicative dei criteri di valutazione previsti dagli articoli 1 e 5 dell’Avviso.

1.5.6. La parte ricorrente, con il quinto motivo di ricorso, contestava la legittimità dei provvedimenti impugnati anche in ragione del fatto che l’Ateneo resistente aveva redatto un’unica graduatoria per il trasferimento al secondo anno del corso di laurea in questione presso due distinti poli didattici (ossia, il Polo Pontino e il Polo Sant’Andrea), per i quali erano diverse le disponibilità dei posti banditi (rispettivamente 13 e 24).

L’illegittimità di tale scelta risiederebbe nel fatto che la stessa risultava preclusiva della possibilità di comprendere se le assegnazioni dei vari candidati alle differenti sedi fossero state correttamente eseguite.

1.5.7. La parte ricorrente, con il sesto motivo di ricorso, lamentava l’illegittimità dei gravati provvedimenti in quanto vi sarebbero posti disponibili e inutilizzati che l’Ateneo resistente avrebbe deciso di non assegnare ad alcun candidato.

Ciò emergerebbe dai riscontri resi dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” alle istanze di accesso presentate da altri candidati sempre in relazione agli atti della procedura di trasferimento per cui è causa.

1.6. La ricorrente, inoltre, formulava anche una istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., lamentando l’illegittimità del diniego parziale opposto dall’Ateneo resistente in relazione alla propria istanza ostensiva.

1.7. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” procedeva, poi, al riesame in autotutela delle domande di trasferimento pervenute in relazione all’Avviso.

1.7.1. Con decreto rettorale n. 218 del 31 gennaio 2023, il predetto Ateneo decretava che “la graduatoria del bando di «Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Farmacia e Medicina – Facoltà di Medicina ed Odontoiatria – Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/2023 da coprire mediante trasferimento», pubblicata il 12 ottobre 2022 e nuovamente il 14 ottobre sul sito dell’Ateneo viene sostituita integralmente dalla graduatoria trasmessa il 20 gennaio 2023, di riesame delle domande di partecipazione all’avviso, allegata al predetto decreto quale parte integrante” (cfr. doc. 1 della produzione dell’Università resistente del 17 febbraio 2023).

La originaria graduatoria, quindi, veniva integralmente sostituita da quella risultante dalla riedizione dell’attività valutativa, resa poi pubblica in data 31 gennaio 2023.

1.7.2. La ricorrente si collocava in 16ª posizione all’interno della nuova graduatoria relativa al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese – con il riconoscimento di 5 esami (pari all’83,33% del totale degli esami sostenuti presso l’Ateneo di provenienza), 45 CFU e l’indicazione “NO” nella colonna relativa al superamento del test di ammissione nazionale –. Tale posizione, tuttavia, risultava del pari non utile al trasferimento presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

2. La parte ricorrente, mediante la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti impugnava la graduatoria del 30 gennaio 2023, in uno con gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedeva l’annullamento nei limiti dell’interesse azionato.

2.1. La ricorrente, con il primo motivo aggiunto, contestava la legittimità degli atti impugnati per “Errore manifesto. Erronea rappresentazione dei fatti. Mancanza di motivazione. Violazione del principio della valorizzazione del merito ex L. 240/2010. Violazione e falsa applicazione della L. 264/1999 ed in particolare art. 1 lettera a). Violazione e falsa applicazione del bando di concorso ed in particolare dell’art. 1 e dell’art. 5. Violazione e falsa applicazione del principio della par condicio. Violazione e falsa applicazione del principio del merito. Violazione e falsa applicazione del principio di buona e imparziale amministrazione. Violazione degli articoli 3, 33, 34, 41 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Errore di motivazione. Errore sui presupposti e carenza di istruttoria. Violazione del principio di tassatività. Travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta”.

In particolare, con tale mezzo di gravame, la parte ricorrente lamentava l’illegittimità dell’operato dell’Ateneo resistente in seguito alla rieditata valutazione in autotutela della propria domanda di trasferimento, adducendo ragioni speculari a quelle articolate con il primo motivo del ricorso introduttivo avverso l’originaria attività valutativa; infatti, la ricorrente asseriva che l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” non aveva erroneamente considerato il superamento del test di ammissione sostenuto presso l’Università di provenienza, ovverosia la “Saint Camillus International University of Health Sciences”.

2.1.1. La parte ricorrente, con il secondo motivo aggiunto, contestava la legittimità degli atti impugnati per “Violazione del principio della valorizzazione del merito ex L. 240/2010. Violazione e falsa applicazione della L. 264/1999. Violazione degli art.li 3 e 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità e non discriminazione. Illogicità e irragionevolezza dell’art. 5 del bando. Travisamento dei fatti. Irragionevolezza e arbitrarietà nella graduazione dei criteri di valutazione. Violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990”.

In particolare, con tale mezzo di gravame al pari del secondo motivo del ricorso introduttivo, veniva lamentata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del principio meritocratico, in quanto il criterio inerente al numero dei CFU conseguiti era stato collocato, dalla lex specialis, al decimo posto tra i parametri valutativi delle domande di trasferimento e ciò, nel caso di specie, si era riverberato in suo danno.

2.1.2. La ricorrente, con il terzo motivo aggiunto, lamentava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per “Mancanza dei verbali della commissione esaminatrice di valutazione della domanda presentata dal ricorrente. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Arbitrarietà manifesta, contraddittorietà. Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione della L. 241/1990”.

In particolare, con tale mezzo di gravame al pari del terzo motivo del ricorso introduttivo, veniva contestata la legittimità dei provvedimenti impugnati sulla scorta della asserita assenza di verbalizzazione delle operazioni di valutazione compiute dall’Ateneo resistente.

2.1.3. La parte ricorrente, con il quarto motivo aggiunto, contestava la legittimità degli atti impugnati per “Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 34 e 94 Cost. Contraddittorietà e difetto di motivazione per contraddittorietà manifesta. Violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990. Ancora sulla erroneità della graduatoria. Errore manifesto. Errata rappresentazione dei fatti. Sui posti disponibili presso l’Ateneo resistente. Violazione L. 264/1999”.

In particolare, con tale mezzo di gravame, veniva lamentata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione, anche in questo caso in maniera speculare a quanto dedotto con il quarto motivo del ricorso introduttivo.

2.1.4. La ricorrente, con il quinto motivo aggiunto, lamentava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in maniera speculare al sesto motivo del ricorso introduttivo, asserendo che vi sarebbero posti disponibili rimasti inutilizzati che l’Ateneo resistente avrebbe deciso di non assegnare ad alcun candidato.

2.1.5. Veniva, poi, reiterata l’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. già formulata con il ricorso introduttivo, con la quale era stata lamentata l’illegittimità del diniego parziale d’accesso opposto dall’Ateneo resistente con riguardo all’istanza ostensiva formulata dalla ricorrente in data 26 ottobre 2022 – ciò, ancorché la ricorrente avesse presentato un’ulteriore istanza ostensiva in data 6 febbraio 2023, ossia successivamente alla pubblicazione della graduatoria rieditata del 31 gennaio 2023 –.

La ricorrente, inoltre, chiedeva l’ostensione, anche in via istruttoria, di documenti inerenti all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Ateneo resistente, nonché di documenti relativi alla rivalutazione della posizione degli altri candidati collocati in posizione poziore nella nuova graduatoria di merito.

2.2. La Sezione, con ordinanza n. 1466 del 10 marzo 2023 resa all’esito dell’udienza camerale dell’8 marzo 2023, rigettava la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.

La Settima Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1720 del 4 maggio 2023, accoglieva l’appello cautelare “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito per la decisione definitiva della causa ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ferma l’efficacia del provvedimento impugnato […]”.

2.3. La ricorrente, con memoria depositata in data 13 ottobre 2023, precisava le proprie censure e insisteva per l’accoglimento del gravame.

2.4. All’udienza pubblica dell’8 novembre 2023 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.

2.4.1. La Sezione, con ordinanza n. 16734 del 10 novembre 2023, disponeva l’integrazione del contraddittorio, nonché il rinvio della trattazione all’udienza pubblica del 24 gennaio 2024.

2.5. L’Ateneo resistente in data 24 novembre 2023 depositava pertinente documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto espletamento dell’incombente disposto dalla Sezione con la citata ordinanza n. 16734/2023.

2.6. La parte ricorrente, con istanza depositata in data 23 gennaio 2024, chiedeva il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti difensivi già depositati.

2.7. All’udienza pubblica del 24 gennaio 2024 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.

2.7.1. La Sezione, con ordinanza n. 3032 del 14 febbraio 2024, disponeva un incombente istruttorio a carico dell’Ateneo resistente.

In particolare, veniva ritenuta necessaria ai fini del decidere, stante il tenore delle censure articolate dalla ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti, l’acquisizione del verbale delle compiute operazioni di riesame, unitamente alla scheda di valutazione della posizione della ricorrente, nonché degli atti relativi alla Commissione incaricata della suddetta attività, secondo quanto indicato nel testo del medesimo decreto rettorale n. 218/2023 depositato in atti dalla Università resistente in corso di causa.

La Sezione, altresì, chiariva che l’omessa esecuzione di quanto disposto con la suddetta ordinanza n. 3032/2024 sarebbe stata valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

2.8. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in data 11 aprile 2024, depositava una nota con allegati i seguenti documenti: i) il verbale della Commissione esaminatrice inerente al riesame in autotutela delle domande di trasferimento presentate in relazione all’Avviso; ii) la delibera di nomina della Commissione esaminatrice; iii) il decreto rettorale di nomina della sottocommissione; iv) il decreto rettorale di approvazione della nuova graduatoria; v) la graduatoria pubblicata in data 31 gennaio 2023; vi) l’Avviso; vii) l’ordinanza n. 3032/2024 adottata da questa Sezione.

In particolare, nella nota di accompagnamento della predetta documentazione veniva inter alia specificato che la graduatoria pubblicata in data 31 gennaio 2023 “ha sostituito integralmente la graduatoria precedentemente pubblicata e riporta, per ogni candidato, nella riga corrispondente, la valutazione della relativa carriera per ognuno dei criteri indicati nel bando ‘Avviso ecc.’ (All. 6); tali indicazioni costituiscono, pertanto, la scheda di ogni ricorrente”.

2.9. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (“Mur”) in data 15 maggio 2024 depositava in giudizio una relazione di causa con la quale, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo adottato alcuno degli atti impugnati con il presente gravame.

Il Mur chiedeva, poi, che venisse respinta ogni pretesa ad esso rivolta, anche in via meramente ipotetica, dalla parte ricorrente.

Il Mur svolgeva, inoltre, alcune considerazioni in ordine alle differenze sussistenti tra il primo accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e le procedure di trasferimento ad anni successivi al primo, nonché in relazione al numero di posti disponibili per l’accesso al primo anno e per l’immatricolazione agli anni successivi.

2.10. All’udienza pubblica del 22 maggio 2024 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.

3. Il Collegio, in via preliminare, ancorché il Mur non si sia formalmente costituito, sulla scorta della eccezione di rito sollevata da tale Ministero con la relazione depositata in data 15 maggio 2024, dispone la sua estromissione dal giudizio.

Infatti, il Ministero dell’Università e della Ricerca difetta di legittimazione passiva rispetto agli atti e provvedimenti gravati dalla parte ricorrente, in quanto tutti esclusivamente riferibili all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

3.1. Il Collegio, sempre in via preliminare, ritiene che il ricorso introduttivo sia divenuto improcedibile a seguito del riesame in autotutela delle domande di trasferimento svolto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Infatti, in seguito all’esercizio del potere di autotutela, la graduatoria del 14 ottobre 2022 e le sottese attività di valutazione sono state annullate e integralmente rieditate dall’Ateneo resistente, come risulta dalla approvazione della nuova graduatoria di merito di cui al decreto rettorale n. 218 del 31 gennaio 2023, del tutto sostitutiva di quella precedente.

Pertanto, la parte ricorrente non presenta più alcun interesse giuridicamente rilevante a coltivare le censure articolate con il ricorso introduttivo, atteso che la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio risulta, allo stato, incisa negativamente solo ed esclusivamente dall’operato amministrativo sotteso alla valutazione sfociata nell’adozione della graduatoria di merito del 31 gennaio 2023.

3.2. Il Collegio ritiene che sia, del pari, divenuta improcedibile per carenza di interesse l’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., in quanto tesa a contestare un diniego parziale di accesso reso relativamente a documenti afferenti alla originaria valutazione operata dalla Commissione esaminatrice, poi annullata in autotutela nei termini dinanzi esposti.

Non risulta, invece, proposta alcuna azione giudiziale relativamente al diniego ovvero al silenzio serbato dall’amministrazione universitaria resistente in ordine all’istanza ostensiva presentata dalla ricorrente nel febbraio 2023.

3.3. Il Collegio, per completezza, evidenzia che hanno trovato accoglimento, per quanto ritenuto necessario ai fini della delibazione del ricorso per motivi aggiunti, le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente, anche relativamente a documenti oggetto della seconda istanza ostensiva, giusto quanto disposto con l’ordinanza n. 3032/2024.

L’incombente istruttorio disposto dalla Sezione, infatti, è stato adempiuto in maniera soddisfacente dall’Ateneo resistente con il deposito dell’11 aprile 2024, come dettagliatamente riportato in narrativa.

4. Il Collegio, quanto al merito del ricorso per motivi aggiunti, ritiene che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo siano meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.

Resta, invece, assorbito il quinto motivo aggiunto, la cui delibazione risulterebbe pleonastica rispetto alla piena soddisfazione della situazione giuridica dedotta in giudizio dalla parte ricorrente in quanto, rispetto all’accoglimento del gravame nei termini che verranno di seguito esposti, risulta ininfluente la circostanza per cui, allo stato, vi sarebbe la disponibilità di posti eventualmente non utilizzati.

5. Il Collegio ritiene di dover innanzitutto delibare il secondo motivo aggiunto, in quanto con esso è stata lamentata l’irragionevolezza e arbitrarietà dei criteri di valutazione, atteso che quello basato sul merito accademico – ossia sui crediti formativi universitari conseguiti presso l’Università di provenienza e riconosciuti in sede di valutazione della domanda di trasferimento – risulta collocato dalla gravata lex specialisin decima posizione.

Il Collegio, in particolare, ritiene che l’esame di tale censura sia prioritario, in quanto il suo accoglimento comporta l’annullamento parziale del bando – ossia l’annullamento dell’articolo 5, relativo ai criteri di valutazione delle domande di trasferimento – nonché l’annullamento di tutti i susseguenti atti e provvedimenti inerenti all’attività di valutazione delle domande di trasferimento, in quanto frutto dell’applicazione dei criteri stabiliti dall’articolo 5 dell’Avviso.

Invero, in seguito alla declaratoria giudiziale dell’illegittimità della lex specialis nei termini censurati dalla parte ricorrente con il secondo motivo aggiunto, all’Ateneo resistente resta preclusa la possibilità di rieditare l’attività valutativa facendo applicazione dei criteri fissati dall’Avviso secondo l’ordine originario.

5.1. Ai fini della delibazione del profilo di doglianza in esame si ritiene necessario richiamare le previsioni del gravato Avviso rilevanti ai fini della presente controversia.

In particolare, l’articolo 5 dell’Avviso reca la predeterminazione dei criteri di valutazione delle domande di trasferimento ad anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, individuandone anche il relativo “ordine di importanza”.

In proposito si evidenzia che l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha attribuito carattere preminente al criterio del superamento come “vincitore” del “[…] concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n. 1 lett. a, per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria […]” (cfr. punto 1 del citato articolo 5), assegnando valenza subordinata agli ulteriori criteri previsti dall’articolo 5 dell’Avviso, tra i quali quelli correlati al percorso universitario svolto dai candidati – quali la percentuale di esami sostenuti, il numero di crediti formativi universitari acquisiti ovvero riconosciuti, la congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti relativi agli esami sostenuti – previsti solo a partire dal punto 9.

Per espressa previsione dell’articolo 5 dell’Avviso, infatti, i criteri correlati alla pregressa carriera universitaria degli istanti sono destinati a trovare applicazione solo “a parità delle precedenti condizioni”, ossia quelle previste dai punti da 1 a 8 del predetto articolo 5, contenenti prioritari criteri valutativi, come dimostra la loro elencazione “in ordine di importanza”.

5.2. Nel sistema di valutazione delineato dalla lex specialis della procedura di trasferimento in parola, dunque, il criterio del superamento del test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato previsto dalla legge n. 264/1999, assume carattere di assoluta priorità nella valutazione delle domande di trasferimento per l’iscrizione ad anni successivi al primo ed è destinato a prevalere sugli aspetti connessi al percorso universitario già compiuto, ivi incluso il numero dei crediti formativi universitari suscettibile di riconoscimento.

5.3. Il Collegio evidenzia come la postergazione dei criteri fondati sul percorso universitario già compiuto dall’istante presso l’Università di provenienza e l’espressa attribuzione di un valore preminente al criterio del superamento come vincitore del test di ammissione ai corsi di laurea in questione, risulta contraria ai principi interpretativi declinati in subiecta materia dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015.

5.4. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in particolare, dopo aver ricostruito la ratio del sistema introdotto dall’articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 – che detta la disciplina delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato – ne ha circoscritto il perimetro applicativo al “solo accesso al primo anno di corso”, evidenziando per converso come il principio destinato a regolare l’ammissione ad anni successivi al primo debba individuarsi, alla luce della vigente normativa, “esclusivamente” in quello della valutazione del percorso universitario già compiuto dal candidato ai fini del riconoscimento dei crediti formativi acquisiti.

5.4.1. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, all’esito della compiuta ricostruzione della disciplina normativa di riferimento e della delineata interpretazione della stessa sul piano logico-sistematico, ha affermato che “[…] la prova stessa” – segnatamente riferita alle prove selettive di cui all’art. 4 della legge n. 264/1999 – “è volta ad accertare la ‘predisposizione per le discipline oggetto dei corsi’, è vieppiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema (e cioè già iscritti ad università italiane o straniere) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l’esistenza di una ‘predisposizione’ di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l’impegno complessivo di apprendimento (v. art. 5 del D.M. n. 270/2004) dimostrato dallo studente con l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute” (cfr. par. 4.3. della citata sentenza n. 1/2015).

Pertanto, “[…] il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi […])” in quanto “[…] il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua ‘mobilità’ in àmbito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in àmbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo […]” (cfr. par. 4.4. della menzionata pronuncia n. 1/2015).

5.4.2. I principi interpretativi declinati dall’Adunanza Plenaria nella citata sentenza n. 1/2015 sono stati poi estesi, nel contesto della successiva applicazione giurisprudenziale, in fattispecie promananti da domande di iscrizione ad anni successivi al primo presentate da studenti iscritti a facoltà diverse da quelle di medicina e di odontoiatria (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 1718 del 11 febbraio 2019).

5.5. Sulla scorta del sopra delineato quadro normativo e giurisprudenziale, l’attribuzione di una valenza residuale ai criteri fondati sul merito accademico, in uno con l’assegnazione di una valenza prioritaria nella valutazione delle domande di trasferimento al criterio del superamento come vincitore del test nazionale di cui alla legge n. 264/1999, risulta viziata da irragionevolezza nella misura in cui la valutazione del merito accademico (nella specie la rilevanza del numero di CFU maturati presso l’Università di provenienza e riconosciuti in sede di valutazione della domanda di trasferimento) riveste una valenza minore nell’ambito della procedura di trasferimento ad anni successivi al primo, come accaduto nel caso di specie e come prospettato dalla parte ricorrente con la censura in esame.

5.6. Vale, altresì, aggiungere che la scelta di attribuire una valenza minore al merito accademico rispetto al superamento del test di ammissione risulta illegittima anche nella misura in cui la stessa mira sostanzialmente ad estendere, in maniera indebita, la ratio che informa la disciplina normativa delle modalità di primo accesso ai corsi di laurea a numero programmato.

Dette modalità, invero, sono ex lege circoscritte alla sola procedura di ammissione al primo anno di corso e, in ogni casi, le procedure di trasferimento ad anni successivi al primo sono caratterizzate da una differente finalità, rivolgendosi a studenti che già hanno intrapreso il percorso formativo universitario, come peraltro evidenziato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella richiamata pronuncia n. 1/2015.

5.6.1. La differenza esistente tra le anzidette procedure selettive – prima ammissione e trasferimento – si riflette, dunque, necessariamente anche sulla tipologia di valutazione che deve essere svolta sulle domande di iscrizione ad anni successivi al primo.

Sul punto, in particolare, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha espressamente chiarito che occorre effettuare una valutazione fondata su criteri tesi a valorizzare la pregressa carriera universitaria dei richiedenti il trasferimento, risultando all’uopo irrilevante il possesso o meno di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari.

5.6.2. L’irragionevolezza della contestata scelta effettuata dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” risulta, peraltro, ancor più marcata laddove si consideri che la stessa ha comportato una intollerabile inversione, sul piano logico-giuridico, dell’ordine di rilevanza dei criteri valutativi.

Invero, l’attribuzione di un carattere di assoluta priorità al superamento del test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato è stata accompagnata dall’attribuzione di una valenza meramente recessiva e residuale ai criteri fondati sul “merito” universitario, con conseguente radicale alterazione della selezione comparativa, risoltasi nella specie in pregiudizio degli interessi della parte ricorrente.

5.7. Il Collegio intende, poi, ulteriormente evidenziare che la scelta di prevedere un criterio di preferenza basato sul superamento del test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato è risultata illegittima nel caso di specie in virtù della sua poziore operatività rispetto a tutti gli altri criteri valutativi, inclusi quelli direttamente afferenti alla delibazione della maturata formazione universitaria della parte ricorrente.

5.7.1. Ciò, invero, trova conforto in quanto già affermato in seno alla giurisprudenza amministrativa, ancorché solo in sede cautelare in ragione delle specifiche vicende occorse nell’ambito del contenzioso di riferimento.

In particolare, in quella occasione, il giudice amministrativo ha avuto modo di evidenziare che la scelta di prevedere un criterio di preferenza quale quello contestato nel presente giudizio, pur essendo riconducibile all’esercizio dell’autonomia universitaria, risulta legittima e coerente con le norme che regolano l’accesso ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a numero programmato (su tutte, l’art. 3, commi 8 e 9 del d.m. 16 marzo 2007, richiamato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, al punto 4.3. della citata sentenza n. 1/2015), solo allorquando essa replichi l’analogo istituto proprio dei concorsi pubblici, ossia quello previsto dall’art. 4 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 – norma, questa che, nella formulazione vigente al 13 luglio 2023, risulta suscettibile di fungere da benchmark normativo anche nel presente giudizio, in quanto ratione temporis vigente sia al momento della pubblicazione dell’Avviso, sia al momento della pubblicazione della graduatoria gravata con il ricorso per motivi aggiunti –.

Può, dunque, affermarsi che la previsione di criteri di preferenza risulta legittima (anche sotto il profilo della non discriminatorietà) solo nel caso in cui gli stessi operino a parità di merito – in primis, in termini di CFU riconosciuti – tra i partecipanti ad una procedura selettiva di carattere comparativo, nel cui novero rientra anche quella di trasferimento indetta dall’Ateneo resistente.

5.7.2. Il Collegio nel propugnare tale impostazione – che risulta intrinsecamente coerente con la normativa applicabile ratione materiae e in linea di continuità con i richiamati principi di diritto espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato – evidenzia come la legittimità della delibazione delle domande di trasferimento operata dagli Atenei non può che passare necessariamente per una valutazione prioritaria delle carriere universitarie degli istanti.

Solo allorquando la valutazione del “merito” universitario non consenta alle Università di differenziare le posizioni dei singoli candidati ai fini del loro inserimento in graduatoria, è possibile e legittimo ricorrere all’applicazione di criteri preferenziali, che dunque si innestano sulla valutazione di base, senza influenzarne ab imis l’esito, come invece avvenuto nella fattispecie in esame.

È traguardata in questi termini che la previsione di criteri di preferenza può essere ritenuta legittima, in quanto eminentemente funzionale alla soddisfazione delle esigenze, anche pubblicistiche, di selezione dei soggetti che partecipano a una procedura di trasferimento, ogniqualvolta le domande pervenute risultino superiori ai posti messi a bando e vi siano candidati con posizioni non altrimenti differenziabili per aver conseguito, sulla sola scorta della sola considerazione della pregressa carriera universitaria, una identica valutazione.

5.7.3. Vale, inoltre, aggiungere che per far fronte a tale eventualità – che non può certo dirsi remota stante il carattere pubblico della procedura di trasferimento, come si ricava anche dal concreto tasso di partecipazione che ha registrato la procedura per cui è causa – è del tutto legittimo che gli Atenei prevedano criteri di preferenza con il fine di differenziare le posizioni in graduatoria dei candidati nei termini dianzi indicati, in quanto i partecipanti alle procedure di trasferimento concorrono comparativamente per un numero limitato di posti disponibili, che costituiscono beni della vita scarsi perché ancorati alla determinazione del contingente bandito, nonché “rivali” quanto alla possibilità di fruizione.

6. Il Collegio ritiene che anche il primo motivo aggiunto sia meritevole di favorevole considerazione e debba, dunque, essere accolto.

Con tale motivo di ricorso, in particolare, è stata contestata la legittimità della valutazione operata dall’Ateneo resistente sul presupposto che, in maniera ritenuta erronea, non fosse stato preso in considerazione il superamento del test di ammissione sostenuto dalla ricorrente presso l’Università di provenienza, ossia la “Saint Camillus International University of Health Sciences”.

6.1. In proposito, è sufficiente evidenziare che nella fattispecie in esame la lex specialis (articolo 5, punto 1, dell’Avviso) si limita a fare riferimento al concorso di ammissione svolto ai sensi dell’articolo 1, lett. a), della legge n. 264/1999, senza introdurre ulteriori criteri di differenziazione tra test di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria attivati presso gli Atenei statali – che sono strutturati a livello centrale dal Mur – e test di ammissione a tali corsi strutturato e organizzato dagli Atenei non statali.

Se è vero che, in astratto, sulla scorta delle considerazioni esposte in sede di delibazione del secondo motivo aggiunto, gli Atenei possono, a parità di merito accademico, differenziare la posizione dei soggetti che partecipano alla procedura di trasferimento ad anni successivi al primo anche in funzione del superamento o meno del test di ammissione ai corsi di laurea in questione, è pur vero che gli Atenei procedenti non possono mai agire in contrasto con l’autovincolo che essi stessi hanno posto al proprio potere discrezionale mediante la previsione delle regole e de criteri valutativi contenuti nella lex specialis.

Pertanto, laddove la formulazione di un criterio di valutazione sia ampia – come avvenuto nel caso di specie in virtù del fatto che l’Ateneo resistente si è limitato a richiedere il superamento del concorso di ammissione svolto ai sensi dell’articolo 1, lett. a), della legge n. 264/1999, senza operare alcun ulteriore e motivato distinguo tra il test organizzato dagli Atenei non statali rispetto a quello degli Atenei statali, strutturato centralmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca (ad esempio, in ragione delle modalità di svolgimento del test o della sua struttura e difficoltà, al fine di farne emergere eventuali differenze apprezzabili ai fini della valutazione delle domande di trasferimento di candidati che presentano un identico percorso accademico) – risulta illegittima la mancata favorevole applicazione in favore di un candidato (nella specie, la parte ricorrente) del criterio valutativo relativo al superamento del concorso di ammissione, ancorché ciò sia riferito a un corso di laurea in medicina e chirurgia attivato presso un Ateneo non statale.

6.2. Giova, a riguardo, ricordare che la Sezione si è già espressa in termini analoghi con riferimento a un caso – invero non del tutto speculare a quello in esame – nel quale a venire in rilievo era la posizione di un ricorrente che aveva svolto il test di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso un Ateneo straniero (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 5432 del 22 maggio 2020, ancorché relativa a un ricorso dichiarato improcedibile in sede di appello per ragioni relative al consolidamento della posizione della parte ricorrente, cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 10432 del 28 novembre 2022).

Per identità di ratio, al lume della censura articolata dalla parte ricorrente e in considerazione della specifica formulazione del criterio valutativo di cui all’articolo 5, n. 1, dell’Avviso, può comunque affermarsi, in senso analogo al precedente testé citato, che risulta astrattamente foriera di disparità di trattamento la posposizione, nella graduatoria di trasferimento, di uno studente che abbia superato –al pari dei graduati in posizione poziore alla sua – un test di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso un Ateneo non statale – fermo restando che, per le ragioni esposte in precedenza, il criterio valutativo in questione può trovare legittima applicazione solo per differenziare la posizione di candidati che abbiano ottenuto una valutazione identica quanto ad esami e CFU riconosciuti –.

7. Il Collegio ritiene che anche il terzo e il quarto motivo aggiunto siano meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.

7.1. Con il terzo motivo aggiunto la parte ricorrente ha contestato l’illegittimità dell’operato valutativo dell’Ateneo resistente in ragione della mancanza di una adeguata verbalizzazione.

Tale censura ha trovato positivo riscontro nel corso del giudizio in quanto l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nell’adempimento dell’incombente istruttorio disposto dal Collegio, ha espressamente dichiarato che la valutazione numerica riportata nella graduatoria rappresenta la scheda di ciascun candidato.

Con il quarto motivo aggiunto, invece, è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per difetto di motivazione.

7.2. In proposito è sufficiente riportarsi a quanto di recente affermato dalla Sezione in un precedente afferente alla medesima procedura di trasferimento per cui è causa.

In particolare, la Sezione ha statuito che “la mera indicazione in seno alla graduatoria di merito del risultato della valutazione condotta con riguardo a ciascuno dei parametri previsti dal bando della procedura (ex art. 5 dell’avviso pubblico) non possa ritenersi di per sé sufficiente a rendere evidente, anche in forma sintetica, il sotteso collegamento posto tra l’esito del giudizio reso dalla Commissione e l’oggetto della valutazione, ove riconducibile nello specifico ad elementi di carattere qualitativo sottesi, in particolare, al riconoscimento dei maturati crediti formativi universitari (CFU) nonché alla congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per i quali si sono sostenuti gli esami nel corso di laurea e/o nell’Ateneo di provenienza (cfr. i punti 10 e 11 del menzionato art. 5 del bando), ai quali risulta evidentemente correlata un’attività valutativa configurabile in termini di apprezzamento tecnico-discrezionale” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 14128 del 22 settembre 2023).

7.3. L’assenza di verbalizzazione e l’insufficienza motivazionale dei dati riportati nella griglia contenuta nella graduatoria di merito, costituiscono elementi tali da evidenziare come l’Ateneo resistente non abbia svolto quel rigoroso vaglio richiesto dal giudice amministrativo ratione materiae.

In particolare, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che “la capacità dei candidati provenienti da università straniere ed interessati al trasferimento ben può essere utilmente accertata, così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da università nazionali, mediante un rigoroso vaglio, in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’Università straniera in relazione ad attività di studio compiute, frequenze maturate ed esami sostenuti” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 1 del 28 gennaio 2015).

7.4. Dall’accoglimento delle predette censure discende, quindi, l’illegittimità dell’operato della Commissione esaminatrice anche con riferimento alla valutazione della domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente.

8. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con conseguente annullamento parziale del bando e annullamento di tutti gli atti e provvedimenti afferenti alla valutazione delle domande presentate in relazione alla procedura di trasferimento indetta dall’Ateneo resistente per l’anno accademico 2022-2023.

L’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. va invece dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca va estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

9. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi e sull’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., come in epigrafe proposti:

– estromette dal giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca;

– dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

– accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla parzialmente il bando relativo all’Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria – a.a. 2022/2023 – pubblicato dalla Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 30 giugno 2022, in uno con gli altri atti e provvedimenti relativi alle operazioni di valutazione delle domande presentate nell’ambito della procedura di trasferimento;

– dichiara improcedibile l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. proposta con il ricorso introduttivo e reiterata con il ricorso per motivi aggiunti;

Condanna l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso dei contributi unificati, da distrarsi in favore degli avvocati indicati nella procura versata in atti, in quanto espressamente dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Primo Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 27 agosto 2024