I criteri di valutazione possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti delle singole Università o nei relativi bandi, oppure possono essere demandati alle determinazioni delle commissioni. Non è prescritto da alcuna disposizione l’obbligo per l’organo di valutazione di prevedere un peso specifico per ogni criterio di valutazione. La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile fare in concreto questa operazione) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore.
TAR Sicilia (Catania), Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 114
La Commissione può fare rinvio ai criteri di valutazione definiti nel bando di concorso non essendo tenuta a creare griglie di punteggi numerici
00114/2025 REG.PROV.COLL.
00221/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultima in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;
per l’annullamento
– del Decreto Rettorale prot.n. 211248–21/12/2023 Rep. Decreti n. 10348/2023, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di professore di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010 – Concorso 11 – Priorità II, S.C. 05/I2 – Microbiologia – S.S.D. BIO/19 – Microbiologia – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche e dichiarato qualificato a ricoprire il posto il Prof. OMISSIS, nato a Villabate (PA) il 23/05/1958, in luogo della Prof.ssa OMISSIS;
– del verbale n. 1 del 20.11.2023, con il quale la Commissione, ai sensi dell”art. 8 del bando, ha individuato i criteri della valutazione comparativa;
– del verbale n. 2 del 14.12.2023 con il quale è stata esaminata la documentazione presentata dai candidati (titoli e pubblicazioni);
– del verbale n. 3 del 19.12.2023 con il quale è stato espresso il giudizio collegiale sui titoli e le pubblicazioni della Prof.ssa OMISSIS e del Prof. OMISSIS (All. B) ed il giudizio comparativo sui candidati (All. C), in esito ai quali ha individuato “come candidato maggiormente qualificato il Prof. OMISSIS”;
– della relazione finale di riepilogo delle conclusioni raggiunte con i precedenti verbali;
– dell”eventuale provvedimento (ove adottato) del Consiglio di Dipartimento con il quale è stata disposta la chiamata del prof. OMISSIS;
– del contratto eventualmente stipulato tra l’Università e il Prof. OMISSIS;
– nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 12 febbraio 2024 e depositato il 13 febbraio successivo, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati relativi alla procedura selettiva indetta dall’Università di Palermo volta alla copertura di n. 1 posto di professore di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010 – Concorso 11 – Priorità II, S.C. 05/I2 – Microbiologia – S.S.D. BIO/19 – Microbiologia – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche all’’esito della quale è stato dichiarato qualificato a ricoprire il posto il controinteressato Prof. OMISSIS.
La ricorrente, al fine di sostenere la illogicità manifesta delle valutazioni della Commissione, ha articolato le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DEL BANDO E DEL VERBALE N.1. ILLOGICITÀ MANIFESTA QUANTO ALLA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA. ERRORE DI FATTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Secondo la ricorrente con riferimento alla valutazione dell’attività didattica dei candidati il giudizio sarebbe illegittimo, per: a) mancata previsione di una griglia di punteggi numerici relativi alle varie categorie di titoli in possesso dei candidati; b) erronea attribuzione della valutazione “ottima” attribuita ad entrambi i candidati relativamente all’attività didattica in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto, in favore della Prof. OMISSIS: b1) delle 506 ore di didattica di “terzo livello” erogate presso la Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, nei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), nel Tirocinio Formativo Attivo Classe (TFA); b2) dell’attività di didattica svolta presso l’Università Internazionale di Gorazde, Bosnia ed Erzegovina nonché delle partecipazioni nella International Summer School on Advanced Biotechnology negli anni 2009, 2012, 2022, 2023, nella Winter School “Cellular signaling – perception, transduction and response” dal 2021 a oggi e al Blended Intensive Programme (BIP) 2023-24; b3) delle maggiori attività di didattica integrativa svolte.
2) VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DEL BANDO E DEL VERBALE N.1. ILLOGICITÀ MANIFESTA. QUANTO ALLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, ISTITUZIONALI ED ORGANIZZATIVE. ERRORE DI FATTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
La ricorrente contesta la valutazione attribuitale in ordine all’attività scientifica, ritenuta dalla commissione equivalente a quella del Prof. OMISSIS, con riferimento: alla omissione del numero totali di progetti nei quali il controinteressato ha dichiarato di aver preso parte (di numero inferiore rispetto a quelli della Prof.ssa OMISSIS); alla omessa valutazione maggiore della posizione della Prof.ssa OMISSIS quale responsabile nazionale di progetto PRIN2022, rispetto al Prof. OMISSIS che è responsabile locale di unità operativa di un altro progetto PRIN2022 PNRR; all’erronea valutazione dell’inserimento del Prof. OMISSIS nella World’s Top 2% per la produttività scientifica relativa al 2021 e dell’intera carriera come premio, non essendo spendibile in virtù del tenore dei contenuti non inerenti al campo della microbiologia; all’evidente differenza in numero, importanza e rilievo degli incarichi istituzionali in istituzioni universitarie italiane o straniere tra i due candidati.
3) VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DEL BANDO E DEL VERBALE N.1. ILLOGICITÀ MANIFESTA. QUANTO ALLA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA. ERRORE DI FATTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
La ricorrente contesta la valutazione svolta dalla Commissione in merito all’attività di ricerca in funzione dei criteri individuati nel bando, in quanto: a) rispetto al criterio di “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione”, la Commissione non avrebbe valutato ciascuna pubblicazione e avrebbe inoltre omesso ogni indicazione circa l’applicabilità dei suddetti criteri; b) rispetto al criterio della “congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire…”, la commissione “giudica coerente con le tematiche del settore concorsuale 05/I2 SSD BIO/19 Microbiologia”, ma non spiegherebbe come abbia raggiunto tale valutazione collegiale, ritenuto che sulla base del database SCOPUS le pubblicazioni della Prof.ssa OMISSIS appaiono più pertinenti all’ambito disciplinare della microbiology; c) rispetto al criterio della “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica” le evidenze muterebbero, in vantaggio di uno o dell’altro candidato, in base al database applicato dalla Commissione che, pertanto, avrebbe dovuto motivare la propria scelta; d) rispetto al criterio “determinazione analitica…dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione” la Prof.ssa OMISSIS figurerebbe quale ultimo autore in 9 articoli e corresponding author in 16/18 articoli, il Prof. OMISSIS figurerebbe ultimo autore solo in 4 articoli e corresponding author di 7 delle 18; e) infine, la Commissione avrebbe dovuto valutare i parametri delle 18 pubblicazioni presentate avvalendosi di: “1) numero totale delle citazioni; 3) “impact factor” totale; 5) combinazioni dei precedenti parametri”, errando, secondo la ricorrente, nella valutazione effettuata su tutta la pubblicazione scientifica senza tener conto che l’attività del controinteressato avrebbe riguardato prevalentemente l’ambito chimico.
Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti impugnati si sono costituiti l’Università di Palermo e il controinteressato Prof. OMISSIS
Con ordinanza cautelare n. 106 del 5 marzo 2024 è stata fissata la data dell’udienza pubblica del 25 giugno 2024 per la prosecuzione del giudizio.
La ricorrente e l’Amministrazione resistente hanno depositato memorie in vista dell’udienza di merito all’esito della quale il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione il ricorso avente ad oggetto gli atti in epigrafe indicati relativi alla selezione indetta dall’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 5322 del giorno 1 agosto 2023 (pubblicato in G.U.R.I., IV serie speciale, n. 58, 1 agosto 2023), per la copertura di minimo n. 12 posti e massimo n. 35 posti di professore universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della L. n. 240/ 2010, tra i quali, il Concorso n.11 – Priorità II, per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 05/12 – Microbiologia SSD BIO/19 –Microbiologia, – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche.
Con D.R. prot. n. 28088, rep. decreti n. 1336/2024 del 22 febbraio 2024, il prof. OMISSIS è stato nominato professore ordinario a decorrere dal 1° marzo 2024.
Avverso il risultato della selezione è insorta la ricorrente la quale ha contestato l’attività di valutazione dei candidati compiuta dalla Commissione, adducendo la non corretta applicazione dei criteri fissati dal bando di concorso oltre che dal regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato approvato dall’Università di Palermo con D.R. n. 2663/2022.
Giova premettere che nell’ambito delle valutazioni comparative rese nei concorsi universitari, il giudizio finale della Commissione è frutto di una valutazione complessiva tra i candidati effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 settembre 2021, n. 2736), connotata da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo ove risulti inattendibile, illogica o manifestamente superficiale e contraddittoria (Consiglio di Stato Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4939; 23 marzo 2016, n. 1196; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 2 settembre 2020, n. 1069): il giudizio finale della commissione non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 31 ottobre 2022, n.14114; in tal senso v. anche T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 settembre 2021, n. 2736).
Va, altresì, richiamata la consolidata giurisprudenza secondo cui:
– “…in linea generale l’apprezzamento delle pubblicazioni e le relative valutazioni, in quanto riservati alla Commissione, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ove si manifesti manifestamente incoerente o irragionevole; il giudizio della Commissione deve essere coerente e rispondere a un criterio uniforme per tutti gli esaminati, ma non può essere oggetto di un sindacato di merito da parte del giudice della legittimità, il quale non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione (cfr. ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2021 n. 395 e 16 luglio 2015 n. 3561)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917, richiamata da T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 dicembre 2022, n. 3472);
– “…il carattere comparativo delle procedure di reclutamento dei professori universitari non implica che la valutazione della commissione possa ridursi ad un confronto a coppie fra singoli candidati e – a fortiori – non risulta neppure congruo effettuare un confronto fra singoli candidati in relazione alle singole voci di valutazione. Tale modalità valutativa, infatti, si porrebbe in contrasto con la logica che caratterizza la procedura comparativa disciplinata dal d.P.R. n. 117 del 2000, compendiata nell’esigenza che la valutazione si svolga per tutti i candidati in modo sintetico e contestuale (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 06/10/2015, n. 2438).
Ancora, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie, la Commissione giudicatrice, per accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, è tenuta ad effettuare una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, senza tuttavia dover elencare tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, ma potendo limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi. Pertanto, il compito della commissione giudicatrice è accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica e didattica; tale valutazione non è necessariamente fondata sull’analitica disamina dei titoli stessi, sicché il giudizio finale della commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, i quali costituiscono linee-guida per la commissione, in sede di valutazione del livello qualitativo della produzione scientifica e dell’attività didattica del candidato; e tale livello qualitativo non va verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri codificati, ma sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato (T.A.R., Roma, sez. III, 24/05/2019, n. 6359 e T.A.R. Campobasso, sez. I, 07/07/2016, n. 288)…” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 27 giugno 2023, n. 2168).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, osserva il Collegio che il giudizio comparativo nella procedura in esame è stato reso con adeguata motivazione, non superabile dalla ricostruzione personale operata dalla ricorrente; donde l’infondatezza dell’interposto gravame per le ragioni che si andranno ad illustrare.
Con il primo motivo si deduce la violazione dei criteri di fatti propri dalla Commissione, in ordine alla valutazione dell’attività didattica, in relazione alla quale sia la ricorrente che il controinteressato hanno ricevuto i giudizi di “ottimo”. Si sostiene in particolare che la valutazione espressa dalla Commissione sarebbe superficiale e distratta in ciascuna delle attività considerate volte a minimizzare le attività della ricorrente (profilo di spessore nazionale ed internazionale), ed esaltare quelle, quantitativamente e qualitativamente inferiori, del controinteressato; ciò troverebbe conferma anche nelle diverse date di conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), avendo la ricorrente conseguito detta abilitazione con due anni di anticipo rispetto al controinteressato.
La censura è infondata.
Osserva innanzitutto il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la procedura selettiva in esame – in quanto basata sulla valutazione comparativa dei candidati rispetto al profilo individuato dal bando mediante l’uso di motivati giudizi analitici – non necessitava della preventiva creazione di griglie di punteggi numerici.
Sul punto, questa Sezione ha di recente precisato che “.. i criteri di valutazione possono essere enumerati in maniera puntuale nei regolamenti delle singole Università o nei relativi bandi, oppure possono essere demandati alle determinazioni delle commissioni. Nel caso di specie la Commissione, nel corso della prima riunione, ha fatto espresso rinvio ai criteri di valutazione di cui all’art. 7 del bando di concorso, specificando peraltro che la valutazione comparativa sarebbe stata effettuata con riferimento al “settore scientifico disciplinare” messo a bando. Inoltre, non è prescritto da alcuna disposizione l’obbligo per l’organo di valutazione di prevedere un peso specifico per ogni criterio di valutazione. A tal proposito, appare più che pertinente il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato fatto dal controinteressato che ha avuto modo di precisare che: “si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Per fare un esempio, non si può chiedere alle Commissioni di predeterminare il “peso” (in termini di punteggio) di un dottorato o il “peso” di un incarico di insegnamento al MIT. Sia perché bisognerebbe stilare ex ante una “classifica” dei valori di ogni possibile titolo/pubblicazione che i candidati potrebbero in teoria produrre, cosa che, ovviamente, non è neanche ipotizzabile. Sia perché è il buon senso (o meglio: i criteri e i parametri riconosciuti nelle comunità scientifiche di riferimento) a far concludere che aver tenuto un incarico di insegnamento in una delle più prestigiose università del pianeta “pesa” di più di anni di insegnamento in Atenei molto meno prestigiosi. La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile fare in concreto questa operazione) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 22/12/2023, n. 3831).
Alla luce dei suesposti principi, dai quali non v’è motivo di discostarsi, deve dunque ritenersi che i criteri di valutazione esplicitati dal regolamento di Ateneo e richiamati nel bando e nel primo verbale della Commissione erano più che sufficienti a delineare il percorso logico dalla stessa seguito.
Va inoltre precisato che la partecipazione alla procedura di abilitazione per le funzioni di I fascia può essere solo uno degli elementi considerabili ma non è certamente decisivo per il giudizio finale, fondato sull’operato complessivo e sui titoli vantati dai candidati, nel caso di specie anche dopo il conseguimento dell’abilitazione, “fermo restando che i tempi di conseguimento di tale abilitazione non incidono su tali tipi di giudizio, ben potendo un candidato conseguire in minor tempo rispetto a un altro, dopo l’abilitazione, una piena maturità scientifica ai fini dell’attribuzione delle funzioni di professore di prima fascia. Così pure generica è l’affermazione per la quale in presenza di una (autodefinita) eccellente carriera professionale della ricorrente rispetto a quella del vincitore, la Commissione avrebbe dovuto motivare in maniera puntuale e approfondita, dato che una motivazione puntuale e sufficiente è in realtà presente negli atti della procedura” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 24 gennaio 2022, n. 758).
Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento al ruolo della ricorrente (dalla stessa ritenuto maggiore rilievo) nel panorama nazionale del settore della microbiologia, ruolo che si inserisce nel più complessivo giudizio attinente alla maturità scientifica richiesta dal candidato che ambisce a ricoprire il ruolo di docente di prima fascia; la doglianza in ogni caso non riesce a dimostrare, nell’ambito di tale globale valutazione, che la ricorrente avrebbe dovuto ottenere, per l’attività didattica, un giudizio superiore rispetto a quello conseguito dal controinteressato.
A tal fine non risulta neppure decisiva l’argomentazione fondata sulla circostanza che la ricorrente ha rivestito all’inizio della carriera il ruolo di ricercatore mentre il controinteressato quello di tecnico laureato, argomentazione ribadita nella memoria depositata in vista dell’udienza di merito nella quale si evidenzia (argomentando dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 27/12/2023 n. 11324) l’illegittimità dell’operato della Commissione nel valutare, nella produzione scientifica complessiva, anche gli articoli pubblicati dal Prof. OMISSIS nel suddetto periodo, nonostante la diversità di funzioni dei tecnici laureati – di ausilio ai docenti e di gestione dei laboratori – rispetto a quelle dei ricercatori.
La tesi non convince essendo fin troppo evidente come entrambi i candidati abbiano iniziato in anni diversi il loro percorso accademico all’interno dei ruoli universitari (il controinteressato dal 2001 mentre la ricorrente dal 2006) e abbiano, nel corso del tempo, raggiunto eccellenti risultati come emerge dall’esame dei rispettivi curricula.
Peraltro il precedente invocato il ricorrente – riguardante un dipendente a tempo indeterminato in servizio presso l’Università nel ruolo del personale tecnico amministrativo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale che impugnava il provvedimento di esclusione da una procedura valutativa di chiamata per un posto di professore universitario di seconda fascia, adottato dall’Università sull’assunto del mancato possesso della qualifica di ricercatore universitario a tempo indeterminato – mal si attaglia al caso di specie in cui il controinteressato è un professore associato (dal 03/04/2018 in seguito a concorso per professore di II fascia per il settore concorsuale 05/I2- SSD BIO/19 Microbiologia) il cui percorso di studio non può risultare penalizzato per il solo fatto di avere rivestito in passato, all’inizio della propria carriera, il ruolo di tecnico laureato (e non quella di ricercatore).
In definitiva la Commissione ha correttamente ritenuto che – avendo entrambi i candidati pienamente assolto i loro impegni didattici nel corso della loro carriera, dapprima come ricercatori (il Prof. OMISSIS dal settembre 2001 e la Prof.ssa OMISSIS dal novembre 2006) e successivamente come professori associati (il Prof. OMISSIS dall’ottobre 2018 e la Prof.ssa OMISSIS dal dicembre 2019) entrambi nel SC 05/I2 Microbiologia SSD BIO/19 Microbiologia – la maggiore anzianità nel servizio in entrambi i ruoli abbia consentito al controinteressato di svolgere un percorso didattico più lungo e comprovare un profilo didattico più maturo rispetto alla ricorrente le cui attività, giova evidenziarlo, sono state comunque considerate, senza la necessità per l’organo di valutazione di effettuare alcuna puntuale disamina nell’ambito delle valutazioni complessive espresse.
È del pari infondato il secondo motivo.
Anche con riferimento alla valutazione delle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative, la ricorrente non riesce a dimostrare per quali ragioni avrebbe dovuto conseguire un giudizio superiore rispetto a quello del controinteressato.
Va ad ogni modo considerato che, come si desume dalla lettura dell’art. 8 del bando di concorso, nonché del verbale n. 1, contenente la predeterminazione dei criteri di giudizio dei candidati, l’aspetto da tenere presente nella valutazione non era tanto il numero complessivo dei progetti tenuti, quanto, piuttosto, le capacità di organizzazione, direzione e coordinamento di centri o di gruppi di ricerca nazionali o internazionali, nonché il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca. E, dalla lettura del giudizio collegiale reso dalla Commissione in ordine al prof. OMISSIS emerge che la Commissione ha dato particolare rilievo al suo inserimento nella “classifica World’s Top 2% Scientist per la produttività scientifica relativa al 2021 e per l’intera carriera”, con ciò considerando tale riconoscimento scevro da ogni possibile interferenza non oggettiva e comunque indicativo del suo ruolo preminente nel panorama internazionale.
La ricorrente sostiene che la produzione scientifica del prof. OMISSIS non sarebbe coerente con il settore scientifico disciplinare (microbiologia) oggetto della procedura. La tesi riceve smentita dalla circostanza che l’appartenenza e la coerenza con il SSD Microbiologia delle tematiche scientifiche sulle quali si è concentrato il prof. OMISSIS sono state oggetto di valutazione da parte di due commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il SC 05/I2- SSD BIO/19 Microbiologia (sia per professore associato, sia per professore ordinario).
Risulta infine infondato anche il terzo motivo con il quale la ricorrente contesta la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (in relazione alla quale il controinteressato ha ricevuto la valutazione di “ottimo”, contro quella della ricorrente, che ha conseguito la valutazione di “molto buono”).
Dalla lettura degli atti della procedura selettiva in esame emerge come la valutazione attribuita al controinteressato è stata effettuata in applicazione dei criteri desumibili dagli atti della procedura.
Ed invero:
– il bando all’art. 6 “Pubblicazioni” recita: “Le pubblicazioni, che il candidato intende presentare ai fini della procedura selettiva, indicate con un numero progressivo corrispondente al relativo elenco, vanno allegate esclusivamente in formato pdf tramite l’apposita sezione della procedura telematica. Sono valutabili ai fini della procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione, secondo le norme vigenti, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali”;
– tra i criteri di predeterminazione della valutazione fissati dalla Commissione (nel verbale n. 1) non vi è il riferimento alla esclusione di determinate tipologie di pubblicazioni (ad esempio review o altro);
– il criterio dell’originalità va applicato unitamente agli altri criteri indicati nel verbale n. 1, e cioè: congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; “impact factor” totale; “impact factor” medio per pubblicazione; combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Nel caso di specie le diciotto pubblicazioni del prof. OMISSIS hanno conseguito 620 citazioni e un Impact Factor totale di 86,5, contro le diciotto pubblicazioni della ricorrente, che hanno conseguito soltanto 337 citazioni e un Impact Factor totale di 69,48. E poiché la Commissione era tenuta a valutare anche questi parametri – peraltro oggettivi e riconosciuti in tutta la comunità scientifica – la stessa ha ritenuto, con valutazione scevra da errori e vizi logici, di attribuire la valutazione di “ottimo” alle pubblicazioni prodotte dal controinteressato.
Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della oggettiva complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE OMISSIS
L’ESTENSORE OMISSIS
Pubblicato il 17 gennaio 2025