TAR Lombardia – Brescia, Sez. I, 14 novembre 2024, n. 912

Nell'assegnare gli incarichi didattici la valutazione comparativa richiesta dal regolamento di Ateneo richiede di valutare interamente i curricula

Data Documento: 2024-11-14
Autorità Emanante: TAR Lombardia
Area: Giurisprudenza
Massima

Il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari e per l’attribuzione di incarichi di insegnamento – nella parte in cui prevede l’obbligo di procedere a una “valutazione comparativa” se più professori o ricercatori si rendano disponibili per la titolarità dello stesso incarico didattico – non attribuisce un rilievo dirimente al ruolo, ma impone di considerare, più ampiamente, il curriculum vitae. Per quanto, infatti, nel curriculum rientri anche il ruolo ricoperto, questo non è non è l’unico elemento rilevante: vanno considerati, in una valutazione complessiva, anche l’esperienza didattica e i titoli scientifici, sia in generale, sia nella specifica materia oggetto dell’insegnamento.

Contenuto sentenza

N. 00912/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00452/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 452 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università OMISSIS, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in OMISSIS;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– della delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università OMISSIS nella seduta del 28 febbraio 2023, con il verbale della riunione approvato con delibera del 4 aprile 2023, nella parte relativa all’attribuzione dell’insegnamento di Ordinamento giudiziario e forense al prof. OMISSIS;

– degli atti e provvedimenti conseguenti anche non noti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con sentenza OMISSIS del OMISSIS di questa Sezione, confermata con sentenza del Cons. Stato, OMISSIS, sono stati annullati gli atti della procedura svolta dall’Università di OMISSIS ex art. 24, comma 6, l. 240/2010, per il reclutamento di un professore di prima fascia nel settore concorsuale OMISSIS, settore scientifico disciplinare OMISSIS, tramite chiamata diretta di un interno in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.

2.- Nelle more del giudizio d’appello, e precisamente il 28.2.2023, nella riunione fissata per l’approvazione della scheda didattica di ciascun docente per l’anno accademico 2023/2024, a fronte di una richiesta di assegnazione del corso di “OMISSIS” – riattivato, su iniziativa del prof.OMISSIS, dopo dieci anni in cui non si era tenuto – da parte sia di quest’ultimo che del prof. OMISSIS, il Consiglio del Dipartimento di OMISSIS ha assegnato tale corso al prof. OMISSIS; più precisamente ha approvato, senza modifiche, la scheda di carico da questi presentata, contenente il suddetto insegnamento, con due voti contrari, e ha approvato la scheda del prof. OMISSIS con la decurtazione dell’insegnamento in questione, con un voto contrario e un’astensione (punti 7.6 e 7.7 del verbale).

È pacifico, perché ammesso anche dall’Università a pag. 4 della relazione depositata in giudizio, che il prof. OMISSIS era assente alla riunione, e che la sua indicazione come presente nel verbale è errata. Il prof. OMISSIS invece era presente.

3.- Il prof. OMISSIS, con ricorso notificato l’1.6.2023, ha impugnato la suddetta delibera che ha assegnato l’insegnamento in questione al prof. OMISSIS, senza proporre domanda cautelare.

L’Università OMISSIS si è costituita resistendo al ricorso, mentre il controinteressato prof. OMISSIS non si è costituito.

4.- Nel frattempo, nel giudizio per l’annullamento degli atti della procedura per la chiamata a professore di prima fascia, il 14.6.2023 è stata emessa la sentenza d’appello che, come detto sopra, ha confermato quella di primo grado. A seguito di quella sentenza, la Commissione giudicatrice del procedimento per la chiamata a professore di prima fascia di OMISSIS ha rideterminato i punteggi dei due candidati e ha aggiornato la graduatoria finale, ponendo nuovamente al primo posto il prof. OMISSIS, il quale è stato poi nominato professore di prima fascia.

5.- Tuttavia questo esito è stato contestato dal prof. OMISSIS mediante ricorso per ottemperanza, concluso con sentenza di questo Tribunale n. 10 del 9.1.2024, non impugnata, la quale ha dichiarato nulli per violazione o elusione del giudicato gli atti che avevano portato alla nomina del prof. OMISSIS a professore di prima fascia, ha rideterminato i punteggi dei due candidati per le due sottovoci delle quali la sentenza cui ottemperare aveva imposto la rivalutazione, e ha riformulato conseguentemente la graduatoria attribuendo il primo posto al prof. OMISSIS; ha quindi disposto che l’Università OMISSIS adottasse tutti gli atti conseguenti alla nuova graduatoria per la chiamata del prof. OMISSIS a professore di prima fascia.

6.- L’8.2.2024 il Consiglio di Dipartimento ha chiamato il prof. OMISSIS al ruolo di professore di prima fascia, con decorrenza dall’1.3.2024.

7.- Pochi giorni dopo, il 27.2.2024, il Consiglio di Dipartimento, riunitosi per decidere le assegnazioni degli insegnamenti per l’anno accademico 2024/2025, premesso che ambedue i docenti avevano inserito nella propria scheda di carico didattico l’insegnamento di Ordinamento giudiziario e forense, richiamato il regolamento d’Ateneo per l’attribuzione degli incarichi didattici ed evidenziata la preferenza da accordarsi agli insegnamenti curriculari nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell’Ateneo, rilevato che l’insegnamento in questione era opzionale mentre sarebbe rimasto scoperto l’insegnamento obbligatorio di OMISSIS, su proposta della Direttrice ha eliminato tout court per l’anno accademico 2024/2025 l’insegnamento “conteso” e ha chiesto ai due docenti di riformulare le rispettive schede di carico didattico, invitandoli a “valutare l’opportunità di coprire l’insegnamento di OMISSIS” (v. pag. 17, punto 9.3, “Approvazione schede carico didattico prof.ri OMISSIS e OMISSIS”, del verbale della riunione).

8.- Tornando al presente giudizio, depositate le memorie ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 23.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura dello Stato nella memoria ex art. 73 c.p.a., laddove afferma che, siccome il corso di Ordinamento giudiziario e forense si è tenuto solo per l’anno accademico 2023/2024, e poi è stato disattivato, sarebbe prospettabile una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

1.1.- L’eccezione è infondata.

La giurisprudenza infatti afferma che la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse postula l’accertamento dell’inutilità della sentenza, e cioè che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisca di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione (ex multis Cons. Stato, sez. V, 9.9.2024, n. 7497; Cons. Stato, sez. IV, 22.1.2024, n. 664; Cons. Stato, sez. IV, 14.9.2023, n. 8322).

Nel caso di specie, nella memoria ex art. 73 c.p.a., alle pagg. 7-8, il ricorrente afferma di avere un interesse “attuale e, si può dire, immanente” a che, “ove l’Università provveda all’attivazione del corso di Ordinamento Giudiziario, come avvenuto per l’anno accademico 2023/2024 (o come potrà avvenire in futuro), assuma le determinazioni del caso a valle di una istruttoria (minima) effettiva e con quel (minimo) effettivo di motivazione che consenta al candidato di valutare le ragioni dell’assegnazione o meno del corso, in altre parole di valutare la legittimità dell’atto che ha conformato il proprio interesse legittimo”.

Può dunque ritenersi tuttora sussistente l’interesse, quantomeno morale, del ricorrente alla decisione nel merito.

2.- I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

3.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta un difetto di istruttoria, perché, mentre egli aveva inviato a tutti i membri del Consiglio di Dipartimento, il giorno prima della riunione, un’email in cui dava conto della sua esperienza didattica e produzione scientifica nella materia oggetto del corso, nessuna informazione era stata fornita al Consiglio sulla competenza didattica e scientifica del prof. OMISSIS al riguardo.

Sostiene inoltre che sia meramente apparente la motivazione, addotta nel corso della riunione da uno dei membri del Consiglio, secondo cui si poteva superare la mancanza di informazioni curriculari specifiche sulle competenze del prof. OMISSIS, trattandosi di docente esperto della materia in ragione degli insegnamenti già tenuti.

Il ricorrente contesta poi che l’assegnazione dell’insegnamento de quo al prof. OMISSIS fosse necessaria per consentire al medesimo di raggiungere il numero minimo di ore di didattica frontale prescritto dall’art. 3 del regolamento d’Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

Sostiene che la delibera sia anche affetta da sviamento di potere, perché l’insegnamento sarebbe stato assegnato al prof. OMISSIS per la ragione, non esplicitata nel verbale ma risultante dalla dichiarazione della prof. OMISSIS (la quale non l’ha condivisa e ha espresso voto contrario), che all’epoca egli era professore di prima fascia e il prof. OMISSIS di seconda.

4.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del regolamento succitato ed eccesso di potere.

Ribadisce di avere una specifica esperienza didattica e competenza scientifica nella materia dell’ordinamento giudiziario e forense, mentre il prof. OMISSIS non se ne sarebbe mai occupato, né a livello didattico, né in campo scientifico, riservando la sua attenzione al diritto processuale comparato e del lavoro. A suo avviso la delibera avrebbe dovuto tenere conto di ciò, per offrire agli studenti la migliore didattica possibile, e invece ha sovvertito radicalmente la prospettiva, ponendo al centro del decidere le esigenze e le aspirazioni del prof. OMISSIS.

5.- I due motivi sono fondati, nei termini di seguito precisati.

5.1.- Giova innanzi tutto riportare il testo dell’art. 3, commi 4-5, del “Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari e per il conferimento degli incarichi di insegnamento”, emanato con decreto rettorale n. 341 del 1° giugno 2020:

4. Ciascun Professore è tenuto a riservare annualmente all’attività didattica non meno di 350 ore, se in regime di tempo pieno, e non meno di 250 ore, se in regime di tempo definito, di cui 120 ore annue di attività didattica frontale (se in regime di tempo pieno) e 80 ore annue di attività di didattica frontale (se in regime di tempo definito).

L’attività didattica, relativa agli incarichi didattici del settore scientifico disciplinare di appartenenza, dovrà essere attribuita prioritariamente dal Dipartimento agli insegnamenti curriculari nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Ateneo.

Qualora più Professori o più Ricercatori si rendano disponibili per la titolarità dello stesso Incarico Didattico, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, primo periodo, il Consiglio di Corso di Studio, procede alla valutazione comparativa nel rispetto dei seguenti criteri di priorità, ai fini della deliberazione del Consiglio di Dipartimento:

a) settore scientifico disciplinare di afferenza;

b) rivestire il ruolo di docente di riferimento ai fini dei requisiti di docenza;

c) curriculum vitae.

5. Qualora le ore dell’attività didattica frontale nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Scuole di Specializzazione e Corsi di Dottorato non consentano l’assolvimento da parte di un Professore dell’Ateneo dell’obbligo minimo di ore annue di cui al precedente comma 4, viene verificata la possibilità di svolgimento di Incarichi Didattici del medesimo settore scientifico disciplinare e, in subordine, del medesimo settore concorsuale in attività Didattiche presso altre macroaree dell’Ateneo e di un eventuale impegno in altre sedi universitarie, nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 6, comma 11, legge 30 dicembre 2010 n. 240”.

Il 4° comma, 3° alinea, considerando proprio l’eventualità in cui “più Professori o più Ricercatori si rendano disponibili per la titolarità dello stesso Incarico Didattico”, prevede che debba essere fatta una “valutazione comparativa”, e ne stabilisce i criteri, elencandone tre; tuttavia fa preliminarmente salvo quanto stabilito dal comma 5, e cioè la necessità di assicurare “l’assolvimento da parte di un Professore dell’Ateneo dell’obbligo minimo di ore annue” di didattica frontale, il cui rispetto va verificato considerando “le ore dell’attività didattica frontale nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Scuole di Specializzazione e Corsi di Dottorato”.

Le disposizioni regolamentari citate, dunque, consentono di prescindere dalla valutazione comparativa tra i due candidati solo qualora l’assegnazione dell’insegnamento a uno dei due risulti necessaria, nel senso che senza quell’insegnamento, e considerando tutta l’attività didattica svolta da quel docente nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, nelle Scuole di Specializzazione e nei Corsi di Dottorato, egli non raggiungerebbe il numero minimo di ore di didattica frontale previsto dal 4° comma, 1° alinea.

5.2.- Nel caso di specie, nella discussione che ha preceduto l’approvazione della delibera impugnata, la Direttrice del Dipartimento, prof.ssa OMISSIS, ha affermato che, senza l’attribuzione dell’insegnamento di “OMISSIS” al prof. OMISSIS, questi non avrebbe raggiunto il numero minimo di ore, e che, nel conteggio delle ore, non si sarebbe potuta considerare la Scuola di Specializzazione OMISSIS, perché il 4° comma, 2° alinea, prevede che “L’attività didattica, relativa agli incarichi didattici del settore scientifico disciplinare di appartenenza, dovrà essere attribuita prioritariamente dal Dipartimento agli insegnamenti curriculari nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Ateneo”. Questa tesi è poi ripresa dall’Università nella relazione depositata in giudizio.

5.2.1.- Ma tutta questa prospettazione è smentita dalla produzione documentale del ricorrente dell’11.9.2024 (docc. 17A-17B), dalla quale risulta che nell’anno accademico 2023/2024 era rimasto vacante il corso di Istituzioni di diritto processuale nel Corso di Laurea per Consulenti del Lavoro e Giuristi d’Impresa, della durata di 60 ore, cioè addirittura 20 ore in più del corso in Ordinamento giudiziario e forense, e che quel corso vacante è stato poi assegnato, a seguito di apposito bando, al dr. OMISSIS, dietro un compenso di euro 2.700,00 a carico dell’Ateneo.

Pertanto l’assegnazione dell’insegnamento in questione al prof. OMISSIS non era affatto necessaria per consentirgli di raggiungere il numero minimo di ore di didattica frontale, ben potendo questo numero minimo essere raggiunto con l’assegnazione al medesimo docente dell’insegnamento di Istituzioni di diritto processuale nel Corso di Laurea per Consulenti del Lavoro e Giuristi d’Impresa; il che, peraltro, avrebbe comportato anche un risparmio in termini economici per l’Università, poiché le avrebbe permesso di evitare di affidare quell’insegnamento a titolo oneroso.

Siccome l’unica condizione che avrebbe consentito di assegnare l’insegnamento di Ordinamento giudiziario e forense senza compiere una valutazione comparativa dei due candidati, era che l’assegnazione di quell’insegnamento fosse necessaria per raggiungere il numero minimo di ore di didattica frontale previsto dal regolamento, e siccome quella condizione non sussisteva, il Consiglio di Dipartimento doveva compiere la suddetta valutazione comparativa.

5.3.- L’Università sostiene che la valutazione comparativa sia stata svolta, e che sia scarsamente rilevante il fatto che il prof. OMISSIS non abbia inviato a tutti i componenti il Consiglio una e-mail “di supporto” alla candidatura, come invece ha fatto il prof. OMISSIS, perché il Consiglio conosceva il curriculum del prof. OMISSIS, in quanto egli è in ruolo da 14 anni presso quel Dipartimento e il suo curriculum è disponibile sul sito internet dell’Ateneo, e inoltre egli era fisicamente presente alla riunione, sicché i Consiglieri avrebbero potuto chiedergli tutte le informazione che ritenevano; l’Università aggiunge che comunque il Consiglio non ha lamentato lacune informative, perché altrimenti avrebbe potuto e dovuto rinviare l’assunzione della delibera per chiedere ulteriori informazioni.

5.3.1.- Tuttavia nel verbale della riunione del Consiglio di Dipartimento non v’è traccia di alcuna valutazione comparativa tra i due candidati: nessun elemento si rinviene in questo senso.

Quanto poi all’assunto secondo il quale i Consiglieri erano comunque informati sull’esperienza didattica e sulle pubblicazioni scientifiche del prof. OMISSIS nella materia dell’ordinamento giudiziario e forense, esso è smentito dalla lettura dell’intervento della prof.ssa OMISSIS, la quale ha evidenziato che “Di solo uno dei due candidati, il prof. OMISSIS, sono state rese note la consolidata esperienza didattica maturata sull’insegnamento in oggetto e le svariate pubblicazioni ad esso connesse. Lo stesso non è stato fatto per il prof. OMISSIS e neppure viene fatto seduta stante”. La lacuna informativa dunque c’era, ed è stata denunciata, senza che venisse colmata.

5.4.- L’Università si è poi difesa sostenendo – come aveva fatto la prof.ssa OMISSIS nel corso della riunione – che il prof. OMISSIS vanta plurime pubblicazioni e ampia attività didattica nello stesso settore scientifico disciplinare, ed è dunque senz’altro competente a svolgere lezioni universitarie in tutti gli argomenti variamente correlati alla materia processualcivilistica.

5.4.1.- Questo rilievo però non coglie nel segno, perché l’illegittimità della delibera non sta nell’avere assegnato l’incarico di insegnamento a un candidato non idoneo, ma nell’avere omesso di compiere la valutazione comparativa tra i due candidati prescritta dall’art. 3, 4° comma, del regolamento.

5.5.- L’Università ha affermato inoltre di avere tenuto in considerazione il rispettivo ruolo (di professore di prima e di seconda fascia) dei due docenti, in quanto costituisce la prima informazione offerta da qualsivoglia curriculum accademico e sintetizza il percorso di attività scientifica e didattica compiuto da ogni candidato.

5.5.1.- Questa difesa non tiene conto del fatto che l’art. 3, 4° comma, del regolamento, nel fissare i criteri per la valutazione comparativa tra più candidati, non attribuisce un rilievo dirimente al ruolo, ma impone di considerare, più ampiamente, il curriculum vitae. Certamente nel curriculum rientra anche il ruolo ricoperto, ma non è l’unico elemento rilevante: vanno considerati, in una valutazione complessiva, anche l’esperienza didattica e i titoli scientifici, sia in generale, sia nella specifica materia oggetto dell’insegnamento, e questa valutazione complessiva era ancor più doverosa, nel caso di specie, per il fatto che, quando è stata adottata la delibera, gli atti della procedura che ha portato alla chiamata del prof. OMISSIS a professore di prima fascia erano stati già annullati con sentenza di questo Tribunale, sebbene non ancora in via definitiva.

5.6.- Infine non si può certo sostenere, come fatto dalla prof.ssa OMISSIS nel corso della discussione che ha preceduto la votazione, che “nel caso concreto il prof. OMISSIS mostra di avere al momento anche uno specifico progetto didattico da portare avanti, come risulta dalla nota circostanza che l’insegnamento è stato istituito su sua proposta”: infatti il progetto didattico non rientra tra i criteri previsti dall’art. 3, comma 4, del regolamento, in base ai quali va compiuta la valutazione comparativa tra i candidati, e inoltre non risulta che il prof. OMISSIS avesse presentato alcun progetto didattico, tantomeno specifico, per l’insegnamento in questione, ma solo che avesse preso l’iniziativa per riattivare quell’insegnamento.

6.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che il prof. OMISSIS abbia partecipato alla discussione e al voto sulla delibera, pur essendo in conflitto di interessi.

6.1.- L’Università ha replicato che si tratterebbe di una contestazione irrilevante, in quanto non sarebbe superata la prova di resistenza, perché, anche se il prof. OMISSIS fosse stato assente o non avesse votato, la delibera avrebbe avuto comunque un numero sufficiente di voti favorevoli.

6.2.- Il motivo invece è fondato, perché, come chiarito da Cons. Stato, sez. V, 13.6.2008, n. 2970:

a) l’obbligo [di astensione] ricorre per il solo fatto che i membri del collegio amministrativo siano portatori di interessi divergenti rispetto a quello generale affidato alle cure dell’organo di cui fanno parte, risultando irrilevante, a tal fine, la circostanza che la votazione non avrebbe potuto avere altro apprezzabile esito, che la scelta sia stata in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico, ovvero che non sia stato dimostrato il fine specifico di realizzare l’interesse privato o il concreto pregiudizio dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2826);

b) i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l’esito della prova di resistenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 1291)”.

7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la delibera impugnata.

Condanna l’Università OMISSIS a rifondere al prof. OMISSIS le spese di lite, che liquida in euro 3.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Referendario, Estensore

OMISSIS, Referendario