TAR Piemonte, Sez. I, 14 ottobre 2024, n. 1033

La cessazione dell’incarico di insegnamento da professore ordinario all’estero in data anteriore al bando non consente di partecipare al concorso per la chiamata a professore ordinario

Data Documento: 2024-10-14
Autorità Emanante: TAR Piemonte
Area: Giurisprudenza
Massima

Il possesso al momento del bando di concorso del requisito dell’abilitazione scientifica nazionale, l’essere già in servizio come professore presso un altro Ateneo nella fascia corrispondente a quella per cui viene bandita la procedura, ovvero ancora l’essere studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando sono requisiti essenziali e alternativi per partecipare alla procedura di cui all’art. 18 della L. n. 240/2010.

L’ avvenuta cessazione dell’incarico di insegnamento da professore ordinario all’estero anteriormente alla pubblicazione del bando non consente pertanto la partecipazione al concorso e ciò non è in contrasto con l’art. 45 TFUE che garantisce la libera circolazione dei lavoratori nello spazio europeo.

Contenuto sentenza

N. 01033/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00882/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 882 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del decreto rettorale prot. n. -OMISSIS- adottato dall’Università OMISSIS, -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla Procedura selettiva riservata, ai sensi dell’art. 18 co. 4 della L. n. 240/2010, per n. 1 Posto di Professore di Prima fascia da destinare al Dipartimento di -OMISSIS– settore concorsuale OMISSIS – settore scientifico disciplinare OMISSIS – con avviso pubblicato nella G.U. n. 40 del 26/05/2023 – IV serie speciale;

– nonché di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso alla procedura di che trattasi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 24/1/2024:

– della relazione finale della procedura selettiva riservata ai sensi dell’art. 18 co. 4 della l. 240/2010;

– nonché, ove occorrer possa, del verbale n. 1 avente ad oggetto la definizione dei criteri di valutazione dei partecipanti al Concorso di che trattasi;

– del decreto rettorale n.-OMISSIS- di approvazione degli atti della procedura selettiva, nonché di nomina del prof. -OMISSIS- nella posizione di Professore Ordinario di I^ Fascia nella disciplina in esame;

– nonché di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso alla procedura di che trattasi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con D.R. prot. n. 2595 del 16.05.2023 l’Università OMISSIS bandiva una procedura selettiva (riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. n. 240/2010) per un posto di professore di I° fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010, presso il Dipartimento di OMISSIS, settore concorsuale OMISSIS s.s.d. OMISSIS.

Il suddetto bando all’art. 2 prevedeva, per quanto concerne i requisiti per l’ammissione, che i candidati alla procedura fossero in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (…); b) essere già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per cui viene bandita la procedura; c) essere studioso stabilmente impegnato all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base della tabella di corrispondenza definita dal Ministero con i DD.MM. n. 662/2016 e n. 372/2017.

In data 26.06.2023 il prof. -OMISSIS- presentava domanda di partecipazione alla suddetta procedura nella quale dichiarava “di essere studioso stabilmente impegnato all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando (D.D.M.M. 662/2016 e n. 372/2017 – Grade a) posizione Professeur presso CREST Francia” ed unitamente dichiarava di ricoprire la posizione di Professore Associato presso l’Università di -OMISSIS-.

Nella propria lettera al Rettore, trasmessa unitamente alla domanda di partecipazione, il prof. -OMISSIS- precisava di essere al momento in servizio presso l’Università di -OMISSIS- come professore associato dall’1.03.2020 e che precedentemente aveva ricoperto la posizione di Enseignant-Chercheur presso l’Ecole National de la Statistique e de l’Analyse de l’Information (ENSAI) fino a febbraio 2023, in congedo dall’1.03.2020 e di essere affiliato come researcher al Center for Research in Economics and Statistics (Crest), richiamando al riguardo il parere del CUN del 14.07.2021.

L’Università con D.R. n. -OMISSIS- ha escluso il predetto docente dalla suddetta procedura per effetto del mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 2 lettera c) richiesti dal bando e dalla L. n. 240/2010, in quanto la predetta posizione presso ENSAI era in essere, in base alle stesse dichiarazioni del ricorrente, fino a fine febbraio 2023, mentre attualmente il prof. -OMISSIS- risulta inquadrato come professore di seconda fascia in servizio presso l’Ateneo di -OMISSIS-.

Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:

I. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione dell’art. 18 comma 1 lett. b) della l. n. 210/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del regolamento di ateneo per la disciplina della chiamata di professori di I° e II° fascia, approvato dall’Università OMISSIS con decreto rettorale n. OMISSIS;

II. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica;

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 par. 2 TUE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 26 e da 45 a 48 del TFUE. Eccesso di potere per sviamento. Irragionevolezza. Violazione del principio di parità di trattamento.

L’Università degli Studi OMISSIS si è costituita in giudizio in data 06.11.2023 per resistere al ricorso.

Il Tribunale, con ordinanza cautelare n. 15 del 16.01.2024, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 ottobre 2024.

In data 19.01.2024 il ricorrente ha notificato ricorso per motivi aggiunti all’Università e al prof. -OMISSIS- (quinto in graduatoria), individuato quale controinteressato.

Con tale ricorso il prof. -OMISSIS- ha gravato la relazione finale della procedura selettiva all’esito della quale l’Università ha individuato il prof. -OMISSIS- quale candidato maggiormente qualificato a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia, deducendo i seguenti motivi di diritto così testualmente rubricati:

I. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione del principio di trasparenza e di motivazione del provvedimento amministrativo;

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del bando di concorso. Eccesso di potere per sviamento. Malgoverno dell’azione amministrativa. Violazione dei criteri di pubblicità e trasparenza;

III. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Mancata sottoscrizione della relazione finale. Perplessità dell’azione amministrativa.

Con memoria depositata in data 08.09.2024 l’Università ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, per mancata notifica al reale controinteressato, vale a dire il prof. -OMISSIS-, vincitore della procedura selettiva. Inoltre, l’Università ritiene che il ricorrente non abbia alcun interesse qualificato al ricorso stesso, inteso quale concreta utilità materiale o morale che potrebbe ottenere dall’eventuale accoglimento del medesimo.

In data 09.09.2024, alle ore 18:09, il ricorrente ha depositato memoria con la quale afferma la sussistenza di un qualificato interesse oggettivo ad ottenere la conferma della illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato con il primo ricorso proposto, chiede di accertare e dichiarare il diritto di partecipazione alla procedura concorsuale e dà atto della rinuncia al solo ricorso per motivi aggiunti, come risulta altresì dall’atto di rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a., notificato all’Università degli Studi di Torino in data 09.09.2024.

Con memoria di replica depositata in data 18.09.2024 l’Università ha chiesto l’espunzione della memoria depositata dal ricorrente in data 09.09.2024 alle ore 18:09, in quanto tardiva. Inoltre, l’Università, rilevata la mancata impugnazione degli esiti della procedura selettiva, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere avverso il provvedimento di esclusione, atteso che giammai il ricorrente potrebbe conseguire il bene della vita neppure in termini di possibilità.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Va preliminarmente disposto lo stralcio della memoria (che poteva essere prodotta fino a trenta giorni liberi prima dell’udienza) depositata dalla parte ricorrente in data 9 settembre 2024 alle ore 18:09, in quanto tardiva, giusta previsione recata dall’art. 4, comma 4, all. 2, c.p.a. a garanzia del diritto di difesa delle controparti, come correttamente rilevato dall’Amministrazione resistente (cfr. memoria di replica depositata il 18.09.2024, pagine 1, 2 e 3). L’apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo dell’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., deve essere risolta nel senso che il termine delle ore 24:00 per il deposito degli atti di parte vale solo in relazione ai depositi non ricollegati a termini a difesa della controparte o alla fissazione di un’udienza; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un’udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile è inammissibile (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1 giugno 2022, n. 536; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 28 luglio 2022, n. 550; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 27 dicembre 2022, n. 3664).

Analogamente deve essere disposto lo stralcio dell’ulteriore memoria depositata dal ricorrente in data 7 ottobre 2024, in quanto tardiva e per l’effetto inammissibile, costituendo l’istanza di passaggio in decisione di fatto una replica agli atti difensivi dell’Amministrazione.

Ciò premesso, con riferimento al ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 gennaio 2024, dalla rinuncia non rituale manifestata dal ricorrente con atto notificato alla sola Università degli Studi OMISSIS in data 9 settembre 2024 (e non anche al prof. -OMISSIS- individuato dalla parte ricorrente quale controinteressato, ancorché non costituito in giudizio) discende l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a. La giurisprudenza amministrativa ritiene, infatti, che la previsione dell’art. 84, comma 3, c.p.a., per cui l’atto di rinuncia deve essere notificato alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza, trovi applicazione anche nei rapporti con le controparti non costituite in giudizio, affinché le stesse siano poste a conoscenza della vicenda definitoria del giudizio nel quale le medesime, in mancanza di un termine perentorio per la costituzione in giudizio, potrebbero costituirsi anche successivamente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2020, n. 2702; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 20 maggio 2020, n. 123; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 2 novembre 2021, n. 6846; T.A.R. Toscana, Sez. III, 24 dicembre 2022, n. 1523).

Deve, quindi, essere esaminata l’eccezione in rito di improcedibilità articolata dall’Amministrazione resistente con riferimento al ricorso introduttivo.

L’eccezione si appalesa fondata.

La mancata impugnazione degli esiti della procedura concorsuale o l’improcedibilità del ricorso, con cui si contestano i predetti esiti, determinano inevitabilmente la sopravvenuta carenza di ogni interesse a ricorrere avverso il provvedimento di esclusione e travolgono quindi anche la dedotta fondatezza del primo ricorso e di ogni richiesta ivi contenuta, dal momento che la procedura concorsuale in oggetto è già stata espletata e conclusa con l’individuazione di un vincitore e peraltro con una valutazione negativa del ricorrente, per cui quest’ultimo non potrebbe più conseguire il bene della vita nemmeno in termini di possibilità.

Il partecipante ad un concorso, che abbia impugnato il proprio atto di esclusione, ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti, determinando l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, proposto avverso il provvedimento di esclusione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11148; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 25 novembre 2023, n. 17585; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 8 luglio 2024, n. 13782).

Giova evidenziare che il presente giudizio ha avuto sin dall’origine ad oggetto un ben preciso e determinato concorso da professore di I° fascia, in cui il bene della vita perseguito non può che essere il posto che sarebbe stato concretamente assegnato al vincitore all’esito di quella determinata procedura selettiva e non può riguardare invece – come divisato dal ricorrente – future, ulteriori ed ipotetiche procedure selettive analoghe, al fine di conseguire, in via ipotetica, una sorta di legittimazione per l’accesso ad ulteriori procedure concorsuali.

Ne consegue, pertanto, che il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Ciò posto, il ricorso introduttivo è in ogni caso infondato per le ragioni appresso indicate.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, della L. n. 240/2010 e dell’art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della L. n. 240/2010, sostenendo come il provvedimento di esclusione dello stesso sia illegittimo, in quanto la propria candidatura soddisferebbe tutti i requisiti per una valida partecipazione alla procedura, potendo il ricorrente essere inteso sia come uno “studioso stabilmente impegnato all’estero” in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sia come un professore di I° fascia che era già in servizio, con la medesima qualifica, presso il Centro di ricerca francese.

Le censure sopra compendiate non sono suscettibili di positivo apprezzamento.

Il Collegio osserva che il ricorrente non possedeva al momento del bando di concorso alcun requisito per partecipare alla procedura selettiva in questione.

Giova sul punto richiamare l’art. 18, comma 1, della L. n. 240/2010, il quale prevede, tra i requisiti per la partecipazione al procedimento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN), ovvero (in alternativa) l’essere già in servizio come professore presso un altro Ateneo nella fascia corrispondente a quella per cui viene bandita la procedura, ovvero ancora (anche qui, nuovamente, in alternativa) l’essere studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando.

Invero, il ricorrente non è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale (cfr. art. 2 lettera a) del bando), né può invocare l’attuale posizione ricoperta presso l’Università di -OMISSIS-, trattandosi di una posizione da professore di II° fascia e non di I°, qual è quella per cui è causa, né infine può essere inteso come uno studioso stabilmente impegnato all’estero, in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, o come professore di I° fascia che era già stato in servizio con la medesima qualifica presso l’Ecole National de la Statistique e de l’Analyse de l’Information (ENSAI).

Innanzitutto, il ricorrente non può essere inteso come uno studioso stabilmente impegnato all’estero, in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando (cfr. art. 2 lettera c) del bando), in quanto al momento del bando (maggio 2023) non rivestiva più, presso ENSAI, la posizione di “Enseignant-Chercheur”, ricondotta dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) alla qualifica di “Professore Ordinario” di Economia Politica, di talché difetta l’attualità dello stabile impegno all’estero, venuto meno a decorrere dalla fine di febbraio del 2023 (rectius, a decorrere dalla data di presa di servizio presso l’Università di -OMISSIS-, vale a dire dal 01.03.2020, come precisato nel parere del CUN del 14.07.2021; cfr. allegato n. 4 al ricorso introduttivo).

Né tale conclusione può essere revocata in dubbio richiamando la relazione resa dal MUR (cfr. doc. 4 allegato alla memoria di parte ricorrente depositata in data 12.01.2024) nell’ambito del diverso ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dall’odierno ricorrente nei confronti dell’Università di -OMISSIS- in ordine alla sua posizione, ivi ricoperta, da professore associato. A tale riguardo, si rileva come tutte le considerazioni svolte nella predetta relazione, compreso il riferimento all’art. 79 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, non siano pertinenti alla materia che viene in rilievo nell’odierno giudizio, in quanto in quel contesto la vicenda riguardava la diversa questione della ricostruzione di carriera e dell’inquadramento retributivo dei professori associati e ordinari e quindi del trattamento economico da corrispondere in relazione all’anzianità maturata, nel caso in cui i periodi lavorativi prestati all’estero fossero equivalenti con le attività che il docente, assunto in posizione analoga sul territorio nazionale, sarebbe stato chiamato a svolgere.

Né d’altronde, a tal fine, vale la posizione di “affiliato come researcher al Center for Research in Economics and Statistics CREST” che il ricorrente ha dichiarato di ricoprire nella propria lettera di accompagnamento, in quanto tale posizione, come si deduce dal nome stesso (researcher), corrisponde a quella di ricercatore e non di professore ordinario, come si evince, peraltro, anche dalle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui al D.M. n. 662 del 2016; in dette tabelle, per la Francia nella colonna Grade a), corrispondente alla posizione di professore di I° fascia in Italia, figurano le seguenti posizioni: Professeur des Universities, Directeur d’Etudes e Directeur de Recherche; con riferimento alle ultime due posizioni l’equivalenza dovrà essere valutata caso per caso in relazione al CV e all’istituzione di appartenenza. A ciò si aggiunga che sulla pagina istituzionale del CREST il ricorrente risulta come Associate Professor e non come Professeur (cfr. allegato n. 11 alla memoria depositata in data 07.12.2023 dall’Amministrazione resistente).

L’affiliazione al CREST non può considerarsi svolta in qualità di professore ordinario per il solo effetto della partecipazione del ricorrente alle votazioni degli organi elettivi e ciò in quanto in realtà anche i professori associati e i ricercatori partecipano alle elezioni del Rettore o del Direttore di Dipartimento o in generale di altre figure accademiche.

Inoltre, sulla base dei documenti acquisiti dall’Università di -OMISSIS- (cfr. docc. 16 e 16 bis depositati dalla parte resistente in data 31.07.2024) emerge come il ricorrente ricopra, ivi, la qualifica di professore associato a tempo pieno e non a tempo definito, come sarebbe stato necessario a norma di legge, affinché la sua pretesa attività all’estero fosse dichiarata possibile, compatibile e legittima. A mente, infatti, dell’art. 6, comma 12, della L. n. 240/2010, un professore di ruolo presso un Ateneo italiano, può svolgere un’attività di ricerca presso un ente straniero, purché tuttavia sia incardinato in Italia a tempo definito e sia stato a tal fine espressamente e previamente autorizzato dal Rettore. Tuttavia, da quanto acquisito agli atti dall’Università di -OMISSIS-, non risulta esservi alcuna autorizzazione rilasciata a favore del ricorrente e ciò in quanto, essendo il ricorrente assunto a tempo pieno, lo stesso non avrebbe nemmeno potuto richiedere la suddetta autorizzazione.

Inoltre, il ricorrente non può neppure invocare il titolo di professore di I° fascia che era già stato in servizio con la medesima qualifica presso un Ateneo estero (l’ENSAI, in Francia) “nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione” (cfr. art. 2 lettera b) del bando), in quanto l’art. 18, comma 1, della L. n. 240/2010, nell’impiegare la locuzione “professori … di prima … fascia già in servizio”, intende riferirsi ai professori di prima fascia in servizio in atenei italiani al momento della pubblicazione del bando e non anche a quelli che in passato hanno ricoperto tale posizione all’estero, anche perché altrimenti lo avrebbe chiaramente specificato. In disparte il riferimento ai professori di prima fascia in servizio in atenei italiani, si evidenzia che il legislatore ha utilizzato la locuzione “già in servizio”, anziché “già stati in servizio” proprio al fine di richiedere come requisito l’attualità del servizio al momento della pubblicazione del bando.

Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce che l’atto di esclusione sarebbe viziato per eccesso di potere a causa di un preteso difetto di motivazione e di istruttoria.

Il motivo di ricorso è privo di pregio.

L’Università ha richiesto al prof. -OMISSIS- soltanto di dimostrare di essere studioso presso il Crest perché questo, tutt’al più, poteva costituire l’unico requisito utile ai fini della procedura selettiva in questione. Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, l’istruttoria risulta concretamente svolta.

Né sussiste alcun difetto di motivazione del provvedimento di esclusione, il quale evidenzia – in modo sintetico e al tempo stesso efficace – che la posizione di Enseignant-Chercheur presso ENSAI era in essere fino a fine febbraio 2023 e che attualmente il prof. -OMISSIS- risulta inquadrato come professore di seconda fascia in servizio presso l’Ateneo di -OMISSIS-.

Infine con il terzo motivo di ricorso, il prof. -OMISSIS- sostiene che vi sarebbe stata una lesione del diritto di libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuto a livello europeo e che la normativa interna (id est, l’art. 18 della L. n. 240/2010) non sarebbe legittima in quanto ostacolerebbe l’esercizio di un diritto riconosciuto a livello comunitario.

Il motivo di ricorso non è suscettibile di positiva valutazione.

Condizione per l’applicabilità dell’art. 45 T.F.U.E. è che la prestazione si svolga o sarà svolta in uno Stato membro diverso da quello di origine del lavoratore.

Il Collegio non ignora che si tratta di un diritto che il singolo può opporre anche al proprio Stato di appartenenza, quando riceva un trattamento deteriore da quest’ultimo per il solo fatto di aver lavorato in un altro Stato membro: “le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori ostano del pari a che lo Stato membro di residenza di un contribuente cittadino dell’Unione ostacoli la libera accettazione e lo svolgimento di un’attività lavorativa in un altro Stato membro, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia lo Stato membro di cittadinanza del residente medesimo” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. I, 28 febbraio 2013, C-544/11).

Tuttavia, nel caso in esame non ha determinato l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva l’aver ricoperto la posizione di Enseignant-Chercheur presso ENSAI, ma l’avvenuta cessazione dell’incarico di insegnamento da professore ordinario all’estero anteriormente alla pubblicazione del bando di concorso (avvenuta in data 16.05.2023).

Per quanto precede il ricorso introduttivo appare in ogni caso infondato.

In conclusione, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Referendario, Estensore

OMISSIS, Referendario