Non può essere contestata l’utilizzabilità del metodo cd. Scimago che, in quanto indicatore di base che misura il grado di influenza di una rivista scientifica calcolato a partire dai dati citazionali estratti dalla banca dati Scopus, è di uso generalizzato nelle procedure di reclutamento dei professori e ricercatori universitari.
TAR Lazio, Sez. III ter, 18 novembre 2024, n. 20506
Il metodo cd. Scimago è utilizzabile nelle procedure di reclutamento dei professori e ricercatori universitari
20506/2024 REG.PROV.COLL.
04536/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4536 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, viale Parioli n. 180;
contro
Università degli Studi Roma Tor Vergata, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
– del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” Prot. n. 9027 del 20 febbraio 2024, recante approvazione degli atti della Commissione esaminatrice della procedura comparativa ex art. 18 comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di I° fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Settore Concorsuale 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare e Settore Scientifico Disciplinare Med/21 – Chirurgia toracica;
– di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare: della Relazione finale di cui al verbale n. 3 del 4 gennaio 2024; degli Allegati A e B della suddetta Relazione contenenti, rispettivamente, i Criteri di valutazione e le Schede di valutazione dei singoli candidati;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti, ed in particolare: della eventuale proposta di chiamata da parte del Dipartimento di Scienze chirurgiche dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” a professore ordinario di I° fascia del Prof. OMISSIS; della relativa approvazione e della nomina in ruolo da parte del Consiglio di Amministrazione della medesima Università.
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI:
– del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” Prot. n. 9027 del 20 febbraio 2024, recante approvazione degli atti della Commissione esaminatrice della procedura comparativa ex art. 18 comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di I° fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Settore Concorsuale 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare e Settore Scientifico Disciplinare Med/21 – Chirurgia toracica;
– di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare: della Relazione finale di cui al verbale n. 3 del 4 gennaio 2024; degli Allegati A e B della suddetta Relazione contenenti, rispettivamente, i Criteri di valutazione e le Schede di valutazione dei singoli candidati;
nonché per l’ulteriore annullamento
– della delibera del Consiglio di Amministrazione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, adottata nella seduta del 26 marzo 2026 e pubblicata in data 24 aprile 2024, di approvazione della chiamata del Prof. OMISSIS, quale Professore Universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, per il Settore Concorsuale 06/E1 e Settore Scientifico Disciplinare MED/21.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma Tor Vergata e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il Prof. OMISSIS, odierno ricorrente, ha partecipato alla procedura comparativa indetta dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con D.R. n. 3512 del 2 dicembre 2022 (Rif. 2028), modificato con D.R. n. 838 del 23 marzo 2023 (pubblicato il 30 marzo 2023), per la chiamata, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, L. 240/2010, di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, per il settore concorsuale 06/E1 (Chirurgia cardio-toraco-vascolare) e settore scientifico disciplinare MED/21 (Chirurgia toracica).
Unitamente al ricorrente, partecipavano alla procedura il Prof. OMISSIS e un terzo candidato non presentatosi per sostenere le prescritte prove di idoneità didattica e di accertamento delle competenze linguistiche.
All’esito dei lavori (consistiti in una prima seduta del 25 settembre 2023 per la predeterminazione dei criteri per la valutazione dei candidati e in una seconda seduta del 4 gennaio 2024 per la valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, nonché per lo svolgimento delle prove di idoneità didattica e di accertamento delle competenze linguistiche), la Commissione esaminatrice «individua[va] all’unanimità dei componenti il Prof. OMISSIS quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emanato il bando per le seguenti motivazioni:
– Superiore curriculum accademico, incarichi didattici e responsabilità assistenziale;
– Attività scientifica di elevato profilo;
– Superiore punteggio totale conseguito, applicando la griglia valutativa stabilita sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso e affermati nella prima riunione».
Con decreto n. 572/2024 protocollato al n. 9027 del 20 febbraio 2024, il Rettore approvava gli atti della Commissione.
I.1.1. Con ricorso notificato (all’Università, quale Amministrazione intimata, e al Prof. OMISSIS, quale controinteressato) il 17 aprile 2024 e depositato il 23 aprile 2024, il Prof. OMISSIS ha impugnato in questa Sede il richiamato provvedimento, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
– «I – ERRATA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. SVIAMENTO»;
– «II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA, CONTRADDITTORIETA’. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI CANDIDATI. SVIAMENTO».
Il ricorrente denunzia un’errata valutazione, anche per una non adeguata predeterminazione dei relativi criteri, da parte della Commissione tanto delle pubblicazioni quanto dell’attività scientifica e didattica (rispettivamente con il primo e con il secondo motivo) con conseguente attribuzione, da un lato, di un minore punteggio a lui e, dall’altro lato, di un maggior punteggio al controinteressato; l’operato della Commissione risulterebbe, perciò, illegittimo per eccesso di potere.
I.2. Si costituivano in resistenza sia l’Ateneo sia il controinteressato.
I.3. Nella pendenza del giudizio, veniva pubblicata (il 24 aprile 2024) la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Tor Vergata approvava la proposta (formulata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche) di chiamata del Prof. OMISSIS.
Tale provvedimento, con atto notificato e depositato il 31 maggio 2024, veniva gravato con motivi aggiunti, deducendone l’illegittimità derivata in virtù delle censure avanzate contro l’atto presupposto.
I.4. Fissata l’udienza di discussione, l’Ateneo e il controinteressato depositavano tempestivamente memoria ex art. 73 cod. proc. amm. con cui, spendendo argomentazioni in larga parte di analogo tenore, deducevano l’infondatezza del ricorso poiché inammissibilmente volto a censurare il merito delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Commissione e, in ogni caso, per insussistenza degli errori valutativi asseritamente compiuti da quest’ultima.
I.4.1. Con tempestiva memoria di replica, il ricorrente controdeduceva alle difese di entrambe le controparti, insistendo per l’accoglimento della domanda avanzata.
I.5. All’udienza pubblica del 13 novembre 2024, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.1.1. In termini generali, va rammentato che, nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto gli esiti di concorsi universitari, «per giurisprudenza assolutamente consolidata le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto nel momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, quanto in quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione» (Cons. Stato, Sez. VII, 24 ottobre 2024, n. 8512).
In maniera più diffusa e analitica, il Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare (anche ribadendo e precisando gli indirizzi ermeneutici emersi in subiecta materia) quanto segue: «La valutazione dell’attività svolta dalla Commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva.
L’importante è che i criteri individuati siano né vaghi né generici, ma idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454).
Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. Questa operazione (che, ancora una volta, può essere disciplinata dai singoli regolamenti o prefigurata dalla stessa Commissione in sede di predisposizione delle modalità valutative) può avere contenuti diversi.
Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Ciò perché bisognerebbe stilare ex ante una “classifica” dei valori di ogni possibile titolo/pubblicazione che i candidati potrebbero in teoria produrre, il che non sarebbe, ovviamente, neanche ipotizzabile.
La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598)» (Cons. Stato, Sez. VII, 27 giugno 2024, n. 5685).
II.1.2. Tenuto conto dei (pienamente condivisi) princìpi poc’anzi richiamati, le censure proposte dal ricorrente non risultano suscettibili di accoglimento, tenuto conto:
– per un verso, che i criteri predeterminati dalla Commissione erano sufficientemente specifici da indirizzarne in modo adeguato l’attività verso il risultato di selezione del candidato più idoneo (non emergendo, in alcuna misura, che il potere sia stato sviato verso il perseguimento di un obiettivo diverso);
– per altro verso, che nell’applicazione di tali criteri non si rinvengono errori di fatto o macroscopiche illogicità, quanto piuttosto una valutazione non condivisa a cui però non ne può essere sostituita una (eventualmente ed ipoteticamente) diversa di questo Giudice.
II.1.2.1. Per quanto concerne, più specificamente, il primo motivo, relativo alla (asseritamente) erronea valutazione delle pubblicazioni, il ricorrente si duole, innanzitutto, del fatto che la Commissione abbia omesso «di predisporre una griglia di valutazione, con indicazione dei punteggi minimi e massimi attribuibili: il che denota un evidente vizio di illegittimità dell’intera procedura per carenza di motivazione ed indeterminatezza» (pag. 4 ricorso).
La prospettazione non può essere condivisa, essendo sufficiente sul punto richiamare – anche in virtù di quanto previsto e consentito dall’art. 88, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. – quanto statuito dal Consiglio di Stato a fronte di una censura sovrapponibile in parte qua: «Le modalità di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori sono disciplinate dal d.P.R. 20 marzo 2017, n. 2000, il quale si occupa all’art. 4 dei lavori delle Commissioni valutatrici volti alla predeterminazione dei criteri di valutazione comparativa dei candidati e alla loro applicazione.
In particolare, l’art. 4, al comma 1, dispone che “Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati”, quindi elenca, nei commi 2 e 3, i criteri per la valutazione e specifica, nel comma 4, i titoli comunque da valutare, con previsione ampia e puntuale e perciò anche idonea rispetto ai diversi settori scientifici. Per quanto qui interessa, il comma 6 dell’art. 4 rinvia ai regolamenti delle Università la possibilità di adottare disposizioni che modifichino o integrino i criteri di cui al comma 2.
L’appellante ha lamentato che nel caso di specie la Commissione si sia limitata a riprodurre i criteri dettati dal regolamento dell’Ateneo, senza aggiungerne altri, ma la giurisprudenza ha osservato che è legittimo l’operato della Commissione, che si limiti a richiamare i criteri normativamente prefissati, senza aggiungerne altri, né introdurre sub-criteri, quando i criteri prefissati siano già sufficientemente prescrittivi e dettagliati da costituire una traccia operativa idonea su cui incardinare l’attività della Commissione e tenuto conto che l’art. 4 cit. delinea l’introduzione di criteri suppletivi come mera facoltà e non come obbligo per la Commissione stessa (C.d.S., Sez. VI, 29 aprile 2013, n. 2330; id. 23 maggio 2012, n. 2999)» (Cons. Stato, Sez. VII, 13 giugno 2024, n. 5330).
II.1.2.1.1. La doglianza prosegue evidenziando, in ogni caso, che i punteggi attribuiti alle pubblicazioni del controinteressato risulterebbero erronei alla luce delle indicazioni della banca dati JCR che, essendo l’unica riconosciuta dalla Commissione per l’ASN nel settore di riferimento, sarebbe l’unica utilizzabile per un corretto utilizzo del potere tecnico-discrezionale della Commissione.
Neppure questo assunto può essere condiviso, per la dirimente che considerazione che «risultano non pertinenti i richiami […] ai giudizi espressi dalla Commissione di valutazione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) i quali non sono sovrapponibili a quelli formulati nel quadro di una procedura di selezione comparativa per il reclutamento di posti di professore universitario di prima e seconda fascia, atteso che la procedura di attribuzione dell’abilitazione scientifica è una procedura a merito assoluto, mentre quella di selezione comparativa per il reclutamento dei professori universitari è una procedura a merito comparativo, il che postula un confronto e una valutazione concorrenziale dei candidati (T.A.R. Lazio, Sez. III, 2 novembre 2021, n. 11176; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 2 aprile 2021, n. 3947)» (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 7 giugno 2024, n. 1927).
II.1.2.1.2. Secondo il ricorrente, i punteggi sarebbero erronei anche in applicazione del c.d. metodo Scimago, la cui utilizzazione (in luogo della banca dati JCR) è comunque contestata.
Posto che la Commissione (alla luce di quanto evidenziato al punto precedente) non era vincolata all’utilizzo della banca dati JCR, non può condividersi la prospettata inutilizzabilità del richiamato metodo che, in quanto indicatore di base che misura il grado di influenza di una rivista scientifica calcolato a partire dai dati citazionali estratti dalla banca dati Scopus, è di uso generalizzato nelle procedure di reclutamento dei professori e ricercatori universitari (in questo senso cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 3 maggio 2023, n. 4474).
Per quanto riguarda il “merito” della valutazione tramite il metodo in questione, il controinteressato ha rilevato che la Commissione avrebbe attribuito rilevanza all’anno d’indizione della procedura comparativa anziché all’anno della pubblicazione (cfr. pagg. 10-11 della sua memoria ex art. 73 cod. proc. amm.).
Tale rilievo consente di evincere come abbia operato la Commissione e, consequenzialmente, di ritenere che non sussistano profili di illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà nell’esercizio del potere tecnico-discrezionale di quest’ultima: tali profili non possono difatti essere rinvenuti (come prospetta il ricorrente nella sua memoria di replica, pagg. 4-5) nella prescrizione di metodologie diverse in altri ambiti, quale quello della valutazione della qualità della ricerca.
Tenuto conto di ciò, il ricorrente «sconfina nel merito delle suddette valutazioni ed addirittura corregge i punteggi assegnati ai candidati, indicando i punteggi che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere attribuiti agli stessi per effetto della corretta valutazione inerente le allegazioni dei candidati: egli viene, così, a sovrapporre le proprie personali valutazioni a quelle della Commissione, il che, per giurisprudenza costante, non è consentito (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, n. 6892/2023, cit.; id., 18 gennaio 2023, n. 615; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. V, 14 dicembre 2023, n. 10807; id., 17 gennaio 2023, n. 561; Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4665 e n. 4666; id. 25 agosto 2020, n. 5204; id., 25 luglio 2019, n. 5266; Sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248)» (così Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4956).
II.1.2.2. Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione al secondo motivo, giacché non emergono aspetti che la Commissione abbia omesso di valutare o manifestamente travisato.
Il ricorrente, in particolare, evidenzia che, «quanto alla voce a) “Attività scientifica e didattica”, II – “Didattica ed attività accademica” (max 6 punti), la Commissione ha definito “rilevante” (cfr. Relazione finale – doc. 3 a pag.11) il contributo del prof. OMISSIS all’attività accademica, tuttavia attribuendogli il punteggio minimo di 1»: da ciò conseguirebbe «una stridente contraddizione tra il giudizio sintetico e l’attribuzione del punteggio, che non può in alcun modo essere giustificata» (pag. 11 ricorso).
La prospettata contraddizione non risulta sussistente, tenuto conto (come risulta dalla relazione finale della Commissione, prodotta da tutte le parti) che l’attività accademica è stata ritenuta «rilevante» non solo per la «attività didattica diligentemente svolta come professore a contratto» ma anche per il «considerevole impegno scientifico», a riprova del quale si è dato atto, tra l’altro, che «egli risulta “principal Investigator” in diversi progetti di ricerca» (e in relazione a ciò gli sono stati attribuiti 6 punti, a fronte dei 3 riconosciuti al controinteressato per la stessa voce).
Neppure è censurabile la valutazione dell’attività clinica, non potendosi ritenere – nei limiti, già diffusamente richiamati, in cui è ammesso il sindacato giurisdizionale – «incongrua» (pag. 11 ricorso) la valutazione della Commissione che ha attribuito al ricorrente un punteggio sensibilmente superiore (6 punti) a quello del controinteressato (3 punti).
Da ultimo, per quanto concerne la valutazione degli incarichi di direzione di unità operative, in disparte altre considerazioni – ivi inclusi i rilievi del controinteressato (pag. 19 della sua memoria ex art. 73 cod. proc. amm.) sulla non pertinenza del titolo speso dal ricorrente – è dirimente osservare che i due punti in più pretesi dal ricorrente stesso (perché, da un lato, l’incarico da lui ricoperto sarebbe da ricondurre al SSD anziché al SS, con conseguente attribuzione di 2 punti anziché 1, e, dall’altro lato, l’incarico di Direttore U.O.C. facente funzioni, saltuariamente ricoperto nell’arco di circa un ventennio, «avrebbe dovuto essere valutato con almeno 1 punto», pag. 12 ricorso) non superano, da soli, la prova di resistenza.
II.2. Dall’infondatezza del ricorso non può che derivare l’infondatezza anche dei motivi aggiunti, dato che con essi si deduce una mera illegittimità derivata in forza delle medesime censure (ritenute infondate).
II.3. Conclusivamente, la domanda veicolata con il ricorso e con i motivi aggiunti va respinta, non configurandosi la prospettata illegittimità del complessivo operato della Commissione (nei limiti in cui ne è consentito il sindacato giurisdizionale).
II.4. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e agli interessi ad esse sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE OMISSIS
IL PRESIDENTE OMISSIS
Pubblicato il 18 novembre 2024