Cons. di Stato, Sez. VII, 23 settembre 2024, n. 7714

L'incompatibilità di cui all'art. 18, co. 1, lett. b) della L. n. 240/2010 si estende anche al parente titolare di docenze a contratto

Data Documento: 2024-09-23
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 18, comma 1, lett. b della L. n. 240 del 2010, che disciplina la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e che prevede che “in ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo”, deve interpretarsi in maniera estensiva e applicarsi anche nel caso in cui il parente sia titolare di docenze a contratto.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2360 del 2024, proposto da
Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
-OMISSIS-, non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n.OMISSIS

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti l’avvocato OMISSIS e l’avvocato dello Stato OMISSIS.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’originario ricorrente impugnava gli atti relativi alla “selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 – settore concorsuale OMISSIS – Dipartimento di OMISSIS indetta dall’Università OMISSIS, all’esito della quale si collocava al secondo (e ultimo) posto della graduatoria.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugnava gli ulteriori atti, relativi alla selezione pubblica oggetto di causa, dei quali era venuto a conoscenza successivamente alla proposizione del ricorso principale.

Il Tar adito accoglieva il ricorso sul rilievo che il vincitore era stato nominato in violazione dell’art. 18, comma 1, lett. b della L. n. 240 del 2010, che disciplina la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e la cui applicazione è estesa, a norma della successiva lett. c, anche agli assegni di ricerca (di cui all’art. 22 della L. n. 240 citata), ai contratti per i ricercatori a tempo determinato (di cui all’art. 24) e ai contratti a qualsiasi titolo in quanto lo zio paterno del controinteressato era professore in quiescenza titolare di insegnamenti “a contratto” all’interno del dipartimento di OMISSIS dell’Università OMISSIS.

Appellata ritualmente la sentenza dall’Università OMISSIS, resiste -OMISSIS-.

-OMISSIS- non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 10 settembre 2024 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Con il motivo di appello l’Ateneo appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. b della l. n. 240 del 2010 per assenza di incompatibilità.

Evidenzia l’erroneità della decisione appellata in quanto fondata sul presupposto che il prof. -OMISSIS- (zio del candidato vincitore ed ex professore ordinario, in quiescenza dal I novembre 2021) appartenesse al dipartimento che ha effettuato la chiamata, in quanto docente a contratto (ex art. 23, comma 1, L. 240/2010). Precisa che il prof. -OMISSIS- non apparteneva al dipartimento di scienze chirurgiche, ai sensi dello statuto di Ateneo non essendo più un professore ordinario, né un professore associato, né un ricercatore e non faceva parte del Consiglio di Dipartimento che delibera la proposta di chiamata del vincitore della procedura selettiva; lo stesso non aveva quindi partecipato a momenti deliberativi relativi alla procedura di selezione in questione.

Lamenta che con la pronuncia impugnata il collegio aveva adottato un’interpretazione eccessivamente estensiva della norma di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) L. 240/2010 e lesiva di interessi di rango costituzionale quali il diritto al lavoro e il diritto di accedere a pubblici uffici, meritevoli di tutela quanto quelli volti alla trasparenza e correttezza delle procedure selettive che rappresentano la ratio della norma.

La censura non è fondata.

L’art. 18, comma 1, lett. b della L. n. 240 del 2010, che disciplina la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e la cui applicazione è estesa, a norma della successiva lett. c, anche agli assegni di ricerca (di cui all’art. 22 della L. n. 240 citata), ai contratti per i ricercatori a tempo determinato (di cui all’art. 24) e ai contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo prevede che “in ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo”.

Lo zio paterno del controinteressato, all’epoca dei fatti era professore in quiescenza titolare di insegnamenti “a contratto” all’interno del dipartimento di OMISSIS dell’Università di OMISSIS.

Emerge per tabulas che il prof. -OMISSIS-, dopo il congedo, abbia avuto assegnati diversi insegnamenti nell’ambito del corso di laurea in OMISSIS, che partecipava ai consigli di corso di laurea e che sedeva nel comitato scientifico della OMISSIS School.

Il corso di OMISSIS si colloca all’interno della struttura del dipartimento di OMISSIS, che ha indetto la procedura concorsuale oggetto di causa.

La OMISSIS School è una scuola di eccellenza che afferisce al dipartimento di scienze chirurgiche.

La circostanza si evince, tra l’altro, nell’atto di presa in servizio del vincitore del concorso “presso il Dipartimento di OMISSIS – OMISSIS School”.

Alla luce di tale circostanza devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’operatività della causa di incompatibilità prevista dalla summenzionata disposizione

Correttamente, quindi, il Tar ha ritenuto sussistente l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), l. n. 240/2010, dovendosi, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata della citata disposizione, in applicazione del principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 Cost. e del principio di eguaglianza, interpretare la norma non in senso meramente formalistico, ma alla luce della ratio ispiratrice della disciplina normativa in esame – tesa ad arginare, per quanto possibile, il fenomeno del familismo universitario (Cons. Stato 5059/2017).

A tale riguardo, ritiene il Collegio che la sopra evidenziata ratio legis conduca a dover ritenere “appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata” (così la dizione letterale della legge), nella quale verrebbe a inserirsi il candidato vincitore, anche un professore che sia titolare di ripetuti incarichi di docenza a contratto (Cons. Stato, Sez. VI, 12 agosto 2016, n. 3626; id., 4 marzo 2013, n. 1270).

Nel caso di specie, il prof. -OMISSIS- era titolare di tre insegnamenti affidati (ai sensi dell’art.23, co.1, della L. 240/2010, ossia a “contratto”.

Inconducente ai fini che occupano è il richiamo alla pronuncia della Corte Cost. 78/2019.

In quella sentenza la Corte ha rilevato la difficoltà di estendere il termine “parente” al vincolo “coniugale”, atteso che, mentre la parentela è una situazione oggettiva, il vincolo di coniugio presenta un carattere “volontaristico” e comporta responsabilità genitoriali nei confronti della prole che distinguono tale nozione giuridica da quella di parentela. In altri termini, la Corte ha negato che il concetto individuato nella norma di legge (“parente”) possa estendersi a una nozione distinta (“coniugio”).

Nella specie invece non vi è alcuna estensione della norma atteso che è indiscussa la parentela rilevante tra -OMISSIS- con lo zio paterno -OMISSIS-.

Condivisibilmente il Tar ha osservato che, ai fini dell’operatività della ratio sottesa alla disciplina positiva, non rileva la circostanza che il prof. -OMISSIS- non abbia assunto decisioni (o non abbia partecipato a deliberazioni all’interno di organi collegiali) relative alla selezione di cui è causa, in quanto ciò che rileva nell’ottica dell’incompatibilità prevista dall’art. 18 in esame è l’astratta possibilità di condizionamento della procedura (idonea a sorreggere la valutazione presuntiva effettuata, in via assoluta, dalla legge), la quale può derivare anche dall’esistenza di mere occasioni di collaborazione ravvicinata tra i membri del dipartimento (o delle relative “strutture”) ed i membri delle commissioni deputate alla valutazione tecnica dei candidati nell’ambito delle procedure di selezione.

L’appello deve essere, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’Università appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €3000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.