Il mantenimento della griglia dei sotto-criteri non si pone in contrasto con la sentenza che aveva annullato parzialmente gli atti del concorso precedente e disposto rinnovazione della valutazione delle attività didattiche. Il mantenimento dei criteri della prima valutazione non contrasta con il giudicato fintanto che tale profilo non sia stato precipuamente oggetto della sentenza.
TAR Campania, Sez. II, 12 novembre 2024, n. 6179
E' legittimo mantenere la stessa griglia dei sotto-criteri per la rinnovazione della valutazione delle attività didattiche disposta con sentenza del giudice
N. 06179/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02065/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS;
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto a firma del Rettore dell’Università degli Studi di OMISSIS prot.n. OMISSIS, recante l’approvazione degli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa OMISSISper la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale OMISSIS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi OMISSIS e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente impugna il decreto a firma del Rettore dell’Università degli Studi di OMISSIS prot.n. OMISSIS del 27 febbraio 2024, recante l’approvazione degli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, indetta ai sensi dell’art.18, comma 1, della legge n.240/2010, per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale OMISSIS – OMISSIS -, per le esigenze del Dipartimento di OMISSIS
Espone, in punto di fatto, la ricorrente che:
con D.R. OMISSIS l’Università degli Studi di OMISSIS ha bandito una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla chiamata di un professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare OMISSIS presso il Dipartimento OMISSIS;
con D.R. OMISSIS erano approvati gli atti della Commissione che indicavano il prof. Raffaele Barretta come candidato maggiormente qualificato;
il D.R. OMISSIS veniva annullato, su ricorso della prof.ssa OMISSIS, con la sentenza OMISSIS di questo TAR, in accoglimento del primo motivo di ricorso concernente il conflitto di interesse tra il membro interno della Commissione e il candidato risultato vincitore della selezione.
L’Università ha costituito una nuova Commissione con D.R. OMISSIS del OMISSIS, che ha concluso i lavori in data 23 novembre 2022, giungendo ad individuare quale candidato maggiormente qualificato ancora una volta il prof. OMISSIS.
La prof.ssa OMISSIS ha impugnato anche gli atti della seconda procedura con ricorso R.G. OMISSIS, dinanzi al Tar OMISSIS. Con sentenza n. OMISSIS, la Sezione Seconda ha accolto parzialmente il ricorso, disponendo la rinnovazione della valutazione delle attività didattiche.
L’Università OMISSIS, con il decreto rettoriale OMISSIS del 27 febbraio 2024, approvava il verbale della Commissione Giudicatrice del 16 febbraio 2024 che , in esecuzione della sentenza del Tar OMISSIS, procedeva a rinnovare la valutazione comparativa dell’attività didattica e di didattica integrativa dei concorrenti, e attribuiva: – alla ricorrente il punteggio di 9,00 (eccellente e sufficiente) in luogo di 7,25 di cui alla precedente valutazione; – al prof. Barretta il punteggio di 8,50 (ottimo e discreto) in luogo di 7,75 di cui alla precedente valutazione.
Tali punteggi, sommati a quelli della precedente valutazione della stessa Seconda Commissione, giusta verbale del OMISSIS, e relativi a titoli, pubblicazioni, attività scientifica in generale, lasciavano inalterata la valutazione concorsuale finale, dichiarando nuovamente vincitore della nuova rivalutazione il prof. OMISSIS. Infatti, l’Amministrazione intimata giudicava il prof. OMISSIS nuovamente vincitore del concorso in questione con un punteggio complessivo di 8,54, mentre la ricorrente si classificava seconda, con un punteggio complessivo di 8,32, con 0,22 punti di differenza.
Tale valutazione, ad avviso del ricorrente, avrebbe violato/eluso la sentenza del Tar OMISSIS e sarebbe comunque illegittima per vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita l’amministrazione, che ha depositato una memoria per chiedere il rigetto del ricorso perché infondato.
Anche il controinteressato si è costituito e ha depositato una memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 23 maggio 2024, l’istanza cautelare è stata rinunciata dalla ricorrente.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’odierna udienza, nel corso della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione ed elusione del giudicato amministrativo di cui alla sentenza del Tar OMISSIS; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione-sviamento. Ad avviso della ricorrente, l’Università OMISSIS avrebbe riprodotto i medesimi vizi già riscontrati dal Tar Napoli con la sentenza n.OMISSIS per cui avrebbe violato il relativo giudicato in quanto avrebbe perpetuato nell’appiattimento dei curricula dei candidati non premiando nel giusto modo la più meritevole. Nello stesso tempo l’Amministrazione intimata avrebbe eluso il giudicato, dal momento che solo formalmente avrebbe dato esecuzione ai precetti rivenienti dallo stesso giudicato, ma, nell’attuarli, avrebbe invece perseguito l’obiettivo di aggirarli sul piano sostanziale, al fine di pervenire al medesimo risultato già ritenuto illegittimo.
Il motivo è inammissibile per genericità, come eccepito dal controinteressato.
Le specifiche doglianze mosse avverso le valutazioni della Commissione giudicatrice sono infatti state esposte solo nei successivi motivi.
In particolare, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta: violazione e falsa applicazione degli artt.3, 97 e 98 della Costituzione; violazione e falsa applicazione della legge n.240 del 30 dicembre 2010; violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione della procedura di valutazione comparativa per il settore scientifico-disciplinare OMISSIS presso il Dipartimento di OMISSIS, indetta, ai sensi della legge n.240 del 31/12/2010 e s.m.i., con D.R. n.OMISSIS; violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio dei partecipanti alle procedure concorsuali; violazione e falsa applicazione della legge n.241/1990 – erroneità dei presupposti di fatto e di diritto- disparità di trattamento- sviamento- illogicità- irrazionalità- arbitrarietà- parzialità di giudizio- incompatibilità, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Secondo la ricorrente, l’Amministrazione intimata, nel dare esecuzione alla sentenza del Tar OMISSIS, non avrebbe dato luogo ad una rinnovazione integrale della valutazione sulla didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, poiché la Commissione, chiamata a rivalutare il suo operato, ha di fatto conservato la stessa griglia di sotto-criteri della Prima Commissione giudicatrice, effettuando un mero ricalcolo delle voci di cui si compone la didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti; mentre non è stata rivisitata e rinnovata, così come invece si sarebbe dovuto fare, l’analisi comparativa dei curricula e dei relativi titoli dei candidati al concorso, seppure limitatamente a quanto concerne la didattica, la didattica integrativa e di servizio agli studenti, esprimendo, di conseguenza, una valutazione che acclarasse il giusto divario tra i partecipanti alla procedura.
L’Amministrazione intimata avrebbe in sostanza reiterato l’appiattimento valutativo dei candidati già censurato dal TAR.
La censura è infondata.
Occorre premettere che nelle more della definizione dell’odierno giudizio, si è concluso il giudizio di appello avverso la sentenza del TAR OMISSIS. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5619/2024, ha respinto l’appello e confermato le statuizioni del giudice di primo grado.
Il TAR ha ritenuto fondato il profilo di censura concernente la valutazione operata dalla Commissione in merito al parametro qualitativo relativo all’ “attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, essendo tale valutazione, secondo il TAR, affetta da un vizio di palese illogicità, rinvenibile nell’aver costruito una griglia di valutazione degli elementi costitutivi del suddetto parametro che ha condotto ad un’ipervalorizzazione dell’attività di didattica integrativa rispetto a quella svolta a titolo principale o per supplenza.
In quell’occasione, la Commissione aveva attribuito quattro distinti punteggi per ciascuna delle seguenti voci, effettuando poi la media dei punteggi assegnati a ciascuna delle singole voci, così giungendo ad attribuire i seguenti punteggi : 7,75 per OMISSIS: “ottimo” per “volume, intensità, continuità e congruenza”, “buono” per “attività di relatore di tesi laurea e di laurea magistrale, “discreto” per “tutoraggio dottorandi di ricerca”, “discreto” per “Seminari, esercitazioni e tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e laura magistrale, volume, intensità, continuità e congruenza”; 7,25 per OMISSIS “eccellente” per “volume, intensità, continuità e congruenza”, “insufficiente” per “attività di relatore di tesi laurea e di laurea magistrale”, “insufficiente” per “tutoraggio dottorandi di ricerca”, “ottimo” per “Seminari, esercitazioni e tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e laura magistrale, volume, intensità, continuità e congruenza”).
Ad avviso del TAR, “Si tratta di un sistema di valutazione palesemente irragionevole, poiché assegna una prevalenza nettamente preponderante (nella proporzione di tre quarti e un quarto) dell’attività didattica integrativa rispetto all’attività didattica svolta a titolo principale (in titolarità o in supplenza), nonostante la prima costituisca, evidentemente, l’attività didattica più qualificante che il candidato vincitore sarà chiamato a svolgere presso l’Ateneo”.
Pertanto, il TAR ha onerato l’amministrazione di rinnovare il giudizio relativamente a questo profilo di valutazione.
Nel verbale del 16 febbraio 2024 si legge:
“La Commissione, dopo una attenta analisi di quanto affermato dalla sentenza TAR OMISSIS procede, al fine di dare esecuzione alla stessa, alla rinnovazione della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei candidati stabilendo di non scomporre la valutazione dell’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti nelle singole attività di cui essa si compone (ossia attività di relatore di tesi di laurea e di tesi magistrale, tutoraggio di dottorandi di ricerca, seminari, esercitazioni e tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale) e dunque di assegnare un unico giudizio cui corrisponderà un unico punteggio. Inoltre, al fine di rispettare il maggior rilievo della voce “volume, intensità, continuità e congruenza” dell’attività didattica svolta a titolo principale, a quest’ultima verrà attribuito il peso di tre quarti mentre all’attività di didattica integrativa il peso di un quarto.”
In applicazione di tali rinnovati criteri, la Commissione ha attribuito alla ricorrente il punteggio di 9,00 (eccellente e sufficiente); al prof. OMISSIS il punteggio di 8,50 (ottimo e discreto).
Si tratta di un procedimento che risulta, ad avviso del collegio, conforme alle indicazioni contenute nella sentenza n. 7040/2023, avendo avuto come risultato il ridimensionamento della valenza della didattica integrativa su quella ordinaria.
Il mantenimento della griglia dei sotto-criteri della prima valutazione non si pone in contrasto con il giudicato perché tale profilo non risulta essere stato oggetto del giudicato, se non sotto il profilo dell’eccessivo peso dato alla didattica integrativa.
Quanto alla questione della asserita mancata valutazione del numero dei corsi tenuti, va rilevato che la Commissione, nell’attribuire la valutazione di eccellente per “Volume, intensità, continuità e congruenza”, ha valorizzato l’ampio numero di corsi, sia di base che avanzati, tenuti dalla ricorrente, senza alcuna soluzione di continuità e decisamente congruenti con il settore scientifico disciplinare Scienza delle Costruzioni, attribuendole il punteggio massimo.
La circostanza che, con molti meno corsi (16 corsi, di cui 10 in titolarità), sia stata attribuita al prof. OMISSIS la valutazione di “ottimo” anziché una valutazione inferiore non è riconducibile ad una violazione del giudicato, giacché nell’accogliere il motivo di doglianza relativo alla illogicità delle modalità di calcolo del punteggio complessivo per le attività didattica, il TAR non ha dichiarato l’illegittimità di tale valutazione in sé.
La ricorrente sul punto sostiene che la sentenza n. OMISSIS, accogliendo il ricorso in merito all’attività didattica e disponendone la rivalutazione, avrebbe implicitamente disposto anche la riformulazione dei giudizi, dei pesi e dei punteggi che hanno portato al giudizio complessivo. Se così non fosse, in applicazione del principio della prova di resistenza, l’effetto della sentenza sarebbe stato nullo e la sentenza stessa di totale rigetto. Infatti, prosegue la ricorrente, “i giudizi ed i relativi punteggi resi dalla commissione erano già noti al Tribunale al momento della stesura della sentenza n.OMISSIS, per cui il giudicante poteva già allora con un semplice conteggio verificare che un dispositivo che non richiedesse il rifacimento dei giudizi stessi sarebbe stato del tutto inutile, e quindi inefficace, in quanto non poteva, pure con la riponderazione, alterare in alcun modo l’esito della procedura.” (cfr. memoria del 19 luglio 2024 p. 7)
Il Collegio non ritiene, come sostiene parte ricorrente, che la rivalutazione dei punteggi fosse imposta da una statuizione implicita nel giudicato.
Infatti, la sentenza n. OMISSIS ha rimesso alla Commissione la scelta circa le modalità con cui effettuare la riparametrazione tra didattica principale e didattica integrativa, senza imporre l’attribuzione del peso di ¾ e ¼ come poi ha ritenuto di fare la Commissione. Tale riparametrazione poteva essere effettuata anche in altro modo, purché fosse data prevalenza ai titoli maturati in relazione alla didattica principale.
Dice infatti unicamente la sentenza che alla didattica integrativa: “complessivamente considerata, certamente non può assegnarsi un peso maggiore di quella svolta a titolo principale, dovendo questa necessariamente ritenersi di maggior rilievo.”
Per questo, la sentenza non avrebbe comunque potuto effettuare alcuna valutazione in relazione alla prova di resistenza.
Né è possibile in questa sede sindacare nuovamente i giudizi espressi dalla Prima Commissione, già oggetto del precedente giudizio e meramente fatti propri dalla Seconda Commissione in sede di rinnovazione dell’attività valutativa poiché si tratterebbe di un inammissibile bis in idem.
La sentenza n. OMISSIS, infatti, non ha accolto, sul punto, il precedente ricorso n. OMISSIS, in cui pure tali specifici profili di doglianza erano stati espressamente proposti, limitandosi ad annullare la procedura solo in relazione al peso attribuito alla didattica principale rispetto a quella integrativa. Né la questione è stata poi riproposta in sede di appello.
Deve pertanto ritenersi precluso in questa sede l’esame delle censure concernenti l’irragionevolezza della attribuzione del punteggio di ottimo al controinteressato, anziché un punteggio minore, in relazione alla voce: “Volume, intensità, continuità e congruenza; giudizio”, pur in presenza di un numero di corsi inferiore a quelli tenuti dalla ricorrente.
Infatti, la sentenza n. OMISSIS, dopo aver affermato in via generale il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui le valutazioni discrezionali della Commissione giudicatrice sono sindacabili solo quando si “violata la soglia della logicità e della ragionevolezza”, ha ritenuto di accogliere unicamente il profilo di doglianza concernente l’eccessivo valore attribuito alla didattica integrativa su quella principale, ritenendo evidentemente inammissibili tutte le altre censure (tra cui quelle volte a sindacare l’attribuzione del punteggio ottimo al controinteressato).
La sentenza ha infatti unicamente affermato: “Tale sistema di attribuzione del punteggio ha condotto ad una valutazione del profilo della ricorrente inferiore a quella del controinteressato, che vanta al proprio attivo un numero di corsi tenuti a titolo principale o per supplenza inferiore a quello della ricorrente e un’attività didattica a titolo principale di intensità minore.”, ma non si è spinta oltre, come ritiene la ricorrente.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione degli artt.3, 97 e 98 della Costituzione; violazione e falsa applicazione della legge n.240 del 30 dicembre 2010; violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione della procedura di valutazione comparativa per il settore scientifico-disciplinare OMISSIS presso il Dipartimento di OMISSIS, indetta, ai sensi della legge n.240 del 31/12/2010 e s.m.i., con D.R. OMISSIS; violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio dei partecipanti alle procedure concorsuali; violazione e falsa applicazione della legge n.241/1990 – erroneità dei presupposti di fatto e di diritto- disparità di trattamento- sviamento- illogicità- irrazionalità- arbitrarietà- parzialità di giudizio – incompatibilità, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Anche con riferimento alla didattica integrativa, la Commissione avrebbe confermato gli stessi giudizi che aveva espresso il 23 novembre 2022. Infatti, la Commissione nell’accorpare in un’unica voce l’intera didattica secondaria, ha confermato ed utilizzato i medesimi giudizi della pregressa illegittima valutazione. Non sarebbe dato sapere in base a quale argomentazione logica e razionale la Commissione abbia potuto esprimere – tanto più dopo la sentenza del Tar Napoli n.OMISSIS – lo stesso identico giudizio già reso precedentemente (verbale del 23 novembre 2022).
In questo modo, sarebbe stato nuovamente enfatizzato il divario tra i due candidati penalizzando ingiustamente la ricorrente.
In particolare, nell’ultima memoria, parte ricorrente sostiene che la sentenza n. 7040/2023 rilevava “la necessità di riformulare la valutazione ed i giudizi in modo tale che l’evidente e palese disparità sul numero di corsi tenuti dalla prof. OMISSIS rispetto agli altri candidati (in numero di 61 a fronte dei 16 del prof. OMISSIS e dei 3 del dott. OMISSIS fosse messa nel giusto rilievo, cosa che, invece, nella valutazione resa dalla commissione non è avvenuta. Al contrario, nella rivalutazione dell’attività didattica, l’Amministrazione intimata attribuiva alla ricorrente per la intera attività didattica il punteggio di 9,00 e al prof. OMISSIS il punteggio di 8,50, ovvero un distacco di soli punti 0,50 tra i due candidati; e nel giudizio finale assemblato con la pregressa valutazione dell’attività di ricerca, dichiarava il prof. OMISSIS nuovamente vincitore del concorso in questione con un punteggio complessivo di 8,54, mentre la ricorrente si classificava seconda con un punteggio complessivo di 8,32, con appena 0,22 punti di differenza. Di seguito si ricostruisce come questo scarto è venuto fuori determinando il vincitore della procedura.”
Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe applicato uno “stratagemma valutativo” classico con saturazione dei giudizi, finalizzato al livellamento dei candidati che presentano grandi differenze curriculari
Tale “stratagemma” si evincerebbe dal fatto che la ricorrente passa da 7,25 a 9, ma anche il prof. OMISSIS sale da 7,75 a 8,50 ed addirittura il dott. OMISSIS da 6,50 a 8,25, non riducendosi il divario tra i candidati, ma anzi appiattendolo in una distanza di soli 0,50 punti tra i candidati OMISSIS e OMISSIS e di 0,75 tra OMISSIS e OMISSIS.
Infatti la Commissione avrebbe sminuito la valutazione relativa a “seminari, esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale” (che costituisce il vero corpo primario dell’attività collaterale integrativa che viene svolta a supporto della didattica principale e quindi è correlata per intensità e continuità alla massa numerica dei corsi di insegnamento tenuti dal docente) accorpando tutte queste attività in una unica voce; mentre ha enfatizzato, la valutazione relativa ad “attività di relatore di tesi di laurea magistrale” ed a “tutoraggio di dottorandi di ricerca”,
La censura è inammissibile.
Va in primo luogo ribadito che, come si è detto a proposito del secondo motivo, la sentenza del TAR n. OMISSIS ha ritenuto illegittimo l’operato della commissione solo limitatamente al peso eccessivo attribuito alla didattica integrativa nel suo complesso rispetto a quella svolta a titolo principale. Non è stato invece oggetto di giudicato l’obbligo di rivedere i precedenti giudizi sulla attività didattica integrativa, come sostiene parte ricorrente, pertanto la Commissione, in ottemperanza alla citata sentenza, non doveva necessariamente modificare i giudizi che aveva espresso il 23 novembre 2022, ma solo dare alla didattica integrativa un peso minore rispetto a quella principale, come ha fatto mediante il calcolo sopra descritto, che ha visto il peso della didattica principale portato a ¾ e quello della didattica integrativa a 1/4.
Pertanto, la scelta di richiamare i giudizi già resi e farli propri non è di per sé illegittima.
Né è possibile in questa sede sindacare nuovamente i giudizi espressi dalla Commissione in data 23 novembre 2022, già oggetto del precedente ricorso e meramente ripetuti in sede di rinnovazione dell’attività valutativa dalla nuova Commissione, poiché si tratterebbe di un inammissibile bis in idem. Sotto questo profilo, pertanto, il motivo è inammissibile. A tal fine, per ragioni di sintesi, si richiama quanto già detto in relazione al precedente motivo.
Per quanto attiene alla censura da ultimo svolta, secondo la quale avrebbe errato la Commissione a mettere sullo stesso piano la voce relativa a “seminari, esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale” rispetto alle altre voci della didattica integrativa, pur essendo questa la più rilevante, ritiene il Collegio che si tratti una valutazione rimessa alla discrezionalità della Commissione, la quale, non illogicamente, ha ritenuto di dare pari valore alle tre componenti dell’attività didattica integrativa.
La censura è per tali ragioni inammissibile.
Come dichiarato da parte ricorrente, i motivi di ricorso n. 4, 5 e 6, in seguito alla sentenza n. 5619 del 25 giugno 2024 del Consiglio di Stato, sono divenuti improcedibili.
In conclusione, dunque, il ricorso deve essere respinto.
Le spese possono tuttavia essere compensate tra tutte le parti, stante la complessità e specificità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati
OMISSIS, Presidente FF, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario
OMISSIS, Primo Referendario