TAR Lazio, Sez. III ter, 3 settembre 2024, n. 16069

L'attribuzione del punteggio numerico è idonea alla valutazione dei candidati

Data Documento: 2024-09-03
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

L’attribuzione del punteggio numerico è, di regola, idonea alla valutazione dei candidati. Punteggio che è, pertanto, legittimo quale sintetica motivazione, sempre che vi sia stata un’adeguata predeterminazione dei relativi criteri di massima, da parte della Commissione. Vi è, infatti, un nesso indissolubile tra la necessaria fissazione dei criteri di valutazione dei titoli e la validità dell’attribuzione del voto numerico. Nel senso che, in difetto di precisi parametri di riferimento ai quali raccordare il punteggio, sarebbe illegittima la valutazione esclusivamente in forma numerica dei titoli, che, in tal caso, dovrebbe essere necessariamente integrata dalla doverosa specificazione delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati e alla loro osservanza.

Contenuto sentenza

16069/2024 REG.PROV.COLL.

04078/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4078 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unitelma Sapienza – Università degli Studi di Roma, rappresentata e difesa dagli Avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS, rappresentata e difesa dall’ Avv. OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;

OMISSIS, non costituito in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

-del D.R. n. 54 del 28/2/2024 del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – AREA 12 – Diritto Comparato – S.S.D. IUS/21 – Diritto Pubblico comparato, nell’ambito del PRIN “Lobbies and democracy. How the regulation (or lack of regulation) of groups of interests affects the implementation of social, cultural, environmental and digital rights. An evidence-basis analysis of comparative law”, progetto n. 2022CTSPHJ – CUP B53D23010500008, indetta con Decreto rettorale n. 254 del 21 dicembre 2023, di cui è Responsabile scientifico il Prof. OMISSIS, ed è stato conferito l’assegno di ricerca alla dott.ssa OMISSIS con decorrenza 4/3/2024;

-del verbale n. 1 del 14/2/2024 con cui la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – AREA 12 – Diritto Comparato – S.S.D. IUS/21 – Diritto Pubblico comparato, nell’ambito del PRIN “Lobbies and democracy. How the regulation (or lack of regulation) of groups of interests affects the implementation of social, cultural, environmental and digital rights. An evidence-basis analysis of comparative law”, progetto n. 2022CTSPHJ – CUP B53D23010500008, indetta con Decreto rettorale n. 254 del 21/12/2023, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Pier OMISSIS, si è riunita per la definizione dei criteri di valutazione di cui all’art. 8 del bando di concorso (DR n. 254 del 21 dicembre 2023), nella parte in cui ha omesso di specificare sulla base di quali elementi concreti e obiettivi i Commissari avrebbero dovuto esprimere il proprio giudizio e valutare e pesare le singole voci;

-del verbale n. 3 del 16/2/2024 con cui la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – AREA 12 – Diritto Comparato – S.S.D. IUS/21 – Diritto Pubblico comparato, nell’ambito del PRIN Lobbies and democracy. How the regulation (or lack of regulation) of groups of interests affects the implementation of social, cultural, environmental and digital rights. An evidence-basis analysis of comparative law”, progetto n. 2022CTSPHJ – CUP B53D23010500008, indetta con Decreto rettorale n. 254 del 21 dicembre 2023 del Rettore della Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, di cui è Responsabile scientifico il Prof. OMISSIS, ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati ed ha ritenuto, all’unanimità, di non procedere ad un successivo colloquio, dichiarando vincitore dell’assegno di ricerca la dr.ssa OMISSIS, nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito il punteggio totale di 25, omettendo di considerare il progetto di ricerca, le tesi di dottorato e le attività di ricerca svolte dallo stesso;

-ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 7, comma 2, del bando (D.R. n. 254 del 21.12.2023), nella parte in cui dispone che “La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati e del progetto di ricerca proposto coerente con la tematica di cui all’articolo 1”;

-ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 8 del bando (D.R. n. 254 del 21.12.2023), recante i criteri di cui la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto tener conto nel valutare le candidature;

-ove occorra e per quanto di ragione, degli atti di chiamata del vincitore, dott.ssa OMISSIS, ivi compresa la delibera dipartimentale e del Consiglio d’amministrazione ovvero d’altro organo d’Ateneo competente per la chiamata e del pedissequo contratto individuale di lavoro ovvero eventuale nota di rinuncia alla chiamata dell’interessata, ad oggi non conosciuti e richiesti con istanza di accesso agli atti del 28/3/2024;

-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente all’attribuzione ed al riconoscimento del punteggio per i seguenti macro-criteri: “Coerenza del progetto di ricerca con quanto indicato nell’articolo 1 del bando”, le “Tesi di dottorato coerenti con il SSD” e per gli “Altri titoli collegati all’attività di ricerca svolta (come, ad esempio, pregressi assegni di ricerca, borse di studio e incarichi di studio in Enti di ricerca nazionali o internazionali) coerenti con il SSD”, illegittimamente pretermessi dalla Commissione giudicatrice, nonché alla revisione in melius del punteggio per il seguente macro-criterio “Coerenza del profilo complessivo del candidato, tenuto conto del curriculum presentato e dei titoli allegati, rispetto ai contenuti delle attività di ricerca”, con conseguente condanna dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” a disporre il conferimento dell’assegno di ricerca oggetto della presente procedura selettiva a favore del ricorrente ovvero, in subordine, a procedere a nuova valutazione dei titoli presentati dai candidati mediante una Commissione giudicatrice in diversa composizione, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine al conferimento al ricorrente dell’assegno di ricerca per l’intera durata del beneficio, pari a n. 12 mesi, assicurando al medesimo la possibilità di effettuare la ricerca oggetto della selezione mediante reintegrazione in forma specifica;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” al risarcimento del danno per equivalente dei danni sofferti dal ricorrente, tenendo conto del valore dell’assegno ammontante a € 23.786,60 annui al lordo degli oneri a carico dell’assegnista al quale vanno aggiunti i danni non patrimoniali da perdita di chances derivanti dal pregiudizio sulle prospettive di carriera da determinarsi equitativamente, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall’illegittimo comportamento doloso e/o colposo dell’Ateneo; con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’art. 34, comma 1, Lettera e), c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unitelma Sapienza – Università degli Studi di Roma e di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con gravame ritualmente proposto, il ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, chiedendo, altresì, tutela cautelare, esponendo in fatto di aver partecipato alla procedura selettiva, per titoli e colloquio -indetta con Decreto n. 254 del 21/12/2023 del Rettore dell’ Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza – per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca -AREA 12 -Diritto Comparato -S.S.D. IUS/21 -Diritto Pubblico comparato, nell’ambito del PRIN “Lobbies and democracy. How the regulation (or lack of regulation) of groups of interests affects the implementation of social, cultural, environmental and digital rights. An evidence-basis analysis of comparative law”, progetto n. 2022CTSPHJ –CUP B53D23010500008.

Il dott. OMISSIS si è classificato al terzo posto, riportando un punteggio totale per titoli pari a 25/100, a fronte dei 38/100 punti attribuiti alla vincitrice dott.ssa OMISSIS e dei 33/100 punti riconosciuti al dott. OMISSIS, classificatosi al secondo posto.

Con l’impugnato D.R. n. 54 del 28/2/2024, l’Ateneo ha approvato gli atti della procedura selettiva, conferendo l’assegno di ricerca alla prima in graduatoria – dott.ssa OMISSIS – con effetto dal 4/3/2024.

Sia l’Ateneo che la controinteressata vincitrice dell’assegno di ricerca si sono costituiti, depositando documentazione.

All’udienza camerale del 15/5/2024 – previo avviso ex art. 60 cpa – la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi, così rubricati:

1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.7,COMMA 2,DEL BANDO (D.R.N.254DEL 21.12.2023), NELLA PARTE IN CUI DISPONE CHE “LA SELEZIONE SI ATTUA MEDIANTE LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATI DAI CANDIDATI E DEL PROGETTO DI RICERCA PROPOSTO COERENTE CON LA TEMATICA DI CUI ALL’ARTICOLO 1”, NONCHÉ DELL’ART.8 RECANTE I CRITERI Di CUI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE AVREBBE DOVUTO TENER CONTO NEL VALUTARE LE CANDIDATURE – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE VALUTAZIONI DEI CANDIDATI ALL’ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO DI RICERCA DE QUO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ E SVIAMENTO, NONCHÉ MANCANZA DI ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITÀ NEI GIUDIZI RESI DALLA COMMISSIONE -ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO PER MANCATA VALUTAZIONE “IN TOTO”DI ALCUNI DEI TITOLI DEL RICORRENTE (“PROGETTO DI RICERCA”;“ALTRI TITOLI COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA COERENTI CON IL SSD”;“TESI DI DOTTORATO COERENTI CON IL SSD” )- ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIA ED INGIUSTIFICATA ATTRIBUZIONE DI VALUTAZIONE E CONSEGUENTE PUNTEGGIO IN RELAZIONE AL CRITERIO DELLA “COERENZA DEL PROFILO COMPLESSIVO DEL CANDIDATO,TENUTO CONTO DEL CURRICULUM PRESENTATO E DEI TITOLI ALLEGATI,RISPETTO AI CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA”)-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.22 DEL TESTO PREVIGENTE DELLA LEGGE N.240 DEL 30.12.2010 (RICHIAMATO NEL BANDO,D.R.254DEL 21.12.2023) NONCHÉ DELREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA DELLA UNITELMA SAPIENZA (ADOTTATO CON D.R.75DEL 07.10.2021), NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE NON HA VALUTATO IL POSSESSO DEL DOTTORATO DI RICERCA COME TITOLO PREFERENZIALE NELLA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3 DELLA LEGGE N.241/1990 – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Secondo parte ricorrente, l’esito della procedura è censurabile, in quanto adottato in base a valutazioni erronee, che avrebbero disatteso i criteri enunciati nelle corrispondenti clausole della lex specialis.

A norma dell’art. 7, comma 2 del bando, “La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati e del progetto di ricerca proposto coerente con la tematica di cui all’articolo 1”. Nel successivo art. 8, si dispone che la Commissione esaminatrice, nel valutare le candidature, tenga conto dei seguenti criteri generali: “1. Coerenza del progetto di ricerca con quanto indicato nell’articolo 1 del presente bando; 2. Tesi di dottorato coerenti con il SSD; 3. Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea erogati da Università Italiane e/o straniere coerenti con il SSD; 4. Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca coerenti con il SSD; 5. Altri titoli collegati all’attività di ricerca svolta (come, ad esempio, pregressi assegni di ricerca, borse di studio e incarichi di studio in Enti di ricerca nazionali o internazionali) coerenti con il SSD; 6. Coerenza del profilo complessivo del candidato, tenuto conto del curriculum presentato e dei titoli allegati, rispetto ai contenuti delle attività di ricerca; 7. Conoscenza ottimale della lingua inglese ed eventuale conoscenza di altre lingue; 8. Capacità espositiva e argomentativa nel corso di eventuale colloquio”.

Ad avviso del ricorrente, sarebbe evidente il difetto d’ istruttoria – in termini di omessa e inadeguata considerazione di dati fattuali oggettivi e di travisamento degli stessi- in cui sarebbe incorsa la Commissione giudicatrice, in sede di applicazione dei criteri di valutazione definiti nel bando.

Pertanto, la Commissione – come evidenzierebbe il verbale n. 3 del 16/2/2024 – avrebbe, illegittimamente omesso di attribuire al ricorrente il punteggio per i seguenti macro- criteri: 1)Coerenza del progetto di ricerca con quanto indicato nell’articolo 1 del bando, 2) Tesi di dottorato coerenti con il SSD, 3) Altri titoli collegati all’attività di ricerca svolta (come, ad esempio, pregressi assegni di ricerca, borse di studio e incarichi di studio in Enti di ricerca nazionali o internazionali) coerenti con il SSD.

Inoltre, avrebbe incongruamente attribuito all’interessato lo stesso punteggio (5/10) riconosciuto alla vincitrice, in relazione al macro – criterio sub 6) – Coerenza del profilo complessivo del candidato, tenuto conto del curriculum presentato e dei titoli allegati, rispetto ai contenuti delle attività di ricerca – malgrado la differenza “abissale” dei rispettivi curricula e titoli.

In particolare – in relazione al macro – criterio sub 1): Coerenza del progetto di ricerca con quanto indicato nell’articolo 1 del presente bando – la Commissione ha attribuito i punteggi di 30/30 alla vincitrice, 20/30 al dott. OMISSIS e 0/30 punti al ricorrente, sostenendo che quest’ultimo “non ha presentato il progetto di ricerca”.

La motivazione dell’omessa valutazione del relativo macro- criterio è confutata dalla documentazione in atti.

In effetti, il progetto di ricerca è stato allegato dal ricorrente al messaggio PEC del 15/1/ 2024, ore 15:26:53, con cui ha trasmesso la domanda di partecipazione alla procedura selettiva : si tratta del file pdf, denominato “UY-V4 REF-LOB” quale acronimo del relativo progetto di ricerca ripartito in tre sezioni (Eccellenza, Impatto e Disseminazione) titolato “The Influence of National Referendum Tools and Lobbying Impacton the Political-governmental Systems in Uruguay and the Visegrád Countries (UY-V4 REF-LOB)” .

L’Università resistente, nella memoria difensiva, eccepisce come la qualificazione di “progetto di ricerca” non compaia nel testo del documento, per giunta redatto in lingua inglese, che prevede, in luogo di una durata annuale, una durata triennale e che, comunque, la relativa tematica sarebbe inconferente rispetto a quanto richiesto dall’art. 1 del bando.

Al riguardo, va precisato che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la domanda di partecipazione dell’interessato non indica, a pag. 6, l’allegazione del progetto di ricerca.

Pur non espressamente indicato tra gli allegati nella domanda di partecipazione, il progetto di ricerca è stato tuttavia trasmesso all’Università unitamente alla domanda con la dizione “ UY-V4 REF-LOB”.

Risulta quindi errato quanto riportato nel verbale n. 3, laddove si afferma che “il candidato non ha presentato il progetto di ricerca”, che invece è stato trasmesso.

Illegittima, risulta, pertanto, la mancata valutazione di tale progetto di ricerca ai fini dell’attribuzione del punteggio, da parametrarsi al contenuto ed alla qualità di tale progetto, non potendo rivestire carattere preclusivo a tale valutazione la circostanza che il documento non recasse la titolazione ‘progetto di ricerca’, tenuto conto che neanche il progetto di ricerca della vincitrice, Dott.ssa OMISSIS, reca espressamente la dicitura di “progetto di ricerca”, il che non ne ha impedito l’attribuzione del punteggio massimo previsto dal bando (30/100), da parte della Commissione esaminatrice, dovendo la Commissione esaminare tutti i documenti allegati dai candidati a prescindere dalla loro titolazione.

Non può considerarsi, poi, come preclusivo – neanche alla stregua della lex specialis, che non contiene alcuna clausola escludente in proposito – il fatto che il progetto di ricerca non sia stato redatto in lingua italiana, in quanto lo stesso titolo del progetto di ricerca PRIN a finanziamento statale è in lingua inglese (Lobbies and democracy. How the regulation (or lack of regulation) of groups of interests affects the implementation of social, cultural, environmental and digital rights. An evidence-basis analysis of comparative law), essendo, peraltro, la lingua inglese correntemente utilizzata nell’ambito della ricerca.

Tanto meno la circostanza che il progetto di ricerca dell’odierno ricorrente sia distribuito su un arco temporale triennale – attesa l’ordinaria durata annuale dell’assegno di ricerca – può impedirne la valutazione. In disparte la possibilità, ai sensi dell’art. 22 L 240/2010 di disporre il rinnovo degli assegni di ricerca, tale caratteristica del progetto di ricerca del ricorrente non può tradursi nella affermata assenza di un progetto di ricerca, dovendo comunque essere valutato al fine di eventualmente ritenerlo non rispondente ai requisiti previsti, con motivato giudizio.

Inoltre, le opinabili valutazioni della difesa della resistente circa il merito del progetto di ricerca non possono sostituirsi a quelle della Commissione esaminatrice – del tutto omesse – in sede d’esercizio della discrezionalità tecnica ad essa riconosciuta. Del resto, è evidente come il titolo dello specifico progetto di ricerca prodotto dall’interessato non debba necessariamente coincidere con quello del PRIN, come, invece, sostiene la difesa dell’Ateneo, che ne desume l’inconferenza rispetto a quanto richiesto dal bando.

Peraltro, il progetto di ricerca del ricorrente fa anche riferimento al ‘Lobbying Impact on Political-governmental Systems’ in determinati Paesi, con profili di quanto meno parziale attinenza con l’attività di ricerca indicata dal bando, che dovrà formare oggetto di valutazione da parte della competente Commissione, non potendo la mancata valutazione del progetto di ricerca – sull’errato presupposto della mancata presentazione dello stesso – essere supplita dalle motivazioni rese ex post dalla difesa di parte resistente in sede di giudizio.

Pertanto – essendo stato presentato dal ricorrente – il progetto di ricerca dovrà essere appositamente valutato dalla Commissione, che dovrà attribuire il relativo punteggio in base i criteri indicati dal bando – artt. 1, 7, 8 – e dal verbale n. 1 del 14 febbraio 2024.

Le censure che attengono all’applicazione del macro – criterio sub 2) – Tesi di dottorato coerenti con il SSD – non hanno, invece, pregio.

Il ricorrente contesta il punteggio di 0/5, conferitogli dalla Commissione in proposito, con la motivazione che “Il candidato non allega la tesi di dottorato,” rappresentando come il certificato dottorale dell’Università degli Studi di Torino attesti il titolo della tesi svolta:“ La forma di governo direttoriale: indagine sulle sue concrete applicazioni”.

Come evidenzierebbe il raffronto tra curriculum e pubblicazioni, sostiene il ricorrente che due monografie non sarebbero altro che la pubblicazione delle relative tesi dottorali svolte negli anni 2006 e 2012, rispettivamente presso le Università di Torino e di Verona: 1) Il Direttorio di governo tra Svizzera ed Uruguay, monografia, Lecce, Libellula University Press, 2019, pp. 294, ISBN 978-88-959-754-36; 2) L’accesso degli enti locali alla giustizia costituzionale a tutela dell’autonomia: i casi italiano e spagnolo, monografia, Roma, Aracne, 2012, pp. 532, ISBN 978-88-548-557-55, di cui quindi invoca la valutazione, sostenendone l’afferenza al settore scientifico-disciplinare del Diritto pubblico comparato posto a concorso, in quanto raffrontano i sistemi di governo e gli istituti a tutela delle autonomie locali in Paesi diversi (Svizzera vs. Uruguay, nella prima opera; Italia vs. Spagna nella seconda).

Il bando, all’art. 8, prevede una valutazione separata delle tesi dottorale coerenti con il SSD e delle pubblicazioni e altri prodotti di ricerca coerenti con il SSD.

La Commissione, nel verbale di valutazione, ha attribuito zero punto (su un massimo di cinque) per la voce inerente tesi di dottorato coerenti con il SSD nella considerazione che ‘il candidato non allega tesi di dottorato’.

Trattasi di valutazione immune dalle proposte censure, avendo parte ricorrente allegato solo due monografie di cui in alcun modo è dimostrata la corrispondenza con le tesi di dottorato e che, comunque, non sono state presentate come tali.

Lo stesso ricorrente riconosce, nella propria memoria, di aver prodotto entrambi gli studi quali pubblicazioni edite, ossia “ derivate”, dalle due tesi di dottorato.

Nè vi è esatta corrispondenza tra il titolo delle monografie e quello delle tesi di dottorato, relative agli anni 2006 e 2012, laddove la monografia sul direttorio di governo risulta edita nel 2019, frutto quindi di plausibili successive modifiche ed integrazioni alle tesi, dopo la loro discussione.

La Commissione non è stata, quindi, posta in grado di valutare le tesi di dottorato, in quanto non coincidenti con le monografie allegate, costituendo le tesi di dottorato e le monografie due distinte tipologie di titoli, separatamente e distintamente valutabili, per come correttamente fatto dalla Commissione, la quale è tenuta a valutare le monografie non costituenti tesi dottorali nel quadro delle pubblicazioni scientifiche, per come avvenuto.

Inconferente è, poi, la censura che denuncia la violazione dell’art. 22 del testo previgente della L 240/2010 e del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca della Unitelma Sapienza, che dispone come “Nel caso in cui non sia previsto come requisito di ammissione alla procedura selettiva, il possesso del dottorato di ricerca costituisce titolo di valutazione preferenziale dei candidati”.

La relativa previsione non è applicabile e non vi è interesse alla censura, in quanto il possesso del dottorato di ricerca costituisce titolo di valutazione preferenziale solo ove i candidati ottengano il medesimo punteggio.

Nel caso di specie, il ricorrente ha riportato il punteggio di 25/100, la vincitrice di 38/100.

Né si può prospettare, come nella memoria del ricorrente, che la censura assumerebbe determinante rilievo ove all’interessato – a seguito di riesercizio del potere di valutazione dei titoli da parte della Commissione, per effetto di sentenza di accoglimento del gravame – fosse riconosciuto lo stesso punteggio di uno o di entrambi i controinteressati, in quanto in nessun caso questo giudice potrebbe pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, a norma dell’art. 34, comma 2, primo periodo c.p.a..

Sotto altro profilo, lamenta parte ricorrente l’inosservanza dei principi d‘imparzialità e buon andamento che si desumerebbe – tra l’altro – dalla circostanza che la dott.ssa OMISSIS è dottoranda di ricerca presso lo stesso Dipartimento giuridico di UniRM1 del Prof. OMISSIS – membro valutatore nella contestata procedura selettiva, partecipante al convegno di ICON Italia 2022 in cui era intervenuta la dott.ssa OMISSIS – unitamente anche alla Prof.ssa OMISSIS, anch’ella membro valutatore nella stessa procedura selettiva.

Tale censura è infondata.

Nel caso di specie, si è trattato, con tutta evidenza, di “ordinarie relazioni accademiche,” che non assumono alcun rilievo in punto d’incompatibilità (Cfr. Consiglio di Stato – Sez. VI, nn. 3345/2022; 6341/2021; 4356/2020).

Tanto più che le situazioni d’incompatibilità tra membri della Commissione esaminatrice e candidati sono altre, puntualmente evidenziate – mediante rinvio alle 2 disposizioni del codice del rito civile che prevedono i casi di astensione obbligatoria e di ricusazione del giudice – dall’ art.11 (Adempimenti della commissione), comma 1 del DPR 487/1994.

La relativa norma regolamentare – proprio al fine di prevenire quel rischio di favoritismi prospettato dal ricorrente – dispone, infatti, che “Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale. I componenti presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.

Né risulta in atti che il ricorrente abbia mai formalizzato alcuna istanza di ricusazione nei confronti dei due menzionati membri della Commissione esaminatrice.

Quanto al macro – criterio sub 5) – Altri titoli collegati all’attività di ricerca svolta (come, ad esempio, pregressi assegni di ricerca, borse di studio e incarichi di studio in Enti di ricerca nazionali o internazionali) coerenti con il SSD – non è stato attribuito alcun punto al ricorrente (0/10) poiché “Il candidato dichiara di aver svolto attività di ricerca in Diritto pubblico, quindi in settore diverso dall’SSD di riferimento della presente commissione”.

Anche la relativa motivazione non è plausibile – al pari di quella con cui la Commissione ha omesso di valutare il progetto di ricerca – in quanto, dalla domanda di partecipazione al concorso, il dott. OMISSIS ha affermato, al contrario, di “avere svolto attività di ricerca accademica all’estero per un totale di mesi 73 nel settore scientifico-disciplinare Diritto pubblico comparato-IUS/21 posto a concorso”. Pari a oltre 6 anni nell’arco del decennio 2012/2022.

Del resto, risulta in atti come lo stesso concorrente abbia allegato numerosi titoli che evidenziano l’esercizio di attività di ricerca all’estero in istituzioni accademiche, di cui alcune inerenti il SSD a concorso e che dovranno essere tutte espressamente valutate in modo congruo dalla Commissione, con attribuzione del relativo punteggio e non già pretermessi in blocco, come nella censurata valutazione.

Dovendosi precisare che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non tutte le attività di ricerca sono riconducibili al SSD Diritto Comparato Pubblico, essendo talune di esse riferite al diritto interno di Paesi esteri, inerenti quindi il diritto pubblico straniero, estraneo al diritto comparato.

La Commissione – stante la rilevata illegittimità della motivazione sottesa all’attribuzione di zero punti per tale voce, basata sul fatto che “il candidato dichiara di aver svolto attività di ricerca in Diritto Pubblico, quindi in settore diverso dall’SSD di riferimento” – dovrà quindi, in sede di riedizione del potere, procedere alla valutazione degli ‘altri titoli collegati all’attività di ricerca svolta coerenti con il SSD’ – ex art. 8 punto 5 del bando – attribuendo il relativo punteggio unicamente ai titoli riconducibili a tale voce.

Riguardo al macro – criterio sub 6), indicato nell’art. 8 del bando – Coerenza del profilo complessivo del candidato, tenuto conto del curriculum presentato e dei titoli allegati, rispetto ai contenuti delle attività di ricerca – parte ricorrente ha riportato lo stesso punteggio di 5/10 della vincitrice, con la seguente motivazione: “Il candidato ha svolto attività di ricerca e di studio prevalentemente in settori non coerenti con l’SSD di riferimento. Il candidato dichiara altresì di essere stato relatore ad alcune conferenze, anche internazionali, coerenti con l’SSD.”

La prima affermazione – come già rilevato, in relazione al macro – criterio sub 5) – è inesatta.

Quanto alla seconda affermazione della Commissione esaminatrice – nel gravame si evidenzia che “il ricorrente, come si evince dal curriculum depositato (doc. 13) e dalla dichiarazione sostitutiva dei titoli (doc. 21), ha partecipato a complessivi 15 convegni e seminari (di cui 6 all’estero) su tematiche che in buona parte attengono anche ad ordinamenti stranieri e dunque involgono anche il Diritto comparato inteso quale settore concorsuale 12/E2, tra cui: 1)Dogma or taboo of political rights attributed only to citizens: is it possible to exceed it in Europe?; 2)The Response to the Migration Crisis of the EU Member States in the Framework of the Apparently Unchangeable Treaty of Dublin;3)The European Union and the Polish Constitutional Court Reform: an Example of Crisis of Powers Separation with ‘Smoke Signals’ from Brussels?;4) The new dilemma of the prisoner: the right to refuse feeding or the duty of realize forcedly?;5)The Hungarian judicial system evolution between “Orbánism” and European governance;6)Local government development in Slovakia;7)Local government development in Estonia”.

Con riferimento a tali titoli, la difesa di parte resistente afferma che “dal curriculum non emerge né una pregressa conoscenza delle tematiche oggetto del PRIN, né pregressi interventi in contesti accademici di rilievo nell’ambito del Diritto pubblico comparato, (….) il ricorrente è stato relatore in numerosi convegni e seminari, è altresì vero che nessuna di queste iniziative cui il ricorrente ha preso parte sia scientificamente rilevante nell’ambito concorsuale, non trattandosi di iniziative organizzate da associazioni scientifiche di riferimento del settore”.

Il ricorrente, nella domanda di partecipazione, ha dichiarato di aver partecipato a 6 convegni e seminari – di cui 5 all’estero – nel Settore Scientifico Disciplinare Diritto pubblico comparato – IUS/21, nonché “Di aver pubblicato i seguenti annessi n° 18 articoli su riviste di fascia A nel settore scientifico-disciplinare del Diritto pubblico comparato-IUS/21:»;«Di aver pubblicato i seguenti annessi n° 11 articoli su riviste scientifiche nel settore scientifico-disciplinare del Diritto pubblico comparato-IUS/21:» «Di aver pubblicato i seguenti annessi n° 4 articoli su volumi collettanei nel settore scientifico-disciplinare del Diritto pubblico comparato-IUS/21:»;«Di aver pubblicato le seguenti annesse n° 2 monografie nel settore scientifico-disciplinare del Diritto pubblico comparato-IUS/21:»;«Di avere svolto la seguente attività didattica accademica nel settore scientifico-disciplinare Diritto pubblico comparato-IUS/21 posto a concorso:».

Viene, altresì, indicata l’attività didattica svolta e l’attività di ricerca.

Ai sensi dell’art. 8, punto 6, del bando, il titolo inerente il profilo complessivo del candidato, tenuto conto del curriculum e dei titoli presentati, va valutato sotto il profilo della coerenza rispetto ai contenuti della ricerca.

In proposito, l’interessato lamenta che la Commissione sarebbe incorsa in quel particolare vizio del procedimento applicativo che è la disparità di trattamento, violando i principi d’imparzialità e buon andamento nella procedura selettiva, avendo ottenuto la dott.ssa OMISSIS il suo stesso punteggio (5/10), con la motivazione che “La candidata ha svolto attività di studio e ricerca in settori non pienamente coerenti con l’SSD di riferimento. Tuttavia la Commissione considera apprezzabili le due relazioni presentate al convegno annuale dell’associazione ICON di riconosciuto prestigio nella comunità scientifica dell’SSD di riferimento”– nonostante tra il curriculum della controinteressata vincitrice e il proprio, vi fosse una differenza evidentissima, a favore del dott. OMISSIS.

A fronte delle numerose partecipazioni del ricorrente a convegni – coerenti con l’SSD di riferimento del Bando per come affermato dalla stessa Commissione valutatrice nel verbale n. 3 – la dott.ssa OMISSIS ha allegato solo due partecipazioni a convegni in qualità di relatrice organizzati dall’ ICON – rispettivamente, nel Settembre 2022 e nel Settembre 2023 – attinenti a tematiche non riconducibili al SSD di Diritto pubblico comparato dal seguente titolo: 1) Il futuro dello Stato; 2) Politica e Istituzioni: tra trasformazioni e riforme.

La difesa dell’Ateneo, a sostegno della correttezza della valutazione effettuata nei confronti della vincitrice per il titolo in questione, afferma che l’Associazione ICON sia particolarmente qualificata sotto il profilo accademico, pure in relazione al Settore Scientifico Disciplinare di riferimento, a differenza delle organizzazioni che hanno ospitato i convegni e seminari ove è intervenuto il dott. OMISSIS, che non configurerebbero, si legge nella memoria di parte resistente, “contesti accademici di rilievo nell’ambito del Diritto pubblico comparato. Pur essendo vero, infatti, che il ricorrente è stato relatore in numerosi convegni e seminari, è altresì vero che nessuna di queste iniziative cui il ricorrente ha preso parte sia scientificamente rilevante nell’ambito concorsuale, non trattandosi di iniziative organizzate da associazioni scientifiche di riferimento del settore.(…) Infine, occorre rilevare che, nonostante il curriculum del ricorrente confermi che lo stesso non abbia mai preso parte ad iniziative scientifiche rilevanti per il settore di riferimento, la Commissione ha comunque riconosciuto come alcune relazioni a convegni abbiano affrontato temi afferenti all’SSD di riferimento, riconoscendogli 5 (cinque) punti a fronte del punteggio massimo di 10 (dieci)”.

Trattasi di integrazione postuma della motivazione del giudizio espresso dalla Commissione, ancorata peraltro a criteri nuovi, non previsti dal bando o dal verbale n. 1 recante i criteri di valutazione, non essendo il rilievo delle istituzioni che ospitano i convegni un requisito di valutazione, che risulta introdotto ex post e solo in sede difensiva al fine di giustificare l’attribuzione del medesimo punteggio di 5/10 sia al ricorrente che alla vincitrice per la voce in esame.

L’art. 8 del bando, per tale categoria di titoli, prevede unicamente il criterio della coerenza con i contenuti della ricerca.

Peraltro, la difesa dell’Università non replica alla specifica censura del ricorrente, che contesta che le 2 relazioni della vincitrice – benchè tenute in un contesto accademico che l’Ateneo resistente ritiene particolarmente qualificato – siano coerenti rispetto al SSD di riferimento.

Deve quindi ritenersi la fondatezza della censura laddove parte ricorrente sostiene la non riconducibilità degli interventi della vincitrice al Diritto pubblico comparato “inteso come disciplina che mira al confronto ed alla comparazione d’istituti d’ordinamenti diversi, rilevandosi piuttosto tematiche generali del diritto pubblico che non involgono la comparazione fra architetture costituzionali differenti fra loro a nulla valendo di per sé la valutazione del sodalizio accademico che ha organizzato tali convegni.”

Del resto, tanto la motivazione della Commissione esaminatrice, quanto la difesa della stessa Università non sono persuasive nel tentativo di dare una parvenza di congruità allo stesso punteggio di 5/10 attribuito ad entrambi i concorrenti. Essendo le relative valutazioni ictu oculi inidonee a configurare l’esatto adempimento dell’obbligo di comparazione dei rispettivi titoli, prescritto dall’art. 7 del bando, risultando, con tutta evidenza, ab externo, la sopravvalutazione dei 2 titoli della dottoranda di ricerca risultata vincitrice e, correlativamente, la svalutazione dei numerosi titoli prodotti dall’odierno ricorrente, munito, tra l’altro – a differenza della vincitrice – dello status di dottore di ricerca.

Risulta, pertanto, palese il differente metro valutativo utilizzato dalla Commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli prodotti rispettivamente dai due concorrenti. Con conseguente violazione del principio di parità di trattamento – principio generale determinante, al fine dell’accertamento della correttezza dell’iter della procedura selettiva – e del criterio comparativo che ispira la procedura in esame.

La rilevanza dell’istituzione presso la quale la vincitrice ha svolto i propri interventi non può in alcun modo determinare la loro valutabilità, trattandosi di titoli che non hanno alcuna inerenza né con il SSD né con la specifica attività di ricerca, risultando quindi radicalmente viziato il giudizio espresso al riguardo dalla Commissione con riferimento alla vincitrice, con attribuzione del medesimo punteggio riconosciuto al ricorrente, che vanta tuttavia un maggior numero di titoli valutabili sotto la specifica voce, di cui alcuni coerenti con il SSD.

Ne consegue che anche i punteggi di entrambi i candidati – riguardo al macro – criterio sub 6) – dovranno essere rideterminati dalla Commissione, omettendo di eludere l’obbligo di valutazione comparativa dei relativi titoli, prescritto dall’art. 7, comma 2 della lex specialis.

2)DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE VALUTAZIONI DEI CANDIDATI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO DI RICERCA PER CUI È CAUSA, EFFETTUATE IN SEDE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI -GENERICITÀ E INSUFFICIENTE GRADO DI DETTAGLIO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE -ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI,ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ E SVIAMENTO – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Ad avviso del ricorrente, per la loro genericità, i criteri di valutazione dei titoli sarebbero inidonei a fungere da puntuali parametri di riferimento per la condotta della Commissione, non consentendo di verificare la correttezza dell’iter della procedura selettiva, a fronte di una valutazione dei titoli mediante il mero punteggio numerico che non sarebbe agganciata a specifici criteri rigorosamente predeterminati. In tal modo, disattendendo il principio generale che impone la trasparenza amministrativa nello svolgimento delle procedure concorsuali.

Il ricorrente contesta il complessivo operato della Commissione esaminatrice, sostenendo l’incongruità della mancata valutazione e la sotto–valutazione dei propri titoli rispetto ai criteri enunciati nel bando di concorso, che sarebbero stati pure disattesi dalla Commissione, in sede di predeterminazione dei cd subcriteri di massima, poiché la Commissione si sarebbe limitata ad attribuire punteggi numerici ai candidati, che l’interessato considera incongrui, in quanto sganciati da puntuali criteri di valutazione dei titoli.

Il che – attesa l’eccessiva genericità dei criteri di massima – determinerebbe un’evidente lacuna motivazionale nelle valutazioni relative ai macro – criteri indicati nell’art. 8 del bando.

Le censure complessivamente dedotte investono l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione, sotto il duplice profilo sia della coerenza e correttezza del criterio tecnico utilizzato per la valutazione dei titoli che del conseguente procedimento applicativo. Profili entrambi sindacabili in sede giurisdizionale ove risultino ictu oculi inficiati da irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o disparità di trattamento.

Sotto il primo profilo – secondo il ricorrente – la Commissione, nell’adottare i sub-criteri, avrebbe omesso di specificare sulla base di quali elementi concreti e obiettivi esprimere il proprio giudizio e valutare e pesare le singole voci.

Tale doglianza – che investe il profilo della coerenza e correttezza del criterio tecnico utilizzato per la valutazione dei titoli mediante punteggio numerico, entro i margini consentiti dalle griglie procedurali – non coglie nel segno, avendo la Commissione adottato dei criteri di massima formalmente congrui oltre che coerenti rispetto alle corrispondenti clausole del bando.

Inoltre, l’attribuzione dei punteggi numerici è accompagnata, nel verbale n. 3, da una sintetica motivazione che ne illustra congruamente le ragioni.

Secondo la prevalente giurisprudenza, l’attribuzione del punteggio numerico è, di regola, idonea alla valutazione dei candidati. Punteggio che è, pertanto, legittimo quale sintetica motivazione (Cfr. ex multis Tar Lazio – Sez. III Ter, n.15481/2024; Consiglio di Stato – Sez. V – nn. 5770/2017, 5407/2015), sempre che vi sia stata un’adeguata predeterminazione dei relativi criteri di massima, da parte della Commissione. Vi è, infatti, un nesso indissolubile tra la necessaria fissazione dei criteri di valutazione dei titoli e la validità dell’attribuzione del voto numerico. Nel senso che, in difetto di precisi parametri di riferimento ai quali raccordare il punteggio, sarebbe illegittima la valutazione esclusivamente in forma numerica dei titoli, che, in tal caso, dovrebbe essere necessariamente integrata dalla doverosa specificazione delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati e alla loro osservanza. Per la valutazione dei titoli appartenenti alle categorie generali ex art. 8 del bando, la Commissione – come evidenzia il verbale n.1- ha adottato indicatori quantitativi massimi univoci, puntuali e specifici, mentre la scala di valori è riportata nel giudizio della Commissione in fase di applicazione dei criteri e di attribuzione del punteggio, con modalità che appare adeguata tanto per i titoli oggetto di esame quanto per il relativo apprezzamento. L’art. 8 del bando di concorso, come integrato dai sub-criteri della Commissione -nell’ individuare specificamente le categorie di titoli valutabili e il punteggio massimo previsto- contiene, formalmente, una idonea predeterminazione dei criteri di massima applicabili, a norma dell’art. 12 DPR 487/1994.

In effetti, la funzione dei criteri della Commissione è esclusivamente quella di puntualizzare i parametri generali di valutazione discrezionalmente individuati nel relativo bando di concorso.

Nel caso in esame, il criterio del punteggio attribuito per i titoli appare, in astratto, congruo, costituendo un parametro omogeneo per la valutazione di differenti esperienze curriculari.

Peraltro – come evidenzia l’impugnato verbale n. 3 del 16/2/2024 – la Commissione esaminatrice non si è limitata alla mera attribuzione di un punteggio numerico, ma ha motivato espressamente le ragioni dell’attribuzione di ogni singolo punteggio.

Tale prassi concorsuale ha agevolato lo stesso ricorrente nell’individuazione dei vizi della procedura selettiva, consentendogli di controllare puntualmente la congruità dei motivi a sostegno dei punteggi attribuiti ai concorrenti nel successivo procedimento applicativo dei criteri di valutazione adottati, evidenziandone i profili di opacità ed illegittimità.

In effetti, parte ricorrente ha provato come la Commissione esaminatrice abbia disatteso il contenuto e le dichiarazioni riportate nella sua istanza di partecipazione alla procedura selettiva riguardo ai propri titoli, omettendo di attribuire il punteggio per i titoli connessi all’attività di ricerca svolta con una motivazione generica e smentita in atti in rapporto all’effettivo oggetto dell’attività di ricerca e come -in ordine ai profili complessivi dei candidati – difetti una congrua e puntuale motivazione circa la presunta pari meritevolezza tra il ricorrente e la vincitrice, che non trova riscontro negli atti.

Pertanto, lo scrutinio della documentazione relativa al procedimento selettivo – nonché il relativo raffronto con le censure formulate dal ricorrente- pur inducendo questo Collegio a ritenere che la Commissione esaminatrice, ai fini della valutazione dei titoli, abbia adottato criteri di massima coerenti rispetto alle corrispondenti clausole del bando di concorso conduce ad escludere che abbia operato una corretta applicazione dei criteri di valutazione, anche sotto il profilo del principio generale dell’uniformità di trattamento, indicati nell’art.8 del bando ai nn. 1)Coerenza del progetto di ricerca con quanto indicato nell’articolo 1 del bando; 5) Altri titoli collegati all’attività di ricerca svolta (come, ad esempio, pregressi assegni di ricerca, borse di studio e incarichi di studio in Enti di ricerca nazionali o internazionali) coerenti con il SSD; 6) Coerenza del profilo complessivo del candidato, tenuto conto del curriculum presentato e dei titoli allegati, rispetto ai contenuti delle attività di ricerca.

Conseguentemente, la Commissione giudicatrice dovrà essere riconvocata, al fine di procedere, con la massima sollecitudine, al riesercizio del potere di valutazione comparativa dei relativi titoli dei concorrenti.

3) SULL’INTERESSE DEL RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA.

Parte ricorrente evidenzia, in modo condivisibile – conformemente all’art.100 cpc – l’utilità concreta che le procurerebbe l’accoglimento del suo ricorso.

Il dott. OMISSIS, nelle conclusioni del proprio gravame, chiede – ove non gli risulti possibile conseguire l’assegno di ricerca per la durata di 12 mesi – in alternativa, “ il risarcimento del danno per equivalente dei danni sofferti dal ricorrente, tenendo conto del valore dell’assegno ammontante a € 23.786,60 annui al lordo degli oneri a carico dell’assegnista, al quale vanno aggiunti i danni non patrimoniali da perdita di chances derivanti dal pregiudizio sulle prospettive di carriera da determinarsi equitativamente, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall’illegittimo comportamento doloso e/o colposo dell’Ateneo; con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’art. 34, comma 1, Lettera e), c.p.a.”.

Il ricorrente chiede – in via principale – oltre all’annullamento dei gravati atti, che questo Collegio disponga, a suo favore, il conferimento dell’assegno di ricerca o, in alternativa, il risarcimento “ per equivalente” dell’importo complessivo annuale – oppure, in subordine, nuova valutazione dei titoli.

Fermo restando che la Commissione esaminatrice dovrà rideterminare il punteggio da attribuire al ricorrente è doveroso chiarire come sia precluso al giudice amministrativo – in sede di legittimità – il riconoscimento della spettanza dell’assegno di ricerca, il quale potrà eventualmente conseguirsi solo all’esito della rinnovata attività valutativa della Commissione.

Invero, il relativo sindacato giurisdizionale, non essendo esteso al merito della controversia, non potrebbe comunque assumere carattere sostitutivo, essendo rimessa all’organo tecnico individuato dalla PA – in quanto munito della necessaria competenza tecnico-scientifica – la riformulazione delle valutazioni, conformandosi alle indicazioni della presente sentenza costitutiva di annullamento.

Del resto, l’attribuzione, in concreto, del punteggio entro i margini consentiti dai criteri di valutazione dei titoli e le conseguenti, successive statuizioni, comportando un apprezzamento tecnico- discrezionale – ove immuni da macroscopici vizi di eccesso di potere, particolarmente nell’accertamento di dati di fatto non opinabili – di regola, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo.

Il che è del tutto coerente con il limite che circoscrive il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della discrezionalità tecnica – secondo consolidata giurisprudenza- con la conseguenza che le relative determinazioni, benchè generalmente opinabili, sono censurabili solo ove ictu oculi risultino inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, come nei casi, in effetti, accertati da questo Collegio.

Peraltro, il rilevato limite non neutralizza l’esigenza costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della PA. La giurisprudenza più recente riconosce, in effetti, al giudice amministrativo il potere di sindacare l’attendibilità delle valutazioni tecnico-discrezionali sotto il duplice profilo della coerenza e correttezza sia del criterio tecnico utilizzato che del relativo procedimento applicativo.

Profilo, quest’ultimo, che ha assunto carattere assorbente, ai fini della presente decisione.

L’annullamento, in parte qua, delle valutazioni operate dalla Commissione valutatrice e del decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva, del resto – implicando necessariamente il riesercizio, da parte di detta Commissione, del potere di valutazione dei titoli, in chiave comparativa, del ricorrente e della dott.ssa OMISSIS – non è immediatamente satisfattorio, considerato il carattere pretensivo dell’interesse di cui è titolare il dott. OMISSIS, senza che sia possibile, allo stato, stante la natura discrezionale dell’attività valutativa che dovrà essere rinnovata con riferimento a plurimi profili, essere operata alcuna prova di resistenza.

In altri termini, il bene della vita cui aspira il ricorrente implica valutazioni tecnico – discrezionali di competenza esclusiva della Commissione, non surrogabili da parte del giudice amministrativo, in sede di stretta legittimità.

La qual cosa – allo stato – esclude altresì che sussistano i presupposti per la condanna dell’Ateneo al risarcimento del danno “per equivalente” nonché “i danni non patrimoniali da perdita di chances derivanti dal pregiudizio sulle prospettive di carriera da determinarsi equitativamente” richiesti dal ricorrente, in alternativa rispetto all’attribuzione dell’assegno di ricerca, non essendo, allo stato, ancora preclusa la possibilità per il ricorrente di ottenere l’assegno di ricerca all’esito della rinnovata valutazione da parte della Commissione.

Inoltre, dall’accoglimento parziale della domanda di annullamento e dal conseguente riesercizio del potere da parte dell’amministrazione nei termini sopra enunciati non può che derivare il rigetto della domanda di risarcimento del danno, avendo la giurisprudenza chiarito che l’accoglimento del ricorso non comporta il riconoscimento del risarcimento del danno se “a seguito dell’annullamento giurisdizionale degli atti, la pubblica amministrazione debba provvedere alla riedizione della attività amministrativa e alla rinnovazione dei procedimenti secondo i principi contenuti nella statuizione giurisdizionale ed essendo, nella specie, l’annullamento immediatamente satisfattivo e ripristinatorio della situazione lesa, senza che vi sia stata la dimostrazione di ulteriori danni patrimoniali medio tempore verificatisi” (Consiglio di Stato: Sez. IV, n. 1313/2015; Sez. V, n. 4971/2008).

Avuto riguardo alla richiesta di parte ricorrente di procedere all’oscuramento delle proprie generalità, la stessa deve essere rigettata, non sussistendo – nè essendo state indicate – esigenze di riservatezza suscettibili di tutela mediante oscuramento, non venendo in rilievo darti sensibili ed attenendo la controversia ad ordinaria procedura selettiva per l’attribuzione di un incarico di ricerca.

All’accoglimento del gravame, nei termini sopra precisati, consegue che le spese di lite debbano essere addossate esclusivamente all’Ateneo soccombente – nella misura indicata nel dispositivo – e compensate riguardo alla controinteressata, dott.ssa OMISSIS, costituitasi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto,

– annulla il Decreto Rettorale n. 54 del 28/2/2024 dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, ed il verbale di valutazione n. 3 del 16/2/2024;

-dispone la riconvocazione della Commissione, entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica della presente sentenza, per procedere a nuova valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e alla rideterminazione dei rispettivi punteggi – ascrivibili alle macro – categorie indicate nell’art. 8 del bando sub nn. 1) Coerenza del progetto di ricerca con quanto indicato nell’articolo 1 del presente bando; 5) Altri titoli collegati all’attività di ricerca svolta (come, ad esempio, pregressi assegni di ricerca, borse di studio e incarichi di studio in Enti di ricerca nazionali o internazionali) coerenti con il SSD; 6)Coerenza del profilo complessivo del candidato, tenuto conto del curriculum presentato e dei titoli allegati, rispetto ai contenuti delle attività di ricerca – da completare nel successivo termine di giorno 60 (sessanta), con ogni conseguente statuizione.

-Liquida al ricorrente, ponendole a carico della soccombente Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, le spese di lite, quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento), distraendo il relativo importo a favore dell’Avv. Claudia Caradonna, dichiaratasi antistataria e dispone la compensazione delle spese processuali tra il ricorrente e la controinteressata, dott.ssa OMISSIS.

– Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

– Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE OMISSIS

IL PRESIDENTE OMISSIS

Pubblicato il 3 settembre 2024