TAR Umbria, 4 dicembre 2024, n. 859

La laurea honoris causa consegue a una valutazione autonoma dell'Ateneo

Data Documento: 2024-12-04
Autorità Emanante: TAR Umbria
Area: Giurisprudenza
Massima

Secondo l’art. 169 del r.d. 1592/1933, gli Atenei “possono conferire Lauree ad Honorem (…) a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per cui è concessa”. La laurea honoris causa consegue quindi a una valutazione autonoma dell’Ateneo – effettuata d’ufficio e al di fuori di richieste o condizionamenti esterni – circa l’opportunità di concedere il titolo accademico ad un soggetto che si sia particolarmente distinto per la sua esperienza di vita, studio e lavoro. In tal senso, la laurea ad honorem dà lustro a chi la riceve, e nel contempo all’Ateneo che la concede, attraverso la comunicazione (oggi, la proiezione mediatica) del valore positivo del legame esistente con la persona fisica insignita del titolo accademico. Per tale ragione, la richiesta formale da parte di un aspirante si pone in aperta contraddizione con la ratio dell’istituto, così che nessuna situazione tutelabile può ravvisarsi in capo a chi pretenda di ottenere il conferimento del titolo.

Contenuto sentenza

N. 00859/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00735/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l’annullamento

del provvedimento emesso dall’Università di OMISSIS, datato come da protocollo e notificato in data 12/07/2023 al ricorrente, con il quale l’ente ha respinto la richiesta del ricorrente relativa alla concessione della Laurea Honoris Causa in scienze per l’investigazione e la sicurezza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente espone:

– di aver chiesto all’Università degli Studi di OMISSIS, con istanza in data 30 dicembre 2022, che gli venisse concessa la laurea honoris causa in scienze per l’investigazione e la sicurezza, allegando il proprio curriculum vitaedal quale emergeva, senza ombra di dubbio i requisiti previsti per il conseguimento”;

– di non aver ricevuto riscontro e di aver quindi comunicato all’Università, a mezzo pec in data 28 giugno 2023, l’avvenuta forma-zione del silenzio assenso, per il combinato disposto dell’art. 20 della legge 241/1990 e del d.m. 774/1994, chiedendo il rilascio della relativa certificazione in forma cartacea e/o telematica;

– di aver ricevuto in data 12 luglio 2023 una risposta, nella quale l’Università ha in particolare precisato che “Con riferimento alla richiesta di conferi-mento della laurea ad honorem di cui alla nota indicata in oggetto, si fa presente che il relativo procedimento non può essere avviato su istanza dell’interessato”, oltre a richiamare il contenuto dell’art. 16, comma 2, lettera t), dello Statuto (che disciplina il conferimento delle lauree honoris causa).

2. Ha impugnato detto diniego, lamentando che:

– l’atto auspicato non è compreso tra quelli per i quali il comma 4 dell’art. 20, cit., esclude la formazione del silenzio assenso;

– il provvedimento di diniego a mezzo pec, poiché è intervenuto sei mesi dopo la richiesta del ricorrente (dunque, allorché il silenzio assenso si era formato per decorso dei sessanta giorni previsti dalla normativa), è ampiamente tardivo e totalmente privo di effetti;

– l’art. 16, comma 2, lettera t), dello Statuto, che attribuisce al Senato Accademico la funzione di approvare a maggioranza di due terzi dei suoi componenti su proposta dei Consigli di Dipartimento o delle Scuole il conferimento delle lauree honoris causa, non può far escludere l’applicabilità dell’art. 20, cit., in quanto fonte gerarchicamente inferiore.

3. Per l’Università, si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Alla camera di consiglio del 19 novembre, le parti, avvisate ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., non hanno manifestato motivi ostativi alla definizione del ricorso nel merito.

5. Il ricorso è manifestamente infondato.

5.1. Secondo l’art. 169 del r.d. 1592/1933, richiamato nella nota impugnata, gli Atenei “possono conferire Lauree ad Honorem (…) a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per cui è concessa”.

5.2. Non è in discussione, anche nella prassi applicativa di tale principio, che la laurea honoris causa consegua ad una valutazione autonoma dell’Ateneo (e quindi effettuata d’ufficio, all’infuori di richieste o condizionamenti esterni) circa l’opportunità di concedere il titolo accademico ad un soggetto che si sia particolarmente distinto per la sua esperienza di vita, studio e lavoro.

La laurea ad honorem dà lustro a chi la riceve, e nel contempo all’Ateneo che la concede, attraverso la comunicazione (oggi, la proiezione mediatica) del valore positivo del legame esistente con la persona fisica insignita del titolo accademico. Ciò presuppone una scelta tra i molti soggetti che astrattamente potrebbero meritare il conferimento. La richiesta formale da parte di un aspirante si pone perciò in aperta contraddizione con la ratio dell’istituto, così che nessuna situazione tutelabile può ravvisarsi in capo a chi pretenda di ottenere il conferimento del titolo.

5.3. Peraltro, nello Statuto dell’Università di Perugia, l’art. 16, comma 2, lettera t), esplicita la necessaria iniziativa d’ufficio del relativo procedimento, attribuendo al Senato Accademico la competenza a decidere sul conferimento, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, “su proposta dei Consigli di Dipartimento o delle Scuole”.

5.4. Tutto questo risulta chiaramente esposto nella nota impugnata.

D’altro canto, è pacifico che il silenzio assenso si possa formare soltanto nell’ambito dei procedimenti legittimamente iniziati, ciò che non può accadere nel procedimento in esame, nel quale è mancata ogni iniziativa degli organi universitari a ciò esclusivamente competenti.

Non è quindi la previsione statutaria suindicata ad impedire la formazione del silenzio assenso, bensì l’assoluta inefficacia dell’istanza del ricorrente a determinare l’apertura del procedimento finalizzato al conferimento della laurea honoris causa.

6. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione, della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri ed accessori di legge, per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Primo Referendario