Le attività di terza missione non devono essere documentate con i rigidi parametri esistenti per l’attività scientifica. Piuttosto, appare sufficiente che tali contributi risultino in qualche modo oggettivati, anche se situati nel dominio informatico di terzi soggetti, e che siano preesistenti alla domanda, mentre appare irrilevante la modalità tecnica con la quale sia permesso alla Commissione di raggiungere e consultare i medesimi contributi.
TAR Toscana, Sez. IV, 13 dicembre 2024, n. 1480
Le attività di terza missione non devono essere documentate con i rigidi parametri esistenti per l’attività scientifica.
01480/2024 REG.PROV.COLL.
01239/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS in Firenze, via de’ Rondinelli, 2;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede del Rettorato, in Firenze – piazza San Marco n. 4;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del decreto n. 712/2024 prot. n. 0126577 del 4 giugno 2024 della Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze, recante l’approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 11/E3 (Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni), settore scientifico disciplinare M-PSI/05 (Psicologia Sociale), presso il Dipartimento di formazione, lingue, intercultura e psicologia del medesimo Ateneo, dai quali risulta vincitore il prof. OMISSIS;
– del verbale n. 1 della Commissione esaminatrice nella parte relativa ai criteri di valutazione delle pubblicazioni; dei verbali nn. 6 e 7 della Commissione esaminatrice nella parte relativa alla valutazione dei professori OMISSIS e OMISSIS; di tutti i verbali, atti e provvedimenti, ancorché sconosciuti alla ricorrente, presupposti, consequenziali e connessi all’individuazione del prof. OMISSIS come vincitore della procedura, ivi compresi quelli relativi alla sua immissione e presa di servizio;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OMISSIS l’8 ottobre 2024:
– del Verbale della Commissione n. 1 del 26/02/2024 di definizione dei criteri di valutazione, ove interpretato in senso difforme da quanto in questa sede argomentato e comunque nella parte in cui: (i) per la valutazione di titoli e curriculum, ha inserito nel criterio “ogni altro titolo previsto dalla normativa vigente” il sub-criterio “partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”, (ii) per la valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio, ha individuato quali unici incarichi valutabili quelli di: – senatore e consigliere di amministrazione, – presidente corso di laurea, – membro nucleo di valutazione;
– dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo e dell’art. 8 del Bando di concorso ove interpretati nel senso di ammettere l’applicazione al concorso de quo dei criteri previsti per l’ASN mediante il richiamo all’utilizzo di “ogni altro titolo previsto dalla normativa vigente”;
– del verbale n. 6 del 28/03/2024 di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi limitatamente alle parti censurate col presente ricorso incidentale;
– del verbale n. 7 del 15/05/2024 di integrazione della valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi limitatamente alle parti censurate col presente ricorso incidentale;
– del Decreto Rettorale n. 712/2024, prot. 126577 del 04/06/2024, di approvazione degli atti della procedura, limitatamente alla parte in cui approva gli atti della procedura nella parte in cui hanno assegnato al Prof. OMISSIS un punteggio totale di n. 84,5 punti e alla Prof.ssa OMISSIS un punteggio totale di n. 79,9 punti;
– di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente ove interpretato in senso difforme da quanto in questa sede argomentato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 24 ottobre 2024:
– del decreto n. 712/2024 prot. n. 0126577 del 4 giugno 2024 della Rettrice dell’Università degli Studi di Firenze, recante l’approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 11/E3 (Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni), settore scientifico disciplinare M-PSI/05 (Psicologia Sociale), presso il Dipartimento di formazione, lingue, intercultura e psicologia del medesimo Ateneo, dai quali risulta vincitore il prof. OMISSIS;
– del verbale n. 1 della Commissione esaminatrice nella parte relativa ai criteri di valutazione delle pubblicazioni;
– dei verbali nn. 6 e 7 della Commissione esaminatrice nella parte relativa alla valutazione dei professori OMISSIS e OMISSIS;
– di tutti i verbali, atti e provvedimenti, ancorché sconosciuti alla ricorrente, presupposti, consequenziali e connessi all’individuazione del prof. OMISSIS come vincitore della procedura, ivi compresi quelli relativi alla sua immissione e presa di servizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e dell’Università degli Studi di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con D.R. n. 1142 del 24 ottobre 2023 l’Università degli Studi di Firenze bandiva una procedura selettiva per la copertura di nove posti di professore ordinario, ai sensi dell’art. 18 c. 1 della L. n. 240/2010 e del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, tra i quali, per quanto qui di interesse, un posto per il Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letteratura e psicologia, per il settore concorsuale 11/E3 psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico disciplinare M-PSI/05- psicologia sociale.
Partecipavano alla procedura selettiva i candidati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (che successivamente rinunciava a partecipare alla selezione).
All’esito delle prove e della valutazione dei curricula da parte della Commissione, il prof. OMISSIS raggiungeva il punteggio complessivo di 84.5/100 punti, la prof.ssa OMISSIS il punteggio complessivo di 79.9/100 punti e la prof.ssa OMISSIS il punteggio complessivo di 74.8/100 punti.
Con Decreto Rettorale n. 712 del 4 giugno 2024 venivano approvati gli atti della procedura selettiva e dichiarato vincitore il prof. OMISSIS.
Il 2 luglio 2024 il Consiglio del Dipartimento deliberava a maggioranza la proposta di chiamata del prof. OMISSIS.
Con successiva delibera del 26 luglio 2024 il Consiglio di amministrazione dell’Università approvava la proposta di chiamata del prof. OMISSIS a ricoprire il posto di professore ordinario di cui sopra con decorrenza della nomina dal 1° settembre 2024.
Tali atti sono stati impugnati dalla prof.ssa OMISSIS con il ricorso principale notificato il 26 luglio 2024.
Con il primo motivo di ricorso – relativo alla valutazione dei titoli del candidato vincitore – la prof.ssa OMISSIS lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della L. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste.
In particolare, e fra l’altro, la ricorrente si duole dell’assegnazione di 5 punti su 5 a favore del prof. OMISSIS per le attività di terza missione.
La Commissione, infatti, nel verbale integrativo n. 7 aveva così motivato tale punteggio: “il candidato appare particolarmente attivo nella disseminazione dei risultati dei propri lavori di ricerca. Dal cv si rilevano 7 contributi in riviste con taglio divulgativo e 7 interviste e/o partecipazione a eventi pubblici, oltre a 13 articoli pubblicati su quotidiani nazionali o internazionali che illustrano alcuni contributi di ricerca del candidato”.
Secondo la ricorrente, nella parte del curriculum relativa alla terza missione il prof. OMISSIS avrebbe riportato una lista di giornali, quali ad esempio Repubblica, Corriere della Sera, Le Figaro, dichiaratamente dotati di collegamento ipertestuale, senza informazioni sugli articoli dello stesso docente pubblicati in tali riviste. Peraltro, tali collegamenti risulterebbero non funzionanti e ciò avrebbe reso di fatto impossibile un giudizio consapevole da parte della Commissione in ordine al pregio di tali contributi.
Con il secondo motivo di ricorso, relativo invece alla valutazione dei titoli della prof.ssa OMISSIS, la stessa lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della L. 240/2010, del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, e dei criteri di cui al verbale n. 1 della Commissione giudicatrice. Tale valutazione sarebbe affetta anche da eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste.
In particolare la prof.ssa OMISSIS contesta che:
– la Commissione avrebbe dovuto valorizzare il proprio ruolo di corresponding author in alcune pubblicazioni;
– non sarebbe stata adeguatamente valutata la propria attività didattica integrativa e di servizio agli studenti e, in particolare, non sarebbe stata considerata l’attività di relatrice di tesi per lauree triennali e magistrali e di tutor per tirocini post -lauream e per stagisti curriculari, e neppure sarebbero state considerate altre attività di orientamento e consulenza psicologica dalla medesima svolte;
– quanto all’attività di terza missione, sarebbe errato il punteggio ottenuto, pari a 3,75 punti sui 5 massimi, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto di alcuni dei suoi articoli divulgativi;
– quanto al sub-criterio previsto dalla lett. e1) “responsabilità di studi e di ricerche scientifiche affidate da qualificate istituzioni pubbliche o private”, sarebbe errata l’attribuzione di un solo punto, in luogo di 2, per la valutazione della sola responsabilità scientifica di un programma di ricerca promosso dalla LILA- Lega Italiana Lotta AIDS, mentre la ricorrente avrebbe partecipato a due programmi promossi dalla suddetta Lega;
– quanto al sub-criterio previsto dalla lett. e 3) “partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero”, sarebbe errata l’attribuzione del punteggio di 1,5, in luogo di quello massimo di 2, avendole la Commissione riconosciuto solo la partecipazione ad un collegio di dottorato, e non a tre, come dalla stessa indicato.
Infine, con il terzo motivo, la ricorrente contesta i punteggi attribuiti dalla Commissione alle proprie pubblicazioni, in questo caso, con riferimento al criterio (sui cinque previsti) di cui alla lettera a) “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza”.
Tale criterio di valutazione sarebbe ex se illegittimo perché la Commissione si sarebbe limitata a stabilire il punteggio massimo di 0,45 punti senza esplicitare il peso di ogni “sotto-voce” quali “originalità”, “innovatività”, “rigore metodologico” e “rilevanza”; ciò comporterebbe l’impossibilità di comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione del singolo punteggio.
Si è costituito il controinteressato prof. OMISSIS eccependo l’inammissibilità del ricorso (in quanto afferente al merito delle valutazioni riservate alla Commissione e per mancanza della “prova di resistenza”) e comunque argomentando in ordine all’infondatezza dello stesso.
Il prof. OMISSIS, con atto depositato l’8 ottobre 2019, ha anche formulato un ricorso incidentale, nei termini indicati in epigrafe, “al fine di veder colmate alcune lacune/vizi della prima valutazione e ottenere così una maggior valorizzazione del proprio profilo ed una diminuzione del punteggio assegnato alla Prof.ssa OMISSIS”.
La prof. OMISSIS, in risposta al ricorso incidentale, ha quindi depositato, il 24 ottobre 2024, un ricorso per motivi aggiunti “al fine di contestare a sua volta la legittimità delle valutazioni e dei punteggi attribuiti alla ricorrente dalla Commissione giudicatrice”, nel caso in cui, in accoglimento del ricorso incidentale, dovesse essere disposta la rinnovazione delle operazioni.
Con atto depositato il 28 ottobre 2024 la prof. OMISSIS ha dichiarato di rinunciare ai termini a difesa in relazione al ricorso incidentale proposto dal prof. OMISSIS.
Con la memoria difensiva depositata il 31 ottobre 2024, anche quest’ultimo ha dichiarato di rinunciare ai termini a difesa rispetto ai motivi aggiunti/controricorso incidentale della prof.ssa OMISSIS.
Con le memorie conclusive le parti hanno insistito nelle proprie rispettive domande, eccezioni e difese; l’Università argomentando anche in ordine all’infondatezza del ricorso incidentale del controinteressato ed eccependo (allo stesso modo della difesa del prof. OMISSIS) l’irricevibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti della prof.ssa OMISSIS, oltre a rilevarne l’infondatezza.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2024, acquista la dichiarazione di tutte le parti di rinuncia ai termini a difesa, dopo ampia discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale è infondato per le ragioni che si passa ad esaminare.
1.1.1. Con il primo motivo, afferente alla valutazione dei titoli e del curriculum del vincitore, viene innanzitutto censurata l’attribuzione di cinque punti al prof. OMISSIS con riferimento alle attività di terza missione (sub-criterio di cui alla lett. b: “attività di terza missione e conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante: max punti 5”), per le quali il candidato è apparso “particolarmente attivo nella disseminazione dei risultati dei propri lavori di ricerca”.
La prof.ssa OMISSIS deduce la circostanza che i contributi di terza missione, ed in particolare gli articoli di giornale indicati nel curriculum del prof. OMISSIS, sarebbero stati riportati con il solo nome della testata giornalistica nella quale erano stati contenuti. Inoltre, i link agli stessi articoli sarebbero risultati non funzionanti e, per tale ragione, la Commissione non sarebbe stata effettivamente in grado di valutare tali contributi.
Tuttavia, se si esamina il curriculum del vincitore della selezione, alla pagina 23 e al paragrafo “Media attention”, relativo proprio agli articoli di cui si discute, il prof. OMISSIS ha riportato l’indicazione della sua pagina web: “My work on literary fiction and social cognition has receveid and continues to receive wordwild media coverage (see emanuelecastano.org/fiction)”, tradotto: “Il mio lavoro sulla narrativa letteraria e sulla cognizione sociale ha ricevuto e continua a ricevere una copertura mediatica mondiale (vedi emanuelecastano.org/fiction”). Ebbene, se si inserisce l’indirizzo web sopra riportato in qualsiasi motore di ricerca appare la pagina che riporta i link (funzionanti) ai contributi oggetto di dichiarazione del vincitore. Dunque quest’ultimo ha fornito nel proprio curriculum, al punto controverso, un link omnicomprensivo (emanuelecastano.org/fiction) che è perfettamente funzionante e che contiene tutte le informazioni relative agli articoli di cui trattasi.
Tale operazione è stata evidentemente compiuta dalla Commissione, permettendole di valutare i contributi dichiarati dal prof. OMISSIS.
La circostanza che non si tratti esclusivamente di articoli di giornale, ma anche di interviste radiofoniche o videointerviste non appare poi rilevante ai fini della valutazione di tali contributi, essendo questi tutti comunque chiara espressione della terza missione degli Atenei, che è quella della divulgazione al pubblico dei risultati della ricerca universitaria, in ogni forma possibile.
Ora, trattandosi di testimoniare lo svolgimento di iniziative di varia natura, appunto, di terza missione, ossia di apertura verso il contesto socioeconomico e di divulgazione scientifica e culturale, non sembra che queste debbano essere documentate con i rigidi parametri esistenti per l’attività scientifica. Piuttosto, appare sufficiente che tali contributi risultino in qualche modo oggettivati, anche se situati nel dominio informatico di terzi soggetti, e che siano preesistenti alla domanda (requisiti la cui esistenza, nella fattispecie, non può essere messa seriamente in discussione), mentre appare irrilevante la modalità tecnica con la quale sia permesso alla Commissione di raggiungere e consultare i medesimi contributi.
Ciò detto, la contestazione dell’assegnazione del punteggio massimo in relazione a tale sub-criterio, anziché di un punteggio minore, è inammissibile in quanto afferisce al merito della valutazione discrezionale rimessa alla Commissione, e ciò a fronte peraltro di un vario e nutrito insieme di contributi dal taglio divulgativo che sono stati offerti al giudizio della Commissione.
1.1.2. La ricorrente, inoltre, contesta l’assegnazione di un punto (su 2) al prof. OMISSIS relativamente al sub-criterio “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”.
Ad avviso di parte ricorrente il titolo valorizzato dalla Commissione, ovvero lo “Ikerbasque research professor 2018”, non costituirebbe un premio o un riconoscimento, bensì “una (differente) posizione accademica”.
Al riguardo il Collegio osserva che la qualificazione di tale titolo rientra nell’attività valutativa tecnico-discrezione della Commissione, incensurabile da questo Tribunale se non per vizi macroscopici. Inoltre, le difese dell’Università e del controinteressato hanno convincentemente spiegato come il conseguimento del titolo in oggetto, per mano della fondazione Ikerbasque, costituisca un riconoscimento di natura internazionale del pregio dell’attività di ricerca sinora svolta dal soggetto prescelto. Ciò in effetti trova conferma dalla consultazione del sito internet della fondazione basca medesima, la quale indice competizioni internazionali per identificare e dunque premiare i migliori ricercatori, senza che ciò comporti necessariamente il rivestimento di una posizione presso Università o Centri di ricerca baschi.
La censura in esame deve pertanto essere respinta.
1.1.3. Sempre con il primo motivo, la ricorrente – in relazione al sub-criterio previsto dalla lett. e 3) “partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero” – contesta l’attribuzione al vincitore del punteggio massimo di due punti, avendo quest’ultimo “fatto parte di collegi di dottorato di ricerca dove ha tenuto insegnamenti”.
In particolare, la Commissione avrebbe attribuito tale punteggio al prof. OMISSIS per la sua “partecipazione al dottorato di ricerca della New School for Social Research di New York di cui è stato direttore dal 2013 al 2017”.
La ricorrente censura tale punteggio in quanto, a suo avviso, il prof. OMISSIS avrebbe svolto il ruolo di direttore del programma di dottorato presso la New School for Social Research di New York e non quello di docente, ed in quanto tale dottorato non sarebbe accreditato presso il Ministero.
Entrambi gli argomenti non paiono persuasivi, essendo innanzitutto evidente che la direzione di un programma di dottorato comporti necessariamente (o almeno secondo l’id quod plerumque accidit) la partecipazione (in qualità di direttore) al relativo collegio dei docenti; ciò che costituisce la causa dell’attribuzione del punteggio in esame. Mentre, sotto il secondo profilo, occorre tener conto del fatto che il dottorato in questione è stato tenuto presso la prestigiosa università statunitense New School for Social Research di New York, per cui l’esclusione della valutazione di tale titolo invece così manifestamente meritevole, a causa della mancanza dell’accreditamento del Ministero, avrebbe comportato, nella particolare fattispecie in esame, l’applicazione di un eccessivo formalismo e una conseguente eccessiva penalizzazione del candidato, contrastante con i principi di ragionevolezza, non discriminazione e par condicio competitorum.
In definitiva, appare perciò corretta l’applicazione, da parte della Commissione, del requisito dell’accreditamento ministeriale in esame, in termini di non assoluta indefettibilità.
1.1.4. Infine, la ricorrente contesta l’attribuzione di due punti (su quattro disponibili) al prof. OMISSIS con riferimento al sub-criterio relativo agli incarichi istituzionali, per essere egli stato componente del senato accademico della predetta New School for Social Research.
In particolare, la ricorrente censura l’attribuzione di tali due punti contestando la circostanza che, sebbene il prof. OMISSIS avesse dichiarato di aver svolto l’incarico di senatore per due anni, la Commissione avrebbe comunque attribuito tale punteggio facendo leva sulla durata undecennale dello stesso.
Anche tale argomento non pare del tutto persuasivo. Infatti, nella riunione preliminare, la Commissione si era vincolata a valutare il criterio sopra citato “considerate la numerosità e la durata delle suddette attività, tipologia e specificità”.
Ebbene, la Commissione, con riferimento al suddetto incarico, non ha tenuto conto esclusivamente del dato temporale, ma anche della prestigiosità dell’incarico svolto in sede internazionale. La stessa Commissione, infatti, ha osservato che (v. verbale integrativo n. 7): “L’assunzione dell’incarico e la sua durata undecennale portano ad attribuire un punteggio pari a 2”.
Per cui non emerge che i due punti attribuiti al vincitore sarebbero stati parametrati esclusivamente sulla durata dell’incarico, come invece sostenuto dalla ricorrente.
Appare peraltro evidente come la rilevanza, la prestigiosità e l’elevata responsabilità del citato incarico, svolto in sede internazionale, giustifichino pienamente l’attribuzione del punteggio medio di due punti sui quattro concedibili, anche se tale incarico è stato svolto solo per due anni e non per undici.
Ne consegue che anche tale censura deve essere respinta.
Ed invero, anche volendo ravvisare nella fattispecie un “travisamento del fatto” da parte della Commissione, sulla base del consolidato orientamento esegetico elaborato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi pubblici, il travisamento del fatto deve essere connotato da elementi idonei ad evidenziare la macroscopica, irrazionale o irragionevole valutazione del fatto medesimo, circostanze che nella fattispecie, come sopra spiegato, non ricorrono, non essendo stato determinante nella valutazione l’elemento della durata dell’incarico.
1.1.5. L’ultimo profilo oggetto di contestazione con il primo motivo attiene all’assegnazione del punteggio massimo di 8 punti a favore del prof. OMISSIS per il sub-criterio di valutazione relativo alla “organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali ed internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste”.
Qui la Commissione, nel verbale integrativo n. 7, ha osservato che: “il candidato ha all’attivo il coordinamento di un rilevante numero di gruppi di ricerca internazionali. Dal suo cv si possono individuare 10 coordinamenti internazionali e 3 nazionali”.
Secondo parte ricorrente, il prof. OMISSIS avrebbe indicato due gruppi di ricerca sia con riferimento al criterio sopra citato nella parte del suo curriculum denominata “Organization and coordination of international and national research group”, che nella sezione “extramural” con riferimento al sotto-criterio e 2) relativo a titoli e curriculum, ovvero con riferimento alla “responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari”.
Infatti, anche per quest’ultimo criterio il prof. OMISSIS ha conseguito il punteggio massimo di tre punti, ma ciò, secondo la ricorrente, indebitamente perché vi sarebbe stata una duplicazione degli stessi titoli.
Anche tale censura non appare meritevole di positivo apprezzamento, in quanto il prof. OMISSIS, sia nella sezione del suo curriculum denominata “Organization and coordination of international and national research group”, relativa al sub-criterio a), che in quella “Extramural” (relativa al criterio e1), ha indicato 13 gruppi di ricerca.
La Commissione, con riferimento al primo criterio di valutazione di titoli e curriculum, ha riportato nel verbale n. 7 che il candidato “ha all’attivo il coordinamento di un rilevante numero di gruppi di ricerca internazionali. Dal suo cv si possono individuare 10 coordinamenti internazionali e 3 nazionali”.
Con riferimento al criterio e 1), invece, la Commissione ha così motivato il punteggio massimo assegnato “il candidato è responsabile di 10 progetti finanziati su bandi competitivi internazionali”.
Dunque, la circostanza dedotta dal ricorrente non è affatto provata, atteso che la Commissione non ha indicato in modo puntuale quali gruppi di ricerca ha ritenuto meritevoli di apprezzamento sia con riferimento al primo criterio che al secondo, avendo effettuato in entrambi i casi una valutazione complessiva e globale.
Peraltro, l’ipotesi della duplicazione di due attività su tredici non inciderebbe sulla valutazione complessiva operata dalla Commissione in relazione al sub-criterio in esame, vista comunque la numerosità dei gruppi di ricerca dei quali il prof. OMISSIS ha assunto il coordinamento, e ciò anche in rapporto a quelli (in numero di cinque) vantati dalla ricorrente.
Ed anche in relazione al criterio e 2) le esperienze vantate dal prof. OMISSIS resterebbero comunque cospicue e abbondanti.
Da ciò deriva che anche un’eventuale eliminazione dei due gruppi di ricerca tra i titoli valutabili per un criterio o per l’altro non comporterebbe alcuno stravolgimento di punteggio e men che meno l’inversione della graduatoria.
Infine, non risulta dimostrato che il gruppo di ricerca indicato con riferimento all’Università di Trento dal prof. OMISSIS avesse natura meramente locale, come invece allegato dalla ricorrente; nè, ai fini della valutazione del sub-criterio in esame, occorreva fornire alcuna dimostrazione in ordine ai risultati dell’attività di ricerca effettuata.
1.2. Passando all’esame del secondo motivo, esso consiste nella contestazione, invero quantitativamente minimale, dei punteggi attribuiti alla prof.ssa OMISSIS dalla Commissione, in particolare con riferimento ad alcune pubblicazioni, all’attività didattica integrativa della stessa (la quale in parte non sarebbe stata valutata), all’attività di terza missione e alla partecipazione a collegi di dottorato.
Occorre premettere, in via preliminare, che, come correttamente eccepito dalle difese dell’Università e del controinteressato, le doglianze della ricorrente impingono nel merito dei giudizi espressi dalla Commissione, e non evidenziano alcun profilo di macroscopico errore, contraddizione o illogicità che consenta il sindacato del giudice amministrativo.
Tali censure sono peraltro per lo più costruite sulla base di una presunta frammentazione della valutazione della Commissione in relazione ad ogni singola esperienza o ad ogni particolare lavoro o incarico come dichiarati nel curriculum, mentre la Commissione ha legittimamente scelto di procedere ad una considerazione globale e sintetica della complessiva attività dei candidati in riferimento a ciascun sub-criterio valutativo.
Inoltre, tali censure, anche nel caso venissero tutte accolte non porterebbero ad invertire la graduatoria del concorso, visto che, come dichiarato dalla stessa ricorrente, il punteggio alla stessa assegnato potrebbe essere incrementato solo di 3,20 punti, non sufficienti a colmare il divario di circa quattro punti e mezzo con il suo avversario.
Per tale duplice ordine di ragioni il secondo motivo deve essere giudicato senz’altro inammissibile.
1.3. Col terzo motivo di ricorso, la prof.ssa OMISSIS contesta la valutazione delle proprie pubblicazioni con riferimento al criterio di cui alla lett. a) della originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; ciò a fronte di cinque criteri (lett. da a ad e) in cui era stata articolata la valutazione delle pubblicazioni.
Anche in tal caso la difesa della ricorrente si basa in sostanza sulla sostituzione di propri personali criteri e di proprie valutazioni a quelli stabiliti o a quelle espresse dall’organo tecnico competente (senza che peraltro tale operazione possa comportare il superamento della prova di resistenza). È dunque anche qui inammissibile la pretesa della difesa della ricorrente affinché il Collegio, entrando nel merito della valutazione, indichi, in misura diversa rispetto a quella espressa dalla Commissione, il punteggio da attribuire alle pubblicazioni della medesima prof.ssa OMISSIS.
Oltretutto appare corretta l’esplicitazione della motivazione della valutazione di ogni singola pubblicazione mediante un giudizio scritto rispondente alla somma di cinque sub-punteggi numerici (uno per ogni criterio), sicchè tale motivazione risulta pienamente comprensibile e denota un approfondimento della validità scientifica del singolo contributo. Non essendo invece ragionevolmente richiedibile, e non essendo comunque necessaria, l’esplicitazione del peso di ogni singola sottovoce che compone il singolo criterio (es. quanto al primo criterio: “originalità”, “innovatività”, “rigore metodologico” e “rilevanza”); né potendosi infine inferire, da tale metodo valutativo, che l’originalità delle pubblicazioni della prof.ssa OMISSIS sia stata apprezzata in modo illogico o irrazionale.
1.4. In definitiva, alla luce delle considerazioni illustrate, il ricorso principale deve essere respinto.
2. Ne consegue l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso incidentale del controinteressato e dei motivi aggiunti proposti dalla ricorrente.
3. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, in considerazione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, sul ricorso incidentale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
rigetta il ricorso principale;
dichiara improcedibili il ricorso incidentale e il ricorso per motivi aggiunti;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE OMISSIS
L’ESTENSORE OMISSIS
Pubblicato il 13 dicembre 2024