La valutazione dell’attività svolta dalla Commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva.
TAR Campania (Salerno), Sez. I, 4 ottobre 2024, n. 1795
I criteri individuati dalla Commissione non devono essere né vaghi né generici
01795/2024 REG.PROV.COLL.
00257/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Salerno Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento
previe misure cautelari:
1) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno rep. n. 2376/2023, prot. n. 0343141 del 1-12-2023, col quale sono stati “approvati gli atti della commissione giudicatrice nominata per la procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, Legge 240/2010, per il settore concorsuale 01/A2 (Geometria e algebra), settore scientifico-disciplinare MAT/02 (Algebra), presso il Dipartimento di Matematica” dell’Università e la ricorrente è stata dichiarata “non valutata positivamente a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto”;
2) degli atti della Commissione giudicatrice del concorso de quo, di cui ai verbali n. 1 del 7-11-2023 e n. 2 del 21-11-2023, con tutti i relativi allegati, con particolare riferimento ai giudizi dei commissari e alla relazione riassuntiva finale;
3) per quanto lesivi, in partibus quibus, del bando di concorso, di cui al decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno rep. n. 1908/2022, prot. n. 0307764 del 5-10-2022, e delle presupposte delibere “di SA e CDA del 27.09.2022 e del 29.09.2022 che hanno autorizzato l’avvio delle procedure valutative per posti di professore di II fascia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della L. n. 240/2010”, menzionate nel decreto rettorale;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell’interesse della ricorrente.
e per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad essere valutata positivamente a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Salerno- Fisciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 la dott.ssa OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 23 gennaio 2024 e depositato in data 20 febbraio 2024, la dott.ssa OMISSIS ha esposto che:
– ha preso parte, quale unica candidata, alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, l. n. 240/2010 per il settore concorsuale 01/A2 (Geometria e algebra), settore scientifico-disciplinare MAT/02 (Algebra), presso il Dipartimento di Matematica, indetta dall’Università degli Studi di Salerno, con decreto del Rettore prot. n. 0307764 del 5.10.2022;
– gli atti di tale procedura, per la quale è stata dichiarata “non valutata positivamente a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto” con decreto rettorale prot. n. 0354608 del 7.12.2022, sono stati, tuttavia, annullati con sentenza di questo Tribunale, n. 1919/2023 del 7 agosto 2023, per l’illegittima composizione della Commissione;
– l’Università, con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 55 del 19-9-2023 e con decreto rettorale n. 298085 del 5-10-2023 ha proceduto alla nomina della nuova Commissione;
– la nuova Commissione si è riunita nelle sedute del 7 novembre 2023 e del 21 novembre 2023, ma, come risulta dal verbale n. 2 del 21 novembre 2023, “alla luce delle pubblicazioni e del curriculum presentati e del profilo scientifico e didattico della candidata Dott.ssa OMISSIS”, all’unanimità, ha ritenuto “il profilo della Dott.ssa OMISSIS non idoneo a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto”;
– con decreto del Rettore dell’Unisa rep. n. 2376/2023, prot. n. 0343141 del 1 dicembre 2023, sono stati “approvati gli atti della commissione giudicatrice nominata per la procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, Legge 240/2010, per il settore concorsuale 01/A2 (Geometria e algebra), settore scientifico disciplinare MAT/02 (Algebra), presso il Dipartimento di Matematica” dell’Università e la ricorrente è stata dichiarata “non valutata positivamente a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto”.
2. La dott.ssa OMISSIS ha, quindi, impugnato quest’ultimo decreto rettorale, nonché gli ulteriori atti in epigrafe specificati e proposto domanda risarcitoria, articolando i seguenti motivi, così rubricati:
I. Violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e 24, commi 5 e 6, della L. 30- 12-2010 n. 240 e s.m.i.. Violazione del D.M. 7-6-2016 n. 120. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contrasto coi precedenti, illogicità manifesta, sviamento.
II. Violazione e falsa applicazione del D.M. 4 agosto 2011 n. 344 e dell’articolo 24, comma 5, della L. 30-12-2010 n. 240 e s.m.i.. Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento.
3. Si è costituita in giudizio l’Università, che ha eccepito l’infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.
4. All’udienza del 6 marzo 2024, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, con contestuale fissazione dell’udienza pubblica del 25 settembre 2024 per la definizione nel merito.
5. Previo deposito di ulteriori memorie di parte ricorrente, all’udienza pubblica del 25 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ai fini dell’esame del primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene di dover fare una premessa sui rapporti tra abilitazione scientifica nazionale per un dato settore concorsuale e procedura valutativa universitaria per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.
6.1. Quanto alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, gli articoli 16, comma 3, lett. a), Legge n. 240/2010, e 3 del D.M. n. 120/2016 prevedono che la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
6.2. Inoltre, l’articolo 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 120/2016 citato specifica che «la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca». Secondo il disposto dell’articolo 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi. L’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 chiarisce, inoltre, che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale. Infine l’articolo 6 del D.M. n. 120/2016 dispone che «la Commissione conferisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambi le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B.»,
6.3. In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica.
7. Il Collegio evidenzia che nella fattispecie in esame viene, invece, in rilievo una procedura di chiamata indetta ai sensi dell’articolo 18 della l. n. 240 del 2010, il quale, nel demandare ai regolamenti la disciplina specifica, fissa una serie di vincoli che devono essere rispettati dagli atenei nell’esercizio dell’autonomia di cui questi ultimi sono attributari. La previsione sopra richiamata stabilisce che nelle procedure in questione la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo può avvenire «esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari»; nella medesima disposizione, inoltre, si prescrive che gli atti di indizione delle procedure devono contenere «informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale» (Cons. Stato, VII, 4234 del 27 aprile 2023). Le previsioni sopra riportate sottendono alla ratiodi scongiurare la predisposizione di bandi con i quali possa essere precostituito un profilo riferito a competenze già acquisite e particolari, così da privilegiare un candidato a scapito degli altri in assenza di una effettiva comparazione dei relativi meriti scientifici e tecnici – in questo caso quanto alla capacità didattica in lingua straniera – coerentemente con le finalità perseguite dalla legge di riforma (Cons. Stato, VII, 4234 del 27 aprile 2023; Cons. Stato, VII, 7719 del 5 settembre 2022).
7.1. Le procedure che conducono alla chiamata di un professore vengono disciplinate dalle singole Università sulla base della propria autonomia regolamentare. La scelta normativa sul punto tende proprio a valorizzare l’autonomia universitaria così da concedere agli Atenei uno strumento utile, insieme ad altri, ad impostare la politica di reclutamento operata da ogni Università, politica che forma oggetto di possibile valutazione cui poi vengono ancorati i finanziamenti ministeriali.
7.2. Le procedure che si svolgono in sede locale mirano ad operare una valutazione comparativa tra candidati già in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per il settore posto a concorso, al fine di individuare il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto. La valutazione è compiuta da Commissioni all’uopo nominate e composte da docenti in possesso di riconosciute competenze specifiche. Le valutazioni affidate alla cura dell’organo tecnico sono dunque vincolanti per l’Amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati. In altri termini, l’Amministrazione che ha bandito il concorso in linea generale non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell’attività valutativa della Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2855).
7.2.1. La valutazione dei candidati, del loro curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e delle capacità didattiche deve avvenire sulla base di criteri, parametri e indicatori, che possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti approvati dalle singole Università oppure nelle delibere dipartimentali che chiedono il bando del posto o nei bandi stessi. Sono queste le ipotesi nelle quali gli Atenei dimostrano di voler adoperare in maniera penetrante uno strumento utile ad attuare le proprie politiche di reclutamento.
7.2.2. In altri casi, i regolamenti delle sedi universitarie affidano direttamente alle Commissioni il compito di definire criteri, parametri e indicatori. Anche in dette ipotesi, però, le Commissioni non dispongono di un potere totalmente discrezionale. Sia perché i regolamenti, anche se non dettano i criteri in maniera specifica, in molti casi chiedono comunque alle Commissioni di uniformarsi alla normativa vigente ovvero agli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale o, ancora, ai criteri e ai parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento e così via. Sia perché le Commissioni, essendo composte da persone che sono espressione dello specifico sapere disciplinare, operano al fine di riconoscere, nei candidati proprio gli standard metodologici e contenutistici della comunità scientifica di appartenenza. La Commissione, anche quando le viene riconosciuto un ruolo significativo nella definizione dei criteri, non può comunque discostarsi da criteri e standard riconosciuti.
7.2.3. La valutazione dell’attività svolta dalla Commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva.
7.2.4. L’importante è che i criteri individuati siano né vaghi né generici, ma idonei ad oggettivizzare, per quanto possibile, l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454).
7.3. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è, poi, costante nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non emerge alcun vizio della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598).
7.4. Da ciò deriva la piena autonomia decisionale e valutativa della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario rispetto alla Commissione nazione per l’abilitazione scientifica, in quanto se è vero che l’abilitazione scientifica costituisce una condicio sine qua non dell’ottenimento dell’incarico di professore di prima fascia, non ne costituisce, però, unico ed esclusivo requisito. In altri termini, vi è una chiara assenza di omogeneità tra la procedura di conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e le procedure di chiamata a posti di professore universitario (Consiglio di Stato, Sez. VII, 22 dicembre 2022, n. 11196 e TAR Campania, Salerno, 23 agosto 2023, n. 1928).
7.5. Si osserva poi che risulta inconferente il richiamo al precedente di questo Tribunale, sentenza n. 253/2019 (a mente della quale «risulta dunque fondata l’articolata deduzione del ricorrente, secondo cui la commissione può valutare esclusivamente l’attività svolta dal ricercatore nel corso del triennio, senza poter effettuare una impropria riconsiderazione delle valutazioni che hanno in precedenza condotto al conseguimento della abilitazione scientifica nazionale e al superamento del concorso a ricercatore confermato, concernente la distinta procedura di reclutamento») in quanto riferita alla distinta procedura di reclutamento – ex articolo 24, comma 5 – dei ricercatori a tempo determinato cd. “di tipo B”; come evidenziato infatti dal Giudice delle leggi «le due figure di ricercatore [….] presentano talune diversità per aspetti del rispettivo regime giuridico – riguardanti le modalità di reclutamento e i compiti, e in particolare l’impegno didattico -, ma ciò che radicalmente le differenzia è il fatto, del resto così evidente da non richiedere molte precisazioni, di essere, la prima, una posizione a tempo determinato, legata all’amministrazione da un rapporto contrattuale di durata triennale non rinnovabile, e la seconda, invece, una posizione a tempo indeterminato stabilmente incardinata nella pubblica amministrazione» (Corte Costituzionale, 24 luglio 2020, n. 165).
7.6. Parimenti inconferente è il richiamo alla sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia del 4 giugno 2021, n. 505, in quanto nella fattispecie sottoposta all’esame del giudice di appello, la Commissione, dopo aver valutato positivamente la candidata in relazione al curriculum e all’attività didattica, aveva ritenuto coerenti con il settore disciplinare di riferimento le pubblicazioni scientifiche della candidata, ma aveva ritenuto mancanti di originalità e innovatività, rigore metodologico e, per alcune pubblicazioni collettanee, rilevanza scientifica della collocazione editoriale, applicando dei criteri sostanzialmente sovrapponibili a quelli utilizzati in sedi di abilitazione. Ed invero, in quel caso, infatti, «i criteri utilizzati dalla Commissione per la chiamata a professore di prima fascia manifestano piuttosto l’intento di valutare la preparazione scientifica dei candidati, analogamente a quanto succede in sede di abilitazione, non altre supposte competenze funzionali ad ulteriori esigenze dell’Ateneo o comunque a prerogative che non costituiscano una duplicazione dello scrutinio già svolto in sede di abilitazione», concludendo nel senso che non vi fosse spazio, «in difetto di criteri specifici, per una valutazione delle pubblicazioni successive all’ASN, finché questa è valida ed efficace» e che non residuasse «alcun ulteriore spazio di discrezionalità valutativa della Commissione e del Rettore nel riesercizio del potere».
8. Nella fattispecie in esame, invece, la Commissione ha predeterminato i seguenti criteri da considerare con specifico riferimento al settore scientifico disciplinare MAT/02 – Algebra oggetto della procedura: “• Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa. • Congruenza e rilevanza scientifica delle pubblicazioni scientifiche nel settore MAT/02 – Algebra • Curriculum idoneo. • Coerenza con il profilo didattico – scientifico richiesto. • Volume, continuità e qualità delle attività didattiche con particolare riferimento agli insegnamenti ed ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. • Supervisione di tesi di Laurea triennale o magistrale e di tesi di Dottorato. • Impegno in attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (CdS, Dipartimento). • Partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali. • Partecipazione come relatore a conferenze nazionali o internazionali. • Partecipazione all’organizzazione di convegni nazionali o internazionali. • Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche nazionali o internazionali” (cfr. verbale n. 1 e relativo allegato n. 1.1 al verbale del 07 novembre 2023).
8.1. Già in sede di individuazione dei criteri, la Commissione Universitaria aveva, quindi, precisato che gli stessi fossero «da considerare con riferimento al settore scientifico disciplinare MAT/02 – Algebra oggetto della presente procedura».
8.2. Con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche, poi, la Commissione aveva specificato una congruenza e rilevanza nel settore MAT/02, invero già imposta in sede di bando, tra i criteri generali di valutazione, mentre in sede di abilitazione scientifica nazionale è stata valutata la congruenza nel più ampio settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra), che comprende al suo interno sia il settore disciplinare MAT/02 (Algebra), sia il settore disciplinare MAT/03 (Geometria).
7.10. Non a caso, nella scheda di valutazione della candidata – allegato n. 1 alla relazione riassuntiva – si legge:
– quanto, al giudizio individuale della Prof.ssa Crupi che «si deduce che la consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata, l’intensità e la continuità temporale sono buone ma le pubblicazioni sono solo marginalmente congruenti con il SSD MAT/02. Infatti, l’attività di ricerca della candidata riguarda prevalentemente argomenti di “Teoria della misura” con interazioni alla “Topologia generale”, alla “Teoria dei numeri” e ai “Gruppi Topologici”. Tali argomenti rientrano nel settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra) ma sono di limitata importanza per il SSD MAT/02. Le 12 pubblicazioni presentate, tutte in collaborazione, hanno una collocazione editoriale media, esclusa la [5], e una rilevanza scientifica di livello modesto in riferimento al SSD MAT/02-Algebra. La maggior parte delle riviste sono di interesse per il SSD MAT/03-Geometria»;
– quanto al giudizio individuale del Prof. OMISSIS che «L’attività scientifica della candidata è di buona continuità temporale, ma solo parzialmente coerente con il SSD MAT/02»;
– quanto al giudizio individuale del Prof. OMISSIS che «La candidata ha una attività scientifica regolare, temporalmente continua e abbastanza intensa. Le tematiche coinvolgono questioni di convergenza di successioni in gruppi topologici, problemi di teoria della misura in MV-algebre e connessioni di queste ultime con la teoria dei sistemi dinamici, risultati di decomposizione in D-reticoli. Tali argomenti possono essere ricompresi nel settore concorsuale 01/A2, ma riguardano in maniera molto marginale il settore scientifico disciplinare MAT/02-Algebra».
8.3. Infine nel giudizio collegiale viene evidenziato che «La consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata, l’intensità e la continuità temporale sono buone ma le pubblicazioni sono solo marginalmente congruenti con il SSD MAT/02. Le 12 pubblicazioni presentate, tutte in collaborazione, hanno una collocazione editoriale generalmente media e una rilevanza scientifica di livello modesto in riferimento al SSD MAT/02- Algebra.»
8.4. Ne discende che, essendo emerse, sia in sede di bando, sia in sede di valutazione della candidata, esigenze specifiche dell’Ateneo, relative alla maggiore congruenza dell’attività scientifica degli aspiranti al ruolo di professore di seconda fascia con lo specifico settore disciplinare MAT/02- Algebra, non può ritenersi né illegittima la valutazione di inadeguatezza delle pubblicazioni effettuata dalla Commissione rispetto a tale specifico settore, né, tantomeno, un’illegittima duplicazione dello scrutinio già svolto in sede di abilitazione scientifica nazionale. In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione Universitaria non ha “posto in discussione”, ovvero “disatteso” le valutazioni della Commissione presso il MUR, ma ha esercitato un proprio legittimo spazio valutativo autonomo rispetto alla specifica congruenza dell’attività scientifica con il settore disciplinare MAT/02- Algebra, rispetto al settore MAT/03-Geometria, pur ricompreso nel più ampio settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra).
9. Con riguardo, poi, alla “Tipologia di impegno didattico e scientifico”, già nel bando era previsto, sotto la voce “Attività che il professore svolgerà nel dipartimento”: «insegnamento di corsi del settore MAT/02 nell’ambito dei Corsi di Laurea di cui il Dipartimento di Matematica è responsabile e/o cui il Dipartimento contribuisce; attività di relatore di tesi di laurea e di supervisore di tesi di dottorato; copertura della offerta didattica relativa a corsi dei settori MAT in Ateneo». Con riguardo all’“Impegno scientifico” era previsto «svolgimento di attività di ricerca volta allo sviluppo di tematiche inerenti la teoria dei gruppi finiti o infiniti, partecipazione a convegni, seminari, riunioni scientifiche e progetti su tali tematiche», mentre tra i criteri per la valutazione dell’attività didattica, di ricerca ed eventuali incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale dei candidati indicati dalla Commissione, sempre con riferimento specifico al settore scientifico disciplinare MAT/02-Algebra, sono stati individuati: «• Coerenza con il profilo didattico – scientifico richiesto. • Volume, continuità e qualità delle attività didattiche con particolare riferimento agli insegnamenti ed ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. • Supervisione di tesi di Laurea triennale o magistrale e di tesi di Dottorato. • Impegno in attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (CdS, Dipartimento). • Partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali. • Partecipazione come relatore a conferenze nazionali o internazionali. • Partecipazione all’organizzazione di convegni nazionali o internazionali. • Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche nazionali o internazionali».
9.1. Ne discende che la Commissione Universitaria, a differenza di quella nazionale, ha legittimamente effettuato la propria valutazione in relazione allo specifico settore scientifico disciplinare MAT/02-Algebra, concludendo, all’unanimità nel senso che «L’attività didattica della candidata è intensa e svolta con continuità in corsi di Analisi Matematica e Matematica di base. Non si evincono insegnamenti né nell’ambito del SSD MAT/02 oggetto del bando, né in quello del settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra). […] La candidata ha partecipato, come componente, a numerosi progetti di ricerca nazionali e/o internazionali di limitata importanza per il SSD MAT/02- Algebra. La partecipazione come relatore a conferenze nazionali o internazionali è di rilievo limitato e numericamente esiguo. L’attività organizzativa riguarda prevalentemente eventi a carattere divulgativo e non risulta pienamente coerente con il settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra)».
9.2. Da ciò deriva che, ai fini del giudizio della Commissione Universitaria, correttamente non hanno acquisito rilievo le ore di esercitazioni in Algebra Lineare (settore concorsuale 01/A2) e il coinvolgimento dall’a.a. 2019-2020 nella Commissione esami di profitto di Matematica discreta e Teoria di Galois, nonché gli insegnamenti di Matematica di base che, pur rientrando nel settore 01/A2 Geometria e Algebra, non attengono allo specifico settore di MAT/02. Infine, anche il bando prevedeva come “Attività che il professore svolgerà nel dipartimento” e non come requisito valutabile la “copertura della offerta didattica relativa a corsi dei settori MAT in Ateneo”.
9.3. Parimenti legittima risulta, infine, anche la valutazione negativa della Commissione in relazione alla circostanza che «La candidata non dichiara attività di supervisione di tesi di Laurea triennale/magistrale e di tesi di Dottorato», in quanto chiaramente riferita allo specifico settore scientifico-disciplinare MAT/02-Algebra, mentre la ricorrente ha dichiarato, nel curriculum presentato a corredo della domanda, attività di supervisione, come co-tutor, a tesi di laurea triennale in Matematica.
10. Il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato.
11. Con il secondo motivo di ricorso, la dott.ssa OMISSIS contesta, poi, i criteri adottati dalla Commissione Universitaria, perché non rispettosi di quelli fissati dal D.M. MIUR 4 agosto 2011, n. 344, con specifico riferimento: 1. all’assenza dei criteri di cui all’articolo 3, lett. a), b), c) e d) del D.M. citato (Valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti); 2. al criterio della “congruenza e rilevanza scientifica delle pubblicazioni scientifiche nel settore MAT/02 – Algebra”; 3. al criterio del “curriculum idoneo”; 4. al criterio “impegno in attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (CdS, Dipartimento)”; 5. al criterio “partecipazione all’organizzazione di convegni nazionali o internazionali”.
11.1. Orbene nel bando contenuto nel decreto del rettore n. 1908/2022, criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi erano riferiti a: 1) pubblicazioni scientifiche, 2) curriculum, 3) attività didattica, di ricerca ed incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale. Nello specifico, si richiedeva la valutazione di: Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa. Congruenza e rilevanza scientifica delle pubblicazioni scientifiche nel settore MAT/02. Curriculum idoneo. Coerenza con il profilo didattico-scientifico richiesto. Volume, continuità e qualità delle attività didattiche con particolare riferimento agli insegnamenti ed ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. Impegno in attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (CdS, Dipartimento). Partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali. Partecipazione all’organizzazione di convegni nazionali o internazionali.
11.2. La Commissione giudicatrice ha, poi, in ossequio all’articolo 9 del bando, predeterminato, nella prima riunione, i criteri per la valutazione dell’attività didattica, di ricerca ed eventuali incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale, del curriculum vitae, e delle pubblicazioni scientifiche presentate con particolare riferimento ai criteri generali di valutazione di all’art 1 del bando stesso, prevedendo, in conformità all’articolo 3, lett. a), b), c) e d) del D.M. citato (Valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti) i criteri della “Coerenza con il profilo didattico – scientifico richiesto”, del “Volume, continuità e qualità delle attività didattiche con particolare riferimento agli insegnamenti ed ai moduli di cui si è assunta la responsabilità”, della “Supervisione di tesi di Laurea triennale o magistrale e di tesi di Dottorato”, dell’“Impegno in attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo (CdS, Dipartimento)”.
11.3. Il criterio della “congruenza e rilevanza scientifica delle pubblicazioni scientifiche nel settore MAT/02 – Algebra, poi, trova una giustificazione logico-razionale rispetto alle specifiche esigenze della procedura valutativa de qua, così come il criterio del “curriculum idoneo” va letto in relazione alle esigenze del settore disciplinare scientifico MAT/02 – Algebra.
11.4. Quanto, infine, al criterio della “partecipazione all’organizzazione di convegni nazionali o internazionali” pur parzialmente difforme da quello contemplato dall’articolo 4, comma 1, lett. c), del D.M., nonché al criterio della “partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali” e a quello della “partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche nazionali o internazionali”, pur non previsti dal citato D.M., rappresentano il precipitato dei criteri generali stabiliti nel bando ed esercizio corretto della discrezionalità riconosciuta alla Commissione, dal quale non emerge alcun vizio di logicità e ragionevolezza.
12. In definitiva, anche il secondo motivo va respinto.
13. La domanda annullatoria va, quindi, rigettata così come la domanda risarcitoria proposta contestualmente con il presente ricorso, stante la legittimità degli atti gravati.
14. Si ravvisano, infine, giusti motivi, in ragione dell’obiettiva peculiarità della fattispecie, per compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 4 ottobre 2024