La richiesta da parte dei professori dello scatto stipendiale è prevista dalla legge, non potendo l’Università attribuire il beneficio in assenza di una domanda e, di conseguenza, gli effetti economici del beneficio devono decorrere, sulla base di un più generale principio di corrispondenza alla domanda formulata dall’interessato, dall’inizio dell’anno in corso al momento della sua presentazione (2022), conseguendone l’onere dell’Università di procedere alla esatta quantificazione del compenso dovuto e alla sua liquidazione, ove non già effettuata.
Cons. Stato, Sez. VII, 10 settembre 2024, n. 7516
L'Università non può attribuire il beneficio dello scatto stipendiale in assenza di una domanda
07516/2024REG.PROV.COLL.
10066/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10066 del 2023, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Camerino, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero dell’Università e della Ricerca, signor Salvatore Santuccio, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 654/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Camerino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2024 il Cons. OMISSIS e udito per le parti l’avvocato OMISSIS
Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il prof. OMISSIS propone appello contro l’Università degli Studi di Camerino e il Ministero dell’Università e della Ricerca per l’annullamento o la riforma della sentenza del TAR per le Marche n. 654 del 26 ottobre 2023 e il conseguente accoglimento del ricorso proposto avanti a quel TAR avverso il rigetto della sua istanza di partecipazione alla procedura per l’attribuzione della classe stipendiale ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno e definito.
2 – In particolare, con Decreto Rettorale prot n. 2837 del 22.01.2020 l’Università intimata emanava il bando per l’attribuzione della classe stipendiale ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari di ruolo a tempo pieno e definito, che veniva pubblicato nel sito web dell’Ateneo unitamente all’elenco del personale avente i requisiti per la partecipazione alla procedura di valutazione.
In data 19.4.2022 il Prof. OMISSIS comunicava al rettore dell’Università di Camerino la sua intenzione di voler essere ammesso alla predetta procedura, rilevando l’impossibilità di prendere visione della mail informativa di avviso di pubblicazione del bando alla mailing list dei docenti.
Il Rettore dell’Università di Camerino rispondeva alla nota confermando la legittimità della esclusione del richiedente ed il corretto operato dell’Ateneo;
In data 21 luglio 2022 il Prof. OMISSIS notificava all’Ateneo il ricorso innanzi al TAR. L’Università di Camerino si costituiva in giudizio respingendo ogni addebito
Con sentenza n. 654 pubblicata il 26 ottobre 2023 il TAR per le Marche (sezione prima) respingeva il ricorso.
In data 21 dicembre 2023 il Prof. OMISSIS notificava all’Università degli Studi di Camerino il ricorso in appello al Consiglio di Stato, deducendo i seguenti motivi: “errore nel giudizio, omessa motivazione o motivazione evanescente, violazione dell’art. 8 legge 30.12.10 n. 240 e del dPR 15.12.11 n. 232 nonché’ della riserva di legge o contrattuale quanto all’istituzione e regolamentazione della decadenza. violazione del diritto soggettivo alla progressione economica; motivazione erronea quanto alla richiesta di riconoscimento dell’errore scusabile sulla decadenza del termine per il deposito della domanda di partecipazione; carenza della pubblicità e dunque inopponibilità del termine; violazione degli artt. 7 e 8 l n. 241/90”.
Proponeva inoltre istanza di istruttoria ai fini della quantificazione del maggior compenso dovuto.
3 – L’Università di Camerino si costituiva in giudizio.
4 – Le parti provvedevano ad un ampio scambio di memorie, in larga parte incentrate su contrapposte eccezioni che risultano, viceversa, non fondate, e su ricostruzioni documentali che non appaiono, viceversa, rilevanti ai fini della decisione.
5 – In particolare, meramente formalistica è l’eccezione di parte appellante secondo cui l’avvocatura si sarebbe costituita prima di averne ricevuto mandato dall’università conseguendone la nullità della difesa avversaria, posto che in ogni caso la delibera universitaria avrebbe sanato la predetta irregolarità; alla stesso modo, infondate risultano le eccezioni dell’Università circa la mancanza di specifici motivi di appello, risultando viceversa efficacemente contrastate le determinazioni della sentenza appellata, nonché di inammissibilità delle deduzioni che sarebbero volte a porre nel nulla le previsioni di legge, posto che non forma oggetto del contendere alcuna pretesa di ammissione automatica al beneficio.
6 – Infine, non rilevanti ai fini della decisione risultano le opposte allegazioni circa l’esistenza e la data certa di comunicazioni che risultano, in ogni caso, superate, ai fini che qui rilevano, dalla avvenuta predisposizione, da parte della medesima Università, di un sistema di rilevazione dell’attività dei docenti mediante apposite schede di valutazione sottoposte al monitoraggio, ma non all’approvazione, della direzione universitaria, dalla cui positiva valutazione maturava la possibilità di proporre domanda –come di seguito ritenuto- entro il previsto termine di prescrizione indipendentemente dalla controversa sussistenza di atti interlocutori.
7 – A giudizio del Collegio, il nodo che deve essere sciolto ai fini della decisione della controversia va ricondotto alla questione se la domanda, presentata dall’interessato per ottenere l’indicato beneficio, fosse o meno soggetta ad un termine posto a pena di decadenza.
8 – A tale riguardo, occorre osservare che due erano i fattori che davano titolo alla erogazione degli scatti stipendiali: la presentazione della domanda e la valutazione dell’attività svolta nel triennio precedente. Pertanto, avendo l’Università di Camerino, nell’ambito della propria autonomia, apprestato un sistema di valutazione di quest’ultimo requisito brillantemente superato dall’interessato, anche ammettendo che sussistesse una discrezionalità nella valutazione dell’attività svolta dai singoli docenti, il prof. OMISSIS aveva comunque superato tale fase, risultando dalle schede di monitoraggio un punteggio molto più alto del minimo occorrente.
9 – Lo stesso aveva pertanto maturato un vero e proprio diritto allo scatto stipendiale, in quanto tale soggetto alla prevista prescrizione quinquennale e non a decadenza, come invece ritenuto dall’Università.
10 – Infatti, essendo l’esigenza di stabilità delle previsioni concernenti il trattamento economico dei docenti già salvaguardata dalla prevista prescrizione quinquennale degli stipendi, le motivazioni addotte dall’Università circa la rispondenza del termine di presentazione della domanda alla necessità di certezza e di stabilità dell’assetto di interessi prodotto dall’azione amministrativa deve recedere, almeno quanto alla decorrenza giuridica del diverso inquadramento, rispetto al diritto maturato dall’interessato come accertato proprio dalla medesima Università, che non poteva frapporre limitazioni e decadenze non previste dalla legge dovendo gli effetti giuridici del nuovo inquadramento decorrere fin dall’anno 2020.
In assenza di una espressa disposizione legislativa la previsione di un termine per la presentazione delle domande non può avere un effetto di decadenza del diritto dell’interessato in ipotesi di superamento di detto termine, perché altrimenti si finirebbe in questo modo a equiparare la situazione del ricorrente alla ben differente posizione di chi ha avuto una valutazione negativa.
Al contrario, quanto agli effetti economici, si rileva che la richiesta da parte dei professori è prevista dalla legge, non potendo l’Università attribuire il beneficio in assenza di una domanda e, di conseguenza, gli effetti economici del beneficio devono decorrere, sulla base di un più generale principio di corrispondenza alla domanda formulata dall’interessato, dall’inizio dell’anno in corso al momento della sua presentazione (2022), conseguendone l’onere dell’Università di procedere alla esatta quantificazione del compenso dovuto e alla sua liquidazione, ove non già effettuata.
11 – Pertanto l’appello deve essere accolto in parte con il conseguente accoglimento in parte, in riforma dell’appellata sentenza, del ricorso di primo grado, discendendone l’annullamento degli atti impugnati e il riconoscimento delle pretese azionate nei sensi, per gli effetti e nei limiti sopra evidenziati.
12 – Le spese seguono la soccombenza sostanziale nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, annullando gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Università resistente alle spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in Euro 6.000,00 (seimila) oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
Pubblicato il 10 settembre 2024