Lo scatto stipendiale dei docenti universitari di ruolo non è più automatico e dipende dall’esito di valutazioni periodiche, con l’onere, per gli interessati, di produrre tempestivamente all’Ateneo di appartenenza la prescritta relazione sul complesso delle attività svolte nel triennio precedente.
TAR Lazio, Sez. III ter, 16 dicembre 2024, n. 22724
Lo scatto stipendiale dei docenti universitari di ruolo non è più automatico
22724/2024 REG.PROV.COLL.
09502/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9502 del 2022, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l’annullamento
dell’atto apparso sul portale dell’Ateneo intimato il 17/6/2022 con cui si rifiuta di scrutinare la posizione del deducente per l’attribuzione della progressione stipendiale di cui all’art. 8 L. 30 dicembre 2010 n. 240
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 il dott. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Prof. OMISSIS – docente ordinario di Storia moderna, presso l’ Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione – Dipartimento di Scienze Politiche, in quiescenza, su sua domanda, dal 1/12/2020 – con ricorso notificato il 30/7 e depositato il successivo 7/8/2022, espone quanto segue.
L’Ateneo di provenienza, con comunicazione del 15/6/2021, lo aveva invitato a presentare la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale – avendo il docente maturato in data 1/11/2020 l’anzianità utile per la relativa richiesta – rappresentando l’esigenza, a tal fine, di acquisire dal 16/6 al 6/7/2021 la necessaria relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo triennale oggetto di valutazione utili al riconoscimento della progressione economica. La relativa richiesta rettorale – aggiunge il ricorrente – veniva reiterata, con nota del 24/2/2021.
Il Prof. OMISSIS riscontrava la richiesta il 3/6/2021, trasmettendo detta relazione.
Il successivo 17/6/2021, il portale informatico di La Sapienza comunicava testualmente : “Impossibile procedere per i seguenti motivi – Non si può presentare domanda di scatto perché il docente OMISSIS non è tra quelli ammessi alla domanda di scatto biennale”.
Con il gravame in epigrafe, il ricorrente impugnava tale messaggio.
La Sapienza si costituiva in resistenza il 23/4/2024 – a mezzo della difesa erariale, con formula di stile – depositando la relativa documentazione, corredata dalla nota n. 74307 del 22/8/2022, recante il rapporto dell’Università, relativo al contenzioso.
Il ricorrente depositava memoria in data 6/5/2024 .
All’udienza pubblica del 15/5/2024, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Ciò premesso, è opportuno un cenno sulle circostanze di fatto – nonché sul contesto giuridico -della causa.
Con Decreto Rettorale n. 1618 del 15/6/2021 dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza veniva indetta la prima sessione 2021 della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale, a cui erano ammessi a partecipare: 1) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che avevano maturato l’anzianità di servizio necessaria per conseguire la progressione economica nel primo o nel secondo semestre dell’anno 2020; 2) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che – pur avendo maturato in data anteriore al 1/1/2020 l’anzianità di servizio necessaria – non avevano presentato per via telematica nelle precedenti sessioni la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che erano ancora in servizio alla data del 27/7/2020; 3) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che – avendo maturato in data anteriore al 1/1/2020 l’anzianità di servizio necessaria – avevano presentato tra il 7 e il 27/7/2020 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che, all’esito del procedimento di verifica, non erano risultati in possesso – in tutto o in parte – dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 1 del previgente Regolamento della Sapienza per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali dei docenti universitari a tempo indeterminato e che erano ancora in servizio alla data del 27/7/2020.
Con nota rettorale n. 47245 del 15/6/2021 veniva comunicata agl’interessati – incluso il Prof. OMISSIS – la pubblicazione sul sito istituzionale della Sapienza dell’elenco dei docenti a tempo indeterminato ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale, invitandoli, a tal fine, a presentare per via telematica dal 16/6 al 6/7/2021 la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo triennale oggetto di valutazione, ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.
Alla data del 27/7/2021, il Prof. OMISSIS non presentava sull’apposita piattaforma informatica
la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, né l’istanza di attribuzione dello scatto stipendiale.
Conseguentemente – a mezzo del Decreto Rettorale n. 3591 del 22/12/2021- veniva riconosciuto lo scatto stipendiale ex art. 8 L 240/2010, ai docenti a tempo indeterminato di cui all’allegato 1 dello stesso D.R. n. 3591/2021 che all’esito del procedimento di verifica, fossero in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del Regolamento di Ateneo (D.R. n. 61 dell’11/1/2021).
Con successiva nota rettorale n. 18256 del 24/2/2022, i docenti in precedenza invitati a presentare per via telematica dal 16/6 al 6/7/2021 la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo triennale oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che alla scadenza del termine non solo non avevano presentato la domanda di scatto, ma non avevano neppure presentato la relazione triennale, erano invitati nuovamente a presentare entro il 31/3/ 2022 la prescritta relazione.
In data 3/6/2022, il Prof. OMISSIS presentava via PEC tale relazione, che veniva assunta al protocollo universitario con il n. 52958.9 del 6/6/2022.
Ciò posto, il Prof. OMISSIS articola il proprio gravame prospettando un unico motivo: la violazione e falsa applicazione – da parte dell’Ateneo intimato – dell’art. 2 DPR 232/2011, in relazione all’art. 8 L 240/2010.
In particolare, il docente universitario ritiene di aver maturato nell’Anno Accademico 2016/2017 -con effetto dal novembre 2017- il diritto alla progressione economica, contrariamente a quanto comunicato con l’impugnato messaggio del 17/6/2022, pubblicato sul portale informatico della Sapienza.
Al fine di corroborare la censura sulla illegittima condotta procedimentale dell’Ateneo, il ricorrente aggiunge, nella Memoria depositata il 6/5/2024 – replicando alle argomentazioni contenute nella nota n. 74307 del 22/8/2022, recante il rapporto dell’Università sul contenzioso, a corredo della documentazione depositata dalla difesa erariale il 23/4/2024 – che, comunque, né nella prima nota del 15/6/2021, né nella successiva comunicazione del 24/2/2022 La Sapienza aveva prospettato alcuna decadenza per il superamento dei termini indicati per produrre la documentazione richiesta.
Il motivo prospettato non ha pregio.
Per effetto dell’art. 6, comma 14 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo) L 240/2010 – recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario – la progressione economica dei docenti universitari a tempo indeterminato non è più automatica, ma subordinata alla presentazione della domanda di attribuzione dello scatto stipendiale e all’esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale svolto nel triennio precedente, dal 2020 dall’antecedente biennio.
La stessa disposizione rimette all’autonomia regolamentare dei singoli atenei ex art. 33, ultimo comma Cost. la definizione della procedura per il riconoscimento dello scatto stipendiale del personale docente e l’individuazione dei parametri della valutazione e dei requisiti previsti per il conseguimento della progressione economica.
Nel caso di specie, l’art. 2 (Presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche di ricerca e gestionali svolte e richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale) D.R. n. 61/2021 – recante il vigente Regolamento della Sapienza – dispone che “1. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale ha cadenza semestrale. 2. Il procedimento è avviato mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo dell’elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato che, nel corso del semestre precedente, abbiano maturato l’anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto; la relativa comunicazione è altresì trasmessa ai docenti interessati mediante posta elettronica istituzionale. 3. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato, secondo le disposizioni di legge vigenti, l’anzianità utile al conseguimento della progressione economica sono tenuti a presentare una relazione sul -complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto. 4. La richiesta di attribuzione dello scatto, unitamente alla relazione di cui al precedente comma 3, devono essere inoltrate secondo le modalità prescritte all’atto dell’indizione della procedura entro il 20° giorno successivo alla data della comunicazione, di cui al comma 2”
In considerazione della cadenza semestrale della procedura di valutazione ex art. 6, comma 14 L 240/2010, La Sapienza ammette i docenti collocati in quiescenza successivamente alla
maturazione dell’anzianità di servizio prescritta per la progressione economica, ma prima dell’indizione della procedura di valutazione – come il Prof. OMISSIS – a presentare la domanda di attribuzione dello scatto nella prima tornata utile, coincidente con la I sessione 2021 della procedura di valutazione, indetta con D.R. n. 1618 del 15/6/2021.
Con nota rettorale n. 47245 del 15/6/2021 l’ interessato era stato invitato, al fine di ottenere lo scatto stipendiale, a presentare per via telematica dal 16/6/2021 al 6/7/2021 la prescritta relazione nonché la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. Non avendolo fatto tempestivamente, ma solo il 3/6/2022 non è stato abilitato ad accedere alla piattaforma informatica, unica modalità prescritta per la partecipazione alla procedura per ottenere la progressione economica.
La successiva nota rettorale del 24/2/2021, evidenzia come l’atto – diversamente da quanto dedotto dal ricorrente – non configurasse alcuna rimessione in termini nella I sessione 2021 a suo favore, ma solo ribadire come la prescritta relazione dovesse, comunque, essere doverosamente inoltrata alla Sapienza, anche indipendentemente dall’istanza di progressione economica.
Il Rettore della Sapienza, infatti rappresentava al docente che “Con nota rettorale prot. n. 0047245 del 15.06.2021 sei stato invitato a presentare per via telematica dal 16.06.2021 al 06.07.2021 la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. All’esito delle verifiche effettuate si è accertato che non hai caricato sulla piattaforma informatica disponibile al link https://gomp.uniroma1.it/, la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, che in base all’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010 tutti i professori e ricercatori di ruolo sono tenuti a presentare indipendentemente dalla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. Ti invito, pertanto, a presentare entro il 31 marzo 2022 la predetta relazione. Ti informo inoltre che potrai presentare la richiesta di riconoscimento dello scatto stipendiale nella prossima tornata di valutazione che sarà indetta entro il mese di giugno p.v. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno costituiti dal triennio o dal biennio (solare e accademico) che precedono l’originaria data di maturazione dell’anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica. In caso di valutazione positiva la progressione economica sarà riconosciuta dall’originaria data di maturazione del diritto”.
Ne consegue che l’inoltro della prescritta relazione – essendo avvenuta il 3/6/2022 – non poteva che costituire il tardivo ma doveroso adempimento di un obbligo” che in base all’art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010 tutti i professori e ricercatori di ruolo sono tenuti a presentare indipendentemente dalla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale”.
Né potrebbe essere considerato come idoneo a configurare una istanza ai fini della progressione economica, in relazione alla sezione successiva, in quanto la I sessione 2022 risulta indetta con D.R. n. 1986 del 17/6/2022, in data posteriore all’invio tramite PEC del 3/6/2022 della documentazione richiesta, assunta al protocollo della Sapienza con il n. 52958.9 del 6/6/2022.
Conseguentemente, il gravame proposto è tanto inammissibile quanto infondato.
E’ inammissibile in quanto il docente ha impugnato esclusivamente la comunicazione rubricata in epigrafe – come atto apparso sul portale dell’Ateneo intimato il 17/6/2022 con cui si rifiuta di scrutinare la -posizione del deducente per l’attribuzione della progressione stipendiale di cui all’art. 8 L. 30 dicembre 2010 n. 240 – che è meramente applicativa del Decreto Rettorale della Sapienza n. 1618 del 15/6/2021, con cui era stata indetta la prima sessione 2021. Ma non ha impugnato – cosa che avrebbe dovuto necessariamente fare – la stessa lex specialis del relativo procedimento amministrativo.
Il ricorso è, altresì, infondato, attesa l’erroneità della deduzione secondo la quale il ricorrente avrebbe già conseguito il diritto alla progressione economica sin dal novembre 1917.
Ciò al lume del fatto che – a partire dall’entrata in vigore della L 240/2010 – lo scatto stipendiale dei docenti universitari di ruolo non è più automatica e dipende dall’esito di valutazioni periodiche, con l’onere, per gli interessati, di produrre tempestivamente all’Ateneo di appartenenza la prescritta relazione sul complesso delle attività svolte nel triennio precedente.
Nondimeno si ravvisa l’opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali, in ragione del fatto che la difesa erariale si è limitata a depositare documentazione proveniente dall’Ateneo resistente, formulando esclusivamente uno stringato atto di costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto infondato, oltrechè
inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Referendario,
OMISSIS, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE OMISSIS
IL PRESIDENTE OMISSIS
Pubblicato il 16 dicembre 2024