Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì anche in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, a maggior ragione quando vi siano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
Cons. Stato, Sez. VII, 8 ottobre 2024, n. 8099
Il giudizio della Commissione può essere censurato ove trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento
08099/2024REG.PROV.COLL.
08749/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8749 del 2023, proposto dal signor OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Properzio, 5;
contro
Università Mediterranea di Reggio Calabria, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima), n. 617/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e del signor OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2024 il Cons. OMISSIS e udito per le parti l’avvocato OMISSIS;
Viste le conclusioni della parte appellata così come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il Prof. OMISSIS propone appello contro il prof. OMISSIS e nei confronti dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria per la riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, n. 617/2023, che ha accolto il ricorso di primo grado dell’odierno appellato.
2 – La vicenda contenziosa prendeva avvio quando l’Università degli Studi “Mediterranea” con D.R. n. 372 del 31.12.2021, bandiva una procedura valutativa per Professore di I fascia – settore concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica, SSD ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana, presso il Dipartimento di architettura e territorio (DARTE) e, al suo esito, dichiarava vincitore il Prof. OMISSIS, odierno appellante.
3 – Il Prof. OMISSIS proponeva ricorso davanti al TAR chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, della selezione.
4 – A seguito dell’ordinanza cautelare di riesame del TAR per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, n. 617/2023, n. 246/2022, la Commissione procedeva al riesame confermando la precedente valutazione, come da verbale n. 1 del 19.12.2022. Con ricorso per motivi aggiunti, il prof. OMISSIS chiedeva quindi anche l’annullamento del verbale n. 1 del 19.12.2022 e il TAR, previo accoglimento della sua istanza cautelare, accoglieva il ricorso con la sentenza che viene ora appellata dall’originario vincitore della procedura selettiva.
5 – La sentenza appellata, in particolare, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso originario e ha motivatamente accolto il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, ha ordinato all’Università resistente di nominare, entro 30 giorni, una nuova Commissione esaminatrice, in composizione diversa, che proceda ad una nuova valutazione dei candidati entro il termine di sessanta giorni dalla relativa nomina
6 – In sede di sommaria delibazione, questa Sezione con ordinanza del 5 dicembre 2023 ha respinto la domanda di sospensione della sentenza appellata con condanna dell’appellante alle spese di giudizio, “rilevato che nella ponderazione fra i diversi interessi deve prevalere l’interesse pubblico ad una compiuta valutazione atta a selezionare le migliori capacità e competenze dei candidati ai fini dello svolgimento delle funzioni formative e di ricerca in sede universitaria; considerato pertanto che, fino alla conclusione della rinnovata valutazione circa la meritevolezza di ogni candidato, deve escludersi che dalla sentenza appellata possa derivare un danno grave ed irreparabile per l’appellante”.
7 – Alla pubblica udienza fissata per la trattazione del merito il difensore della parte appellante ha riferito che il proprio assistito nelle more ha vinto la rinnovata procedura selettiva, ma che permane il suo interesse alla definizione del giudizio, fatta eccezione per i motivi d’impugnazione volti alla rinnovazione della procedura, che sono stati pertanto abbandonati.
8 – Preso atto della suindicata dichiarazione, non resta al Collegio che esaminare i numerosi motivi d’appello proposti, di seguito illustrati.
8.1 – Error in procedendo. Violazione e falsa applicazione degli art. 35, co. 1, lett. b; 40, co. 1, lett. g) e 44, co. 1, lett. a), c.p.a. (inammissibilità del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti per inesistenza della procura speciale ad litem).
La sentenza appellata avrebbe erroneamente giudicato sui gravami di primo grado, senza tenere conto che detti gravami erano privi di procura ad litem ai sensi di legge, in violazione della vigente normativa come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa. Detta procura, infatti, secondo l’appellante si limitava ad indicare il nominativo del conferente e dell’Avvocato difensore senza alcun riferimento né alla controversia al quale si riferiva né all’Autorità giudiziaria amministrativa adita, né ad altro;
8.2 – Error in procedendo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 55, co. 1, c.p.a.
Il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore nel dichiarare «improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso originario» in quanto con ordinanza cautelare n. 246 del 24/11/2022 era stata accolta la domanda cautelare avanzata con il gravame introduttivo del giudizio, disponendo a carico dell’Amministrazione resistente il riesame della fattispecie, e l’Università resistente in primo grado aveva confermato, con dettagliata motivazione, la scelta del Prof. OMISSIS solo in ottemperanza alla predetta ordinanza e alla luce di quanto precisato nella motivazione dello stesso provvedimento.
Al riguardo il TAR nel dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse avrebbe fatto riferimento ad una giurisprudenza inconferente, posto che la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente è sancita dal Consiglio di Stato quando «il rapporto giuridico sottostante è stato sottoposto a una totale rimeditazione che ha fatto venire meno gli effetti dell’originario provvedimento», ossia quando la fattispecie sia stata riesaminata ex novo (Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2019, n. 7156). Nel caso di specie, all’opposto, il Tar Calabria, con il suo remand, non avrebbe chiesto affatto all’Università di rinnovare ex novo il procedimento;
8.3 – Error in procedendo – Violazione e falsa applicazione degli art. 29, art. 55, co. 1, e 112 ss. c.p.a. – Illogicità
Viene contestato il modus operandi seguito dal Giudice di prime cure, che avrebbe prima sospeso gli atti, ordinando all’amministrazione un remand, e dopo ritenuto di non dover decidere, nel merito, sulle medesime ragioni che avevano originato il remand, per poi sancire, nella sentenza definitiva, l’annullamento della rinnovazione perché l’Amministrazione non avrebbe rispettato il remand, violando il principio processuale della parità delle parti;
Il Giudice di primo grado, al contrario, in un giudizio ordinario di legittimità avrebbe dovuto valutare l’eventuale sussistenza di violazioni di legge, incompetenza o eccesso di potere, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., e non valutare il rispetto o meno dell’ordinanza cautelare. Ne discenderebbe una doppia illegittimità della sentenza: per non aver valutato nel merito quanto esaminato in sede cautelare solo nel fumus e in via solo interinale (art. 55 c.p.a.: motivo che precede); e per aver poi usato queste statuizioni, per giunta interinali, come un parametro su cui valutare la legittimità dei nuovi atti impugnati in un giudizio ordinario e non di ottemperanza (art. 29 e art. 112 ss. c.p.a.);
8.4 – Error in procedendo – Violazione degli art. 2, co. 1, e 29 c.p.a. e contraddittorietà intrinseca della sentenza appellata.
La sentenza appellata sarebbe altresì, viziata, sempre in procedendo, perché, anche nel merito, analogamente a quanto fatto con il meccanismo del remand il Giudice di prime cure avrebbe disposto, testualmente, l’accoglimento di un motivo che egli stesso dichiarava di non aver esaminato. Infatti, sarebbe processualmente illegittimo per la sentenza amministrativa, in accoglimento dei motivi aggiunti, ordinare all’Amministrazione il riesame di una parte della valutazione che la stessa sentenza non ha mai considerato illegittima, perché ha scelto, dichiaratamente, di “tralasciarne l’esame”.
8.5 – Error in procedendo – Sull’inammissibilità delle eccezioni di primo grado sulla valutazione comparativa dell’attività didattica.
1. La sentenza sarebbe, altresì, viziata in procedendoper aver ritenuto inammissibili le eccezioni formulate in primo grado sulla valutazione comparativa dell’attività didattica, reputando la censura «inammissibile» perché, a suo avviso, avrebbe dovuto essere sottoposta con ricorso incidentale, ma questa posizione non apparirebbe corretta, perché il controinteressato sarebbe stato tenuto a presentare ricorso incidentale – ossia a far valere l’eccezione come motivo di ricorso incidentale – solo se, al fine di far dichiarare la carenza d’interesse di controparte, avesse voluto contestare il punteggio attribuito dalla Commissione al ricorrente per altre voci, diverse da quelle oggetto del giudizio;
8.6 – Error in procedendo e in iudicando – Sulle statuizioni relative alla mancata produzione documentale.
La sentenza sarebbe, altresì, viziata, con tutte le conseguenze necessarie relative al trattamento dei singoli gravami del ricorrente di primo grado, per aver ritenute infondate le eccezioni relative alla mancata allegazione dei titoli da parte del ricorrente di primo grado. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente di primo grado non aveva allegato i titoli dichiarati nella propria domanda, ciò che costituiva specifico onere ai sensi della lex specialis (Bando, nonché Regolamento: art. 6, co. 2, lett. b).
Al riguardo, la tesi della sentenza appellata non sarebbe corretta in quanto ciò che l’odierno appellante, controinteressato in primo grado, aveva rilevato non era la necessità che il ricorrente di primo grado dovesse essere escluso dalla procedura per mancata allegazione, ma che tale ricorrente non poteva dolersi, già in sede di legittimazione, della non corretta valutazione di titoli che egli stesso, in violazione della lex specialis, non aveva prodotto;
8.7 – Error in procedendo e in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 c.p.a. nonché del Regolamento e del Bando di concorso 17.
Vi sarebbe stata una invasione della sfera tecnica in sede di valutazione dei titoli riguardante la discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice. Il limite che impedisca al giudice amministrativo, anche solo mediatamente, di sostituirsi all’operato della P.A. sarebbe stato oltrepassato dalla sentenza appellata, che si sarebbe sostituita alla sfera propria di merito della Commissione, in assenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza. La sentenza, in particolare, si pronuncerebbe sulla «dimensione internazionale dell’evento, didattico o scientifico» che «rimane evidentemente tale indipendentemente dal luogo in cui esso abbia svolgimento», ma questa sarebbe una sostituzione nel merito da parte della giurisdizione amministrativa, non solo perché la tesi della sentenza sarebbe contraria al punto di vista scientifico nella materia di concorso, ma soprattutto perché rientrerebbe nel preciso potere della Commissione valutare proprio la «dimensione internazionale dell’evento». Così, anche con riferimento alla valutazione dell’attività didattica, per le lezioni tenute dai rispettivi candidati in specifici master, per alcuni dei quali la Commissione, esercitando proprio la sua discrezionalità tecnica, ha ritenuto, sotto la propria responsabilità, che non fossero significativi, questa valutazione sarebbe impropriamente censurata dalla sentenza appellata;
8.8 – Error in procedendo e in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 c.p.a. nonché del Regolamento sul reclutamento, del Bando di concorso e dei criteri di valutazione (sulla preminenza del fattore numerico considerato dalla sentenza e sulla “rilevanza” da essa censurata). Sotto un profilo distinto ma connesso, nel sostituirsi alla sfera tecnica propria dell’Amministrazione, la sentenza appellata si sarebbe basata su un preciso presupposto: che la Commissione, nel riesaminare i due candidati, avrebbe introdotto, senza averne il potere, un “criterio di valutazione” ulteriore rispetto ai criteri fissati dalla lex specialis, costituito dalla «rilevanza» dei titoli dei candidati. Ciò dimostrerebbe peraltro “un fraintendimento” da parte della sentenza appellata, che avrebbe erroneamente ritenuto la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei punteggi necessariamente ancorata a un criterio di corrispondenza tra ‘numero delle segnalazioni’ , vale a dire dei ‘titoli’ ritenuti rilevanti per ogni singola ‘voce’ presa in considerazione in relazione ai tre ambiti sopra segnalati, e punteggio, non prevedendo ulteriori criteri o parametri valutativi tramite i quali graduare il ‘peso ponderale’ dei singoli titoli oggetto di segnalazione.
Questo assioma sarebbe peraltro errato, in primo luogo, perché in una procedura comparativa per professore di prima fascia la dimensione qualitativa è essenziale. Inoltre, la sentenza appellata incorrerebbe anche in contraddittorietà intrinseca, applicando l’assunto (non corrispondente ai verbali) per cui la Commissione avrebbe considerato il luogo delle attività e non la sua rilevanza internazionale;
8.9 – Violazione e falsa applicazione degli art. 29 e 34, co. 1, lett. e) c.p.a. e dell’art. 97 Cost., nonché del Regolamento sul reclutamento, del Bando di concorso e dei criteri di valutazione – Contraddittorietà.
Tale motivo, dedotto in via subordinata, come sopra anticipato deve intendersi improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, concernendo la circostanza che la sentenza appellata avrebbe erroneamente disposto, per la procedura in oggetto, la sua rinnovazione parziale e non integrale;
9 –Tutti i motivi dedotti sono infondati.
9.1 – In particolare (ed in disparte la sua “novità”, in quanto non eccepito in primo grado, ) il primo motivo dedotto, alla stregua della più recente giurisprudenza, risulta riferito ad una mera irregolarità formale e non merita accoglimento. considera infatti il Collegio che, così come sostenuto dalla difesa di parte resistente con propria memoria, la procura rilasciata dal Prof. OMISSIS per il giudizio di primo grado non è carente di specialità. Viene in rilievo la più recente giurisprudenza secondo cui “vi è procura speciale non solo qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l’autorità giudiziaria da adire (Cass. civ., VI L., 9 febbraio 2015, n. 2460; III, 9 aprile 2009, n. 8708; Cons. Stato, VI, 5 ottobre 2018, n. 5723), ma anche, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso” (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2385, Consiglio di Stato, Sezione V, 5 luglio 2023, n. 6586).
In particolare, la specialità della procura può ricavarsi anche dalla circostanza che sia stata «allegata al ricorso e notificata unitamente all’atto cui accedeva, risultando così idonea a conferire certezza circa la provenienza del potere di rappresentanza e a generare la presunzione di riferibilità della stessa procura al giudizio cui accede, in assenza di elementi incoerenti con tale giudizio» (Sezione VII, sentenza 15 settembre 2023, n. 8350; cfr. altresì Consiglio di Stato, Sezione II, 9 febbraio 2023, n. 1446; id., 20 gennaio 2023, n. 692; id., sez. VI, 7 maggio 2019, n. 2922), a condizione che la trasmissione della copia informatica autenticata con firma digitale sia inviata telematicamente per il deposito contestuale di ricorso e procura. I citati precedenti di questo Consiglio di Stato, dal quale la Sezione non vede ragione di discostarsi, hanno ribadito il principio ripetutamente affermato in giurisprudenza secondo cui «la procura rilasciata su foglio separato è valida purché notificata unitamente all’atto cui accede, poiché la collocazione della procura è comunque idonea a conferire certezza circa la provenienza del potere di rappresentanza ed a generare la presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui accede» (Cons. Stato, V, 283/2019 cit., che richiama Cons. Stato, IV, 13 gennaio 2010, n. 69, nonché Cass. sez. I, 27 dicembre 2011, n. 28839, Cons. Stato, Sez. III, 20 febbraio 2024, n. 1691).
In sintesi, in conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancita dalla Costituzione, “in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’articolo 1367 del Cc e dall’articolo 159 del Cpc, nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti” (Cassazione civile, Sez. III, 14 marzo 2024, n. 6907).
Dunque, nel caso di specie la procura conferita al difensore dal legale rappresentante della parte ricorrente si contraddistingue come “procura speciale”, in quanto può ragionevolmente intendersi come espressiva della volontà del conferente di instaurazione di quel giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2023, n. 6586).
9.2 – Quanto alla dichiarata improcedibilità dell’originario ricorso, il TAR ha esattamente evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il resistente appellato l’ordinanza cautelare –che prevedeva espressamente i criteri di riesame- al fine di evitare il consolidarsi degli effetti a lui sfavorevoli.
Infatti, l’atto adottato in esecuzione di una ordinanza emessa ai fini del riesame, comportando una completa riedizione del procedimento conclusosi con il motivato provvedimento impugnato, costituisce una nuova espressione della funzione amministrativa (e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale), portando ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure d’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest’ultimo (così fra gli altri T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 10 marzo 2014, n. 614), non essendo pertanto necessario ricorrere al giudizio di ottemperanza.
9.3 – 9.4 – In tal senso, ugualmente infondati sono il terzo e quarto motivo, che appaiono peraltro difficilmente decifrabili, considerata la piana ragionevolezza e la piena legittimità dell’operato del giudice di primo grado che, in sede di sommaria delibazione ed a fronte del riscontrato fumus boni juris delle censure di parte ricorrente, per non sovrapporsi alle decisioni dell’Università ha adottato una ”ordinanza propulsiva” ed ha in particolare ordinato, alla stregua di un criterio di effettività della tutela e di economia dei mezzi giuridici, il riesame individuando i criteri di valutazione necessari al fine di superare le medesime censure e poi, in sede di merito, a fronte di un rinnovato esercizio del potere amministrativo in senso non conforme ai predetti criteri, ha definitivamente statuito ritenendo superato il ricorso originario (circostanza per la quale l’appellante allora resistente non ha alcun legittimo motivo di dolersi) e, debitamente pronunciandosi sui motivi aggiunti, li ha ritenuti fondati, avendo il ri-esercizio del potere amministrativo confermato la sussistenza dei precedenti profili di illegittimità già esaminati in sede di sommaria delibazione e, di conseguenza, ha nuovamente disposto la rinnovazione della procedura comparativa da parte di una Commissione in diversa composizione condannando l’Amministrazione alle spese di giudizio.
9.5 – Ove poi (quarto motivo d’appello) l’appellante avesse voluto far escludere dalla nuova valutazione dell’appellato le attività didattiche e di ricerca da lui svolte tra il 2017 e il 2021 invocando la incompatibilità nelle more dell’incarico di Direttore Generale di Ateneo, così come esattamente eccepito dal medesimo appellato, avrebbe dovuto proporre espressamente un ricorso incidentale, trattandosi di un nuovo motivo di illegittimità degli atti impugnati non già introdotto in giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3737).
9.6 – Quanto al motivo concernente il mancato accoglimento dell’eccezione concernente la mancata allegazione dei titoli vantati dal ricorrente, considera altresì il Collegio che, così come evidenziato dall’odierno resistente, i suoi titoli erano stati espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione e non erano stati contestati, né erano stati fatti oggetto di specifico ricorso incidentale da parte dell’odierno appellante.
In particolare, secondo il bando i candidati dovevano allegare alla domanda: a) curriculum della propria attività scientifica e didattica, riportante anche l’elenco delle pubblicazioni nel numero massimo sopra indicato; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, secondo il modello allegato c) copia di un documento di identità personale in corso di validità. Dalle regole della procedura non poteva quindi ricavarsi la necessità di allegare la copia fotostatica dei titoli e delle pubblicazioni, noti alla stessa Amministrazione o comunque da questa agevolmente acquisibili d’ufficio. La Commissione ha quindi ritenuto ammissibili tutti i titoli e le pubblicazioni allegate al curriculum e richiamate nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, senza neppure attivare il rimedio del soccorso istruttorio, che nella specie sarebbe stato – se del caso – doveroso, come correttamente evidenziato dai Giudici di prime cure, limitandosi invece a sottolineare che il Prof. OMISSIS ne avesse anche allegato copia fotostatica, mentre di contro il Prof. OMISSIS non avesse ritenuto di farlo, non essendo tale onere non previsto dalla normativa di gara, in coerenza con il principio di non aggravamento dei procedimenti amministrativi con inutili adempimenti formali e documentali.
La precisazione recata in memoria dal difensore di parte appellante (come sopra sintetizzata al paragrafo 8.6), secondo cui il mancato adempimento di un onere procedurale che si riconosce come non necessario secondo le regole di gara avrebbe, comunque, dovuto comportare conseguenze pregiudizievoli per l’interessato in sede di tutela giurisdizionale, deve essere pertanto puntualmente stigmatizzata dal Collegio come palesemente non fondata e contraria ai principi del nostro Ordinamento.
Infatti, l’unico requisito necessario era che, “nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l’esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale” (Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951), sicché, “in difetto di una puntuale produzione dell’interessato, se del caso avrebbe dovuto intervenire il potere-dovere dell’Amministrazione di integrare la relativa documentazione mediante il soccorso istruttorio” (Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2023, n. 3819).
9.7 –Venendo al settimo motivo d’appello, concernente la ritenuta invasione della sfera di discrezionalità della Commissione da parte del TAR, considera il Collegio che, se è vero che il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali “comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica; pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività” (Cons Stato, Sez. III, 8 maggio 2024, n. 4142). È pur vero anche che tale giudizio può essere comunque censurato ove “trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 26 giugno 2023, n. 6225), essendo pienamente sindacabili dal giudice amministrativo “le valutazioni della Commissione nominata nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario, tali valutazioni costituiscono infatti esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, la quale può essere sindacata non solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì anche mediante la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo; ciò è a maggior ragione ammissibile qualora, nell’ambito delle valutazioni dei candidati, risultino elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà immediatamente rilevabile” (Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2018, n. 3013). Pertanto, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì anche in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, a maggior ragione quando vi siano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (T.A.R. Piemonte, Sez. III, 23 febbraio 2024, n. 190).
9.8 – Il TAR ha quindi esattamente rilevato (con determinazione stigmatizzata con l’ottavo motivo d’appello, che neppure coglie nel segno) che dai verbali della Commissione non emerge l’iter logico sulle valutazioni ‘soggettive’ dei pesi e delle misure che i commissari hanno utilizzato nell’assegnare un punteggio differenziato ai medesimi titoli dei diversi candidati, essendo citata solo nel verbale di riesame una tripartizione dei giudizi di valore (grande rilevanza, media rilevanza, limitata rilevanza), riferita peraltro a criteri geografici esattamente ritenuti dal TAR non congrui, sotto un profilo di ragionevolezza logica che non impinge nel merito, con conseguente sviamento rispetto alle finalità selettive di un docente del sistema universitario nazionale nell’ambito della rete e della connessione di studi e di circolazione delle idee che caratterizza la rete europea e mondiale degli Atenei, ponendosi altresì in sostanziale contrasto con i contenuti della Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 (Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione dedicata alle Istituzioni universitarie), secondo il cui punto 5.2.5 “(…) l’assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle procedure di valutazione seguite concorre alla possibilità̀ di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati (…)”.
9.9 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere rigettato, salvi gli atti adottati dall’Amministrazione in sede di riesame e fermi gli strumenti di tutela giurisdizionale eventualmente attivabili al riguardo, temi che esulano dall’ambito del presente giudizio.
10 – Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila) oltre ad IVA, CPA (euro 2000 in favore di ciascuna parte appellata) ed ulteriori oneri di legge ove previsti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato in data 8 ottobre 2024