Cons. Stato, Sez. VII, 13 gennaio 2025, n. 168

Al docente universitario che ha svolto attività di insegnamento e ricerca all'estero deve essere assicurato lo stesso inquadramento retributivo

Data Documento: 2025-01-13
Autorità Emanante: Consiglio di Stato, Sez. VII
Area: Giurisprudenza
Massima

In base a una lettura dell’art. 18, comma 1, lett. b), legge n. 240/2010 costituzionalmente orientata e conforme al diritto unionale, ai docenti impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto di un bando di concorso deve essere assicurato lo stesso inquadramento retributivo.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3177 del 2024, proposto dall’Università degli Studi di OMISSIS, in persona del Rettore pro tempore, e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12

contro

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale OMISSIS

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del prof. OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 il Cons.OMISSIS

Udito l’avvocato OMISSIS;

Viste le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- L’Università degli Studi di OMISSIS e il Ministero dell’Università e della Ricerca impugnano la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tar della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso del prof. OMISSIS per l’annullamento del decreto del OMISSIS con cui il Rettore della medesima università ha disposto che al ricorrente venga riconosciuto il trattamento economico della classe stipendiale “0”.

2.- La vicenda contenziosa trae origine dalla partecipazione del prof. OMISSIS alla procedura pubblica di selezione, riservata agli esterni, per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge 30 dicembre 2010 n. 240, di un posto di professore universitario di II fascia per il Dipartimento di OMISSIS, relativo al settore OMISSIS, indetta con decreto rettorale del OMISSIS.

Il prof. OMISSIS ha partecipato alla procedura in questione allegando, quale requisito di partecipazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del bando, in conformità all’art. 18, comma 1, lett. b), legge n. 241/2010, il possesso della qualifica di “Associate Professor” presso l’Università del Lussemburgo, ovverossia la qualifica di studioso stabilmente impegnato all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario “… in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero (D.M. n. 662 del 01.09.2016 e s.m.i.)”.

A seguito della rinuncia a ricoprire il posto pervenuta dal candidato primo classificato in graduatoria, l’Università degli Studi di OMISSIS ha deliberato la chiamata del prof. OMISSIS, quale candidato idoneo secondo classificato.

Con decreto rettorale del OMISSIS, è stato quindi determinato il trattamento economico allo stesso spettante, mediante l’inquadramento quale “Prof. Associato Legge 240/2010 – t. pieno – classe 0”.

È dall’impugnativa di tale decreto che ha avuto origine il contenzioso, rivendicando il ricorrente il diritto ad essere inquadrato nella classe stipendiale corrispondente al servizio prestato presso l’Università del Lussemburgo, con la medesima qualifica di professore associato.

3.- L’adito Tar della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha annullato il suddetto provvedimento ritenendolo in contrasto con il diritto dell’Unione europea, conseguentemente condannando l’Ateneo a rideterminarsi sulla corretta classe di inquadramento retributivo iniziale, sul rilievo, in sintesi, che “il mancato riconoscimento, ai fini dell’inquadramento retributivo, dell’attività svolta dal ricorrente quale professore associato presso l’Università del Lussemburgo si ponga in contrasto con la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea assicurata dall’art. 45, § 1, T.F.U.E”… tale mancato riconoscimento può rappresentare un ostacolo all’esercizio del diritto alla libera circolazione da parte del lavoratore, che verrebbe dissuaso ad abbandonare il proprio Stato di origine per svolgere la medesima attività lavorativa in un diverso Stato membro, qualora al suo rientro riceva un trattamento meno favorevole rispetto a chi abbia svolto tutta la sua carriera nel proprio Stato di origine. Dall’altro lato, nel caso di specie l’esperienza maturata presso l’Università del Lussemburgo, quale “Associate Professor”, deve essere considerata quale “esperienza professionale equivalente” nei sensi indicati dalla sopra richiamata pronuncia della CGUE, atteso che la predetta posizione accademica risulta equiparata a quella oggetto del bando”.

4.- Appellano la suddetta sentenza l’Università degli Studi di OMISSIS e il Ministero dell’Università e della Ricerca, ritenendo anzitutto che il giudice di prime cure abbia travisato i fatti principali alla base della domanda, male interpretando le disposizioni contenute all’art. 18, comma 1, lett. b), legge n. 240/2010, che si limitano a disciplinare l’ambito soggettivo di applicazione, ampliando la partecipazione anche agli studiosi stabilmente impegnati all’estero, ma non anche a riconoscere in loro favore il trattamento economico goduto nell’Università dello Stato membro di provenienza, in considerazione del fatto che la procedura di reclutamento, in quanto finalizzata alla nuova assunzione, attribuisce al chiamato, a prescindere dalla sua nazionalità, la classe stipendiale di partenza “0”.

In quest’ottica, quindi, diversamente da quanto ritenuto dal Tar, non vi sarebbe alcuna lesione del principio di libertà di circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione prevista dall’art. 45, TFUE, siccome tutti gli aspiranti, a prescindere dalla nazionalità, vengono posti in totale posizione di parità, sia sul piano partecipativo, sia su quello del trattamento giuridico ed economico, facendo ingresso per la prima volta nel ruolo dei professori, di prima o di seconda fascia (primo motivo di appello).

La sentenza sarebbe poi ulteriormente ingiusta in quanto si porrebbe in contrasto anche con l’art. 3, d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, che disciplina la progressione economica dei professori in conformità al nuovo sistema introdotto dalla citata legge n. 240/2010 (cd. Legge Gelmini).

In particolare, la riforma è stata nel senso di abolire il previgente sistema della attribuzione automatica biennale della classe/scatto, prevedendo l’introduzione della progressione triennale, non più automatica, bensì subordinata all’esito positivo di apposita valutazione.

Ciò significa, a parere delle Amministrazioni appellanti, che la sentenza impugnata, nella misura in cui afferma il diritto del ricorrente al riconoscimento automatico della classe stipendiale superiore, per il solo fatto di avere prestato servizio nello stesso ruolo nell’Università di Lussemburgo per 17 anni, oltre a disattendere il contenuto della norma indicata, determinerebbe l’illegittima attribuzione di un trattamento più favorevole, in quanto studioso impegnato all’estero, rispetto a quello attualmente previsto dal nostro ordinamento per i professori che abbiano maturato la medesima anzianità di servizio nelle Università Italia, con evidente discriminazione tra categorie di soggetti equiparati (secondo motivo di appello).

5.- Si è costituito in giudizio l’originario ricorrente, insistendo sulla conferma della sentenza impugnata.

6.- Alla udienza pubblica del 19 novembre 2024, la causa è passata in decisione.

7.- L’appello è infondato.

8.- Le questioni sollevate dall’odierno appello concernono, in particolare, la interpretazione del principio di libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 45, TFUE e la compatibilità della disciplina nazionale sul reclutamento dei docenti universitari, sia sotto il profilo della violazione del divieto di discriminazione in ragione della nazionalità (profilo soggettivo), sia su quello del possibile ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori (profilo oggettivo).

9.- Il quadro normativo ricavabile dal diritto dell’Unione (diritto dei Trattati, diritto derivato e sentenze della Corte di Giustizia) è sufficientemente chiaro ed adeguato.

9.1.- L’art. 45, TFUE prevede, al paragrafo 1, che “la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata”, e, al successivo paragrafo 2, sancisce “l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro”.

Il successivo paragrafo 3 chiarisce che la libera circolazione all’interno dell’Unione, “fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica”, importa il riconoscimento del diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri per svolgervi un’attività lavorativa conformemente alle disposizioni legislative, regolamentare e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione sul territorio di uno Stato membro, dopo avere occupato un impiego.

9.2.- Il Regolamento (UE) n. 492/2011, “relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione”, all’art. 7, paragrafo 1, prevede che “il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare, in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato”.

9.3. Con la sentenza del 10 ottobre 2019, in Causa C-703/17 (Adelheid Krah), la CGUE ha interpretato l’art. 45, paragrafo 1, TFUE, nel senso che esso osta alla regolamentazione di un’università di uno Stato membro, la quale, al fine di stabilire l’inquadramento retributivo di un lavoratore in qualità di professore associato post-dottorato, prende in considerazione solo fino a un periodo complessivo massimo di quattro anni i precedenti periodi di attività maturati da tale lavoratore in un altro Stato membro, se tale attività era equivalente, o addirittura identica, a quella che detto lavoratore è tenuto a esercitare nell’ambito di tale funzione di professore associato post-dottorato.

Secondo la Corte, invece, sia l’art 45, TFUE, sia l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una regolamentazione siffatta se l’attività in precedenza svolta in tale altro Stato membro non era equivalente, ma si è rivelata meramente utile all’esercizio di detta funzione di professore associato post-dottorato.

Nella prefata sentenza, inoltre, la Corte ha precisato la distinzione tra violazione del principio di parità di trattamento e quella di ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, nozioni non coincidenti e non sempre necessariamente compresenti.

In particolare, nel caso esaminato (Adelheid Krah), la Corte ha escluso che ricorresse un comportamento discriminatorio, anche indiretto, da parte dello Stato membro ospitante (Austria), perché la normativa nazionale viennese non favoriva maggiormente la mobilità dei lavoratori nazionali rispetto a quella dei lavoratori cittadini di altri Stati membri, con conseguente inapplicabilità dei principi di diritto enunciati nelle sentenze SALK punto 25; del 13 marzo 2019, Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach, C-437/17, punto 18, e dell’8 maggio 2019, Österreichischer Gewerkschaftschaftsbund, C-24/17, punto 70, concernenti casi di discriminazione indiretta dei lavoratori ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, TFUE.

Nel caso Adelheid Krah, la Corte ha invece ravvisato la sussistenza di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, vietato dall’articolo 45, paragrafo 1, TFUE, nella misura in cui i precedenti periodi di attività pertinente maturati in un’università di un altro Stato membro, venivano presi in considerazione solo fino ad un periodo complessivo massimo (in quel caso, quattro anni), al fine di determinare l’inquadramento retributivo.

Ha osservato, infatti, la Corte, che il non considerare tutta la pregressa esperienza professionale equivalente costituisce una misura che ostacola la libertà di circolazione a termini del Trattato, in quanto il lavoratore è dissuaso dal presentare una candidatura per un incarico di professore in un altro Stato membro, per la evidente ragione che, nonostante il fatto che egli abbia esercitato la medesima attività professionale nel proprio Stato membro di origine, tale attività non verrà considerata nella sua integralità al momento della determinazione dell’inquadramento retributivo, ma solo fino ad un limite massimo, in quel caso ammontante a quattro anni.

Ha tenuto, tuttavia, a precisare la Corte, che l’art. 45, paragrafo 1, TFUE “non accorda al lavoratore il diritto di avvalersi, nello Stato ospitante, delle condizioni di lavoro di cui egli beneficiava nello Stato membro di origine in conformità della normativa nazionale di quest’ultimo Stato (sentenze del 18 luglio 2017, Erzberger, C-566/15, EU:c:2017:562, punto 34, e del 13 marzo 2019, Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach, C-437/17, EU:C:2019:193, punto 37)”.

Il diritto dell’Unione, infatti, garantisce unicamente che i lavoratori che esercitano un’attività sul territorio di uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine “siano assoggettati alle medesime condizioni previste dalla normativa nazionale dello Stato membro ospitante (v. in tal senso, sentenze del 23 gennaio 2019, Zyla, C-272/17, EU:C:2019:49, punto 45, e del 13 marzo 2019, Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach, C-437/17, EU:C:2019:193, punto 38)”.

In questa prospettiva, per quanto riguarda “l’esperienza professionale equivalente”, il ragionamento seguito dalla Corte è stato nel senso che “nella misura in cui una normativa di un’università di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, non prende in considerazione tutti i periodi anteriori di attività equivalente maturati nello Stato membro di origine, essa può rendere meno attraente la libera circolazione dei lavoratori, in violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE” (punto 54 della decisione), mentre l’art. 45, paragrafo 1, TFUE non impone di prendere in considerazione anche l’esperienza professionale “utile” svolta dal lavoratore, e, cioè, “tutti gli altri tipi di esperienze professionali da lui maturate nello Stato membro di origine”.

Si legge, infatti, al punto 51 della decisione, che, “per quanto riguarda la parziale presa in considerazione dell’esperienza professionale pertinente, occorre distinguere l’esperienza professionale equivalente, da un lato, da qualsiasi altro tipo di esperienza professionale che risulti semplicemente utile all’esercizio della funzione di professore associato post-dottorato, dall’altro”. Da tale distinzione, ha concluso la Corte, consegue che, una volta accertato che sia stata esercitata, presso lo Stato d’origine, un’attività “equivalente” (e non, quindi, meramente “utile” nei sensi sopra precisati) a quella che il lavoratore esercita presso lo Stato ospitante, “il fatto che l’integralità di tale esperienza professionale non venga presa in considerazione, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione”, e, come tale, “può rendere meno attraente la libera circolazione dei lavoratori, in violazione dell’art. 45, paragrafo 1, TFUE”.

10.- Applicando i suddetti principi al caso all’esame, va anzitutto escluso che la disciplina nazionale contenuta nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, violino il paragrafo 2, dell’art. 45, TFUE, ovvero l’art. 7, paragrafo 1, Regolamento (UE) n. 492/2011, non sussistendo alcuna discriminazione sulla base della nazionalità.

11.- Occorre tuttavia verificare se le summenzionate disposizioni, come interpretate e applicate dalle Amministrazioni appellanti, siano eventualmente di ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, e, in tal caso, se sia possibile una loro interpretazione conforme al diritto dell’Unione.

A questo proposito, ritiene il Collegio che indicazioni esegetiche utili in tale ultimo senso provengono da una nota predisposta proprio dallo stesso Ministero dell’Università e della Ricerca, prodotta sub doc. 9 (si tratta, in particolare, della nota prot. 5394 del 2 maggio 2023).

12.- La legge n. 240/2010 ha integralmente riformato il sistema di reclutamento dei docenti universitari, individuando la procedura selettiva di cui all’art. 18 quale metodo ordinario di reclutamento dei professori associati e ordinari.

In particolare, tale disposizione, al comma 1, lett. b), ha previsto che possono partecipare alla procedure di reclutamento oltre a “studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore”, anche i professori di prima e seconda fascia “già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN”.

Sul piano del diritto intertemporale, l’art. 8, “Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari”, ha previsto, al comma 1, la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ovverossia fino al 29 gennaio 2011, secondo le seguenti direttrici: a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le procedure indette successivamente, invece, come è il caso che qui ricorre, il medesimo art. 8 ha previsto, al comma 3, la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici: a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia; b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale; c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

L’abolizione della ricostruzione di carriera secondo la disciplina di cui all’art. 103, d.P.R. n. 382/1980 non ha tuttavia espressamente precluso il riconoscimento dei periodi di servizio svolti all’estero in posizione equivalente, ai fini dell’inquadramento retributivo del docente che risulti vincitore di una procedura comparativa bandita ai sensi dell’art. 18 citato.

Il prefato art. 8, legge n. 240/2010, non ha infatti abolito il riconoscimento dei servizi pregressi per i professori e ricercatori nominati secondo il regime previgente, i quali possono continuare ad avvalersi dell’istituto della ricostruzione all’esito dell’eventuale richiesta, e, comunque, secondo quanto previsto all’art. 4, d.P.R. n. 232/2011, “optare per il regime di cui all’articolo 3”.

A ciò deve aggiungersi che l’art. 3, comma 5, d.P.R. n. 232/2011 ha previsto espressamente che “Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza è conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica”.

Trattasi, ad avviso del Collegio, di una clausola di salvaguardia per la conservazione dei diritti già facenti parte del patrimonio del docente, come tale riferibile, in virtù del richiamo operato al comma 1 del medesimo art. 3 del cit. d.P.R. n. 232/2011, alla procedura comparativa di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010.

Inoltre, sul piano esegetico, non va sottovalutata la disposizione, tuttora vigente, recata dall’art. 79, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”, che, nell’enunciare il principio del riconoscimento dell’anzianità pregressa, espressamente ha previsto che “Le nomine, in seguito al risultato di concorsi di cui ai precedenti articoli cadano su chi già ricopra il posto di professore di ruolo, questi conserva la propria anzianità e il grado che occupava al momento della nuova nomina”.

Pertanto, occorre concludere, visto che proprio l’art. 18, comma 1, lett. b), legge n. 240/2010 ha individuato, tra i destinatari della procedura di chiamata, anche “…gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN”, non vi è ragione obiettiva per escludere la corrispondenza di qualifiche e il riconoscimento della carriera per il servizio prestato anteriormente alla nomina (arg. anche sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 305/1995).

Del resto, ove diversamente si opinasse, non andrebbe sottaciuta la disparità di trattamento che si perpetrerebbe rispetto alle procedure di “chiamata diretta” ai sensi dell’art. 1, comma 9, legge 230/2005, quale particolare modalità di reclutamento degli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, essendosi espressamente prevista la possibilità, per il Rettore, di disporre “la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito”.

Se, infatti, tale possibilità è già legislativamente prevista per il docente che sia destinatario di una chiamata diretta, che in buona sostanza è una modalità eccezionale di reclutamento, non si comprenderebbe perché una analoga possibilità non debba essere garantita anche allo studioso impegnato all’estero in attività di docenza di livello equivalente che sia reclutato all’esito della chiamata prevista dall’art. 18, legge n. 240/2010, che è una procedura ordinaria di reclutamento.

Né argomenti di segno contrario potrebbero evincersi dal rilievo, contenuto nel secondo motivo di appello, che, laddove si riconoscesse la carriera pregressa agli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, si verrebbe per ciò solo a determinare la possibile discriminazione alla rovescia, ceteris paribus, in danno del docente di provenienza italiana, stante il fatto che: a) non è dimostrata la piena equivalenza tra le due figure soggettive; b) anche laddove tale equivalenza fosse dimostrata e il rischio di discriminazione alla rovescia davvero, quindi, si ponesse, tale rischio andrebbe superato alla stregua della automatica applicazione della clausola generale contenuta all’art. 53, “Parità di trattamento”, legge 24 dicembre 2012, n. 234, “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, secondo cui “Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell’ordinamento italiano ai cittadini dell’Unione europea.”; c) in disparte la scelta del Legislatore nazionale di tutelare il cittadino italiano in caso di possibile discriminazione alla rovescia, all’evidenza, il diritto dell’Unione non potrebbe mai tollerare ostacoli ad una libertà, quale quella di circolazione dei lavoratori, riconosciuta dal diritto dei Trattati (art. 45, TFUE) e dal diritto derivato (Regolamento UE n. 492/2011).

13.- In definitiva, alla luce delle considerazioni appena esposte, ritiene il Collegio che l’appello vada respinto, e che non occorra quindi sollevare alcuna questione di compatibilità col diritto dell’Unione, posto che la summenzionata normativa interna si presta ad essere interpretata in senso conforme al diritto comunitario, con il conseguente riconoscimento in favore del ricorrente, ai fini del corretto inquadramento retributivo, dei periodi lavorativi prestati all’estero, alla condizione, prevista dallo stesso diritto dell’Unione, che vi sia piena “equivalenza” tra le attività svolte e quelle che il docente sarà chiamato a svolgere sul territorio nazionale, occorre(ndo) distinguere l’esperienza professionale equivalente, da un lato, da qualsiasi altro tipo di esperienza professionale che risulti semplicemente utile all’esercizio della funzione di professore associato post-dottorato, dall’altro”.

A tale verifica procederà l’Università degli Studi di OMISSIS, rieditando il potere alla luce dei principi conformativi scaturenti dal presente giudicato, con l’obbligo di dettagliatamente motivare le ragioni per le quali il servizio pregresso è qualificato nel senso di “equivalente” ovvero di “semplicemente utile all’esercizio della funzione”.

14. Le spese del doppio grado sono compensate, stante la complessità e novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, fermi gli ulteriori provvedimenti nei sensi di cui in motivazione, e compensa le spese del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere