TAR Lazio, Sez. III ter, 7 ottobre 2024, n. 17228

Alla falsa dichiarazione deve seguire l'esclusione del dichiarante dal concorso

Data Documento: 2024-10-07
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il d.p.r. 445 del 2000, art. 75, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la non veridicità del contenuto comporta la decadenza del dichiarante dai benefici, eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio.

Contenuto sentenza

17228/2024 REG.PROV.COLL.

00508/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, viale Parioli 180;

contro

Università degli Studi Roma La Sapienza, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, via Borgognona 47;

per l’annullamento:

-del D.R. Sapienza – Università di Roma, 3431/2022 del 29.11.2022 recante approvazione degli atti della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto da Professore ordinario di ruolo presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali, Facoltà di Medicina ed Odontoiatria, Settore Scientifico Disciplinare MED/28, Settore Concorsuale 06/F1 (Codice Concorso 2019P0R056);

-della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali di Sapienza Università di Roma del 07.12.2022 con la quale è stato chiamato quale professore di prima fascia il Prof. OMISSIS;

-di ogni altro atto a questi annesso, connesso e consequenziale, ivi compresi i Verbali della Commissione nn. 1, 2, 3, la Relazione Finale con relativi Allegati e l’eventuale ed allo stato non conosciuto provvedimento formale di nomina e chiamata del Prof. OMISSIS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e del professor OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato l’11 gennaio e depositato il 12 gennaio 2023, il professor OMISSIS impugna l’esito della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, L, n. 240/2010, indetta dall’Università degli Studi Roma La Sapienza, per un posto di professore di ruolo di prima fascia, presso il Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali, facoltà di Medicina e Odontoiatria, settore scientifico disciplinare MED/28, settore concorsuale 06/F1, che ha visto vincitore il professor OMISSIS.

1.1. Il bando ha previsto i seguenti criteri di valutazione (doc.1 del ricorrente principale, art. 1):

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:

Criteri di valutazione individuale:

-I lavori presentati per la valutazione devono essere congrui con il Settore Scientifico-Disciplinare

MED/28,

-sarà considerato criterio di valutazione preferenziale la presenza tra i lavori selezionati di almeno 5 pubblicazioni relativamente alle quali in candidato sia primo o ultimo autore;

Criteri comparativi:

-numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica

nazionale;

-per la valutazione quantitativa/qualitativa dei lavori si farà riferimento agli indicatori bibliometrici

riconosciuti internazionalmente: numero lavori indexati pubblicati negli ultimi dieci anni e criteri bibliometrici internazionalmente riconosciuti, quali “impact factor” o altri indici;

-una congrua percentuale della produzione scientifica deve essere di tipo clinico/traslazionale basata

su casistiche che consentano di identificare l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore;

-la posizione di primo, ultimo nome o corresponding author fra gli autori verrà ritenuta come particolarmente significativa negli articoli pubblicati su riviste ad alto valore di impatto e valutata nella comparazione tra candidati di valore simile;

-altri indicatori di attività scientifica: partecipazione a progetti di ricerca e attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e internazionali, continuità nell’attività scientifica e delle linee di ricerca, periodo di studio formazione e ricerca in qualificate istituzioni internazionali, presenza in board scientifici internazionali, riconoscibilità internazionale della produzione scientifica, trasferimento tecnologico (brevetti o altro) di livello internazionale”.

1.2. Un precedente esito dello stesso concorso, di cui al D.R. 1616 del 15 giugno 2021, è stato oggetto di annullamento, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 4680 dell’8 giugno 2022, in ragione di alcune mendaci dichiarazioni concernenti i titoli di altro candidato vincitore, poi escluso.

1.3. Nel corso della procedura oggi in esame, previa sostituzione di un commissario, la commissione, riunitasi per la prima volta il 21 settembre 2022, ha provveduto a “rinnovare integralmente la valutazione individuale e comparativa dei soli candidati ancora inquadrati nel ruolo dei professori associati”, in esecuzione del D.R. 2341/2022 e della precitata sentenza; ha dunque preso atto dei criteri per la valutazione dei candidati, di cui al bando e ai precedenti verbali del 20 maggio 2020; ha valutato i soli professori ancora inquadrati come associati, OMISSIS e OMISSIS; ha prodotto un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca, l’analisi dei lavori in collaborazione; infine, come da verbale del 24 settembre 2022, ha svolto una valutazione collegiale complessiva dei candidati e una valutazione comparativa dei candidati.

1.3.1. Evidenziato che non esiste tra i due candidati un ampio divario, la commissione ha sottolineato che le differenze tra i due candidati sono risultate comunque emergenti e dirimenti, dichiarando quindi il professor OMISSIS quale candidato migliore e vincitore della procedura comparativa.

2. Il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:

(i) “violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/ 2000. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche in particolare, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia. sviamento di potere”;

Ad avviso del ricorrente, alla falsa dichiarazione del professor OMISSIS in merito a due dei tre brevetti di cui ha affermato la titolarità doveva conseguire la sua esclusione dal concorso.

In ogni caso, i brevetti valutabili sono esclusivamente quelli di livello internazionale, laddove l’unico brevetto di cui era effettivamente titolare il controinteressato era nazionale.

(ii) “violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del bando. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare: disparità di trattamento. Carenza istruttoria e di motivazione”;

Non sarebbe corrispondente al vero neanche l’attribuzione dell’impact factor di un articolo pubblicato nel 2019, senza attendere i dati ufficiali pubblicato dall’organismo Clarivate nell’estate 2020.

Inoltre, il controinteressato avrebbe erroneamente autocertificato i propri indici bibliometrici soltanto riferiti agli ultimi dieci anni, in violazione dell’art. 3 del bando che prescriveva l’autocertificazione degli indici bibliometrici complessivi.

(iii) “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. 211/ 2003. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare: disparità di trattamento, illogicità, manifesta ingiustizia. sviamento di potere”;

Ad avviso del ricorrente, sussisterebbe un’ingiustificata contraddizione quanto alla valutazione dell’attività didattica dei due candidati, per come emergente dalle relazioni finali anteriori all’annullamento giurisdizionale del precedente esito della procedura.

Non sarebbe stato dato il giusto rilievo a una serie di incarichi e attività del professor OMISSIS (componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca dal 2007; visiting professor presso l’università di Tirana; destinatario dell’incentivo ex art. 29 della L. 240/2010).

Sussisterebbe poi errore di valutazione, quanto alla sussistenza di un mero affidamento di corsi di insegnamento, in capo al professor OMISSIS, a fronte della più meritevole titolarità ufficiale di corsi di insegnamento, in capo al professor OMISSIS, tenuto conto che l’art. 5 del bando impone la valutazione della didattica svolta dal candidato come titolare di corso di insegnamento ufficiale.

La commissione non avrebbe inoltre attribuito rilievo preferenziale, nell’ambito del criterio comparativo “altre attività universitarie”, alla direzione di un master da parte del professor OMISSIS a fronte della menzionata direzione di un corso di alta formazione per il professor OMISSIS, assunta per il solo anno 2015 a fronte della maggiore continuità quanto alla direzione del master da parte del ricorrente.

Sarebbe stata pretermessa la doverosa valutazione di una serie di incarichi organizzativi e di coordinamento da parte del ricorrente, quale coordinatore e componente di uffici e gruppi di lavoro.

L’operato della commissione giudicatrice sarebbe altresì carente quanto: all’omessa valutazione della capacità attrattiva di finanziamenti competitivi nazionali e internazionali da parte del controinteressato, in ordine alla quale il ricorrente sarebbe più meritevole; alla differente notorietà e capacità di collaborazione scientifica, sul fronte della partecipazione a progetti di ricerca, reputata maggiore per il professor OMISSIS; alla partecipazioni a studi clinici; alla direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; all’assenza di premi e riconoscimenti, alla capacità di organizzazione di congressi internazionali, alla partecipazione a board scientifici internazionali in capo al controinteressato, a fronte della dedotta prevalenza sul punto del ricorrente.

Analoghi vizi riguardano, secondo il ricorrente, la valutazione delle collaborazioni internazionali e dell’attività assistenziale da parte dei due candidati.

(iv) “eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare: disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia”;

La commissione non avrebbe riconosciuto la netta superiorità del ricorrente quanto alle pubblicazioni e agli indici bibliometrici, tenuto conto ad esempio di 97 pubblicazioni indicizzate per il ricorrente a fronte di 75 per il controinteressato, di un impact factor superiore del professor OMISSIS (83 contro 79) e di un numero totale di citazioni quasi doppio (1650 contro 830).

A torto la commissione avrebbe rilevato la non omogeneità delle sedici pubblicazioni scelte dal candidato, in assenza di un criterio di continuità temporale e avrebbe inteso sminuire le pubblicazioni del ricorrente apparse nell’anno 2019, già destinatarie di un cospicuo numero di citazioni, né il fatto che le pubblicazioni n. 15 e 16 del ricorrente contribuiscano in maniera importante al numero delle citazioni totale potrebbe legittimamente essere considerato un motivo di demerito del ricorrente.

Analoghe aporie riguarderebbero le valutazioni della posizione di primo, ultimo nome e corresponding author dei candidati.

A torto la commissione non avrebbe valutato che il professor OMISSIS è divenuto professore associato tredici anni dopo (2019) il professor OMISSIS (2006).

3. Si sono costituiti l’Università degli studi Roma La Sapienza e il controinteressato professor OMISSIS per chiedere il rigetto del ricorso.

4. In vista dell’udienza di merito del 22 luglio 2024, l’università ha depositato documenti comprensivi di una relazione sul procedimento e di un documento contenente controdeduzioni tecniche della commissione giudicatrice; il controinteressato ha depositato una memoria, cui ha fatto seguito una replica del ricorrente.

3. Il controinteressato sostiene quanto segue:

(i) la contestazione sulla falsa dichiarazione inerente due brevetti sarebbe pretestuosa, essendo pacifico che il professore OMISSIS sia comunque l’inventore dei dispositivi oggetto di trasferimento tecnologico.

Egli ha comunque dichiarato di allegare le ricevute di presentazione dei due brevetti meramente presentati ma non ancora rilasciati alla data di presentazione delle candidature e l’allegato C attestava esclusivamente la veridicità dei documenti allegati, essendo perciò fuori quadro la prospettazione del ricorrente secondo cui il cv conterrebbe una falsa attestazione, neanche trattandosi peraltro di cv autocertificato.

Il livello internazionale del brevetto, già rilasciato alla data di presentazione della candidatura, afferisce alla valutazione dell’importanza che l’invenzione può assumere nel tempo in uno specifico campo a livello regionale/nazionale o internazionale;

(ii) con riferimento al secondo motivo, sarebbe irragionevole non consentire la valutazione di una pubblicazione per effetto della mancata approvazione dell’aggiornamento dell’indice.

La commissione ha comunque considerato per entrambi i candidati sia gli indici relativi alla produzione degli ultimi dieci anni sia quelli relativi all’intera carriera accademica;

(iii) il terzo motivo del ricorso si risolverebbe in mere critiche inammissibili alle valutazioni discrezionali della commissione.

Non sussisterebbe contraddizione tra le valutazioni dell’attività didattica del ricorrente.

La partecipazione del collegio dei docenti del dottorato di ricerca non implicherebbe il raggiungimento di una consolidata maturità scientifica e la durata dei dottorati in questione sarebbe attestata dall’Università come più ridotta nel tempo, rispetto a quanto autocertificato dal professor OMISSIS.

Sarebbe stata del tutto ragionevole l’inclusione del ruolo di visiting professor per attività di ricerca all’università di Tirana fra le altre attività, anziché tra le attività didattiche.

L’incentivo ex art. 29 della L. 240/2010 sarebbe attribuibile a tutti i docenti che ne facciano richiesta ed è stato riconosciuto anche al controinteressato.

L’attività didattica di ricercatore a tempo definito del professor OMISSIS sarebbe stata correttamente valutata e altrettanto può dirsi degli incarichi ricompresi nel criterio delle altre attività universitarie.

Infondate sarebbero poi le ricostruzioni del ricorrente circa una prevalenza del ricorrente in ordine all’attività clinica, per la quale si segnala la responsabilità di tre trial clinici del professor OMISSIS, e alla capacità di attrarre finanziamenti competitivi e internazionali, in ordine alla quale si segnala la partecipazione del controinteressato a due PRIN a fronte di solo uno per il ricorrente.

Sarebbe poi giustificata la valutazione di prevalenza del professor OMISSIS anche quanto agli altri profili sollevati, quali la partecipazione a progetti di ricerca, l’attività di ricerca clinica, la direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, dato ad esempio che il professor OMISSIS risulta revisore di quarantatré riviste internazionali.

Il controinteressato ha inoltre vinto due premi, una borsa di studio nel 2000 e un finanziamento nel 2018, laddove i premi per poster a congressi nazionali indicati dal ricorrente non sarebbero in realtà valutabili in una chiamata a incarico di prima fascia.

Sarebbero poi state oggetto di corretta e obiettiva valutazione anche le partecipazioni a convegni internazionali, l’iscrizione a società scientifiche, le attività assistenziali del controinteressato.

(iv) infine, con riferimento al quarto motivo, il giudizio della commissione sarebbe ben motivato e coerente con riferimento al criterio di valutazione riferito alla congrua percentuale della produzione scientifica di tipo clinico/traslazionale, basata su casistiche che consentano di indentificare l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore; il professor OMISSIS ha inoltre condotto in prima persona gli studi clinici e le sperimentazioni cliniche oggetto delle pubblicazioni sarebbero maggiori di quelle del professor OMISSIS, non condotte da questi in prima persona.

Taluni articoli del professor OMISSIS sarebbero poi oggetto di ripetuta autocitazione.

6. All’udienza di merito del 22 luglio 2024 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

7. Rileva preliminarmente il Collegio la tardività della produzione dei documenti, da n. 21 a n. 27, allegati alla memoria di replica del ricorrente, in assenza dell’autorizzazione al deposito ai sensi dell’art. 54 c.p.a.

7.1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, parzialmente fondato quanto al terzo motivo e infondato quanto al secondo e al quarto motivo.

8. Con il primo motivo il ricorrente censura la falsità della dichiarazione circa la titolarità di tre brevetti da parte del controinteressato, anziché uno.

8.1. Il motivo è fondato.

8.2. Risulta dagli atti che alla data di sottoscrizione del cv (doc.11 del ricorrente, allegato B) e della dichiarazione sostitutiva attestante la veridicità dei titoli riportati nel cv (doc. 15 del ricorrente, allegato C), pari al 30 gennaio 2020, il controinteressato era titolare di un brevetto e che aveva meramente presentato domanda di rilascio di due ulteriori brevetti, ancora non esitata (cfr. doc. 12, 13, 14 del ricorrente).

8.3. Nonostante ciò, il professor OMISSIS:

(i) ha indicato nel curriculum vitae (allegato B) pur non autocertificato sotto la voce “Part XII – Titolarità brevetti” di essere titolare con l’Università La Sapienza di tre brevetti nazionali, per dispositivi e guide chirurgiche;

(ii) ha autocertificato ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000, nell’allegato C, il possesso di tutti i titoli indicati nell’allegato B, dunque anche dei tre brevetti (“DICHIARA: – il possesso di tutti i titoli riportati nel curriculum vitae (Allegato B)”).

8.4. Il documento contenente controdeduzioni tecniche della commissione giudicatrice rispetto ai motivi del ricorso può poi illustrare l’operato della commissione con funzione ricognitiva ma non può addurre spiegazioni che risultino in contrasto, testuale e logico, con i verbali.

8.4.1. In particolare, il documento contenente controdeduzioni, depositato in giudizio, sostiene che l’allegato C del controinteressato indicasse due atti di deposito di richiesta di brevetto, anziché due brevetti già riconosciuti e che, in ogni caso, il professor OMISSIS non è titolare di alcun brevetto.

8.4.2. Tuttavia dal verbale conclusivo emerge solo che i commissari hanno riconosciuto la preminenza del controinteressato per l’effetto della titolarità dei brevetti (cfr. verbale del 23 settembre 2022, sub doc. 3 dell’Ateneo: “BREVETTI: il prof. M. OMISSIS dichiara di essere titolare con Sapienza dei seguenti brevetti: Brevetto nazionale Dispositivo Guida Accoppiato alla Testina di un Manipolo Implantologico; Brevetto nazionale Guida Chirurgica per prelievi ossei; Brevetto nazionale Dispositivo Chirurgico CAD/CAM e suo uso”; cfr. verbale del 24 settembre 2022, sempre doc. 3 dell’Ateneo: “L’attività di ricerca risulta positivamente ed acclaratamente sostanziata anche in termini di trasferimento tecnologico, con la co-titolarità di tre brevetti, elemento di tutta evidenza anche sotto il profilo comparativo”).

Non emerge da alcun verbale l’attribuzione di un riconoscimento di merito per la mera presentazione di due domande di brevetto, laddove il ricorrente dimostra che due dei tre brevetti sono stati rilasciati in data 2 novembre 2021 e 31 gennaio 2022 (doc. 13 e 14 del ricorrente), oltre quindi la data del cv e dell’autodichiarazione del 30 gennaio 2020.

8.4.3. Quanto all’assenza della titolarità di brevetti in capo al ricorrente, ciò non interferisce con il carattere mendace della dichiarazione del controinteressato e con la conseguente valutazione da parte della commissione del merito da riconoscergli anche in funzione della titolarità di tre brevetti (non già solo uno, secondo quanto sussistente in realtà).

8.4.4. Sotto altro aspetto, la dichiarazione di conformità contenuta in calce all’allegato C e riferita a due documenti indicati come “deposito brevetto” non contraddice di per sé, a meno di ritenere legittima un’originale operazione ermeneutica, la dichiarazione contenuta nella prima pagina dello stesso allegato (“DICHIARA – il possesso di tutti i titoli riportati nel curriculum vitae (Allegato B)”) per come riferita ai titoli indicati nel curriculum, oggetto dell’allegato B, comprendente la titolarità di brevetti.

È quindi smentita l’affermazione contenuta nella memoria del controinteressato, secondo cui “l’allegato C attestava esclusivamente la veridicità dei documenti allegati, di cui nessuno dubita, sicché nessuna falsa attestazione può essere addebitata al Prof. OMISSIS” perché l’allegato C attesta la veridicità dei documenti allegati, dunque delle due domande di presentazione di brevetto nell’ultima pagina, ma nella prima pagina autocertifica il possesso di tutti i titoli indicati nell’allegato B, con espressa menzione degli articoli 46, 47 e 76 del d.p.r. 445/2000.

8.5. Accertata la falsità della dichiarazione, occorre verificarne gli effetti.

8.5.1. Al riguardo la Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito il principio di diritto secondo cui il determinarsi di falsi documentali (d.p.r. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (d.p.r. 445 del 2000, art. 75) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali falsità comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. (Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA), sottolineando che con le richiamate pronunce si è evidenziato che il d.p.r. 445 del 2000, art. 75, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la non veridicità del contenuto comporta la decadenza del dichiarante dai benefici, eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio (cfr. Cassazione civile, Sez. Lav., 19 ottobre 2020, n. 22673).

8.5.2. È quindi, necessario che “l’interessato abbia conseguito l’utilità sostanziale proprio per effetto della falsa dichiarazione resa, essendosi altrimenti in presenza del c.d. falso innocuo (il quale potrebbe rilevare eventualmente come illecito penale autonomo ai sensi dell’art. 76 del T.U. n. 445/2000, ma non anche in relazione alla perdita della utilità acquisita)” (cfr. TAR Marche, Sez. I, 5 novembre 2020, n. 641; TAR Friuli, Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 27).

8.5.3. In altro caso di applicazione dell’art. 75 cit. ad un concorso per professore universitario, questa Sezione ha osservato che il meccanismo espulsivo o decadenziale di cui alle norme citate opera rigidamente al verificarsi del descritto presupposto, ossia la non veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 75 cit. o il conseguimento dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, presupposto che in quel distinto caso è stato accertato come insussistente, anche tenuto conto del giudizio sintetico finale espresso “soprattutto in considerazione della lunga e apprezzata attività didattica e della continuativa e prolungata produzione scientifica con notevole impatto nella comunità scientifica internazionale” (cfr. TAR Lazio, III-ter, 678 del 15 gennaio 2024).

8.5.4. Nel caso oggi in esame, invece, la relazione finale dà atto della particolare evidenza che la titolarità dei predetti brevetti ha impresso al miglior risultato del controinteressato nella valutazione comparativa (cfr. verbale del 24 settembre 2022 prima citato).

8.5.5. Ne segue che è documentato che la commissione abbia inteso attribuire al professor OMISSIS una valutazione di maggior merito anche in conseguenza della titolarità di tre brevetti anziché del solo brevetto in realtà rilasciato.

8.5.6. La circostanza che il controinteressato fosse comunque effettivamente titolare di almeno un brevetto non consente di richiamare la categoria del c.d. falso innocuo, nel senso cioè che la commissione avrebbe in ogni caso reputato al riguardo il professor OMISSIS come maggiormente meritevole, in quanto comunque titolare di un brevetto, laddove il ricorrente non ne aveva nessuno.

8.5.7. Tale astratta previsione corrisponde a una prognosi ipotetica, che non è possibile svolgere nel caso di specie in sede giurisdizionale, a meno di sostituirsi all’attività discrezionale propria della commissione: rileva, invece, quale fatto storico significativo per l’odierna cognizione, che la commissione ha formulato un giudizio distintivo di merito in favore del controinteressato in conseguenza anche della titolarità, falsamente affermata, di tre brevetti, neanche potendo rilevare ai fini del concorso che il controinteressato avrebbe poi successivamente ottenuto il rilascio degli altri due brevetti, dopo il termine di scadenza.

8.5.8. Né sotto altro profilo può affermarsi che il dichiarante e i commissari, tutti studiosi qualificati, abbiano confuso la mera presentazione di richiesta di brevetto con la titolarità di brevetto oppure, quanto ai commissari, che abbiano inteso valutare come equipollente la mera presentazione di richiesta di brevetto con la titolarità di brevetto già rilasciato dal competente Ufficio italiano brevetti e marchi, perché ciò implicherebbe la conclusione per cui ogni richiesta di riconoscimento di brevetto equivalga al brevetto stesso, con ciò pretermettendo il ruolo del citato Ufficio italiano brevetti e marchi, che è quello di certificare l’originalità e l’innovatività dell’invenzione e di rilasciare o rifiutare il brevetto.

In senso conforme e in ordine a precedente esito annullato nell’ambito della medesima procedura concorsuale, sempre in relazione a titoli il cui possesso è stato falsamente dichiarato, il Consiglio di Stato ha così statuito: “La tesi dell’appellato non coglie nel segno dal momento che, sebbene sia indubbia la differenza di significato fra i due termini e in disparte il rilievo che il prof. Omissis ha indicato i due brevetti sotto la voce “Titolarità dei seguenti brevetti nel campo della Implantologia”, con ciò rivendicandone, dunque, anche la “titolarità”, resta il fatto che i due brevetti non risultano “concessi”, pertanto non solo gli stessi non potevano essere indicati sotto la voce “titolarità” ma neanche potevano essere qualificati come “brevetti” essendo rimasti entrambi allo stato di mere “domande” di brevetto” (Cons. Stato, VII, 4680 dell’8 giugno 2022).

8.6. In considerazione di quanto precede, alla falsa dichiarazione doveva conseguire l’esclusione del dichiarante dal concorso, per come fondatamente sostenuto dal ricorrente.

8.7. A ragionare diversamente, e a sostenere che le false attribuzioni di titoli, espressamente menzionati quali motivi distintivi di merito dalla commissione e rilevanti nel giudizio finale, siano da ascrivere al falso innocuo, ne seguirebbe un effetto di mancanza di valutazione effettiva e meritocratica nell’ambito della procedura concorsuale, perché decisa anche sulla base di titoli non veridici, per di più in una procedura in cui il divario tra i candidati è riconosciuto dalla commissione come non elevato, oltreché la disapplicazione dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000 in siffatta tipologia di procedura concorsuale.

8.8. In senso conducente al medesimo risultato, il Consiglio di Stato, sempre nella citata sentenza 4680/2022 riguardante antecedente esito poi annullato della stessa procedura concorsuale, ha affermato: “Alla luce dei principi riportati va dunque predicato il dovere rafforzato, dei partecipanti a procedure di conferimento di posti di professore universitario, di verificare con particolare rigore che tutto quanto dichiarato nel curriculum autocertificato corrisponda al vero, che il contenuto sia chiaramente esposto e non possa indurre in errore la Commissione…

Osserva il Collegio che, nel caso di specie, diversamente da quanto accaduto nella vicenda esaminata nella sentenza da ultimo citata, l’oggetto della dichiarazione non veritiera risulta invece essenziale ai fini della nomina, essendo l’autocertificazione dell’intero curriculum richiesta dal bando come essenziale ai fini della valutazione e necessaria per l’adozione del provvedimento di proclamazione del vincitore e di nomina a Professore…

l’appello principale deve essere accolto e, per l’effetto, assorbiti gli ulteriori motivi che risultano dequotati quanto all’interesse azionato, il ricorso introduttivo deve essere accolto disponendosi l’annullamento integrale degli atti impugnati in primo grado, con conseguente esclusione del prof. -OMISSIS- dalla procedura per cui è causa”).

8.9. Il primo motivo del ricorso è altresì fondato quanto alla riconosciuta rilevanza internazionale dell’unico brevetto rilasciato al professor OMISSIS: in argomento, il controinteressato sostiene che gli argomenti e l’importanza del brevetto siano rilevanti anche fuori dall’ambito nazionale, per quanto dai verbali della commissione nulla emerga in tal senso; nella memoria di replica, il ricorrente eccepisce che la rilevanza nazionale o internazionale non può essere basata sulla soggettiva interpretazione delle commissioni ma sull’ente e sulla procedura che determina il riconoscimento del brevetto, trattandosi di istituto italiano.

8.9.1. Il ragionamento di parte ricorrente è condivisibile e fondato.

Se un bando di concorso limita la discrezionalità della commissione attribuendo rilevanza premiale solo ai brevetti internazionali, anziché anche a quelli nazionali (nel caso di specie il criterio è “trasferimento tecnologico (brevetti o altro) di livello internazionale”) ciò significa che il brevetto deve essere riconosciuto in modo oggettivo in ambito internazionale e non già valutato dalla commissione come potenzialmente esplicante effetti di innovazione o di credito in ambito internazionale.

8.9.2. Il ricorrente sul punto ha evidenziato che l’ente che ha riconosciuto il brevetto del professor OMISSIS non è internazionale ma nazionale, trattandosi dell’U.I.B.M.: da qui la fondatezza del motivo anche sotto questo aspetto.

9. Nonostante l’accoglimento del primo motivo abbia effetto decisivo, quanto alla sua portata escludente, si esaminano per completezza gli ulteriori motivi del gravame.

10. Con il secondo motivo il ricorrente deduce in primo luogo falsità della dichiarazione avente a oggetto l’impact factor del controinteressato.

10.1. Il motivo è infondato.

10.2. Quanto al primo profilo, questa Sezione ha osservato in proposito: “Se si ritenesse il valore IF non classificabile per le pubblicazioni del 2021 a causa della mancata approvazione dell’aggiornamento periodico, si determinerebbe in radice l’impossibilità di valutare pubblicazioni più recenti a causa di un fattore che si pone al di fuori della sfera di controllo del candidato.

Il controinteressato ha continuato a riferirsi agli ultimi criteri approvati, i cui valori sono peraltro risultati in linea con quelli oggetto di successivo aggiornamento in relazione all’anno 2021.

Sarebbe irragionevole non consentire la valutazione di pubblicazioni in ragione della mancata approvazione dell’aggiornamento dell’indice, in quanto si tradurrebbe nell’introduzione di un requisito temporale ulteriore rispetto al termine di scadenza di presentazione delle domande, non previsto nel bando e non introdotto – né introducibile – dalla Commissione in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione” (TAR Lazio, III-ter, 19243 del 19 dicembre 2023).

10.3. Il precedente è stato confermato dal Consiglio di Stato (“Gli indicatori bibliometrici sono strumenti matematico-statistici impiegati dai database citazionali per misurare e valutare, sul piano quantitativo, l’impatto della produzione scientifica di singoli autori o di riviste all’interno del proprio ambito disciplinare.

L’impatto è determinato in funzione ella capacità delle riviste e degli editori di attirare i migliori articoli nelle loro riviste. In generale, i fattori di impatto sono utilizzati per determinare l’importanza relativa di una rivista nella sua nicchia e si riferiscono alla misura della frequenza con cui un articolo di una rivista è stato citato in un determinato periodo di tempo.

È condivisibile ritenere corretto il riferimento all’IF ultimo approvato, anche in considerazione del fatto che tale valore poteva essere corretto, nel corso della procedura, all’esito della pubblicazione dell’aggiornamento periodico, ove si fossero rilevate delle significative modifiche dell’indicatore rispetto al precedente”, cfr. Cons. Stato, VII, 6741 del 26 luglio 2024).

10.4. Quanto al secondo profilo del secondo motivo, è infondata la censura circa l’effetto escludente della mancanza di autocertificazione completa degli indici bibliometrici da parte del controinteressato, siccome riferita solo alle pubblicazioni degli ultimi dieci anni.

10.5. Nel senso dedotto in giudizio dal controinteressato, l’esistenza di una fattispecie escludente, concernente le erronee od omesse dichiarazioni dei partecipanti ad una procedura concorsuale, va verificata con prudenza: il professor OMISSIS non ha omesso di dichiarare i propri indici bibliometrici ma ha delimitato la dichiarazione ai predetti indici agli ultimi dieci anni, in base ad un suo testuale riferimento all’art. 1 del bando, nella parte in cui fra i criteri comparativi include la valutazione delle pubblicazioni indicizzate negli ultimi dieci anni.

10.6. Si concorda al riguardo con la tesi per cui la formulazione del bando non è talmente chiara da implicare che i partecipanti dovessero dichiarare, senza alcun dubbio, gli indici bibliometrici dell’intera carriera e non già solo quelli relativi alle pubblicazioni indicizzate negli ultimi dieci anni.

11. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che sia acclarato e documentato il proprio maggior valore sotto molteplici profili accademici e scientifici, anche per effetto di contraddizione con precedente valutazione della stessa commissione.

11.1. Va confermato anzitutto al riguardo il consolidato orientamento secondo cui nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore e professore universitario, non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica (cfr., ad esempio, Cons. Stato, VI, 7917 del 26 novembre 2021; Cons. Stato, Sez. VI, 5079 del 9 luglio 2013 e 2705 del 29 aprile 2009).

Ciò implica che dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro e non isolatamente. La suddetta valutazione dei titoli deve essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale (cfr. TAR Puglia, Bari, II, 9 marzo 2023, n. 462).

11.2. Il motivo è parzialmente fondato, quanto ad alcune contraddizioni ed erronei presupposti di fatto dedotti dal ricorrente.

11.3. È dirimente al riguardo che non si riesca a comprendere il percorso logico della commissione che, sebbene dovesse valutare gli stessi titoli, per la prima volta considera l’attività didattica del professor OMISSIS ben rappresentata, consistente e continuativa, e meramente sostanziata senza aggettivazioni quella del prof. OMISSIS quando invece nella precedente valutazione collegiale comparativa complessiva (relazioni finali dell’1 luglio 2020, doc.9 del ricorrente pag. 17 e del 14 maggio 2021, doc. 10 del ricorrente pag. 18) era vero il contrario, tanto che l’attività didattica del professor OMISSIS era giudicata rappresentata, mentre quella del professor OMISSIS consistente e continuativa dal 2006 con incarichi ufficiali.

11.4. In proposito, occorre chiarire che l’integrale rinnovazione della procedura comparativa, in esecuzione della sentenza 4680/2022 del Consiglio di Stato e del successivo decreto rettorale, da un lato ha doverosamente comportato il conseguimento dell’effetto conformativo della sentenza, con l’esclusione di un concorrente autore di dichiarazioni mendaci, e ha restituito, dall’altro lato, all’Amministrazione universitaria, e alla commissione che di essa è organo straordinario, una normale sfera di discrezionalità nel ri-esercizio del potere quanto alle attività concorsuali.

11.5. Ciò considerato, i componenti della nuova commissione erano per due terzi i medesimi della precedente composizione e non si imponeva quindi una pedissequa riproposizione delle attività valutative già in precedenza verbalizzate, perché ciò avrebbe contrastato fra l’altro con la presenza di un nuovo e diverso terzo commissario; tuttavia, l’intervenuta sostituzione del terzo commissario, rispetto alla precedente composizione, non può con altrettanta evidenza da sola spiegare siffatta completa inversione delle valutazioni dell’attività didattica dei due candidati.

11.6. La palese contraddittorietà delle valutazioni riferite alla didattica, criterio preponderante secondo l’art. 5 del bando, da parte di una commissione composta per due terzi dai medesimi professori, neanche si spiega con riferimento all’esecuzione dell’integrale rinnovazione della procedura, posto che il precedente esito concorsuale non è stato oggetto di annullamento quanto alle valutazioni degli odierni ricorrente e controinteressato.

11.7. Sempre con riferimento all’attività didattica, è altresì fondata la censura del ricorrente secondo cui si dovessero valutare solo i corsi nella titolarità dei partecipanti e non già oggetto di un mero affidamento nei loro confronti.

Tanto emerge con chiarezza dai criteri comparativi, oggetto della relazione finale menzionata nell’art. 5 del bando: “attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, con la relativa valutazione (se esistente)”.

Ne segue la fondatezza delle censure del ricorrente, in ordine alla valutazione non logica e irragionevole dell’attività didattica del controinteressato, quale mero affidatario di corsi di insegnamento, in luogo della ben più rappresentata titolarità di corsi di insegnamento in capo al ricorrente (cfr. il raffronto delle rispettive esperienze di insegnamento elencate nei rispettivi cv, doc. 11 e doc. 20).

11.8. Il terzo motivo è per il resto infondato.

11.8.1. In particolare il ricorrente sostiene che siano state oggetto di indebita sottovalutazione o di mancata valutazione una serie di sue attività e riconoscimenti elencati in fatto: tuttavia, siffatti ragionamenti sottintendono la sostituzione dell’apprezzamento discrezionale della commissione con un apprezzamento soggettivamente diverso e comportano un’invasione della sfera della discrezionalità della commissione, quanto ad esempio all’importanza accademica dei singoli premi o dei singoli incarichi valutati nell’ambito del criterio altre attività universitarie.

11.8.2. La commissione, a fronte di curriculum vitae complessi come possono essere quelli di studiosi che aspirano a diventare professori di prima fascia, non è tenuta a motivare in modo atomistico e parcellizzante il proprio giudizio sul valore dello studioso, prendendo in espressa considerazione ogni singola attività, come la partecipazione a commissioni o le singole esperienze ad esempio di studio o insegnamento all’estero, ben potendosi svolgere una valutazione sintetica e accurata, priva di errori in fatto e completa, ma non anche necessariamente dettagliata su ogni singolo titolo.

11.8.3. Eventuali contraddizioni o aporie, come quella secondo cui la direzione di un master è stata implicitamente valutata dalla commissione come subvalente rispetto alla direzione di un corso di alta formazione, non emergono in modo talmente marcato da attingere la soglia dell’illegittimità o della manifesta ingiustizia prospettata dal ricorrente, tenuto conto anche che entrambi il ricorrente e il controinteressato si addebitano reciprocamente varie inesattezze e sopravvalutazioni del proprio curriculum.

12. Con il quarto motivo il ricorrente deduce illegittimità principalmente riferite alla valutazione degli indici bibliometrici.

12.1. Il motivo è infondato.

12.2. A fronte di una superiorità del prof. OMISSIS quanto agli indici bibliometrici, le rivalutazioni operate dalla nuova commissione non appaiono contraddittorie nel senso emergente dalla valutazione del terzo motivo di ricorso e rientrano nella discrezionalità della commissione.

12.3. Sull’argomento degli indici bibliometrici, è noto che la commissione, in sede di valutazione comparativa, pur non essendo in assoluto vincolata a decidere in coerenza con le risultanze di simili indici (citazioni, impact factor, indice di Hirsch o simili), deve sicuramente, per espressa prescrizione normativa e di bando, prendere in considerazione simili risultanze e motivare la propria determinazione finale, anche alla luce di siffatti indici, spiegando le ragioni dell’eventuale scostamento o pretermissione da tali risultanze oggettive (TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 11 agosto 2011 n. 653), specie per le c.d. discipline tecniche, laddove simili parametri sono usualmente adoperati a livello internazionale e costituiscono un fattore oggettivo di apprezzamento (TAR Puglia, II, 784 del 18 maggio 2023).

12.4. Ciò posto, nel caso di specie la commissione non è palesemente incorsa in una sottovalutazione degli indici bibliometrici del ricorrente e ha tenuto conto adeguato dei suddetti indici per i candidati, con una motivazione che in modo esplicito esprime rilievi adeguati su profili significativi, quali la congruenza con il settore scientifico disciplinare, l’interesse e la significatività degli spunti interdisciplinari, il posizionamento del professor OMISSIS nell’elenco degli autori della singola pubblicazione, l’uniforme distribuzione delle pubblicazioni nel periodo 2012-2019, il riferimento alla ricerca clinico-traslazionale (cfr. verbale sub doc. 4 del ricorrente).

12.5. Ferma la rilevanza oggettiva degli indici bibliometrici e la necessità della commissione di avvalersi anche degli stessi per la valutazione delle pubblicazioni, va segnalato poi il condivisibile e costante indirizzo secondo cui “La valutazione spettante, al riguardo, alla Commissione non è solo di tipo quantitativo ma deve appuntarsi sul valore scientifico, senza che possa assumere valenza vincolante l’impact factor o indici similari, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra la congruenza col SSD…” (T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, 20 gennaio 2020, n. 115).

12.6. Il Consiglio di Stato ha ulteriormente evidenziato che “il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni); e comunque la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi” (Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4979)” (TAR Piemonte, I, 198 del 14 marzo 2022).

12.7. Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta che a fronte della superiorità numerica degli indici da parte del ricorrente, la commissione ha valutato come prevalente il profilo del controinteressato per effetto di una maggiore applicazione nell’attività clinica e di una maggiore rilevanza nel posizionamento dell’elenco degli autori delle singole pubblicazioni, oltre che degli altri profili di interesse scientifico prima citati e quanto alla continuità della produzione scientifica, espressamente menzionata dall’art. 1 e dall’art. 5 del bando.

12.8. Sono poi generiche e infondate le deduzioni inerenti la maggiore anzianità accademica e le tempistiche di raggiungimento dell’abilitazione scientifica nazionale da parte dei due candidati, rispetto alle quali non constano illegittimità dell’operato della commissione anche con riferimento ai criteri di valutazione predisposti.

13. Il ricorso è quindi in modo dirimente fondato relativamente al primo motivo.

Inoltre il secondo motivo è infondato, il terzo motivo è parzialmente fondato, il quarto motivo è infondato.

13.1. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso, sono annullati il decreto rettorale dell’Università La Sapienza di Roma n. 3431/2022 del 29 novembre 2022, recante approvazione degli atti della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto da Professore ordinario di ruolo presso il Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali, facoltà di Medicina e Odontoiatria, settore scientifico disciplinare MED/28, settore concorsuale 06/F1; la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali dell’Università La Sapienza di Roma del 7 dicembre 2022 con la quale è stato chiamato quale professore di prima fascia il professor OMISSIS; i verbali della commissione nn. 1, 2, 3, la relazione finale con relativi allegati e il provvedimento di nomina e chiamata del professor OMISSIS.

13.2. Quale effetto conformativo, l’Università degli studi Roma La Sapienza dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, a nominare una commissione in composizione integralmente diversa e procedere alla rinnovazione delle operazioni concorsuali tenendo conto della presente sentenza.

13.3. In esecuzione della presente sentenza, l’Università dovrà provvedere ad applicare l’articolo 75 del d.p.r. 445/2000 nei confronti del professor OMISSIS, ai fini dell’esclusione dal concorso, quanto alla sua autocertificazione contenuta nell’allegato C della domanda di partecipazione, avente a oggetto il possesso di tutti i titoli indicati nell’allegato B, in cui è compresa l’indicazione di due brevetti non concessi alla data di sottoscrizione dei predetti allegati B e C.

14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente come da motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Dispone la rinnovazione delle operazioni concorsuali, a cura di una commissione integralmente diversa, da nominarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, come da motivazione.

Condanna l’Università degli studi Roma La Sapienza e il professor OMISSIS al pagamento delle spese di lite, pari ad euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge a carico dell’Università degli studi Roma La Sapienza e ad euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge a carico del professor OMISSIS, in favore del professor OMISSIS.

Manda alla segreteria di trasmettere copia della presente sentenza e del fascicolo del giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per le eventuali valutazioni di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Referendario, Estensore

OMISSIS, Referendario

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 7 ottobre 2024