Deve essere riconosciuta l’anzianità pre-ruolo anche ai docenti a contratto.
TAR Campania, sez. II, 25 novembre 2024, n. 6470
Deve essere riconosciuta l’anzianità pre-ruolo anche ai docenti a contratto
06470/2024 REG.PROV.COLL.
02942/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2942 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Municipio, 84;
contro
Università degli Studi della Campania -OMISSIS- – Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Per l’accertamento
a) del diritto della ricorrente, Professore Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare -OMISSIS-, al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato quale Professore a contratto presso l’Università del -OMISSIS-, negli anni accademici 1988/89, 89/90 e 90/91, ai sensi dell’art. 103 D.P.R. 382/80;
b) per la conseguente condanna dell’Università degli Studi della Campania “-OMISSIS-” alla ricostruzione della carriera ed al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato negli anni accademici indicati alla lett. a che precede (88/89 – 89/90 -90/91) quale Professore a contratto dell’Università del -OMISSIS-;
c) per la condanna dell’Università degli Studi della Campania “-OMISSIS-” alla ricostruzione della carriera con riferimento agli aa.aa. 1988/89 – 89/90 e 90/91, all’adeguamento del trattamento stipendiale e dell’anzianità valutabile ai fini pensionistici;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania -OMISSIS- – Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 novembre 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame, parte ricorrente, in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria del resistente Ateneo, con la qualifica di Professore di I fascia, ha chiesto il riconoscimento dei servizi pre-ruolo ex art. 103 d.p..r 382/80 per il servizio prestato quale “professori a contratto” presso l’Università del -OMISSIS- per gli anni accademici 1988-89, 1989-90 e 1990-91, richiamando, in particolare, l’orientamento consolidato della giurisprudenza registrato in tema (in particolare, avallato da Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3146).
Ha formulato in merito due istanze volte ad ottenere il riconoscimento del pregresso servizio triennale, in data 28 maggio 2020 e in 22 giugno 2020, che sono state respinte con nota dell’Università prot. n. 143914 del 31 luglio 2020.
2. Come confermato anche dall’amministrazione resistente, la ricorrente è stata assunta come ricercatrice a decorrere dall’1 luglio 1995 ed “immessa in ruolo” come ricercatrice confermata in data il successivo 1 luglio 1998 presso l’Università del -OMISSIS-. In data 1 novembre 1999, è stata assunta come professore associato non confermato e dal 1 novembre 2011 ricopre l’incarico di professore straordinario presso l’Universi evocata in giudizio.
3. La disciplina richiamata dalla ricorrente, ed oggetto di un’interpretazione oramai consolidata della giurisprudenza amministrativa, è costituita dal d.P.R. 382/1980 il cui art. 103 – poi successivamente abrogato – prevedeva quanto segue “ai professori associati, all’atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché per un terzo in qualità di assistente volontario (…) Il riconoscimento dei servizi di cui a precedenti commi può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo”.
4. Parte ricorrente fonda la sua prospettazione sulla ricostruzione ermeneutica elaborata dalla giurisprudenza, anche del giudice di appello, secondo cui l’elencazione contenuta nell’art. 7 della L. 28/1980 (richiamata dal citato art. 103) sarebbe riferibile anche alla figura dei “Professori a Contratto”, stante l’assimilabilità di questa categoria di docenti a quella prevista dal c. 7, lett. f dell’art. 7 cit. relativa ai “Professori incaricati e supplenti”.
5. Il ricorso è fondato.
6. Deve preliminarmente rilevarsi la tardività ex art. 76 comma 3 c.p.a. della memoria depositata dall’amministrazione in data 11 novembre 2024 (tre giorni prima dell’udienza pubblica), con conseguente inammissibilità anche dell’eccezione di decadenza. Peraltro, si controverte nel giudizio in esame della posizione di diritto soggettivo al riconoscimento della “carriera” come richiesto da parte ricorrente, devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. e non rileva la decadenza dell’impugnazione degli atti di diniego, che sarebbe rilevabile anche d’ufficio.
7. Nel merito, il ricorso si presenta fondato, in virtù di una consolidata giurisprudenza, tra cui spicca la sentenza del Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2020, n. 3146. Tale indirizzo interpretativo consente una definizione semplificata della controversia ai sensi degli artt. 74 e 88 del codice del processo amministrativo, mediante richiamo ai principi già espressi in quella pronuncia (da ultimo, cfr. anche T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 6 febbraio 2023, n. 157).
8. La questione centrale, anche di questo giudizio, riguarda la possibilità di includere, tra le figure contemplate dall’art. 7 della L. 28/1980, cui rinvia espressamente il comma 3 dell’art. 103 del d.P.R. n. 382/1980, anche la categoria del “professore a contratto”. Va rilevato che il suddetto elenco non menziona esplicitamente tale figura, introdotta solo successivamente con l’art. 25 del medesimo d.P.R. n. 382/1980, e pertanto non prevedibile al momento della redazione della norma oggetto di interpretazione.
Tuttavia, la giurisprudenza ha affrontato e risolto positivamente questa problematica attraverso un’interpretazione evolutiva, ispirata al principio di adattamento del diritto ai mutamenti del contesto normativo e sociale. Tale opzione ermeneutica parte dal riconoscimento che, poiché la disposizione originaria si riferiva a ruoli previsti prima della sua entrata in vigore, essa non poteva contemplare una figura istituita solo successivamente. Come evidenziato nella sentenza n. 3146/2020 citata, il nucleo essenziale di tale interpretazione risiede nell’assimilazione del “professore a contratto” ai “professori incaricati supplenti” (espressamente inclusi nell’art. 7, lett. f) sulla base di una duplice considerazione: l’identità di ratio e l’analogia delle attività svolte.
In questa prospettiva, una lettura costituzionalmente orientata delle norme evita il rischio di disparità di trattamento tra situazioni che, per natura e funzione, risultano sostanzialmente analoghe. Diversamente opinando, infatti, si verrebbe a determinare un’irragionevole discriminazione, in contrasto con i principi di equità e uniformità sanciti dall’ordinamento. Tale approccio, già recepito nei precedenti giurisprudenziali, si configura dunque come la soluzione più coerente e aderente ai principi generali del diritto.
9. In conclusione, il ricorso va accolto e va riconosciuto alla ricorrente il diritto al riconoscimento del servizio triennale pregresso come richiesto, oltre che il diritto alla ricostruzione della carriera che contempli tale riconoscimento.
10. Le spese seguono la soccombenza, in ossequio al principio di causalità, e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 3000,00 oltre accessori come per legge e oltre il pagamento del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario
L’ESTENSORE OMISSIS
IL PRESIDENTE OMISSIS
Pubblicato il 25 novembre 2024