Le lauree triennali o a ciclo unico sono aperte a studenti appena usciti dalla scuola secondaria, la cui preparazione – anche considerati i diversi ordini di istruzione secondaria di secondo grado – può non essere del tutto uniforme e adeguata al percorso scelto. Ciò giustifica, quindi, la scelta di garantire l’accesso al più ampio numero di soggetti, attribuendo alle Università il compito di fornire un supporto formativo iniziale ed evitando che eventuali lacune pregresse possano compromettere l’accesso alla formazione universitaria. La laurea magistrale rappresenta, invece, un livello di formazione specialistica, che richiede competenze già consolidate e acquisite nell’ambito di un pregresso percorso universitario, di indirizzo coerente con il corso scelto. Risulta, quindi, ragionevole che solo per le laure triennali o a ciclo unico il D.M. 270/2004 preveda un meccanismo volto a limitare l’incidenza dei requisiti di ammissione, lasciando invece gli Atenei liberi di prevedere una più rigida selettività per l’accesso alle lauree magistrali.
TAR Lombardia, Sez. V, 9 dicembre 2024, n. 3561
Solo per le lauree triennali è ragionevole limitare l’incidenza dei requisiti di ammissione
03561/2024 REG.PROV.COLL.
01891/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1891 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Bragadino, 3;
contro
Università degli Studi di Milano, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
– del provvedimento di diniego all’ammissione del ricorrente al corso di laurea magistrale in Management of Human Resources (CLASS LM-77) comunicato con e-mail in data 30 agosto 2020;
– del verbale del Collegio didattico con cui è stata negata l’ammissione del ricorrente al 1 anno del corso di laurea magistrale in Management of Human Resources (CLASS LM-77), conosciuto in data 19.10.2020;
– della nota in data 8 settembre 2020 dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, a firma del Prof. -OMISSIS-;
– dell’avviso di ammissione (manifesto di studi) denominato “Programme Description – Academic Year 2020/21 Master Degree In Management Of Human Resources (MHR) (Classe LM-77) Enrolled from academic year 2020/2021” ove interpretato nel senso che la valutazione negativa della candidatura da parte della Commissione precluda l’ammissione al corso di laurea magistrale ad accesso libero e nel senso che l’inidoneità della certificazione linguistica consenta di denegare l’ammissione senza che il candidato sia sottoposto al test linguistico;
– del Regolamento Studenti emanato con decreto rettorale prot. 10813/20 del 22 aprile 2020 e relative Appendici ove interpretato nel senso che la valutazione negativa della candidatura da parte della Commissione precluda l’ammissione al corso di laurea magistrale ad accesso libero;
– del Regolamento didattico del -OMISSIS- di laura magistrale in Management of Human Resources ove interpretato nel senso che la valutazione negativa della candidatura da parte della Commissione precluda l’ammissione al corso di laurea magistrale ad accesso libero;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nei limiti d’interesse, con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad essere ammesso per l’anno accademico 2020/2021 al corso di laurea magistrale in Management of Human Resources (CLASS LM-77)
e conseguente condanna
dell’Università resistente a prendere atto del possesso da parte del Dott. -OMISSIS- dei requisiti previsti dal Bando, con l’adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa de qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 ottobre 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha domandato l’ammissione al corso di laurea magistrale in «Management of Human Resources», appartenente alla classe delle lauree «LM 77 Scienze Economico-Aziendali», istituito dall’Università degli Studi di Milano.
1.1. Come disposto dal relativo Manifesto degli studi, l’iscrizione al corso era subordinata al possesso di una serie di requisiti, tra cui, in particolare, il conseguimento di un titolo di laurea in uno degli indirizzi indicati, il possesso di adeguate competenze nella lingua inglese (pari almeno a un livello B2 IELTS) e un curriculum idoneo a comprovare il merito accademico («academic excellence») del candidato.
2. Con comunicazione del 30 agosto 2020 e successiva nota di chiarimenti dell’8 settembre, l’Università ha informato il ricorrente che la sua domanda di ammissione era stata valutata negativamente, in ragione della mancanza di una idonea certificazione linguistica (quella presentata del ricorrente è stata infatti ritenuta «parziale» perché limitata a «speaking and listening», oltre che di livello insufficiente e risalente al 2012) e del requisito del merito accademico (il ricorrente ha una media del 24 ed è iscritto al terzo anno fuori corso).
3. Il ricorrente domanda, pertanto, l’annullamento del provvedimento di non ammissione e del presupposto verbale della Commissione recante il giudizio negativo sulla domanda di accesso. Impugna, altresì il Manifesto degli studi relativo al corso di laurea di cui trattasi e gli altri atti regolamentari che ne hanno impedito l’ammissione, per i seguenti motivi:
I «Violazione di legge (l’art. 2 protocollo 1 Cedu; artt. 2, 3, 34, 97 della Cost.; art. 1 e 3 della L. n. 241/1990; art. 6 D.M. 270/2004). Violazione del Regolamento Studenti emanato con decreto rettorale prot.10813/20 del 22 aprile 2020. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei presupposti, sviamento», perché anche l’eventuale esito negativo della verifica circa i requisiti dei candidati non avrebbe potuto determinare un diniego di ammissione, non trattandosi di un corso di laurea ad accesso programmato. Quanto alle specifiche cause ostative indicate dall’Università, il ricorrente rileva:
– che il certificato prodotto corrisponde esattamente al livello IETLS 5.5 – o all’equivalente livello B2 CEFR – richiesto dal Bando, come confermato dalla stessa Università nella nota dell’8 settembre 2020 (con cui il Presidente della Commissione ha riconosciuto il rispetto del requisito linguistico);
– che il requisito della «academic excellence» non trova ancoraggio in parametri predeterminati ed è inammissibilmente rimesso all’incontrollabile discrezionalità dell’Università.
II «Violazione di legge (art. 1 L. n. 241/1990; art. 97 Cost.). Violazione dei principi generali in tema di funzionamento dei collegi amministrativi. Violazione del Regolamento Studenti emanato con decreto rettorale prot.10813/20 del 22 aprile 2020», perché il verbale della Commissione, recante il diniego di ammissione del ricorrente, non risulta sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti alla decisione.
4. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con determinazione assunta dalla competente Commissione in data 4 novembre 2020.
5. L’Università, con memoria del 13 novembre 2020, ha argomentato per il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza del 19 novembre 2020, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 18 ottobre 2024, tenutasi da remoto secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4-bis, c.p.a. e 13-quaterdisp att. c.p.a., il giudizio è stato trattenuto in decisione.
8. Il primo motivo di ricorso è infondato.
8.1. Non è condivisibile, in primo luogo, la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato riscontro dei requisiti di ammissione ad un corso di laurea ad accesso libero non potrebbe mai determinare il diniego di iscrizione, ma al più la previsione di obblighi formativi aggiuntivi.
8.2. L’art. 6, comma 2 del D.M. 270/2004 attribuisce alle Università il potere di fissare, per i corsi di laurea magistrale ad accesso libero, “specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici”. La disposizione non indica le conseguenze eventualmente derivanti dal mancato riscontro dei predetti criteri e requisiti, la cui definizione deve considerarsi rimessa all’autonomia degli enti Universitari
8.3. Non può, infatti, essere estesa alle fattispecie in esame la previsione recata dal precedente comma 1 e riferita alle lauree di primo livello (triennali) o a ciclo unico, per le quali si prevede che, in caso di verifica non positiva dei requisiti di ammissione, siano individuati “specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso”. Il silenzio recato dal comma 2 deve, al contrario, ritenersi espressivo di una voluntas legis contraria all’omologazione delle due ipotesi, trattandosi di livelli formativi che divergono quanto a caratteristiche ed obiettivi.
8.4. Le lauree triennali o a ciclo unico sono aperte a studenti appena usciti dalla scuola secondaria, la cui preparazione – anche considerati i diversi ordini di istruzione secondaria di secondo grado – può non essere del tutto uniforme e adeguata al percorso scelto. Ciò giustifica, quindi, la scelta di garantire l’accesso al più ampio numero di soggetti, attribuendo alle Università il compito di fornire un supporto formativo iniziale ed evitando che eventuali lacune pregresse possano compromettere l’accesso alla formazione universitaria. La laurea magistrale rappresenta, invece, un livello di formazione specialistica, che richiede competenze già consolidate e acquisite nell’ambito di un pregresso percorso universitario, di indirizzo coerente con il corso scelto. Risulta, quindi, ragionevole che solo per le laure triennali o a ciclo unico il D.M. 270/2004 preveda un meccanismo volto a limitare l’incidenza dei requisiti di ammissione, lasciando invece gli Atenei liberi di prevedere una più rigida selettività per l’accesso alle lauree magistrali.
8.5. Tale meccanismo non dà inoltre luogo, come ritiene invece il ricorrente, ad una surrettizia e illegittima introduzione di una modalità di “accesso programmato”, al di fuori delle ipotesi di legge. L’ammissione degli studenti non è, infatti, numericamente limitata, né ha luogo a seguito di una selezione comparativa dei candidati (non si prevede, infatti, la formazione di una graduatoria), essendo solo subordinata al raggiungimento di un determinato livello di preparazione e competenze.
8.6. Anche il Regolamento studenti dell’Università di Milano, nel disciplinare la procedura di «immatricolazione ai corsi di laurea magistrale» (art. 6) prevede che «la mancanza dei requisiti curriculari determina l’esclusione dal corso», salva la «possibilità» (non l’obbligo) di consentire il recupero dei requisiti mancanti prima dell’immatricolazione, che non è stata prevista per il corso di laurea in argomento.
8.7 In definitiva, le previsioni del Manifesto degli studi del corso in «Management of Human Resources» e del relativo Regolamento didattico, che precludono l’accesso al corso al soggetto privo dei requisiti sono conformi al D.M. 270/2004, al Regolamento universitario e agli obiettivi propri del livello formativo.
9. Venendo alle censure specificamente riferite al contenuto del diniego di ammissione, si rileva che il provvedimento ha carattere plurimotivato, fondandosi su due distinte ed autonome rationes decidendi – l’inidoneità della certificazione linguistica prodotta e la mancanza del requisito di eccellenza accademica –ciascuna delle quali è di per sé idonea a sorreggere la determinazione adottata. Ne deriva che il riscontro della legittimità anche di una sola di tali autonome ragioni giustificatrici consente di prescindere dall’esame delle censure riferite all’altra, perché il provvedimento non potrebbe comunque essere annullato (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 17 aprile 2024, n. 3480).
9.1. Ciò premesso, e considerati altresì i margini di discrezionalità che connotano l’attività valutativa, non può dirsi irragionevole il mancato riscontro del requisito di «academic excellence» richiesto ai fini dell’ammissione.
9.2. Il requisito sottende, infatti, una valutazione di particolare qualità dei risultati ottenuti durante il pregresso percorso universitario, da accertarsi secondo i parametri usualmente utilizzati a tale scopo (media dei voti, regolarità negli studi, eventuali premi o riconoscimenti). A prescindere dall’elasticità del concetto, esso non appare idoneo a connotare l’esperienza universitaria del ricorrente, che al momento della domanda di ammissione risultava iscritto al terzo anno fuoricorso, con una media voto pari a 24/30esimi (cfr. la domanda prodotta sub doc. 9 e i relativi allegati). Tali elementi si collocano, infatti, sicuramente al di fuori di un parametro di “eccellenza”, denotando il mancato rispetto dei tempi standard fissati per il completamento del percorso accademico, a fronte di risultati accettabili ma non particolarmente significativi.
9.3. Ciò consente di prescindere dalla restante parte del primo motivo, volto a contestare la rilevata inidoneità del certificato linguistico.
10. Anche il secondo motivo è infondato.
10.1. Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, il verbale è atto ricognitivo di un’attività amministrativa, di cui costituisce la proiezione formale, ma non si confonde con la stessa. Esso è quindi un atto certificativo di una volontà collegiale, ma non è di per sé ascrivibile alla categoria degli atti collegiali. Ne deriva che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, risultando sufficiente la sottoscrizione del solo redattore (Cons. Stato, sez. II, 4 giugno 2020, n. 3544).
10.2. Nel caso di specie, peraltro, la sottoscrizione del membro verbalizzante, è stata apposta “per la Commissione”, dovendosi pertanto ritenersi – in mancanza di qualsiasi elemento contrario – che il relativo contenuto sia stato previamente condiviso e corrisponda alla volontà dell’organo.
11. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
11.1. Si dispone, per l’effetto, la revoca del patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente accordato con decreto n. 200 del 4 novembre 2020.
11.2. Le particolarità della vicenda e la novità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Revoca il patrocinio a spese dello Stato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE OMISSIS
IL PRESIDENTE OMISSIS
Pubblicato il 9 dicembre 2024