La Commissione non può limitare arbitrariamente la valutazione della continuità dell’attività scientifica circoscrivendo temporalmente il periodo considerato. Tale criterio, infatti, oltre che ultroneo rispetto a quelli che avrebbero dovuto orientare l’attività dei commissari, è altresì irragionevole, in quanto non consente di per sé di apprezzare la “continuità temporale della produzione scientifica”, la quale andrebbe invece valutata tenendo conto della complessiva attività di produzione scientifica del candidato, attraverso la verifica della costanza delle pubblicazioni nel tempo, indipendentemente dalla concentrazione di tali pubblicazioni in un arco temporale.
TAR Lombardia – Brescia, Sez. I, 28 novembre 2024, n. 950
La commissione di concorso non può circoscrivere la valutazione della continuità scientifica a un preciso arco di tempo non indicato nel bando
N. 00950/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00566/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2023, proposto da Alfa, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Delta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
Beta, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Gorlani in Brescia, via Romanino n. 16;
Gamma, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) del d.r. n. 340/2023 del 15 maggio 2023 di approvazione degli atti di rivalutazione della procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, delle legge n. 240/2010, per il Settore concorsuale OMISSIS – Settore scientifico – disciplinareOMISSIS presso il dipartimento di OMISSIS – Codice di selezione n. 1, che ha individuato nel dott. Beta il candidato maggiormente qualificato;
b) del d.r. n. OMISSIS del 9 marzo 2023 di indizione della rivalutazione della procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30.12.2010, n. 240, per il Settore concorsuale OMISSIS, Settore scientifico-disciplinare OMISSIS penale presso il Dipartimento di OMISSIS – Codice di selezione n. 1, di cui al bando emanato con d.r. n. OMISSIS del 25 agosto 2020;
c) dei giudizi e delle valutazioni della Commissione di valutazione della procedura, di cui ai verbali di seconda seduta, di terza seduta e riassuntivo, dell’8 maggio 2023;
d) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Delta e di Beta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla procedura di selezione indetta con bando pubblicato il 25 agosto 2020 dall’Università degli Studi di Delta per la copertura mediante chiamata di sette posti di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, di cui uno per il Dipartimento di OMISSIS, Settore concorsuale OMISSIS – Settore Scientifico Disciplinare OMISSIS.
Alla selezione hanno partecipato il prof. Alfa, il prof. Gamma ed il prof. Beta (quest’ultimo già docente a contratto presso l’ateneo bergamasco dal 2010).
Con decreto rettorale del 3 novembre 2020 è stata nominata la commissione esaminatrice, la quale:
– nella prima seduta del 9 dicembre 2020, ha predeterminato le modalità di svolgimento della procedura selettiva e i criteri di valutazione dei candidati;
– nella seconda seduta del 15 gennaio 2021, ha ammesso tutti e tre i candidati alla selezione e proceduto all’apertura dei “file” inviati dai medesimi; quindi, dopo “aver esaminato brevemente in seduta comune i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati e aver esposto le proprie valutazioni personali”, ha deciso “di aggiornarsi a data immediatamente successiva per l’approntamento del giudizio collegiale”.
– infine, nella terza e ultima seduta del 16 gennaio 2021, “dopo lunga e approfondita discussione”, ha constatato l’esistenza di una unanimità di vedute in ordine alla valutazione dei candidati e per tale ragione ha deciso di prescindere dalla formulazione di giudizi individuali e di procedere direttamente alla formulazione dei giudizi collegiali, “dovendo quelli individuali ritenersi assorbiti nei primi”; ha quindi proceduto alla comparazione dei candidati sulla base dei giudizi collegiali e, sulla scorta di questi, ha individuato all’unanimità nel prof. Beta il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca oggetto della procedura selettiva; nella stessa riunione, la commissione ha proceduto alla stesura della relazione riassuntiva delle operazioni concorsuali.
Con ricorso notificato il 19 marzo 2021 il prof.Alfa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale l’esito e gli ulteriori atti interni della procedura selettiva, incluso, parzialmente, il bando, chiedendone l’annullamento ai fini della “riedizione della procedura di selezione che ha condotto alla nomina del prof. Beta”.
Con sentenza n. 1369 del 9 novembre 2022 questo T.A.R. ha disposto l’esclusione del Prof.Beta dalla procedura concorsuale, l’annullamento degli atti impugnati e la parziale riedizione della procedura, avendo rilevato l’illegittimità degli atti della selezione sotto plurimi profili.
In particolare, questo Tribunale:
– in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha dichiarato l’illegittimità del bando e del verbale di prima seduta del 9 dicembre 2020, per violazione dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 nella parte in cui gli stessi prevedevano, tra i requisiti di qualificazione didattica e scientifica, che il candidato avrebbe dovuto “garantire, attraverso una spiccata esperienza del learning by doing, la gestione delle attività didattiche scaturenti dai rapporti, disciplinati da apposite convenzioni, tra uffici giudiziari e dipartimento”, integrante un criterio di valutazione ulteriore rispetto a quello dello specifico settore disciplinare di riferimento (il “learning by doing”, ovvero metodologia dell’apprendimento tramite il fare), e la cui applicazione aveva assunto un peso determinante nella nomina del prof. Beta;
– in parziale accoglimento del terzo motivo, ha rilevato la violazione da parte della commissione delle regole procedimentali afferenti alla procedura selettiva, censurando la mancata formulazione dei giudizi individuali, in contrasto con i criteri predeterminati nel verbale del 9.12.2020, e la violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità emergenti “dalla sorprendente celerità con cui si è svolta l’intera fase di valutazione dei tre candidati”;
– ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso, con il quale era stata contestata la mancata formulazione della graduatoria finale da parte della commissione;
– ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il quinto motivo, con il quale erano state sollevate plurime censure di illegittimità delle valutazioni espresse dalla commissione.
Infine, ha stabilito che:
(i) la riedizione della procedura selettiva consisterà unicamente nella rivalutazione, ad opera della medesima commissione già nominata e sulla base degli atti e dei documenti già acquisiti alla procedura concorsuale, dei candidati professori Alfa e Gamma, con esclusione del candidato prof. Beta;
(ii) la commissione procederà alla rivalutazione degli aventi diritto applicando pedissequamente i criteri procedimentali e valutativi predeterminati dalla stessa commissione nel verbale del 9 dicembre 2020, con esclusione del criterio del “learnig by doing”;
(iii) all’esito, la commissione individuerà, con adeguata motivazione, il candidato maggiormente meritevole a ricoprire il posto messo a concorso, adottando gli atti conseguenti;
(iv) per l’espletamento dei predetti incombenti, si assegna all’amministrazione resistente il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente sentenza.
Avverso la predetta sentenza il prof.Beta ha proposto impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.
Con ordinanza n. 827 del 01.03.2023 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione della sentenza impugnata solo “nella parte in cui preclude, in sede di riedizione della procedura, la valutazione della posizione dell’appellante che dovrà costituire, invece, oggetto di rivalutazione”.
Nelle more della definizione nel merito dell’appello, l’Università di Delta, con decreto rettorale n. 194 del 9 marzo 2023, ha disposto la recessione della procedura avviata con il decreto n. 381 del 25.08.2020 “riportandola al segmento procedurale relativo alla valutazione dei candidati”, precisando che “la rivalutazione è effettuata ad opera della medesima commissione nominata con proprio decreto rep. 547 del 3 novembre 2020, e sulla base degli atti e dei documenti già acquisiti alla procedura concorsuale, dei candidati professori Gamma, Beta e Alfa. La commissione procederà alla rivalutazione dei candidati applicando pedissequamente i criteri procedimentali e valutativi predeterminati dalla stessa commissione nel verbale del 9 dicembre 2020, con esclusione del criterio del learning by doing”.
La Commissione quindi, riunitasi nei giorni del 14 e 19 aprile 2023, ha proceduto alla rivalutazione dei candidati, individuando ancora una volta nel prof.Betail candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca oggetto della procedura selettiva.
Nel corso di tali sedute la commissione ha omesso di procedere alla formulazione dei giudizi individuali, sicchè, a seguito di formale contestazione dell’Università con nota del 4 maggio 2023, la stessa si è riunita nuovamente nelle sedute dell’8 maggio 2023, all’esito delle quali, annullati in autotutela i precedenti verbali del 14 e del 19 aprile, e redatti i giudizi individuali, ha confermato la precedente individuazione del prof.Betaquale miglior candidato per ricoprire il posto oggetto della procedura concorsuale.
Con sentenza n. 6749 del 27 giugno 2023 il Consiglio di Stato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la riammissione del prof.Beta alla procedura, già disposta in sede cautelare, ed ha poi dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il primo e il terzo motivo dell’originario ricorso proposto dal prof.Alfa, rilevando la carenza di interesse a contestare i profili di illegittimità della originaria procedura in ragione dell’esito della seconda selezione, conclusasi ancora con la nomina a vincitore del prof. Beta: ha comunque riconosciuto che il prof. Alfa era legittimato a impugnare la nuova nomina del prof. Beta.
Venendo al presente giudizio, con ricorso notificato il 13 luglio 2023 e ritualmente depositato, il prof.Alfa ha quindi impugnato gli atti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento ed insistendo per la “riedizione della procedura di rivalutazione che ha condotto alla nomina del prof. Beta, affidata ad una nuova commissione giudicatrice”.
Si sono costituiti in giudizio con atto di mero stile, successivamente integrato da memorie difensive, l’Università degli Studi di Delta ed il controinteressato prof. Beta, i quali hanno insistito per la reiezione del ricorso.
In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato le memorie di cui all’art. 73 c.p.a..
All’udienza del 9 ottobre 2024 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
In via preliminare occorre esaminare l’eccezione con la quale il controinteressato ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
In sintesi, il Prof.Beta ha dedotto che il ricorrente non ha partecipato alla procedura per la copertura di 5 posti di professore di seconda fascia per il medesimo settore disciplinare di suo interesse, concorso riservato ai soli candidati esterni e bandito dall’Università di Delta nel corso dell’anno 2022. Tale circostanza, unitamente alla mancata proposizione della domanda cautelare nel presente giudizio, siccome idonea a rivelare il carattere solo emulativo dell’azione ed un abuso del diritto di difesa, evidenzierebbe in capo al ricorrente la carenza di interesse o comunque di legittimazione.
L’eccezione non può essere accolta.
La ricorrenza delle condizioni dell’azione va valutata con riguardo alla procedura concorsuale in relazione alla quale è stata azionata la pretesa e non con riferimento a procedure diverse, alle quali il ricorrente può legittimamente non avere interesse a partecipare, anche tenuto conto che, nel caso di specie, il concorso al quale il prof.Alfa non ha partecipato è stato bandito due anni dopo quello oggetto del presente giudizio. Una conclusione diversa postulerebbe l’esistenza di un onere del concorrente di una procedura selettiva di partecipare anche a diverse e future selezioni al fine di dimostrare la sussistenza del proprio interesse a contestare la legittimità della procedura, onere che non è dato ravvisare nell’attuale contesto ordinamentale.
Può passarsi quindi ad esaminare il merito del ricorso, con il quale sono stati dedotti cinque motivi di censura.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, dell’art. 9 del Regolamento dell’Università degli Studi di Delta per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e di seconda fascia (d.r. 6 novembre 2012 n. 505 e s.m.), dell’art. 7 del bando di selezione di cui al d.r. n. 381/2020 del 25 agosto 2020, del principio di imparzialità e di trasparenza nonché vizi di eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza.
Il ricorrente sostiene che, a seguito dell’ordinanza con la quale il Consiglio di Stato ha annullato l’esclusione del Prof. Beta, l’Università avrebbe dovuto procedere alla sostituzione della commissione esaminatrice. La scelta di non procedere alla sostituzione, infatti, non poteva dirsi imposta dalla necessità di conformarsi alla sentenza di questo TAR, in quanto l’effetto conformativo derivante dalle relative statuizioni era implicitamente subordinato all’esclusione del prof. Beta, e pertanto doveva considerarsi venuto meno una volta che questi era stato riammesso alla procedura.
Il motivo non è fondato.
Seppure può dirsi condivisibile la premessa su cui si fonda la tesi difensiva, secondo la quale, riammesso il Prof.Beta alla procedura, era venuto meno l’obbligo per l’Università di conformarsi al giudicato, non è però accogliibile la conseguenza che il ricorrente ne trae in ordine all’esistenza di un obbligo dell’Università di procedere alla modifica della commissione.
Va rilevato, infatti che, nel caso di specie, anche in assenza di un vincolo derivante dal giudicato, l’Università conservava un ampio margine di discrezionalità in merito alla sostituzione della commissione esaminatrice.
Invero, la sostituzione della commissione di un pubblico concorso, a seguito dell’annullamento giurisdizionale delle decisioni da quella assunte, non è espressamente imposta da alcuna norma positiva, e costituisce esercizio di un potere discrezionale ricollegato a valutazioni di opportunità, sindacabile nei comuni limiti stabiliti in materia di eccesso di potere, che non appaiono nel caso violati: la riammissione del prof. Beta, anche tenuto conto delle ragioni per cui egli era stato escluso dal giudice di primo grado, non costituiva motivo sufficiente per ritenere precluso alla stessa commissione di svolgere un nuovo giudizio comparativo tra i candidati che includesse lo stesso prof. Beta.
Con il secondo motivo il prof.Alfa deduce l’illegittimità degli atti di valutazione della Commissione all’esito della riedizione della procedura, lamentando la violazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, dell’art. 6 del regolamento di ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e di seconda fascia, nonché vizi di eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di imparzialità.
In particolare, il ricorrente sostiene che, nel procedere alla rivalutazione dei candidati all’esito della riedizione della gara, la Commissione avrebbe fatto nuovamente applicazione di un criterio (quello del “learning by doing”) illegittimo, in quanto non più contemplato dal bando per effetto del parziale annullamento di esso da parte della sentenza n. 1367/2022 di questo Tribunale; il giudizio espresso dalla Commissione all’esito della riedizione della procedura selettiva sarebbe sostanzialmente riproduttivo di quello precedente.
Infine, lamenta l’erroneità, l’illogicità e il travisamento insito nell’affermazione della commissione di voler “ribadire le valutazioni già espresse poiché i precedenti giudizi collegiali non fondavano, sotto il profilo comparativo, sul criterio del learning by doing, la cui applicabilità è stata esclusa dal giudice amministrativo”, in quanto tale espressione si porrebbe in aperto contrasto con la parte della sentenza che aveva invece accertato come il requisito illegittimo del learning by doing avesse assunto un rilievo indiscutibile nell’ambito della procedura concorsuale che aveva portato all’individuazione del Prof.Betacome miglior candidato.
Il motivo è fondato.
È utile, al fine di operarne il confronto, riprodurre di seguito il giudizio collegiale formulato nel corso della prima procedura di concorso e il giudizio collegiale espresso in sede di rinnovazione.
Nel primo giudizio, risulta che rispetto al prof.Beta sia stato apprezzato “un impegno formativo particolarmente caratterizzato dal learning by doing, testimoniato da una continuativa attività didattica presso la scuola forense e la scuola di formazione per dottori commercialisti”.
Nel secondo, risulta che rispetto al prof.Betasia stato valorizzato “un impegno formativo testimoniato da una continuativa attività didattica presso la scuola forense e la scuola di formazione per dottori commercialisti di Delta”.
Ebbene, la semplice lettura dei due giudizi qui riprodotti evidenzia chiaramente la sovrapponibilità delle due valutazioni, resa palese dalla coincidenza delle espressioni utilizzate nella prima con quelle utilizzate nella seconda, e ciò al di là del mancato richiamo all’espressione “learning by doing”, la cui –solo testuale- eliminazione si risolve in un espediente di natura formalistica volta ad aggirare il dictum giurisdizionale, mediante la sostanziale riproposizione ed applicazione di un criterio illegittimo.
Con la nuova valutazione, la commissione ha infatti valorizzato gli stessi elementi posti a fondamento del primo giudizio, e ritenuti dimostrativi della ricorrenza del criterio vietato, ovvero “l’attività didattica presso la scuola forense e presso i dottori commercialisti”.
Tale modo di procedere è certamente illegittimo e deve essere severamente censurato perché, risolvendosi in una evidente elusione del contenuto prescrittivo della sentenza emessa da questo Tribunale, si traduce nella violazione dell’ obbligo, disposto dalla stessa sentenza, di operare una rivalutazione dei candidati; rivalutazione che, invece, la Commissione ha pervicacemente dimostrato di non voler effettuare, finanche riaffermando la legittimità del proprio operato laddove ha sostenuto di voler “ribadire le valutazioni già espresse poiché i precedenti giudizi collegiali non fondavano, sotto il profilo comparativo, sul criterio del learning by doing, la cui applicabilità è stata esclusa dal giudice amministrativo”.
Non vi è dubbio, inoltre, che l’applicazione di tale criterio, nella seconda procedura così come nella prima, abbia assunto un peso preponderante nel giudizio finale che ha consentito di prescegliere il prof.Betacome vincitore: infatti, nella parte conclusiva del giudizio collegiale (del tutto identico peraltro a quello formulato all’esito della prima selezione) è presente il riferimento, considerato come elemento rilevante per la valutazione comparativa, all’esperienza maturata “… nei corsi di formazione professionale”.
Devono poi essere disattese le argomentazioni svolte sul punto dal controinteressato, con le quali si sostiene che il bando non è stato annullato nella parte in cui dispone che “il candidato deve garantire capacità di insegnamento nel settore classico del diritto processuale penale e a tal fine dovrà possedere anche quelle adeguate esperienze che gli consentano di fornire apprezzati contributi nell’ambito di percorsi didattici professionalizzanti”, sicchè correttamente la commissione avrebbe valorizzato, tra i requisiti di qualificazione didattica, l’esperienza di insegnamento maturata presso la scuola forense e la scuola di formazione per dottori commercialisti.
La fondatezza di simili conclusioni è smentita dalle modalità con le quali la commissione ha proceduto all’elaborazione del giudizio, come sopra già evidenziato: la commissione, infatti, si è limitata a copiare il precedente testo, con l’unica differenza che il nuovo non contiene più l’espressione learning by doing, così dimostrando palesemente di aver omesso di effettuare una reale rinnovazione del giudizio e ciò, oltre a porsi, come detto, in contrasto con le statuizioni contenute nella sentenza di questo TAR, costituisce una violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità che devono orientare l’operato della commissione di un pubblico concorso.
Il motivo, pertanto, deve essere accolto con il conseguente annullamento degli atti della procedura concorsuale.
Con il terzo motivo ed il quarto motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi diretti a censurare le modalità procedurali con le quali si è svolta l’attività della commissione, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’art. 8 del bando di cui al d.r. n. 381/2020 del 25 agosto 2020 e dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata per professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2020, dei principi di trasparenza e buon andamento, dei criteri predeterminati, nonché vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento di potere.
I motivi sono entrambi infondati.
Sotto un primo profilo, il ricorrente si duole delle modalità con le quali sono stati redatti i giudizi individuali, asserendo che questi sarebbero stati compilati solo in un momento successivo rispetto alla formulazione di quelli collegiali, in tal modo invertendo l’ordine logico delle fasi nelle quali doveva articolarsi la valutazione.
Al riguardo, occorre rilevare che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 240/10, è venuto meno l’obbligo previsto dal d.p.r. n. 117/00 di dare conto anche dei giudizi individuali, i quali attualmente assumono un valore meramente endoprocedimentale, mentre invece è il solo giudizio collegiale a dover essere espressamente esternato in un atto avente veste formale.
Ad ogni modo, risulta che i giudizi individuali siano stati comunque formulati dalla Commissione, in tal modo sanando, laddove vi fosse stato, il relativo vizio.
Sotto ulteriore aspetto, il ricorrente sostiene che la procedura di rivalutazione sarebbe affetta da un grave vizio di istruttoria, palesato dalla rapidità con cui si sarebbe svolta la rivalutazione, circostanza che sarebbe sintomatica del carattere precostituito delle decisioni assunte e della totale assenza di una seria rivalutazione dei candidati.
La censura non può essere condivisa, posto che il tempo dedicato dalla commissione alla valutazione non può dirsi in sè inidoneo a consentire l’esame dei candidati, anche considerando che la posizione di questi era stata già stata, seppure frettolosamente, esaminata nel corso della prima procedura selettiva.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 8 del bando di selezione cui al d.r. n. OMISSIS del 25 agosto 2020, dei criteri di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e dei principi di trasparenza e imparzialità, nonché vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta.
Nel dettaglio, il ricorrente censura il giudizio della commissione sotto plurimi aspetti, sostenendo che:
(1) la commissione avrebbe omesso di formulare le proprie valutazioni, in relazione a ciascun candidato, sulle singole voci previste dall’art. 8 del bando e dell’art. 10 del regolamento di ateneo (curriculum, pubblicazioni scientifiche, attività didattica e di ricerca), rispetto alle quali, peraltro, la stessa commissione aveva predeterminato criteri di valutazione precisi e dettagliati; la valutazione si sarebbe invece risolta in un giudizio complessivo e generico, da cui non sarebbe possibile evincere il peso assegnato ai singoli elementi e neppure se gli stessi siano stati effettivamente esaminati;
(2) la commissione avrebbe altresì omesso di procedere alla “valutazione comparativa” dei candidati prevista dall’art. 8 del bando, dall’art. 10 del regolamento di ateneo e dalla stessa commissione esaminatrice all’atto di predeterminare i criteri di valutazione; in particolare, nel giudizio assegnato al prof. Alfa sarebbe assente ogni profilo di comparazione con gli altri due concorrenti ed in modo particolare con il vincitore.
(3) la commissione avrebbe violato i criteri di valutazione contenuti nel DM n. 344/2011, dalla stessa richiamati nel verbale della prima seduta; nello specifico, non sarebbe stato considerato il titolo di dottore di ricerca del Prof.Alfa né sarebbe possibile comprendere se sia stata valutata l’abilitazione conseguita dal medesimo a professore di I fascia;
(4) la commissione avrebbe omesso di applicare i parametri di cui all’art. 4 del DM n. 344/2011, richiamati dal verbale della prima seduta, i quali indicano tra i criteri da considerare per la valutazione dell’attività di ricerca scientifica l’”organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi” nonché la “partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali”; nel procedere al giudizio comparativo, la commissione avrebbe omesso di considerare la partecipazione del ricorrente sia ai numerosi progetti di ricerca (tra i quali 3 progetti “PRIN”, un progetto “ILL buster”, e svariati progetti di Ateneo) sia a numerosi convegni in qualità di relatore, in misura considerevolmente maggiore rispetto al prof. Beta;
(5) la commissione, nel procedere al giudizio comparativo inerente alla valutazione dell’attività scientifica del Prof. Beta, avrebbe assegnato particolare rilevanza alle pubblicazioni collocate nel quinquiennio antecedente alla pubblicazione del bando, facendo applicazione di un criterio non previsto né dal bando né tra i criteri predeterminati nel corso della prima seduta del 9 dicembre 2020.
(6) la commissione avrebbe ingiustamente attribuito un peso decisivo nel giudizio collegiale sul Prof.Betaall’“esperienza didattica presso l’Università sede del bando”, ossia ad un criterio non contemplato dal bando né incluso nei criteri predeterminati in sede di autovincolo.
Appaiono fondate e assorbenti le ultime due censure.
Quanto alla quinta censura, si osserva che:
– il verbale del 9 dicembre 2020 prevede che nell’effettuare la valutazione dell’attività scientifica “la commissione valuterà inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca…”, senza delimitare tale valutazione ad un preciso segmento temporale;
– nel giudizio collegiale del 8 maggio 2023 relativo al prof.Betasi legge che “peraltro, sotto un profilo comparativo, avendo a riferimento la continuità dell’attività, sia in relazione alle opere monografiche che a quelle minori, si apprezza nel quinquennio anteriore alla pubblicazione del bando un livello (due monografie e 9 scritti minori) indiscutibilmente maggiore rispetto agli altri candidati”.
La commissione, in sostanza, nel limitare la valutazione dell’attività scientifica al “quinquiennio anteriore alla pubblicazione del bando”, ha introdotto nell’ambito del giudizio comparativo un criterio non previsto dal bando né incluso tra i criteri previamente determinati nella seduta del 9 dicembre 2020.
Tale criterio, oltre che ultroneo rispetto a quelli che avrebbero dovuto orientare l’attività dei commissari, è altresì irragionevole, in quanto non consente di per sé di apprezzare la “continuità temporale della produzione scientifica”, la quale andrebbe invece valutata tenendo conto della complessiva attività di produzione scientifica del candidato, attraverso la verifica della costanza delle pubblicazioni nel tempo, indipendentemente dalla concentrazione di tali pubblicazioni in un arco temporale circoscritto (peraltro, in questo caso, del tutto arbitrariamente).
L’introduzione di tale eccentrico criterio (la cui previsione appare non casuale) ha assunto un peso decisivo nella valutazione comparativa, favorendo illegittimamente il prof.Betarispetto al prof.Alfa, il quale, infatti, poteva vantare nel quinquiennio antecedente alla data di pubblicazione del bando una sola delle tre monografie prodotte per la valutazione (quella del 2018, essendo le altre anteriori), rispetto alle due del controinteressato (del 2016 e del 2019).
Quanto alla sesta censura, si osserva che il giudizio comparativo è stato ulteriormente fuorviato dalla valorizzazione di un criterio introdotto per la prima volta in sede di valutazione, sebbene non previsto né dal bando né dal verbale del 9 dicembre 2020, ovvero “l’esperienza didattica presso l’Università sede del bando”. Tale elemento, pur non potendo precludere la partecipazione alla procedura concorsuale dei candidati “interni”, non poteva tuttavia essere considerato nell’ambito del giudizio comparativo, risolvendosi altrimenti in un illegittimo svantaggio per i candidati esterni.
Quanto sin qui rilevato consente di evidenziare un operato della commissione non conforme a principi di trasparenza e di imparzialità ai quali dovrebbe essere improntata la valutazione dei candidati di un concorso pubblico, il che conduce all’evidente necessità che, alla rinnovazione della procedura conseguente all’annullamento degli impugnati, venga preposta una nuova commissione in diversa composizione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riguardo al secondo e al quinto motivo di ricorso, con il conseguente annullamento degli atti impugnati ai fini della riedizione parziale della procedura selettiva.
La rinnovazione del procedimento, inclusivo della nomina della nuova commissione, dovrà essere completato nel termine di 120 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti e gli atti in epigrafe impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente e il controinteressato, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio, sostituendo Alfa con Alfa,Beta con Beta, Gammacon Gamma, e Delta con Delta.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore