TAR Toscana, Sez. IV, 2 ottobre 2024, n. 1081

Le valutazioni della commissione costituiscono valutazioni tecniche

Data Documento: 2024-10-02
Autorità Emanante: TAR Toscana
Area: Giurisprudenza
Massima

Le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della lo-ro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambi-to delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.

Contenuto sentenza

N. 01081/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00014/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. OMISSIS in Genova, via Corsica 10/4;

contro

Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 26/1/2024:

degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare, di tutti gli atti impugnati con il gravame introduttivo e per l’annullamento, in via derivata e propria, di atti presupposti/ consequenziali /connessi al ricorso R.G.R. n. 14/2024 e, segnatamente per l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università di Pisa Prot. 0006946/2024 del 19.01.2024 – Decreti rettoriali n. 85/2024 di approvazione della graduatoria e proclamazione della vincitrice relativamente alla procedura selettiva per “l’assunzione di n. 24 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010” Dipartimento Fisica, Settore Conc. 02/C1 Astronomia astrofisica e fisica della terra e dei pianeti, Codice selezione RIC 2023b1_A9 e, per l’annullamento, previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare, di ogni ulteriore atto non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque ad esso connesso e per l’accertamento e la declaratoria, previa adozione delle più idonee misure cautelari;

del diritto in capo all’odierno ricorrente Sig. dott. OMISSIS ad essere ammesso, anche con riserva, alla fase di discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica relativa alla procedura di selezione per “l’assunzione di n. 24 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 Codice bando RIC 2023b1” previa rinnovazione della valutazione preliminare della domanda, dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum vitae del ricorrente effettuata da una Commissione giudicatrice in nuova e diversa composizione parimenti alla successiva discussione pubblica e, qualora dichiarato vincitore, alla stipula del relativo contratto e/o in subordine per l’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi allo stesso arrecati dagli impugnati provvedimenti derivanti dalla illegittima esclusione dalla fase di discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica relativa alla procedura di selezione per “l’assunzione di n. 24 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 Codice bando RIC 2023b1” e la conseguente condanna al ristoro dei medesimi da parte dell’Amministrazione;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 2/4/2024:

di tutti gli atti impugnati con il gravame introduttivo e con i primi motivi aggiunti e per l’annullamento, in via derivata e propria, di atti presupposti/ consequenziali /connessi al ricorso R.G.R. n. 14/2024 e, segnatamente per l’annullamento, del provvedimento Prot. 0017478/2024 del 12.02.2024 della Commissione esaminatrice dell’Università di Pisa relativo alla procedura di selezione per “l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 presso il Dipartimento Fisica dell’Università di Pisa, Settore Concorsuale 02/C1, SSD FIS/05 Astronomia e Astrofisica Codice selezione RIC 2023b1_A9” e, per l’annullamento, di ogni ulteriore atto non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque ad esso connesso e segnatamente:

– del verbale n. 6 prot. 5765/2024 del 17.01.2024 della Commissione esaminatrice dell’Università di Pisa relativo alla procedura selettiva per “l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 presso il Dipartimento Fisica dell’Università di Pisa, Settore Concorsuale 02/C1, SSD FIS/05 Astronomia e Astrofisica Codice selezione RIC 2023b1_A9”;

– del contratto di assunzione a tempo determinato della vincitrice dott.ssa OMISSIS della gravata procedura concorsuale, ove esistente e per l’accertamento e la declaratoria del diritto in capo all’odierno ricorrente Sig. dott. OMISSIS ad essere ammesso, anche con riserva, alla fase di discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica nonché la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingue straniera relativa alla procedura di selezione per “l’assunzione di n. 24 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,

comma 3, lett. b) della L. 240/2010 Codice bando RIC 2023b1” previa rinnovazione della valutazione preliminare della domanda, dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum vitae del ricorrente effettuata da una Commissione giudicatrice in nuova e diversa composizione parimenti alla successiva discussione pubblica e, qualora dichiarato vincitore, alla stipula del relativo contratto

e/o in subordine per l’accertamento

del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi allo stesso arrecati dagli impugnati provvedimenti derivanti dalla illegittima esclusione dalla fase di discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica relativa alla procedura di selezione per “l’assunzione di n. 24 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 Codice bando RIC 2023b1” e la conseguente condanna al ristoro dei medesimi da parte dell’Amministrazione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 7/5/2024:

di tutti gli atti impugnati con il gravame introduttivo e con i primi e secondi motivi aggiunti e per l’annullamento, in via derivata e propria, di atti presupposti/ consequenziali /connessi al ricorso R.G.R. n. 14/2024 e, segnatamente

– delibera n. 18 del 6 marzo 2024 dell’Università di Pisa avente ad oggetto “Ordine del giorno n. 4 Procedura di chiamata RTDB, Settore Concorsuale 02/C1 Astronomia, astrofisica e fisica della terra e dei pianeti, , SSD FIS/05 Astronomia e astrofisica, Codice selezione RIC 2023b1_A9”;

– della delibera n. 93 del 20 marzo 2024 dell’Università di Pisa avente ad oggetto “Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026 – D.M. MUR n. 445 del 6 maggio 2022 – Dipartimenti vari – RTDB – Approvazione” e dell’allegato A;

– dell’atto prot. n. 37668 del 21.03.2024 avente ad oggetto “Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, Dipartimento di Fisica, settore concorsuale 02/C1 Astronomia, astrofisica e fisica della terra e dei pianeti, SSD FIS/05 Astronomia e astrofisica – Codice selezione RIC2023b1_A9 – Proposta di stipula”;

– del contratto di assunzione a tempo determinato della vincitrice dott.ssa OMISSIS della gravata procedura concorsuale, ove esistente e, per l’annullamento, di ogni ulteriore atto non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque ad esso connesso e segnatamente, per quanto occorrer possa, dell’atto di Richiesta del differimento presa di servizio al 01.09.2024 VR – RTDB FIS/05 – RIC2023b1_A9 della Dott.ssa OMISSIS e del nulla osta dell’Università di Pisa al differimento della presa di servizio della Dott.ssa OMISSIS e per l’accertamento e la declaratoria del diritto in capo all’odierno ricorrente Sig. dott. OMISSIS ad essere ammesso, anche con riserva, alla fase di discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica nonché la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingue straniera relativa alla procedura di selezione per “l’assunzione di n. 24 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 Codice bando RIC 2023b1” previa rinnovazione della valutazione preliminare della domanda, dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum vitae del ricorrente effettuata da una Commissione giudicatrice in nuova e diversa composizione parimenti alla successiva discussione pubblica e, qualora dichiarato vincitore, alla stipula del relativo contratto e/o in subordine per l’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi allo stesso arrecati dagli impugnati provvedimenti derivanti dalla illegittima esclusione dalla fase di discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica relativa alla procedura di selezione per “l’assunzione di n. 24 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 Codice bando RIC 2023b1” e la conseguente condanna al ristoro dei medesimi da parte dell’Amministrazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università di Pisa e del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il dott. OMISSIS ha impugnato, con il ricorso principale, il verbale n. 5 (prot. 0169113/2023) del 6 dicembre 2023 della Commissione esaminatrice dell’Università di Pisa, relativo alla procedura selettiva per “l’assunzione di n. 24 Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010” Dipartimento Fisica, Settore Conc. 02/C1 Astronomia astrofisica e fisica della terra e dei pianeti, Codice selezione RIC 2023b1_A9”, nella parte in cui non ha ammesso il ricorrente alla successiva fase concorsuale di “discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica” e, ciò, unitamente agli atti presupposti ed in epigrafe citati.

È stata proposta, altresì, una domanda per il risarcimento dei danni asseritamente arrecati in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti derivanti dall’illegittima esclusione dalla fase di discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica relativa alla procedura di selezione.

Lo stesso ricorrente ha, inoltre, chiesto che, nell’eventualità di un accoglimento del ricorso, questo Tribunale disponesse la rivalutazione della domanda mediante la nomina di una commissione in diversa composizione.

Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. Con riferimento al verbale n. 5 (prot. 0169113/2023) del 6 dicembre 2023 si è sostenuta la violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 6 del bando di concorso e dei criteri e dei parametri per la valutazione dei candidati stabiliti nel verbale n. 1 del 26 luglio 2023; la commissione avrebbe attribuito un giudizio erroneo alle voci riferite rispettivamente: i) alle Pubblicazioni presentate; ii) alla didattica e alla didattica integrativa e servizio agli studenti e iii) al Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio; in particolare la Commissione avrebbe considerato solo alcuni dei titoli presentati;

2. con riferimento all’art. 6 del bando di concorso, si sostiene la violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 in relazione all’art. 24 della legge n. 240/2010, oltre all’eccesso di potere per violazione del principio di favor partecipationis, in quanto la disposizione del bando avrebbe dovuto essere interpretata ammettendo alla fase della discussione pubblica tutti i candidati che avevano conseguito il medesimo giudizio utile per l’accesso alla fase orale, ancorché il numero degli ammessi ecceda la percentuale del 20% individuata dalla disposizione della lex specialis.

Con i primi motivi aggiunti, pur riproponendo i medesimi vizi anche per invalidità derivata, si è impugnato il decreto del Rettore dell’Università di Pisa (Prot. 0006946/2024) del 19 gennaio 2024 n. 85/2024 di approvazione della graduatoria e che ha approvato la graduatoria della selezione per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica, settore concorsuale 02/C1 che ha visto come vincitrice la dott.ssa OMISSIS.

Con i secondi motivi aggiunti si è chiesto l’annullamento del provvedimento (Prot. 0017478/2024) del 12 febbraio 2024, con il quale la Commissione esaminatrice ha confermato la valutazione in precedenza espressa, affermando che per un mero errore materiale nel verbale impugnato sarebbero stati riportati:” un errato numero di pubblicazioni in cui è primo autore, rispondenti a n. 6 e non a n. 4;- la dicitura “(2020)” piuttosto che “(dal 2020)”; – l’espressione “anche considerando il non perfetto allineamento con il SC” in luogo della corretta formulazione “anche considerando il perfetto allineamento con il SC””.

A parere del ricorrente, e contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, il predetto atto avrebbe una natura confessoria, in quanto la Commissione avrebbe ammesso l’erroneità del verbale della commissione n. 5, nella parte in cui reca la valutazione preliminare del candidato Sig. OMISSIS.

Da ultimo, il ricorrente ha chiesto l’annullamento (in questo senso i terzi motivi aggiunti) degli atti di approvazione e di chiamata a ricercatore a tempo determinato della dott.ssa OMISSIS per il settore di cui si tratta.

Si è costituita in giudizio l’Università di Pisa che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e, ancora, per carenza di interesse, in quanto il dott. OMISSIS non avrebbe dimostrato il vantaggio che potrebbe derivargli dall’accoglimento del gravame, non avendo dimostrato il superamento della prova di resistenza.

Nel merito l’Amministrazione ha evidenziato che il giudizio espresso sull’attività didattica del dott. OMISSIS sarebbe indipendente dai suelencati refusi e, ciò, considerando che la valutazione “molto buono” avrebbe considerato e ricompreso tutti i titoli in possesso del ricorrente.

Si è costituito il Ministero dell’Università e della Ricerca chiedendo l’estromissione dal presente giudizio, in quanto si sarebbe in presenza di una procedura gestita in autonomia dall’Università di Pisa.

All’udienza del 24 settembre 2024, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, previa estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca che è risultato del tutto estraneo alla vicenda di cui si tratta, essendosi in presenza di una selezione gestita in autonomia dall’Università di Pisa.

1.1 Preliminarmente è comunque necessario chiarire come siano infondate le eccezioni preliminari proposte dell’Università di Pisa.

1.2 Per quanto concerne l’asserita inammissibilità del ricorso principale per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati va evidenziato che, con il ricorso introduttivo, si è impugnato il verbale a mezzo del quale il ricorrente non era stato ammesso alla fase orale della procedura.

1.3 Al contrario, il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato alla dott.ssa OMISSIS, essendosi impugnati provvedimenti conclusivi di una procedura che ha sancito l’esistenza di una graduatoria e di un candidato risultato in posizione utile per l’assegnazione del relativo contratto.

1.4 Sul punto è dirimente constatare che per un costante orientamento giurisprudenziale “è possibile qualificare come controinteressati i candidati esclusi da una selezione concorsuale solo nel caso in cui venga impugnata una graduatoria emessa a conclusione della relativa procedura concorsuale e non quando è ancora in corso di svolgimento il concorso” (T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez III-bis, 22 luglio 2024, n. 14922).

Ulteriori pronunce hanno chiarito che “fino all’approvazione della graduatoria conclusiva di una selezione pubblica non è possibile identificare soggetti controinteressati nei cui confronti deve essere integrato il contraddittorio a pena di inammissibilità del ricorso” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 10/05/2023, n. 2867).

1.5 Non solo i successivi motivi aggiunti risultano notificati (unitamente al ricorso principale) alla controinteressata risulta poi vincitrice, ma va evidenziato che per quanto riguarda il verbale della Commissione impugnato con il ricorso principale il ricorrente aveva presentato un’istanza di accesso il 20 dicembre 2023, al fine di acquisire le domande ed i dati dei soggetti ammessi alla fase orale, istanza che, tuttavia, è stata differita dall’Università di Pisa al momento della conclusione della procedura concorsuale.

1.6 Il ricorrente, quindi, non era in possesso dei nominativi degli ulteriori partecipanti alla procedura e, ciò, peraltro nel momento di proponimento di un ricorso che non è diretto ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura, ma ha lo scopo di giungere ad una rivalutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal dott. OMISSIS.

1.7 Il tenore delle censure proposte e l’oggetto del gravame consente di respingere anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per carenza di interesse, in quanto il Sig. OMISSIS ha chiarito il bene della vita che intende conseguire e l’interesse ad esso sottostante.

1.8 Ciò premesso è possibile esaminare nel merito il ricorso, anticipando come sia fondato il primo motivo, così come dedotto nel ricorso principale e reiterato nei successivi motivi aggiunti.

1.9 A tal fine è necessario chiarire che il bando prevede che la Commissione avrebbe dovuto porre in essere una valutazione preliminare dei candidati, predisponendo un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ammettendo alla prova orale i candidati ritenuti comparativamente più meritevoli.

2. Il 26 luglio 2023 la Commissione ha proceduto alla predeterminazione dei criteri per la valutazione preliminare dei candidati, assegnando ai criteri determinati un corrispondente punteggio numerico (in questo senso si veda il verbale n. 1 del 26 luglio 2023).

Nella riunione successiva, e precisamente il 6 dicembre 2023, la Commissione ha valutato gli stessi titoli presentati e ha individuato sei candidati idonei ad accedere alla successiva fase concorsuale, ai quali è stato attribuito il giudizio complessivo di “ottimo” o “tra molto buono e ottimo”.

Nell’ambito di detti candidati non rientra l’attuare ricorrente, al quale è stato attribuito il giudizio “molto buono”, giudizio ritenuto evidentemente insufficiente ad accedere alla fase orale.

2.1 È accertato che la Commissione ha commesso degli errori nel corso della valutazione di titoli in possesso del dott. OMISSIS.

2.2 In particolare e per quanto riguarda le 12 pubblicazioni presentate, la Commissione ha erroneamente affermato che il candidato è primo autore in 4 delle stesse pubblicazioni, e non in 6 come è desumibile dalla domanda.

2.3 Sempre la Commissione, con riguardo alla valutazione dell’attività didattica, ha evidenziato che la docenza del 2020 ad un corso di LM/dottorato su tecniche numeriche si è esplicata in un unico anno e, ciò, contrariamente alla domanda del candidato laddove è possibile evincere che la docenza è iniziata nell’anno 2020 ed ha una durata di 4 anni accademici.

2.4 L’ultimo errore riguarda il corso di cui il candidato ricorrente è titolare, denominato “Numerical Techniques for Cosmology and Astrophysics”, che risulta essere congruente con il settore concorsuale oggetto del bando di concorso.

Al contrario la Commissione ha erroneamente affermato il “non perfetto allineamento con il SC”, valutazione che è in contrasto con il giudizio attribuito che, invece, non avrebbe potuto che affermare il concetto opposto, ossia il perfetto allineamento della documentazione presentata dal ricorrente al settore concorsuale e, ciò, in ragione del punteggio attribuito.

2.5 Detti errori sono stati espressamente riconosciuti dalla Commissione esaminatrice dell’Università di Pisa, laddove e nell’atto (Prot. 0017478/2024) impugnato con i secondi motivi aggiunti, dette circostanze sono state ricondotte ad un “mero errore materiale” e ritenute asseritamente ininfluenti nell’ambito di una valutazione complessiva che avrebbe riguardato il ricorrente.

2.6 Una tale ricostruzione non può essere condivisa.

Come si è avuto modo di evidenziare, non solo il bando, ma anche i criteri di valutazione indicati nell’allegato A al verbale n. 1 del 26 luglio 2023, chiariscono che la valutazione ha ad oggetto “..ciascun titolo indicato considerando specificatamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”.

2.7 Si consideri, ancora, che le valutazioni per l’ammissione all’orale per ciascun candidato vengono divise dalla Commissione in tre voci di giudizio distinte e riguardanti rispettivamente: i) le Pubblicazioni presentate; ii) la Didattica e la didattica integrativa e servizio agli studenti, e iii) Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio.

2.8 È evidente che l’aver considerato un numero inferiore di pubblicazioni in cui il dott. OMISSIS era effettivamente primo autore; l’aver valutato ai fini della didattica soltanto lo svolgimento di un corso inerente all’anno 2020 (mentre i corsi erano tre, dal 2020 al 2023) e, da ultimo, l’aver erroneamente ritenuto “il non perfetto allineamento con il settore concorsuale”, sono elementi che hanno una valenza sostanziale, che non potevano che incidere sulla valutazione posta in essere dalla commissione.

La congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale, il numero ed ordine degli autori e l’attività didattica sono tutti criteri stabiliti dalla commissione per la valutazione preliminare dei candidati e, quindi, sono suscettibili di integrare circostanze oggettive, che integrano il punteggio assegnato e che, pertanto, non possono non aver inciso negativamente sulla valutazione di non ammissione alla prova orale.

2.9 Ne consegue che la valutazione della Commissione non può che risultare viziata da illogicità e irragionevolezza, fondata com’è su un travisamento di fatti che hanno dato luogo ad errori decisivi, assunti dalla Commissione quale presupposto delle proprie valutazioni.

3. Nemmeno sono condivisibili le argomentazioni dell’Università, laddove rileva che la valutazione della Commissione sarebbe il frutto di una discrezionalità tecnica, insuscettibile di essere oggetto del sindacato da parte di questo Tribunale.

3.1 Anche qui è sufficiente richiamare precedenti pronunce che hanno chiarito che “le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della lo-ro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambi-to delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile” (Cons. di Stato, sez. VII, n. 7586/2023; se. VI, n. 2598/2022).

3.2 Anche con l’atto del 12 febbraio 2024, adottato in pendenza di giudizio, l’Amministrazione lungi dal dimostrare il carattere meramente formale degli errori commessi, ha in realtà emanato un provvedimento che di fatto ha confermato il difetto di istruttoria in cui era incorsa la Commissione, predisponendo così una motivazione postuma che, in quanto tale, non può che essere considerata inammissibile (Consiglio di Stato, Sez. VI, 03/08/2021, n. 5727).

3.3 In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell’Università di Pisa di procedere ad una nuova valutazione della documentazione relativa alla domanda presentata da parte del ricorrente.

3.4 A detto adempimento l’Università dovrà procedere mediante la nuova nomina di una Commissione esaminatrice in diversa composizione, affinché sia garantito che il giudizio si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale.

3.5 Detta procedura, dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2024, così come richiesto dall’Amministrazione resistente nell’istanza di passaggio in decisione e in assenza di un’espressa opposizione del ricorrente.

3.6 Va da ultimo respinta la domanda di risarcimento del danno, ritenendo adeguatamente satisfattivo dell’interesse del ricorrente l’accoglimento della censura sopracitata e la conseguente condanna dell’Università a procedere ad una nuova valutazione e, ciò, anche considerando come non sia stato dimostrato il venire in essere di pregiudizi ulteriori.

3.7 Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico solo dell’Università di Pisa, stante l’avvenuta estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, previa estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca, disponendo la rinnovazione della valutazione mediante la nomina di una Commissione esaminatrice in diversa composizione.

Condanna l’Università di Pisa al pagamento delle spese di lite e nei confronti del ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila//00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 2 ottobre 2024