L’indennità di fine lavoro disciplinata dall’art. 2, comma 130, della Legge n. 191/2009, prorogata per il 2012 dall’art. 6, comma 1, lettera c), del Decreto Legge n. 216/2011, convertito con Legge n. 14/2012, non spetta ai dottorandi di ricerca universitari, che non svolgono attività riconducibili alle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 61, comma 1, D.lgs. 276/2003, individuate, invece, ai fini dell’erogazione di detta indennità.
Cass. civ., Sez. Lav., 4 dicembre 2024, n. 31089
L'indennità di fine lavoro disciplinata dall'art. 2, comma 130, della Legge n. 191/2009, prorogata per il 2012 dall'art. 6, comma 1, lettera c), del Decreto Legge n. 216/2011, convertito con Legge n. 14/2012, non spetta ai dottorandi di ricerca universitar
Data Documento: 2024-12-04
Autorità Emanante: Corte di Cassazione
Area:
Giurisprudenza
Massima