TAR Campania – Salerno, Sez. I, 4 novembre 2024, n. 2052

La commissione di concorso può valorizzare pubblicazioni e docenza riguardanti particolari profili del medesimo settore disciplinare

Data Documento: 2024-11-04
Autorità Emanante: TAR Campania
Area: Giurisprudenza
Massima

Per quanto un concorso per il reclutamento di un ricercatore sia stato indetto per uno specifico settore disciplinare, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni effettuata dalla Commissione non può ritenersi illegittima per aver valorizzato pubblicazioni e attività didattica del candidato pertinenti a esigenze dell’Ateneo precedentemente rappresentate nel decreto rettoriale.

Contenuto sentenza

N. 02052/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01996/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1996 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocatoOMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OMISSIS;

contro

Università degli Studi di OMISSIS, Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

a – del decreto rettoriale n. OMISSIS (prot. n. OMISSIS) con il quale, all’esito della “procedura di selezione pubblica presso l’Università degli Studi di OMISSIS per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato […]” presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, è stato dichiarato vincitore il dott. OMISSIS;

b – del verbale n. OMISSIS, conosciuto solo in data 27.11.2023 a seguito di accesso agli atti, con il quale la Commissione ha rilevato che “la candidata dott.ssa OMISSIS con 45,5 punti non ha raggiunto la soglia minima richiesta dai criteri stabiliti […] per cui non si procede con la stesura del giudizio e della graduatoria di merito”, proponendo per la chiamata il dott. OMISSIS;

c – degli allegati al verbale sub b) 3.2, 3.3 e 3.4 recanti, rispettivamente, i punteggi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni ed il giudizio complessivo, non formulato per la ricorrente;

d – ove adottati, dei provvedimenti recanti la nomina formale e la contrattualizzazione del vincitore;

e – di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali alla procedura concorsuale,

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente alla corretta valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di cui alla domanda di partecipazione e, dunque, all’attribuzione del punteggio complessivo effettivamente spettantele ai fini del conseguimento del posto di ricercatore messo a bando.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e dell’Università degli Studi OMISSIS e del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato in data 22 dicembre 2023 e depositato il successivo 29 dicembre 2023, la dott.ssa OMISSIS ha esposto che:

– ha preso parte alla procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore cui affidare un incarico triennale presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC) nel settore concorsuale OMISSIS settore scientifico – disciplinare OMISSIS – OMISSIS, indetta dall’Università degli Studi di OMISSIS, con decreto del Rettore prot. n. OMISSIS;

– la Commissione ha deliberato che «la candidata dott.ssa OMISSIS con 45,5 punti non ha raggiunto la soglia minima richiesta dai criteri stabiliti […] per cui non si procede con la stesura del giudizio e della graduatoria di merito», sicché ha stilato soltanto il giudizio del dott. OMISSIS e proposto la relativa chiamata;

– con decreto rettoriale n. OMISSIS (prot. n. OMISSIS) è stato dichiarato vincitore il dott. OMISSIS.

2. La dott.ssa OMISSIS ha, quindi, impugnato gli atti della procedura in epigrafe indicati, chiedendone la sospensione in via cautelare, articolando i seguenti motivi, così rubricati:

A – Sull’erronea valutazione della domanda presentata dalla ricorrente ovvero sul diritto al punteggio effettivamente spettantele. I-II Violazione di legge (articoli 3, 9 e 10 della lex specialis (decreto rettoriale n. 1297/2023) in relazione all’allegato 1.1 al verbale del 12.09.2023 – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento – arbitrarietà – illogicità) – violazione del principio del corretto svolgimento delle procedure selettive;

B – Sulla illegittima partecipazione e valutazione del dott. OMISSIS. III – Violazione di legge (articolo 3 della lex specialis (decreto rettoriale n. 1297/2023) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento – arbitrarietà – illogicità) – violazione del principio del corretto svolgimento delle procedure selettive.

3. Si sono costituiti in giudizio l’Università e il controinteressato dott. OMISSIS, che hanno eccepito l’infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.

4. All’esito dell’udienza del 24 gennaio 2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio, con ordinanza n. 31, pubblicata in data 25 gennaio 2024, ha ritenuto che «le esigenze cautelari rappresentate in ricorso possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione della relativa udienza di trattazione, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, cod. proc. amm., tenuto conto anche dell’intervenuta stipula del contratto e della durata triennale dell’incarico di ricercatore a tempo determinato».

5. Previo deposito di ulteriori memorie ex articolo 73 cod. proc. amm., all’udienza pubblica del 23 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato.

7. Con il primo motivo di censura, articolato al suo interno in più profili tra loro connessi, la ricorrente contesta la correttezza della valutazione della propria domanda di partecipazione da parte della Commissione in relazione al punteggio attribuito sia per i titoli, sia per le pubblicazioni e, in definitiva, in relazione al punteggio finale attribuito.

7.1. Sul punto va premesso che, per consolidata giurisprudenza, «la commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell’attribuire rilevanza ai titoli e nell’individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell’ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l’esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà» (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III bis, 10 marzo 2022 n. 2805; Id., sez. III, 27 ottobre 2022, n. 13921). Ed ancora costituisce ius receptum il principio secondo cui, nel formulare il giudizio tecnico sui titoli posseduti dal candidato, l’amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (cd. concetti giuridici indeterminati). In particolare, «nell’attribuire i punteggi relativi a titoli, esperienze lavorative, curricula, pubblicazioni, attività d’insegnamento ecc., l’amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (es. accertamento dell’altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803). A tale indirizzo giurisprudenziale è stata data continuità dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in relazione a giudizi afferenti a prove di esame e di concorso, essendosi condivisibilmente rilevato che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti (da ultimo, Consiglio di Stato sez. II, 25 settembre 2024, n. 7782)

7.2. Premesso ciò in punto di diritto, va riportata la specifica disciplina della procedura selettiva pubblica oggetto di causa, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, indetta con decreto del Rettore n. OMISSIS per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale OMISSIS, con il profilo OMISSIS. In particolare, nel decreto rettoriale si legge che «l’attività di ricerca è inquadrata nell’ambito di tematiche del settore disciplinare OMISSIS collegate alle attività di ricerca del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC). Il ricercatore dovrà condurre i suoi studi nel campo della museologia e della storia della critica d’arte fra XX e XXI secolo […]» e, quanto agli adempimenti della Commissione, all’articolo 8 è previsto che: – nella prima seduta «predetermina i criteri per la valutazione preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (Criteri per la valutazione preliminare)»; – «i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei»; – «la Commissione procederà alla valutazione comparativa di cui all’articolo 8 qualora i candidati siano in misura superiore a sei»; – «durante la prima riunione la Commissione giudicatrice, in conformità ai criteri stabiliti per la valutazione preliminare, definisce, altresì, i criteri della valutazione definitiva e la griglia di punteggi da attribuire a ciascun titolo e pubblicazione dopo la discussione pubblica».

7.3. Nell’allegato 1.1. al Verbale del 12 settembre 2023 sulla “valutazione preliminare dei titoli e della produzione scientifica” la Commissione ha definito il punteggio minimo pari a 60/100 al di sotto del quale il candidato non sarà ammesso al giudizio complessivo e ha specificato i seguenti parametri e criteri: «Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, fino ad un massimo di punti 5, sulla base dei seguenti criteri e parametri: • Per dottorato con tesi finale pienamente congruente con OMISSIS – punti 5; • Per dottorato con tesi finale parzialmente congruente con OMISSIS – punti 2; • Per dottorato con tesi finale non congruente con OMISSIS– punti 1; Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero, fino ad un massimo di punti 5, sulla base dei seguenti criteri e parametri: • attività didattica di livello universitario svolta per il settore scientifico-disciplinare stabilito nel profilo previsto dal bando: punti 1 per ogni anno di didattica fino ad un max di 5 punti; • attività didattica di livello universitario non congruente per il settore scientifico-disciplinare stabilito nel profilo previsto dal bando: 0,5 per ogni anno fino ad un max di 3 punti. Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri fino ad un massimo di punti 5 sulla base dei seguenti criteri e parametri: • attività di formazione (Assegno di ricerca – Contratto – borsa postdottorato – Ricercatore a tempo determinato) verranno considerate se congruenti con il SSD OMISSIS per ciascun anno punti 1 fino ad un max di 5 punti, se non pienamente congruenti punti 0,5 per ciascun anno fino ad un max di 3 punti. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi, fino ad un massimo di punti 10 sulla base dei seguenti criteri e parametri: • responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali finanziati: punti 2 per ciascun progetto; • partecipazione a progetti di ricerca nazionali finanziati: punti 1 per ciascun progetto; • responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali finanziati: punti 3 per ciascun progetto; • partecipazione a progetti di ricerca internazionali finanziati: punti 1 per ciascun progetto. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, fino ad un massimo di punti 8, sulla base dei seguenti criteri e parametri: si assume un indicatore pari al numero di lavori presentati in qualità di relatore, purché pertinenti al SSD OMISSIS, pesati come di seguito precisato; • ogni attività di relatore per congressi internazionali o nazionali punti 0,5 fino ad un max 8».

7.3.1. Quanto alle pubblicazioni la Commissione ha definito i punteggi assegnati ai criteri e agli indicatori nel modo seguente: «per ogni pubblicazione, attribuirà, sulla base dei criteri precedentemente individuati, il punteggio tenendo conto della tipologia delle pubblicazioni caratterizzanti il Settore Scientifico-Disciplinare OMISSIS. Punteggio attribuibile Monografia max 4,5 punti; Punteggio attribuibile a Capitolo o saggio in volume collettaneo max 1,5 punti; Punteggio attribuibile ad Articolo su rivista di “Fascia A” max 4,5 punti; Punteggio attribuibile ad Articolo su rivista scientifica max 1,5 punti; Punteggio attribuibile ad Atti di convegni/conferenze nazionali o internazionali max 1,5 punti; Punteggio attribuibile a Tesi di dottorato max 4 punti».

7.4. La Commissione giudicatrice ha, quindi, già in sede di definizione dei criteri per l’assegnazione dei punteggi, dato particolare rilievo alla coerenza delle attività e delle pubblicazioni con lo specifico settore disciplinare OMISSIS (OMISSIS), ricompreso nel più ampio settore concorsuale OMISSIS, costituito anche da ulteriori settori scientifici disciplinari (OMISSIS).

7.5. D’altronde nella relazione riassuntiva della Commissione viene dato atto che il candidato dott. OMISSIS «presenta curriculum, pubblicazioni e profilo scientifico perfettamente congruenti con le caratteristiche del SSD OMISSIS» e, nella scheda del candidato, nel giudizio complessivo, viene ulteriormente evidenziata la coerenza del titolo di dottore di ricerca con il OMISSIS e la “piena congruenza” dell’attività didattica universitaria con il SSD della presente procedura, così come l’attività di ricerca svolta.

8. Orbene, essendo emerse, sia in sede di bando, sia in sede di definizione dei criteri specifici da parte della Commissione, esigenze specifiche dell’Ateneo, relative alla maggiore congruenza dell’attività scientifica degli aspiranti al ruolo di ricercatore con lo specifico settore disciplinare OMISSIS (Museologia e critica artistica e del restauro), non può ritenersi né illegittima la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni effettuata dalla Commissione rispetto a tale specifico settore, né, tantomeno, un’illegittima duplicazione dello scrutinio già svolto in sede di abilitazione scientifica nazionale.

8.1. In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione non ha disatteso le valutazioni della Commissione nazionale presso il MUR, ma ha esercitato un proprio legittimo spazio valutativo autonomo rispetto alla specifica congruenza dell’attività scientifica con il settore disciplinare OMISSIS, pur ricompreso nel più ampio settore concorsuale di abilitazione OMISSIS, data la differenza tra abilitazione scientifica nazionale per un dato settore concorsuale e procedura valutativa universitaria per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato rispetto ad uno specifico settore scientifico disciplinare.

8.2. Da ciò deriva che, ai fini del giudizio della Commissione, non risulta manifestamente inattendibile nemmeno il punteggio attribuito al titolo di dottore di ricerca in “OMISSIS” e quello attribuito all’attività didattica a livello universitario, entrambi senz’altro coerenti con il settore concorsuale di OMISSIS, ma non specificamente rientranti nel settore scientifico disciplinare di OMISSIS.

8.3. Né, infine, emerge la palese inattendibilità della mancata valutazione della pubblicazione n. 2, in considerazione della analitica motivazione fornita dalla Commissione nei seguenti termini: «L’articolo è pubblicato su una rivista non presente nell’elenco delle riviste scientifiche dell’Area 10 valido ai fini della valutazione dei candidati alle Commissioni nazionali per l’ASN redatto dall’ANVUR e aggiornato al 05/09/23» (cfr. Allegato 2BIS.1 del 28 settembre 2023).

9. Il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato in considerazione delle suesposte assorbenti argomentazioni.

10. Con il secondo motivo di ricorso, la dott.ssa OMISSIS contesta, poi, la legittimità della chiamata del dott. OMISSIS, in quanto non avrebbe proprio potuto partecipare alla selezione de qua, ricoprendo già l’incarico di docente di prima fascia.

11. Sul punto, nel bando contenuto nel decreto del rettore n. OMISSIS, quanto ai requisiti di ammissione era previsto, all’articolo 2, che «non possono partecipare alle selezioni a pena di esclusione; […] 4) coloro che sono stati già assunti come professori universitari di prima o seconda fascia o come ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio».

11.1. In diritto va evidenziato che i concorsi per l’accesso ai ruoli universitari sono organizzati direttamente dalle Università e, con riguardo ai professori universitari di I e II fascia sono previste le seguenti procedure pubbliche: – procedure pubbliche aperte ai sensi dell’articolo 18, comma 1, Legge 240 del 2010; – procedure riservate a coloro che sono già in servizio presso l’ateneo ai sensi dell’articolo 24, comma 6, Legge 240 del 2010 (questa procedura è valida fino all’anno 2019); – procedure per la chiamata come professore di II fascia e riservate a coloro che sono titolari di contratti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240 del 2010 e sono in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 5 Legge 240 del 2010. I ricercatori a tempo indeterminato sono, invece, figure ad esaurimento, per i quali sono ammessi solo concorsi per trasferimento tra sedi universitarie.

11.2. Per quanto riguarda, invece, le Accademie di Belle Arti, la legge 21 dicembre 1999, n. 508 – sulla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati- stabilisce, all’articolo 2, comma 6, che « Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all’articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente» e che «Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l’esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all’articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento».

12. Nella fattispecie in esame, il candidato dott. OMISSIS, sebbene abbia indicato nel proprio curriculum vitae come tipo di impiego “docente di I fascia”, ha, poi, specificato di aver ricoperto unicamente degli incarichi di docenza a tempo determinato presso l’Accademia delle Belle Arti di Frosinone.

12.1. Tali incarichi di docenza non sono, invero, assimilabili alla qualifica dei ruoli di Professore Universitario di prima o seconda fascia, né tantomeno a quello di ricercatore a tempo indeterminato, a nulla rilevando la parificazione dei titoli rilasciati dall’Accademia delle Belle Arti rispetto a quelli rilasciati dagli Atenei universitari.

12.2. Trattasi, infatti, di contratti di docenza – a tempo determinato – che consentono la collaborazione all’interno dell’Accademia delle Belle Arti, pur non facendo parte del personale interno strutturato – personale di ruolo a tempo indeterminato – come si evince dalla disciplina sopra riportata che esclude espressamente che «i predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo», nonché dagli atti versati in giudizio dal controinteressato che dimostrano la tipologia di procedura selettiva utilizzata dall’Accademia delle Belle Arti di Frosinone, ovvero quella per la formazione delle graduatorie triennali 2022-2025 volte all’individuazione di personale docente esterno per il conferimento di incarichi di docenza (cfr. bando; – proposta di assunzione con contratto a tempo determinato per l’a.a. 2022/2023 per la copertura dell’insegnamento di OMISSIS da parte dell’Accademia delle Belle Arti di Frosinone durato dal 1° novembre 2022 e concluso in data 31 ottobre 2023, con utilizzo delle graduatorie di istituto; – contratto n. 2 del 2 novembre 2022 a tempo determinato per n. 324 ore annuali di servizio).

13. In definitiva, anche il secondo motivo va respinto.

14. Il ricorso va, quindi, rigettato.

15. Si ravvisano, infine, giusti motivi, in ragione dell’obiettiva peculiarità della fattispecie, per compensare le spese di lite fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore