Le prescrizioni stabilite dal bando per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni rappresentano un autovincolo per la Commissione e non possono essere surrogate da modalità alternative, scelte a piacimento del candidato.
TAR Lombardia, Sez. V, 3 ottobre 2024, n. 2544
Le prescrizioni stabilite dal bando per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni rappresentano un autovincolo per la Commissione
02544/2024 REG.PROV.COLL.
00020/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 20 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Telematica e-Campus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) del d.r. n. 183/2023 del 24 ottobre 2023, di approvazione degli atti della selezione finalizzata al reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso l’Università degli studi e-Campus, Facoltà di Psicologia, SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica, di cui al d.r. n. 84/23 del 23.06.2023, all’esito della quale è risultato vincitore il dott. -OMISSIS-;
b) della eventuale proposta di chiamata del dott. -OMISSIS- a ricoprire il predetto ruolo, e della conseguente nomina del Consiglio di Amministrazione, atti non conosciuti dalla ricorrente;
c) dei giudizi e dei punteggi assegnati alla dott.ssa -OMISSIS- dalla Commissione di valutazione della procedura, contenuti nei verbali delle sedute e nella relazione finale;
d) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto alla ricorrente, ivi compresa la eventuale presa in servizio del dott. -OMISSIS-;
e) nonché per l’accertamento e la dichiarazione che la dott.ssa -OMISSIS- è la vincitrice della selezione di cui al d.r. 84/23 del 23.06.2023, essendosi collocata prima nella graduatoria finale, e che conseguentemente la stessa ha diritto alla nomina a professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la Facoltà di Psicologia (SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica) della Università degli studi e-Campus.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università Telematica e-Campus e del dott. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato tra il 19 e il 21 dicembre 2023 e depositato il successivo 4 gennaio 2024, la ricorrente ha impugnato gli atti della selezione finalizzata al reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso l’Università degli studi e-Campus (di seguito anche “Università” o “Ateneo”), Facoltà di Psicologia, SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica, indetta con d.r. n. 84/23 del 23.06.2023, in esito alla quale è stato dichiarato vincitore il dott. -OMISSIS-.
La dott.ssa -OMISSIS- ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
“1. Violazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Violazione dell’art. 4, comma 3, lett. b), punto I., del bando di cui al d.r. n. 84/23 del 23.06.2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia grave e manifesta.”.
“2. Violazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Violazione dell’art. 4, comma 3, lett. b), punto V., del bando di cui al d.r. n. 84/23 del 23.06.2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta, sotto ulteriori profili.”.
“3. Violazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. Violazione dei criteri predeterminati dalla Commissione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta, sotto ulteriori profili.”.
2. In data 17/01/2024 si è costituita l’Università Telematica “e-Campus”.
3. In data 24/04/2024 si è costituito il controinteressato -OMISSIS-.
4. In vista dell’udienza pubblica, tutte le parti hanno depositato memoria. La ricorrente e l’Università hanno depositato, altresì, memoria di replica.
5. Alla pubblica udienza del 24 settembre 2024, la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, è stata trattenuta in decisione.
6. Deve essere preliminarmente accolta la richiesta di parte ricorrente di stralcio della memoria depositata dal controinteressato in data 25/07/2024 (peraltro, dopo le ore 12), per violazione dei termini perentori previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a..
La stessa, depositata oltre il suddetto termine, è inutilizzabile, e il Collegio non ne terrà conto.
7. Va, sempre in via preliminarmente, esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’Università nel corso dell’udienza pubblica, in ragione della mancata impugnazione del decreto di chiamata del controinteressato e degli atti presupposti al medesimo decreto di chiamata.
L’eccezione è infondata.
In disparte ogni considerazione in ordine agli effetti dell’indicazione nell’epigrafe del ricorso, tra i provvedimenti impugnati, degli atti relativi alla “presa in servizio del dott. -OMISSIS-”, costituisce affermazione pacifica della giurisprudenza amministrativa che, una volta impugnato il provvedimento di approvazione degli atti della procedura concorsuale con cui viene dichiarato il vincitore della selezione pubblica, “la mancata impugnazione degli ulteriori atti non è in grado di elidere l’interesse ad ottenere l’annullamento dei risultati della procedura poiché l’atto di nomina e la presa di servizio, pur se provvedimenti distinti rispetto a quello di approvazione dell’esito della procedura, si fondano su di esso.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’interesse è connesso agli esiti della procedura selettiva indipendentemente dal successivo provvedimento di nomina, atto autonomo rispetto al quale l’esito della procedura selettiva costituisce un presupposto che non viene messo in discussione (Cons. di Stato, sez. VII, n. 8800/2022). Si tratta di un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario, per cui l’annullamento del provvedimento di approvazione dell’esito della procedura esplica sugli atti successivi un’efficacia caducante in ossequio al principio simul stabunt simul cadent.” (Cons. Stato sez. VII n. 02175/2024; cfr. anche Cons. Stato sez. VI n. 4068/2023 punto 3.2).
E “Ciò in quanto, nella fattispecie del reclutamento del personale docente, l’intervenuto annullamento dell’atto che definisce la fase concorsuale è destinato a spiegare un effetto “direttamente caducante” (e non meramente viziante) sui provvedimenti di chiamata e presa di servizio, che si pongono in un rapporto di “derivazione immediata” rispetto al precedente decreto rettorale impugnato (cfr., Cons. St., Sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 20, che si è pronunciata su fattispecie sostanzialmente sovrapponibile relativa alle conseguenze dell’omessa impugnazione della proroga del rapporto a tempo determinato di un ricercatore).
Detto approdo ermeneutico si pone in linea con il risalente e costante orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha avuto, anche di recente, modo di chiarire come “Nell’ambito del procedimento amministrativo, occorre distinguere tra invalidità ad effetto caducante e invalidità ad effetto viziante; per la prima forma di vizio, di natura più dirompente, occorrono due elementi precisi: a) il primo dato dall’appartenenza, sia dell’atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima serie procedimentale; b) il secondo individuato nel rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi; pertanto, qualora almeno uno dei due detti presupposti sia inesistente, è inapplicabile lo schema concettuale della caducazione e debbono ritenersi utilizzabili unicamente le usuali impugnative tipiche del diritto amministrativo” (Consiglio di Stato sez. II, 28/05/2021, n.4130).
E, infatti, nel caso di specie, il nesso esistente tra gli atti della Commissione approvati dal Rettore dell’Ateneo e le successive determinazioni degli organi dell’Ateneo è evidentemente immediato, diretto e necessario sicché queste ultime, oltre a non richiedere nuove ed ulteriori valutazioni di interessi rispetto alle mera presa d’atto del risultato della selezione e ad inerire alla medesima sequenza procedimentale, appaiono una conseguenza dovuta e inevitabile dell’esito della procedura concorsuale (rappresentando la vittoria del concorso presupposto unico ed imprescindibile per l’instaurazione ex art. 97 comma 4 Cost. del rapporto di lavoro non privatizzato con l’Ateneo).” (Cons. Stato sez. VI n. 4068/2023).
8. Nel merito, il ricorso è fondato.
8.1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole della mancata attribuzione del punteggio a lei spettante per sei insegnamenti svolti presso l’Università di Genova.
A dire della ricorrente, la Commissione giudicatrice avrebbe errato nel valutare i titoli e assegnarle il punteggio “Per ogni anno di titolarità esclusiva di un incarico di docenza riferito a un insegnamento universitario in Italia o all’estero in modalità telematica”, corrispondente alla voce n. 5 della tabella dei punteggi predisposta dalla Commissione giudicatrice nel corso della seduta del 20.09.2023 (cfr. verbale della prima seduta di predeterminazione dei criteri di valutazione “per l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni”: docc. 2 e 4 depositati da parte ricorrente).
Nel corso della seduta del 20.09.2023, la Commissione esaminatrice ha, infatti, stabilito che, nell’assegnare il punteggio relativo alla voce 5 «Per ogni anno di titolarità esclusiva di un incarico di docenza riferito a un insegnamento universitario in Italia o all’estero in modalità telematica», sarebbe stato valutato «l’anno di attività didattica in base all’attinenza al SSD previsto dal bando secondo i seguenti criteri: non attinente 0 punti, parzialmente attinente da 1 a 2 punti, attinente 3 punti. Si considera erogato in modalità telematica l’insegnamento erogato totalmente a distanza senza alcuna previsione di presenza e/o attività didattica frontale a carico del discente. In ogni caso l’incarico di docenza valutato ai sensi del presente punto non viene preso in considerazione ai sensi del punto precedente» (doc. 2).
Nella domanda di partecipazione (doc. 7, punto 5.2.), la dott.ssa -OMISSIS- ha dichiarato di essere stata titolare, negli anni accademici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, di sei insegnamenti presso l’Università di Genova, tutti svolti in modalità esclusivamente telematica, ed attinenti con il settore disciplinare del bando.
La ricorrente sostiene che, seguendo i criteri indicati dalla Commissione, avrebbe dovuto ottenere almeno n. 6 punti, considerando i corsi in questione anche solo “parzialmente” attinenti con il SSD del bando; in altri termini, la Commissione avrebbe dovuto assegnare a tali titoli almeno il punteggio minimo di un punto per ciascun incarico di insegnamento.
Tuttavia, dal verbale dell’11-10-2023 e dalla Relazione finale emerge che alla voce n. 5 i commissari inspiegabilmente le hanno assegnato zero punti.
8.2. Va, intanto, disattesa l’eccezione, formulata dalla resistente Università oralmente nel corso dell’udienza pubblica, secondo cui tale punteggio non sarebbe stato attribuito perché la Commissione non avrebbe con chiarezza e positivamente valutato l’attinenza di tali titoli con il settore disciplinare previsto dal bando.
8.2.1. L’eccezione è inammissibile oltre che infondata.
8.2.2. La difesa spiegata in giudizio dall’Amministrazione costituisce una integrazione ex post della motivazione – rispetto a quanto riportato nel contenuto dei verbali della Commissione impugnati – resa nel corso del giudizio ed è, pertanto, inammissibile.
8.2.3. Si tratta, peraltro, di un argomento non persuasivo perché contraddetto dai verbali.
Risulta chiaramente dall’allegato “A” al verbale n. 2 dell’11.10.2023 che, con riferimento alla candidata -OMISSIS-, la Commissione abbia complessivamente valutato “l’attività didattica, coerente con il SSD M-PSI/07” (dimostrando, inoltre, “un impegno di continuità nel tempo e nelle tematiche relative al SSD”).
E non è neppure contestato tra le parti che i sei insegnamenti svolti dalla ricorrente negli anni accademici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 presso l’Università di Genova avessero tali requisiti e fossero attinenti con lo specifico SSD oggetto della selezione.
8.3. Parimenti inammissibili (per le ragioni indicate al precedente punto 8.2.2.) e infondate risultano, poi, le eccezioni sollevate dalla resistente, tese a giustificare la mancata valutazione dei suddetti titoli.
8.3.1. L’Università sostiene che la ragione della mancata attribuzione di punteggio per tali incarichi di insegnamento risiederebbe nella circostanza che un insegnamento potrebbe essere qualificato come “telematico” esclusivamente se accreditato come tale e dunque se rispondente ai rigidi presupposti previsti dalla disciplina vigente in tema di corsi di studio “a distanza” tenuti dalle “Università telematiche”, ed in particolare dal Decreto Ministeriale 17 aprile 2003 che definisce i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509.
Tale disciplina renderebbe evidente, a dire della resistente, la differenza tra insegnamento in modalità telematica ed insegnamento svolto durante la pandemia in modalità telematica; insegnamenti che si distinguerebbero anche per le modalità di svolgimento degli esami di profitto. L’insegnamento in modalità telematica richiederebbe, infatti, quale requisito imprescindibile che l’esame finale di profitto venga svolto necessariamente in presenza, mentre durante la pandemia tutti gli esami universitari venivano svolti online.
In sostanza, gli insegnamenti svolti dalla ricorrente, pur pacificamente tenuti in modalità telematica, non potrebbero essere equiparati alle attività di insegnamento svolte nell’ambito di corsi accreditati come telematici.
8.3.2. Il motivo di ricorso è fondato, atteso che è stata la Commissione, con il verbale della prima seduta, a predeterminare i criteri e i requisiti necessari per la positiva valutazione degli incarichi di docenza svolti in modalità telematica.
Infatti, a pag. 3-4 del primo verbale del 20.9.2023, la Commissione ha chiarito al punto n. 5 che avrebbe attribuito da 0 a 3 per ogni “anno di titolarità esclusiva di un incarico di docenza riferito a un insegnamento universitario in Italia o all’estero in modalità telematica”, specificando chiaramente che «Con riferimento alla voce n. 5, la Commissione valuterà l’anno di attività didattica in base all’attinenza al SSD previsto dal bando secondo i seguenti criteri: non attinente 0 punti, parzialmente attinente da 1 a 2 punti, attinente 3 punti. Si considera erogato in modalità telematica l’insegnamento erogato totalmente a distanza senza alcuna previsione di presenza e/o attività didattica frontale a carico del discente. In ogni caso l’incarico di docenza valutato ai sensi del presente punto non viene preso in considerazione ai sensi del punto precedente».
La Commissione, con tale ampia formulazione, non ha limitato la valutabilità del titolo ai soli incarichi di insegnamento svolti secondo specifiche modalità e/o accreditati secondo una peculiare disciplina di settore (quale quella relativa ai corsi a distanza tenuti dalle università telematiche).
Anzi, appare proprio evidente che con la precisazione secondo cui “Si considera erogato in modalità telematica l’insegnamento erogato totalmente a distanza senza alcuna previsione di presenza e/o attività didattica frontale a carico del discente” la Commissione non abbia inteso escludere nessuna attività di docenza – come quella svolta in modalità telematica nel periodo della pandemia – avente le predette caratteristiche (“senza alcuna previsione di presenza e/o attività didattica frontale a carico del discente”).
8.3.3. Avendo la Commissione già valutato “l’attività didattica, coerente con il SSD M-PSI/07” e dunque “attinente”, risulta, quindi, illogica l’attribuzione di un punteggio pari a zero per i titoli rientranti e valutabili sub n. 5.
Si tratta, evidentemente, di un evidente errore della Commissione che ha tout court omesso di valutarli e di attribuire il corrispondente punteggio spettante alla ricorrente.
8.3.4. Peraltro, anche a ritenere tali titoli “parzialmente” attinenti – anche se il giudizio espresso depone in modo chiaro nel senso di una piena attinenza dei titoli, posto che la Commissione ha valutato nel complesso “L’attività didattica (della ricorrente), coerente con il SSD M-PSI/07” specificando che “mostra un impegno di continuità nel tempo e nelle tematiche relative al SSD” – a tali incarichi di insegnamento non poteva essere attribuito un punteggio inferiore a un punto per ogni attività di docenza, per un totale di sei punti.
8.4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’obbligo per l’Amministrazione – ex art. 34, lett. “e” del c.p.a. – di rivalutare i titoli rientranti sub n. 5 del primo verbale, e nello specifico i sei insegnamenti svolti dalla ricorrente negli anni accademici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 presso l’Università di Genova, ed assegnare agli stessi un punteggio – non inferiore ad un punteggio per ciascun insegnamento e complessivamente non inferiore a sei punti – nel rispetto dei criteri predeterminati dalla Commissione e nei limiti del punteggio massimo previsto dalla griglia di valutazione.
9. Pur se dall’accoglimento del solo primo motivo di ricorso la pretesa sostanziale della ricorrente risulta pienamente soddisfatta, dal momento che l’effetto conformativo della sentenza determina che in sede di riedizione del potere la ricorrente risulterà vincitrice a seguito dell’attribuzione del corretto punteggio per i suddetti titoli, ritiene il Collegio di esaminare ciononostante anche gli altri motivi di ricorso (in omaggio ai principi enunciati da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015).
Ed infatti, “In mancanza di una espressa graduazione, si riespande nella sua pienezza l’obbligo del giudice di primo grado di pronunciare, salvo precise deroghe, su tutti i motivi e le domande (retro par. 7, infra par. 9.3.).
In tal modo il giudice assicura un completo controllo di legalità su tutti gli aspetti dell’azione amministrativa a lui sottoposti; garantisce il diritto di difesa della parte (consistente nel diritto ad una pronuncia esaustiva, arg. ex art. 105, co. 1, c.p.a.); infine, rende effettivo il doppio grado di giudizio imposto dall’art. 125 Cost. (sia pure in senso solo ascendente) e declinato dagli artt. 4 – 6 c.p.a. come principio generale del processo amministrativo (specie per quello impugnatorio di legittimità): qui, infatti, come dianzi evidenziato, la tutela dell’interesse legittimo passa per il sindacato della funzione pubblica, il che spiega, attesa la delicatezza della materia, la costituzionalizzazione del doppio grado (cfr., in termini e da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2014, n. 401, ivi i richiami a Corte cost., n. 295 del 1988, n. 8 del 1982; n. 62 del 1981).” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015; cfr. anche Cons. St., IV, 10.7.2014 n. 3501 che chiarisce che all’interessato non possa essere negata la giusta soddisfazione “morale” derivante dall’integrale accoglimento del ricorso, al fine di ottenere il dovuto riconoscimento dei propri meriti e della propria carriera).
10. Va, quindi, esaminato il secondo motivo di ricorso, che è fondato, nei sensi e nei termini di seguito meglio specificati.
10.1. Con il primo verbale di predeterminazione dei criteri di valutazione, la Commissione giudicatrice ha stabilito che avrebbe attribuito da zero a tre punti per le “competenze linguistiche (conoscenza della lingua inglese)” (punto n. 10).
La medesima Commissione, proprio con riferimento alla voce n. 10, ha precisato che avrebbe valutato «le competenze linguistiche, con riguardo alla lingua richiesta dal bando (inglese), solo se il candidato ha riportato il livello di conoscenza posseduto utilizzando gli indicatori standard (livello QCER) e ha presentato una certificazione che attesti il livello effettivamente posseduto: liv. A (sufficiente) 1 punto; liv. B (buono) 2 punti; liv. C (eccellente) 3 punti» (cfr. verbale della prima seduta del 20.9.2023).
10.1.1. Nella domanda di partecipazione, alla voce 5.6. “competenze linguistiche”, la ricorrente ha dichiarato di possedere competenze linguistiche di lingua inglese di livello QCER B2, con certificazione rilasciata dalla “University of Cambridge” in data 01.12.1993 (doc. 7).
10.1.2. Il dott. -OMISSIS- ha dichiarato di possedere il livello B2, ma non ha specificato di essere in possesso di certificazione né ha indicato gli estremi e la data di conseguimento della relativa certificazione.
10.1.3. Ad entrambi i candidati è stato assegnato un punto.
10.2. Anche sotto tale profilo, il punteggio assegnato alla ricorrente e al controinteressato presentano profili di illogicità, contraddittorietà, e disparità di trattamento.
10.2.1. Appare, intanto, evidente che al dott. -OMISSIS- non poteva essere attribuito alcun punteggio, non avendo “presentato” alcuna “certificazione”.
Nella domanda di partecipazione dell’odierno controinteressato (doc. n. 8 di parte ricorrente), a pag. 19, nella parte in cui il candidato avrebbe dovuto indicare se fosse in possesso di certificazione, si indica “NO”; il candidato controinteressato, inoltre, non ha specificato l’Ente certificatore, non avendo dichiarato, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso della richiesta certificazione.
10.2.2. La circostanza è pacifica tra le parti costituite, e non contestata dalla resistente e dal controinteressato.
10.2.3. Osserva l’Ateneo che sarebbe “più che legittima la scelta della Commissione di parificare la posizione della dott.ssa -OMISSIS- a quella del prof. -OMISSIS-, con conferimento del medesimo punteggio, posto che ritenuti entrambi privi di una valida certificazione. Né alcuna contraddittorietà dell’operato amministrativo potrebbe farsi discendere, come asserisce la ricorrente, sulla base dal tenore del verbale n.1 che necessariamente deve essere interpretato coerentemente con le previsioni della lex specialis la quale, a propria volta, non imponeva ai fini dell’attribuzione di un qualche minimo punteggio l’indicazione della certificazione. La Commissione ha, allora, giustamente ritenuto di valutare comunque le autodichiarazioni dei candidati riconoscendo ad entrambi un punteggio inferiore nell’ambito di una valutazione complessiva posta in essere sì da evitare contesti sperequativi rispetto ai candidati eventualmente in possesso di valide certificazioni.”.
Restando, al momento, sulla posizione del controinteressato, risulta confessoria la dichiarazione della resistente Università che il medesimo candidato fosse privo di una valida certificazione.
L’affermazione secondo cui non fosse necessaria tale certificazione “ai fini dell’attribuzione di un qualche minimo punteggio” o che fosse sufficiente la mera “autodichiarazione” è smentita dal primo verbale di predeterminazione dei criteri del 20.9.2023, sopra riportato (“solo se il candidato … ha presentato una certificazione”); laddove, evidentemente, l’attribuzione di un medesimo punteggio al candidato privo di valida certificazione e alla candidata munita di certificazione semmai cristallizza una tanto irragionevole quanto intollerabile disparità di trattamento.
10.2.4. Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso discende, quindi, l’obbligo per l’Amministrazione – ex art. 34, lett. “e” del c.p.a. – di rivalutare i titoli del controinteressato rientranti sub n. 10 del primo verbale, e nello specifico il punteggio assegnato per le competenze linguistiche, sottraendo allo stesso il punteggio attribuito, assegnando allo stesso punti zero, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla Commissione.
10.3. In ordine, invece, al punteggio attribuito alla ricorrente emerge quanto segue.
A pag, 42 della domanda di partecipazione (doc. n. 7), la ricorrente ha chiarito il livello conseguito (QCER B2), ha dichiarato di essere in possesso del relativo certificato (“Certificazione Si”), specificando sia l’Ente certificatore (University of Cambridge) che la data di conseguimento (01-12-1993).
10.4. È, dunque, fondata la censura con la quale la ricorrente deduce che, per tale titolo, non sussiste una motivazione che giustifichi la mancata attribuzione di n. 2 punti, mentre le è stato assegnato solo un punto, come se il livello dichiarato fosse stato A1 (sufficiente), e non B2 (buono), con certificazione.
10.4.1. Al riguardo, al di là delle difese spiegate in giudizio dall’Università, che evidentemente rappresentano inammissibili tentativi di integrazione postuma della motivazione (cfr. punto 8.2.2.), i verbali della Commissione risultano del tutto privi di idonea motivazione e si fondano su un presupposto erroneo.
10.4.2. Nel corso del giudizio, l’Università ha osservato che la certificazione presentata dalla ricorrente sarebbe “riferibile a un periodo nel quale il sistema di classificazione “QCER” non aveva ancora visto la luce, tenuto conto che la sua origine è da ricondursi alla Risoluzione del Consiglio d’Europa del novembre del 2001”, e, dunque, non sarebbe “aggiornata ai livelli QCER” e non rientrerebbe “tra le certificazioni idonee ad attestare il livello QCER posseduto”.
10.4.3. Appaiono plausibili, oltre che non specificatamente contestate dalle controparti, le difese spiegate dalla ricorrente con la memoria di replica, avendo la stessa assai condivisibilmente osservato che “In base alla “scale score converter” dell’Università di Cambridge (agevolmente reperibile on-line), il grade C dei First Certificate, rilasciati prima del 2015, corrisponde a 160-172 punti della “Cambridge English Scale Score”, che equivalgono al livello QCER B2, correttamente dichiarato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione”.
In effetti, trattandosi di certificazione priva dell’indicazione di un termine di validità, non emerge dai verbali che la Commissione abbia negato che la stessa ha valore corrispondente all’attuale livello QCER B2, mancando qualsiasi istruttoria e/o valutazione sul punto, mentre l’affermazione che anche la ricorrente fosse “priva di una valida certificazione” appare radicalmente frutto di un presupposto errato.
10.4.4. Il contraddittorio sviluppatosi nel corso del giudizio tra le parti in ordine alla possibilità di valutare tale titolo conseguito nel 1993 e di convertire tale certificazione nel nuovo sistema di classificazione “QCER” o “Cambridge English Scale Score” dimostra, al di là di ogni altra considerazione, che, sul punto, il giudizio della Commissione è viziato da difetto assoluto di motivazione.
La valutazione, nel merito, della certificazione era rimessa ad un accertamento tecnico della Commissione, che, essendo mancato, non potrebbe essere svolto, per la prima volta, in sede giurisdizionale.
Il giudizio della commissione non sfugge, tuttavia, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità venendo in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.
10.5. Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso discende, pertanto, l’obbligo per l’Amministrazione – ex art. 34, lett. “e” del c.p.a. – di rivalutare il titolo della ricorrente rientrante sub n. 10 del primo verbale, e nello specifico riassegnare il punteggio per le competenze linguistiche, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla Commissione.
11. Va, infine, esaminato il terzo motivo di ricorso.
12. Nel corso della seduta del 20.09.2023, i commissari hanno stabilito che «con riferimento alla voce n.13, la Commissione valuterà la posizione dell’autore nella lista di chi ha contribuito al lavoro scientifico, attribuendo 3 punti a chi è o in prima o in ultima posizione e contemporaneamente corresponding author; 2 punti a chi è o in prima posizione o in ultima posizione senza essere corresponding author; 1 punto a chi è in qualsiasi altra posizione ed è contemporaneamente corresponding author; 0,5 in tutti gli altri casi».
La dott.ssa -OMISSIS- ha presentato n. 12 pubblicazioni, come previsto dal bando (doc. 11). In quattro risulta unico autore (e quindi, ovviamente, anche corresponding author), in sette è primo autore e anche corresponding author, ed in una è secondo autore.
Sicchè, in forza dei criteri stabiliti dalla Commissione, la ricorrente sostiene che avrebbe dovuto ottenere n. 33,5 punti: n. 12 per le pubblicazioni di cui è unico autore, n. 21 per quelle di cui è primo autore e corresponding author, n. 0,5 per quella in cui è secondo autore.
Di contro, alla ricorrente sono stati inspiegabilmente assegnati solo n. 31 punti, ovvero n. 2,5 in meno di quelli che le sarebbero spettati.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la valutazione della Commissione sarebbe, sul punto, viziata da difetto di motivazione e di istruttoria, non essendo possibile comprendere l’operato della Commissione, atteso che il suo ruolo di corresponding author è indicato nella prima pagina delle pubblicazioni presentate (cfr. docc. da 12 a 16), mentre nelle restanti 2 (“Validity of Space Responses” e “Are Individuals in Rorschach Nonpatient Samples Truly Psychologically Healthy?”) emerge dall’indicazione del suo nominativo e dei suoi riferimenti al termine dell’articolo.
Omettendo di valutare correttamente le pubblicazioni della ricorrente, alla stessa sono stati assegnati 2,5 punti in meno.
Peraltro, alla pubblicazione di cui la ricorrente è secondo autore dovevano essere assegnati 0,5 punti, sicché il punteggio complessivo – per l’ipotesi in cui (erroneamente) non fosse stata considerata corresponding author per le due opere di cui si è poc’anzi detto – avrebbe dovuto essere di 31,5.
Sotto distinto profilo, al controinteressato sarebbe stato attribuito punteggio utile per una pubblicazione, in realtà non valutabile.
Ed infatti, l’art. 4, comma 3, lett. a), del bando, disponeva che «Ai fini dell’attribuzione di un punteggio a ciascun candidato, la Commissione giudicatrice prende in considerazione e valuta esclusivamente: a) le pubblicazioni scientifiche caricate in formato PDF nella apposita sezione “Allegati” della domanda di partecipazione, non oltre il numero massimo previsto, che siano state altresì elencate nella sezione “Titoli” riportando per ciascuna di esse il relativo codice identificativo (ISSN, ISBN, ISMN, DOI)».
Dalla disamina della domanda di ammissione del dott. -OMISSIS-, emergerebbe che il candidato avrebbe allegato in formato PDF solo 11 della 12 pubblicazioni dichiarate, omettendo di allegare la n. 6, in corrispondenza della quale è stato erroneamente caricato il file JFP-Determinants of maternal stres.pdf, corrispondente alla pubblicazione n. 3, che difatti risulta allegata due volte (cfr. doc. 8, punto 6.2).
I commissari hanno, invece, valutato anche la pubblicazione non allegata, come emerge dalla voce n. 12 della tabella dei punteggi (per la quale era assegnabile un massimo di 2 punti a lavoro).
Il candidato -OMISSIS- ha, invero, ottenuto 24 punti, ovvero il punteggio massimo, considerando tutte le n. 12 pubblicazioni.
13. Il motivo è fondato e va accolto.
14. Coglie, intanto, nel segno la censura volta ad infirmare il punteggio attribuito al controinteressato per la pubblicazione n. 6.
14.1. Sul punto, tutte le parti concordano sulla circostanza di fatto che la pubblicazione non è stata correttamente caricata in formato PDF nella apposita sezione “Allegati” della domanda di partecipazione, come previsto dal bando.
14.2. L’Università sottolinea che, ciononostante, la Commissione avrebbe correttamente proceduto a valutare tale pubblicazione scientifica, attribuendovi un punteggio utile, atteso che nell’elenco delle pubblicazioni accanto al titolo dell’opera vi era anche “l’indicazione di un link con un collegamento c.d. ipertestuale attraverso il quale, “cliccandoci”, si poteva prendere visione della pubblicazione in discorso anche nel formato “pdf” richiesto dal bando”.
14.3. Tali difese non possono essere condivise, atteso che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che proprio per garantire la “par condicio” e la trasparenza dell’azione amministrativa, la disciplina stabilita in tema di concorsi pubblici in relazione al termine ultimo e alle modalità per la presentazione delle domande di partecipazione è inderogabile (TAR Sicilia Palermo sez. I n. 31/2022 confermata da CGA n. 389/2023; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 24/09/2018, n.5577; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 08/09/2005, n.6655; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V. sent. n. 1644/2007; sent. n. 6347/2005; T.A.R. Campania Salerno sent. n. 3080/2005).
La Commissione avrebbe potuto valutare pubblicazioni unicamente “le pubblicazioni scientifiche caricate in formato PDF nella apposita sezione “Allegati” della domanda di partecipazione”, come prescritto dall’art. 4, comma 3, lett. a), del bando, e non anche quelle accessibili tramite “link” o “collegamenti ipertestuali” o con altre modalità.
In altri termini, le prescrizioni stabilite dal bando per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni rappresentano un autovincolo per la Commissione e non possono essere surrogate da modalità alternative, scelte a piacimento del candidato.
L’Ateneo non si avvede, peraltro, che non è dato sapere se quella utilizzata nel caso in esame (modalità open access), in mancanza di una disciplina specifica, offra le necessarie garanzie di immodificabilità del documento e cristallizzi, ad una data certa, la versione della pubblicazione offerta in produzione in sede concorsuale, determinando una evidente violazione della “par condicio, andando ingiustamente a discapito di chi, invece, con maggior diligenza, ha posto in essere tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti nella fattispecie” (CGA n. 389/2023) nonché delle garanzie minime di serietà della procedura imposte dal rispetto della lex specialis.
14.4. Dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso discende, pertanto, l’obbligo per l’Amministrazione – ex art. 34, lett. “e” del c.p.a. – di rivalutare le pubblicazioni del controinteressato, sottraendo il punteggio pari a n. 2 punti assegnato alla pubblicazione n. 6 dell’elenco, nel rispetto dei criteri stabiliti dal bando.
15. Parimenti fondata è la censura volta a stigmatizzare gli errori di valutazione della posizione dell’autore nella lista delle pubblicazioni nelle quali la ricorrente ha contribuito al lavoro scientifico.
15.1. Le giustificazioni postume dell’Ateneo resistente, peraltro di non agevole percepibilità, oltre che inammissibili (cfr. punto 8.2.2.) e smentite dai verbali, appaiono manifestamente pretestuose.
In sostanza, l’Università sostiene che la censura non considererebbe che i punteggi attribuiti presuppongono una “ineludibile valutazione dell’impegno scientifico”, della “capacità del candidato di condurre attività di ricerca nell’ambito della psicologia dinamica” e che “l’impegno scientifico” sia “finalizzato alla promozione, organizzazione e coordinamento di attività di ricerca di interesse propri del SSD”.
15.2. Giova muovere dai criteri predeterminati dalla Commissione per la valutazione delle pubblicazioni con il primo verbale del 20.9.2023.
Il criterio n. 13 prevede l’attribuzione di un punteggio (da 0 a 3 fino ad un massimo di 36 punti) “per ogni pubblicazione in relazione all’attinenza, alla tipologia di impegno scientifico previsto dal bando”.
Specifica il medesimo verbale del 20.09.2023, che «con riferimento alla voce n.13, la Commissione valuterà la posizione dell’autore nella lista di chi ha contribuito al lavoro scientifico, attribuendo 3 punti a chi è o in prima o in ultima posizione e contemporaneamente corresponding author; 2 punti a chi è o in prima posizione o in ultima posizione senza essere corresponding author; 1 punto a chi è in qualsiasi altra posizione ed è contemporaneamente corresponding author; 0,5 in tutti gli altri casi».
15.3. Le difese dell’Ateneo non contestano che quelle indicate dalla ricorrente (cfr. precedente punto 12) fossero non solo pubblicazioni valutabili, ma, altresì, positivamente valutate con l’attribuzione del punteggio.
Sul punto le parti concordano.
Osserva, invece, la resistente Università che la Commissione “una volta richiamate le pubblicazioni presentate e valutato il posizionamento dell’autrice in relazione alle stesse, ha motivato il punteggio assegnato proprio con riguardo all’impegno scientifico, rilevando come “i contributi presentati” mostrassero “solo una recente continuità” nell’attività di ricerca, risultando, oltretutto, non evidente “una rete di collaborazione con gruppi di ricerca consolidati””.
In altri termini, l’Ateneo sposta il focus dell’attenzione dell’impianto giustificativo del punteggio in concreto attribuito alla ricorrente sull’aspetto valutativo dell’attinenza “alla tipologia di impegno scientifico previsto dal bando”.
L’argomento, apparentemente suggestivo, è, tuttavia, del tutto pretestuoso e contraddetto dal contenuto dei verbali.
La Commissione ha, inoppugnabilmente, valutato tutte le n. 12 pubblicazioni presentate dalla ricorrente “congruenti con il settore concorsuale 11/E4 (Psicologia Clinica e Dinamica) e il S.S.D. M-PSI/07”. Ha anche positivamente valutato che “la Candidata risulta come primo nome in 11 su 12 delle pubblicazioni presentate”.
Ha, altresì, concluso che “La Commissione, all’unanimità, valuta positivamente che la Candidata possa maturare una posizione scientifica per ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel S.S.D. M-PSI/07”.
La circostanza, quindi, che le suddette pubblicazioni siano state valutate (con un punteggio minore di quello che la ricorrente ritiene correttamente a lei spettante) significa, innegabilmente, che tali opere hanno ampiamente superato quel vaglio di positiva valutazione dell’attinenza “alla tipologia di impegno scientifico previsto dal bando”.
Diversamente, infatti, non sarebbero state radicalmente valutate o lo sarebbero state con l’attribuzione di un punteggio pari a zero.
Neppure l’Ateneo dubita che si tratti di pubblicazioni valutabili: le parti, infatti, non concordano unicamente sul punteggio, in concreto, spettante a tali opere.
Ora, una volta ammesse a valutazione e positivamente incluse tra le pubblicazioni meritevoli di un punteggio, alla Commissione non restava che stabilire – sulla base dei criteri specificati nel primo verbale – quale fosse il corretto punteggio da attribuire in relazione alla “posizione dell’autore nella lista di chi ha contribuito al lavoro scientifico”.
Correttamente, quindi, la ricorrente sottolinea, in replica alle difese spiegate ex adverso, che “la valutazione per questo criterio era il risultato di una somma aritmetica, ottenuta applicando i punteggi prestabiliti dai commissari”; non nel senso che l’attribuzione del punteggio fosse frutto di una mera operazione algebrica e non implicasse, anche, un’attività di valutazione della “posizione dell’autore nella lista di chi ha contribuito al lavoro scientifico”, rimessa alla Commissione.
Ma è altrettanto evidente che, in forza dell’autovincolo stabilito con il primo verbale, la discrezionalità tecnica della Commissione si è sostanzialmente ridotta (Cons. Stato sez. VI n. 01321/2019), divenendo – una volta accertato che si tratta di pubblicazioni “congruenti con il settore concorsuale 11/E4 (Psicologia Clinica e Dinamica) e il S.S.D. M-PSI/07” – attività vincolata al mero accertamento della posizione dell’autore: accertamento, evidentemente, sindacabile in sede giurisdizionale e puntualmente stigmatizzato con lo specifico motivo di ricorso.
Al riguardo, mentre le censure di parte ricorrente sul ruolo di corresponding author sono rimaste incontestate, emerge il difetto di motivazione e l’erroneità dei presupposti del giudizio e del punteggio attribuito dalla Commissione, atteso che i vizi denunciati da parte ricorrente corrispondono, all’evidenza, ad altrettante omissioni ed (incontestati) errori di valutazione commessi dalla Commissione, che non riguardano né l’espressione del giudizio né profili di discrezionalità tecnica della “componente valutativa dell’impegno scientifico”.
15.4. Le affermazioni di parte ricorrente sono confermate dalla documentazione versata in atti.
La dott.ssa -OMISSIS- ha presentato 12 pubblicazioni e come chiarito dalla Commissione “la Candidata risulta come primo nome in 11 su 12 delle pubblicazioni presentate”.
In n. 4 è unico autore (e quindi, è ovviamente, anche corresponding author).
Si tratta delle seguenti pubblicazioni:
– -OMISSIS-, A.M. (2008). Manuale per l’uso del test di Rorschach in psicopatologia. Piccin, Padova. ISBN 978-88-299-19161;
– -OMISSIS-, A. M. (2022). Psychoanalytic Interventions with Abusive Parents: An Opportunity for Children’s Mental Health. International Journal of Environmental Research and Public Health. 19 (20):13015. doi: 10.3390/ijerph192013015;
– -OMISSIS-, A. M. (2022). When parents fail to mind the child: lower mentalizing in parents who maltreat their children. Frontiers in Psychology, doi:10.3389/fpsyg.2022.853343;
– -OMISSIS-, A. M. (2022). Ability EI, attachment models, and Reflective Functioning. Frontiers in Psychology; 13:864446. doi: 10.3389/fpsyg.2022.864446.
In n. 7 pubblicazioni è prima autrice e anche corresponding author. Si tratta delle seguenti pubblicazioni:
– -OMISSIS-, A.M., Camoirano, A. (2022). The effect of administration skills on Rorschach protocols. Acta Psychologica; 227:103607. doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103607 (è indicato in nota in prima pagina che la ricorrente è “Corresponding author at: Department of Education (DISFOR), Unit of Psychology, University of Genoa”);
– -OMISSIS-, A.M., Airaldi, C., and Camoirano, A. (2021). Inter-rater Reliability and Construct Validity of the Lerner Defense Scale in Clinical and Non-clinical Groups. Frontiers in Psychology, 12:708886. doi: 10.3389/fpsyg.2021.708886 (è indicato nella nota a margine in prima pagina “Correspondence: -OMISSIS–OMISSIS-@unige.it”);
– -OMISSIS-, A. M., Riolfo, A. (2020). A Further Look at Reading the Mind in the Eyes-Child Version: Association With Fluid Intelligence, Receptive Language, and Intergenerational Transmission in Typically Developing School-Aged Children. Frontiers in Psychology, 11:586065.doi: 10.3389/fpsyg.2020.586065 (è indicato nella nota a margine in prima pagina “Correspondence: -OMISSIS–OMISSIS-@unige.it”);
– -OMISSIS-, A. M., Camoirano, A., Chiorri, C. (2019). Validity of Space responses: what can we learn from Rorschach protocols of divorcing couples fighting for child custody? Rorschachiana, 40(1), 3–21 (emerge dalla documentazione in atti che “Corresponding Author” è “-OMISSIS-, PsyD University of Genoa Genova, Italy ITALY”);- -OMISSIS-, A.M., Airaldi, C. (2016). Intergenerational transmission of reflective functioning. Frontiers in Psychology, 7:1903. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01903 (è indicato nella nota a margine in prima pagina “Correspondence: -OMISSIS–OMISSIS-@unige.it”);
– -OMISSIS- A. M, Viterbori P., Scopesi AM (2015) Are maternal reflective functioning and attachment security associated with preadolescent mentalization? Frontiers in Psychoogy. 6:1134. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01134 (è indicato nella nota a margine in prima pagina “Correspondence: -OMISSIS-, Department of Education, Unit of Psychology, University of Genoa, Corso Podestà 2, 16129 Genoa, Italy-OMISSIS-@unige.it”);
– -OMISSIS-, A.M., Camoirano, A., Schiaffino, G. (2015). Are individuals in Rorschach nonpatient samples truly psychologically healthy? Data of a sample of 212 adult nonpatients from Italy. Rorschachiana, 36, 2, 112-155 DOI: 10.1027/1192-5604/a000052 (emerge che “Corresponding Author” è “-OMISSIS-, PsyD University of Genoa Genova, Italy ITALY);
Risulta confermato dalla documentazione in atti che, come chiarito dalla ricorrente e non contestato dalla resistente Università né dal controinteressato costituito, il suo ruolo di corresponding author nelle seguenti pubblicazioni emerge dall’indicazione del suo nominativo e dei suoi riferimenti al termine dell’articolo:
– -OMISSIS-, A. M., Camoirano, A., Chiorri, C. (2019). Validity of Space responses: what can we learn from Rorschach protocols of divorcing couples fighting for child custody? Rorschachiana, 40(1), 3–21;
– -OMISSIS-, A.M., Camoirano, A., Schiaffino, G. (2015). Are individuals in Rorschach nonpatient samples truly psychologically healthy? Data of a sample of 212 adult nonpatients from Italy. Rorschachiana, 36, 2, 112-155 DOI: 10.1027/1192-5604/a000052.
La ricorrente è, invece, secondo autore, nella pubblicazione indicata al n. 12 dell’elenco delle pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione.
In omaggio ai criteri predeterminati dalla Commissione nel primo verbale, alle pubblicazioni della ricorrente andava attribuito un punteggio pari a 33,5 punti: 12 per le pubblicazioni di cui è unica autrice e corresponding author, 21 per quelle di cui è prima autrice e corresponding author, 0,5 per quella in cui è seconda autrice.
15.5. Dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso discende, pertanto, l’obbligo per l’Università Telematica “e-Campus” – ex art. 34, lett. “e” del c.p.a. – di rivalutare le pubblicazioni della ricorrente, attribuendo alla voce n. 13 della tabella di valutazione ulteriori punti 2,5, e complessivamente un punteggio pari a n. 33,5 in luogo di 31,5 punti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Commissione.
16. A tanto consegue l’accoglimento del gravame, con obbligo per la resistente Università Telematica e-Campus – ex art. 34, lett. “e” del c.p.a. – attraverso la nomina di una nuova Commissione in diversa composizione, e nella fase di riedizione del potere, di rivalutare i titoli e le pubblicazioni dei candidati (ricorrente e controinteressato) nei sensi e nei limiti indicati ai precedenti punti 8.4., 10.2.4., 10.5., 14.4. e 15.5..
17. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’Università Telematica “e-Campus” e del controinteressato, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Università Telematica e-Campus e il controinteressato -OMISSIS- al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate per ciascuna parte soccombente in euro 2.000,00 (euro duemila/00) per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Il Presidente
OMISSIS, L’Estensore
Pubblicato il 3 ottobre 2024