In assenza di una norma che espressamente sancisca tale obbligo per la commissione giudicatrice, non è obbligatorio che la valutazione comparativa dei candidati a concorso si estrinsechi in un verbale, né è necessaria una motivazione dettagliata quando dai giudizi riferiti ai singoli candidati sia desumibile ictu oculi la prevalenza di uno di essi rispetto agli altri.
TAR Marche, Sez. I, 12 febbraio, n. 93
Non è necessaria l'estrinsecazione della valutazione comparativa dei candidati a concorso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale OMISSIS, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università OMISSIS, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in OMISSIS;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. OMISSIS in OMISSIS;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della Relazione conclusiva, datata 30 aprile 2020 e pubblicata il 6 maggio 2024, della procedura di selezione per n. 1 posto di professoressa o professore di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, della legge n. 240/2010, per il settore concorsualeOMISSIS, Settore scientifico-disciplinare OMISSIS – indetta dall’Università OMISSIS con D.R. n. OMISSIS, del 13 ottobre 2023, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.,OMISSIS;
– del Verbale OMISSIS e il relativo Allegato B, pubblicati in data 6 maggio 2024, di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, nelle parti relative alla (i) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica della candidata OMISSIS; e alla (ii) Valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica della candidata OMISSIS;
– del verbale OMISSIS, pubblicato in data 6 maggio 2024;
– di ogni altro provvedimento presupposto o conseguente, ancorché incognito;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7 agosto 2024:
– del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva per cui è causa, pubblicato in data ignota all’Albo ufficiale d’Ateneo, nonché sul sito OMISSIS, e sulla Gazzetta Ufficiale OMISSIS,
– della deliberazione OMISSIS, del Consiglio di Amministrazione dell’Università OMISSIS, di approvazione della chiamata, presso il Dipartimento di OMISSIS, della prof.ssa OMISSIS, quale Professoressa di prima fascia per il settore concorsuale OMISSIS, settore scientifico-disciplinare OMISSIS (corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare OMISSIS, settore scientifico-disciplinare OMISSIS), giudicata come candidata maggiormente qualificata all’esito della procedura selettiva in questione;
– di ogni altro provvedimento presupposto o conseguente, ancorché incognito;
– nonché degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS e di OMISSIS
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo e il successivo atto di motivi aggiunti depositato in data 7 agosto 2024 la prof.ssa OMISSIS impugna gli atti relativi agli esiti della procedura di selezione bandita dall’Università OMISSIS per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, della L. n. 240/2010 per il settore concorsuale OMISSIS, Settore scientifico-disciplinare OMISSIS, nella parte in cui la controinteressata prof.ssa OMISSIS è stata individuata quale vincitrice della selezione.
2. In punto di fatto nel ricorso e nell’atto di motivi aggiunti si espone quanto segue.
2.1. La selezione, alla quale oltre alla ricorrente e alla controinteressata ha partecipato anche il prof. OMISSIS, avrebbe dovuto essere svolta nel rispetto dei criteri che la commissione giudicatrice si era data con il verbale n. OMISSIS, il quale per quanto di interesse nel presente giudizio prevedeva che:
“A) Per quanto riguarda i criteri per la valutazione della qualificazione scientifica delle candidate e dei candidati, nel rispetto del D.M. 4 agosto 2011 (come previsto dall’art. 7, comma secondo, del regolamento d’Ateneo), la Commissione prenderà in considerazione i seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
B) La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica delle candidate e dei candidati, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
d) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
e) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
f) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
g) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del/della candidato/a nel caso di partecipazione del/della medesimo/a a lavori in collaborazione.
Nell’effettuare la valutazione delle candidate e dei candidati la Commissione prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
C) La Commissione, inoltre, ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, terrà conto dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi, dell’esito della valutazione da parte degli studenti, della partecipazione alle commissioni degli esami di profitto, della quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale e di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica delle candidate e dei candidati, avverrà mediante l’espressione di un motivato (i) giudizio individuale da parte dei singoli commissari. Successivamente, dopo l’espressione di un (ii) giudizio collegiale per ogni singolo candidato da parte dell’intera commissione attraverso la comparazione dei giudizi individuali, la stessa procederà alla (iii) valutazione comparativa delle candidate e dei candidati, al termine della quale, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individuerà il/la candidato/a qualificato/a a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto”.
2.2. La commissione, dopo la prima riunione del 20 febbraio 2024, si riuniva il 30 aprile 2024 e in quella sede procedeva alla valutazione dei tre candidati. Come risulta dal verbale n. OMISSIS, la commissione ha così operato:
“…h) sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, ogni commissario esprime, candidato per candidato, il proprio giudizio;
i) la Commissione, dopo aver effettuato la comparazione dei giudizi dei singoli commissari, perviene alla formulazione dei giudizi collegiali;
j) al termine, la Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, individua all’unanimità come candidata maggiormente qualificata e idonea … la prof.ssa OMISSIS”.
Nel verbale si precisa che i giudizi individuali e collegiali sono riportati nell’allegato B, che fa parte integrante del verbale medesimo. L’allegato B) si compone di tre sezioni, dedicate:
– la prima, alla valutazione assoluta (nel senso di non relativa e dunque non comparativa) della produzione scientifica e del curriculum della candidata prof.ssa OMISSIS;
– la seconda, alla valutazione assoluta (nel senso dianzi indicato) della produzione scientifica e del curriculum della candidata prof.ssa OMISSIS;
– la terza, alla valutazione assoluta della produzione scientifica e del curriculum del candidato prof. OMISSIS.
Ogni sezione è a sua volta formata da quattro sub-sezioni, costituite da: (i) giudizio individuale sulla produzione scientifica e sul curriculum del candidato reso dal primo commissario; (ii) quello reso dal secondo commissario; (iii) quello reso dal terzo commissario; (iv) il giudizio collegiale della commissione, sempre sulla produzione scientifica e sul curriculum del singolo candidato, valutato in senso assoluto (dunque con valutazione non comparativa).
Con ciò, quindi, la commissione ha svolto solo i passaggi indicati alle lettere h) e i) del verbale n. OMISSIS, mentre risulta omesso il passaggio di cui alla lettera j), ossia la valutazione comparativa fra i candidati, visto che nel verbale e negli allegati manca uno specifico paragrafo dedicato a tale valutazione e che la commissione si è limitata ad individuare la prof.ssa OMISSIS quale candidata più idonea, ma senza spiegare il perché di tale scelta.
Questo trova conferma sia nella relazione conclusiva redatta dal segretario della commissione, sia dalla successiva comunicazione del 30 maggio 2025 dell’Ateneo, al quale la ricorrente si era rivolta per ottenere il rilascio del verbale da cui risultasse la valutazione comparativa fra i candidati.
2.3. Passando comunque ad esaminare i giudizi relativi alla ricorrente e alla controinteressata, dal verbale n. 2 e dagli allegati al medesimo emerge quanto segue.
La vincitrice è stata oggetto della seguente valutazione: “…dal curriculum della candidata, assai ricco e articolato, emerge un’attività assidua, continua e di notevole spessore, intensificatasi ulteriormente negli ultimi anni. OMISSIS è stata ricercatrice dal 1999 al 2020, anno in cui ha preso servizio come Professoressa Associata, conseguendo l’anno successivo l’ASN di Professore di I fascia. A partire dal 2009 ha ininterrottamente tenuto numerosi insegnamenti afferenti al SSD OMISSIS.
L’attività didattica della candidata, che si presenta ampia e continua, spazia in tutte le branche del diritto romano e non manca di esprimersi, a livello gestionale, anche in altri campi del sapere giuridico e della formazione interdisciplinare degli studenti. Nel curriculum risaltano altresì in particolare le partecipazioni a molteplici progetti di ricerca nazionale (PRIN) ed internazionali (SIR) e gli interventi come relatrice in una nutrita serie di convegni. Oltre che esser responsabile e organizzatrice di numerosi progetti e iniziative, di taglio sia strettamente romanistico che interdisciplinare, ha ricoperto e tutt’ora ricopre rilevanti ruoli istituzionali nel Dipartimento di afferenza e a livello di Ateneo”.
In tale giudizio risaltano immediatamente, oltre alla sottolineatura dell’assidua continuità dell’attività, alcune locuzioni del tutto generiche, quali ad esempio “numerosi insegnamenti”, “molteplici progetti di ricerca”, “nutrita serie di convegni”, “numerosi progetti e iniziative”; “rilevanti ruoli istituzionali”.
Senza con questo voler negare l’importanza delle esperienze didattiche e scientifiche della prof.ssa OMISSIS, è del tutto evidente la genericità del giudizio espresso dalla commissione e la conseguente violazione degli analitici criteri ai quali la stessa si era autovincolata nel verbale n. 1.
Va inoltre evidenziato come, fra tutti i criteri di valutazione, la commissione abbia dato rilevanza solo a quello relativo alla didattica frontale, laddove nel verbale n. OMISSIS era previsto che in parte qua si sarebbe tenuto “… conto dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi, dell’esito della valutazione da parte degli studenti, della partecipazione alle commissioni agli esami di profitto, della quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale e di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato”.
Questi rilievi non hanno natura meramente formale, perché l’assoluta genericità del giudizio, oltre a violare l’obbligo di analiticità, impedisce di verificare in che modo è stato svolto il confronto tra i candidati, che è la ragione stessa di una procedura selettiva.
E infatti, a causa della dedotta genericità delle valutazioni svolte dai commissari, i curricula delle due candidate non sono confrontabili, visto che anche quella della ricorrente è stato valutato con espressioni generiche (”…il curriculum della candidata risulta ricco ed articolato. OMISSISè stata Ricercatrice dal 1991 al 2004, mentre dal 2005 ha preso servizio come Professoressa Associata. Nel 2017 a conseguito l’ASN di Professoressa di I fascia. A partire dal 2002 è stata ininterrottamente titolare di diversi corsi afferenti al SSD OMISSIS presso l’Università di OMISSIS. Nel curriculum si rilevano anche le numerose partecipazioni a progetti di ricerca (PRIN) e gli interventi come relatrice in convegni nazionali e internazionali. La candidata è stata inoltre organizzatrice o, più frequentemente, co-organizzatrice di convegni e seminari e ha rivestito incarichi gestionali, attinenti principalmente alla didattica e all’orientamento, nella sede di appartenenza. È membro del comitato scientifico dell’OMISSIS, oltre che dei comitati scientifici di alcune riviste OMISSIS”).
Da una lettura comparata dei due giudizi non si riesce a comprendere quale candidata vanti il miglior curriculum, per cui la decisione finale si appalesa non adeguatamente motivata.
Analoghe considerazioni si possono svolgere con riguardo alla produzione scientifica della prof.ssa OMISSIS, la quale è stata così valutata: “Fra le dodici pubblicazioni sottoposte a valutazione, tutte inerenti al SSD OMISSIS, sono presenti tre monografie, otto articoli in rivista e un contributo in volume. La produzione della candidata risulta apprezzabile per continuità, varietà tematica, originalità e rigore dell’indagine, dimostrando ampiezza di interessi e di prospettive, come già attesta la prima monografia del 2014 “OMISSIS”, breve ma con un apprezzabile taglio interdisciplinare e altresì caratterizzata da un pregevole utilizzo di fonti giuridiche, letterarie e filosofiche. Nella seconda monografia, del 2017, l’indagine prendendo le mosse dalla lex Atinia de rebus subreptis, passa successivamente all’analisi della reversio in potestatem per terminare con le problematiche sui frutti delle res furtivae. Anche qui è decisamente apprezzabile la capacità d’integrare la storia del pensiero giuridico, coi suoi referenti storici e culturali e i risvolti più strettamente tecnici delle figure giuridiche coinvolte (basti ricordare l’analisi di Noctes Atticae 17.7.1-3, con l’equilibrata lettura proposta dall’autrice in merito al contenuto del dibattito giurisprudenziale riferito da Gellio). L’analisi è condotta con rigore esegetico e competenza argomentativa, la letteratura appare non solo citata, ma approfonditamente considerata e discussa. Si apprezza altresì la chiarezza e la scorrevolezza dell’esposizione. La terza monografia, del 2022, dedicata alla nozione di aequitas nel pensiero di Nerazio Prisco, evidenzia il raggiungimento della piena maturità scientifica della candidata. Il lavoro nel suo complesso costituisce un tentativo riuscito e pregevole di inquadramento dell’aequitas di Nerazio nel solco del pensiero, non solo giuridico, elaborato dai romani. Il lavoro rivela originalità di prospettive, dimostrando abilità a collocare le tematiche giuridiche nel panorama culturale dell’epoca. La capacità analitica della candidata, la sua determinazione di andare a fondo di ciascuna questione giuridica, l’interesse per i singoli giuristi e la loro peculiare riflessione sono confermati dalla produzione minore. In particolare dai saggi sull’error iuris in Paolo, su Atilicino, sulle regulae iuris e – ancor più – dal contributo al volume collettaneo sull’Ad Neratium di Paolo, appare un brillante sforzo di districare, nella stratigrafia testuale dell’opera, i diversi nuclei di pensiero. La collocazione editoriale dei lavori è adeguata e sempre di rilievo. La metodologia adottata è sorretta da puntualità esegetica, padronanza delle fonti, ottima conoscenza della letteratura e rigore dell’argomentazione, tutti elementi che contribuiscono al raggiungimento di una significativa innovatività dei risultati. Complessivamente considerata la produzione della candidata, che evidenza continuità dell’impegno scientifico e una evidente progressione qualitativa nel corso degli anni, conferma non solo la sua piena maturità scientifica, ma altresì un’ampia apertura culturale”.
Questo giudizio, certamente lusinghiero, non abbraccia però tutte le pubblicazioni presentata dalla prof.ssa OMISSIS, visto che delle pubblicazioni ulteriori rispetto alle prime tre si operano solo brevi cenni, mentre nulla si dice sulle ultime sei pubblicazioni.
Inoltre, la commissione ha valutato la produzione scientifica (ma il discorso si estende all’attività didattica) della vincitrice apprezzabile anche per continuità, quando invece risulta per tabulas che la prof.ssa OMISSIS, vincitrice di concorso a ricercatore nel 1999, è stata inattiva da allora fino al 2014 (eccettuate due recensioni a monografia altrui nel 2001 e un breve articolo sulle radici del diritto europeo nel 2005, che la prof.ssa OMISSIS ha caricato come propri prodotti della ricerca sul portale ufficiale IRIS, che rappresenta l’archivio universitario della ricerca dell’Ateneo di OMISSIS). In parte qua la commissione ha dunque violato palesemente uno dei criteri di valutazione che si era data nel verbale n. OMISSIS.
Allo stesso modo la commissione ha omesso di considerare che analoga inattività ha connotato anche l’attività didattica della prof.ssa OMISSIS, dato che il primo corso tenuto dalla controinteressata risale al 2009, ovvero ben dieci anni dopo il suo inquadramento nel ruolo di ricercatrice.
Sotto questo profilo, sarebbe stata dunque necessaria una comparazione esplicita con la ricorrente, la quale, nominata ricercatrice nel 1991, può vantare una continuità scientifico-didattica superiore, avendo al suo attivo: una pubblicazione nel 1989, una nel 1990, una nel 1995, due nel 1996, una nel 1998, due nel 2002, una nel 2003, una nel 2005, una nel 2006, una nel 2008, una nel 2009, due nel 2010, una nel 2011, quattro nel 2012, tre nel 2013, tre nel 2014, due nel 2015, quattro nel 2016, una nel 2017, due nel 2018, una nel 2019, sei nel 2020, due nel 2021, una nel 2022, cinque nel 2023.
Al contrario, la prof.ssa OMISSIS ha al proprio attivo: una pubblicazione nel 1992, una nel 1996, una nel 1997, due nel 2001, una nel 2005, tre nel 2014, una nel 2015, quattro nel 2016, cinque nel 2017, due nel 2018, una nel 2019, due nel 2020, ben dodici nel 2021 (undici di queste sono però parti di un’unica pubblicazione artatamente frazionata, come si evince dal fatto che hanno tutte e undici il medesimo codice identificativo editoriale OMISSIS), quattro nel 2022, quattro nel 2023.
Fra l’altro nel curriculum della prof.ssa OMISSIS questi nove anni di “silenzio” trascorsi fra il 2005 e il 2014 non risultano, visto che quelle del 2014 sono indicate come le prime pubblicazioni; la commissione non ha rilevato questa circostanza, considerando il 2014 come “anno zero” e ritenendo quindi erroneamente sussistente il requisito della continuità scientifica e didattica.
Con particolare riguardo all’attività didattica, poi, la commissione non ha applicato per intero i criteri valutativi che si era data, anche in questo caso omettendo di rilevare che la prof.ssa OMISSIS – professoressa associata dal 2005 – ha tenuto insegnamenti presso l’Ateneo senese ininterrottamente dall’anno 2001 a oggi, dopo avere nel decennio precedente curato lo svolgimento di seminari riservati agli studenti dei corsi romanistici.
La vincitrice, invece, assumeva il primo incarico di insegnamento solo nel 2009, dopo dieci anni di inattività nella didattica frontale, ed era nominata professore associato soltanto nel 2020.
3. Alla luce di tale dettagliata esposizione in fatto, nel ricorso introduttivo la prof.ssa OMISSIS ha articolato le seguenti censure, che sono poi reiterate nell’atto di motivi aggiunti (questi ultimi proposti per impugnare formalmente il decreto con cui il Rettore dell’Ateneo urbinate ha approvato l’operato della commissione e la successiva deliberazione n. 191 del 31 maggio 2024, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha disposto la chiamata della vincitrice del concorso):
a) violazione degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 2, della L. n. 241/1990. Eccesso di potere sotto forma di difetto di motivazione e sviamento di potere.
In parte qua la ricorrente contesta la mancata verbalizzazione della comparazione fra le due candidate, il che impedisce di comprendere le ragioni della decisione finale;
b) violazione dei criteri valutativi che la Commissione aveva stabilito nel verbale n. OMISSIS del 20 febbraio 2024.
In parte qua la ricorrente evidenzia che la commissione, in violazione dei criteri in questione:
b.1.) ha omesso di prendere in considerazione i seguenti profili:
– organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
– partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
– conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca,
rifugiandosi in locuzioni generiche che non soddisfano l’onere motivazionale che è lecito pretendere in procedimenti del genere;
b.2.) non ha valutato adeguatamente la consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati e l’intensità e la continuità temporale della stessa;
b.3.) ha valutato troppo sbrigativamente tre delle dodici pubblicazioni della prof.ssa OMISSIS, operando solo alcuni accenni a proposito dei criteri di: originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; congruenza con il profilo di professore universitario di prima fascia oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; e tacendo invece con riguardo alla valutazione dell’apporto individuale del candidato nelle pubblicazioni collettive. La commissione, inoltre ha valutato sommariamente e promiscuamente altre tre pubblicazioni e nulla ha detto sulle restanti sei;
b.4.) non ha tenuto adeguatamente conto, ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi, dell’esito della valutazione da parte degli studenti, della partecipazione alle commissioni agli esami di profitto, della quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale e di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. Con riguardo all’unico profilo considerato (ossia lo svolgimento dei corsi) la trattazione risulta tale da non consentire di comprendere come è stato svolto il confronto fra i candidati;
b.5.) dopo aver reso i giudizi individuali e collegiali sui tre candidati, non ha proceduto al confronto comparativo fra gli stessi, saltando così il passaggio fondamentale necessario per comprendere le ragioni della scelta operata in favore della prof.ssa OMISSIS;
c) eccesso di potere sotto forma di difetto istruttorio, di travisamento dei fatti, nonché di illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; illegittimità per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all’art. 97, comma 2, Cost. e all’art. 1, comma 1, della L. n. 241/1990.
4. Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio l’Università di OMISSIS e la prof.ssa OMISSIS.
La causa è passata in decisione all’udienza del 15 gennaio 2025.
5. Come si è visto nell’esposizione dei fatti e dei motivi di ricorso, la prof.ssa OMISSIS appunta le proprie censure principalmente sull’asserita assenza nei verbali della commissione (in particolare nel verbale n. 2 e nella relazione finale) del momento a suo dire essenziale della procedura, ossia la valutazione comparativa fra i candidati.
La censura investe anzitutto il profilo testuale e documentale, ossia il fatto che nel verbale n. OMISSIS manca un paragrafo dedicato esplicitamente a tale adempimento e che dalla successiva interlocuzione con l’Ateneo è stato confermato che la commissione non ha redatto altri atti oltre a quelli depositati in giudizio.
6. Il Collegio, anche alla luce delle puntuali difese delle parti resistenti, non ritiene fondate tali doglianze, né dal punto di vista formale-procedurale, né da quello sostanziale.
6.1. Partendo dal primo profilo, sono da condividere le argomentazioni difensive della difesa della prof.ssa OMISSIS, laddove si sottolinea che nessuna norma impone che la valutazione comparativa si estrinsechi in un verbale (o in un paragrafo del verbale) apposito e/o in formule sacramentali, il che è dirsi in particolare quando le ragioni della preferenza per un determinato candidato emergano dal complesso dei giudizi resi dai singoli commissari e dalla commissione nel suo complesso (così, ex plurimis, Cons. Stato, n. 3502/2024, § 6.2.1., prima parte, della motivazione).
6.2. Passando invece a trattare del profilo sostanziale, va anzitutto richiamato il principio generale, anch’esso desumibile dal medesimo § 6.2.1. della prefata sentenza del Consiglio di Stato n. 3502/2024, secondo cui una motivazione dettagliata è necessaria quando dai giudizi riferiti ai singoli candidati non sia desumibile ictu oculi la prevalenza di uno di essi rispetto agli altri, di modo che la commissione è tenuta ad esplicitare le ragioni della decisione finale.
Ebbene, nel caso odierno dai giudizi riferiti all’attività scientifica delle candidate che si fronteggiano nel presente giudizio emerge la netta prevalenza della vincitrice rispetto alla prof.ssa OMISSIS (la quale, peraltro, non contesta nel merito tali giudizi), come si può verificare dalla lettura degli ampi brani del verbale n. 2 trascritti nelle memorie difensive dell’amministrazione e della controinteressata.
Con riguardo alle pubblicazioni della prof.ssa OMISSIS la commissione scrive infatti quanto segue:
“…la produzione della candidata risulta apprezzabile per continuità, varietà tematica, originalità e rigore dell’indagine, dimostrando ampiezza di interessi e prospettive (…) La collocazione editoriale dei lavori è adeguata e sempre di rilievo. La metodologia adottata è sorretta da puntualità esegetica, padronanza delle fonti, ottima conoscenza della letteratura e rigore dell’argomentazione, tutti elementi che contribuiscono al raggiungimento di una significativa innovatività dei risultati. Complessivamente considerata la produzione della candidata, che evidenzia continuità dell’impegno scientifico e una evidente progressione qualitativa nel corso degli anni, conferma non solo la sua piena maturità scientifica ma altresì un’ampia apertura culturale”. Tale giudizio sintetico trova rispondenza nella valutazione delle tre principali pubblicazioni della vincitrice, alle quali la commissione ha dedicato le valutazioni riportate al precedente § 2.3., in cui l’organo valutatore ha spiegato le ragioni per le quali le pubblicazioni in argomento spiccano per originalità e coerenza e dimostrano la piena maturità scientifica della candidata e la sua capacità di svolgere un approccio interdisciplinare degli argomenti di volta in volta prescelti quali oggetto di studio.
Al contrario, la produzione della prof.ssa OMISSIS, seppure giudicata ampia, è stata ritenuta anzitutto più limitata quanto agli argomenti di studio; inoltre la commissione ha rilevato che “…In più occasioni la candidata prova a porre in discussione alcuni orientamenti consolidati, talora tralatizi, della dottrina romanistica. Peraltro, tale intento – in sé tutt’altro che disprezzabile – non può, in varie circostanze, dirsi raggiunto né argomentato in modo che possa considerarsi davvero convincente…”, aggiungendo che la tendenza a ricercare ipotesi innovative non sempre giunge ad esiti persuasivi dal punto di vista scientifico. Con particolare riguardo ad una tesi esposta in una delle pubblicazioni presentate, poi, la commissione ha ritenuto che le argomentazioni della prof.ssa OMISSIS si fondano su indizi labili e che “…non propriamente riuscito appare il tentativo di attribuire un valore decisivo…” ad una questione che attiene alla classificazione gaiana delle obbligazioni.
Nel complesso la commissione ha espresso il seguente giudizio: “…spesso le conclusioni non risultano pienamente soddisfacenti e resta l’impressione che la candidata muova, almeno in taluni casi, da una sua già formata convinzione, cercando, a ritroso, di rintracciarne gli argomenti a favore, anche a costo di sminuire eventuali contraddizioni o, quanto meno, criticità nell’ambito delle testimonianze analizzate. In taluni contributi vi è inoltre una certa reticenza a considerare gli aspetti extra giuridici, sociali, politici ed economici (…) si ha l’impressione che l’autrice non sempre colga appieno la specificità delle fonti messe a profitto e finisca per trattare anche le fonti atecniche quasi fosse anch’esse giuridiche (…) Nel complesso la produzione della candidata, articolata per più di un trentennio, dimostra la continuità dell’impegno scientifico ma rimane espressione di un modello di ricerca tradizionale in cui difetta, anche laddove sarebbe indispensabile, l’introduzione di una prospettiva interdisciplinare. Essa per lo più non appare pervenire a risultati particolarmente rilevanti e di conseguenza, nonostante l’ampiezza e la grande serietà di ricerca, l’impatto sul settore scientifico di riferimento risulta piuttosto limitato”.
6.3. Come si può vedere, dunque, nella specie la commissione ha espresso delle valutazioni specifiche e puntuali, spiegando perché la produzione scientifica della ricorrente appare, nel suo complesso, di un livello inferiore rispetto a quella della controinteressata.
In ragione di ciò, sono da disattendere anche le censure inerenti il fatto che la commissione avrebbe dedicato le proprie valutazioni solo ad alcune delle pubblicazioni presentate; infatti, e premesso che non è imposto l’esame di ogni singola pubblicazione, nella specie la commissione ha semplicemente ritenuto di rendere conto delle proprie valutazioni prendendo a riferimento alcune pubblicazioni, ma i giudizi sulle due candidate comprendono tutte le pubblicazioni dalle stesse dichiarate nel curriculum (il che risulta dai giudizi trascritti nel paragrafo precedente). E tali giudizi, si ripete, non sono contestati dalla prof.ssa OMISSIS.
Da ultimo va osservato che la continuità, soprattutto per le pubblicazioni, costituisce solo uno (e nemmeno il più importante) dei parametri valutativi, di cui la commissione ha dato conto nel momento in cui ha evidenziato che la produzione scientifica della prof.ssa OMISSIS copre un arco trentennale, mentre per la controinteressata (come del resto si afferma in ricorso) si è considerato come “anno zero” il 2014.
7. Analoghe considerazioni si possono svolgere con riguardo al curriculum e alla didattica, visto che la commissione non si è limitata, come sostiene la ricorrente, ad utilizzare espressioni generiche e che, comunque, non risultano travisamenti dei dati emergenti dai curricula delle due candidate.
In effetti, seppure è vero che la commissione ha utilizzato per entrambe le candidate espressioni quali “…partecipazioni a molteplici progetti di ricerca nazionali (PRIN) ed internazionali (SIR)…” e “…interventi come relatrice in una nutrita serie di convegni…”, a fini invalidatori sarebbe stato necessario che la prof.ssa OMISSIS avesse dedotto (nel ricorso introduttivo e/o nell’atto di motivi aggiunti, e non nella memoria conclusionale depositata il 13 dicembre 2024 e non notificata) di avere curato un numero maggiore di progetti o di avere svolto un numero di interventi a convegni e congressi nettamente superiore a quelli della controinteressata. Peraltro dalla lettura dei curricula delle due candidate emerge che la prof.ssa OMISSIS dichiara 22 partecipazioni a convegni e congressi, mentre la prof.ssa OMISSIS vanta in totale 28 partecipazioni, per cui in parte qua non esiste un divario rilevante fra le due candidate.
Lo stesso è a dirsi per i progetti di ricerca, visto che la ricorrente dichiara di aver seguito in totale 9 progetti, mentre la vincitrice della selezione ne dichiara 4. Al contrario, per quanto riguarda gli incarichi gestionali si registra una lieve prevalenza della prof.ssa OMISSIS (13 incarichi) rispetto alla ricorrente (11 incarichi).
Infine, per ciò che concerne la didattica la prof.ssa OMISSIS ha svolto il primo incarico di insegnamento vero e proprio nell’a.a. 2002/2003 (dal 1991 al 2001 ha infatti svolto solo lezioni seminariali), mentre la controinteressata nell’a.a. 2009/2010; entrambe hanno svolto tali incarichi senza soluzione di continuità fino all’a.a. 2023/2024.
8. In sostanza, dunque, seppure con riguardo ad alcuni parametri valutativi la ricorrente si fa preferire sotto l’aspetto quantitativo, rispetto alla produzione scientifica si è registrata una netta prevalenza della prof.ssa OMISSIS, il che, visto che la selezione concerne la chiamata di un professore di prima fascia, ad avviso del Collegio giustifica la decisione della commissione.
9. Da ultimo va osservato che nelle memorie conclusionali parte ricorrente articola censure ulteriori (quali ad esempio quelle fondate sul richiamo agli artt. 1, comma 2, e 33, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980), le quali sono quantomeno inammissibili per omessa notifica alle controparti. Tali censure, peraltro, sembrano prospettare addirittura una causa di esclusione della vincitrice dalla selezione, per cui a fortiori sarebbe stata necessaria la notifica della memoria (fatta salva la verifica da parte del Collegio della tempestività delle doglianze de quibus).
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti (al riguardo va evidenziato che nella memoria difensiva depositata il 3 dicembre 2024 la difesa erariale chiede il rigetto anche della domanda risarcitoria, ma questo appare un refuso, visto che né nell’atto introduttivo del giudizio, né nel ricorso per motivi aggiunti è stata formulata la domanda risarcitoria).
Le spese del giudizio si possono però compensare, attesa la complessità delle valutazioni che in selezioni del genere sono devolute alla commissione giudicatrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore