TAR Abruzzo, Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 96

È possibile il cumulo fra le varie tipologie contrattuali in ambito universitario ai fini della partecipazione alla procedura per i ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) Legge n. 240/2010

Data Documento: 2025-02-21
Autorità Emanante: TAR Abruzzo
Area: Giurisprudenza
Massima

È possibile il cumulo fra le varie tipologie contrattuali in ambito universitario ai fini della partecipazione alla procedura per i ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b.

Contenuto sentenza

00096/2025 REG.PROV.COLL.

00223/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi de L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi de L’Aquila D.R. n. 398 del 14 aprile 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33, 4° serie speciale Concorsi ed Esami. n. 33 del 2 maggio 2023, con cui è stata indetta la procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 3 Ricercatrici/Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, di cui n. 1 posto per il Settore Concorsuale 01/A5 – Analisi numerica, Settore Scientifico Disciplinare MAT/08 – Analisi numerica presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica, in parte qua nei limiti dell’interesse;

– del Decreto Rettorale dell’Università degli Studi de L’Aquila n. 628 del 7 giugno 2023, prot. n. 55457, medesima data, recante esclusione dell’odierna ricorrente dalla partecipazione della procedura selettiva in quanto la stessa non risulta aver completato il triennio di contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, nè risulta in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal Bando.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi de L’Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 settembre 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’Università degli Studi de L’Aquila, odierna resistente, con decreto del Rettore n. 398 del 14 aprile 2023 di cui in epigrafe, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 il 2 maggio 2023 – 4° serie speciale Concorsi ed Esami, ha indetto una procedura selettiva per l’assunzione di n. 3 ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, di cui, per quanto qui interesse, un posto per il Settore concorsuale 01/A5 Analisi numerica Settore Scientifico Disciplinare MAT/08 presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica.

Nello specifico, l’art. 2, n. 1 del Decreto Rettorale n. 398 indica, come requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, oltre al possesso del titolo di dottore di ricerca, il possesso di “almeno uno dei seguenti requisiti:…l’aver usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010…aver fruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e anche per periodi non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6 della Legge 27.12.1997 n. 449 e ss.mm.ii o ai sensi dell’art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, o di borse post – dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge 30.11.1989 n. 398, o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri”.

La sopra riportata previsione va poi letta in combinato disposto con la previsione di cui al medesimo art. 2, n. 3, del predetto Decreto Rettorale secondo cui “I contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240 non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all’art. 51 della Legge 27.12.1997 n. 449 e di cui all’art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240.”.

Precisato quanto sopra, con riferimento alla vicenda di che trattasi va ricordato che alla sopra menzionata procedura concorsuale ha inteso partecipare anche la dottoressa OMISSIS, odierna ricorrente, la quale, oltre a possedere il titolo di dottore di ricerca, conseguito in data 16 aprile 2019 presso l’Università degli Studi de L’Aquila, aveva in essere, al momento della partecipazione al concorso, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010 art. 24, comma 3, lettera a), registrato in data 6 dicembre 2021 con prot n. 13664 e n. Rep. Contratti 508/2021, per il settore scientifico disciplinare MAT/08 Analisi Numerica per lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche dell’innovazione di durata triennale dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2025, stipulato in data 3 dicembre 2021 con l’Università degli Studi de L’Aquila.

La dottoressa OMISSIS ha altresì svolto attività di ricerca quale titolare di contratti di cui all’art. 22 legge n. 240/2010 (assegni di ricerca legge Gelmini), quale vincitrice di concorso di un assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare MAT/08, attività prevista nel progetto di ricerca denominato “Approssimazione numerica di equazioni differenziali stocastiche ed applicazioni di Algebra Lineare Numerica”, con contratti stipulati con l’Università degli Studi de L’Aquila Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica: contratto n. Rep. 50 prot. n. 2576 del 26 giugno 2019 per la durata di 12 mesi, rinnovato con contratto del 20 giugno 2020 n. Rep. 49 prot. n. 1791 del 18 giugno 2020 per ulteriori 12 mesi con decorrenza dal 1° luglio 2020, e contratto ulteriormente rinnovato n. rep. 76/2021 e prot. 2087 del 18 giugno 2021 per 12 mesi con decorrenza dal 1° luglio 2021.

Con riferimento alla figura del ricercatore, la riforma introdotta dalla legge n. 240/2010, c.d. Gelmini, ha introdotto, all’art. 24, la nuova figura del ricercatore a tempo determinato selezionato con procedure pubbliche disciplinate dalle singole Università con proprio regolamento, nel rispetto dei criteri elencati nel comma 2 dello stesso art. 24, e con il quale l’Università stipula apposito contratto di durata triennale per lo svolgimento dell’attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca (comma 1).

Il comma 3 del citato art. 24 disciplina due tipi di contratto: il primo previsto alla lettera a) del medesimo comma 3, R.T.D.a., di durata triennale prorogabile per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, il secondo previsto dalla lettera b) del medesimo comma 3, R.T.D.b., contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Precisato quanto sopra, per quanto di interesse nella presente vicenda va ricordato che la dottoressa OMISSIS ha svolto 2 anni e 7 mesi attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 legge n. 240/2010 e 1 anno e 4 mesi di contratto ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) legge n. 240/2010 e quest’ultimo contratto era in essere al momento della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.

La dottoressa OMISSIS ha preso parte alla procedura concorsuale di che trattasi, presentando ai sensi dell’art. 3 del D.R. n. 398/2023 rituale domanda di partecipazione alla procedura indicata attraverso il sistema informativo P.I.C.A., domanda acquisita con protocollo unico di Ateneo n. 53136 del 31 maggio 2023.

La dottoressa OMISSIS nella propria domanda ha specificato nella sezione n. 5, rubricata: “Titoli didattici e scientifici”, la titolarità di un assegno di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010 (bando di concorso dell’Università degli Studi de L’Aquila, disp. Rep. n. 120/2019) oltre alla titolarità di un contratto R.T.D.a. (bando di concorso dell’Università degli Studi de L’Aquila, disp. Rep n. 1049/2021).

Con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi de L’Aquila n. 628 del 7 giugno 2023, prot. n. 55457, di cui in epigrafe, la dottoressa OMISSIS è stata esclusa dalla procedura de qua per difetto dei requisiti di ammissione in quanto “alla data di scadenza del Bando, fissata all’1.06.2023, la Dott.ssa OMISSIS non risulta aver completato il triennio di contratti di cui all’art. 24, comma 3 lett. a) L. 240/2010 o aver fruito di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri, necessari ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva né risulta essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal Bando di selezione”.

Avverso tale provvedimento di esclusione, nonché in parte qua avverso il Bando di selezione, la dottoressa OMISSIS ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 10 luglio 2023, con cui ha chiesto l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, dei predetti provvedimenti deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione di legge: L. 25 febbraio 2016, n. 21 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, art.1, comma 10 octies; Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 621/2012 e s.m.i., art. 6; decreto interministeriale – MIUR – MEF – del 10 dicembre 2015, prot. 924 M.I.U.R., art. 2, n. 2;

2) Violazione degli art. 3, 97 Costituzione; violazione dei principi di imparzialità, correttezza, non discriminazione, affidamento e favor partecipationis; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, sviamento, travisamento dei fatti, ingiustizia grave e manifesta, irragionevolezza, perplessità.

Si è costituita in giudizio, in data 25 agosto 2023, l’Università degli Studi de L’Aquila, depositando documentazione e relativa memoria con cui ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 6 settembre 2023 è stata emessa l’ordinanza n. 173/2023 con cui è stata accolta la proposta domanda cautelare in quanto “risulta incontestato il possesso da parte della ricorrente del requisito richiesto per la partecipazione alla selezione consistente nell’aver usufruito di contratti o borse post dottorato per una durata minima di tre anni, durata minima che la ricorrente consegue col cumulo del contratto (in essere) stipulato ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, lettera a), comma 3 con i precedenti contratti stipulati ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, e che la previsione del bando che prevede il divieto di cumulo fra i contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 con gli assegni di ricerca di cui all’art. 51 della legge n. 449/1997 e di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 non risulta, prima facie, legittima anche in relazione al (condivisibile e diverso) orientamento di altre Università che sul punto, in ossequio al principio del favor partecipationis, consentono il predetto cumulo;”.

In data 4 aprile 2024 l’Università degli Studi de L’Aquila ha depositato relazione con relativa documentazione, con cui ha dato atto della circostanza per cui l’odierna ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale di che trattasi risultando vincitrice e prendendo servizio come ricercatrice presso la predetta Università a far data dal 1° febbraio 2024.

In data 16 luglio 2024 parte ricorrente ha depositato memoria finale con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed ha confermato quanto dichiarato dall’Università circa il fatto che la stessa è stata dichiarata vincitrice all’esito della procedura di che trattasi e in data 1° febbraio 2024 ha preso servizio presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica presso l’Università degli Studi de L’Aquila sottoscrivendo un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato quale ricercatrice a tempo determinato art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010 Rep. Contratti Prot. n. 10185 del 1° febbraio 2024.

Infine, all’udienza pubblica del 18 settembre 2024, dopo relativa discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. – Il ricorso introduttivo del presente giudizio è fondato nel merito e va accolto.

2.1. – Coi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, parte ricorrente afferma che “La ricorrente risulta illegittimamente esclusa dal concorso per il solo fatto di non aver completato il triennio di contratto ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) legge 240/2010 e per non poter cumulare gli anni di attività di ricerca svolte ai sensi dell’art. 22 medesima legge” e questo nonostante il disposto dell’articolo 6 del regolamento di Ateneo e la chiara disposizione del decreto interministeriale MIUR n. 924 del 10 dicembre 2015 che ”all’art. 2 , n. 2 esplicitamente prevede la possibilità di cumulo.”.

Secondo parte ricorrente “gli atti impugnati penalizzano ingiustamente la ricorrente per il solo fatto di aver in essere un contratto ai sensi dell’art. 24 , comma 3 lettera a) legge 240/2010 da circa un anno e 4 mesi , senza poter cumulare i 2 anni e 7 mesi di assegni di ricerca ai sensi dell’art, 22 stessa legge” ma, sempre secondo la ricorrente, “da una lettura costituzionalmente orientata sia della legge sia della circolare interministeriale già menzionate, chiare nel loro contenuto, nella parte in cui non prevedono alcuna preclusione al riguardo, consentendo la cumulabilità del contratto in essere con gli assegni di ricerca ex art. 22 legge 240/2010 ai fini dell’integrazione del requisito triennale, non vi sono dubbi che la ricorrente ha titolo a partecipare alla procedura che, allo stato, viola il diritto alla progressione di carriera e mortifica il merito delle attività svolte.” e ciò sarebbe confermato dal fatto che “molti Atenei della Penisola, tra quelli maggiormente rappresentativi della ricerca in Scienze matematiche e per il Settore concorsuale della Esponente come appunto l’ Università degli Studi di Milano…, di Pisa…e di Bologna…, sulla scorta del decreto ministeriale prot.n. 924 del 10 dicembre 2015 e sulla modifica dell’art. 24 comma 3 lettera b) legge 21/2016 hanno indetto procedure concorsuali per la posizione di ricercatore di tipo B, consentendo l’accesso a quei candidati che abbiano usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente di contratti di cui all’art. 24 comma 3, lettera a) e assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell’art. 22 legge 240/2010.”.

2.2. – I sopra riportati motivi sono fondati.

Il Collegio osserva che l’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010 nella versione in vigore prima della modifica del 2022 stabilisce che “3. I contratti hanno le seguenti tipologie:

  1. a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
  2. b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”.

La predetta norma, dunque, alla lettera b) individua una precisa figura di ricercatore per cui individua una serie di requisiti alternativi fra loro ma nulla dice in merito alla loro cumulabilità e, dunque, l’interpretazione fornita dall’Università odierna resistente con il Bando di concorso impugnato, che espressamente prevede all’art. 2, punto 3, il divieto di cumulo fra i contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e gli assegni di ricerca di cui all’art. 51 della legge n. 449/1997 e di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010, risulta del tutto innovativa e illegittima in quanto svolta senza tenere nel debito conto il principio del favor partecipationis alle procedure concorsuali e quanto stabilito dal richiamato DM MIUR n. 924 del 10 dicembre 2015 che espressamente prevede per il reclutamento dei ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. b) per gli anni 2015, 2016 e 2017 l’assegnazione di ulteriori disponibilità finanziarie e, per quanto qui di interesse, che “le procedure per l’attribuzione dei contratti di cui al comma 1 sono riservate ai candidati che abbiano usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente, di…contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240…assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449…”.

Inoltre, come evidenziato sempre da parte ricorrente, altre Università hanno espressamente stabilito di ritenere ammissibile, ai fini del possesso dei requisiti, la possibilità di cumulo fra le diverse tipologie contrattuali avute e, pertanto, ne deriva che la disposizione del bando dell’Università degli Studi de L’Aquila che vieta tale cumulo ed il conseguente decreto di esclusione della dottoressa OMISSIS dalla procedura di che trattasi risultano illegittimi in quanto, in assenza di una norma statale che sancisca il puntuale divieto di cumulo fra le varie tipologie contrattuali in ambito universitario ai fini della partecipazione alla procedura per i ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), le sopra riportate previsioni hanno disposto in tal senso (ossia vietando il cumulo) e questo nonostante a livello statale vi fossero indicazioni operative opposte, indicazioni pienamente recepite da altri Atenei in ossequio al generale principio del favor partecipationis.

In altri termini, il Collegio rileva che la norma di esclusione presente nel Bando è stata inserita in assenza di una specifica norma statale sul punto, atteso che la norma statale rilevante sul punto, ossia l’art. 24 della legge n. 240/2010, individua una serie alternativa di requisiti ma nulla afferma circa la loro cumulabilità o meno ai fini del raggiungimento dei richiesti requisiti, e, pertanto, in assenza di una puntuale diposizione che vieti tale cumulo, è onere delle Amministrazioni agire in accordo ai generali principi in materia di concorsi, fra cui appunto il favor partecipationis per la partecipazione ai predetti concorsi, e tenendo in debito conto le indicazioni del Ministero competente in casi analoghi (che, come sopra illustrato, sono nel senso di consentire il cumulo di diverse tipologie contrattuali) e l’operato delle altre Università, atteso che le varie Università godono certamente di una propria autonomia che non può certo, però, comportare un diverso regime fra le stesse di svolgimento dei concorsi dei ricercatori e professori.

  1. – Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è fondato nel merito e va accolto, disponendo l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di che trattasi nonché l’annullamento in parte quadel Bando, ossia nella parte in cui stabilisce il divieto di cumulo fra le varie tipologie contrattuali.
  2. – Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati di cui in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.

Condanna l’Università degli Studi de L’Aquila al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di parte ricorrente, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 21 febbraio 2025