Cons. Stato, sez. VII, 22 novembre 2024, n. 9392

I partecipanti a una procedura selettiva devono controllare che quanto dichiarato nel curriculum corrisponda al vero

Data Documento: 2024-11-22
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

I partecipanti a una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia hanno l’obbligo di verificare con particolare rigore che tutto quanto dichiarato nel curriculum autocertificato corrisponda al vero e che il contenuto sia chiaramente esposto per non indurre in errore la Commissione.

Contenuto sentenza

09392/2024REG.PROV.COLL.

01375/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’Avvocato OMISSIS e dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

OMISSIS, rappresentata e difesa dall’Avvocato OMISSIS e dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato OMISSIS in Roma, viale Liegi, n. 32.

per la riforma

della sentenza n. 19247 del 9 dicembre 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, resa tra le parti, che ha annullato il decreto della Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” del 18 marzo 2022 n. 906, il D.R. del 29 dicembre 2021 n. 3630, di nomina della Commissione per la Procedura, del verbale n. 1 della riunione preliminare del 19 gennaio 2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluso il provvedimento di nomina di cui alla delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 marzo 2022 e Giunta di Facoltà del 24 marzo 2022 e presa di servizio prot. n. 643/2022 del 31 marzo 2022 della prof.ssa OMISSIS.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma “La Sapienza” e di OMISSIS;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2024 il Consigliere OMISSIS e uditi per l’odierna appellante, OMISSIS, l’Avvocato OMISSIS e l’Avvocato OMISSIS e, per la odierna appellata, OMISSIS, l’Avvocato OMISSIS;

viste le conclusioni dell’Università appellata come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso, proposto in primo grado avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti per brevità il Tribunale), la prof.ssa OMISSIS ha impugnato il decreto di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di I fascia per il S.C. 11/E1 – S.S.D. M-PSI/02 – presso il Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza, all’esito della quale è stata dichiarata vincitrice la prof.ssa OMISSIS, ritenendo il giudizio espresso manifestamente illogico ed irragionevole, in quanto fondato su una valutazione comparativa assente nonché su giudizi singoli palesemente contraddittori.

2. Il ricorso è stato affidato, in particolare, ai seguenti motivi di doglianza.

2.1. Con un primo motivo, «I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 e art. 24, della l. 30 dicembre 2010 n. 240 –Falsa applicazione dell’art. 8 del Regolamento e art. 1 del Bando. – Eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo la Commissione omesso la valutazione comparativa e formulato un giudizio complessivo sui candidati senza indicare le ragioni di prevalenza della Prof.ssa OMISSIS. – Eccesso di potere per carenza della motivazione e disparità di trattamento, avendo la Commissione omesso la valutazione delle pubblicazioni e valutato (solo) l’attività didattica della Prof.ssa OMISSIS limitatamente all’a.a. 20/21. – Eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria e disparità di trattamento avendo la Commissione omesso la formazione di sub-criteri o subparametri», è stato dedotto in prime cure che l’intera valutazione si rivelerebbe manifestamente illogica e palesemente arbitraria sotto più profili, non essendo possibile ricostruire in modo oggettivo il procedimento logico seguito nella scelta dalla Commissione.

2.1.1. La stessa avrebbe infatti omesso di compiere una valutazione comparativa, in quanto l’indicazione, nei giudizi finali, di un profilo “ottimo” rispetto ad un altro definito “molto buono” non consentirebbe di mettere in relazione il curriculum dei candidati e di comprendere rispetto a quali elementi il profilo della candidata vincitrice sia stato giudicato complessivamente il migliore.

2.1.2. La Commissione non avrebbe inoltre espresso un giudizio sulle singole pubblicazioni scientifiche, né quello complessivo alla luce dei criteri previsti dal bando e nel verbale n. 1: la stessa si sarebbe limitata ad esprimere lo stesso giudizio in termini generali ed omnicomprensivi, sia per la ricorrente che per la controinteressata, nonostante le differenze emergenti in favore della prima già nel profilo curriculare quanto ad apporto individuale, collocazione editoriale e numero di lavori.

2.1.3. Anche il giudizio espresso in ordine all’attività didattica della ricorrente sarebbe viziato da una disparità di trattamento e da un’applicazione errata ed arbitraria dei criteri di valutazione, in quanto solo per essa la Commissione avrebbe considerato gli insegnamenti tenuti nell’ultimo anno accademico senza che questo elemento fosse stato indicato tra i criteri valutativi.

2.1.4. Nel giudizio complessivo, si sarebbe infine riconosciuto un valore decisivo solo ed esclusivamente alla valutazione delle attività istituzionali, unico elemento in grado di distinguere la controinteressata rispetto agli altri candidati in ragione del ruolo ricoperto come Prorettore, avendo ottenuto infatti il giudizio di “eccellente”.

2.2. Con un secondo motivo, «II. Violazione e falsa applicazione dell’art.18 e art. 24, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 –Falsa applicazione dell’art. 8 del Regolamento e art. 5 del Bando. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza e perplessità della motivazione, nonché per travisamento dei presupposi di fatto.–. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e sviamento stante la violazione delle priorità definite nei criteri», è stato in prime cure dedotto che il mero raffronto degli elementi del giudizio individuale delle due candidate sul profilo curriculare evidenzierebbe un giudizio complessivamente migliore per la prof.ssa OMISSIS.

2.2.1. Inoltre, i singoli giudizi individuali sarebbero viziati da errori nella valutazione dei profili curriculari, avendo la Commissione riconosciuto alla prof.ssa OMISSIS ore di didattica non afferenti al SSD MPS/02 e, quindi, non valutabili, e, d’altra parte, omesso di considerare in favore della prof.ssa OMISSIS ore di didattica in carico.

2.2.2. Rispetto ai criteri di priorità fissati dal bando, la Commissione, sovvertendone l’ordine, avrebbe infine riconosciuto valore decisivo all’attività istituzionale, attribuendo peraltro valenza decisiva ad incarichi che non sono di natura “elettiva”, come invece indicato nel criterio individuato dalla stessa.

2.3. Con un terzo motivo, «III. Violazione dell’art. 46 e 47 del DPR n. del 28 dicembre 2000, n. 445, stante la non veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione Allegato C. – Violazione del principio di auto-responsabilità. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti atteso che la candidata ha attestato il possesso di titoli non effettivamente posseduti», infine, la ricorrente in prime cure ha dedotto che nella dichiarazione della controinteressata, presentata in allegato alla domanda di partecipazione, vi sarebbero incongruenze e dichiarazioni non corrispondenti al vero in relazione ad aspetti (quali i progetti di ricerca, l’attività didattica, gli indici bibliometrici) che sono stati invece oggetto di valutazione da parte della Commissione e che hanno contribuito in modo determinante a formare il giudizio positivo sul suo profilo curriculare.

2.3.1. Sulla base del principio generale di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., in ipotesi di dedotta falsità della dichiarazione resa, il candidato non potrebbe giovarsi in sede concorsuale del titolo che si rivelasse oggetto di dichiarazione non veritiera e, pertanto, nel caso in esame la Commissione non avrebbe dovuto considerare detti elementi nella valutazione della prof.ssa OMISSIS.

2.4. Si sono costituiti in resistenza nel primo grado del giudizio l’Università – depositando documentazione, relazione illustrativa e controdeduzioni tecniche della Commissione – e la controinteressata OMISSIS, argomentando con successiva memoria per l’inammissibilità e infondatezza del ricorso, pur rappresentando la presenza di “refusi” nella compilazione del proprio curriculum e nella dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione, tuttavia non rilevanti ai fini della valutazione.

2.5. Alla camera di consiglio del 22 giugno 2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare pure avanzata col ricorso, la causa è stata cancellata dal ruolo in ragione dell’avvenuta presa di servizio della prof.ssa OMISSIS.

2.6. In vista della trattazione del merito, la parte ricorrente ha depositato le note di riscontro dell’Ateneo resistente all’istanza di accesso formulata dalla prima in merito agli insegnamenti svolti dalla prof.ssa OMISSIS ed ai progetti di ricerca dalla stessa curati, producendo poi memoria difensiva.

2.7. Alla pubblica udienza del 7 novembre 2023, per la quale le resistenti hanno richiesto il passaggio in decisione sulla base degli scritti, sentito il difensore ricorrente comparso, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Infine, con la sentenza n. 19247 del 19 dicembre 2023, il Tribunale ha accolto il ricorso, con particolare, assorbente o quantomeno prevalente, riferimento al terzo motivo.

3.1. Secondo il primo giudice, invero, emerge chiaramente come la selezione del vincitore avvenga esclusivamente sulla base della valutazione del curriculum e delle dichiarazioni presentate da ciascun candidato, che assumono quindi rilevanza determinante in quanto costituiscono l’unico elemento su cui si fonda il giudizio della Commissione valutatrice per desumere l’idoneità del candidato vincitore e stabilirne la prevalenza rispetto agli altri.

3.2. Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dalla controinteressata relativamente ai progetti di ricerca e all’attività didattica – profili rilevanti alla luce dei criteri sub 9.1.1. – si sono rilevate, all’esito dell’accesso agli atti effettuato dalla ricorrente (cfr. documenti depositati il 26 settembre 2023 e memoria della ricorrente del 6 ottobre 2023) ovvero per stessa ammissione della prof.ssa OMISSIS, non corrispondenti al vero, in quanto alcuni insegnamenti, che la stessa ha dichiarato di aver tenuto, non risultano invece nell’applicativo utilizzato dall’Ateneo per la compilazione delle Schede Insegnamento; i CFU sono inferiori a quelli indicati; non è stato ricoperto il ruolo di Principal Investigator per il progetto di ricerca indicato; non è mai stata svolta attività di docenza nel corso di dottorato.

3.3. A ciò si aggiunga che, come pure evidenziato dalla ricorrente, la controinteressata è stata peraltro valutata con riguardo ad un carico didattico non afferente al SSD M-PSI/02 – oggetto di concorso – essendo stata illegittimamente considerata dalla Commissione anche l’attività didattica svolta nel SSD M-PSI/01, per i Corsi di Professione sanitaria tecnica, rientrante nello stesso settore concorsuale 11/E1.

3.4. Così facendo la Commissione avrebbe però disatteso la previsione del bando e del verbale n. 1 che identifica tra i criteri di valutazione individuale l’“Attività didattica relativa al settore scientifico-disciplinare M-PSI/02”.

3.5. Al riguardo infatti il Tribunale ha ribadito che la preventiva indicazione dello specifico settore scientifico-disciplinare ad opera dell’Università – come avvenuto nella procedura selettiva de qua – comporta che il suddetto settore scientifico disciplinare debba essere preso come riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti.

3.6. Alla stregua di questi elementi, sarebbe dunque evidente come il giudizio della Commissione si sia formato in maniera macroscopicamente viziata, atteso che la valutazione collegiale del profilo curriculare, poi confluita in quella complessiva, ha tenuto conto, per quanto riguarda in particolare l’attività didattica e i finanziamenti, di titoli in realtà non sussistenti (cfr. allegato 1 al verbale n. 2).

3.7. Il ricorso è stato pertanto dal primo giudice accolto con annullamento del decreto rettorale impugnato, unitamente agli altri atti della procedura de qua, derivandone, per l’effetto conformativo, l’obbligo per l’Università di rinnovare la valutazione delle candidate tramite apposita Commissione in diversa composizione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) della pronuncia medesima, ferma restando la facoltà dell’Ateneo, prevista dal bando, di procedere in qualunque tempo ai controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, determinandosi di conseguenza

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello OMISSIS, lamentandone l’erroneità per le ragioni che di seguito saranno esaminate, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado da OMISSIS.

4.1. Si sono costituite l’Università e OMISSIS per chiedere il rigetto dell’appello.

4.2. Le parti hanno depositato le loro memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. in vista dell’udienza pubblica.

4.3. Infine, nella pubblica udienza del 12 novembre 2024, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

5. L’appello è infondato.

5.1. In via preliminare, si deve rammentare che la Commissione, in osservanza della sentenza qui impugnata, ha proceduto alla rivalutazione e, all’esito, ha dichiarato nuovamente vincitrice la prof.ssa OMISSIS: gli atti della rivalutazione sono stati approvati con D.R. n. 685 del 2024 oggetto di un ricorso per ottemperanza proposto innanzi al Tribunale dalla odierna appellata.

5.3. In relazione a tale ricorso, lo stesso Tribunale, avendo ritenuto che gli atti emanati dalla pubblica amministrazione in attuazione del vincolo conformativo imposto dalla sentenza di annullamento del Tribunale non siano nulli per violazione od elusione del giudicato, ma espressione di un rinnovato esercizio del potere provvedimentale, ha disposto la conversione del rito e fissato l’udienza, per la relativa trattazione quale ricorso ordinario, del 4 dicembre 2024.

5.4. La rinnovata valutazione della Commissione in (preteso) adempimento del vincolo conformativo, comunque, non fa venire meno l’interesse alla proposizione del presente appello, posto che, se risultasse in questa sede corretta la (prima) valutazione svolta dalla Commissione, l’odierna appellante, OMISSIS, vedrebbe definitivamente confermata la propria nomina a professoressa di I fascia.

6. Venendo al merito del gravame, secondo la tesi dell’odierna appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente affermato che «il giudizio della Commissione si sia formato in maniera macroscopicamente viziata, atteso che la valutazione collegiale del profilo curriculare, poi confluita in quella complessiva, ha tenuto conto, per quanto riguarda in particolare l’attività didattica e i finanziamenti, di titoli in realtà non sussistenti (cfr. allegato 1 al verbale n. 2)».

6. Invero, stando a tale tesi, le sviste commesse dalla prof.ssa OMISSIS in corso di redazione del curriculum vitae non rappresentano altro che meri errori materiali di compilazione, ininfluenti e inidonei ad intaccare la legittimità dell’azione amministrativa e la correttezza del giudizio espresso dalla Commissione.

6.1. Detto in altri e più chiari termini, anche qualora il curriculum non avesse contenuto gli errori rilevati dal Tribunale, il giudizio espresso dalla Commissione non sarebbe stato divergente da quello censurato.

6.2. Inoltre, rammenta ancora l’appellante, questo Consiglio – proprio con riferimento ai concorsi universitari – ha altresì chiarito che il mero errore materiale nella redazione del curriculum non ha carattere viziante, soprattutto qualora non sia ragionevolmente ravvisabile “alcuna volontà decettiva dell’interessata” (Cons. St., sez. VII, 26 ottobre 2023, n. 9270).

7. La tesi dell’appellante, per quanto suggestiva, tuttavia non può essere seguita.

7.1. L’assunto della odierna appellante muove da una pretesa – e, comunque, indimostrata – trascurabilità o marginalità – e anche, per molti di essi, scusabilità – degli errori commessi nella compilazione del curriculum, che non solo non riesce a spiegare in che misura la condotta contestata non sia in contrasto con il principio di autoresponsabilità e, più in generale, con i principi di correttezza e buona fede, ma trascura il dato fondamentale che in un giudizio complessivo, come quello svolto dalla Commissione, ogni dato non rispondente alla realtà rappresentato dal candidato nel curriculum può essere fuorviante e decisivo e assumere una incidenza viziante (salva la prova, qui mancante, che di tale dato la Commissione non abbia tenuto conto), posto che, come questa Sezione ha già chiarito, proprio sul curriculum si fonda anzitutto, “fideisticamente” (Cons. St., sez. VII, 8 giugno 2022, n. 4860), la valutazione della Commissione.

7.2. E tuttavia proprio per questo, nelle procedure concorsuali, come quella in esame, è stato già affermato da questo Consiglio di Stato il dovere dei partecipanti di verificare con particolare rigore che tutto quanto dichiarato nel curriculum autocertificato corrisponda al vero e che il contenuto sia chiaramente esposto per non indurre in errore la Commissione.

7.3. Nel caso in esame l’accertamento della non rispondenza di alcune dichiarazioni contenute nel curriculum autocertificato alla realtà dei titoli posseduti ha condotto correttamente il giudice di prime cure a ritenere sufficiente l’annullamento con rivalutazione delle candidate, rimettendo quindi all’Ateneo la valutazione sul contenuto delle dichiarazioni dell’appellante, ferma restando, come ha precisato il Tribunale, la facoltà dell’Ateneo, prevista dal bando, di procedere in qualunque tempo ai controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, determinandosi di conseguenza.

7.4. Di qui, con evidenza, l’irrilevanza delle giustificazioni addotte dall’appellante per motivare gli errori, le imprecisioni e le inesattezze compiute nella compilazione del curriculum che, a ben riflettere, sono tali e tanti – e, in larga parte, riconosciuti dalla stessa appellante – da non aver potuto non inficiare il giudizio complessivo della Commissione, che deve sempre e comunque fondarsi su dati correttamente rappresentati nel curriculum.

7.5. Questa Sezione, nell’ambito di un giudizio che presenta diversi profili di analogia con l’odierna fattispecie, ha avuto occasione di rilevare che «la descritta struttura della procedura concorsuale per cui è causa postula che il principio generale dell’autoresponsabilità, secondo cui ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori contenuti nella propria domanda (Cons. Stato, Ad. pl., 25 febbraio 2014, n. 9 in tema di procedure ad evidenza pubblica), operi in modo rafforzato, tenuto conto che il curriculum e quanto in esso dichiarato, rappresenta l’unico elemento su cui “fideisticamente” si fonda la valutazione della Commissione» (Cons. St., sez. VII, 8 giugno 2022, n. 4680).

7.6. Negli stessi termini, sempre questo Consiglio ha affermato che «il principio dell’autoresponsabilità costituisce il cardine fondamentale dell’intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive con la conseguenza che al privato è precluso di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, e l’amministrazione pubblica è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni, senza alcun margine di discrezionalità, a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante» (Cons. St., sez. IV, 19 aprile 2022, n. 2916; Cons. St., sez. III, 20 luglio 2020, n. 4634 e una siffatta declinazione del principio di autoresponsabilità finisce per rilevare quale “baluardo della par condicio tra i candidati”, Cons. St., sez. V, 26 luglio 2024, n. 6729).

7.7. È stato chiarito che in casi come quello esaminato «di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione […]» non potrebbe neanche venire in rilievo l’istituto del soccorso istruttorio «poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di [correggere], a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo (…), significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio» (Cons. St., Sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241).

8. Di qui, per le ragioni esposte, la correttezza della sentenza impugnata, che va immune da censura, anche nella parte in cui ha rimesso all’Università di valutare se gli errori e le imprecisioni compiute dalla candidata fossero di tale rilevanza, e divergenza dal reale, da giustificare addirittura l’esclusione dal concorso per avere esse in ipotesi integrato un caso di falsità ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 (v., sul punto, la già richiamata sentenza di questo Cons. St., sez. VII, 8 giugno 2022, n. 4680), non potendo ritenersi che la sola erroneità o imprecisione nel riportare i dati nel curriculum possa, in assenza di specifiche previsioni della legge o del bando, avere ex se efficacia escludente.

9. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

10. Le spese del presente grado del giudizio, per la complessità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.

10.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante per la soccombenza il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da OMISSIS, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico di OMISSIS il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024, con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 22 novembre 2024