TAR Lazio, Sez. III bis, 21 novembre 2024, n. 20686

La erronea presenza di un docente nella lista dei candidati potenzialmente individuabili tramite la sequenza numerica sorteggiata rappresenta un possibile vizio del procedimento di nomina della Commissione

Data Documento: 2024-11-21
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

La erronea presenza di un docente nella lista dei candidati potenzialmente individuabili tramite la sequenza numerica sorteggiata rappresenta un possibile vizio del procedimento di nomina, che, nella particolare materia che occupa, può risultare opportuno, secondo una valutazione di merito dell’Amministrazione, insindacabile in questa sede, che sia emendato celermente e prima dell’inizio dei lavori dell’organo valutativo, anche a fronte di un rischio di illegittimità solo remoto.

Contenuto sentenza

20686/2024 REG.PROV.COLL.

02787/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2787 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:

-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del “decreto direttoriale recante la modifica in parte qua del decreto direttoriale -OMISSIS-”, n. -OMISSIS-, del consequenziale “decreto direttoriale recante la nomina della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per i settori concorsuale 11/D2 – didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, n. -OMISSIS-; ove occorra e per quanto di interesse, del “decreto direttoriale recante l’annullamento parziale dell’operazione di sorteggio svoltesi in data -OMISSIS- e del decreto direttoriale n. -OMISSIS– di nomina che la commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore 11/D2 – didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, n. -OMISSIS- trasmesso il -OMISSIS-; del provvedimento di rigetto implicito al ricorso in opposizione proposto, tra gli altri, dall’odierno ricorrente avverso il decreto direttoriale prot. n.-OMISSIS-, appena menzionato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe vengono contestati gli atti ivi enucleati e se ne chiede l’annullamento.

La controversia riguarda la nomina della Commissione incaricata di effettuare le valutazioni relative alla Abilitazione Scientifica Nazionale (“ASN”) per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.

2. In particolare espone il ricorrente che, con decreto direttoriale n. -OMISSIS-, era stato nominato membro della predetta Commissione, che sarebbe rimasta in carica diciotto mesi a decorrere dalla data della nomina.

Con successivo decreto direttoriale n. -OMISSIS-, tuttavia, il Ministero aveva annullato il suddetto decreto di nomina, evidenziando che: (i) la lista degli aspiranti commissari era stata pubblicata il -OMISSIS-; (ii) il decreto di nomina era stato adottato il -OMISSIS-; (iii) il -OMISSIS-, successivamente alla pubblicazione del decreto di nomina, l’Università degli studi di Salerno aveva comunicato la cessazione dal ruolo di professore ordinario del prof. -OMISSIS-, compreso nell’elenco degli aspiranti, non sorteggiato quale membro della Commissione, il quale era deceduto il -OMISSIS-precedentemente quindi alla pubblicazione della lista.

Il provvedimento di annullamento veniva quindi motivato con riferimento alla “sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, consistente nell’esigenza di assicurare la legittimità degli atti posti in essere dalla Commissione”.

Il 29 gennaio 2024, il ricorrente e le colleghe -OMISSIS- proponevano un ricorso in opposizione avverso l’atto di annullamento della loro nomina, lamentando: (i) l’eccesso di potere sotto il profilo della insufficienza della motivazione; e (ii) la violazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 95/20-OMISSIS- e del Decreto direttoriale n. -OMISSIS-.

A seguito di un’istanza di accesso agli atti proposta dal prof. -OMISSIS-, il MIUR emetteva la nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale esibiva: – la nota della SIPES – Società Italiana di Pedagogia Speciale – pervenuta con PEO del -OMISSIS-; – la nota MUR all’Università degli Studi di Salerno del -OMISSIS-; – la nota di trasmissione del decreto rettorale dell’Università degli studi di Salerno in ordine alla cessazione dal ruolo di ordinario del prof. -OMISSIS- per decesso, ed il decreto rettorale stesso.

Il -OMISSIS-, il MIUR adottava il decreto direttoriale n. -OMISSIS-, di parziale modifica del decreto n. -OMISSIS-, col quale, da un lato, dava atto “che, all’esito delle ulteriori verifiche effettuate, si è accertato che la presenza del Prof. -OMISSIS- nella lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 11/D2-DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, non ha avuto alcuna incidenza sulla procedura di sorteggio dell’unica sequenza casuale estratta in data -OMISSIS-, la quale è da ritenersi immune da vizi e, quindi, applicabile alle liste degli aspiranti commissari di tutti i settori concorsuali sottoposti a sorteggio in quella data”, e dall’altro, “in ossequio ai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità e di trasparenza che sorreggono l’azione amministrativa”, stabiliva “di applicare la suddetta sequenza estratta in data -OMISSIS- per tutti i settori concorsuali, anche alla lista degli aspiranti commissari del settore concorsuale 11/D2 – DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA emendata dal nominativo del Prof. -OMISSIS- e aggiornata a eventuali variazioni di stato giuridico dei docenti ivi inclusi”, annullando il precedente decreto n.-OMISSIS-nella parte in cui, al comma 2 dell’art. 1, disponeva lo svolgimento di un nuovo sorteggio finalizzato alla formazione della nuova Commissione.

Nella stessa data, con decreto n. -OMISSIS-, il MIUR formava la nuova Commissione, coi nomi del prof. -OMISSIS-

3. Le ragioni a supporto del gravame, contenute essenzialmente in unico articolato motivo di ricorso, attengono, in sostanza, a: “Violazione degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 95/20-OMISSIS-. Violazione del decreto direttoriale MIUR n. 1211 del 28.7.2023. Eccesso di potere: sviamento. Violazione del principio di proporzionalità. Contraddittorietà. Motivazione illogica, insufficiente.”.

4. In data 20 marzo 2024, si costituivano in giudizio gli intervenienti ad adiuvandum di cui in epigrafe prospettando sostanzialmente le medesime censure del ricorrente, ma non specificando la natura del loro interesse.

5. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, con l’Avvocatura generale dello Stato, presentando memorie, documenti e deduzioni.

5.1. I fatti di causa venivano ricostruiti dalla resistente in maniera complessivamente analoga a quanto rappresentato dal ricorrente.

In particolare, anche la resistente espone che un primo sorteggio conduceva alla individuazione quali Commissari ASN per il settore in parola i proff. – -OMISSIS- – -OMISSIS-; – -OMISSIS-; – -OMISSIS-; – –OMISSIS-.

Quindi, con decreto direttoriale n. -OMISSIS-, gli stessi venivano nominati componenti della Commissione ASN per il settore concorsuale 11/D2.

Tuttavia, in data -OMISSIS-, perveniva al Ministero una comunicazione e.mail della Società Italiana di Pedagogia Speciale (“SIPeS”) contenente una richiesta di chiarimenti in ordine alla regolarità della procedura di sorteggio per la formazione della Commissione in parola, atteso che nella relativa lista degli aspiranti commissari era stato incluso, al n. -OMISSIS-, il nominativo del Prof. -OMISSIS- (incardinato presso l’Università degli Studi di Salerno), deceduto in data -OMISSIS-

Il decesso del Prof. -OMISSIS-, successivamente alla sua candidatura come Commissario ma antecedentemente al sorteggio delle Commissioni, veniva formalmente comunicato dall’Università degli Studi di Salerno al MUR e al CINECA in data -OMISSIS-, con nota prot. n. –OMISSIS–.

Pertanto, nella lista definitiva degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 11/D2- Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, era stato incluso il nominativo di un docente non eleggibile in quanto deceduto anteriormente alla data di svolgimento del sorteggio del -OMISSIS-.

A questo punto il Ministero adottava il decreto n.-OMISSIS-del -OMISSIS- con cui disponeva l’annullamento delle operazioni di sorteggio svoltesi in data -OMISSIS-, limitatamente al settore concorsuale 11/D2 e, per l’effetto, annullava il decreto n. -OMISSIS-recante la nomina della Commissione.

Al contempo, rimandava ad un nuovo sorteggio l’individuazione della sequenza numerica tramite la quale individuare i componenti della nuova Commissione per il ricordato settore.

La memoria dell’Avvocatura precisa che “A seguito di più approfondite verifiche emergeva, tuttavia, che la presenza del Prof. -OMISSIS- nella lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 11/D2-Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, non aveva avuto alcuna incidenza sulla procedura di sorteggio dell’unica sequenza casuale estratta in data -OMISSIS-, e applicata a tutti i settori concorsuali. Difatti, detta sequenza era stata estratta prendendo a riferimento la lista del diverso settore 12/A1-Diritto privato, risultata più numerosa tra le liste di tutti i settori a sorteggio e, pertanto, il nominativo del prof. -OMISSIS- non aveva potuto incidere sulla determinazione della sequenza numerica.”.

Preso atto di quanto sopra, prosegue la memoria della resistente, in ossequio ai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza che sorreggono l’azione amministrativa, con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Ministero deliberava di applicare la sequenza estratta in data -OMISSIS- per tutti i settori concorsuali, anche alla lista degli aspiranti commissari del settore concorsuale 11/D2, emendata dal nominativo del Prof. -OMISSIS- e aggiornata a eventuali variazioni di stato giuridico dei docenti ivi inclusi.

Quindi, con decreto direttoriale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, applicata la suddetta sequenza, procedeva alla nomina dei componenti della Commissione ASN per il settore in parola, individuandoli nelle persone dei docenti già menzionati.

5.2. Precisati i fatti di causa come sopra, la resistente eccepisce il difetto di interesse ad agire sia del ricorrente, che degli intervenuti.

Quanto al primo, osserva: (i) che la nomina a componente della Commissione esaminatrice avviene mediante il sorteggio di un’unica sequenza numerica puramente casuale, da applicarsi alle liste di tutti i settori concorsuali; (ii) che il ricorrente non potrebbe dirsi interessato a contestare la legittima composizione della Commissione, non figurando tra i candidati destinatari delle valutazioni espresse dai commissari.

Ancora più evidente risulterebbe la carenza di interesse in capo ai soggetti intervenuti perché:

– La prof. -OMISSIS-, pur figurando tra gli aspiranti commissari sorteggiabili per il settore, non risulta tra i commissari nominati con il decreto direttoriale n. -OMISSIS–, successivamente annullato in autotutela dall’amministrazione, e, pertanto, non potrebbe ottenere alcuna utilità dall’accoglimento del presente ricorso;

– I proff. -OMISSIS- non figurano nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per il settore 11/D2 e, in ragione di ciò, non potrebbero ottenere alcuna utilità dal ricorso.

Nel merito, sempre secondo l’Avvocatura, i motivi di ricorso sarebbero manifestamente infondati.

Sarebbe infatti inconferente il riferimento al disposto dell’art. 7, comma 4, del d.P.R. 95/20-OMISSIS-, che consente di procedere ad un nuovo sorteggio della sequenza numerica per l’integrazione della Commissione mediante individuazione di un nuovo commissario, in quanto attinente a diversa fattispecie.

Inoltre, occorrerebbe distinguere l’ipotesi in cui il decesso di un commissario presente in lista, ma non sorteggiato, intervenga successivamente al sorteggio e alla nomina della Commissione, dall’ipotesi in cui il decesso intervenga prima del sorteggio.

Nel primo caso, non vi sarebbe dubbio che il decesso del commissario non abbia alcuna incidenza sulla validità del sorteggio e abbia come conseguenza la sola necessità di espungere dalla lista il nominativo del commissario allorquando si debba procedere ad un nuovo sorteggio integrativo ai sensi dell’art. 7, comma 4, d.P.R. 95/20-OMISSIS- per la sostituzione di un commissario dimissionario.

Nel secondo caso, invece, la presenza nella lista dei sorteggiabili di un commissario deceduto incide sulla procedura di sorteggio e ne falsa, in tutto o in parte, gli esiti.

Ai fini della nomina, i commissari presenti in lista sono infatti collocati in ordine alfabetico per cognome e nome e a ciascun nominativo è attribuito un numero d’ordine progressivo.

Alla lista così ordinata viene poi applicata l’unica sequenza numerica estratta e tanto conduce alla individuazione dei commissari che dovranno essere nominati per il settore concorsuale.

Dunque, la presenza in lista di un commissario deceduto incide inevitabilmente sull’ordine progressivo in cui sono collocati i commissari e conduce, in fase di applicazione della sequenza numerica, all’individuazione di commissari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli che si sarebbero individuati allorquando il commissario deceduto fosse stato espunto dalla lista.

La scelta operata dall’amministrazione avrebbe quindi la precipua finalità di ricondurre la procedura di nomina dei commissari all’esatto stato in cui la stessa si sarebbe trovata qualora il nominativo del prof. -OMISSIS- fosse stato correttamente e tempestivamente espunto dalla lista dei commissari sorteggiabili.

Si aggiunge che le regole volte a garantire la pluralità e la competenza della Commissione rendevano estremamente difficoltoso, se non impossibile, individuare i membri della Commissione sulla scorta della sola sequenza sorteggiata.

E l’applicazione della sequenza estratta in data -OMISSIS- alla lista dei commissari emendata del nominativo del prof. -OMISSIS- non ha condotto in via automatica alla nomina degli aspiranti commissari che, per effetto della espunzione del prof. -OMISSIS- hanno assunto il numero progressivo corrispondente a quello dei commissari precedentemente designati.

Risulterebbe infine evidente che l’applicazione della medesima sequenza numerica alla lista emendata del nominativo del prof. -OMISSIS- ha condotto alla designazione di commissari che, in buona parte, occupavano un numero progressivo nella lista, differente rispetto a quello occupato dai commissari selezionati in precedenza.

6. In data 2 aprile 2024, si costituivano in giudizio le professoresse -OMISSIS-in qualità di controinteressati, contestando le tesi ricorsuali e proponendo, anche con successive memorie per l’udienza cautelare, deduzioni in buona misura corrispondenti a quelle dell’Amministrazione resistente sopra illustrate, evidenziando che, con i provvedimenti impugnati, il Ministero ha soltanto “ricreato” la situazione che si sarebbe dovuta avere sin dall’inizio.

La lista dei Commissari sorteggiabili avrebbe infatti dovuto essere, ab origine, quella attuale, se solo l’Ateneo di appartenenza del Professore scomparso avesse comunicato tempestivamente il tragico evento.

Inoltre, nessuna normativa applicabile prevedrebbe che – una volta effettuato l’accertamento dei titoli – la lista dei Commissari non sarebbe più modificabile.

Del resto, corrisponderebbe alla logica e al comune buon senso che, ben potendo verificarsi eventi successivi rispetto all’accertamento dei requisiti che potrebbero incidere sulla permanenza nella lista, se ne debba tener conto ai fini della formazione della stessa.

E ciò è esattamente quanto sarebbe avvenuto nel caso di specie.

7. In data 9 aprile 2024, si teneva l’udienza cautelare, all’esito della quale, con ordinanza, veniva respinta la domanda di tutela interinale del ricorrente per assenza di periculum e venivano disposte misure volte ad assicurare l’integrità del contraddittorio.

Inoltre, veniva fissata l’udienza pubblica al 22 ottobre 2024.

8. Alla predetta udienza, previa rituale integrazione del contraddittorio da parte del ricorrente e scambio di memorie e documenti tra i soggetti processuali sopra menzionati, la causa veniva trattenuta in decisione.

9. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini e limiti di cui infra.

10. Preliminarmente, ritiene il Collegio che il ricorrente abbia dimostrato di avere un interesse immediato, diretto ed attuale all’annullamento degli atti impugnati.

In caso di annullamento di tutti gli atti impugnati, infatti, il ricorrente rientrerebbe di nuovo tra i commissari. Invece, in caso di annullamento solo del provvedimento relativo alla mancata previsione di un nuovo sorteggio della sequenza numerica sulla scorta della quale individuare i commissari, il ricorrente otterrebbe l’interesse strumentale alla ripetizione della procedura che potrebbe vederlo tra i soggetti individuati per far parte dell’organo valutatore.

Inoltre, il ricorrente, in corso di causa, ha sottolineato un interesse allo scatto stipendiale in caso di attribuzione dell’incarico di Commissario. Della rilevanza di tale interesse non è possibile dubitare, anche perché lo stesso sottende un più generale interesse curriculare che, in particolare per un docente universitario, appare senza dubbio apprezzabile.

La controdeduzione dei controinteressati secondo cui il conseguimento di detto scatto non dipenderebbe in maniera immediata e diretta dalla partecipazione alla Commissione non appare decisiva, in quanto, alla luce dei principi del c.p.a. (cfr. artt da 1 a 3) nonché della Costituzione (art. 24), al fine di escludere l’accesso al rimedio giurisdizionale occorre che sussistano ragioni di accertata solidità.

Al contrario, le pur suggestive indicazioni dei controinteressati rimangono prive di un supporto probatorio che consenta di dissipare ogni ragionevole dubbio in ordine alla utilità per il ricorrente della nomina nella Commissione ASN al fine di assicurarsi senz’altro lo scatto stipendiale, anche pro futuro, riflesso di un più generale interesse curriculare, ed anche considerando la possibilità di vedersi ridotto l’impegno didattico.

11. Sempre in via preliminare, va notato che l’intervento in giudizio dei Proff.ri -OMISSIS- è inammissibile, non essendo stato dedotto in giudizio il loro interesse specifico, tanto meno è stato descritto un interesse indiretto e riflesso alla caducazione dei provvedimenti impugnati. Si sottolinea soltanto che si tratta di docenti del settore concorsuale, circostanza evidentemente insufficiente, di per sé, per radicare un interesse processuale di qualsiasi genere.

12. Nel merito, il ricorso va respinto nella parte in cui contesta il provvedimento con cui l’Amministrazione è intervenuta in autotutela annullando la nomina della prima Commissione.

Difatti, è evidente che la erronea presenza di un docente nella lista dei candidati potenzialmente individuabili tramite la sequenza numerica sorteggiata rappresenta un possibile vizio del procedimento di nomina, che, nella particolare materia che occupa, può risultare opportuno, secondo una valutazione di merito dell’Amministrazione, insindacabile in questa sede, che sia emendato celermente e prima dell’inizio dei lavori dell’organo valutativo, anche a fronte di un rischio di illegittimità solo remoto.

Sussiste quindi, sotto questo profilo, un interesse pubblico specifico che supporta l’azione in autotutela della resistente.

13. Illegittima è invece la nomina della nuova Commissione senza previo nuovo sorteggio della sequenza numerica da applicare all’elenco alfabetico dei docenti muniti dei requisiti.

Si tratta infatti di una procedura sfornita di qualsiasi base giuridica, come correttamente notato dal ricorrente.

Pur se suggestive, le deduzioni dell’Amministrazione resistente in ordine alla non prevedibilità degli effetti della procedura di cui sopra non sono convincenti.

Infatti, è evidente che l’applicazione di una sequenza numerica nota ad una lista di candidati parimenti nota, anche tenendo conto dell’espunzione del docente defunto, non garantisce un effetto equivalente a quello voluto dalle norme che disciplinano la nomina della Commissione ASN.

Vista l’ampia discrezionalità riconosciuta all’organo valutatore è in effetti cruciale che la relativa nomina avvenga nella maniera più trasparente possibile, senza alcun rischio di prevedibilità dell’esito, e non è stato questo il caso nella fattispecie.

De facto, tramite una procedura del tutto extra ordinem, si è giunti alla obliterazione di una Commissione la cui nomina, in base a valutazioni di merito insindacabili in questa sede, avrebbe potuto essere conservata, i cui componenti risultavano noti e che quindi potevano risultare in astratto graditi o sgraditi.

Tale esito obliterativo appare ragionevole e proporzionale nella misura in cui la nuova Commissione risulti nominata con modalità tali da garantire in maniera certa ed assoluta la legittimità della nomina e la piena trasparenza ed autonomia dell’attività valutativa. Ma è evidente che le fasi procedimentali già effettuate conducevano alla conoscibilità, almeno in parte ed almeno in termini probabilistici, dei docenti che sarebbero stati verosimilmente nominati in luogo dei precedenti.

In particolare, il Prof. -OMISSIS- era posizionato nell’elenco alfabetico subito dopo il (deceduto) Prof. -OMISSIS- per cui eliminato quest’ultimo (che non era stato selezionato sulla base della nota sequenza) appariva evidente che sarebbe subentrato il ricorrente nella relativa posizione. Ma tale posizione era risultata non utile ai fini della nomina a commissario, e quindi era estremamente probabile che, applicando la medesima sequenza numerica, il ricorrente sarebbe stato escluso dalla Commissione.

Persuasiva è, pertanto, la tesi del ricorrente quando sostiene che, una volta intervenuta in autotutela (con valutazione di merito come detto) per garantire in via tendenziale la piena e incontestabile legittimità della nomina della Commissione, messa in discussione dalla presenza di un extraneus nella lista degli eleggibili, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare analogicamente l’art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 95/20-OMISSIS-. Tale norma dispone che: “in tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario, si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo, procedendo preliminarmente alle verifiche di stato giuridico dei professori ordinari inseriti nella lista dei sorteggiabili. In tali casi è sospeso il termine dei lavori della commissione per il tempo necessario alla sostituzione. Sono fatti salvi i criteri per l’espletamento delle procedure di abilitazione adottati dalla commissione ai sensi dell’articolo 8, comma 1. Le valutazioni ancora in corso all’atto della sostituzione possono essere convalidate dal commissario subentrante entro venti giorni dalla nomina”.

Appare infatti chiaro che se la sostituzione di un componente implica un nuovo sorteggio della sequenza numerica da applicare, la sostituzione in toto di una Commissione già nominata deve seguire la stessa regola.

Del resto, le motivazioni dei provvedimenti impugnati appaiono generiche evocando economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza senza concretizzare in alcun modo tali valori calandoli nel caso di specie, non risultando affatto esplicato per quale ragione, una volta deciso di procedere in autotutela con nuovo sorteggio dei commissari, si è ritenuto di procedere in autotutela rispetto alla prima nomina, ma senza nuovo sorteggio dei menzionati componenti.

  1. In definitiva quindi:

– va respinto il ricorso nella parte in cui censura il “decreto direttoriale recante l’annullamento parziale dell’operazione di sorteggio svoltesi in data -OMISSIS- e del decreto direttoriale n. -OMISSIS– di nomina che la commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore 11/D2 – didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, n. -OMISSIS- trasmesso il -OMISSIS-, perché trattasi di intervento in autotutela che implica valutazioni di opportunità e di merito, insindacabili nella presente sede;

– va accolto invece, per le ragioni che precedono, il ricorso avverso il “decreto direttoriale recante la modifica in parte qua del decreto direttoriale -OMISSIS-”, n. -OMISSIS-; nonché avverso il “decreto direttoriale recante la nomina della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per i settori concorsuale 11/D2 – didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, n. -OMISSIS-; perché i menzionati provvedimenti risultano contrari ai principi di ragionevolezza, trasparenza e logicità, nonché all’art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 95/20-OMISSIS-, che avrebbe dovuto essere applicato analogicamente ex art. 12 delle Preleggi, in presenza di una accertata lacuna normativa; tali decreti devono quindi essere annullati.

In conseguenza del predetto annullamento, il Ministero dovrà procedere in analogia con il ripetuto art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 95/20-OMISSIS-, nominando una nuova Commissione previo nuovo sorteggio della sequenza numerica ai fini della individuazione dei relativi componenti.

15. Rimane fermo il potere discrezionale della nuova Commissione di eventuale convalida degli atti emanati da quella illegittimamente nominata, previsto tra l’altro dalla norma sopra menzionata.

-OMISSIS-. Le spese di lite vanno compensate vista la parziale reciproca soccombenza e la peculiarità della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum di cui in epigrafe;

– accoglie parzialmente il ricorso nei limiti e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 20-OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 20-OMISSIS-, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Referendario, Estensore

OMISSIS, Referendario

L’ESTENSORE OMISSIS

IL PRESIDENTE OMISSIS

Pubblicato il 21 novembre 2024