Cons. di Stato, Sez. VII, 23 settembre 2024, n. 7713

L'interesse pubblico a non perdere il finanziamento (fondi PNRR) deve sempre considerarsi recessivo rispetto all'interesse, parimenti pubblico, al corretto svolgimento di un concorso

Data Documento: 2024-09-23
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Il rischio di perdita dei fondi PNRR non può  esplicare una funzione paralizzante ab origine di un ricorso avverso l’esito di una procedura concorsuale. Se così non fosse ogni procedura svolta a ridosso della scadenza di termini per il finanziamento non sarebbe contestabile in sede giurisdizionale in violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e della generale e incomprimibile giustiziabilità degli atti della pubblica amministrazione (art. 113, I, Cost.). L’interesse pubblico a non perdere il finanziamento deve necessariamente considerarsi recessivo rispetto all’interesse (parimenti pubblico) al corretto svolgimento della gara.

In secondo luogo, quanto al vizio relativo all’esercizio del potere discrezionale della commissione, non è rilevante che i criteri di valutazione dei titoli siano dettati dal bando di concorso se il dettaglio dei suddetti criteri è avvenuto mediante l’individuazione di specifici sub-criteri e sub-punteggi formulati soltanto dopo aver preso visione non solo dei nominativi dei candidati, ma anche del CV, dei titoli e delle pubblicazioni presentate ai fini concorsuali. L’inosservanza della regola procedimentale, infatti, configura un vizio per eccesso di potere talmente grave da inficiare la legittimità dell’intera procedura concorsuale anche nel caso in cui i criteri di valutazione dei titoli siano dettati dal bando di concorso, in quanto neanche il carattere vincolante e dettagliato della legge speciale può esimere la commissione dal rispetto della prevista scansione procedimentale.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2229 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in OMISSIS

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSISin OMISSIS;
Università OMISSIS, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
Commissione giudicatrice nominata con D.R. OMISSIS, non costituita in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale OMISSIS n. -OMISSIS-

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, dell’Università OMISSIS e del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 il Cons. OMISSIS:

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’originaria ricorrente impugnava gli atti della procedura indetta dall’Università OMISSIS con D.R. OMISSIS per il reclutamento di n. 42 ricercatori universitari a tempo determinato, tra cui quello relativo al Dipartimento OMISSIS, settore concorsuale OMISSIS, settore scientifico disciplinare OMISSIS in cui si era collocata al secondo posto, con il punteggio di 81,5, dietro il vincitore dott. -OMISSIS- al quale era stato assegnato il punteggio di 89,3 punti.

Il Tar adito accoglieva il ricorso ritenendo che, nel caso di specie, si fosse verificata una indebita specificazione “postuma” dei criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dei partecipanti e che la Commissione avesse operato in violazione dei principi che impongono una fissazione dei criteri e degli eventuali sub-criteri di valutazione operata ex ante rispetto all’acquisizione dei dati sui cui sarebbe stata effettuata la valutazione in capo ai candidati al posto messo a concorso.

Appellata ritualmente la sentenza resistono la controinteressata -OMISSIS- e l’Università OMISSIS; quest’ultima ha evidenziato che l’Amministrazione, in esito a quanto disposto con la sentenza appellata, con D.R. Rep. n. 285/2024 dell’8 febbraio 2024 ha annullato il contratto stipulato con il dr. -OMISSIS-.

All’udienza del 10 giugno 2024 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente disattesa la richiesta istruttoria formulata dall’appellante volta a sollecitare l’attivazione dei poteri istruttori del Giudice d’appello con la richiesta di documenti alle Commissioni nominate per assegnare gli altri posti di ricercatore messi a concorso con il medesimo bando, le quali avrebbero seguito lo stesso modus operandi censurato dal TAR OMISSIS.

La documentazione di cui l’appellante controparte ha richiesto l’acquisizione non potrebbe spiegare effetto alcuno ai fini della verifica della fondatezza della proposta impugnazione, sicché la relativa richiesta è da ricondurre ad un controllo generalizzato dell’attività dell’Amministrazione, piuttosto che a tutelare un interesse proprio della parte privata ed è irrilevante ai fini del decidere.

2. Con il primo motivo di appello, articolato in tre distinte censure, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui è stata respinta l’eccezione di difetto di interesse a ricorrere:

a) violazione dei principi in materia di condizioni dell’azione e in particolare dell’interesse ad agire di cui all’art. 24 Cost., comma 1, dell’art. 35, comma 1 lett b) c.p.a e dell’art. 100 c.p.c.; invasione della discrezionalità spettante all’amministrazione in violazione dell’art. 34, comma 2 e art. 7 c.p.a.; erronea valutazione e travisamento degli atti e dei fatti di causa e dei presupposti; difetto assoluto di istruttoria; motivazione illogica ed apparente; falsa o errata applicazione del principio della copertura finanziaria degli atti amministrativi;

b) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.; violazione dell’obbligo di motivazione che grava sul G.A. di cui agli artt. 3 e 88 c.p.a.; violazione dei principi in materia di perdita di chances; erronea valutazione e travisamento degli atti e dei fatti di causa e dei presupposti; difetto assoluto di istruttoria;

c) violazione o falsa applicazione dell’art. dell’art. 35, comma 1 lett b) c.p.a;

L’appellante censura la sentenza appellata per avere respinto l’eccezione preliminare di carenza di interesse alla decisione formulata nel giudizio primo grado in cui aveva affermato che la ricorrente non potesse conseguire il risultato pratico nel quale confidava – ossia il conferimento dell’incarico messo a concorso – perché la riedizione della procedura selettiva, che seguirebbe all’eventuale accoglimento delle sue istanze, avrebbe come conseguenza certa la perdita del finanziamento stanziato per l’incarico stesso ( trattandosi di una procedura finanziata con fondi del PNRR).

Contesta l’affermazione che l’interesse a ricorrere nella vicenda per cui è causa sussisterebbe sotto forma di perdita di “chances” in quanto non supportata dall’esistenza della perdita, definitiva, di un’occasione favorevole di cui la dott.ssa -OMISSIS- si sarebbe avvalsa con ragionevole certezza, “chance” che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare e la ricorrente di primo grado avrebbe dovuto dimostrare anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegati; inoltre la sentenza impugnata sarebbe errata non essendo in grado di arrecare alla dott.ssa -OMISSIS- una precisa utilità o vantaggio.

Le censure non sono fondate.

Come correttamente evidenziato dal Tar il rischio di perdita dei fondi PNRR non potrebbe esplicare una funzione paralizzante ab origine dell’azione della ricorrente di primo grado. Se così non fosse ogni procedura svolta a ridosso della scadenza di termini per il finanziamento non sarebbe contestabile in sede giurisdizionale in violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e della generale e incomprimibile giustiziabilità degli atti della pubblica amministrazione (art. 113, I, Cost.).

In ogni caso, l’interesse pubblico a non perdere il finanziamento deve necessariamente considerarsi recessivo rispetto all’interesse (parimenti pubblico) al corretto svolgimento della gara.

Inoltre, le chances e l’utilità alla decisione devono essere valutate considerando la probabilità che la candidata aveva, se la procedura si fosse svolta legittimamente, di risultarne vincitrice e, quindi, di beneficiare della relativa assunzione nel posto pubblico messo a concorso.

3.Con il secondo motivo di appello il ricorrente deduce:

a) erroneità della sentenza nella parte in cui è stata accolto il primo motivo di ricorso ritenendo assorbiti gli altri:

b) erronea valutazione e travisamento degli atti e dei fatti di causa; difetto assoluto di istruttoria; illogicità manifesta; contraddittorietà; perplessità; sviamento di potere

c) erronea valutazione e travisamento degli atti e dei fatti di causa e dei presupposti; difetto assoluto di istruttoria; motivazione illogica ed apparente.

Lamenta che la sentenza impugnata non era condivisibile neanche nella parte in cui aveva ritenuto fondato il ricorso della dott.ssa -OMISSIS- in quanto i criteri di valutazione sarebbero stati fissati solo ex post, dopo che i Commissari hanno preso visione degli elementi da valutare.

Evidenzia che il Giudice di primo grado non aveva verificato, invece di fermarsi all’esame del primo motivo di censura ritenuto assorbente sul restante motivo di gravame, che i punteggi più alti erano stati attribuiti al dott. -OMISSIS- in applicazione di parametri di valutazione oggettivi, rispetto ai quali la Commissione non aveva alcuna discrezionalità.

Le censure, così riassunte non sono fondate

Il bando, nell’allegato 1, con riguardo ai criteri di valutazione della selezione in parola stabiliva che “ai sensi degli artt. 74 e 75 del Regolamento per le chiamate, la valutazione del curriculum e dei titoli nonché dell’attività didattica è effettuata in conformità ai criteri di cui all’art. 2 del D.M. 25 maggio 2011 n. 243; la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e delle attività di ricerca è effettuata in conformità ai criteri di cui all’art. 3 del D.M. 25 maggio 2011 n. 243.” Il bando fissava, altresì, in dodici il numero massimo di pubblicazioni presentabili, oltre alla tesi di dottorato e determinava il peso delle categorie di cui all’art. 76 nel seguente modo: – pubblicazioni: massimo 40 punti; – attività di ricerca: massimo 30 punti; – didattica: massimo 15 punti; – titoli e curriculum, compresa la prova di lingua straniera: massimo 15 punti.

Risulta documentalmente provato che la Commissione ha proceduto prima ad esaminare i titoli, il curriculum e le pubblicazioni presentate dai candidati (attività svolta nella seduta del 3 marzo 2023, come attesta il verbale della I adunanza).

Successivamente, soltanto dopo aver compiuto tale disamina, la Commissione ha specificato i criteri e i sub-punteggi sulla base dei quali ha provveduto ad attribuire i punteggi a ciascuna categoria di valutazione, nell’ambito del range stabilito nell’allegato 1 al Bando (criteri e sub-punteggi che sono infatti riportati soltanto nell’Allegato 1 al verbale della II adunanza – doc. 3 del fascicolo di primo grado).

Il dettaglio dei suddetti criteri è avvenuto mediante l’individuazione di specifici sub-criteri e sub-punteggi formulati soltanto dopo aver preso visione non solo dei nominativi dei candidati, ma altresì del CV, dei titoli e delle pubblicazioni presentate ai fini concorsuali.

L’inosservanza della regola procedimentale configura un vizio per eccesso di potere talmente grave da inficiare la legittimità dell’intera procedura concorsuale anche nel caso in cui i criteri di valutazione dei titoli siano dettati dal bando di concorso, in quanto neanche il carattere vincolante e dettagliato della legge speciale può esimere la commissione dal rispetto della prevista scansione procedimentale e il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che i criteri siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.

L’appello deve essere, pertanto, respinto, con assorbimento della trattazione dei motivi riproposti.

In considerazione della particolarità e della parziale novità della questione trattata, le spese processuali del presente giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei soggetti persone fisiche richiamate nella presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosaria Maria Castorina Claudio Contessa

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.