In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione pubblica, accertando il diritto di un candidato ad essere nominato professore di prima fascia.
Cons. Stato, Sez. VII, 21 novembre 2024, n. 9365
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione pubblica accertando il diritto di un candidato ad essere nominato professore di prima fascia
09365/2024REG.PROV.COLL.
05951/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 74 e 114, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 5951 del 2024, proposto dall’Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore pro tempore, e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS, dall’Avvocato OMISSIS, dall’Avvocato OMISSIS e dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OMISSIS, non costituita in giudizio.
per la riforma
della sentenza n. 264 del 10 giugno 2024 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, resa tra le parti, che ha dichiarato nulli gli atti con cui la Commissione ha rinnovato gli atti della procedura concorsuale, a partire dalla rivalutazione dei candidati, già annullata dallo stesso Tribunale con la sentenza n. 631 del 25 luglio 2022.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato OMISSIS;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024 il Consigliere OMISSIS e uditi per l’odierno appellato, OMISSIS, l’Avvocato OMISSIS per delega dell’Avvocato OMISSIS e dell’Avvocato OMISSIS e per l’odierna appellante, l’Università degli Studi di Genova, l’Avvocato dello Stato OMISSIS.
1. Con il bando emanato con D.R. n. 17 maggio 2021, n. 2029, è stata indetta dall’Università degli Studi di Genova – di qui in avanti per brevità l’Università – la procedura di concorso finalizzata al reclutamento di n. 5 professori universitari di ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010, tra cui il posto nel settore concorsuale 11/E3 – Settore Scientifico-Disciplinare M-PSI/05 (Psicologia sociale).
1.1. La suddetta procedura si è svolta secondo le regole contemplate dal Regolamento di Ateneo in materia di chiamate di professori di prima e di seconda fascia, come modificato con D.R. n. 2093 del 28 maggio 2019.
1.2. I candidati alla procedura de qua erano i professori OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS.
1.3. Al termine delle operazioni concorsuali, con la deliberazione assunta a maggioranza (3 commissari su 5), è stata dichiarata vincitrice la prof.ssa OMISSIS.
2. Il Prof. OMISSIS, odierno appellato, con il ricorso notificato il 31 marzo – 1° aprile 2022 e depositato il 5 aprile 2022 avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), ha impugnato gli atti della predetta procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Genova e, segnatamente, il decreto rettorale n. 388 del 31 gennaio 2022, recante l’individuazione della prof.ssa OMISSIS quale candidata selezionata per il proseguimento della procedura, nonché il decreto rettorale n. 840 del 25 febbraio 2022, recante la nomina della stessa candidata quale professoressa ordinaria.
2.1. Il professore ha chiesto l’annullamento degli atti gravati e la condanna dell’amministrazione a inserirlo al primo posto della graduatoria, con la conseguente immissione in servizio, o, in subordine, a rinnovare le operazioni di valutazione dei candidati, o, in ulteriore subordine, a rieditare l’intera procedura.
2.2. L’Università degli Studi di Genova e il Ministero dell’Istruzione si sono costituiti in giudizio, difendendo la piena legittimità degli atti gravati e instando per la reiezione del ricorso.
2.3. Si è costituita anche la controinteressata, la prof.ssa OMISSIS, eccependo l’inammissibilità dell’impugnativa per avere il ricorrente chiesto al Tribunale di essere dichiarato vincitore e per non avere superato la c.d. prova di resistenza, nonché opponendo in ogni caso l’infondatezza del gravame nel merito.
2.4. Alla pubblica udienza del 1° giugno 2022 la causa è stata assunta in decisione.,
3. Il Tribunale, con la sentenza n. 631 del 25 luglio 2022, ha annullato gli atti della suddetta procedura concorsuale a partire dalle operazioni di valutazione.
4. A seguito della ricezione, in data 31 marzo 2023, della conferma da parte del Direttore del Dipartimento circa il permanere dell’interesse alla procedura in oggetto, con la nota rettorale n. 24375 del 3 maggio 2023, il Presidente di Commissione è stato invitato a convocare la stessa (nominata con D.R. n. 3486 del 29 luglio 2021) per la rinnovazione della procedura a partire dalle operazioni di valutazione dei candidati, in conformità al decisum del giudice amministrativo.
4.1. La Commissione si è quindi nuovamente riunita e al termine dei lavori, in data 28 luglio 2023, ha trasmesso i verbali della procedura e la relazione riassuntiva. 3
4.2. In particolare, con la determinazione assunta ancora una volta a maggioranza di tre componenti su cinque, la Commissione ha nuovamente individuato quale vincitrice la prof.ssa OMISSIS.
4.3. L’approvazione degli atti concorsuali è avvenuta con D.R. n. 5242 del 2 novembre 2023, pubblicato nel sito di Ateneo in pari data.
5. Il Professor OMISSIS ha dunque impugnato (oltre ad alcuni atti presupposti e conseguenti) il provvedimento con cui il Rettore dell’Università ha approvato gli atti della procedura di selezione pubblica con cui è stata selezionata per il proseguimento della procedura la prof.ssa OMISSIS, deducendone la nullità per violazione del giudicato (con riferimento alla sentenza n. 631 del 2022 del Tribunale) e, inoltre, chiedendone l’annullamento, previa eventuale conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. (per i medesimi vizi dedotti ai fini della nullità, nonché in conseguenza di vizi ulteriori).
5.1. Il prof. OMISSIS, inoltre, ha chiesto l’annullamento o la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall’Università con la prof.ssa OMISSIS, nonché l’accertamento del diritto del ricorrente medesimo «ad essere selezionato come candidato vincitore» o, in subordine, «alla rinnovazione delle operazioni di valutazione».
5.2. Si sono costituiti in giudizio l’Università e il Ministero dell’istruzione e del merito, quest’ultimo chiedendo di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
5.3. Nel merito, le amministrazioni hanno rilevato come il Tribunale, con la sentenza n. 631 del 25 luglio 2022, avesse annullato tutti i provvedimenti impugnati, tra cui gli stessi verbali contenenti le valutazioni precedentemente effettuate dalla Commissione, senza che dalla predetta sentenza emergesse «l’obbligo di mantenere del tutto inalterati gli aspetti delle precedenti valutazioni non oggetto di censura», con la conseguenza che la Commissione ben poteva esaminare «nuovamente le candidature, anche nell’ottica di poter esprimere una valutazione globale sulle stesse» che, peraltro, è articolata in un giudizio, frutto dell’esercizio di discrezionalità tecnica, e non in punteggi (in termini numerici).
5.4. Con la memoria depositata in data 6 marzo 2024, il professor OMISSIS ha replicato che il Ministero era costituito nel giudizio di cognizione, con conseguente onere di notificare l’atto introduttivo del giudizio di ottemperanza anche nei confronti di detta Amministrazione (ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a.), e che il giudice amministrativo può svolgere un sindacato pieno sull’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione.
5.5. Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2024 il prof. OMISSIS ha rinunciato alla domanda di misura cautelare e all’udienza del 22 marzo 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Con la sentenza in questa sede impugnata, la n. 264 del 10 giugno 2024, il Tribunale, per un verso, ha disatteso la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal Ministero dell’istruzione e del merito e, per altro verso, ha ritenuto il ricorso fondato nella parte in cui ha dedotto la nullità degli atti impugnati per violazione o elusione delle statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda.
7. La sentenza impugnata ha anzitutto rammentato quali erano i profili illegittimi, oggetto di annullamento da parte del Tribunale con sentenza passata in giudicato.
7.1. L’annullamento è stato determinato, in primo luogo, dalla accertata violazione dei criteri stabiliti dalla stessa Commissione con riferimento alla valutazione della produzione scientifica.
7.2. La Commissione aveva stabilito di prendere in considerazione anche il numero di pubblicazioni, il totale delle citazioni e l’indice H di Hirsch quali risultano, alla data della riunione per la valutazione della produzione scientifica, dalle banche dati Scopus e Web of Science.
7.3. In particolare, il Tribunale ha rilevato come il giudizio comparativo finale, nel dare atto, con riguardo alla prof.ssa OMISSIS, che «l’impatto della sua produzione scientifica misurato attraverso i soli indicatori bibliometrici risulta inferiore a quello degli altri due candidati», abbia mitigato detta valutazione (comparativamente) inferiore (l’impatto, alla luce dei criteri bibliometrici, della produzione scientifica dell’odierno ricorrente è stato valutato come “molto rilevante”) alla luce della “specificità del tipo di ricerche da lei svolto” («temi di ricerca a spiccata rilevanza applicativa, con l’utilizzo di vari metodi di indagine, fra cui metodi quantitativi, qualitativi, ricerche-intervento e studi di caso»), in contrasto con quanto risulta dalle schede riportanti la descrizione collegiale dei lavori scientifici del prof. OMISSIS e della prof.ssa OMISSIS, descrizione da cui emergeva la manifesta prevalenza della produzione scientifica dell’odierno ricorrente: tanto per la consistenza complessiva, quanto per la qualità e l’impatto della stessa nella comunità scientifica.
7.4. Inoltre, il primo giudice ha rilevato come l’unico valore in cui la prof.ssa OMISSIS sembrava superare il ricorrente e, cioè, il numero medio di pubblicazioni su riviste indicizzate per anno, costituisse applicazione del non previsto canone della “produttività”, in luogo di quello della “consistenza complessiva”, applicazione, peraltro, irragionevole nella parte in cui il coefficiente è stato calcolato a partire dall’anno in cui ciascun candidato ha pubblicato il primo lavoro indicizzato (1998 per il prof. OMISSIS; 2004 per la prof.ssa OMISSIS), con la conseguente (ingiustificata) penalizzazione (a parità di anzianità accademica) del candidato (il prof. OMISSIS) che per primo (nel 1998, prima ancora del conseguimento del titolo di Ph.D.) ha pubblicato su riviste indicizzate.
7.5. Anche dal punto di vista quantitativo, ancora, il Tribunale ha rilevato che la prevalenza, sotto questo profilo, della prof.ssa OMISSIS è infirmata dalla pubblicazione di numerosi articoli in riviste non indicizzate e dalla mancata specificazione dell’apporto della candidata alle monografie (a quattro o a sei mani) dalla stessa presentate per la valutazione.
7.6. In secondo luogo, quanto alle pubblicazioni presentate per il concorso, la sentenza n. 631 del 25 luglio 2022 aveva rilevato come la pubblicazione n. 23 presentata dalla prof.ssa OMISSIS risulti edita su una rivista che presenta una collocazione editoriale inferiore rispetto a quella (dal nome simile) dichiarata dalla candidata e che la Commissione non ha valutato la posizione di ultimo autore del prof. OMISSIS in relazione a n. 6 pubblicazioni (in quanto ha tenuto conto solo della collocazione dei candidati come primo o come secondo autore).
7.7. In terzo luogo, con riferimento all’attività didattica, sono state rilevate l’estraneità a detto profilo di alcuna attività indicate come pertinenti dalla prof.ssa OMISSIS (partecipazione a commissioni per la valutazione di tesi di dottorato; titolarità della responsabilità scientifica con riguardo a n. 5 assegni di ricerca) e la mancanza di corrispondenza tra i giudizi sintetici formulati dalla Commissione con riguardo al profilo in esame (“molto significativa” per la prof.ssa OMISSIS; “significativa” per il prof. OMISSIS) e le relative schede di valutazione, in cui si dà atto dell’impossibilità di quantificare l’impegno orario della prof.ssa OMISSIS (a differenza di quello del prof. OMISSIS, specificamente indicato) in relazione ai corsi triennali e magistrali (nonché presso scuole di specializzazione, corsi di dottorato e master) dalla stessa tenuti presso l’Università, e dal cui esame risulta che il prof. OMISSIS è stato visiting professor in sei università (di cui tre straniere), contro una sola esperienza in questo senso della prof.ssa OMISSIS.
7.8. In quarto luogo, con riferimento ai titoli, è stato rilevato come la prof.ssa OMISSIS non abbia indicato, a differenza del prof. OMISSIS, l’importo dei finanziamenti ricevuti in relazione ai progetti di ricerca di cui aveva la responsabilità scientifica e come (sempre a differenza del prof. OMISSIS) ella non sia mai stata invitata ai congressi cui ha partecipato né abbia mai pronunciato il keynote speech e, ciononostante, i giudizi sintetici formulati con riguardo ai titoli relativi alle attività scientifiche hanno dato atto di una sostanziale parità tra i candidati.
7.9. Infine, il Tribunale ha ritenuto incomprensibile e ingiustificata la valutazione della Commissione in ordine al carattere internazionale del profilo scientifico del prof. OMISSIS, nella parte in cui ne ha desunto «un minore radicamento nelle dinamiche istituzionali e didattiche del nostro sistema universitario», formulando dunque un giudizio – sotto questo profilo – peggiore rispetto a quello attribuito alla prof.ssa OMISSIS, che si è ritenuto essere maggiormente radicata nella comunità scientifica nazionale.
8. La sentenza qui impugnata ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dal prof. OMISSIS perché ha, in sintesi, ritenuto che:
8. a) il motivo di ricorso (B.I.A) inerente alla (illegittima) modifica dei giudizi relativi all’originalità e alla congruenza della produzione scientifica è fondato, dato che dall’esame dei giudizi sintetici elaborati dai commissari di maggioranza (i medesimi che già si erano espressi a favore della prof.ssa OMISSIS in occasione della prima valutazione poi annullata) e, in particolare, dal confronto di detti giudizi (doc. n. 23 fasc. parte ricorrete) con quelli formulati all’esito della prima procedura (doc. n. 13 fasc. parte ricorrente) emerge che: (a) con riferimento all’originalità dell’attività di ricerca e della relativa produzione scientifica, valutata originariamente in termini equivalenti (la valutazione originaria era identica per entrambi i candidati: «i lavori presentati forniscono contributi notevolmente rilevanti, originali e innovativi allo sviluppo della conoscenza scientifica nell’ambito della disciplina»), il giudizio è stato modificato a favore della prof.ssa OMISSIS (l’originalità della cui produzione scientifica è stata valutata come “eccellente”, a fronte di una valutazione – soltanto – di “ottimo livello” per il prof. OMISSIS); (b) con riferimento alla congruenza della produzione scientifica, la valutazione è divenuta “in larga parte” coerente per il prof. OMISSIS e “pienamente” coerente per la prof.ssa OMISSIS (in precedenza, il profilo di entrambi i candidati era stato ritenuto “coerente”), con i conseguenti riflessi in relazione alla valutazione comparativa formulata dai commissari di maggioranza (in precedenza, il curriculum di tutti e tre i candidati era stato valutato – anche “sul versante scientifico” – come “pienamente coerente” con il S.S.D. oggetto della procedura; a seguito della rivalutazione, la coerenza del profilo scientifico della prof.ssa OMISSIS e del prof. OMISSIS è stata ritenuta prevalente rispetto a quella del profilo del prof. OMISSIS: «[p]er tutti si riscontra una coerenza del profilo curriculare con il SSD oggetto della presente procedura, coerenza che appare più pienamente deducibile, sia nelle pubblicazioni, sia nell’attività didattica, in OMISSIS e OMISSIS rispetto a OMISSIS»);
8. b) risulta parimenti fondato il motivo di ricorso nella parte in cui (B.I.B) deduce la pretermissione, in sede di rinnovazione della valutazione, del criterio rappresentato dalla consistenza complessiva della produzione scientifica, la cui violazione (con riguardo alla valutazione originaria) era stata accertata dalla sentenza n. 631 del 25 luglio 2022 perché, a parte il generico riferimento (contenuto nei giudizi sintetici formulati dai commissari di maggioranza) alla circostanza che il profilo scientifico dei candidati è «documentato dalla produzione scientifica complessiva» (locuzione, quest’ultima, utilizzata nella descrizione sia del profilo della prof.ssa OMISSIS, sia di quello del prof. OMISSIS), non è stata oggetto di valutazione alcuna, da parte dei commissari di maggioranza, la consistenza complessiva della produzione scientifica e, peraltro, nell’ambito della valutazione comparativa, la produzione scientifica del prof. OMISSIS e valutata, “dal punto di vista dei soli indicatori bibliometrici, comparativamente migliore di quella di entrambi i restanti candidati”, conseguendone, a contrario, che rispetto a tutti gli altri criteri di valutazione della produzione scientifica – incluso, dunque, quello inerente alla consistenza complessiva della stessa – quest’ultima è stata ritenuta, implicitamente, comparativamente peggiore di quella di entrambi i restanti candidati, in palese contrasto con quanto accertato dalla sentenza n. 631 del 2022;
8. c) anche sotto il profilo degli indicatori bibliometrici (sub B.I.C) la nuova valutazione operata dalla Commissione comporta l’elusione del giudicato, in quanto, a fronte dell’evidente prevalenza, sotto questo profilo, della produzione scientifica del prof. OMISSIS, lo scostamento tra il giudizio attribuito a quest’ultimo in ordine all’impatto della produzione scientifica (“molto rilevante”) e quello attribuito alla prof.ssa OMISSIS (“rilevante”) non rispecchia il notevole divario tra i due candidati (il numero di citazioni complessive e il numero medio di citazioni per pubblicazione relativi al prof. OMISSIS sono pari a circa dieci volte i corrispondenti indicatori riferiti alla prof.ssa OMISSIS; l’H-Index è pari a oltre il doppio);
8. d) anche la perdurante applicazione del criterio della c.d. produttività (profilo, quest’ultimo, dedotto sub B.I.D), già censurata dalla sentenza n. 631 del 25 luglio 2022, comporta violazione del giudicato, in quanto nell’allegato A (doc. n. 24 fasc. parte ricorrente) viene reiterato (in termini identici a quanto avvenuto in occasione della prima valutazione) il calcolo del numero di lavori pubblicati in media ogni anno su riviste indicizzate.
8. e) per quanto concerne l’attività didattica svolta dalla prof.ssa OMISSIS (sub B.II), la commissione ha eliminato, nel sopra menzionato Allegato A, ogni riferimento alle attività (partecipazione a commissioni di valutazione di tesi di dottorato e responsabilità scientifica di assegni di ricerca) che la sentenza ottemperanda aveva stabilito essere non pertinenti rispetto al profilo in questione, ma, ciononostante, la valutazione dell’esperienza della candidata sotto questo profilo non è, sostanzialmente, mutata (viene definita “molto consolidata” in luogo di “molto significativa”), permanendo l’ingiustificato giudizio di prevalenza sul ricorrente (la cui esperienza didattica viene qualificata – soltanto – come “consolidata”) già censurato dalla sentenza ottemperanda, senza che alcuna conseguenza sia derivata dalla già rilevata impossibilità di valutare l’impegno (in termini di ore di didattica) della prof.ssa OMISSIS e dall’omessa valutazione (nel corso della procedura poi annullata in sede giurisdizionale) delle rilevanti esperienze di attività didattica svolte, anche all’estero, dall’odierno ricorrente;
8. f) ancora, risulta altresì modificato (in senso sfavorevole per il ricorrente) il giudizio di coerenza con il S.S.D. dell’attività didattica svolta dal prof. OMISSIS, in assenza di alcuna statuizione sul punto da parte della sentenza n. 631 del 25 luglio 2022, con conseguenze rilevanti in punto di valutazione comparativa compiuta dai commissari di maggioranza (ove la prof.ssa OMISSIS e il terzo candidato sono prevalsi anche sotto il profilo della coerenza dell’attività didattica con il S.S.D.);
8. g) analoghe considerazioni valgono con riguardo ai titoli (motivi B.III e B.IV), rispetto ai quali è stato replicato il giudizio di sostanziale parità tra i due candidati, nonostante la mancata indicazione, da parte della prof.ssa OMISSIS, degli importi dei finanziamenti ricevuti e la netta prevalenza del carattere internazionale del profilo del prof. OMISSIS rispetto a quello della concorrente, il cui maggiore radicamento nella comunità scientifica italiana, pur meritevole di valutazione, non può essere equiparato (come già stabilito dalla sentenza ottemperanda) al più consolidato inserimento nella comunità scientifica internazionale del ricorrente.
8.1. In definitiva, dalle considerazioni che precedono sarebbero evidenti la violazione e l’elusione del giudicato determinate dalla nuova valutazione compiuta dalla Commissione perché quest’ultima – contrariamente alle indicazioni impartite dalla sentenza ottemperanda – ha rinnovato la valutazione con riferimento a specifici profili in ordine ai quali la valutazione era stata ormai compiuta e si era, dunque, cristallizzata (non avendo, d’altra parte, i controinteressati, nel giudizio di cognizione, proposto ricorso incidentale per censurare gli esiti, dal loro punto di vista non desiderabili, delle valutazioni compiute in ordine a profili diversi da quelli su cui si appuntavano le censure mosse dal ricorrente) e, inoltre, i giudizi formulati dai commissari di maggioranza non contengono alcuna valutazione in ordine alla consistenza complessiva della produzione scientifica (la prevalenza del profilo del prof. OMISSIS da questo punto di vista è stata riscontrata dalla sentenza n. 631 del 25 luglio 2022) e, nella sostanza, reiterano (per quanto concerne gli altri profili) le medesime statuizioni già censurate dalla sentenza ottemperanda.
8.2. Ciò ha determinato la formulazione di nuovi giudizi sintetici e di una nuova valutazione comparativa che, sulla base di giudizi (modificati) inerenti a profili in precedenza già valutati e non oggetto di censura da parte di alcuno (tanto da non aver formato oggetto del giudizio di cognizione), nonché in conseguenza della totale pretermissione di criteri la cui violazione era stata riscontrata con riferimento alla prima valutazione (criteri che la commissione, in sede di nuova valutazione, era tenuta ad applicare nuovamente, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza ottemperanda) e della reiterazione (sulla base dei medesimi presupposti, in assenza di qualsivoglia nuova, effettiva e ragionevole valutazione degli stessi) di giudizi illegittimi, ha confermato il giudizio di prevalenza del profilo della prof.ssa OMISSIS su quello del prof. OMISSIS.
8.3. Ne conseguirebbero, secondo la sentenza qui gravata, l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di nullità degli atti impugnati, con assorbimento delle censure concernenti i medesimi e gli ulteriori vizi determinanti, qualora ritenuti fondati, l’annullamento degli atti stessi.
8.4. La frontale violazione ed elusione del giudicato renderebbe, infatti, evidente l’insussistenza di ragioni che consentano di ritenere prevalente il profilo della prof.ssa OMISSIS, posto che in caso contrario dette ragioni – come il giudicato consentiva – sarebbero state esternate in sede di rivalutazione.
8.5. Non residuando ulteriori profili di discrezionalità tecnica, è stato dal primo giudice accertato il diritto del prof. OMISSIS ad essere selezionato quale vincitore della procedura di selezione in questione.
8.6. Nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), c.p.a., il Tribunale ha proceduto direttamente alla indicazione del prof. OMISSIS quale candidato selezionato per il proseguimento della procedura, risultando superflua a tal fine – oltre che una nuova valutazione, da parte della stessa o di una nuova commissione – la nomina di un commissario ad acta.
9. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’Università, chiedendone la riforma per i sei motivi che di seguito saranno esaminati, chiedendo la conferma della rinnovata valutazione da parte della Commissione.
9.1. Si è costituito il prof. OMISSIS, appellato, per chiedere la reiezione dell’appello e, nella denegata ipotesi in cui questo Consiglio dovesse accogliere l’appello principale e riformare la sentenza di primo grado rigettando le censure relative all’ottemperanza, ha instato affinché questo Consiglio voglia rimettere la causa innanzi al Tribunale al fine dello scrutinio, per la prima volta, dei motivi aventi natura annullatoria..
9.2. All’esito della camera di consiglio dell’8 ottobre 2024 il Collegio, sentiti i difensori delle parti e rilevata la necessità di fissare una nuova camera di consiglio per il rispetto dei termini a difesa per l’appellato, ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 12 novembre 2024.
9.3. Infine, in tale camera di consiglio, il Collegio, sentiti i difensori delle parti e sulle conclusioni come da questi rassegnate, ha trattenuto la causa in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Tutte le sei censure del Ministero appellante sono, infatti, prive di fondamento per le ragioni che, qui di seguito, in sintesi si vengono ad esporre.
12. Con il primo motivo (pp. 4-6 del ricorso), l’Università lamenta anzitutto, se non soprattutto, un’ingiustificata ingerenza del primo giudice, che ha ritenuto di accertare il diritto del Prof. OMISSIS ad essere nominato professore di prima fascia, sostituendosi così, a suo avviso erroneamente, alle valutazioni di una Commissione giudicatrice.
12.1. Il motivo è infondato perché, a mente dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a., in sede di ottemperanza il giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione pubblica inottemperante, «anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione», esercitando piena e sostitutiva giurisdizione estesa al merito, come previsto dall’art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a..
12.2. In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito e può, quindi, anche attribuire direttamente il bene della vita, determinando il contenuto del provvedimento o emanando lo stesso in luogo dell’amministrazione.
12.3. Basti pensare che questo potere è presente anche in ipotesi di inottemperanza a un giudicato che si è limitato ad accertare l’obbligo di provvedere dell’amministrazione e, in questi casi, non opera il limite previsto dall’art. 31, comma 3, c.p.a., il quale, solo in sede di giudizio di cognizione, consente di pronunciare sulla fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio «solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione».
12.4. In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può esercitare direttamente i poteri, che spesso vengono affidati a un commissario ad acta, che è infatti un ausiliario del giudice e non un organo dell’amministrazione.
12.5. Applicando tali principi a una procedura comparativa, quale quella in esame, è necessario che il giudice amministrativo per poter determinare il contenuto del provvedimento, come in concreto fatto dal giudice di primo grado, debba o accertare, avuto riguardo a tutte le circostanze della concreta vicenda amministrativa, che sia venuta meno ogni residua discrezionalità nel provvedere in capo alla stessa amministrazione oppure effettuare, in sostituzione dell’amministrazione, quelle valutazioni residuali nel rispetto dell’obbligo conformativo (qui adempiuto in modo elusivo, come meglio illustrato oltre) derivante dal giudicato.
12.6. Nella procedura di valutazione a carattere comparativo, oggetto della presente controversia, la reiezione dei successivi motivi di appello dimostra con chiarezza che la nuova valutazione espressa dalla Commissione reitera in modo ingiustificato, e sostanzialmente elusivo del giudicato, i medesimi vizi valutativi della precedente valutazione, ricadendo così nell’eccesso di potere che aveva contraddistinto il precedente esercizio della discrezionalità tecnica già censurato dalla sentenza ottemperanda e facendo emergere come in concreto non residuino nuovi spazi di discrezionalità esercitabili dall’Università e idonei a pervenire a un esito della procedura diverso da quello oggetto dell’accertamento del Tribunale.
12.7. Va ricordato, inoltre, che anche secondo la Corte di Cassazione – Cass., Sez. Un., 7 settembre 2020, n. 18592, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza n. 1321 del 25 febbraio 2019 di questo Consiglio di Stato – il giudice amministrativo si attiene ai limiti della propria giurisdizione allorquando fa sì che le proprie decisioni di annullamento anche – e forse specialmente in caso di provvedimenti delle Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici dotate di discrezionalità tecnica, come si afferma nella sentenza – possano trovare una definizione della fattispecie sostanziale, conforme all’esigenza di una tutela piena ed effettiva dell’interessato «secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo», cui il codice del processo amministrativo attribuisce primario rilievo (art. 1), senza costringere il privato all’introduzione di un indefinito numero di giudizi di cognizione o, successivamente, di ottemperanza prima di poter essere completamente soddisfatto.
12.8. Il motivo, dunque, va respinto con la precisazione che l’accertamento del diritto del Prof. OMISSIS a essere nominato professore di prima fascia non costituisce conseguenza del mero contrasto, frontale o meno, tra il giudicato e il riesercizio del potere amministrativo, ma è l’effetto della coesistenza di tale contrasto con l’accertamento in giudizio – per le ragioni oltre indicate – della prevalenza del ricorrente di primo grado nella procedura comparativa in questione.
13. Con il secondo motivo (pp. 6-8 del ricorso), ancora, l’Università invero deduce che la superiorità del candidato OMISSIS sul piano degli indicatori bibliometrici e, in generale, sugli aspetti quantitativi della valutazione nella procedura rinnovata è stata riconosciuta ed affermata da parte della componente di maggioranza della Commissione perché nella precedente procedura tali elementi non erano stati tenuti in conto, mentre nella procedura rinnovata essi sono stati espressamente considerati e il prof. OMISSIS è stato di fatto giudicato come prevalente rispetto alla prof.ssa OMISSIS e, dunque, se tale è stato valutato, pare priva di pregio l’affermazione in base alla quale non sarebbe stato messo in evidenza il notevole divario tra i due docenti.
13.1. Anche questo motivo, tuttavia, è infondato in quanto la sentenza impugnata ha ben colto invece la “svalutazione”, ancora una volta e per le ragioni sopra ricordate, del divario scientifico tra i due candidati, non suffragata da convincenti elementi valutativi.
13.2. La asserita valutazione degli indici bibliometrici risulta smentita dal fatto che i passaggi della nuova relazione finale, in cui vengono citati gli indicatori, sono pressoché identici ai passaggi presenti nella prima relazione finale e, inoltre, il frontale contrasto con la sentenza n. 631 del 25 luglio 2022 emerge dal fatto che i 3 commissari, nonostante il giudice amministrativo avesse accertato che i dati relativi agli indici bibliometrici erano «di gran lunga favorevoli al prof. OMISSIS», hanno previsto un minimo scostamento nel giudizio assegnato al prof. OMISSIS e alla prof.ssa OMISSIS.
13.3. Si legge nei nuovi giudizi descrittivi che l’impatto della produzione scientifica, per come misurato attraverso le citazioni ricevute e l’H index, è “molto rilevante” per il prof. OMISSIS e “rilevante” per la prof.ssa OMISSIS (pag. 3-4 doc. 23).
13.4. Tale esigua differenza, peraltro espressa con una scelta di giudizio “rilevante” che esula dalla scala di giudizi che i Commissari hanno normalmente utilizzato, quale “eccellente”, “ottimo”, “buono”, ecc., non risulta compatibile con l’accertamento del Tribunale, che ha ritenuto di gran lunga favorevoli i dati per il prof. OMISSIS.
13.5. Né si spiega il motivo per cui i 3 commissari, per gli indici bibliometrici, abbiano deciso di non utilizzare i giudizi largamente elogiativi spesi invece per la produzione complessiva della prof.ssa OMISSIS, che è stata addirittura qualificata come “eccellente” (e non certo, solo, “molto rilevante”).
13.6. Il motivo, dunque, va respinto.
14. Con il terzo motivo (pp. 8-10 del ricorso), ancora, l’Università appellante deduce che la Commissione avrebbe ritenuto, questa volta motivatamente, l’impegno scientifico della prof.ssa OMISSIS costante e continuativo, mentre quello del prof. OMISSIS soltanto continuativo.
14.1. Ma la sentenza qui impugnata ha acclarato che la perdurante applicazione del criterio della c.d. produttività (profilo, quest’ultimo, dedotto sub B.I.D), già censurata dalla sentenza n. 631 del 25 luglio 2022, comporta violazione del giudicato.
14.2. Nell’allegato A (doc. n. 24 fasc. parte ricorrente) viene reiterato (in termini identici a quanto avvenuto in occasione della prima valutazione) il calcolo del numero di lavori pubblicati in media ogni anno su riviste indicizzate.
14.3. Il Tribunale ha accertato che la Commissione, pur avendo attribuito un punteggio superiore a OMISSIS sull’impatto, ha poi mitigato tale prevalenza invocando il sub-criterio della specificità del tipo di ricerche svolto dalla OMISSIS, al fine di giustificare un illogico ed irragionevole giudizio di preferenza di quest’ultima rispetto al criterio della consistenza complessiva della produzione scientifica.
14.4. Inoltre, sempre nel presumibile intento di conservare l’illegittimo giudizio di preferenza della OMISSIS, la Commissione ha valorizzato il numero medio di pubblicazioni su riviste indicizzate per anno che, tuttavia, rileva ai fini della produttività (criterio non previsto dalla legge di concorso) e non già della consistenza complessiva. Confondendo, quindi, la produttività con la consistenza complessiva, la Commissione ha sfavorito OMISSIS le cui pubblicazioni cominciano dall’anno 1998, mentre quelle della OMISSIS dal 2004. III.B Al capo 3.2, la sentenza sottolinea l’illegittimità della rinnovata procedura nella parte in cui ha pretermesso la valutazione comparativa della consistenza complessiva, così reiterando il medesimo errore già commesso nella prima tornata.
14.5. Anche questo motivo, dunque, va respinto.
15. Con il quarto motivo (pp. 10-11 del ricorso), ancora, l’Università appellante lamenta che erroneamente il primo giudice abbia ritenuto che la Commissione non potesse modificare i giudizi sulla coerenza della produzione scientifica, non essendole ciò precluso dall’effetto conformativo del giudicato.
15.1. Ma anche questo rilievo è infondato perché la sentenza ottemperanda non ha inciso su tali profili e l’attività rivalutativa non poteva “ritoccare” profili non incisi dal giudicato in modo da fare, artatamente, risultare migliore il profilo scientifico della candidata OMISSIS, introducendo per la prima volte questioni ormai non contestate con l’evidente finalità di compensare gli effetti derivanti dal giudicato sugli altri aspetti della valutazione comparativa.
16. Con il quinto motivo (pp. 12-14 del ricorso), ancora, l’Università censura la, a suo dire, erronea valutazione dell’attività didattica da parte del primo giudice.
16.1. L’appellante, in particolare, ricorda che nei verbali redatti nell’ambito della procedura rinnovata si legge che l’attività didattica è:
– per quanto riguarda la prof.ssa OMISSIS, «ricca e continuativa è l’attività didattica svolta presso la sua Università di appartenenza dal 1999 in corsi di studio di I, II e III ciclo, in ambito pienamente congruente con il SSD M-PSI/05. Nel complesso si tratta di un’esperienza didattica molto consolidata»;
– per ciò che concerne il prof. OMISSIS, l’attività didattica si è svolta con continuità dal 2003 al 2017 presso la New School for Social Research (NY), e negli anni più recenti presso Università italiane, con insegnamenti collocabili, prevalentemente ma non esclusivamente, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-PSI/05, risultando l’esperienza didattica sin qui maturata consolidata.
16.2. La sentenza qui impugnata ha accolto la doglianza del prof. OMISSIS, il quale ha lamentato che la valutazione non avrebbe tenuto conto di quanto indicato nella decisione n. 631 del 25 luglio 2022, dal momento che l’eliminazione delle attività sopra descritte non ha comportato alcuna variazione nel giudizio dell’attività didattica della prof.ssa OMISSIS, e che pertanto continuerebbe a non essere giustificato sotto questo profilo il miglior giudizio accordato alla docente.
16.3. A tal proposito, il Ministero appellante richiama l’attenzione sul fatto che nella procedura in parola vengono espressi giudizi, e non sono attribuiti punteggi numerici, e che la valutazione, come anche evidenziato nella sentenza n. 631 del 2022, possa essere di natura globale.
16.4. Ma si tratta di censure anche esse infondate.
16.5. Infatti, come ha pure rilevato l’odierno appellato, la censura è innanzitutto inammissibile per contrasto con la sentenza n. 631 del 25 luglio 2022, non appellata dall’Università, in cui il giudice di prime cure ha dato rilievo alla erronea considerazione di tali titoli, evidentemente ritenendo che gli stessi avessero influito sulla valutazione.
16.6. Inoltre la censura è inammissibile perché costituisce una illegittima integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo: nei verbali di concorso la Commissione non ha assolutamente indicato, in risposta alla sentenza n. 631 del 25 luglio 2022, che le attività in questione non avevano influito sul giudizio, ma ha semplicemente omesso di considerare il decisum.
16.7. Sono altresì inammissibili ed infondate le censure dell’appellante relative al capo concernente la mancata valutazione da parte della Commissione dell’omessa indicazione da parte della prof.ssa OMISSIS delle ore di attività didattica.
16.8. In particolare, come visto, l’appellante censura che:
– l’attività didattica di OMISSIS sarebbe stata svolta con continuità,
– non risulterebbe dagli atti del concorso la necessità di esprimere il giudizio sulla base dell’impegno orario.
16.9. Le censure sono inammissibili e infondate.
16.10. Inammissibili perché si pongono in contrasto con la sentenza n. 631 del 25 luglio 2022 senza che la stessa sia mai stata appellata dall’Università nella parte in cui afferma esplicitamente che «sebbene possa presumersi che la controinteressata, come professore di seconda fascia dal 2005 in avanti, abbia svolto almeno 120 ore di didattica frontale per ciascuna annualità, tale elemento appare palesemente insufficiente a sorreggere l’avversata valutazione di superiorità formulata dalla maggioranza della commissione, per la mancanza di un preciso dato orario relativo all’intera attività di insegnamento».
16.11. L’Università non ha appellato tale motivazione e non può quindi oggi contestare il fatto che il numero di ore di insegnamento costituisse elemento necessario per la valutazione.
16.12. Le censure sono parimenti inammissibili perché integrano la motivazione del provvedimento amministrativo, dato che, ancora una volta, negli atti di concorso nulla si dice con riferimento alla valutazione della Commissione sulla inutilità dei dati in questione.
16.13. Le censure sono poi infondate nel merito perché è la stessa Commissione ad aver valorizzato l’impegno orario come elemento necessario per la valutazione: nei verbali si legge come per i candidati OMISSIS ed OMISSIS, per la loro valutazione comparativa, la Commissione abbia individuato il numero di ore totali di insegnamento (1533 ore per OMISSIS e 1008 ore per OMISSIS) e come per la OMISSIS non sia stato possibile individuare tale dato.
16.14. Tanto più che, nella prima relazione finale, la Commissione ha rilevato per la OMISSIS che è stato indicato lo svolgimento di n. 53 corsi, ma che «nella domanda non è indicato il dettaglio di ore/crediti, per cui non è possibile una quantificazione dell’impegno orario sostenuto dalla candidata né in assoluto, né come media di ore o crediti annuali 23 di insegnamento».
16.15. È evidente, quindi, come tale elemento dovesse essere considerato ai fini della valutazione, con conseguente infondatezza della censura proposta dall’Università appellante.
17. Infine, con il sesto motivo (pp. 14-15 del ricorso), l’Università appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ingiustificato il giudizio di sostanziale parità tra i candidati con riguardo alla macro-area dei titoli, nonostante la prof.ssa OMISSIS non abbia specificato l’importo dei finanziamenti ricevuti, e la netta prevalenza del carattere internazionale del Prof. OMISSIS.
17.1. La Commissione si esprime attraverso un giudizio globale, che tiene in conto e bilancia i vari elementi desumibili dal curriculum dei candidati, così come i commissari, in quanto esperti del settore, possono valutare il prestigio e l’importanza dei titoli, segnatamente dei progetti di ricerca, al di là di quanto dettagliato in tema di finanziamenti ricevuti, elemento questo che non pare esplicitato nel verbale dei criteri tra quelli di cui tenere conto ai fini della valutazione.
17.2. Sotto il profilo dell’internazionalità del Prof. OMISSIS l’appellante richiama quanto osservato dalla componente di maggioranza della commissione e riportato nella relazione finalizzata alla difesa in primo grado e, cioè, che l’esperienza maturata all’estero dal Prof. OMISSIS (prevalentemente negli Stati Uniti) non è sintomatica di un particolare impegno verso l’internazionalizzazione e, come tale, suscettibile di particolare apprezzamento in sede di valutazione, ma è la naturale conseguenza di averla prevalentemente acquisita all’estero.
17.3. Anche questa censura, tuttavia, è priva di fondamento.
17.4. La censura è nuovamente inammissibile per contrasto con la sentenza n. 631 del 25 luglio 2022, mai impugnata sul punto dall’Università.
17.5. Il contrasto si ravvisa in primis con il passaggio motivazionale relativo alla necessità di una comparazione fra titoli ed all’onere imposto dalla sentenza all’Università di provvedervi.
17.6. L’appellante afferma poi che la Commissione potrebbe valutare i progetti di ricerca a prescindere dal finanziamento siccome si tratterebbe di «elemento che non pare esplicitato nel verbale dei criteri».
17.7. La censura è inammissibile ed infondata poiché si pone in contrasto con gli atti del concorso.
17.8. È evidente poi, quanto all’esperienza internazionale dell’odierno appellato, che la lunga esperienza estera del Prof. OMISSIS assegni un alto grado di internazionalità al suo profilo, elemento che il Tribunale, con la sentenza n. 631 del 25 luglio 2022 non appellata dall’Università e, dunque, con l’autorità ormai del giudicato, ha imposto di valutare in chiave positiva, ma ciò non è stato fatto dalla Commissione, con la conseguente nuova elusione del giudicato anche sotto questo profilo.
17.9. Anche questa censura, quindi, va respinta.
18. In conclusione, per tutti i motivi esposti, le censure proposte dalla parte appellante sono infondate e non risultano idonee a porre in discussione la prevalenza del ricorrente nella procedura in esame, che costituisce la diretta conseguenza delle ragioni poste a fondamento del giudicato formatosi in sede di cognizione e delle statuizioni rese in sede di ottemperanza.
18.1. L’appello dell’Università va, quindi, respinto, con la piena conferma della sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha determinato per le ragioni sopra vedute, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a., la definitiva prevalenza dell’odierno appellato all’esito della procedura concorsuale di cui è causa.
18.2. Essendo stato così riconosciuto all’appellato il bene della vita agognato, non vi è luogo per la rimessione della causa al primo giudice, da questo richiesta in via subordinata all’eventuale accoglimento dell’appello, per l’eventuale esame dei vizi aventi autonoma valenza annullatoria, previa conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
19. L’Università appellante, per la soccombenza, deve essere condannata a rifondere in favore dell’appellato le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, mentre dette spese possono essere compensate tra il prof. OMISSIS e la prof.ssa OMISSIS, non costituitasi.
19.1. A carico dell’Università rimane infine anche il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dall’Università degli Studi di Genova e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, lo respinge e per l’effetto conferma, anche nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.
Condanna l’Università degli Studi di Genova e il Ministero dell’Università e della Ricerca a rifondere in favore di OMISSIS le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell’importo di € 7.000,00, oltre gli accessori come per legge.
Compensa interamente le spese del presente grado del giudizio tra OMISSIS e OMISSIS.
Pone definitivamente a carico dell’Università degli Studi di Genova e del Ministero dell’Università e della Ricerca il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
Pubblicato il 21 novembre 2024