TAR Lombardia, Sez. V, 15 novembre 2024, n. 3218

La falsità che giustifica la decadenza dai benefici deve interessare un elemento rilevante ai fini della valutazione della commissione

Data Documento: 2024-11-15
Autorità Emanante: TAR Lombardia
Area: Giurisprudenza
Massima

La falsità che giustifica la decadenza dai benefici deve interessare un elemento rilevante ai fini della valutazione della commissione e non informazioni di contorno, venendo altrimenti a mancare il nesso causale tra dichiarazione non veritiera e conseguimento dei benefici.

Contenuto sentenza

03218/2024 REG.PROV.COLL.

01206/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;

nei confronti

di OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, rep. n. 730/2024, prot. n. 51996 del 26 marzo 2024, pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo in data 28 marzo 2024, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione per l’assunzione un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b, l. 240/2010, presso il Dipartimento di ingegneria civile e architettura della medesima Università, per il settore concorsuale 09/C2 – fisica tecnica e ingegneria nucleare e SSD ING-IND/11– fisica tecnica ambientale – cod. concorso 2023DM445-6RTDB-ICAR-09;

– del verbale n. 2 della commissione giudicatrice dell’1 marzo 2024, recante la valutazione preliminare dei candidati;

– del verbale n. 2 bis della commissione giudicatrice dell’8 marzo 2024, recante la valutazione preliminare dei candidati (prosecuzione) e i giudizi collegiali analitici sui titoli di cui all’allegato 1;

– del verbale n. 3 della commissione giudicatrice in data 18 marzo 2024, recante la discussione dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale, l’attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni dei candidati, e di un punteggio totale, così come la valutazione della conoscenza della lingua straniera, valutazioni e punteggi tutti indicati nell’allegato 1 al detto verbale, nonché la declaratoria quale “idonea” della candidata OMISSIS (con relativa motivazione) e la graduatoria di merito;

– della relazione finale della commissione giudicatrice del 18 marzo 2024, recante la descrizione delle operazioni effettuate, la declaratoria quale “idonea” della candidata OMISSIS (con relativa motivazione) e la graduatoria di merito;

– di qualsiasi altro atto presupposto, collegato, o comunque connesso e/o consequenziale al d.r. n. 730/2024 e ai citati atti della procedura, eventualmente adottato dagli organi dell’amministrazione universitaria e ancorché non conosciuto, ivi compresi la delibera del consiglio di Dipartimento di approvazione della proposta di chiamata di OMISSIS a ricoprire il posto messo a bando, la delibera del consiglio di amministrazione di approvazione della suddetta proposta di chiamata, nonché l’eventuale decreto rettorale di chiamata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Pavia e di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. OMISSIS, classificatasi al secondo posto (con punti 47,03) nella graduatoria di concorso per un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di ingegneria civile e architettura dell’Università degli Studi di Pavia (settore concorsuale 09/C2 – fisica tecnica e ingegneria nucleare; settore scientifico disciplinare ING-IND/11 – fisica tecnica ambientale), ha chiesto l’annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria, che ha visto come vincitrice OMISSIS (con punti 50,01).

2. Si sono costituite, per resistere al gravame, sia l’Università degli Studi di Pavia sia OMISSIS.

3. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 4 novembre 2024.

4. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

5. Con i primi due, si lamenta la violazione degli artt. 71 e 75 d.p.r. 445/200 e degli artt. 4 e 7 del bando, adducendo che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa o, comunque, subire una decurtazione del punteggio, per aver reso, nel proprio curriculum, delle informazioni false o fuorvianti in relazione al parametro di valutazione “titoli professionali” e, segnatamente, con riferimento ai sub-parametri:

– “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi” (che permetteva di ottenere fino a 7 punti), poiché la controinteressata avrebbe dichiarato di aver coordinato quattro progetti (“HELLO! Heritage Energy Living Lab Onsite”, Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships”; “Heritage Energy Livinglabs”; “Analisi delle prestazioni energetiche del patrimonio costruito del Comune di Madruzzo”; “Multidisciplinary Assessment Method for Indoor Environmental and Energy Quality in Malaysian Museum Building: Artefact Protection and Human Comfort”) ai quali, invece, avrebbe solo partecipato, nonché avrebbe esagerato l’illustrazione del ruolo svolto in altri quattro progetti (TASK 59 “Deep Renovation of Historic Buildings Towards Lowest Possible Energy Demand and CO2 Emission (NZEB)”; ARV “Climate positive circular communities”; EFFESUS “Energy Efficiency for EU Historic Districts’ Sustainability”; 3ENCULT “Efficient Energy for EU Cultural Heritage”);

– “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca” (che permetteva di conseguire massimo 1 punto), in quanto la controinteressata avrebbe dichiarato di aver vinto tre premi nazionali, che in realtà non le sarebbero oggettivamente attribuibili, quantomeno singolarmente.

5.1. I motivi sono infondati.

5.2. La ricorrente invoca la decadenza dai benefici (i.e. dalla vittoria del concorso o, quantomeno, dal punteggio ottenuto per i titoli professionali) prevista dall’art. 75 d.p.r. 445/2000 per la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori: nel caso in esame, ci si riferisce alle dichiarazioni contenute nel curriculum, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000.

Come osservato in giurisprudenza, l’art. 75 d.p.r. 445/2000 si riferisce ai «”benefici … conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, sicché, per l’applicazione della previsione, deve sussistere una stretta correlazione causale tra la dichiarazione e il provvedimento attributivo dei benefici, nel senso che la dichiarazione deve essere necessaria ai fini dell’adozione del provvedimento favorevole al privato e i suoi contenuti devono fondare, costituendone presupposti di legittimità, la determinazione provvedimentale dell’amministrazione, sicché la non veridicità rileva in quanto abbia determinato l’attribuzione di un beneficio, e non quale falsa rappresentazione in sé, irrilevante rispetto al conseguimento dello stesso» (Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2020, n. 4303).

Dunque, affinché possa realizzarsi l’effetto decadenziale, è necessario che emerga la falsità delle dichiarazioni, cioè, calando il concetto nella fattispecie concreta, che OMISSIS abbia attestato di aver espletato una o più attività non svolte o abbia contraffatto il ruolo ricoperto in esse, mentre la decadenza non può farsi discendere da mere imprecisioni che, comunque, non alterano la percezione del senso complessivo della dichiarazione.

Inoltre, la falsità deve interessare un elemento rilevante ai fini della valutazione della commissione e non informazioni di contorno, venendo altrimenti a mancare il nesso causale tra dichiarazione non veritiera e conseguimento dei benefici.

Infine, avuto riguardo alla gravità delle conseguenze promananti dalla decadenza di cui all’art. 75 d.p.r. 445/2000, chi invoca la falsità di un’affermazione deve fornirne la prova, non potendo limitarsi a sollevare dubbi o avanzare perplessità, al solo scopo di screditare la controparte, ma senza puntualmente dimostrare che ciò che questa ha dichiarato è contrario alla realtà, in definitiva addossando alla controparte stessa l’onere di provare la correttezza del proprio operato e attribuendo al giudice un improprio ruolo inquisitorio.

5.3. Ebbene, nel caso di specie non ricorrono i presupposti di operatività della decadenza stabilita dall’art. 75 d.p.r. 445/2000, in quanto le accuse di falsità mosse dalla ricorrente spesso non sono suffragate da prove oppure si appuntano su elementi non rilevanti ai fini della valutazione o su imprecisioni di carattere marginale, inidonee a trasfigurare il senso complessivo delle esperienze indicate nel curriculum (prodotto sub. doc. 11 ricorrente).

5.4. Si pone, anzitutto, particolare enfasi sulle cifre di finanziamento di vari progetti, talvolta censurando scostamenti contenuti, quando il finanziamento non costituiva criterio determinante ai fini dell’attribuzione dei punteggi, rilevando, piuttosto, l’attività svolta dal candidato e l’importanza scientifica del progetto, indipendentemente dall’entità delle risorse ottenute per la sua realizzazione. D’altra parte, OMISSIS ha del tutto omesso di indicare, nel proprio curriculum, l’entità dei finanziamenti ricevuti per i progetti di ricerca a cui ha partecipato, sicché, seguendo, il suo ragionamento, anch’ella avrebbe dovuto essere esclusa o subire una decurtazione del punteggio per omissioni decettive.

5.5. Con riferimento al progetto di ricerca “HELLO! Heritage Energy Living Lab Onsite”, Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships”, si pone l’accento sul ruolo marginale dell’istituto (Eurac) presso il quale ha operato la controinteressata, da ciò adducendo che quest’ultima non potrebbe aver svolto la funzione di coordinamento dichiarata nel curriculum.

Per converso, ciò che la commissione era chiamata ad apprezzare era l’apporto individuale della candidata nella ricerca, indipendentemente dalla veste ricoperta dagli enti incaricati del progetto, e, sul punto, non vi sono elementi da cui afferire la non veridicità del ruolo di “responsabile scientifico” dichiarato dalla controinteressata, che, tra l’altro, ha ben specificato come tale ruolo è stato rivestito non da lei sola, ma anche da altre persone.

Del resto, il sub-parametro rilevante ai fini della censura attiene alla “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”, sicché, da un lato, non si richiede che il candidato sia il titolare esclusivo del progetto di ricerca e, dall’altro lato, assumono rilievo tanto i ruoli apicali quanto i contributi secondari, spettando alla commissione soppesare l’importanza delle esperienze del candidato ai fini dell’attribuzione dei punteggi.

5.6. Quanto al progetto “Heritage Energy Livinglabs”, le censure attoree si appuntano su elementi irrilevanti ai fini della valutazione, quali (oltre all’ammontare del finanziamento) il fatto che l’incarico sia conferito da una società privata (la Rockwool) e che esso non abbia rilievo nazionale bensì locale.

Il sub-parametro di riferimento non richiede, infatti, che i gruppi di ricerca afferiscano a istituzioni pubbliche, né che abbiano “rilievo” nazionale: l’attributo “nazionale”, indicato nel sub-parametro, è funzionale a dare importanza anche ai progetti italiani (oltre che a quelli internazionali), ma non circoscrive la rilevanza ai soli progetti che interessano tutto il territorio dello Stato, i quali, del resto, sarebbero anche difficili da individuare.

Ad ogni modo, ciò che rileva ai fini della censura è che la controinteressata abbia fornito indicazioni veritiere e, su tali aspetti, il curriculum (doc. 11 ricorrente) non contiene informazioni false.

Per le ragioni già esposte, è, inoltre, infondata la critica secondo cui OMISSIS non sia stata l’unica responsabile scientifica del progetto, perché nel curriculum ben è riportato che tale ruolo è stato ricoperto assieme ad altre persone.

La ricorrente, infine, conferisce enfasi a una nota di chiarimenti (doc. 15 ricorrente) ricevuta da Eurac (cioè l’istituto tramite il quale la controinteressata ha ottenuto l’incarico per il gruppo di ricerca), la quale indica OMISSIS come “referente scientifico”, come se vi fosse una differenza semantica tra tale locuzione e quella di “responsabile scientifico”.

5.7. Con riguardo al gruppo di ricerca per la “Analisi delle prestazioni energetiche del patrimonio costruito del Comune di Madruzzo”, nuovamente le critiche della ricorrente si incentrano su informazioni non solo veritiere, ma anche irrilevanti, ossia la provenienza dell’incarico da un piccolo comune, la sua portata locale e l’ammontare del finanziamento.

5.8. In relazione, poi, al progetto “Multidisciplinary Assessment Method for Indoor Environmental and Energy Quality in Malaysian Museum Building: Artefact Protection and Human Comfort”, esso risulta correttamente riportato nel curriculum come un oggetto di un gruppo di ricerca internazionale, poiché attivato da “University of Malaya Impact-Oriented Interdisciplinary Research Grant Programme (IIG)” e coinvolgente studiosi di più nazionalità, all’interno del quale la controinteressata ha assunto la responsabilità scientifica condivisa con altri.

5.9. Simili considerazioni possono essere spese in relazione agli ulteriori quattro progetti, per i quali la ricorrente sostiene che OMISSIS abbia mistificato il proprio ruolo partecipativo.

5.10. Sul progetto TASK 59 “Deep Renovation of Historic Buildings Towards Lowest Possible Energy Demand and CO2 Emission (NZEB)”, la ricorrente adduce la falsità della dichiarazione contenuta nel curriculum (i.e. di essere stata «coordinatore del Sub-Task B1.1 “Certification protocols: energy rating systems and environmental protocols”») dalla sola circostanza che il report del progetto (sub. doc. 19 ricorrente) la indichi – peraltro nella prima pagina, dando perciò rilievo al ruolo ricoperto – quale “contributor”.

Inoltre, la ricorrente mette in dubbio la «partecipazione ai Sub-Tasks C “Solar systems” e B.1.5 “Simulation tools for historic buildings”» (v. curriculum, sub. doc. 11 ricorrente), per il sol fatto di non rinvenire il nome della controinteressata nel report (doc. 20 ricorrente), quando sarebbe suo preciso onere fornire una prova piena della falsità delle dichiarazioni. Per converso, la partecipazione di OMISSIS al Sub-Tasc B.5 (vi è un mero errore di battitura nel curriculum) “Simulation tools for historic buildings” si ricava dai riferimenti nelle pubblicazioni prodotte in giudizio dalla controinteressata (doc. 24 e 25), mentre la mancata menzione nel report (doc. 20 ricorrente) ben si spiega con la circostanza che in tale documento vengono citati, tra i “contributors”, solo i coordinatori e non anche i meri partecipanti, circostanza che avvalora la veridicità delle informazioni fornite in relazione al Sub-Task B1.1.

5.11. Con riguardo al progetto ARV “Climate positive circular communities”, la ricorrente confonde il ruolo dichiarato dalla controinteressata, cioè “responsabile del caso studio italiano”, con quello di “responsabile di progetto”.

5.12. In relazione al programma EFFESUS “Energy Efficiency for EU Historic Districts’ Sustainability”, per il quale la controinteressata ha dichiarato i ruoli di «responsabile WP4.3 (test di laboratorio sui materiali sviluppati) e partecipazione WP4.1 (sviluppo aerogel) e WP2.3 (analisi del potenziale solare a scala urbana)» (v. curriculum, sub. doc. 11 ricorrente), la ricorrente non fornisce prove di falsità, ma solo indici di sospetto, asserendo, ad esempio, che non siano chiare le attività in discorso, posto che i WP sono identificati da un solo numero (es. WP1) senza decimali o progressivi, che non vi sarebbe traccia di ruoli di responsabilità. Il mancato soddisfacimento dell’onere probatorio della falsità non consente, quindi, di prendere in considerazione la suddetta accusa.

5.13. Parimenti, manca la prova di non veridicità della dichiarazione relativa alla partecipazione al progetto 3ENCULT “Efficient Energy for EU Cultural Heritage”, rispetto al quale la ricorrente sostiene che il ruolo di “coordinamento tecnico delle attività del capofila” indicato nel curriculum della controinteressata spetterebbe ad altra ricercatrice, indicata nel sito ufficiale e nei report come “coordinatore scientifico dell’intero progetto” e che OMISSIS avrebbe iniziato la sua collaborazione con Eurac a giugno 2013, quando il progetto volgeva già al termine, essendosi concluso nel marzo 2014.

Sul punto, a parte l’inconsistenza probatoria delle allegazioni, è sufficiente obiettare che il concetto di coordinamento tecnico delle attività del capofila non pare essere sovrapponibile a quello di coordinamento scientifico dell’intero progetto e che la data di ingresso di OMISSIS in Eurac non prova l’impossibilità che questa abbia partecipato, anche con ruoli di coordinamento, alle fasi finali del progetto.

5.14. Sono, infine, destituite di fondamento le illazioni di falsità delle dichiarazioni sui premi nazionali. Nel curriculum di OMISSIS, nella sezione dedicata ai “Premi per la ricerca scientifica”, si rinvengono i seguenti riferimenti ai riconoscimenti nazionali:

«2019 GREEN BUILDING COUNCIL (GBC) “Italia Awards 2018. Leadership in Green Building nel Settore Pubblico. Premio Mario Zoccatelli” per il progetto di Ricerca Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships “Hello! Heritage Energy Living Lab Onsite”

2016 CASACLIMA AWARDS 2016 promosso dall’Agenzia Energetica CasaClima per il progetto di Villa Castelli a Bellano (LC) per il quale sono state svolte attività di simulazione igrotermica, di supporto alla progettazione energetica e di monitoraggio ambientale nel Progetto di Ricerca “3ENCULT: Efficient Energy for EU Cultural Heritage”

2012 PREMIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE PER IL COMUNE “Efficienza energetica edilizia 2012” promosso da Ancitel Energia & Ambiente e Saint Gobain (Categoria 2: Migliore realizzazione per efficienza energetica nell’edilizia Comunale non abitativa) per il progetto della Scuola d’Infanzia Bruno Munari di Bareggio realizzato nell’ambito dell’attività svolta come Assegnista di Ricerca presso il Politecnico di Milano».

Ebbene, è sufficiente la lettura delle dichiarazioni per concludere che la controinteressata non si è intestata la titolarità esclusiva dei tre premi: è, per converso, indicato che essi sono stati conferiti per i progetti ai quali la candidata ha partecipato. Le informazioni, dunque, non sono inveritiere. Spetta alla commissione, ovviamente, calibrare l’importanza di tali riconoscimenti ai fini dell’attribuzione dei punteggi.

  1. I restanti motivi di ricorso possono essere illustrati assieme, in quanto interconnessi.

6.1. Con il terzo motivo, si fa valere il vizio di eccesso di potere per travisamento dei titoli professionali dichiarati dalla controinteressata, nonché per irragionevolezza della valutazione della commissione, questa avendo attribuito ad OMISSIS il coordinamento di tre progetti Horizon 2020, mentre dal curriculum non emergerebbero tali meriti, posto che, oltre al progetto “Hello!”, solamente i progetti ARV, PV IMPACT e HOT MAPS risulterebbero finanziati con i fondi del programma europeo Horizon 2020, ma, dal curriculum della candidata, non emergerebbe alcun ruolo di coordinamento degli stessi.

6.2. Con il quarto motivo, si deduce l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, disparità di trattamento e violazione di autovincoli. Infatti:

– nel giudizio collegiale di OMISSIS non sarebbero stati menzionati né la sua esperienza, per sei anni, quale senior researcher presso Eurac (essendone menzionata solo la permanenza per generica “attività di ricerca”) né il ruolo della candidata in due progetti di ricerca per lo sviluppo regionale (“ERDF project Integrids” e “ERDF project E2I@NOI”);

– diversamente, l’esperienza di senior researcher di OMISSIS è stata espressamente considerata, contribuendo all’attribuzione di un punteggio elevato per i titoli professionali.

Più in generale, non si comprenderebbe lo scarto di punteggio tra le due candidate per titoli professionali. Il punteggio per “titoli professionali” era, infatti, articolato come segue: «fino ad un massimo di punti 20 totali da distribuire tra le voci sottoelencate. Per i punti a) e b):

punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio;

punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio.

Titoli valutabili:

  1. a) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero – fino a un massimo di punti 4
  2. b) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri – fino a un massimo di punti 6
  3. c) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi – fino a un massimo di punti 7
  4. d) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista – fino a un massimo di punti 1
  5. e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali – fino a un massimo di punti 1
  6. f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca – fino a un massimo di punti 1» (verbale n. 1 della commissione, sub. doc. 3 ricorrente).

Ebbene, attribuendo un punto per ogni anno di attività didattica (a) e per attività di formazione e ricerca (b), entrambe le candidate avrebbero dovuto conseguire il massimo punteggio in entrambe le voci valutative. Quanto ai gruppi di ricerca (c), non si comprenderebbe la superiorità di OMISSIS, posto che solo OMISSIS potrebbe vantare effettivi e documentati ruoli di coordinamento di progetti di ricerca di rilievo internazionale, oltre alla collaborazione in progetti in ambito nazionale. Il punteggio dovrebbe essere analogo (e pari a zero) anche rispetto al sub-parametro d, visto che nessuna delle due candidate è titolare di brevetti. In definitiva, non sarebbe comprensibile per quale motivo i titoli professionali della controinteressata siano stati sopravvalutati così tanto rispetto a quelli della ricorrente.

6.3. Con il quinto motivo, si lamenta l’eccesso di potere per violazione dell’art. 9 del bando e dell’autovincolo da questa fissato, nonché per difetto di motivazione, perché, contrariamente a quanto disposto nella seduta preliminare, nella quale si è stabilito di attribuire punteggi numerici specifici per ogni titolo professionale valutabile (cfr. verbale n. 1, sub. doc. 3 ricorrente), la commissione avrebbe poi attribuito ai candidati unicamente dei punteggi “cumulativi” per tutti i titoli professionali, senza articolarli in sotto-punteggi (cfr. allegato al verbale n. 3, sub. doc. 6 ricorrente), sicché non sarebbe neppure percepibile il percorso logico seguito per la valutazione.

6.4. I motivi sono fondati nella misura in cui, complessivamente considerati, censurano il difetto di motivazione e la violazione dell’autovincolo imposto dalla commissione di concorso.

6.5. Le censure si concentrano, ragionevolmente, sul parametro “titoli professionali”, questo essendo l’unico nel quale OMISSIS ha riportato più punti (19) rispetto a OMISSIS (12,72) e che, quindi, ha determinato la vittoria della prima.

6.6. Nella seduta preliminare, la commissione ha articolato la valutazione dei titoli professionali come segue: «fino ad un massimo di punti 20 totali da distribuire tra le voci sottoelencate. Per i punti a) e b):

punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio;

punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio.

Titoli valutabili:

  1. a) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero – fino a un massimo di punti 4
  2. b) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri – fino a un massimo di punti 6
  3. c) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi – fino a un massimo di punti 7
  4. d) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista – fino a un massimo di punti 1
  5. e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali – fino a un massimo di punti 1
  6. f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca – fino a un massimo di punti 1» (verbale n. 1 della commissione, sub. doc. 3 ricorrente).

In sintesi, quindi, i sub-parametri a e b sono strettamente legati alla durata temporale dell’attività, senza margini valutativi, mentre gli altri sono oggetto di giudizi tecnico-discrezionali, rispetto ai quali, però, la commissione si è autovincolata in un duplice senso: da un lato, ha indicato il punteggio massimo attribuibile per ciascun sotto-parametro (e ciò vale anche per i sub-parametri a e b); dall’altro lato, si è obbligata a indicare la votazione attribuita a ogni sottovoce.

6.7. Ebbene, la commissione è contravvenuta agli autovincoli così fissati.

6.8. Anzitutto, nella seduta valutativa (allegato 1 al verbale n. 3, sub. doc. 6 ricorrente), essa ha attribuito un punteggio complessivo ai titoli professionali senza suddividerlo in sotto-punteggi. Come già osservato da questa Sezione in un analogo precedente che ha visto in causa la medesima Università, «sebbene […] il giudizio finale delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori universitari non si attagli, ex lege, all’attribuzione di punteggi numerici, è anche vero che, laddove la commissione, spontaneamente, si vincoli a siffatto meccanismo valutativo, non può, poi, disattenderlo. «Quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che ne è impedita la successiva disapplicazione e che la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle susseguenti determinazioni; l’autovincolo costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l’amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell’individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali; la garanzia dell’autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti» (Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8209; Id., 20 aprile 2021, n. 3180; Id., 4 agosto 2022, n. 6872; Id., 30 settembre 2022, n. 8432)» (T.A.R. Milano, Sez. V, 31 ottobre 2023, n. 2545).

6.9. È evidente, inoltre, che «la violazione dell’autovincolo si riflette sulla tenuta motivazionale della valutazione, posto che non è dato comprendere sulla base di quali elementi la commissione abbia attribuito i punteggi cumulativi, neppure attraverso la lettura delle relazioni sui singoli candidati […], trattandosi di giudizi descrittivi che, pur dando evidenza dei pregi e delle debolezze degli aspiranti ricercatori, non permettono una correlazione automatica con i punteggi analitici predisposti dalla commissione» (T.A.R. Milano, Sez. V, 31 ottobre 2023, n. 2545).

6.10. Per esempio, rispetto al sub-parametro c (“organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”) i giudizi discorsivi (contenuti nel verbale n. 2 bis, sub. doc. 5 ricorrente) sono molto simili e non permettono di capire se le esperienze di una candidata siano state valutate più favorevolmente e di quanto rispetto a quelle dell’altra (per OMISSIS, infatti, la commissione ha osservato: «La candidata ha coordinato 5 progetti europei, di cui 3 finanziati dal programma Horizon 2020, ha partecipato a 3 progetti di interesse nazionale, 2 Interreg e 4 a livello regionale»; per OMISSIS, è riportato: «La candidata evidenzia un’attività molto significativa di gestione e di collaborazione a progetti di ricerca di internazionali. In particolare risulta da curriculum, il coordinamento di progetti internazionali (n° 3 Horizon2020, IEA), nonché la partecipazione a progetti INTERREG, ministeriali, regionali»).

6.11. Inoltre, non si comprende se vi siano state delle differenze di punteggio in relazione ai sotto-parametri vincolati a e b.

In teoria, visto il punteggio massimo attribuibile (rispettivamente pari a 4 e 6 punti), che entrambe le candidate supererebbero se si sommassero le annualità di attività didattica (a) e di formazione o ricerca (b), le valutazioni dovrebbero entrambe assestarsi sul punteggio massimo.

Eppure, costituendosi in giudizio, l’Università ha dedotto che, nelle ipotesi in cui uno o più candidati avessero ottenuto un punteggio uguale o maggiore al massimo previsto per una certa voce (condizione di saturazione), onde evitare l’effetto di appiattimento che altrimenti ne sarebbe conseguito, la commissione ha provveduto alla “normalizzazione” dei punteggi totali, cioè alla loro riparametrazione rispetto all’incidenza relativa, sul massimo, dei punti di ciascun candidato. Se ne dovrebbe ricavare, quindi, che la ricorrente e la controinteressata abbiano conseguito punteggi differenti anche per le voci vincolate sub. a e b.

Senonché, per un verso, la normalizzazione di cui la difesa erariale dà conto non è prevista né dal bando né dal verbale della seduta preliminare della commissione, che quindi, ove avesse proceduto in tal senso, sarebbe incorsa in una ulteriore illegittimità; per altro verso, comunque non vi è prova che vi sia stata siffatta riparametrazione, perché, come già osservato, per i titoli professionali la commissione ha attribuito esclusivamente dei punteggi cumulativi, impedendo qualsiasi verifica sulla valutazione dei singoli sotto-parametri.

7. Si impone, per tali motivi, l’annullamento del provvedimento, salva la riedizione del potere mediante una nuova valutazione dei candidati, conformemente agli autovincoli apposti dalla commissione e nel rispetto del dovere motivazionale che contraddistingue ogni esercizio del potere.

8. Le spese di lite sono compensate in ragione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salva la riedizione del potere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE OMISSIS

IL PRESIDENTE OMISSIS

Pubblicato il 15 novembre 2024