La scelta della Commissione di non indicare dei subcriteri non è di per sé illegittima, solo comporta la necessità, per la stessa, di procedere ad una motivazione sufficientemente adeguata dalla quale emerga l’effettiva valutazione dei titoli in conformità ai parametri, in modo da rendere chiare le ragioni poste a fondamento delle determinazioni preferenziali adottate.
TAR Emilia Romagna, Sez. I, 20 novembre 2024, n. 849
La scelta della Commissione di non indicare dei subcriteri non è di per sé illegittima
00849/2024 REG.PROV.COLL.
00801/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto rettorale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emila del 28 luglio 2022 – pubblicato sull’Albo di Ateneo al n. di -OMISSIS- in data 28.7.2022 – con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia mediante procedura di chiamata presso il Dipartimento di Giurisprudenza, sede di Modena – Settore concorsuale: 12/F1 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE; Settore Scientifico Disciplinare: IUS/15 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE;
– di tutti gli atti e valutazioni svolti dalla Commissione nella procedura selettiva, ivi compresi il verbale e i relativi allegati con cui sono stati approvati i criteri di valutazione;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o collegati e consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università di Modena e Reggio Emilia e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva, bandita dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (d’ora in poi Unimore), con decreto rettorale del 12 gennaio 2022, per la copertura, in relazione al dipartimento di giurisprudenza, di un posto di professore ordinario “settore concorsuale 12/F1; settore specifico disciplinare IUS/15 Diritto processuale civile”.
La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale del 5 maggio 2022, in data 13 giugno 2022 ha stabilito i criteri di valutazione dei candidati.
Nella seduta del 27 luglio 2022, all’esito delle valutazioni, la Commissione “visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, nonché ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, … all’unanimità,” ha dichiarato “idoneo a ricoprire il posto di professore di prima fascia” il candidato Prof. -OMISSIS-.
Con decreto rettorale del 28 luglio 2022, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva in oggetto, dichiarando il prof. -OMISSIS- idoneo e a ricoprire il posto di professore di prima fascia mediante chiamata.
Il ricorrente ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, con ricorso depositato in data 8 novembre 2022, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. la procedura di selezione sarebbe illegittima per non avere la Commissione specificato i criteri valutativi in relazione a tutti i profili oggetto di valutazione, asseritamente indispensabili a rivelare la competenza dei candidati; in particolare, la Commissione, con riguardo ai criteri di valutazione dei titoli, pur avendo fatto riferimento “a quanto avviene per la valutazione dei candidati alle procedure di abilitazione nazionali”, avrebbe omesso di indicare criteri idonei a oggettivizzare l’ampiezza della discrezionalità tecnica e a consentire ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito; secondo parte ricorrente, il mero possesso di titoli può essere sufficiente per riconoscere la qualificazione scientifica del candidato e, quindi, l’attribuzione dell’ASN, mentre nell’ambito di una procedura comparativa, come quella in esame, sarebbe stato necessario individuare il criterio valutativo di ciascun titolo, autonomamente considerato e nel raffronto con gli altri titoli selezionati; quindi, i c.d. criteri per la valutazione dei titoli dei candidati individuati dalla Commissione sarebbero vaghi e generici; anche i giudizi sia individuali che collegiali resi in relazione all’odierno ricorrente e al candidato risultato vittorioso sarebbero eccessivamente sintetici sì da non potersi comprendere l’iter logico seguito e le ragioni per le quali i titoli del ricorrente sarebbero recessivi rispetto a quelli del vincitore;
2. la Commissione avrebbe errato nel valorizzare, non l’accertata superiorità delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, ma la presunta maggiore attinenza del profilo del candidato rispetto alle “funzioni che il professore dovrà svolgere” e alla “tipologia di impegno didattico e scientifico” per come indicata nel bando; la Commissione avrebbe dovuto utilizzare dei requisiti valutativi diversi dalla inerenza del curriculum al SSD oggetto del bando, prendendo come riferimento non tanto il diritto processuale internazionale, il diritto dell’arbitrato interno e internazionale e la tutela cautelare, ma il SSD IUS/15 (diritto processuale civile) nel suo complesso; gli elementi informativi relativi alla attività didattica che il candidato andrà a svolgere (con particolare riferimento al diritto processuale internazionale, diritto dell’arbitrato e tutela cautelare) avrebbero illegittimamente inciso sul giudizio tecnico discrezionale espresso dalla Commissione giudicatrice;
3. il giudizio finale e i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, nonché ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, sarebbero generici, apodittici e inidonei ad esprimere l’aderenza ai singoli criteri valutativi, e non sarebbe stato dato conto dell’avvenuta comparazione tra i candidati con riferimento ai relativi esiti; ciò tanto più se si considera che i giudizi collegiali relativi al ricorrente e al candidato vincitore si sono conclusi con una valutazione “molto positiva” per entrambi; mancherebbe, quindi, una specifica motivazione in ordine al curriculum “migliore”; inoltre, nei giudizi singoli e collegiali sarebbe stata pretermessa una vera e propria valutazione dei curricula e dei titoli, risultando solo una elencazione delle esperienze professionali dei candidati a cui non ha fatto seguito l’elaborazione di un giudizio; sarebbe stata poi palesemente svalutata e non considerata la produzione scientifica dell’odierno ricorrente ed enfatizzata quella del candidato risultato vincitore, posto che tra gli elaborati scientifici del Prof. -OMISSIS- risulterebbero numerose pubblicazioni di diritto internazionale o comparato; il ricorrente, inoltre, vanterebbe una produzione scientifica maggiore e più varia, e la Commissione si sarebbe illegittimamente concentrata solo sulle pubblicazioni offerte in valutazione; per contro non troverebbe riscontro negli elementi emergenti dal curriculum e dalla produzione scientifica del Prof. -OMISSIS- l’esaltazione del suo profilo multidisciplinare, essendosi la sua attività di ricerca concentrata nella stragrande maggioranza sui temi dell’arbitrato e, solo in misura minore, sul diritto internazionale e sulla tutela cautelare, fermo restando che non si potrebbe elevare a criterio preferenziale uno soltanto dei tanti sottoambiti di interesse scientifico e professionale nei quali tale materia può in astratto articolarsi.
Si sono costituiti in giudizio Unimore e il controinteressato Prof. -OMISSIS- contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 5 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Premessa.
Ai sensi dell’art. 18, l. n. 240 del 1010, le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della l. 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente di una serie di criteri, dei quali in particolare rileva il seguente: ‹‹d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera››.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, i gruppi – scientifico disciplinari: a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24; d) sono il riferimento per l’adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.
Nel caso di specie, l’art. 6 del Regolamento Unimore (recante Modalità di svolgimento delle selezioni) prevede che: 1. la commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati; 2. la valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente; 3. al termine dei lavori, la commissione seleziona il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.
Conformemente alla previsione regolamentare, il bando della procedura selettiva in esame prevede, all’art. 6 (recante “Criteri generali di valutazione dei candidati e modalità di svolgimento delle selezioni”) che, per quanto in questa sede di interesse: ‹‹la procedura selettiva dei candidati avviene sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 4 del presente bando; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente. La valutazione è volta alla individuazione dei candidati maggiormente qualificati in relazione al presente bando e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica...››.
2. Sul primo motivo di ricorso.
La Commissione nominata, in applicazione delle previsioni regolamentari e di bando che precedono, nell’allegato 2 al verbale di prima seduta, ha stabilito quanto segue: ‹‹Criteri per la valutazione dei candidati….Ad es. in analogia a quanto avviene per la valutazione dei candidati alle procedure di abilitazione nazionali: nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri. a) Coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) Apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) Continuità e qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni; d) Collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. A tal fine va tenuto conto dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico – disciplinare o sottoinsieme di quest’ultimo. Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale: a) Comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi; b) Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; d) Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero; e) Attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o internazionali; f) Partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; g) Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica››.
Per quanto concerne i criteri relativi ai titoli, così come per le pubblicazioni, quindi, la Commissione ha esplicitamente operato in via analogica facendo riferimento ad alcuni parametri normativamente previsti, per le procedure di abilitazione nazionale, dall’Allegato A al d.m. n. 120 del 2016, di seguito indicati, per quanto qui di interesse: ‹‹2. organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero; 3. direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale; 4. responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private; 5. responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 6. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e rattati di riconosciuto prestigio; 7. partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero; 8. formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali; 9. conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore; 10. risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti; 11. specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione››.
Parte ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe potuto limitarsi ad indicare i sopradetti criteri previsti per le procedure di abilitazione nazionale, ma avrebbe dovuto individuare “il criterio valutativo di ciascun titolo autonomamente considerato e nel raffronto con gli altri titoli selezionati”, eventualmente di tipo numerico, perché in caso contrario non sarebbe possibile comprendere in modo oggettivo l’iter decisionale seguito dalla Commissione, con violazione anche del principio di trasparenza.
Nel caso di specie ciò sarebbe aggravato dal fatto che i giudizi individuali e collegiali con riguardo ai titoli risulterebbero eccessivamente sintetici e inidonei a far comprendere l’effettivo iter logico seguito.
In linea generale, come ricordato dall’intestato TAR, ‹‹E’ indubbio che la predeterminazione dei criteri (che vale a concretizzare una “restrizione” del potere discrezionale di apprezzamento) e la dimostrazione del loro rispetto nello svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione del candidato da proporre per la procedura di chiamata per professore di prima fascia (che impone alla Commissione di motivare circa il modo di loro applicazione nel caso concreto) deve ritenersi principio generale, immanente all’ordinamento, in forza del quale qualsiasi attività di carattere valutativo deve rispondere a referenti oggettivi e, quindi, definiti prima dell’adozione di ogni singolo provvedimento (ex multis T.A.R. Friuli-Venezia Giulia sez. I, 14 agosto 2020, n. 291). Ciò vale senza dubbio appunto per i concorsi per professori universitari dal momento che il giudizio conclusivo della commissione deve dare contezza delle ragioni determinanti la prevalenza di uno dei candidati sulla base di parametri omogenei e criteri specifici (ex plurimis T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 24 marzo 2021, n. 1974)›› (TAR Emilia Romagna, sez. I, 16 marzo 2023, n. 139).
D’altronde, nella medesima sentenza appena citata, a fronte di criteri di valutazione dei titoli molto simili a quelli contestati in questa sede, è stato escluso che detti criteri ‹‹pecchino di genericità, delimitando in modo sufficientemente preciso la discrezionalità tecnica demandata alla Commissione tipica delle selezioni per la copertura di posti di professore universitario, caratterizzate come noto dalla presenza di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso della impossibilità di eliminare una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive (in questo senso ex multis T.A.R. Veneto sez. I, 30 maggio 2016, n.567; cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 10 giugno 2019, n. 1413; Consiglio di Stato sez. VI, 25 settembre 2006, n.5608; T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, sez. I, 11 agosto 2020, n. 544). Quanto poi al curriculum esso si compone di attività scientifica e didattica si che non trova conferma il lamentato azzeramento di tale parametro, avendo la commissione vagliato i titoli didattici e scientifici proprio alla luce dei curricula presentati dai candidati››.
Il Consiglio di Stato ha ricordato come ‹‹l’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva è frutto dell’ampia discrezionalità di cui è fornita la Commissione valutatrice per lo svolgimento della propria funzione, ragion per cui il sindacato di legittimità del giudice amministrativo non può impingere nel merito dell’azione amministrativa, dovendo limitarsi a rilevare la sussistenza di vizi ictu oculi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti›› (cfr., tra le ultime ed in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 396).
Pertanto, la scelta della Commissione di non indicare dei subcriteri non è di per sé illegittima, solo comporta la necessità, per la stessa, di procedere ad una motivazione sufficientemente adeguata dalla quale emerga l’effettiva valutazione dei titoli in conformità ai parametri, in modo da rendere chiare le ragioni poste a fondamento delle determinazioni preferenziali adottate.
Quindi, occorre esaminare i verbali della procedura e la relazione finale per verificare come la Commissione, nel caso di specie, abbia svolto l’attività valutativa e, quindi, motivato in relazione ai titoli presentati dai concorrenti.
A tal proposito, è il caso di rammentare che, in linea generale, l’apprezzamento delle pubblicazioni e le relative valutazioni, così come dei titoli, in quanto riservati alla Commissione, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente incoerente o irragionevole; il giudizio della Commissione deve essere coerente e rispondere a un criterio uniforme per tutti gli esaminati, ma non può essere oggetto di un sindacato di merito da parte del giudice della legittimità, il quale non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione (cfr. ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2021 n. 395 e 16 luglio 2015 n. 3561).
Inoltre, sempre in generale, va ribadito che nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore e professore universitario, non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2013 n. 5079 e 29 aprile 2009 n. 2705).
Si riportano di seguito i giudizi individuali e collettivi sui titoli:
1. commissario Prof. -OMISSIS-: ‹‹-OMISSIS-…presenta ora in valutazione per la presente procedura un ricco curriculum vitae et studiorum, il quale evidenzia una varietà di interessi scientifici e una spiccatissima predisposizione per il diritto processuale civile internazionale. Il candidato, infatti, già dai tempi della sua laurea, ha manifestato interesse e inclinazione per lo studio della materia in chiave internazionale, compiendo un intero anno accademico nel Regno Unito presso l’università di Leicester e svolgendo anche, durante il dottorato di ricerca, un periodo di studio presso l’Institute of Advanced Legal Studies di Londra. In effetti, tutto il curriculum del candidato comprova particolare competenza e completezza di informazione con riferimento al diritto processuale civile internazionale, non soltanto negli ambiti di ricerca da egli approfonditi, ma anche nell’esperienza di insegnamento della materia, che egli compie da tempo anche lingua inglese. In particolare, non si può non notare come questa predisposizione per l’internazionalizzazione culmini proprio nella circostanza di tenere già da tempo l’insegnamento di Arbitration Law, in lingua inglese, peraltro presso altra università rispetto a quella per la quale è bandito il posto di professore ordinario, con ciò facendo ritenere con tutta evidenza le capacità e la preparazione specifica del candidato in materia particolarmente appetibili, al punto tale da procurargli incarichi anche presso altri atenei.››; ‹‹-OMISSIS-….Dal punto di vista della didattica, il candidato dimostra di avere considerevole esperienza anche nell’ambito di dottorati di ricerca e scuole per la specializzazione legale. In effetti il candidato vanta un curriculum assai ricco, che comprova la particolare competenza ed il percorso accademico dello stesso specialmente nella materia del diritto della crisi, in conformità con il percorso del medesimo: il candidato può invero vantare anche la partecipazione a numerose commissioni per la riforma del diritto delle procedure concorsuali….. Non mancano naturalmente anche le aperture verso il diritto straniero, ma non risulta l’attività di docenza in lingua straniera o una produzione scientifica da cui poter comprovare la conoscenza dell’inglese, perlomeno dai documenti presentati in valutazione››;
2. Commissario prof. -OMISSIS-: ‹‹-OMISSIS-…La carriera del candidato denota una particolare propensione per lo studio del diritto processuale civile in chiave internazionale e comparata, evidente inizialmente nella sua formazione (frequenza di un intero anno accademico presso l’università di Leicester, Regno Unito, nonché svolgimento di un periodo di studio presso l’Institute of Advanced Legal Studies di Londra), e poi nella attività didattica (titolare di corsi annuali anche in lingua inglese)››; ‹‹-OMISSIS-…………La carriera del candidato descrive un profilo di alto livello scientifico, non solo per la lunga esperienza nella didattica (tanto nel SSD IUS/04, quanto nel SSD IUS/15), ma anche per la partecipazione a plurime commissioni di riforma del processo civile e delle procedure concorsuali››;
3. commissario Prof. -OMISSIS-: ‹‹-OMISSIS-….Il candidato ha partecipato, come uno dei due corrispondenti per l’Italia al Progetto internazionale di ricerca patrocinato dall’European Law Institute ed è uno dei due corrispondenti per l’Italia per la predisposizione del rapporto annuale Doing Business – Measuring regulatory quality and efficiency su incarico della Banca Mondiale di Washington. E’ membro della redazione di varie riviste……. Il candidato è professore di seconda fascia dal 2006; ha conseguito l’abilitazione nazionale nel 2017. Dal 2017 è stato titolare di corsi annuali in altra Università e nel periodo 2017 – 2021 è stato titolare di corsi annuali in lingua inglese. Dal suo curriculum si evince poi la pubblicazione di vari altri scritti “minori” e la sua assidua partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore….. Sia i lavori presentati, sia il fatto che il candidato, nel suo percorso di studi abbia svolto attività di ricerca all’estero (in lingua inglese) sia, infine, che abbia tenuto, come professore a contratto, corsi universitari in lingua inglese, danno piena prova della sua padronanza della lingua inglese››; ‹‹-OMISSIS-….è professore di seconda fascia dal 2005; è professore di prima fascia, in diverso settore disciplinare (IUS 04) dal 2014, mentre con riferimento al settore disciplinare IUS 15 ha conseguito l’abilitazione nazionale nel 2020; in precedenza, dal 2000 al 2002, è stato professore a contratto presso l’Università di Verona. E’ componente della direzione e/o del comitato scientifico di due riviste ed è stato componente della Commissione di riforma del processo civile “Vaccarella” e delle quattro commissioni che hanno predisposto i progetti di riforma della legge fallimentare introducendo il Codice della Crisi) e, prima, della modifica della amministrazione straordinaria. Dal suo curriculum si evince poi la pubblicazione di altre monografie, di vari altri scritti “minori” e la sua assidua partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore……… Dai titoli presentati nulla si evince sulla conoscenza e/o padronanza della lingua inglese, cui neppure nel curriculum presentato è fatto cenno alcuno››;
4. Commissione, giudizi collegiali: ‹‹-OMISSIS-….Laureato in giurisprudenza nel 1995 con 110 e lode, nel corso dell’università ha frequentato un anno accademico nel Regno Unito presso l’università di Leicester, con sostenimento di alcuni esami all’estero. Ha conseguito nel 2000 il dottorato di ricerca in diritto processuale civile e ha successivamente svolto attività di ricerca presso l’Institute of Advanced Legal Studies di Londra, dove in particolare si è concentrato sul processo inglese ed nordamericano. Nel 2004 diventa ricercatore in diritto processuale civile presso l’università di Modena e Reggio Emilia; nel 2006 assume il ruolo di professore associato della medesima materia presso la stessa università, con concorso vinto presso l’università di Brescia, e infine in data 31 Marzo 2017 consegue l’abilitazione alla prima fascia dell’insegnamento per il settore diritto processuale civile 12/F1. A partire dall’anno accademico 2004-2005 è incaricato responsabile di numerosi insegnamenti, tra cui ordinamento giudiziario, diritto processuale civile, diritto dell’arbitrato e della mediazione presso Unimore. Tiene anche insegnamenti in lingua inglese in materia di arbitrato nazionale ed internazionale. In parallelo agli incarichi su insegnamenti di cui è responsabile, è anche titolare come professore a contratto presso altre università di insegnamenti di diritto processuale civile e diritto dell’arbitrato, tra cui in particolar modo l’insegnamento di Arbitration Law (Domestic and International) in lingua inglese presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’università Carlo Cattaneo LIUC nel corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Il candidato svolge intensa attività di ricerca nell’ambito di gruppi di ricerca internazionali, come ad esempio la ricerca sull’insolvenza transnazionale, sotto il patrocinio dell’European Law Institute, sotto la guida di alcuni professori stranieri. L’attitudine del candidato alla ricerca anche in ambito internazionale si riflette nella sua produzione scientifica e nell’essere stato relatore in svariati convegni scientifici in lingua inglese››; ‹‹-OMISSIS-…..Il candidato è attualmente professore ordinario di diritto commerciale presso l’Università del Molise e ha conseguito l’abilitazione nazionale per il settore 12/F1 il 10 luglio 2020. Il candidato presenta un curriculum ricco e vanta diversi titoli. In particolare, spiccano le partecipazioni in qualità di referee e di componente del comitato scientifico per numerose riviste scientifiche. Ha rivestito anche diversi ruoli di componente di commissione ministeriale in materia di diritto delle procedure concorsuali, materia di cui appare particolarmente esperto; in particolare ha fatto parte della commissione Rordorf per la riforma della legge fallimentare e per la revisione del codice della crisi, nonché della commissione Marzano per la riforma dell’amministrazione straordinaria e ancor prima della commissione ministeriale Trevisanato per la riforma della legge fallimentare. Dal 2022 il candidato è anche responsabile per l’università del Molise, dove è attualmente inquadrato, del progetto per l’ufficio del processo di cui è capofila l’università di Napoli Federico II. Ha svolto il ruolo di componente di collegi di dottorato di diritto dell’economia all’Università del Molise nonché direttore della scuola di specializzazione per le professioni legali nella medesima università, oltre a rivestire numerosi altri incarichi istituzionali quale delegato del rettore o di componente della commissione per il riconoscimento del titolo di dottore di ricerca in diritto dell’arbitrato presso l’università Luiss di Roma….La valutazione del candidato, in conclusione, è molto positiva nel merito. Rispetto agli altri candidati è tuttavia minore la varietà degli interessi scientifici e mancano profili di diritto comparato ed europeo››.
Come si può notare sia dai giudizi individuali che dal giudizio collettivo, la Commissione, ancorché in maniera sintetica, soprattutto nel giudizio collettivo, nell’elencare i diversi titoli emergenti dalla documentazione prodotta dai due concorrenti qui in giudizio, pur non operando una comparazione espressa tra i vari concorrenti, ha messo in evidenza gli elementi di maggior pregio del Prof. -OMISSIS- e correlativamente ha chiaramente indicato i punti “deboli” riferiti al Prof. -OMISSIS-, con riferimento, quindi, non solo alla situazione del Prof. -OMISSIS-, ma anche di tutti gli altri concorrenti.
Premesso che l’odierno ricorrente non ha specificamente censurato quali dei criteri non sarebbero stati illegittimamente valutati dalla Commissione nonostante l’eventuale presenza di documentazione prodotta a comprova, e ancorché i commissari abbiano sostanzialmente riscontrato il notevolissimo curriculum che contraddistingue il Prof. -OMISSIS- e che ne dimostra, senza dubbio, la statura di giurista, la Commissione, tanto nei giudizi individuali che in quello collettivo, ha, in modo non manifestamente irragionevole e conformemente alle previsioni di bando, valorizzato, negativamente per il ricorrente, tanto la sua limitata esperienza di natura comparata, internazionale e linguistica, quanto la limitatezza, “rispetto agli altri candidati”, della varietà degli interessi scientifici approfonditi.
Pertanto, la Commissione, pur attraverso espressioni sintetiche, ha chiaramente dato conto del percorso logico – scientifico attraverso il quale è maturata la valutazione dei singoli parametri ai quali la Commissione stessa si era autovincolata nel fissare i criteri di giudizio, in applicazione degli standard previsti dalla normativa di settore, come più sopra si è avuto modo di chiarire.
Va, infine, tenuto conto del fatto che in un contesto concorsuale in cui, come nel caso di specie, il livello dei profili scientifici dei candidati è elevato, sì che lo scarto tra gli stessi assume un rilievo relativamente modesto, la prevalenza dell’uno sull’altro sarà esternabile attraverso sfumature espressive ovvero mediante la valorizzazione di elementi, in positivo o negativo, specifici, rispetto ai quali, non manifestandosi evidenti spie di illogicità o irragionevolezza dei giudizi, il giudice deve arrestare il proprio sindacato, non potendo approfondirlo per non svilire l’esercizio di potere discrezionale tecnico assegnato alla Commissione stessa.
Pertanto il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
3. Sul secondo motivo di ricorso.
Come più sopra accennato, il ricorrente lamenta un asserito malgoverno, da parte della Commissione, degli insegnamenti giurisprudenziali che affermano il divieto per l’Università di “tarare” il profilo del professore da reclutare sull’impronta dei percorsi scientifici o professionali di un certo candidato restringendo così la platea dei concorrenti, con conseguente obbligo della Commissione di valutare la congruenza dei profili curriculari dei candidati rispetto all’intero settore concorsuale oggetto della selezione.
Secondo il ricorrente, in particolare, andrebbe censurato il fatto che, nonostante il settore concorsuale di riferimento fosse il SSD IUS 15 – diritto processuale civile, la Commissione, nei giudizi singoli e collegiali, avrebbe esclusivamente valorizzato la particolare competenza del vincitore nel diritto processuale civile internazionale e comparato, a scapito della ritenuta minore competenza dell’odierno ricorrente.
In questo modo la Commissione avrebbe illegittimamente parametrato i giudizi in funzione degli “impegni didattici” che il vincitore avrebbe poi dovuto assolvere.
A tal proposito, il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida e in conformità, in ogni caso, con gli insegnamenti espressi dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del motivo per difetto di interesse, come eccepito dalle parti resistente e controinteressata, in quanto la censura dedotta da parte ricorrente non può essere accolta.
Al riguardo, occorre esaminare quanto espressamente previsto nel bando di concorso per il quale è causa, relativamente al posto di Professore Ordinario relativo al settore concorsuale “12/F1 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE “, “Settore Scientifico disciplinare: IUS/15 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE”.
Il bando, nel prevedere che le “Specifiche funzioni che il Professore dovrà svolgere attraverso l’indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari e dell’ambito di ricerca coerente con la programmazione del Dipartimento (ex DM 855/2015)”, precisa anzitutto che ‹‹L’attività che il Professore dovrà svolgere attiene agli ambiti previsti dal SSD IUS/15 del Dipartimento di Giurisprudenza. Nella definizione degli ambiti di ricerca si rimanda alle declaratorie di cui all’allegato b del DM 855/2015››.
Al riguardo, il settore concorsuale 12/F1, in forza dell’All. B, d. m. 855/15, ‹‹comprende l’attività scientifica e didattico–formativa degli studi relativi alla disciplina del fenomeno processuale nell’ambito civilistico (dal procedimento di cognizione al procedimento di esecuzione), al diritto processuale del lavoro, al diritto dell’arbitrato ed al diritto fallimentare (con particolare riferimento agli aspetti processuali), all’ordinamento giudiziario, nonché gli studi relativi alle dottrine generali del processo per quanto attiene al versante civilistico››.
Ciò premesso, è dirimente considerare che il bando, nel definire la “Tipologia di impegno didattico e scientifico”, ha precisato che ‹‹L’impegno nell’attività didattica, conforme agli insegnamenti del SSD IUS/15, riguarderà Corsi di laurea triennali e magistrali, Scuole di specializzazione, di Dottorato e Master, secondo quanto previsto dalle esigenze dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia e richiede una pluriennale e comprovata esperienza didattica nell’ambito di corsi universitari, anche in lingua inglese e con specifico riferimento all’arbitrato nazionale ed internazionale. L’impegno scientifico richiede conoscenze metodologicamente sicure e comprovate da adeguata attività di studio in più ambiti appartenenti al SSD in questione, con specifico riguardo, in particolare, alle seguenti tematiche: diritto processuale internazionale, diritto dell’arbitrato, tutela cautelare››.
Come si può notare, il bando, laddove correla l’”impegno scientifico”, ad una specifica richiesta di ‹‹conoscenze metodologicamente sicure e comprovate da adeguata attività di studio in più ambiti appartenenti al SSD in questione, con specifico riguardo, in particolare, alle seguenti tematiche: diritto processuale internazionale, diritto dell’arbitrato, tutela cautelare››, risulta avere inevitabilmente orientato la Commissione ad accertare, in funzione del suddetto impegno, la specifica competenza acquisita dai concorrenti nella materia processuale dando prevalenza – “in particolare” – alle tematiche del diritto processuale internazionale, diritto dell’arbitrato, tutela cautelare.
Si noti che il bando richiede espressamente e chiaramente la sicura e comprovata conoscenza “in più ambiti” e “in particolare” nelle materie predette: a fronte di una così puntuale specificazione del “background” esperienziale e scientifico che il concorrente deve dimostrare di possedere, l’Amministrazione non si è limitata a descrivere l’oggetto dell’impegno futuro da parte del vincitore, ma ha fissato un sostanziale e sovraordinato parametro di valutazione delle conoscenze dei candidati al quale la Commissione avrebbe dovuto, come in effetti avvenuto, adeguarsi per definire la selezione pubblica.
In questo senso, quindi, l’Amministrazione si è autovincolata in sede di bando, sì che le valutazioni operate dalla Commissione, se anche fossero da ritenersi, in ipotesi, illegittime per violazione dei principi giurisprudenziali sopra ricordati, lo sarebbero solo in via derivata, in ragione dell’illegittimità a monte del bando,
Il problema è che, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva illegittimità della previsione di bando, chiarissima nella sua indicazione, senza margine di incertezza alcuno, parte ricorrente non ha impugnato espressamente il bando in parte qua, essendosi limitata a censurare le determinazioni “a valle” della Commissione, sì che parte ricorrente aveva l’onere, contestualmente all’impugnazione degli ulteriori atti della procedura, di impugnare specificamente e in parte qua il bando di concorso, stante l’incidenza della espressa previsione che precede sull’attività valutativa della Commissione.
La censura nei confronti degli atti “a valle”, quindi, non può essere accolta, la Commissione avendo agito in conformità al bando ed essendo principio consolidato quello secondo il quale non è consentita la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 09 febbraio 2022, n. 908).
Pertanto anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
4. Sul terzo motivo di ricorso.
Secondo parte ricorrente mancherebbe una effettiva e reale comparazione valutativa tra la posizione del candidato ritenuto migliore rispetto a quella degli altri partecipanti; inoltre, risulterebbe apodittica e generica la motivazione del giudizio finale, tenuto conto, altresì, dell’omessa valutazione effettiva dei titoli e dei curricula del ricorrente e del vincitore, dell’illegittima valorizzazione della produzione scientifica del Prof. -OMISSIS- e della non adeguata considerazione di quella del ricorrente.
In punto di diritto, occorre rammentare l’insegnamento consolidato secondo il quale ‹‹nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi – limite, in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile›› (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2024, n. 7684).
In punto di fatto, è opportuno richiamare specificamente le valutazioni dei Commissari e della Commissione.
Nel giudizio finale la Commissione si è così espressa: ‹‹Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, nonché ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, la Commissione, all’unanimità, dichiara idoneo a ricoprire il posto di professore di professore di prima fascia il sottoelencato candidato: -OMISSIS-››.
Esaminando il giudizio complessivo dato al candidato Prof. -OMISSIS-, la Commissione ha così ulteriormente precisato, in aggiunta a quanto sopra ricordato con riferimento ai titoli: ‹‹L’attitudine del candidato alla ricerca anche in ambito internazionale si riflette nella sua produzione scientifica e nell’essere stato relatore in svariati convegni scientifici in lingua inglese. Sotto il profilo della produzione scientifica, il candidato nell’arco della sua carriera ha prodotto 4 monografie, 18 contributi in volume, 73 articoli e note a sentenza, a cui si aggiungono 4 ulteriori note a sentenza, firmate ma senza titolo. Con riguardo alle monografie, si evidenzia in particolare quella in tema di profili transnazionali dell’azione revocatoria fallimentare del 2010, a conferma della vocazione non solo interna degli studi del candidato. Tra la produzione più recente, spicca il commentario del codice di procedura civile, per Zanichelli, del 2016, relativo agli articoli 75-81 CPC. Particolarmente informato e rigoroso il volume sul trustee nel processo di cognizione, del 2012. Si segnala anche il volume sul reclamo cautelare, del 2002, a testimonianza dell’interessamento alla materia cautelare. Anche la produzione cosiddetta minore si caratterizza per varietà di interessi e per pregio della collocazione editoriale; in particolare si evidenziano numerose pubblicazioni in tema di arbitrato interno ed internazionale su riviste scientifiche di classe A, così come in materia di procedimento cautelare. La valutazione del candidato, in conclusione, è molto positiva; in particolare merita apprezzamento (i) la dimensione sovranazionale dell’attività scientifica del candidato, che già agli esordi ha svolto parte della sua attività all’estero e (ii) la varietà degli interessi scientifici, ben evidenziata nelle monografie, che hanno 13 affrontato anche temi del tutto nuovi, nei quali il costante riferimento agli altri ordinamenti è risultato assai utile per l’interpretazione proposta nel nostro ordinamento››.
Relativamente al Prof. -OMISSIS-, invece, la Commissione si è così espressa: ‹‹Le pubblicazioni selezionate dal candidato per la presente procedura riflettono in modo netto gli interessi di studio e di ricerca del medesimo, evidenziandosi numerose trattazioni in tema di diritto delle procedure concorsuali, con qualche produzione in misura minore dedicata ad altri ambiti del diritto processuale civile; il candidato si occupa anche di procedimento cautelare, seppur sempre in riferimento alla materia del diritto della crisi e delle procedure concorsuali, come si evince ad esempio dall’articolo del 2019 per la Rivista di diritto processuale. Le opere monografiche, ovvero quelle di maggior rilievo tra quelle presentate, sono ancora dedicate al diritto della crisi e dell’insolvenza e al concordato preventivo. Tutti gli articoli selezionati per la presente procedura presentano pregevole collocazione editoriale su rinomate riviste scientifiche. Non emergono in modo particolare, almeno dalla documentazione in atti, attività didattica in lingua o pubblicazioni in lingua inglese. La valutazione del candidato, in conclusione, è molto positiva nel merito. Rispetto agli altri candidati è tuttavia minore la varietà degli interessi scientifici e mancano profili di diritto comparato ed europeo››.
Questi che si riportano per comodità di esame qui di seguito sono infine i giudizi individuali.
- Prof. -OMISSIS-: ‹‹Prof. -OMISSIS-…In generale, la produzione scientifica del candidato appare di livello assai elevato, denotando ottima informazione e accurata documentazione. Anche la produzione minore conferma il giudizio, 2 caratterizzandosi per varietà di interessi e collocazione editoriale. I prodotti in particolare presentati ai fini della attuale valutazione, oltre a comprovare l’impressione, dimostrano fra l’altro una particolare competenza in materia di diritto dell’arbitrato interno e internazionale e di procedimento cautelare; ‹‹Prof. -OMISSIS-…Non a caso spiccano le numerose pubblicazioni in argomento, tutte di pregevole collocazione editoriale e particolare rigore scientifico e metodologico. La produzione scientifica spazia naturalmente anche in altri ambiti del diritto processuale civile più classico, andando a toccare anche il tema del procedimento cautelare e dell’arbitrato, anche se rispetto al panorama complessivo della poderosa produzione scientifica del candidato esse si collocano in una posizione meno assidua….››;
- Prof. -OMISSIS-: ‹‹Prof. -OMISSIS-…Tutti i lavori sono attribuibili al candidato, poiché anche nelle opere collettanee la parte svolta da -OMISSIS- è di sua esclusiva pertinenza. 4 Il candidato è professore di seconda fascia dal 2006; ha conseguito l’abilitazione nazionale nel 2017. Dal 2017 è stato titolare di corsi annuali in altra Università e nel periodo 2017 – 2021 è stato titolare di corsi annuali in lingua inglese. Dal suo curriculum si evince poi la pubblicazione di vari altri scritti “minori” e la sua assidua partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore. Le monografie presentate sono: (i) “Il trustee nel processo di cognizione”: l’opera si compone di cinque capitoli nei quali viene affrontato, con profondità e rigore metodologico, un tema del tutto nuovo derivante dall’utilizzo dell’istituto del trust nel nostro ordinamento; tema di assoluta novità e che viene affrontato dopo un suo esame negli ordinamenti di common law. Lo studio affronta sia il tema della capacità di stare in giudizio del trustee (nel secondo capitolo) e dei rapporti tra i vari soggetti, coinvolti nel trust, nell’ambito del processo e della sua dinamica (cap. 3, 4); nel terzo capitolo viene affrontato (al par. 4) il tema delle liti proposte nei confronti del trustee (le c.d. beneficiary dispute) e nei successivi parr. 5 e 6 viene affrontato l’assai più complesso tema delle liti che abbiano ad oggetto la dichiarazione di inefficacia o invalidità del trust (le c.d. hostile disputes) e quelle che coinvolgono soggetti terzi rispetto al trust (le c.d. third parties disputes), per concludere l’analisi, nel par. 7, con una conferma delle soluzioni raggiunte in una prospettiva comparata. Il 4 capitolo tratta dei profili più strettamente processuali, legati all’evolversi del processo, che veda parte il trustee, con l’esame dei principali problemi applicativi degli istituti nel processo. Il lavoro si conclude con un pregevole capitolo (il 5) che affronta un tema classico, quello degli effetti della sentenza e dei limiti del giudicato, in rapporto alla peculiare natura del trust. (ii) “Profili transnazionali dell’azione revocatoria fallimentare”, nel quale il candidato affronta un tema sino a quel momento poco esplorato in dottrina e di scarsa applicazione in giurisprudenza; l’opera si compone di cinque capitoli. Nel primo viene dato spazio all’esame della disciplina comunitaria per l’individuazione della giurisdizione in caso di revocatoria fallimentare esercitata nei confronti di soggetti stranieri, con attenzione, anche, alle più importanti decisioni della Corte di Giustizia. Il secondo e il terzo capitolo sono dedicati alla individuazione dei criteri di riparto della giurisdizione nel nostro ordinamento, prima (nel 2) da un profilo storico e dopo (nel 3) alla luce della disciplina vigente. Il quarto capitolo è dedicato alla individuazione della legge applicabile in caso di esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, con una indagine sempre condotta con costante riferimento alla disciplina comunitaria. L’ultimo capitolo è dedicato all’esame dei possibili conflitti e si conclude offrendo ipotesi ragionate e motivate di soluzione. L’autore affronta i temi con approfondimento e rigore metodologico e con attenzione ai profili critici derivanti dalle legislazioni di vari altri ordinamenti e dai possibili conflitti. (iii) “Le parti del processo” affronta ed esamina tutti i profili dell’istituto offrendone una pregevole ricostruzione nell’ambito di un volume destinato a fare parte di un Commentario (in numerosi volumi). L’autore affronta un tema centrale del processo, approfondendo i singoli profili con una trattazione che si muove dalla dottrina classica (Chiovenda, Carnelutti) senza tralasciare i problemi derivanti dall’esistenza di “nuovi” soggetti giuridici (quali le Sgr, le Sim e i Geie) per concludersi, con la Sezione VII, affrontando un tema classico del processo: quello della sostituzione processuale e della legittimazione straordinaria, che viene affrontato con completezza e piena padronanza dell’istituto che da sempre costituisce uno dei temi di maggiore complessità del diritto processuale civile. (iv) L’ultima (in realtà la prima, in ordine cronologico), “Il reclamo cautelare”, si compone di cinque capitoli tutti dedicati all’esame del reclamo cautelare, a quel momento di recente introduzione nel nostro ordinamento; anche in questo caso merita essere sottolineato che l’autore affronta l’argomento anche con un respiro comparato, nell’ambito del secondo capitolo, nel quale prende in esame come altri ordinamenti esercitino il controllo sui provvedimenti cautelari. Il terzo capitolo esamina i profili del reclamo cautelare nel novero delle impugnazioni alla luce e sulla base dei principi che governano le impugnazioni (e in particolare l’appello) nell’ordinario giudizio di cognizione. Il quarto capitolo prende in esame il novero dei provvedimenti possibile oggetto di reclamo, con completezza e profondità di indagine. Il quinto, infine, tratta del procedimento di reclamo, muovendo – sempre in assonanza con i principi in tema di impugnazioni nell’ordinario 5 processo di cognizione – dai temi fondamentali della soccombenza, dell’interesse e della legittimazione ad impugnare, per dipanarsi attraverso l’esame della applicabilità/inapplicabilità di tutti gli altri istituti che rientrano nella disciplina generale delle impugnazioni e per concludere con l’esame del tema della non impugnabilità del provvedimento reso in sede di reclamo e della sua revocabilità e modificabilità. Tra le opere c.d.minori quella che maggiormente si fa apprezzare, all’interno di un complesso di lavori di sicura qualità, è “La sede dell’arbitrato”, nella quale l’autore offre una ricostruzione approfondita e prospettica dei molteplici problemi che si pongono nell’esercizio della facoltà di scelta della sede dell’arbitrato con i connessi problemi di rapporto del procedimento arbitrale con il giudice. Meritevole è anche lo scritto in tema di “Intervento del litisconsorte necessario nel procedimento arbitrale” che affronta un tema di particolare complessità, attesa la natura del procedimento arbitrale che sorge da una convenzione di natura contrattuale, nel quale vengono proposte soluzioni interpretative che vengono poi confermate, nell’ultimo paragrafo con brevi osservazioni comparate. Tutte le opere minori confermano la qualità dello stile, il rigore metodologico nella ricerca e la varietà di interessi scientifici del candidato. Complessivamente, e in particolare i lavori monografici, danno prova della varietà degli interessi del candidato e della sua costante attenzione ai profili comparati e alla dimensione europea››; ‹‹Prof. -OMISSIS-…Dal suo curriculum si evince poi la pubblicazione di altre monografie, di vari altri scritti “minori” e la sua assidua partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore. Il candidato ha presentato per la valutazione 3 monografie, 1 saggio in opera collettanea e 7 articoli. Tutte le pubblicazioni hanno adeguata collocazione editoriale e danno prova della continuità di -OMISSIS- nella attività di ricerca; le pubblicazioni presentate per la valutazione sono altresì coerenti con il settore concorsuale e interdisciplinari con il diritto commerciale (IUS 04). Tutti i lavori sono attribuibili al candidato, poiché anche nelle opere collettanee la parte svolta da -OMISSIS- è di sua esclusiva pertinenza. Tra le monografie presentate quella che si segnala maggiormente é “Contratto e processo nel concordato fallimentare” (opera composta di dodici capitoli più una appendice), nella quale l’autore dimostra una piena padronanza dei profili interdisciplinari tra il diritto processuale e quello sostanziale, affrontando un tema che per molti anni ha costituito oggetto di dibattito sia nella comunità scientifica dei processualcivilisti sia in quella dei cultori del diritto commerciale. L’opera si compone di due parti, articolate complessivamente in dodici capitoli. La prima parte, composta di nove capitoli, contiene un compiuto e completo esame dei profili e dei problemi che si pongono nell’esame di un istituto, che ha un’evidente componente negoziale, all’interno di un processo di natura esecutivo-collettiva che si pone come momento di definizione del fallimento; in particolare il sesto capitolo affronta e critica la tesi c.d. privatistica del concordato e i due successivi (il settimo e l’ottavo) il giudizio di omologazione ed il ruolo del Giudice all’interno e nell’ambito di un accordo tra (la maggioranza) dei creditori e il fallito. La seconda parte (composta di tre capitoli più un’appendice) affronta i profili connessi alla tipicità dell’istituto, soprattutto alla luce del possibile intervento di un terzo, che proponga una offerta competitiva, con il conseguente esame dei riflessi processuali dell’intervento del terzo nel processo concordatario. La seconda monografia “Concordato preventivo” (facente parte del Commentario Scialoja -Branca) è un’opera ricostruttiva dell’istituto sulla base della molta giurisprudenza edita e dei lavori della dottrina; opera completa e di interesse, composta di 21 capitoli. I primi tre capitoli sono destinati all’inquadramento dell’istituto in rapporto al fallimento (con una indagine storica), alla sua natura oscillante tra la teoria contrattuale e quella processuale ed ai suoi rapporti con la garanzia patrimoniale prevista dall’art. 2740 c.c.. 6 L’opera prosegue, nel quarto capitolo, con un raffronto con altri istituti destinati alla risoluzione della crisi di impresa. Con il quinto capitolo l’opera entra nel vivo del tema e affronta, nei successivi 16 capitoli, tutti i profili dell’istituto, dalla individuazione dei presupposti, soggettivo ed oggettivo (cap. 5), alla predisposizione della proposta e del piano concordatario (cap. 6 e 7), alla domanda di concordato (cap. 8), alla votazione dei creditori con l’esame dei profili critici derivanti dall’adozione del principio maggioritario e dalla eventuale formazione di classi dei creditori (cap. 16), al successivo giudizio di omologazione (cap. 17), alla fase di esecuzione del concordato, ancor più se effettuato con la cessione dei beni (cap. 19, 20), per concludersi con le ipotesi patologiche dell’annullamento e della risoluzione del concordato omologato (cap. 21). Un’opera completa, nella quale l’autore dimostra la sua piena padronanza della materia, anche se, proprio per la sua collocazione editoriale, non è ricca di profili innovativi dal punto di vista scientifico. Il titolo della terza monografia “Il diritto della crisi e dell’insolvenza” richiama la nuova legislazione appena entrata in vigore; l’opera (del 2017) si sviluppa attraverso un esame della normativa in allora vigente con un costante confronto con le significative novità già in allora (e da poco) introdotte e con quelle più significative che prenderanno vita (sia pur con diversità derivanti da modifiche dei testi legislativi) con l’introduzione del Codice della Crisi e dell’insolvenza. L’opera (di oltre 600 pagine e 26 capitoli) ricostruisce la disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali; si tratta di un’opera completa, che ricostruisce i vari istituti con attenzione ai problemi vigenti e alle soluzioni proposte dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ma che, proprio per la sua natura, non ha approfondimento di ricerca, essendo un lavoro maggiormente divulgativo (come lo stesso autore espone nella breve introduzione, laddove afferma che il volume intende offrire una lettura sistematizzata della materia ma con una attenzione anche alla ricca casistica frutto di una esperienza applicativa molto articolata). Tra le opere c.d. minori si segnala “La prima udienza di comparizione e la trattazione della causa” (facente parte del Trattato diretto da Dittrich, Diritto processuale civile) per la sicura ricostruzione dell’istituto, anche se – anche in questo caso proprio per la natura dell’opera complessiva cui contribuisce – non vi sono spunti particolarmente innovativi. Il commento alla decisione della Suprema Corte in tema di revocatoria tra fallimenti costituisce uno scritto, sia pure minore, nel quale l’autore mostra padronanza di alcuni temi classici del processo civile; il contributo in tema di Misure cautelari e protettive nel codice della crisi appare a sua volta di sicuro interesse affrontando un tema del tutto nuovo per il nostro ordinamento, offrendone una adeguata ricostruzione sistematica. Gli scritti sottoposti a valutazione (e per vero anche i molti altri dell’autore indicati nei documenti prodotti, ma non sottoposti a valutazione) sono in via del tutto prevalente, se non esclusiva (con eccezioni di alcuni scritti c.d. minori), dedicati al tema delle procedure concorsuali. Se una mancanza esiste nel complesso delle opere sottoposte a valutazione è quella della assenza di profili comparati e/o di diritto europeo (con l’esclusione delle poche pagine dedicate nell’opera “Il diritto della crisi e dell’insolvenza”, alle pagg. 87-90)››;
- Prof. -OMISSIS-: ‹‹-OMISSIS-….La produzione scientifica (tra cui quattro monografie) è senz’altro ampia e tutta collocata in buona sede editoriale. I temi trattati sono vari, con una particolare propensione per lo studio del diritto dell’arbitrato in una prospettiva internazionale, del diritto processuale civile internazionale, della tutela cautelare. Si tratta di lavori che esprimono rimarchevole dedizione alla ricerca scientifica e propensione all’approfondimento culturale, sotto il profilo giurisprudenziale e dottrinale, con pregevole attenzione alla comparazione con i sistemi stranieri. Ciascuno di questi lavori è contraddistinto da un ragguardevole inquadramento sistematico e da un apprezzabile supporto bibliografico (caratteristiche evidenti nelle monografie sul trustee nel processo di cognizione del 2012 e sui profili transnazionali dell’azione revocatoria fallimentare del 2010). Non meno significativa è l’attenzione del candidato per l’esame critico degli aspetti applicativi degli istituti affrontati, non disgiunta dalla altrettanto spiccata capacità di personalizzare e ben argomentare le proposte di soluzione alle questioni problematiche. Le pubblicazioni minori, prevalentemente orientate sulla materia dell’arbitrato, confermano la valutazione positiva, già espressa intorno ai lavori monografici, pure su temi di nicchia e talora inesplorati. Nel complesso il giudizio intorno alla produzione scientifica presentata dal prof. -OMISSIS- ai fini della valutazione di merito è decisamente molto positiva››; ‹‹-OMISSIS-………La produzione scientifica (tra cui ben 11 monografie) è particolarmente corposa, seppure orientata prevalentemente sul diritto della crisi e dell’insolvenza, e tutta collocata in buona sede editoriale. L’esame delle pubblicazioni valutabili (utile spaccato dell’intera produzione scientifica) conferma l’interesse spiccato del candidato per le procedure concorsuali, materia riconducibile nel SC 12/F1 e perciò valutabile nella presente procedura. Tra di esse, merita un particolare apprezzamento il volume “Il diritto della crisi e dell’insolvenza”, 2017, il quale – seppure caratterizzato da una struttura manualistica – può ritenersi allo stato una delle più lucide ed equilibrate indagini del diritto della crisi e dell’insolvenza sotto il profilo processuale (oltre che sostanziale). Non minore apprezzamento va riconosciuto all’altra monografia del 2009 (“Contratto e processo nel concordato fallimentare”), nella quale l’autore, esaminando un istituto (all’epoca) di recente innovazione, dimostra evidenti doti di approfondimento e capacità critiche tanto nella materia sostanziale, quanto in quella processuale; studi poi rinnovati nell’ulteriore lavoro monografico sul concordato preventivo (2014). Le pubblicazioni minori confermano l’interesse di -OMISSIS- per la materia concorsuale, con apprezzabile capacità di coniugare la conoscenza sostanzialistica con quella processualistica (in un connubio coerente con la intima natura della materia concorsuale). Il candidato esamina altresì temi di nicchia in cui delicate problematiche processuali si collocano nel contesto dell’esecuzione concorsuale (così nelle pubblicazioni di cui ai nn. 6 e 8 dell’elenco). D’altra parte, la produzione scientifica presentata dal candidato 11 ai fini della valutazione spazia pure su temi diversi, quali le prove nei processi dichiarativi semplificati (doc. 10 dell’elenco) ovvero la prima udienza di comparizione e trattazione della causa (n. 3 dell’elenco). Nel complesso il giudizio intorno alla produzione scientifica presentata dal prof. -OMISSIS- ai fini della valutazione di merito è senz’altro positivo››.
Dall’esame dei sopra estesi giudizi, considerati unitamente a quelli più sopra riportati con riguardo ai “titoli”, emerge chiaramente come la motivazione adotta dai Commissari e dalla Commissione nel complesso, sia per un verso sufficiente e adeguata e, per altro verso, non manifestamente illogica, non denotando altresì errori o lacune sul piano istruttorio o degli elementi presi in considerazione.
Per quanto riguarda le pubblicazioni, occorre premettere che il bando prevedeva l’indicazione e la sottoposizione a giudizio, da parte dei candidati, di un numero massimo di pubblicazioni pari a 12: pertanto, l’ulteriore mole di pubblicazioni valorizzata dal ricorrente nei suoi scritti difensivi avrebbe potuto essere, al più, considerata dalla Commissione nell’ambito di una valutazione sintetica e globale sulle competenze del candidato nel senso sopra esposto.
Esaminando i giudizi che precedono emerge come i Commissari e la Commissione abbiano puntualmente preso in esame non solo le specifiche pubblicazioni presentate dai candidati, ma, più in generale, anche il complessivo “curriculum” dei candidati ricorrente e controinteressato, e la motivazione, per quanto “globale”, risulta pertinente alla situazione rappresentata dalla documentazione prodotta da entrambi.
Similmente a quanto ricordato con riferimento ai titoli, la Commissione e i Commissari, in conformità alle indicazioni contenute nel bando – non impugnato, come detto, in parte qua – hanno non irragionevolmente valorizzato, in senso negativo, con riguardo al Prof. -OMISSIS- e rispetto, addirittura, a tutti gli altri candidati, la minore propensione comparatistica e internazionalistica delle sue pubblicazioni e, in generale del suo curriculum, nonché la tendenziale minore varietà scientifica dell’area di ricerca del ricorrente in campo processuale, le tematiche dallo stesso approfondite essendo prevalentemente concentrate nell’ambito processuale-societario o delle procedure concorsuali; in senso positivo, con riguardo al Prof. -OMISSIS-, la sua specifica propensione comparatistica e internazionalistica, da un lato, e, dall’altro lato, la maggiore varietà degli interessi scientifici approfonditi.
Quanto precede trova effettivamente riscontro nella documentazione prodotta nel presente giudizio dalle parti, sì che, tenuto conto dei limiti del sindacato giurisdizionale del G.a., più sopra ricordati, non vi sono i presupposti per censurare le valutazioni della Commissione di concorso.
Pertanto, anche il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto.
4. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE OMISSIS
IL PRESIDENTE OMISSIS
Pubblicato il 20 novembre 2024